52010DC0584

/* COM/2010/0584 def. */ COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO relativa a un progetto di tabella di marcia per la creazione di un sistema comune per la condivisione delle informazioni ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 20.10.2010

COM(2010) 584 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

relativa a un progetto di tabella di marcia per la creazionedi un sistema comune per la condivisione delle informazioniai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

. relativa a un progetto di tabella di marcia per la creazione di un sistema comune per la condivisione delle informazioni ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE Progetto di tabella di marcia per la creazione di un sistema comune per la condivisione delle informazioni ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE

INTRODUZIONE

Il 15 ottobre 2009 la Commissione ha adottato la comunicazione[1] "Verso l’integrazione della sorveglianza marittima: un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell’UE" (CISE), che fissa i principi guida per l'elaborazione di tale sistema.

Nelle sue conclusioni del 17 novembre 2009, il Consiglio "Relazioni esterne"[2] ha approvato la suddetta comunicazione, invitando la Commissione a presentare entro la fine del 2010 una tabella di marcia che indichi nel dettaglio le varie fasi della creazione del CISE. Tale tabella dovrà essere resa ancora più specifica nel 2011 per tener conto dei risultati dei progetti pilota. Entro il 2013 la Commissione dovrà inoltre presentare una valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione del CISE. Il Consiglio "Affari generali"[3] ha confermato questa impostazione nella sue conclusioni del 14 giugno 2010 sulla politica marittima integrata.

La presente comunicazione costituisce la risposta alla richiesta del Consiglio.

Nell'elaborare il presente progetto di tabella di marcia, la Commissione si è avvalsa della consulenza del sottogruppo di esperti degli Stati membri sull'integrazione della sorveglianza marittima ('GRUPPO DI ESPERTI DEGLI STATI MEMBRI') che, conformemente al mandato conferitogli dalle conclusioni del Consiglio, ha svolto il ruolo di forum di coordinamento. Grazie alla presenza di rappresentanti provenienti da molteplici settori, compresi i servizi di difesa degli Stati membri, le riunioni organizzate hanno fornito un sostanziale contributo per un approccio comune delle questioni esaminate. Nel quadro della preparazione della tabella di marcia la Commissione ha inoltre operato in stretto contatto con altre entità settoriali, fra cui il Gruppo ad alto livello per SafeSeaNet.

Scopo della sorveglianza marittima integrata è di ottenere un quadro della situazione con riguardo alle attività svolte in mare che esercitano un impatto sulla sicurezza e sulla protezione marittima, sul controllo delle frontiere, sull'inquinamento dei mari e l'ambiente marino, sul controllo della pesca, sull'applicazione della legge in generale, sulla difesa e sugli interessi economici dell'UE, in modo da facilitare l'adozione di decisioni adeguate.

Il valore aggiunto derivante dall'integrazione della sorveglianza marittima consiste nell'offrire un quadro più preciso della situazione marittima rispetto a quello attualmente in possesso delle comunità settoriali di utilizzatori[4] degli Stati membri dell'UE e degli Stati del SEE, grazie alla disponibilità di nuovi dati pertinenti a carattere intersettoriale e transfrontaliero forniti in base alle necessità di conoscenza e alla necessità e responsabilità di condividere le informazioni. Chi è in possesso di un'informazione, soprattutto in caso di pericolo imminente, dovrebbe valutare l'opportunità di condividerla rispetto ai rischi di una mancata condivisione. La possibilità di disporre di un quadro più preciso delle situazioni migliorerà l'efficienza delle autorità degli Stati membri nonché il rapporto costi-efficacia nel settore.

Il fatto che questo esercizio di condivisione delle informazioni sia svolto in una prospettiva globale europea farà sì che tutte le comunità di utilizzatori siano rappresentate su base paritaria, che gli obiettivi e i vincoli legati ai rispettivi settori vengano presi in considerazione e che lo sviluppo di un sistema comune per la condivisione delle informazioni produca un valore aggiunto per ciascuna comunità. Questa strategia consentirà inoltre di utilizzare al meglio i sistemi europei nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

LA TABELLA DI MARCIA: QUADRO GENERALE

Dal dibattito svoltosi nell'ambito del gruppo di esperti degli Stati membri è emerso che la tabella di marcia dovrebbe condurre alla creazione di un sistema decentrato per lo scambio di informazioni che colleghi fra loro tutte le comunità di utilizzatori, sia civili che militari. La creazione del CISE dovrebbe essere un processo flessibile, che lasci spazio ai miglioramenti tecnici e al progresso nei vari settori e che tenga conto dei sistemi esistenti e di quelli ancora allo stadio di progetto. Tale processo non deve inoltre ostacolare lo sviluppo dei sistemi di informazione settoriali esistenti o di quelli previsti, purché essi siano resi interoperabili per consentire lo scambio di informazioni con altri sistemi. Sarà anche opportuno avvalersi dell'esperienza acquisita nell'utilizzo di sistemi per lo scambio di informazioni che consentono una cooperazione fra il settore civile e quello militare.

