15.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 81/16


Mercoledì 5 maggio 2010
Europeana - Le prossime tappe

P7_TA(2010)0129

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 su «Europeana, le prossime tappe» (2009/2158(INI))

2011/C 81 E/04

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, del 28 agosto 2009, dal titolo «Europeana, le prossime tappe» (COM(2009)0440),

vista la comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2009, dal titolo «Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza» (COM(2009)0532),

viste le conclusioni del Consiglio, del 20 novembre 2008, sulla biblioteca digitale europea EUROPEANA (1),

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 agosto 2008, dal titolo «Il patrimonio culturale europeo: basta un clic. Progressi in materia di digitalizzazione e accessibilità on line del materiale culturale e della conservazione digitale nell'UE» (COM(2008)0513),

vista la relazione finale, del 4 giugno 2008, del gruppo di esperti di alto livello in materia di biblioteche digitali (sottogruppo sul diritto d'autore) sulla conservazione digitale e le opere orfane ed esaurite,

vista la relazione finale, del maggio 2008, del gruppo di esperti di alto livello in materia di biblioteche digitali (sottogruppo sui partenariati pubblico-privati) sui partenariati pubblico-privati per la digitalizzazione e l'accessibilità on line del patrimonio culturale europeo,

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2007 su «i2010: Biblioteche digitali» (2),

vista la raccomandazione 2006/585/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale (3),

vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (4),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica (A7–0028/2010),

A.

considerando che, nel mondo digitale, è fondamentale garantire e semplificare l'accesso universale al patrimonio culturale europeo e provvedere alla sua promozione e conservazione per le generazioni future all'interno e all'esterno dell'Europa,

B.

considerando che, nel contesto della digitalizzazione delle risorse del patrimonio culturale europeo, risulta essenziale una politica europea in campo culturale e che essa esige un forte impegno pubblico a livello sia dell'Unione europea che dei suoi Stati membri, inteso a preservare, rispettare e promuovere la diversità culturale,

C.

considerando che occorre promuovere e rendere accessibile nella misura più ampia possibile, anche al di fuori dell'Europa, la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale comune europeo e che gli Stati membri e le istituzioni culturali, in particolare le biblioteche, sono chiamati a svolgere, sia a livello nazionale che a livello regionale e locale, un ruolo decisivo in materia,

D.

considerando che il patrimonio culturale europeo è costituito in larga misura da opere di dominio pubblico e che occorre garantire nel mondo digitale l'accesso a tali opere il più possibile in formati di alta qualità,

E.

considerando che l'accesso all'informazione culturale ed educativa deve rappresentare una priorità al fine di migliorare il livello d'istruzione e il tenore di vita,

F.

considerando che occorre stabilire criteri comuni per la digitalizzazione del patrimonio culturale europeo e che nel patrimonio di varie biblioteche si trova un'enorme quantità di opere digitalizzate che non sono disponibili al pubblico a causa dell'incompatibilità tra formati digitali,

G.

considerando che, grazie al loro personale, le biblioteche sono le istituzioni maggiormente qualificate per occuparsi della gestione e della supervisione del processo di digitalizzazione delle opere,

H.

considerando che la biblioteca digitale europea non dovrebbe limitarsi a una collezione digitalizzata e a strumenti di gestione dell'informazione, ma dovrebbe sviluppare un insieme coeso di risorse e capacità tecniche per creare, cercare e utilizzare l'informazione,

I.

considerando che è necessario tenere conto del rapido sviluppo delle nuove tecnologie che producono cambiamenti nelle pratiche culturali, nonché dei progetti di digitalizzazione esistenti al di fuori dell'Europa,

J.

considerando pertanto urgente che gli Stati membri intensifichino i loro sforzi, si mobilitino e predispongano gli strumenti necessari per mantenere e incoraggiare il loro contributo a Europeana al fine di potenziare la visibilità dell'Europa nel mondo,

K.

