15.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 81/6


Mercoledì 5 maggio 2010
Potere di delega legislativa

P7_TA(2010)0127

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa (2010/2021(INI))

2011/C 81 E/02

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia (1),

vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona (2),

vista la sua posizione del 24 novembre 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quinta parte (3),

vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2009 sull'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2009)0673),

vista la lettera del 29 gennaio 2010 del Presidente del Parlamento europeo al Presidente della Commissione europea sugli articoli 290 e 291 TFUE,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0110/2010),

A.

considerando che il trattato di Lisbona sancisce il potere legislativo e introduce una gerarchia di norme nell'ordinamento giuridico dell'Unione, rafforzando così il carattere democratico dell'Unione e razionalizzandone l'ordinamento giuridico; considerando che il trattato di Lisbona introduce il nuovo concetto di atto legislativo, con conseguenze di ampia portata,

B.

considerando che uno degli elementi del potere legislativo è la possibilità, prevista dall'articolo 290 TFUE, che in un atto legislativo (in appresso «atto di base») il legislatore deleghi parte dei suoi poteri alla Commissione,

C.

considerando che la delega è un'operazione delicata, con cui la Commissione è incaricata di esercitare un potere che è intrinseco al ruolo proprio del legislatore; considerando che nell'esaminare la questione della delega il punto di partenza deve perciò essere sempre la libertà del legislatore,

D.

considerando che questo potere delegato può consistere unicamente nell'integrazione o nella modifica di parti di un atto legislativo che il legislatore non considera essenziali; considerando che gli atti delegati adottati dalla Commissione in base alla delega saranno atti non legislativi di portata generale; considerando che l'atto di base deve delimitare esplicitamente l'obiettivo, il contenuto, la portata e la durata di tale delega e deve fissare le condizioni cui la delega è soggetta,

E.

considerando che gli atti delegati avranno importanti implicazioni in numerosi ambiti; considerando che è pertanto essenziale, in particolare per quanto riguarda gli atti delegati, che questi siano elaborati e adottati in piena trasparenza, così da consentire effettivamente ai colegislatori di esercitare un controllo democratico sull'esercizio dei poteri delegati alla Commissione, anche attraverso dibattiti politici in Parlamento, ove necessario,

F.

considerando che il Parlamento dovrebbe essere su un piano di parità con il Consiglio per quanto concerne tutti gli aspetti del potere di delega legislativa,

G.

considerando che la «procedura Lamfalussy» ha aperto la strada all'attuale meccanismo di delega con pieno controllo da parte del legislatore; considerando che la Dichiarazione 39 della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 23 luglio 2007, allegata al trattato di Lisbona, riconosce la natura specifica del settore dei servizi finanziari; considerando che il nuovo regime degli atti delegati non può in alcun modo indebolire i preesistenti diritti del Parlamento in tale settore, specialmente per quanto riguarda la tempestiva trasmissione di documenti e informazioni,

H.

considerando che la delega può essere vista come uno strumento per legiferare meglio, il cui obiettivo è garantire che la legislazione possa allo stesso tempo restare semplice ed essere completata e aggiornata senza dover ricorrere a ripetute procedure legislative, consentendo anche nel contempo al legislatore di mantenere il potere e la responsabilità di cui è titolare in ultima istanza,

I.

considerando che, a differenza di quanto previsto all'articolo 291 TFUE, riguardante le misure di esecuzione, l'articolo 290 FUE non contiene una base giuridica per l'adozione di un atto orizzontale che stabilisca le regole e i principi generali applicabili alle deleghe di potere; considerando che tali condizioni devono perciò essere stabilite in ciascun atto di base,

J.

considerando che la Commissione deve rendere conto al Parlamento; considerando che il Commissario responsabile per le relazioni interistituzionali e l'amministrazione, nel corso della sua audizione dinanzi alla commissione per gli affari costituzionali del 18 gennaio 2010, si è impegnato a lavorare in stretta cooperazione con il Parlamento al fine di garantire che l'esercizio da parte della Commissione del potere delegato avvenga in modo soddisfacente per il Parlamento,

Aspetti da definire nell'atto di base

1.