Tenuto conto del gran numero di potenziali partecipanti, nonché della varietà dei contesti giuridici e dei possibili scambi, è assai poco probabile che una soluzione tecnica unica possa risultare valida per ogni tipo di scambio di informazioni all'interno del CISE. Per questo motivo l'architettura del sistema deve essere concepita come un'interconnessione decentrata, con un buon rapporto costi-efficacia , fra diversi livelli di informazione , che aumenti l'efficienza dei sistemi di sorveglianza marittima colmando le lacune esistenti in materia di informazione su scala europea senza tuttavia creare una duplicazione dei dati .

La gestione dei vari livelli spetta ai detentori delle informazioni corrispondenti a livello degli Stati membri e dell'Unione europea, conformemente alle disposizioni degli strumenti giuridici in vigore. Vengono in tal modo pienamente rispettate le competenze delle autorità nazionali, nonché i mandati delle agenzie UE definiti nei suddetti strumenti.

La necessità comune alla maggior parte delle comunità di utilizzatori consiste nell'ottenere una rappresentazione più fedele degli elementi di base della situazioni marittima che risulti utile all'insieme di queste comunità. Tale rappresentazione potrebbe essere elaborata a partire da dati provenienti da una combinazione di sistemi e sensori che consentano di rilevare bersagli cooperativi e non cooperativi di tutte le dimensioni.

I dati che compongono questa rappresentazione di base del traffico marittimo non sono classificati e possono essere condivisi senza restrizioni fra tutte le comunità a condizione di predisporre le necessarie salvaguardie.

Le necessità specifiche di alcune comunità di utilizzatori che andrebbero a integrare la rappresentazione di base sono le seguenti:

1. ottenere dati sulle attività illecite e sulle minacce relative alla sicurezza interna ed esterna dell'UE, riguardanti ogni tipo di nave: si tratta essenzialmente di informazioni raccolte dalle guardie costiere, dalle guardie frontaliere, dai servizi di polizia e dalle forze armate;

2. ottenere informazioni specifiche sulle catture che possano essere combinate con i dati relativi alla posizione dei pescherecci nell'ambito della lotta contro la pesca illegale;

3. ottenere dati informatizzati complessi relativi a tutte le merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell'UE al fine di stabilire una valutazione preliminare in materia di sicurezza e protezione delle merci.

Alcune delle informazioni trattate da queste comunità di utilizzatori sono estremamente sensibili e andrebbero pertanto trasmesse solo direttamente da punto a punto o tra reti settoriali sicure e tramite tali reti. Attualmente, lo scambio di informazioni e dati di intelligence tra queste comunità avviene in condizioni rigorosamente definite, spesso nell'ambito di accordi internazionali. Il principio di base del CISE non sarà dunque la condivisione generalizzata, ma piuttosto uno scambio fondato sulla necessità di conoscere e sulla responsabilità di condividere le informazioni.

Esempio di livelli di informazione (non gerarchici)

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Le comunità di utilizzatori dovranno essere pienamente coinvolte nella realizzazione delle sei fasi di seguito descritte e della valutazione d'impatto che la Commissione e il gruppo di esperti degli Stati membri ritengono necessarie per lo sviluppo del CISE:

Fase 1 – Identificazione di tutte le comunità di utilizzatori: gli Stati membri e la Commissione identificano i partecipanti allo scambio di informazioni. Tenuto conto della diversità di organizzazione amministrativa presente negli Stati membri e negli Stati del SEE, occorre concentrarsi su "funzioni" basate su "comunità di utilizzatori" già stabilite piuttosto che su tipi di autorità nazionali.

Fase 2 – Mappatura delle serie di dati e analisi del divario in materia di scambio di dati, per conferire al CISE un valore aggiunto : a) tracciando una mappa degli scambi di dati già esistenti a livello nazionale e dell'UE; b) realizzando un'analisi del divario volta a mettere in evidenza i campi in cui per il momento l'offerta di dati non corrisponde alla domanda dei diversi settori.

Fase 3 – Definizione di livelli comuni di classificazione dei dati, per ovviare al fatto che le varie comunità di utilizzatori classificano lo stesso tipo di dati secondo modalità differenti. Senza interferire con i sistemi nazionali di classificazione dei dati, e al fine di permettere gli scambi di dati nell'ambito del CISE, la fase 3 consiste nell'identificare le corrispondenze fra i vari livelli di classificazione nazionali per costituire piattaforme comuni di scambio di dati in ambiente CISE.