considerando che è stata finora digitalizzata solo una minima parte del patrimonio culturale europeo, che gli Stati membri stanno procedendo a velocità differenti e che i finanziamenti pubblici stanziati per la digitalizzazione di massa sono insufficienti; che gli Stati membri dovrebbero intensificare i loro sforzi per accelerare il processo di digitalizzazione delle opere pubbliche e private,

L.

considerando che la digitalizzazione del patrimonio culturale europeo e dei suoi materiali scientifici gioverà, in particolare, a settori quali l'istruzione, la scienza, la ricerca, il turismo, l'imprenditorialità, l'innovazione e i mezzi d'informazione,

M.

considerando che la tecnologia digitale costituisce inoltre uno strumento formidabile che consente l'accesso al patrimonio culturale europeo delle persone che incontrano ostacoli nell'accesso alla cultura, in particolare dei disabili,

N.

considerando che la legislazione sul diritto d'autore è molto diversa nei vari Stati membri dell'UE e che la situazione relativa al diritto d'autore rimane incerta per un gran numero di opere,

O.

considerando che occorre impegnarsi urgentemente per risolvere la questione del «buco nero digitale» relativo ai contenuti del XX e XXI secolo, che vede lasciate in disuso opere di alto valore culturale; che qualunque soluzione deve tenere debitamente conto degli interessi di tutte le parti interessate,

P.

considerando che va ritenuta orfana un'opera protetta e divulgata, di cui non sia possibile individuare o rintracciare uno o più titolari di diritti d'autore o di diritti affini, nonostante ricerche approfondite e serie,

Q.

considerando che sono necessarie maggiori informazioni sullo stato di avanzamento del progetto svolto dalla Fondazione per la biblioteca digitale europea,

R.

considerando che è necessaria una maggiore trasparenza delle attività dell'Unione europea,

Europeana, una tappa fondamentale per la conservazione e la divulgazione del patrimonio culturale europeo

1.

si compiace dell'apertura e dello sviluppo della biblioteca, del museo e dell'archivio digitali europei di contenuti di alta qualità denominati Europeana, come punto d'accesso unico, diretto e multilingue e portale del patrimonio culturale europeo;

2.

ricorda che il ruolo della biblioteca digitale Europeana dovrebbe essere quello di proteggere il patrimonio culturale europeo al fine di offrire alle generazioni future la possibilità di costituire una memoria collettiva europea e di evitare ai documenti più fragili i danni di una manipolazione ripetuta;

3.

sottolinea che la biblioteca digitale europea costituisce uno strumento di democratizzazione della cultura essendo disponibile a distanza e pertanto dovrà permettere a un pubblico molto ampio l'accesso a documenti del patrimonio europeo rari o antichi, la cui consultazione è difficile per ragioni attinenti alla loro conservazione;

4.

sottolinea l'importanza di sviluppare Europeana per renderla un servizio pienamente operativo, dotandola di un'interfaccia multilingue e di funzionalità tipiche del web semantico che garantiscano l'alta qualità delle opere e dei dati accessibili in ogni parte del mondo;

Finalità e obiettivi

5.

chiede che entro il 2015 Europeana disponga di un patrimonio di almeno 15 milioni di oggetti digitalizzati;

6.

si rammarica profondamente per i contributi disomogenei degli Stati membri ai contenuti di Europeana e incoraggia vivamente detti Stati e altre istituzioni culturali a cooperare strettamente alla digitalizzazione delle opere e a perseverare negli sforzi volti a elaborare progetti di digitalizzazione a tutti i livelli possibili, evitando così la duplicazione degli sforzi, nonché ad accelerare il ritmo di digitalizzazione dei contenuti culturali onde conseguire gli obiettivi quantitativi stabiliti (10 milioni di documenti nel 2010);

7.

insiste sulla necessità di riflettere sui mezzi per spingere le istituzioni culturali, una volta elaborato il piano di digitalizzazione, a concludere con i titolari dei diritti accordi di messa a disposizione delle opere su base multiterritoriale e a promuovere lo sviluppo di un ambiente competitivo con la partecipazione di librerie on line, onde facilitare la diffusione del patrimonio culturale europeo su tutto il continente;

