24.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/22


Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del … relativa all'ordine europeo di indagine penale

2010/C 165/02

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera a),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)

In base all'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione deve fondarsi sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione.

(3)

La decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (1), rispondeva alla necessità dell'immediato riconoscimento reciproco dei provvedimenti intesi a impedire atti di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di prove. Tuttavia, poiché tale strumento è limitato alla fase di blocco o di sequestro, un provvedimento di blocco o di sequestro deve essere accompagnato da una distinta richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione in conformità delle norme applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale. Ne deriva una procedura in due fasi che compromette la sua efficienza. Inoltre, tale regime coesiste con gli strumenti tradizionali di cooperazione e pertanto le autorità competenti se ne avvalgono raramente nella pratica.

(4)

La decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (2), è stata adottata per applicare il principio del riconoscimento reciproco in tale ambito. Tuttavia, il mandato europeo di ricerca delle prove è applicabile solo a prove già esistenti e copre pertanto una sfera limitata della cooperazione giudiziaria in materia penale con riferimento alle prove. Per via del suo ambito di applicazione limitato, le autorità competenti sono libere di avvalersi del nuovo regime o delle procedure di assistenza giudiziaria che restano in ogni caso applicabili alle prove che esulano dall'ambito di applicazione del mandato europeo di ricerca delle prove.

(5)

In seguito all'adozione delle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2008/978/GAI è apparso evidente che il quadro esistente per l'acquisizione delle prove è troppo frammentato e complesso. È pertanto necessaria una nuova impostazione.

(6)

Nel programma di Stoccolma, adottato l'11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha deciso di perseguire ulteriormente l'istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio del riconoscimento reciproco. Il Consiglio europeo ha rilevato che gli strumenti esistenti nel settore costituiscono una disciplina frammentaria e che è necessaria una nuova impostazione che, pur ispirandosi al principio del riconoscimento reciproco, tenga conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria. Il Consiglio europeo ha pertanto chiesto la creazione di un sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore, compresa la decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca delle prove, che contempli per quanto possibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto.

(7)

Tale nuova impostazione muove da un unico strumento denominato ordine europeo d'indagine (OEI). L'OEI viene emesso affinché nello Stato di esecuzione siano compiuti uno o più atti d'indagine specifici ai fini dell'acquisizione di prove. Ciò vale anche per l'acquisizione di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione.

(8)

L'OEI ha una portata orizzontale e pertanto si applica a quasi tutti gli atti d'indagine. Tuttavia, alcuni provvedimenti richiedono disposizioni specifiche che è più opportuno disciplinare separatamente, come l'istituzione di una squadra investigativa comune e l'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra, nonché alcune forme specifiche di intercettazione di telecomunicazioni, per esempio l'intercettazione con trasmissione immediata e l'intercettazione di telecomunicazioni satellitari. Gli strumenti esistenti dovrebbero continuare ad applicarsi a questi tipi di provvedimenti.

(9)

La presente direttiva non si applica alle osservazioni transfrontaliere di cui all'articolo 40 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen (3).

(10)

L'OEI dovrebbe essere incentrato sull'atto d'indagine da compiere. L'autorità di emissione è nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli dell'indagine interessata, a quali atti ricorrere. Tuttavia, l'autorità di esecuzione dovrebbe avere la possibilità di ricorrere ad un diverso tipo di atto qualora l'atto richiesto non sia previsto o non sia disponibile a norma della sua legislazione nazionale o qualora il diverso tipo di atto consenta di ottenere lo stesso risultato dell'atto indicato nell'OEI con mezzi meno coercitivi.

(11)

Per quanto possibile e fermi restando i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, si dovrebbe dare esecuzione all'OEI secondo le formalità e le procedure espressamente indicate dallo Stato di emissione. L'autorità di emissione può chiedere che una o più autorità dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione. Tale possibilità non implica alcuna competenza per le autorità dello Stato di emissione a svolgere attività di contrasto nel territorio dello Stato di esecuzione.

(12)

Per garantire l'efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale, si dovrebbero limitare la possibilità di rifiutare di riconoscere o di eseguire l'OEI nonché i motivi di rinvio della sua esecuzione.