Fase 4 – Creazione del quadro di assistenza del CISE: definizione della struttura tecnica di assistenza del CISE per la creazione di interfacce fra i sistemi settoriali esistenti e quelli di cui è prevista la realizzazione al fine di consentire uno scambio di dati intersettoriali. Responsabili di tale struttura dovrebbero essere i rappresentanti delle varie comunità settoriali di utilizzatori sulla base dei risultati emersi dal 7° programma quadro e dai progetti pilota (p. es. MARSUNO, BluemassMed, il progetto pilota EUROSUR sulla rete di comunicazioni, GMES, PT MARSUR e i progetti pilota basati su SafeSeaNet).

Fase 5 – Definizione dei diritti di accesso: identificazione dei diritti di utilizzatori che spettano alle diverse comunità settoriali per accedere in modo intersettoriale a varie serie di dati. Tale accesso riguarda unicamente i dati che devono essere oggetto di scambio tramite il CISE nell'UE e nel SEE[5].

Fase 6 – Garanzia del rispetto delle disposizioni giuridiche: far sì che lo scambio di informazioni avvenga in un contesto giuridico chiaro, definendo almeno la natura dei dati interessati, le competenze e i diritti dei fornitori e dei destinatari dei dati ai fini di tale scambio, le finalità (e i metodi) dello scambio, e includendo le necessarie salvaguardie per quanto concerne la riservatezza e la sicurezza dei dati (o di alcuni di essi) nonché, se necessario, la protezione dei dati personali. Occorre identificare gli ostacoli allo scambio di dati presenti nella legislazione dell'UE cercando opportune soluzioni per eliminarli.

FASI DELL'ELABORAZIONE DI UNA TABELLA DI MARCIA

Principio 1: Un approccio che colleghi fra loro tutte le comunità di utilizzatori, inclusi i servizi di difesa

Fase 1: Identificazione di tutte le comunità di utilizzatori

Finalità : identificare i membri del CISE

Descrizione : tenuto conto delle notevoli differenze esistenti nell'organizzazione interna delle autorità dei vari Stati membri, si propone di definire le comunità di utilizzatori che partecipano al CISE sulla base delle seguenti " funzioni ":

4. sicurezza marittima[6] (inclusi la ricerca e il salvataggio in mare), protezione marittima[7] e prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi[8];

5. controllo delle attività di pesca;

6. preparazione e capacità di intervento in caso di inquinamento marino; ambiente marino;

7. dogane[9];

8. controllo delle frontiere[10];

9. applicazione della legge in generale[11];

10. difesa[12].

Una descrizione indicativa di queste funzioni figura nell'allegato.

Azione : ciascuno Stato membro deve identificare la o le autorità che svolgono le funzioni sopra menzionate. Per ogni funzione può essere indicata più di un'autorità. Le autorità così identificate saranno riconosciute come membri della comunità di utilizzatori e come tali avranno diritto a " fornire e/o ricevere informazioni a livello nazionale provenienti da sistemi e meccanismi di sicurezza internazionali, regionali, comunitari, militari e interni, in linea con le condizioni di utilizzo e i diritti di accesso degli utilizzatori predefiniti, al fine di elaborare un quadro della situazione rispondente ai propri criteri " (principio 1 della comunicazione del 2009).

Ciascuna autorità così identificata dovrà inoltre segnalare la sua eventuale appartenenza a una rete nazionale, regionale o europea e indicare gli altri membri di tale rete.

In particolare, a livello dell'UE, la funzione 1 è già coperta dalla direttiva sul monitoraggio del traffico navale europeo[13]. Poiché il sistema è operativo, i suoi utilizzatori sono già stati identificati.

Sempre a livello dell'UE, la funzione 5 verrà coperta da EUROSUR, che offrirà agli Stati membri un contesto tecnico e operativo adeguato per migliorare la conoscenza della situazione sulle loro frontiere esterne nonché le capacità di reazione delle proprie autorità nazionali.

La funzione 6 riguarda un'area molto estesa, coperta in particolare dalle responsabilità in materia di sicurezza interna assunte da EUROPOL e da altre agenzie competenti. Andrebbe presa in considerazione anche l'integrazione dei dati nella rete EUROSUR.

Parallelamente alla presente azione, la Commissione stilerà un elenco delle agenzie/istituzioni dell'UE competenti per le diverse funzioni.