8.

constata che finora la sola Francia ha messo a disposizione il 47 % di tutti gli oggetti digitalizzati di Europeana, sicché è necessario sollecitare vieppiù energicamente tutti gli Stati membri a fornire contributi delle loro biblioteche e istituzioni culturali nazionali onde consentire ai cittadini europei il pieno accesso al loro patrimonio culturale;

9.

incoraggia la Commissione a contribuire a trovare modi e strumenti per richiamare l'attenzione degli Stati membri sul fatto che gli utenti di Europeana sono alla ricerca delle principali opere disponibili nelle loro collezioni nazionali ma non in Europeana;

Vantaggi

10.

mette in evidenza i potenziali benefici economici derivanti dalla digitalizzazione, dal momento che il patrimonio culturale digitalizzato ha importanti ricadute economiche, specialmente sui settori legati alla cultura, e rafforza l'economia della conoscenza, tenendo comunque conto del fatto che i beni culturali non sono beni economici come gli altri e che devono essere protetti da una commercializzazione troppo spinta;

11.

sottolinea la necessità che Europeana diventi uno dei principali punti di riferimento per l'istruzione e la ricerca; ritiene che, se integrata in maniera coerente nei sistemi d'istruzione, essa possa avvicinare i giovani europei al loro patrimonio e contenuto culturale, letterario e scientifico e diventare una zona di convergenza contribuendo alla coesione interculturale nell'Unione europea;

Accesso per tutti

12.

sottolinea che la convivialità, in particolare la fruibilità e la facilità di accesso ai contenuti, dovrebbero essere criteri determinanti dell'ingegneria del portale;

13.

sottolinea che, considerati i vantaggi che l'accesso a Europeana comporterà per tutti i cittadini europei, occorre prevederne il prima possibile la disponibilità in tutte le lingue ufficiali;

14.

sottolinea la necessità che il portale tenga conto delle esigenze dei disabili, che devono poter avere pieno accesso alla conoscenza collettiva europea; incoraggia pertanto gli editori a rendere disponibile un maggior numero di opere in formati accessibili ai disabili; raccomanda alla Commissione di garantire l'offerta di versioni digitali speciali per le persone con disabilità, come l'audio lettura, per la maggior quantità possibile di contenuto digitale;

15.

sottolinea l'importanza della parità di accesso al patrimonio culturale europeo comune e invita pertanto gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli intracomunitari all'accesso ad alcune parti del contenuto di Europeana;

16.

sottolinea che l'accesso al portale Europeana e la consultazione di documenti, senza scaricarli, devono essere gratuiti per i singoli cittadini e le istituzioni pubbliche; evidenzia che Europeana dovrebbe avere la possibilità di far pagare gli scaricamenti e le stampe di tutto il materiale soggetto a diritto d'autore e che tali costi dovrebbero essere socialmente accettabili;

17.

sollecita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la creazione di un divario di conoscenza tra l'Europa e i paesi terzi e per garantire ai cittadini europei il pieno accesso al loro patrimonio culturale in tutta la sua diversità e facilitando l'accesso a quello del mondo intero;

18.

chiede alla Commissione di continuare il lavoro avviato dal gruppo di esperti di alto livello, che contribuisce a una visione condivisa delle biblioteche digitali europee e sostiene soluzioni pratiche per le questioni chiave che riguardano l'accessibilità on line dei beni culturali;

19.

sottolinea che Europeana dovrebbe adottare tutte le misure necessarie on line e off line per la propria promozione tra i cittadini europei, in particolare quelli coinvolti in attività culturali nei settori privato, pubblico e dell'istruzione;

Aumentare e migliorare i contenuti di Europeana

20.

incoraggia i fornitori di contenuti ad aumentare la diversità dei tipi di contenuti di Europeana, specialmente quelli audio e video, e a riservare particolare attenzione alle forme di espressione appartenenti a culture orali nonché alle opere che si deteriorano facilmente, rispettando al tempo stesso i diritti di proprietà intellettuale, in particolare i diritti degli autori e degli artisti interpreti o esecutori; sottolinea al riguardo l'importanza di rispettare il diritto morale onde assicurare l'integrità dell'opera ed evitare ogni eventuale deriva (censure, modifiche delle opere, ecc.);

21.

ritiene che l'espressione artistica e libera siano valori fondamentali; è del parere che le istituzioni o gli aggregatori culturali non debbano essere oggetto di controllo o di censura per quanto riguarda il contenuto culturale, letterario o scientifico europeo fornito a Europeana;

Contenuti di dominio pubblico e accesso

22.