(13)

È necessario stabilire limitazioni temporali per assicurare una rapida, efficace e coerente cooperazione in materia penale tra gli Stati membri. La decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione nonché l'effettivo compimento dell'atto d'indagine dovrebbero intervenire con la stessa celerità e priorità usate in un caso nazionale analogo. Dovrebbero essere stabiliti termini per assicurare che una decisione o l'esecuzione intervengano in tempi ragionevoli o che siano rispettati i vincoli procedurali dello Stato di emissione.

(14)

L'OEI offre un regime unico per l'acquisizione di prove. Per alcuni tipi di atti d'indagine, come il trasferimento temporaneo di persone detenute, l'audizione mediante videoconferenza o teleconferenza, l'acquisizione di informazioni su conti bancari o operazioni bancarie o le consegne controllate, sono tuttavia necessarie disposizioni supplementari che dovrebbero essere incluse nell'OEI. Gli atti d'indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un tempo determinato sono coperti dall'OEI, ma è opportuno che all'autorità di esecuzione sia concessa flessibilità con riguardo a tali atti in considerazione delle differenze esistenti tra le legislazioni nazionali degli Stati membri.

(15)

La presente direttiva sostituisce le decisioni quadro 2003/577/GAI e 2008/978/GAI nonché i vari strumenti relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'acquisizione di prove da utilizzare nei procedimenti penali.

(16)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il riconoscimento reciproco di decisioni adottate ai fini dell'acquisizione di prove, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare al titolo VI. Nessun elemento della presente direttiva può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire un OEI qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che l'OEI sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza od origine etnica, della sua religione, del suo orientamento sessuale, della sua cittadinanza, della sua lingua o delle sue opinioni politiche oppure che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno di tali motivi.

(18)

[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione della presente direttiva.]

(19)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

ORDINE EUROPEO DI INDAGINE

Articolo 1

Definizione dell'ordine europeo d'indagine e obbligo di darvi esecuzione

1.   L'ordine europeo d'indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa da un'autorità competente di uno Stato membro («Stato di emissione») affinché siano compiuti uno o più atti d'indagine specifici in un altro Stato membro («Stato di esecuzione») ai fini dell'acquisizione di prove nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 4.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione all'OEI in base al principio del reciproco riconoscimento e in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

3.   La presente direttiva non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e lascia impregiudicati gli obblighi spettanti, in materia, alle autorità giudiziarie. Parimenti, la presente direttiva non ha l'effetto di obbligare gli Stati membri ad adottare misure che confliggano con le rispettive norme costituzionali relative alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)   «autorità di emissione»:

i)

un giudice, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o

ii)

qualsiasi altra autorità giudiziaria definita dallo Stato di emissione che, nel caso specifico, agisca in qualità di autorità inquirente nei procedimenti penali e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in base alla legislazione nazionale,

b)   «autorità di esecuzione»: un'autorità competente a riconoscere o a eseguire un OEI conformemente alla presente direttiva. L'autorità di esecuzione è un'autorità competente a compiere l'atto d'indagine indicato nell'OEI in un caso nazionale analogo.

Articolo 3

Ambito di applicazione dell'OEI

1.   L'OEI comprende qualsiasi atto d'indagine, tranne i provvedimenti di cui al paragrafo 2.

2.   L'OEI non comprende i seguenti provvedimenti:

a)

l'istituzione di una squadra investigativa comune e l'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra ai sensi dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (4) («la convenzione») e della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (5);

b)

l'intercettazione e la trasmissione immediata di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della convenzione, e

c)

l'intercettazione di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della convenzione, laddove riguardino le situazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e c), e all'articolo 20 di tale convenzione.

Articolo 4

Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI

L'OEI può essere emesso:

a)

in relazione a un procedimento penale avviato da un'autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, con riferimento a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione;

b)

nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un giudice competente segnatamente in materia penale;

c)

nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un giudice competente segnatamente in materia penale, e

d)

in connessione con i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione.

