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15.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 169/205 |
Mercoledì 15 dicembre 2010
Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale *
P7_TA(2010)0477
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS))
2012/C 169 E/41
(Procedura legislativa speciale – consultazione – cooperazione rafforzata)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0105), |
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visto l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0315/2010), |
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vista la sua posizione del 16 giugno 2010 (1), con la quale ha approvato il progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale, |
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vista la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale (2), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2010, |
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visti l'articolo 55 e l'articolo 74 octies, paragrafo 3, del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0360/2010), |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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3. |
invita la Commissione a presentare con estrema urgenza una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2201/2003, limitata all'aggiunta di una clausola sulla competenza giurisdizionale, prima della revisione generale di tale regolamento, già promessa; |
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4. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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5. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento Visto 2 |
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vista la decisione […] del Consiglio del […] che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (3), |
vista la decisione 2010/405/UE del Consiglio del 12 luglio 2010 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (4), |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento Considerando 1 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento Considerando 2 |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento Considerando 6 |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento Considerando 7 |
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Emendamento 6 |
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Proposta di regolamento Considerando 8 |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) |
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Emendamento 8 |
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Proposta di regolamento Considerando 10 |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento Considerando 11 |
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Emendamento 11 |
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Proposta di regolamento Considerando 12 |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento Considerando 13 |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento Considerando 14 |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento Considerando 15 |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo) |
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Emendamento 16 |
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Proposta di regolamento Considerando 16 |
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Emendamento 17 |
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Proposta di regolamento Considerando 17 |
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Emendamento 19 |
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Proposta di regolamento Considerando 19 |
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Emendamento 20 |
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Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo) |
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Emendamento 21 |
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Proposta di regolamento Considerando 19 ter (nuovo) |
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Emendamento 22 |
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Proposta di regolamento Considerando 20 |
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Emendamento 23 |
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Proposta di regolamento Considerando 21 |
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Emendamento 24 |
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Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo) |
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Emendamento 25 |
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Proposta di regolamento Considerando 22 |
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Emendamento 26 |
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Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo) |
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Emendamento 29 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. Il presente regolamento non si applica alle seguenti materie, anche se si presentano semplicemente come una questione preliminare nell'ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale:
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Emendamento 30 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 |
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2. Ai fini del presente regolamento, per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ai sensi della decisione […] del [ Consiglio del […] che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ] . |
2. Ai fini del presente regolamento, per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ai sensi della decisione 2010/405/UE del Consiglio del 12 luglio 2010 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale o in virtù di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea . |
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Emendamento 31 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 bis (nuovo) |
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Articolo 1 bis Relazione con il regolamento (CE) n. 2201/2003 Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003. |
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Emendamento 32 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 ter (nuovo) |
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Articolo 1 ter Definizione Ai fini del presente regolamento per «autorità giurisdizionale» si intendono tutte le autorità degli Stati membri partecipanti competenti per le materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
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Emendamento 34 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea |
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1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché tale legge sia conforme ai diritti fondamentali definiti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al principio dell'ordine pubblico, scegliendo una delle seguenti leggi: |
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: |
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Emendamento 39 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 |
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3. L'accordo di cui al paragrafo 2 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per tali accordi, si applicano tali requisiti. Se la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri partecipanti diversi e la legge di tali Stati membri prevede requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati. |
3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono anche designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro. |
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Emendamento 40 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 |
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4. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, è sufficiente che quest'ultima metta agli atti tale designazione in conformità della legge del foro. |
soppresso |
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Emendamento 41 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo) |