è del parere che i contenuti di dominio pubblico nel mondo analogico debbano restare di dominio pubblico nel mondo digitale anche dopo il cambiamento di formato;

23.

ricorda che la politica europea di digitalizzazione deve avere come obiettivo principale la protezione del patrimonio culturale europeo e che al riguardo occorre garantire la non esclusività delle attività di digitalizzazione affinché non siano accompagnate del sorgere di «nuovi diritti» derivati da detto processo di digitalizzazione, per esempio l'obbligo di pagare il riutilizzo di opere di dominio pubblico;

24.

ricorda che Europeana deve poter beneficiare degli accordi conclusi nel quadro di partenariati pubblico-privati con altre biblioteche e pertanto che esse devono ricevere copia fisica dei file già digitalizzati;

25.

ricorda che i file fisici delle opere di dominio pubblico digitalizzate nel quadro di partenariati pubblico-privati devono restare di proprietà dell'istituzione pubblica partner e che, ove per impossibilità materiale istituzioni culturali dipendenti dagli Stati membri fossero indotte, nel contesto di un partenariato pubblico-privato, a stipulare accordi di digitalizzazione del loro patrimonio nazionale con clausole di esclusività, occorre provvedere affinché, prima dell'accesso al portale di Europeana alla scadenza dell'esclusività, i file digitalizzati diventino effettivamente di loro proprietà;

26.

insiste sulla circostanza che la biblioteca digitale deve perseguire il suo principale obiettivo, ovvero non lasciare a imprese private e commerciali la diffusione del sapere tramite Internet onde evitare che la digitalizzazione delle opere si traduca in un'appropriazione del patrimonio pubblico europeo e porti a una nuova privatizzazione del settore pubblico;

27.

raccomanda alla Commissione di chiedere ai fornitori di contenuto digitale di certificare i siti Internet citati da Europeana;

28.

invita le istituzioni culturali europee che eseguono la digitalizzazione dei contenuti delle loro opere di dominio pubblico a renderli disponibili tramite Europeana e a non limitarne la disponibilità al territorio del loro paese;

Questioni relative al diritto d'autore, incluse le opere orfane

29.

sottolinea la necessità di individuare soluzioni affinché Europeana possa offrire anche opere protette dal diritto d'autore, in particolare opere orfane ed esaurite, in base a un approccio settoriale, pur rispettando le norme che disciplinano la proprietà intellettuale e preservando i legittimi interessi degli aventi diritto; ritiene che si potrebbero favorire soluzioni quali le licenze collettive estese o altre pratiche di gestione collettiva;

30.

si compiace dell'avvio da parte della Commissione della discussione sulla legislazione UE in materia di diritti d'autore, che mira a trovare un equilibrio tra titolari dei diritti e diritti dei consumatori in un mondo collegato a livello globale, nel contesto della realtà on line in rapida evoluzione di nuove tecnologie e prassi sociali e culturali;

31.

esorta la Commissione e gli Stati membri, nel quadro del perfezionamento del diritto d'autore in Europa, ad adottare normative quanto più uniformi e articolate miranti ad evitare che i processi di digitalizzazione da soli non producano diritti d'autore «speciali»; ritiene che tali riflessioni dovrebbero estendersi anche alla questione relativa all'eventuale introduzione di deroghe di legge per la digitalizzazione delle opere orfane da parte di istituzioni pubbliche;

32.