Articolo 5

Contenuto e forma dell'OEI

1.   L'OEI di cui al modulo figurante nell'allegato A è completato e firmato dall'autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte.

2.   Ciascuno Stato membro indica la lingue o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione che possono essere usate, in aggiunta alla lingue o alle lingue ufficiali dello Stato membro interessato, per completare o tradurre l'OEI quando lo Stato in questione è lo Stato di esecuzione.

CAPO II

PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI EMISSIONE

Articolo 6

Trasmissione dell'OEI

1.   L'OEI è trasmesso dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità. Qualsiasi ulteriore comunicazione ufficiale è effettuata direttamente tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione.

2.   Fatto salvo l'articolo 2, lettera b), ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, se previsto dall'ordinamento giuridico nazionale, più di un'autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti. Se necessario a causa dell'organizzazione dell'ordinamento giudiziario interno, uno Stato membro può affidare alla propria autorità centrale o alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrative dell'OEI e della relativa corrispondenza ufficiale.

3.   Se l'autorità di emissione lo desidera, la trasmissione può essere effettuata mediante il sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea.

4.   Qualora non sia nota l'autorità di esecuzione, l'autorità di emissione compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.

5.   L'autorità dello Stato di esecuzione che riceve un OEI, qualora non sia competente a riconoscerlo e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, trasmette d'ufficio l'OEI all'autorità di esecuzione e ne informa l'autorità di emissione.

6.   Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario all'esecuzione dell'OEI è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità di emissione e di esecuzione interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri.

Articolo 7

OEI collegato a un OEI precedente

1.   Quando emette un OEI che integra un OEI precedente, l'autorità di emissione lo indica nell'OEI conformemente al modulo che figura nell'allegato A.

2.   Quando partecipa, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, all'esecuzione dell'OEI nello Stato di esecuzione, durante la sua presenza in detto Stato l'autorità di emissione può indirizzare, fatte salve le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), un OEI che integra l'OEI precedente direttamente all'autorità di esecuzione.

CAPO III

PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI ESECUZIONE

Articolo 8

Riconoscimento ed esecuzione

1.   L'autorità di esecuzione riconosce un OEI trasmesso conformemente all'articolo 6 senza imporre ulteriori formalità e prende immediatamente le misure necessarie per la sua esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all'articolo 10 ovvero uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 14.

2.   L'autorità di esecuzione si attiene alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

3.   L'autorità di emissione può chiedere che una o più autorità dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione. L'autorità di esecuzione ottempera a questa richiesta a condizione che tale partecipazione non sia in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

4.   Le autorità di emissione e di esecuzione possono consultarsi con qualsiasi mezzo appropriato al fine di agevolare l'efficace applicazione del presente articolo.

Articolo 9

Ricorso ad un diverso tipo di atto d'indagine

1.   L'autorità di esecuzione può decidere di ricorrere ad un atto d'indagine diverso da quello indicato nell'OEI se:

a)

l'atto d'indagine indicato nell'OEI non è previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione;

b)

l'atto d'indagine indicato nell'OEI è previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione ma il ricorso al medesimo è limitato ad un elenco o una categoria di reati che non comprende il reato oggetto dell'OEI, o

c)

l'atto d'indagine scelto dall'autorità di esecuzione consente di ottenere lo stesso risultato dell'atto indicato nell'OEI con mezzi meno coercitivi.

2.   Qualora decida di avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di esecuzione ne informa prima l'autorità di emissione, la quale può decidere di ritirare l'OEI.

Articolo 10

Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione

1.   Il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI possono essere rifiutati nello Stato di esecuzione qualora:

a)

la legislazione dello Stato di esecuzione preveda immunità o privilegi che rendono impossibile l'esecuzione dell'OEI;

b)

in un caso specifico, l'esecuzione leda interessi essenziali di sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle informazioni o comporti l'uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche;

c)

nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), non siano disponibili altri atti d'indagine che consentano di ottenere un risultato analogo, o

d)

l'OEI sia stato emesso nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 4, lettere b) e c), e l'atto in questione non sia autorizzato in un caso nazionale analogo.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un OEI, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.

