PROGETTO DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 7 AL BILANCIO GENERALE 2010 STATO DELLE SPESE PER SEZIONE Sezione III – Commissione /* COM/2010/0383 def. */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 12.7.2010 COM(2010)383 definitivo PROGETTO DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 7 AL BILANCIO GENERALE 2010 STATO DELLE SPESE PER SEZIONESezione III – Commissione PROGETTO DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 7 AL BILANCIO GENERALE 2010 STATO DELLE SPESE PER SEZIONESezione III – Commissione Visto: - il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis; - il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[1], in particolare l'articolo 37; - il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, adottato il 17 dicembre 2009[2]; - il bilancio rettificativo n. 1/2010, adottato il 19 maggio 2010; - il bilancio rettificativo n. 2/2010, adottato il 16 giugno 2010; - i progetti di bilancio rettificativo nn. 2/2010[3], 3/2010[4], 5/2010[5] e 6/2010[6]. La Commissione europea presenta qui di seguito all'autorità di bilancio il progetto di bilancio rettificativo n. 7 al bilancio 2010. MODIFICHE ALLO STATO GENERALE DELLE ENTRATE Le modifiche allo stato delle entrate e delle spese per sezione sono disponibili su EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm). A titolo informativo, si acclude sotto forma di allegato di bilancio una versione in lingua inglese delle modifiche allo stato delle entrate. RELAZIONE Introduzione Il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 7 per l'esercizio 2010 contiene la creazione di una nuova voce di bilancio 01 04 01 03 per la garanzia fornita dall'Unione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e un corrispondente nuovo articolo 802 nella parte delle entrate. Si propone per il momento un promemoria (p.m.) sia per gli stanziamenti di impegno sia per quelli di pagamento, nonché per le entrate. Se necessario, la Commissione proporrà di mettere a disposizione gli stanziamenti necessari tramite storni o un progetto di bilancio rettificativo. Il PBR 7/2010 non ha incidenza finanziaria. Stabilità finanziaria Il 9 maggio 2010 il Consiglio ha approvato un pacchetto complessivo di misure per mantenere la stabilità macroeconomica in Europa, tra cui un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria basato sull'articolo 122, paragrafo 2, del TFUE. Questo articolo contempla l'assistenza finanziaria per gli Stati membri in difficoltà causate da circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo. Tale meccanismo funzionerà a prescindere dal dispositivo vigente che offre assistenza finanziaria a medio termine per la bilancia dei pagamenti degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro. Per concedere detta assistenza finanziaria, la Commissione contrae i prestiti necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie a nome dell'Unione europea. Per onorare le proprie obbligazioni in caso di inadempienza del debitore, la Commissione può attingere alle proprie risorse di cassa per assicurare temporaneamente il servizio del debito. Si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità. Di conseguenza può rivelarsi necessario stanziare a bilancio l'operazione. Possono essere messi a bilancio come entrata i rimborsi successivi a un'inadempienza iniziale o ogni altra entrata derivata dall'esercizio dei diritti connessi all'intervento della garanzia. Si propone pertanto di creare una nuova voce di bilancio nella parte delle spese e il corrispondente nuovo articolo di bilancio nella parte delle entrate conformemente alla struttura di bilancio per la garanzia dell'Unione europea. Come è opportuno per le voci di bilancio connesse a operazioni di prestito sprovviste di una garanzia specifica, la nuova voce 01 04 01 03 e il nuovo articolo 8 0 2 riceveranno un promemoria (p.m.). Se necessario, la Commissione proporrà di mettere a disposizione gli stanziamenti necessari tramite storni o un progetto di bilancio rettificativo. [1] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [2] GU L 64 del 12.3.2010. [3] COM(2010) 108 [4] COM(2010) 149 [5] COM(2010) 169 [6] COM(2010) xxx