sottolinea l'importanza delle opere orfane – ossia opere che sono protette da copyright ma i cui aventi diritto non possono essere rintracciati malgrado una ricerca diligente – e la necessità di determinare con precisione, settore per settore, il numero e il tipo di tali opere, allo scopo di prevedere soluzioni adeguate;

33.

invita la Commissione a presentare, nel contesto del seguito della sua comunicazione sul diritto d'autore nell'economia della conoscenza del 19 ottobre 2009, una proposta legislativa in materia di digitalizzazione, salvaguardia e diffusione delle opere orfane atta a mettere fine all'attuale incertezza giuridica nel rispetto delle condizioni di ricerca diligente e di remunerazione degli aventi diritto;

34.

appoggia l'intenzione della Commissione di istituire un sistema di gestione dei diritti semplice ed efficace in termini di costi per la digitalizzazione delle opere pubblicate e la loro messa a disposizione su Internet, lavorando in stretta cooperazione con tutte le parti interessate;

35.

valuta pertanto positivamente e sostiene iniziative come il progetto ARROW (5), che coinvolge i titolari dei diritti e i rappresentanti delle biblioteche, considerando in particolare che questi ultimi cercano di rintracciare i titolari dei diritti e di individuarne i diritti, nonché di chiarire la situazione delle opere sotto il profilo dei diritti, stabilendo anche se si tratta di opere orfane o esaurite;

36.

invita la Commissione a mettere a punto una base di dati europea delle opere orfane – considerando come tali le opere protette i cui aventi diritto sono ignoti o non possono essere rintracciati nonostante ricerche serie e comprovate – che consenta lo scambio di informazioni sulla titolarità dei diritti e la razionalizzazione dei costi connessi con la ricerca diligente dei titolari dei diritti;

37.

promuove una soluzione equilibrata a livello europeo per la digitalizzazione e la divulgazione delle opere orfane, innanzitutto attraverso una chiara definizione di tali opere mediante l'elaborazione di criteri comuni (compresa la dovuta diligenza nella ricerca dei loro proprietari) e risolvendo la questione della potenziale violazione del diritto d'autore nell'utilizzo delle opere orfane;

38.

sottolinea l'opportunità di individuare una soluzione per i documenti a carattere privato (corrispondenza, note, foto, film) che fanno parte di collezioni di istituzioni culturali ma non hanno mai formato oggetto di pubblicazioni o comunicazioni al pubblico e pongono problemi connessi con la protezione della vita privata e i diritti morali;

Tecnologie

39.

evidenzia la necessità di sviluppare tecnologie in grado di garantire la conservazione digitale sostenibile e a lungo termine, l'interoperabilità dei sistemi d'accesso ai contenuti, la navigazione e la disponibilità multilingue dei contenuti e una serie di standard di uniformazione; si compiace del continuo uso di software «open source» per costruire la raccolta Europeana;

40.

raccomanda alla Commissione che le copie di backup del materiale digitalizzato fornito da istituzioni nazionali o da partner privati siano conservate su hardware appartenente a tali istituzioni o partner;

41.

raccomanda che la Commissione e le istituzioni associate del settore privato trovino soluzioni IT – come formati di sola lettura e formati di protezione anti-copia – per il materiale digitalizzato disponibile sul sito Europeana soggetto al diritto d'autore, e che la pagina di presentazione del documento in questione contenga un collegamento verso una pagina del sito Internet del fornitore del contenuto dove il documento possa essere scaricato alle condizioni stabilite dal fornitore;

42.

raccomanda alla Commissione di insistere sull'impiego di un formato elettronico standard per le opere digitalizzate, in modo da garantire che i documenti digitalizzati siano compatibili con l'interfaccia on line e la base di dati;

43.

invita il gruppo di esperti ad alto livello ad esaminare la possibilità di utilizzare applicazioni web 2.0 in uno spazio on line separato;

Finanziamento e gestione

44.

mette in evidenza che la creazione di un modello di finanziamento e gestione sostenibile è essenziale per la stabilità di Europeana nel lungo termine e che il ruolo delle parti interessate al processo di definizione di questo modello di governance è fondamentale;