Articolo 11

Termini di riconoscimento o di esecuzione

1.   L'adozione della decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione e il compimento dell'atto d'indagine hanno luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso nazionale analogo e, in ogni caso, entro i termini previsti dal presente articolo.

2.   Se l'autorità di emissione ha indicato nell'OEI che, a motivo dei termini procedurali, della gravità del reato o di altre circostanze particolarmente urgenti, sono necessari termini più brevi di quelli previsti dal presente articolo ovvero se l'autorità di emissione ha precisato nell'OEI che l'atto d'indagine deve essere compiuto in una data specifica, l'autorità di esecuzione tiene nel massimo conto tale esigenza.

3.   La decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione è adottata il più rapidamente possibile e comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro trenta giorni dalla ricezione dell'OEI da parte dell'autorità di esecuzione competente.

4.   Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 14 o le prove di cui all'atto d'indagine indicato nell'OEI siano già in possesso dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione compie l'atto d'indagine senza indugio e comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro novanta giorni dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 3.

5.   Se per l'autorità di esecuzione competente non è possibile, in un caso specifico, rispettare il termine di cui al paragrafo 3, tale autorità ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per adottare la decisione. In tal caso, il termine di cui al paragrafo 3 può essere prorogato per un massimo di trenta giorni.

6.   Se per l'autorità di esecuzione competente non è possibile, in un caso specifico, rispettare il termine di cui al paragrafo 4, tale autorità ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo, e si consulta con l'autorità di emissione sul momento appropriato per compiere l'atto.

Articolo 12

Trasferimento delle prove

1.   L'autorità di esecuzione trasferisce senza indebito ritardo allo Stato di emissione le prove acquisite in esito all'esecuzione dell'OEI. Se richiesto nell'OEI e consentito dalla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione, le prove sono trasferite immediatamente alle autorità competenti dello Stato di emissione che partecipano all'esecuzione dell'OEI conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.

2.   All'atto del trasferimento delle prove acquisite, l'autorità di esecuzione indica se ne richiede la restituzione allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione.

Articolo 13

Mezzi di impugnazione

Le parti interessate dispongono dei mezzi d'impugnazione previsti dalla legislazione nazionale. Le ragioni di merito dell'emissione dell'OEI possono essere impugnate soltanto mediante un'azione dinanzi a un giudice dello Stato di emissione.

Articolo 14

Motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione

1.   Il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI possono essere rinviati nello Stato di esecuzione se:

a)

l'esecuzione può pregiudicare un'indagine o un procedimento penale in corso, per un periodo di tempo che lo Stato di esecuzione ritenga ragionevole; o

b)

gli oggetti, i documenti o i dati in questione sono già utilizzati nell'ambito di un altro procedimento, fino a quando non siano più necessari a tale scopo.

2.   Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione dell'OEI e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

Articolo 15

Obbligo di informazione

1.   L'autorità competente dello Stato di esecuzione che riceva un OEI ne accusa ricevuta, senza indugio e comunque entro una settimana dalla ricezione dell'OEI, compilando e inviando il modulo di cui all'allegato B. Qualora sia stata designata un'autorità centrale a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, tale obbligo incombe sia all'autorità centrale sia all'autorità di esecuzione che riceva l'OEI tramite l'autorità centrale. Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, tale obbligo incombe sia all'autorità competente che ha ricevuto originariamente l'OEI sia all'autorità di esecuzione che ne è la destinataria finale.

2.   Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione:

a)

immediatamente e con qualsiasi mezzo se:

i)

è impossibile per l'autorità di esecuzione adottare una decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione a motivo del fatto che il modulo figurante nell'allegato è incompleto o manifestamente inesatto;

ii)

durante l'esecuzione dell'OEI, l'autorità di esecuzione ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti d'indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione dell'OEI, per consentire all'autorità di emissione di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico;

iii)

l'autorità di esecuzione stabilisce che, nel caso specifico, non può attenersi alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione in conformità all'articolo 8.