ritiene che gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di una delega a norma dell'articolo 290 TFUE debbano essere espressamente e meticolosamente delimitati in ciascun atto di base;

2.

sottolinea che l'articolo 290 TFUE conferisce al legislatore la libertà di scegliere quale meccanismo o quali meccanismi di controllo porre in essere; ritiene che i due esempi indicati all'articolo 290, paragrafo 2, l'obiezione e la revoca, siano puramente illustrativi e che si possa contemplare la possibilità di assoggettare una delega di potere ad altri mezzi di controllo, ad esempio ad un'approvazione esplicita di ciascun atto delegato da parte del Parlamento e del Consiglio o alla possibilità di abrogare singoli atti delegati già in vigore;

3.

ritiene tuttavia che i due esempi di possibili condizioni citati all'articolo 290, paragrafo 2, TFUE, l'obiezione e la revoca, possano essere considerati i modi più consueti di controllare l'uso che la Commissione fa dei poteri delegati e debbano essere entrambi inclusi in ciascun atto di base;

4.

ritiene che i meccanismi di controllo stabiliti dal legislatore debbano rispettare alcuni principi generali del diritto dell'Unione e che, in particolare, debbano:

essere semplici e facilmente comprensibili,

salvaguardare la certezza del diritto,

consentire alla Commissione di esercitare efficacemente il potere delegato, e

consentire al legislatore un controllo appropriato dell'uso che viene fatto del potere delegato;

5.

ritiene che l'esercizio da parte del Parlamento del diritto di obiezione sia necessariamente condizionato dal ruolo parlamentare e dai luoghi di lavoro del Parlamento stesso; ritiene che non vi sia motivo di stabilire un termine fisso per sollevare obiezioni applicabile a tutti gli atti giuridici, e che tale termine debba essere fissato di volta in volta in ciascun atto di base tenendo conto della complessità della materia ed essere sufficiente a consentire un controllo efficace della delega senza ritardare indebitamente l'entrata in vigore degli atti delegati non controversi;

6.

ritiene che per casi del tutto eccezionali, ad esempio riguardanti questioni di sicurezza, sanità o crisi umanitarie, dovrebbe essere contemplata una procedura d'urgenza prevista già nell'atto di base;

7.

ritiene tuttavia che la grande maggioranza delle situazioni che richiedono la rapida adozione di atti delegati potrebbe essere affrontata con una procedura flessibile di non-obiezione anticipata da parte del Parlamento e del Consiglio, su richiesta della Commissione in casi debitamente giustificati;

8.

sostiene che la durata della delega può essere indefinita, tenuto conto del fatto che la delega può essere revocata in qualsiasi momento; ritiene tuttavia che una delega di durata limitata potrebbe prevedere la possibilità di rinnovo periodico su richiesta esplicita della Commissione; ritiene che la delega possa essere rinnovata solo se né il Parlamento né il Consiglio sollevano obiezioni entro un termine stabilito;

9.

si oppone fermamente all'inserimento negli atti di base di disposizioni che impongano al legislatore altri obblighi oltre a quelli già previsti dall'articolo 290 TFUE;

Modalità pratiche

10.

ritiene che taluni aspetti pratici potrebbero essere meglio coordinati nel quadro di un'intesa comune fra le istituzioni, che potrebbe assumere la forma di un accordo interistituzionale, concernente fra l'altro:

consultazioni durante la preparazione e la stesura degli atti delegati,

scambi reciproci di informazioni, in particolare in caso di revoca,

modalità di trasmissione dei documenti,

termini minimi per le obiezioni da parte del Parlamento e del Consiglio;

computo dei termini,

pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale in diverse fasi della procedura;

11.

sottolinea che, nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve:

garantire la trasmissione tempestiva e continua delle informazioni e dei documenti pertinenti, compresi successivi progetti di atti delegati ed eventuali contributi ricevuti, alle competenti commissioni del Parlamento; a tal fine, l'attuale registro della comitatologia potrebbe essere utilizzato come modello per un sistema d'informazione digitale migliorato;

consentire al Parlamento l'accesso alle relative riunioni preparatorie, scambi di opinioni e consultazioni;

12.