Mecenatismo e partenariati pubblico-privati

45.

sottolinea che, al fine di affrontare gli elevati costi della digitalizzazione e la pressione delle scadenze, occorre sviluppare nuovi metodi di finanziamento, quali i partenariati pubblico-privati, purché essi rispettino le regole della proprietà intellettuale e della concorrenza favorendo nel contempo l'accesso alle opere attraverso le istituzioni culturali, garantendo alle biblioteche la libera disponibilità, senza limiti di tempo, dei file digitalizzati;

46.

sottolinea l'importanza di un approccio concertato a livello europeo sui termini e le condizioni dei partenariati pubblico-privati e la necessità di procedere a un esame approfondito degli accordi di partenariato con soggetti privati su piani di digitalizzazione, in particolare per quanto riguarda la durata delle clausole di esclusività, l'indicizzazione e il referenziamento mediante il motore di ricerca degli schedari digitali gestiti «in proprio» dalle biblioteche, la continuità del servizio fornito, il carattere non confidenziale di tali accordi e la qualità della digitalizzazione;

47.

sottolinea che la digitalizzazione delle opere delle biblioteche nazionali è il frutto dell'investimento finanziario dei contribuenti tramite il pagamento delle imposte; segnala pertanto che i contratti di partenariato tra i settori pubblico e privato devono prevedere che la copia dell'opera digitalizzata dal settore privato per conto della biblioteca possa figurare nell'indice in tutti i motori di ricerca onde consentire la consultazione sul sito della biblioteca e non soltanto sul sito dell'impresa privata partner;

48.

ricorda che la partecipazione di partner privati nel processo di digitalizzazione non deve portare alla creazione di monopoli privati, i quali minaccerebbero la diversità culturale e il pluralismo, e che il rispetto delle regole della concorrenza è una premessa per la partecipazione delle imprese private;

49.

sottolinea che il mecenatismo è un'alternativa interessante per Europeana nella misura in cui offra l'opportunità di finanziare da un lato attività di digitalizzazione e dall'altro la remunerazione del diritto d'autore attinente a opere esaurite, orfane e soggette a diritti, nonché la loro disponibilità in linea;

Sostegno finanziario pubblico e UE

50.

sottolinea che una parte sostanziale dei finanziamenti deve provenire dai contributi pubblici, ad esempio contributi da organizzazioni dell'UE, degli Stati membri e culturali e propone che il processo di digitalizzazione di Europeana sia inteso quale parte integrante della strategia di Lisbona, creando un'apposita linea di bilancio nel prossimo quadro finanziario pluriennale;

51.

sottolinea che solo un'apposita linea di bilancio potrà creare le premesse perché le risorse finanziarie disponibili siano spese in modo trasparente, efficiente e mirato;

52.

constata che finora nel quadro del programma eContentplus per gli anni 2009-2011 sono stati previsti solo 6,2 milioni di euro per Europeana;

53.

chiede che il prossimo quadro finanziario pluriennale preveda un importo multiplo rispetto agli importi finora messi a disposizione di Europeana;

54.

sottolinea l'esigenza di eliminare gli ostacoli giuridici a livello dell'UE al fine di consentire alle biblioteche di presentare domanda di finanziamenti europei per le operazioni di digitalizzazione;

55.

invita gli Stati membri e la Commissione a presentare al Parlamento europeo una relazione annuale sulla spesa e sui progressi di Europeana;

56.

propone che il Parlamento, insieme alla Commissione, già nel 2011, proceda a un riesame del meccanismo di finanziamento di Europeana per trovare un modello di finanziamento sostenibile per il progetto per il 2013 e oltre; suggerisce che passare a una struttura di finanziamento pubblico-privato massimizzerebbe il potenziale del sito;

Informazione e sensibilizzazione

57.