Su richiesta dell'autorità di emissione, l'informazione è confermata senza indugio con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta;

b)

senza indugio, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:

i)

dell'eventuale decisione presa conformemente all'articolo 10, paragrafo 1,

ii)

del rinvio dell'esecuzione o del riconoscimento dell'OEI, dei motivi di tale rinvio e, se possibile, della durata prevista dello stesso.

Articolo 16

Responsabilità penale riguardo ai funzionari

Durante la loro presenza sul territorio dello Stato di esecuzione nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, i funzionari dello Stato di emissione sono assimilati ai funzionari dello Stato di esecuzione per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.

Articolo 17

Responsabilità civile riguardo ai funzionari

1.   Se, nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, funzionari dello Stato di emissione sono presenti sul territorio dello Stato di esecuzione, lo Stato di emissione è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della loro missione, conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione.

2.   Lo Stato membro sul cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.

3.   Lo Stato membro i cui funzionari abbiano causato danni a terzi sul territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo gli importi corrisposti alle vittime o ai loro aventi diritto.

4.   Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il risarcimento dei danni subiti ad un altro Stato membro.

Articolo 18

Riservatezza

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le autorità di emissione e di esecuzione tengano debito conto, nell'esecuzione di un OEI, della riservatezza dell'indagine.

2.   L'autorità di esecuzione garantisce, conformemente alla sua legislazione nazionale, la riservatezza dei fatti e del contenuto dell'OEI, salvo nella misura necessaria all'esecuzione dell'atto d'indagine. Qualora l'autorità di esecuzione non possa rispettare l'obbligo di riservatezza, ne informa senza indugio l'autorità di emissione.

3.   L'autorità di emissione assicura, conformemente alla sua legislazione nazionale e salvo diversa indicazione dell'autorità di esecuzione, la riservatezza delle prove o informazioni fornite dall'autorità di esecuzione, a meno che la loro divulgazione non sia necessaria per le indagini o i procedimenti oggetto dell'OEI.

4.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che gli istituti bancari non rivelino ai loro clienti interessati o a terzi che sono state trasmesse informazioni allo Stato di emissione a norma degli articoli 23, 24 e 25 o che è in corso un'indagine.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATI ATTI D'INDAGINE

Articolo 19

Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione, ai fini di un'indagine, di persone detenute

1.   Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione ai fini del compimento di un atto d'indagine che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di emissione, a condizione che sia ricondotta nello Stato di esecuzione entro il termine da quest'ultimo stabilito.

2.   Oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se:

a)

la persona detenuta nega il proprio consenso; o

b)

il trasferimento può prolungare la sua detenzione.

3.   Nei casi ai sensi del paragrafo 1, il transito della persona detenuta attraverso il territorio di un terzo Stato membro è autorizzato su domanda corredata di tutti i documenti necessari.

4.   Le modalità pratiche del trasferimento temporaneo della persona e il termine entro il quale deve essere ricondotta nel territorio dello Stato di esecuzione sono concordati tra gli Stati membri interessati.

5.   La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato di emissione e, se del caso, nel territorio dello Stato membro attraverso il quale è richiesto il transito, a meno che lo Stato membro di esecuzione non ne richieda la liberazione.

6.   Il periodo di detenzione nel territorio dello Stato membro di emissione è dedotto dal periodo di detenzione che l'interessato deve o dovrà scontare nel territorio dello Stato membro di esecuzione.

7.   La persona trasferita non è perseguita, messa in stato di detenzione o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato di esecuzione e non indicati nell'OEI.

8.   L'immunità di cui al paragrafo 7 cessa qualora la persona trasferita, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio per quindici giorni consecutivi dalla data in cui la sua presenza non era più richiesta dalle autorità giudiziarie, sia rimasta nel territorio ovvero vi sia tornata dopo averlo lasciato.

9.   I costi legati al trasferimento sono a carico dello Stato di emissione.

Articolo 20

Trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione, ai fini di un'indagine, di persone detenute

1.   Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione ai fini del compimento di un atto d'indagine che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di esecuzione.

2.   Oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se:

a)

il trasferimento richiede il consenso dell'interessato e tale consenso non è stato ottenuto; o

b)

le autorità di emissione e di esecuzione non sono in grado di raggiungere un accordo sulle modalità del trasferimento temporaneo.