è del parare che lo scambio di informazioni prima di una revoca dovrebbe avvenire per ragioni di trasparenza, cortesia e leale cooperazione fra le istituzioni interessate, assicurando così che tutte le istituzioni siano pienamente informate a tempo debito della possibilità di una revoca; considera comunque superfluo e fuorviante introdurre negli atti di base un obbligo giuridico specifico di motivare l'adozione di determinati atti giuridici in aggiunta all'obbligo generale stabilito all'articolo 296 TFUE, che si applica a tutti gli atti giuridici;

13.

propone che in un eventuale futuro accordo si stabilisca un termine minimo per le obiezioni, chiarendo che esso non va interpretato come «una camicia di forza» ma semplicemente come un minimo al di sotto del quale il controllo democratico del Parlamento sarebbe vanificato; ritiene che il termine minimo per le obiezioni dovrebbe essere di due mesi, con possibilità di proroga per altri due mesi su iniziativa del Parlamento o del Consiglio; sottolinea tuttavia che il termine per le obiezioni dovrebbe dipendere dalla natura dell'atto delegato;

14.

afferma, nel contesto di un eventuale futuro accordo, che i vari termini per il controllo degli atti delegati devono decorrere solo dal momento della trasmissione da parte della Commissione di tutte le versioni linguistiche e devono tenere adeguatamente conto dei periodi di interruzione dell'attività parlamentare e dei periodi elettorali;

15.

sottolinea, nel contesto di un eventuale futuro accordo, che gli atti delegati soggetti al diritto di obiezione possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale e quindi entrare in vigore solo dopo la scadenza del termine fissato per le obiezioni, tranne nel caso in cui sia rilasciata una non-obiezione anticipata; considera superfluo prevedere in ogni atto di base l'obbligo esplicito per il Parlamento e il Consiglio di pubblicare le decisioni prese in sede di controllo dell'esercizio del potere delegato da parte della Commissione;

Osservazioni finali

16.

invita ciascuna delle proprie commissioni a provvedere allo scambio e al costante aggiornamento delle migliori pratiche nonché a istituire un meccanismo che garantisca la massima coerenza dell'azione del Parlamento a norma dell'articolo 290 TFUE; sottolinea la necessità che ogni commissione del Parlamento organizzi il proprio lavoro in maniera coerente con la propria specifica natura e tragga beneficio dall'esperienza accumulata;

17.

impegna l'amministrazione del Parlamento a istituire mediante una riassegnazione di risorse (priva di impatto sul bilancio) i posti necessari a garantire un sostegno adeguato allo svolgimento delle funzioni connesse all'articolo 290 TFUE; chiede l'adozione di un'impostazione istituzionale per valutare le strutture amministrative e le risorse umane disponibili per sviluppare competenze delegate;

18.

sollecita la Commissione a presentare in via prioritaria le proposte legislative necessarie per adeguare l'acquis alle disposizioni degli articoli 290 e 291 TFUE; ritiene, per quanto riguarda l'articolo 290 TFUE, che tale adeguamento non debba limitarsi alle misure in precedenza trattate con la procedura di regolamentazione con controllo, ma debba estendersi a tutte le pertinenti misure di portata generale, a prescindere dalla procedura decisionale o dalla procedura di comitatologia che si applicavano ad esse prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

19.

esorta ad adeguare, come priorità assoluta, l'acquis relativo alle politiche che, prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, non erano soggette alla procedura di codecisione; chiede a tal proposito una valutazione caso per caso in modo tale da assicurare che, in particolare, tutte le pertinenti misure di portata generale precedentemente adottate a norma degli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), siano definite come atti delegati;

20.

ritiene che, al fine di mantenere intatte le prerogative del legislatore, durante l'allineamento sopracitato o la discussione di proposte secondo la procedura legislativa ordinaria, si dovrebbe prestare particolare attenzione al ricorso agli articoli 290 e 291 TFUE e alle conseguenze pratiche del ricorso all'uno o all'altro di tali articoli; afferma che i colegislatori hanno il potere di decidere che i provvedimenti precedentemente adottati con la procedura di regolamentazione con controllo possono essere adottati o a norma dell'articolo 290 TFUE oppure nell'ambito della procedura legislativa ordinaria;

*

* *

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 22.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2009)0373.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2009)0083.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.