propone di organizzare una campagna di finanziamento e pubblicitaria dal titolo «Partecipa a Europeana» per sensibilizzare sul problema e sulla sua urgenza, e raccomanda che parte delle risorse stanziate per Europeana siano dedicate a promuovere tale biblioteca, contenente la massima diversità possibile di opere a prescindere dal supporto (testo, audio, video), tra un pubblico quanto più ampio possibile;

58.

propone che «Partecipa a Europeana» sia reclamizzata in modo creativo, rivolgendosi soprattutto ai giovani nel quadro di partenariati pubblico-privati e di sponsorizzazioni, ad esempio in occasione di manifestazioni sportive internazionali, oppure nel quadro di mostre d'arte o di concorsi culturali;

59.

chiede alla Commissione di lanciare una campagna mediatica e on line per pubblicizzare il sito Europeana, dirigendo il traffico dai server europei verso le fonti Europeana, quale principale punto di riferimento per accedere alle informazioni in formato digitale, e di incoraggiare gli Stati membri e le istituzioni culturali a fornire contenuti al sito; chiede nel contempo una speciale campagna mediatica rivolta agli studenti e ai docenti a tutti i livelli di istruzione, incentrata sull'uso delle risorse digitali di Europeana a fini educativi;

60.

ritiene che tale campagna sia molto simile al tipo di azione già individuata come necessaria al fine di colmare il divario digitale che ancora esiste in tutta Europa, garantendo così che ciascuno abbia accesso a Europeana e agli altri contenuti e dati on line nonché ai relativi vantaggi potenziali, a prescindere dal luogo in cui si trova; raccomanda che tale campagna e in particolare l'uso potenziale di Europeana nelle scuole siano basati sulla comprensione del fatto che l'accesso a una maggiore quantità di contenuti e informazioni on line non è fine a se stesso, e deve pertanto essere accompagnato da iniziative volte a stimolare l'analisi critica del contenuto e delle informazioni on line;

61.

invita la Commissione a garantire che le campagne di informazione e analoghe attività di sensibilizzazione concernenti Europeana vengano convogliate attraverso le pertinenti organizzazioni di partenariato negli Stati membri;

Governance

62.

si compiace dell'attuale contributo della Fondazione per la Biblioteca digitale europea nell'agevolare gli accordi formali tra musei, archivi, archivi audiovisivi e biblioteche sulle modalità di cooperazione per la messa a punto e la sostenibilità del portale comune di Europeana;

63.

ritiene che le istituzioni culturali debbano continuare a svolgere un ruolo fondamentale nella gestione di Europeana, che deve essere il più possibile democratica, e le invita a operare congiuntamente per evitare la duplicazione della digitalizzazione di opere e razionalizzare l'utilizzazione delle risorse;

64.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di migliorare la gestione del progetto e di garantire la designazione di un'autorità competente a livello nazionale incaricata di gestire e monitorare il processo di digitalizzazione, di sensibilizzare in merito al progetto Europeana le biblioteche e i fornitori di materiale culturale, e di raccogliere direttamente presso i fornitori il materiale digitale esistente al fine di convertirlo in un unico formato digitale, cosicché i nuovi contenuti possano essere immediatamente inseriti nella base di dati Europeana; è del parere che, nel lungo periodo, occorrerà esaminare la possibilità di dare la priorità alla raccolta del materiale digitale esistente prodotto nell'ambito di progetti cofinanziati dall'Unione europea e inserirlo nella biblioteca digitale Europeana;

65.

suggerisce di pubblicare un bando di gara pubblica al fine di coordinare l'amministrazione di Europeana nel modo più efficace possibile, definendo obiettivi chiari e realistici e rivalutando l'operazione se del caso;

66.

raccomanda alla Commissione di esplorare la possibilità di istituire un organismo europeo incaricato di coordinare la partecipazione delle autorità nazionali al monitoraggio del processo di digitalizzazione, i pagamenti dei diritti d'autore agli autori e le altre questioni connesse al progetto Europeana;

*

* *

67.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 319 del 13.12.2008, pag. 18.

(2)  GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 296.

(3)  GU L 236 del 31.8.2006, pag. 28.

(4)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

(5)  Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works.