3.   Se il trasferimento richiede il consenso dell'interessato, all'autorità di esecuzione è fornita senza indugio una dichiarazione di consenso o una copia della stessa.

4.   Ciascuno Stato membro può indicare, prima di dare esecuzione all'OEI, che il consenso di cui al paragrafo 3 è richiesto a talune condizioni indicate nella notifica.

5.   I paragrafi da 3 a 8 dell'articolo 19 si applicano, mutatis mutandis, al trasferimento temporaneo ai sensi del presente articolo.

6.   I costi legati al trasferimento sono a carico dello Stato di emissione. Ciò non comprende i costi legati alla detenzione dell'interessato nello Stato di esecuzione.

Articolo 21

Audizione mediante videoconferenza

1.   Se una persona che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie dello Stato di emissione, l'autorità di emissione può, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, emettere un OEI al fine di procedere all'audizione del testimone o del perito mediante videoconferenza a norma dei paragrafi da 2 a 9.

2.   Oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se:

a)

il ricorso alla videoconferenza è in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione; o

b)

lo Stato di esecuzione non dispone dei mezzi tecnici per la videoconferenza.

3.   Se lo Stato di esecuzione non ha accesso ai mezzi tecnici per la videoconferenza, può concordare con lo Stato di emissione che tali mezzi siano messi a disposizione da quest'ultimo.

4.   L'articolo 10, paragrafo 2, si applica, mutatis mutandis, ai casi di cui al paragrafo 2, lettera b).

5.   L'OEI emesso ai fini di un'audizione mediante videoconferenza deve indicare il motivo per cui non è opportuno o possibile che il testimone o il perito compaia personalmente, la denominazione dell'autorità giudiziaria e i nominativi delle persone che effettueranno l'audizione.

6.   In caso di audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

a)

all'audizione è presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che provvede anche ad assicurare l'identificazione della persona da ascoltare e il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. Se ritiene che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi;

b)

le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;

c)

l'audizione è condotta direttamente dall'autorità di emissione, o sotto la sua direzione, secondo la propria legislazione interna;

d)

su richiesta dello Stato di emissione o della persona da ascoltare, lo Stato di esecuzione provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se necessario, da un interprete;

e)

la persona da ascoltare può avvalersi del diritto di non testimoniare eventualmente previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione.

7.   Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell'audizione l'autorità di esecuzione redige un verbale indicante la data ed il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, le identità e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione nello Stato di esecuzione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Tale documento è trasmesso dall'autorità di esecuzione all'autorità di emissione.

8.   I costi per stabilire il collegamento video, provvedere al collegamento video nello Stato di esecuzione, retribuire gli interpreti forniti dal medesimo, corrispondere le indennità a testimoni e periti e coprire le loro spese di viaggio nello Stato di esecuzione sono rimborsati dallo Stato di emissione allo Stato di esecuzione, a meno che quest'ultimo non rinunci, in tutto o in parte, al rimborso.

9.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché, qualora i testimoni o periti ascoltati nel proprio territorio in base al presente articolo rifiutino di testimoniare pur avendone l'obbligo o dichiarino il falso, si applichi la legislazione nazionale che disciplina le audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

10.   Un OEI può essere emesso anche ai fini dell'audizione di un imputato mediante videoconferenza. Si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi da 1 a 9. Oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se:

a)

l'imputato nega il proprio consenso; o

b)

l'esecuzione di tale atto è contraria alla legislazione dello Stato di esecuzione.

Articolo 22

Audizione mediante teleconferenza

1.   Se una persona che si trova nel territorio di uno Stato membro deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro, l'autorità di emissione di quest'ultimo Stato membro può emettere un OEI al fine di procedere all'audizione del testimone o del perito mediante teleconferenza a norma dei paragrafi da 2 a 4.

2.   Oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se:

a)

il ricorso alla teleconferenza è in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione; o

b)

il testimone o il perito non acconsente a che l'audizione abbia luogo secondo tale metodo.