Parti coinvolte : gli Stati membri, la Commissione e le agenzie competenti

Calendario di esecuzione : fine 2010

Fase 2: Mappatura delle serie di dati e analisi del divario in materia di scambio di dati

Finalità : determinare le serie di dati di sorveglianza marittima esistenti e future e identificare l'ampia domanda UE di scambi intersettoriali di dati a cui attualmente non corrisponde un'offerta adeguata. Questa operazione va svolta a livello nazionale, regionale e dell'UE.

Descrizione : dati sul controllo e la sorveglianza rilevanti per il CISE sono presenti in sistemi UE e nazionali creati nel quadro del diritto dell'Unione nonché in sistemi nazionali e regionali creati a norma di disposizioni nazionali. Un'adeguata mappatura di tutti i dati di sorveglianza disponibili per ciascuna comunità di utilizzatori e dei dati che ciascuna comunità vorrebbe ricevere da altre comunità consentirà di identificare il divario fra la domanda e l'offerta di dati.

L'identificazione del divario attualmente esistente metterà in luce il valore aggiunto derivante dal futuro scambio intersettoriale di dati sulla sorveglianza marittima su tutto il territorio dell'UE, che dovrebbe appunto consentire di colmarlo.

Azione :

a) Mappatura dei dati: ciascuna comunità di utilizzatori, in coordinamento con i rispettivi gruppi di lavoro e, se del caso, con le rispettive agenzie dell'UE, deve identificare i dati di sorveglianza pertinenti di cui attualmente dispone (mappatura dell'offerta) e quelli che vorrebbe ricevere da altre comunità (mappatura della domanda), indicando per ciascuna serie di dati la base giuridica corrispondente e l'eventuale presenza di informazioni che costituiscono dati a carattere personale o informazioni coperte da diritti di proprietà intellettuale (DPI) o da qualsiasi altro vincolo giuridico.

b) Analisi del divario : sulla base di questa mappatura verrà delineato il divario fra l'offerta e la domanda.

Parti coinvolte : gruppo di esperti degli Stati membri in stretto coordinamento con i gruppi di lavoro settoriali.

Questo compito dovrebbe essere facilitato da un gruppo tecnico consultivo multidisciplinare ad hoc (GTC) composto da rappresentanti di ciascuna comunità di utilizzatori, un rappresentante di BLUEMASSMED e MARSUNO nonché rappresentanti delle agenzie e delle iniziative dell'UE pertinenti. Ciascun esperto dovrebbe apportare tutte le conoscenze disponibili e più avanzate del proprio settore. Il gruppo tecnico consultivo fornirà un modello per la mappatura della domanda e dell'offerta di dati di cui ciascuna comunità di utilizzatori si avvarrà per comunicare i dati in proprio possesso. Il gruppo sarà assistito nel proprio compito dal Centro comune di ricerca della Commissione europea, facendo il miglior uso possibile delle iniziative in corso e di quelle previste a livello dell'UE. Tutti i progressi compiuti dovrebbero essere presentati al gruppo di esperti degli Stati membri.

Calendario di esecuzione : fine 2011

Principio 2: Elaborare un quadro tecnico per l'interoperabilità – Utilizzare nel modo più efficace i sistemi esistenti mantenendo tuttavia connessioni dedicate (da punto a punto) per alcuni tipi di dati

Fase 3: Livelli comuni di classificazione dei dati

Finalità : per facilitare lo scambio intersettoriale di informazioni, le comunità di utilizzatori dovrebbero elaborare un approccio comune nell'attribuire i livelli di classificazione.

Descrizione : poiché il CISE è inteso unicamente come uno strumento di trasmissione fra diverse comunità di utilizzatori, ma non come una piattaforma (centralizzata) per il magazzinaggio dei dati da scambiare, ciascuna comunità di utilizzatori resta responsabile della raccolta e della conservazione dei propri dati tramite i propri sistemi settoriali e in base ai propri standard di sicurezza. Ciò comporta tuttavia un problema quando una stessa serie di dati può essere classificata diversamente dalle varie comunità di utilizzatori. Al fine di instaurare un livello di fiducia sufficiente per lo scambio di dati secondo modalità intersettoriali e decentrate, occorre sviluppare un approccio comune con riguardo ai livelli di classificazione. L'approccio da seguire consiste nell'applicare i livelli di classificazione dei dati comunemente riconosciuti stabiliti dalla legislazione del Consiglio e della Commissione europea[14].