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Articolo 3 bis Consenso e validità sostanziale 1. L’esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se l'accordo o la disposizione fossero validi. 2. Tuttavia, un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del comportamento di questo coniuge secondo la legge prevista al paragrafo 1. |
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Emendamento 42 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 ter (nuovo) |
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Articolo 3 ter Validità formale 1. L'accordo di cui al paragrafo 3, paragrafi 1 e 2 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. 2. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per accordi di questo tipo, si applicano tali requisiti. 3. Se i coniugi risiedono abitualmente in Stati membri partecipanti diversi nel momento in cui l'accordo è concluso e la legge di tali Stati stabilisce requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati. 4. Se, al momento in cui è concluso l'accordo, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per questo tipo di accordo, si applicano tali requisiti. |
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Emendamento 43 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo) |
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Articolo 4 bis Conversione della separazione personale in divorzio 1. In caso di conversione di una separazione personale in un divorzio, la legge applicata alla separazione personale si applica anche al divorzio, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente ai sensi dell'articolo 3. 2. Tuttavia, se la legge applicata alla separazione personale non prevede la conversione della separazione in divorzio, si applica l'articolo 4, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente ai sensi dell'articolo 3. |
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Emendamento 45 |
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Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo) |
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Articolo 7 bis Divergenze fra legislazioni nazionali Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga le autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante, la cui legge non prevede il divorzio o non giudica il matrimonio in questione valido ai fini della procedura di divorzio, ad emettere una decisione di divorzio in virtù dell'applicazione del regolamento stesso. |
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Emendamento 46 |
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Proposta di regolamento Articolo 8 |
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Stati con più sistemi giuridici |
Stati con due o più ordinamenti giuridici – unità territoriali |
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1. Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di divorzio e separazione personale, ogni unità territoriale è considerata come uno Stato ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento. |
1. Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di divorzio e separazione personale, ogni unità territoriale è considerata come uno Stato ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento. 1 bis. In relazione a tale Stato:
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Emendamento 47 |
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Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo) |
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Articolo 8 bis Stati con due o più ordinamenti giuridici – conflitti interpersonali In relazione ad uno Stato con due o più ordinamenti giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone riguardanti materie disciplinate dal presente regolamento, ogni riferimento alla legge di tale Stato si intende come riferimento all'ordinamento giuridico determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica l'ordinamento giuridico o il complesso di norme con cui il coniuge o i coniugi hanno il legame più stretto. |
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Emendamento 48 |
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Proposta di regolamento Articolo 8 ter (nuovo) |
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Articolo 8 ter Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni Uno Stato membro partecipante in cui diversi ordinamenti giuridici o complessi di norme si applicano a materie disciplinate dal presente regolamento non è tenuto ad applicare il presente regolamento a conflitti di leggi che riguardano unicamente tali diversi ordinamenti giuridici o complessi di norme. |
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Emendamento 49 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a |
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Emendamento 51 |
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Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 |
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Tuttavia, si applica anche l'accordo sulla scelta della legge applicabile concluso conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante prima della data di applicazione del presente regolamento, sempre che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma . |
Tuttavia, si applica anche l'accordo sulla scelta della legge applicabile concluso prima della data di applicazione del presente regolamento, a condizione che sia conforme agli articoli 3 bis e 3 ter . |
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Emendamento 52 |
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Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 |
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1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri partecipanti sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 351 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea . |
1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri partecipanti sono parti al momento dell'adozione del presente regolamento o della decisione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e che disciplinano i conflitti di leggi in materia di divorzio o separazione . |
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Emendamento 53 |
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Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 |
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2. In deroga al paragrafo 1 , il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri partecipanti, sulle convenzioni riguardanti materie disciplinate dal presente regolamento , di cui uno o più Stati membri partecipanti sono parti contraenti . |
2. Tuttavia , il presente regolamento prevale, tra Stati membri partecipanti, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento. |
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Emendamento 54 |
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Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 |
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Entro il [ cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento ] , la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica . |
1. Entro cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni , la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di adeguamento del presente regolamento . |
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Emendamento 55 |
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Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. A tal fine gli Stati membri partecipanti comunicano alla Commissione gli elementi pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali. |
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Emendamento 56 |
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Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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Per gli Stati membri partecipanti in virtù di una decisione adottata in conformità dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione. |
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(1) Testi approvati, P7_TA(2010)0216.
(2) GU L 189 del 22.7.2010, pag. 12.
(3) GU L […], […], p. […] .
(4) GU L 189 del 22.7.2010, pag. 12 .
(5) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.
(6) GU L 168 del 30.6.2009, pag. 35.