3.   L'OEI emesso per un'audizione mediante teleconferenza deve indicare la denominazione dell'autorità giudiziaria e i nominativi delle persone che effettueranno l'audizione nonché la disponibilità del testimone o del perito a partecipare ad un'audizione mediante teleconferenza.

4.   Le modalità pratiche dell'audizione sono concordate tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione. Nel concordare tali modalità, l'autorità di esecuzione si impegna a:

a)

notificare al testimone o perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione;

b)

provvedere all'identificazione del testimone o perito; e

c)

verificare che il testimone o perito acconsenta all'audizione mediante teleconferenza.

Lo Stato di esecuzione può subordinare il proprio accordo, in tutto o in parte, alle pertinenti disposizioni dell'articolo 21, paragrafi 6 e 9. Salvo diverso accordo si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 8.

Articolo 23

Informazioni relative a conti bancari

1.   Un OEI può essere emesso per accertare se una persona fisica o giuridica oggetto di un'indagine penale detenga o controlli uno o più conti, di qualsiasi natura, in una banca situata nel territorio dello Stato di esecuzione.

2.   Ciascuno Stato membro adotta, alle condizioni enunciate nel presente articolo, le misure necessarie a consentirgli di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Se ne è fatta richiesta nell'OEI e purché possano essere fornite entro un termine ragionevole, le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono anche i conti per i quali la persona oggetto del procedimento è titolare di una procura.

4.   L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto.

5.   Oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'esecuzione di un OEI ai sensi del paragrafo 1 può essere rifiutata se il reato interessato non è:

a)

un reato punibile con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a quattro anni nello Stato di emissione e a due anni nello Stato di esecuzione;

b)

uno dei reati di cui all'articolo 4 della decisione del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) («la decisione Europol») (6); o

c)

nel caso in cui non sia contemplato dalla decisione Europol, uno dei reati citati nella convenzione del 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (7), nel protocollo del 1996 a tale convenzione (8) o nel secondo protocollo del 1997 a tale convenzione (9).

6.   Nell'OEI l'autorità di emissione indica i motivi per cui ritiene che le informazioni richieste possano essere importanti ai fini dell'indagine relativa al reato e i motivi per cui presume che i conti siano detenuti presso banche dello Stato di esecuzione e, se dispone di informazioni al riguardo, indica quali banche potrebbero essere interessate. Nell'OEI comunica, inoltre, qualsiasi informazione che possa facilitarne l'esecuzione.

Articolo 24

Informazioni relative a operazioni bancarie

1.   Un OEI può essere emesso per ottenere i dettagli di conti bancari specificati e delle operazioni bancarie effettuate in un dato periodo su uno o più conti ivi indicati, compresi i dettagli relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.

2.   Ciascuno Stato membro adotta, alle condizioni enunciate nel presente articolo, le misure necessarie per poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto.

4.   Lo Stato di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera le informazioni richieste utili all'indagine relativa al reato.

Articolo 25

Controllo sulle operazioni bancarie

1.   Un OEI può essere emesso per esercitare un controllo, durante un dato periodo, sulle operazioni bancarie effettuate su uno o più conti ivi indicati.

2.   Ciascuno Stato membro adotta, alle condizioni enunciate nel presente articolo, le misure necessarie a consentirgli di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Lo Stato di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera le informazioni richieste utili all'indagine relativa al reato.

4.   Le modalità pratiche del controllo sono concordate tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.

Articolo 26

Consegne controllate

1.   Un OEI può essere emesso per effettuare una consegna controllata nel territorio dello Stato di esecuzione.

2.   Il diritto di azione, direzione e controllo in ordine alle operazioni legate all'esecuzione dell'OEI di cui al paragrafo 1 spetta alle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

Articolo 27

Atti d'indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato

1.   Qualora l'OEI sia emesso ai fini del compimento di atti, compresi gli atti di cui agli articoli 25 e 26, che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato, la sua esecuzione può essere rifiutata, oltre che per i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, se il compimento degli atti in questione non è ammesso in un caso nazionale analogo.