Azione : elaborare un'ontologia comune affinché a una stessa serie di dati venga attribuita una classificazione identica o compatibile per facilitare lo scambio intersettoriale di informazioni. L'operazione si svolgerà in due fasi:

11. elaborazione di un raffronto sinottico con riguardo all'attribuzione di livelli di classificazione (p.es. UE Riservato, UE Riservatissimo, ecc.) alle serie di dati interessati. I livelli così identificati verranno poi utilizzati nel successivo lavoro di definizione;

12. verifica, da parte delle comunità di utilizzatori, delle pratiche attualmente in uso con riguardo all'attribuzione dei livelli di classificazione alle serie di dati interessati.

Parti coinvolte :

La fase 1 dovrebbe essere condotta dal gruppo di esperti degli Stati membri con l'aiuto del gruppo tecnico consultivo sopra menzionato.

La fase 2 dovrebbe essere condotta dalle comunità di utilizzatori responsabili con l'aiuto dei gruppi di lavoro di esperti responsabili e delle agenzie dell'UE secondo il caso, tenendo conto di ogni altra iniziativa rilevante come eventuali progetti pilota in corso. I progetti pilota MARSUNO e BluemassMed sull'integrazione della sorveglianza marittima dovrebbero assistere le comunità di utilizzatori in questo compito.

Calendario di esecuzione :

Fase 1: 2011

Fase 2: primo trimestre del 2012

Fase 4: Creazione del quadro di assistenza del CISE

Finalità : creare servizi interoperabili e un linguaggio tecnico comune che consentano lo scambio di dati sulla sorveglianza marittima secondo modalità decentrate.

Sarà inoltre necessario provvedere a garantire e sviluppare la sicurezza informatica generale del CISE.

Descrizione : una volta identificati i dati da scambiare nell'ambito della fase 2, occorre definire gli strumenti tecnici più appropriati per procedere allo scambio di dati.

Occorre elaborare un linguaggio informatico comune per consentire l'utilizzo dei dati da parte dei diversi sistemi (interoperabilità). Nell'ambito di tale approccio, le comunità di utilizzatori potrebbero tradurre i dati provenienti dai propri sistemi in un formato concordato accessibile a tutte le comunità di utilizzatori e leggibile da qualsiasi sistema informatico autorizzato ad accedere alla rete. Entro certi limiti, il software comune necessario potrebbe essere elaborato congiuntamente nell'ambito di una soluzione open source .

Questa strategia per lo scambio di dati avrebbe i seguenti vantaggi:

13. consentirebbe di operare in un ambiente comune per la condivisione delle informazioni ('CISE') secondo modalità relativamente semplici (evitando un grosso lavoro di standardizzazione fra i diversi sistemi di sorveglianza) da elaborare passo per passo a partire dalla informazioni che si prestano maggiormente ad essere condivise;

14. l'unico intervento da effettuare nei sistemi esistenti dei vari partner consisterebbe nell'aggiunta di un modulo per permettere ai servizi web la cattura dei dati richiesti;

15. la scelta del software open source consente di adattare in qualsiasi momento il normale linguaggio informatico alle future necessità, evitando molteplici sviluppi inutili e costosi nonché la dipendenza nei confronti di un fornitore; essa contribuirebbe inoltre a creare comunità unite da un interesse condiviso.

Altre circostanze potrebbero tuttavia richiedere il ricorso a tecniche e procedure di scambio dei dati e di interoperabilità diverse da quelle previste dall'approccio sopra illustrato (p. es. nel caso di dati trasmessi in tempo reale, soprattutto se di natura riservata, o di dati acquisiti simultaneamente su grandi distanze geografiche). In tal caso possono essere necessarie tecniche diverse (p. es. basate su tecnologie satellitari), che tengano conto delle norme internazionali in materia di dati (come quelle contenute nel Repertorio delle Nazioni Unite per la trasmissione di dati commerciali - UNTDED), nonché dell'esperienza emersa dai progetti di RST utilizzabili e dai sistemi militari per lo scambio di informazioni già esistenti. I risultati di progetti di ricerca in corso, destinati al rafforzamento della competitività industriale europea (ad esempio per quanto concerne lo sviluppo di standard adeguati di interoperabilità), potrebbero a loro volta rivelarsi utili per migliorare la base tecnologica del CISE.

Azione : il gruppo tecnico consultivo sopra menzionato deve definire le opzioni da presentare e discutere con le comunità di utilizzatori. Tutti i progressi compiuti dovrebbero essere comunicati al gruppo di esperti degli Stati membri.

Parti coinvolte : il gruppo tecnico consultivo, il gruppo di esperti degli Stati membri e i gruppi di lavoro settoriali

Calendario di esecuzione : 2012

Principio 3: Cooperazione fra il settore civile e quello militare

Il settore della difesa deve essere coinvolto nell'elaborazione del CISE. A tal fine, nell'ambito della fase 1, gli Stati membri identificano le proprie autorità nazionali competenti. Ciascuno Stato membro deve pertanto assicurare che le proprie autorità militari continuino a collaborare allo sviluppo della tabella di marcia partecipando al sottogruppo di esperti degli Stati membri sull'integrazione della sorveglianza marittima creato dalla Commissione. L'Agenzia europea per la difesa (AED), in qualità di istanza competente, parteciperà al gruppo di esperti degli Stati membri e al gruppo tecnico consultivo apportandovi le conoscenze acquisite nell'ambito della squadra responsabile del progetto sulla sorveglianza marittima (PT-Marsur).

La relazione del gruppo di esperti ("Wise Pen") dell'AED è stata pubblicata il 26 aprile 2010 e fornisce un importante contributo allo sviluppo di una migliore cooperazione fra il PESD e le parti civili coinvolte nella sorveglianza marittima, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni.

Principio 4: Disposizioni giuridiche specifiche

Fase 5: Definizione dei diritti di accesso

Finalità : la fase 5 consiste nel determinare i diritti di accesso delle comunità di utilizzatori ai dati di ciascuna comunità.

Descrizione : sulla base delle fasi precedenti, ciascuna comunità di utilizzatori dovrebbe stabilire i diritti di accesso che è disposta a concedere ad altre comunità per ogni serie di dati (UE o nazionali) che desidera condividere e che le altre comunità di utilizzatori desiderano ottenere.

I diritti di accesso degli utilizzatori devono essere consolidati e aggiornati. Per essere in grado di adattarsi a circostanze specifiche, i diritti di accesso saranno oggetto di una gestione dinamica da parte dei proprietari delle informazioni, che potrebbe includere la possibilità, in circostanze ben definite, di bloccare un accesso o di concedere diritti supplementari ad hoc.

Azione : sulla base di un formulario tipo elaborato dal gruppo tecnico consultivo, le comunità di utilizzatori dichiarano la propria intenzione di condividere con altre comunità di utilizzatori alcune serie particolari di dati in loro possesso, sulla base del fabbisogno di dati individuato nell'ambito dell'analisi del divario sopra menzionata. Poiché il CISE non è una piattaforma per il magazzinaggio dei dati ma piuttosto uno strumento finalizzato al trasferimento di dati da punto a punto, occorre valutare in che misura le politiche settoriali in materia di dati possano essere utilizzate per gli scambi intersettoriali di dati nel suo ambito. Il gruppo tecnico consultivo realizzerà una sintesi delle proposte avanzate dalle comunità di utilizzatori presentandole in una tabella riassuntiva che la Commissione sottoporrà per convalida al gruppo di esperti degli Stati membri.

Tale approccio dovrebbe fornire i seguenti risultati:

16. l'interconnessione di tutte le comunità di utilizzatori in base a una logica fondata sulla necessità di conoscere/condividere le informazioni;

17. un contesto non gerarchico di interoperabilità;

18. un sistema flessibile per la condivisione delle informazioni, che consenta agli Stati membri di introdurre dati nazionali o regionali a seconda delle necessità;

19. una procedura comune di attribuzione dei livelli di classificazione dei dati;

20. un buon rapporto costi/efficacia, poiché gli stessi dati vengono utilizzati per scopi diversi.

Parti coinvolte : gruppo tecnico consultivo e gruppi di lavoro settoriali in stretta collaborazione con il gruppo di esperti degli Stati membri

Calendario di esecuzione : 2012

Fase 6: Predisporre un contesto giuridico coerente

Finalità : far sì che lo scambio di dati avvenga nell'ambito del contesto giuridico adeguato.

Descrizione : entro la fine del 2011, i progetti pilota dovrebbero aver fornito un quadro preliminare degli ostacoli giuridici, amministrativi e tecnici allo scambio di dati, delle migliori pratiche intese a promuovere tale scambio e delle soluzioni che consentono di conciliare il rispetto dei requisiti in materia di riservatezza con le esigenze legate allo scambio di informazioni. La fase qui descritta è dunque destinata a garantire che ciascuno scambio avvenga in un contesto chiaramente definito con riguardo ai diritti e agli obblighi rispettivi dei partecipanti. Parallelamente, occorre riservare la debita attenzione ad altre questioni giuridiche come la riservatezza dei dati, i diritti di proprietà intellettuale, la protezione dei dati personali nonché la proprietà dei dati, conformemente alle norme nazionali e internazionali in vigore.

Azione : identificare i requisiti in materia di scambio di informazioni già coperti da un quadro giuridico UE o internazionale e quelli ancora da stabilire sulla base di nuovi inquadramenti giuridici.