2.   L'articolo 10, paragrafo 2, si applica, mutatis mutandis, ai casi di cui al paragrafo 1.

3.   L'autorità di esecuzione può subordinare l'esecuzione di un OEI ai sensi del paragrafo 1 ad un accordo sulla ripartizione dei costi.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Notifiche

1.   Entro … (10), ogni Stato membro notifica alla Commissione:

a)

l'autorità o le autorità che, in base al rispettivo ordinamento giuridico interno, sono competenti ai sensi dell'articolo 2, lettere a) e b), quando lo Stato membro in questione è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione;

b)

le lingue che possono essere utilizzate per l'OEI di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

c)

le informazioni riguardanti l'autorità o le autorità centrali designate nel caso in cui lo Stato membro desideri avvalersi della possibilità prevista all'articolo 6, paragrafo 2. Tali informazioni sono vincolanti per le autorità dello Stato membro di emissione;

d)

l'obbligo del consenso dell'interessato al trasferimento nel caso in cui lo Stato membro desideri avvalersi della possibilità prevista all'articolo 20, paragrafo 4.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica riguardante le informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione mette le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo a disposizione di tutti gli Stati membri e della Rete giudiziaria europea. Quest'ultima rende le informazioni disponibili sul sito web di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (11).

Articolo 29

Relazioni con altri accordi e intese

1.   Fatte salve la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione temporanea in virtù dell'articolo 30, la presente direttiva sostituisce, a decorrere dal … (10), le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili nelle relazioni tra gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva:

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959, relativi protocolli aggiuntivi del 17 marzo 1978 e dell'8 novembre 2001 e accordi bilaterali conclusi a norma dell'articolo 26 di tale convenzione;

Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, del 19 giugno 1990;

Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'UE, del 29 maggio 2000, e relativo protocollo del 16 ottobre 2001.

2.   La decisione quadro 2008/978/GAI è abrogata. La presente direttiva si applica tra gli Stati membri al sequestro probatorio in sostituzione delle corrispondenti disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI.

3.   Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti dopo il … (10), laddove i medesimi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di acquisizione delle prove.

4.   Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo il … (12), laddove i medesimi consentano di approfondire o estendere le disposizioni della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di acquisizione delle prove.

5.   Entro … (13), gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 3 che desiderano continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 4.

6.   Se ritiene che un accordo o un'intesa bilaterale o multilaterale di cui abbia ricevuto notifica non sia conforme alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione invita gli Stati membri interessati a denunciare, modificare o astenersi dal concludere l'accordo o l'intesa in questione.

Articolo 30

Disposizioni transitorie

1.   Le richieste di assistenza giudiziaria ricevute prima del … (14) continuano a essere disciplinate dagli strumenti esistenti relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale. Le decisioni di sequestro probatorio adottate in virtù della decisione quadro 2003/577/GAI e ricevute prima del … (14) sono altresì disciplinate da quest'ultima.

2.   L'articolo 7, paragrafo 1, si applica, mutatis mutandis, all'OEI conseguente ad una decisione di sequestro adottata in virtù della decisione quadro 2003/577/GAI.

Articolo 31

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (14).

2.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3.   Entro il … (14), gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente direttiva.

4.   Entro il … (15), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 32

Relazione sull'applicazione

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, sulla base di dati sia qualitativi sia quantitativi. Tale relazione è corredata, se necessario, di proposte volte a modificare la presente direttiva.

Articolo 33

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 34

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a, …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

(2)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 72.

(3)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(4)  GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

(5)  GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

(6)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(7)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

(8)  GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2.

(9)  GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12.

(10)  Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(11)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130.

(12)  La data di entrata in vigore della presente direttiva.

(13)  Tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(14)  Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(15)  Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.


ALLEGATO A

ORDINE EUROPEO D'INDAGINE (OEI)

Il presente OEI è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Si chiede il compimento dell'atto o degli atti d'indagine indicati in appresso e il trasferimento delle prove acquisite in esito all'esecuzione dell'OEI.

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ALLEGATO B

CONFERMA DELLA RICEZIONE DI UN OEI

Il presente modulo dev'essere completato dall'autorità dello Stato di esecuzione che ha ricevuto l'OEI di seguito indicato.

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