Parti coinvolte : gruppo di esperti degli Stati membri in coordinamento con i gruppi di esperti settoriali

Valutazione d'impatto, compresa l'incidenza finanziaria

La Commissione realizzerà una valutazione d'impatto sulla base delle azioni previste alle fasi da 1 a 6 della presente tabella di marcia e presenterà successivamente al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta relativa all'attuazione del CISE. Essa definirà inoltre un calendario adeguato per tale attuazione da parte degli Stati membri e degli organismi competenti dell'UE.

Per far sì che l'Unione agisca unicamente entro i limiti delle competenze conferitele dagli Stati membri nei trattati, secondo quanto stabilito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, le azioni riguardanti questioni di competenza nazionale (p. es. la fase 2) non figureranno né nella tabella di marcia né nella proposta della Commissione.

Calendario di esecuzione : le varie fasi del progetto di tabella di marcia e in particolare i lavori nell'ambito del gruppo di esperti degli Stati membri e dei gruppi di lavoro settoriali devono essere considerate come altrettanti elementi utilizzabili per la preparazione della valutazione d'impatto. Il testo finale della valutazione d'impatto dovrebbe essere redatto entro il 2013.

CONCLUSIONI

Elaborata al termine di vaste consultazioni nell'ambito del gruppo di esperti degli Stati membri, conformemente alle richieste del Consiglio, la tabella di marcia sopra descritta definisce una strategia dettagliata e flessibile per la costituzione del sistema decentrato CISE.

La sua effettiva attuazione dipenderà dall'impegno delle parti identificate in relazione alle diverse fasi. La Commissione garantirà l'attuazione coerente della tabella di marcia. La Commissione e gli Stati membri garantiranno tale coerenza nell'ambito dei gruppi di lavoro settoriali. Il gruppo di esperti degli Stati membri garantirà la coerenza generale nel processo di integrazione della sorveglianza marittima.

Nell'ambito dei progetti pilota MARSUNO e BlueMassMed, gli Stati membri dovrebbero esaminare più in dettaglio l'opportunità di adottare una strategia regionale per il CISE e trasmettere le proprie conclusioni al sottogruppo di esperti degli Stati membri creato dalla Commissione. Tale gruppo rifletterà inoltre sull'opportunità di associare pienamente o parzialmente all'iniziativa i paesi candidati, dichiarati o potenziali, nella fase più adeguata del processo di integrazione, nonché sulle modalità di tale associazione. In futuro potrà inoltre essere presa eventualmente in considerazione la partecipazione, a opportune condizioni, di taluni paesi terzi. Secondo quanto richiesto dal Consiglio, la presente tabella di marcia verrà rivista alla fine del 2011.

ALLEGATO

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Membri del CISE (comunità di utilizzatori) | Funzioni di sorveglianza e assistenza del CISE |

1. Sicurezza marittima (incluse la ricerca e il salvataggio), protezione marittima e prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi | Controllo del rispetto della normativa in materia di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (costruzione, attrezzature, equipaggio/passeggeri, cargo); sostegno alle operazioni volte all'applicazione della legge |

Controllo del rispetto della normativa sulla sicurezza della navigazione (sicurezza del traffico marittimo); sostegno alle operazioni volte all'applicazione della legge |

Controllo del rispetto della normativa sulla sicurezza delle navi; sostegno alle operazioni volte all'applicazione della legge |

Azioni a favore della sicurezza e della fluidità del traffico marittimo; gestione del traffico marittimo |

Allarme tempestivo/identificazione delle navi e persone in difficoltà; sostegno alle operazioni di soccorso (ricerca e salvataggio, recupero, luoghi di rifugio) |

Allarme tempestivo/identificazione delle minacce alla sicurezza marittima nel quadro della convenzione SOLAS, capitolo XI-2; sostegno alle operazioni di intervento |

Allarme tempestivo/identificazione delle minacce/atti di pirateria o attacchi armati; sostegno alle operazioni di intervento |

2. Controllo delle attività di pesca | Controllo del rispetto delle norme in materia di pesca; sostegno alle operazioni volte all'applicazione della legge |

Allarme tempestivo/identificazione delle attività di pesca o degli sbarchi di pesce illegali; sostegno alle operazioni di intervento |

3. Preparazione e intervento in caso di inquinamento marino; ambiente marino | Controllo del rispetto delle norme sulla protezione dell'ambiente marino; sostegno alle operazioni volte all'applicazione della legge |

Allarme tempestivo/identificazione degli incidenti/eventi che possono avere conseguenze ambientali; sostegno alle operazioni di intervento in caso di inquinamento |

4. Dogane | Controllo del rispetto delle norme doganali relative all'importazione, esportazione e movimentazione delle merci; sostegno alle operazioni volte all'applicazione della legge |

Allarme tempestivo/identificazione dei traffici illeciti di merci (stupefacenti, armi, ecc.); sostegno alle operazioni di intervento |

5. Controllo alle frontiere | Controllo del rispetto delle norme in materia di immigrazione e attraversamento delle frontiere; sostegno alle operazioni volte all'applicazione della legge |

Allarme tempestivo/identificazione delle operazioni di immigrazione clandestina o traffico di esseri umani; sostegno alle operazioni di intervento |

6. Applicazione della legge in generale | Controllo del rispetto delle norme applicabili nelle zone marittime in cui le parti interessate dispongono di competenze in materia di sorveglianza e repressione; sostegno alle operazioni volte all'applicazione della legge e/o alle operazioni di intervento |

7. Difesa | Controllo a sostegno di mansioni di difesa generale, quali: esercizio della sovranità nazionale in mare; lotta al terrorismo e ad altre attività ostili al di fuori dell'UE; altre mansioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, quali definite agli articoli 42 e 43 del trattato UE |

GLOSSARIO

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BluemassMed: "Blue Maritime Surveillance System Med" – progetto pilota sull'integrazione della sorveglianza marittima cofinanziato dalla Commissione europea

CISE: Sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell’UE

PESD: Politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE

AED: Agenzia europea per la difesa

EUROPOL: Ufficio europeo di polizia

EUROSUR: Sistema europeo di controllo delle frontiere

GMES: Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza – Iniziativa europea per la creazione di una capacità europea di osservazione della terra

MARSUNO: Sorveglianza marittima nei bacini marini dell'Europa del Nord – Progetto pilota sull'integrazione della sorveglianza marittima cofinanziato dalla Commissione europea

PT MARSUR: Squadra responsabile del progetto sulla sorveglianza marittima – Progetto di rete di sorveglianza marittima dell'AED

SafeSeaNet: Safe Sea Network – Piattaforma europea per lo scambio di dati marittimi fra le autorità responsabili del trasporto marittimo degli Stati membri

SOLAS: Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare

GTC: Gruppo tecnico consultivo, composto da rappresentanti di tutte le comunità di utilizzatori responsabili della sorveglianza marittima. Presieduto dalla Commissione europea, il GTC ha il compito di fornire contributi tecnici per l'elaborazione del progetto di tabella di marcia relativa alla creazione del CISE

VMS: Sistema di controllo dei pescherecci via satellite utilizzato nel settore della pesca

Wise Pen: Gruppo di cinque ammiragli che ha presentato al comitato direttivo dell'AED la relazione "Sorveglianza marittima a sostegno della PESD"

[1] COM (2009)538 definitivo.

[2] http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/external_relations_council_conclusions_17112009_en.pdf

[3] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/115184.pdf, pag. 16.

[4] Per un elenco dettagliato di tutte le comunità di utilizzatori si vedano il punto 3.1 e l'allegato.

[5] In virtù della convenzione di Aarhus, i dati ambientali devono essere liberamente consultabili.

[6] Sicurezza marittima nell'ambito delle convenzioni OMI pertinenti (in particolare le convenzioni SOLAS, STCW e COLREG) e della normativa UE ivi afferente.

[7] Protezione marittima nell'ambito della convenzione SOLAS, capitolo XI-2, del regolamento (CE) n. 725/2004 e della direttiva 2005/65/CE. A norma dell'articolo 2 del regolamento 725/2004, si intende per "sicurezza marittima" la combinazione delle misure preventive dirette a proteggere il trasporto marittimo e gli impianti portuali contro le minacce di azioni illecite intenzionali.

[8] Convenzione MARPOL 73/78 e normativa UE ivi afferente.

[9] Azioni destinate in particolare al controllo delle merci.

[10] Azioni destinate in particolare alla prevenzione dell'immigrazione clandestina e dei crimini transfrontalieri alle frontiere esterne dell'UE.

[11] Azioni destinate in particolare alla prevenzione di ogni attività criminale/illecita e alle attività di polizia amministrativa nel settore marittimo dell'UE.

[12] Si veda anche il principio 3.

[13] Direttiva 2002/59/CE, modificata dalla direttiva 2009/17/CE.

[14] Decisione della Commissione del 29 novembre 2001 (GU L 317 del 3 dicembre 2001) nella sua versione modificata. La decisione della Commissione sopra menzionata si basa sulla decisione del Consiglio del 19 marzo 2001 (GU L 101 dell'11 aprile 2001) nella sua versione modificata.