3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/154


Martedì 23 novembre 2010
Piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock ***I

P7_TA(2010)0420

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (COM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(COD))

2012/C 99 E/41

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0399),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0157/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0299/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Martedì 23 novembre 2010
P7_TC1-COD(2009)0112

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro del piano di attuazione adottato in occasione del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002, l'Unione europea si è impegnata fra l'altro a mantenere o a riportare gli stock ittici a livelli che consentano di garantire un rendimento massimo sostenibile, con l'obiettivo di riuscirvi con la massima urgenza per gli stock depauperati e, ove possibile, non oltre il 2015.

(2)

La pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia è chiusa dal 2005 a causa dello stato di depauperamento dello stock.

(3)

Al fine di migliorare lo stato dello stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e riportarlo ad un livello atto a consentirne uno sfruttamento duraturo sulla base del rendimento massimo sostenibile, è necessario prevedere misure di gestione a lungo termine volte a garantire una buona produttività nel rispetto del rendimento massimo sostenibile e ad assicurare, per quanto possibile, la stabilità del settore, limitando nel contempo il rischio di esaurimento dello stock.

(4)

La campagna di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia va dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo. A fini di semplificazione è opportuno prevedere misure specifiche per la fissazione del Totale ammissibile di catture (TAC) per ciascuna campagna di pesca e la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in funzione del suddetto periodo di gestione e sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), compete al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. In considerazione delle specificità della pesca di acciughe nel golfo di Biscaglia, è opportuno che il Consiglio istituisca tali misure in modo tale da consentire che il TAC e le quote siano applicate per stagione di pesca  (3) .

(5)

Emerge dal parere fornito dallo CSTEP, che il prelievo di una percentuale costante della biomassa dello stock riproduttore consentirebbe una gestione sostenibile dello stock. Lo CSTEP raccomanda inoltre di fissare a 24 000 tonnellate il livello minimo della biomassa riproduttiva al quale lo stock può iniziare ad essere pescato e a 33 000 tonnellate il livello di precauzione della biomassa. Inoltre un tasso adeguato di prelievo dovrebbe corrispondere ogni anno al 30 % della biomassa dello stock riproduttore, subordinatamente ad opportune restrizioni. Questo tasso ridurrebbe al minimo il rischio che lo stock scenda al di sotto del livello minimo della biomassa riproduttiva nonché la probabilità che sia necessario chiudere la pesca, mantenendo nel contempo una buona produttività.

(6)

Nel caso in cui lo CSTEP, non disponendo di informazioni sufficientemente accurate e rappresentative, non sia in grado di formulare un parere su un TAC, è opportuno prevedere disposizioni volte a garantire la possibilità di fissare un TAC in modo coerente.

(7)

Qualora da una valutazione emerga che il livello minimo della biomassa riproduttiva o i livelli del TAC previsti dal piano a lungo termine non sono più adeguati, è opportuno procedere a un adeguamento del piano. La Commissione dovrebbe pertanto avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le modifiche al livello precauzionale di biomassa o ai livelli di TAC indicati nell'allegato I e corrispondenti ai rispettivi livelli della biomassa. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(8)

La norma di sfruttamento proposta nel piano per definire il TAC si basa sulle stime della biomassa riproduttiva di acciuga realizzate a maggio e a giugno di ogni anno, immediatamente prima del periodo di gestione della campagna di pesca che va dal 1o luglio al 30 giugno. Qualora al monitoraggio scientifico dello stock siano apportati miglioramenti tali da consentire di prevedere con sufficiente affidabilità il reclutamento all'inizio di ogni anno, sarà forse possibile migliorare la strategia di sfruttamento della pesca, il che giustificherebbe un adeguamento di tale piano a lungo termine per l'acciuga.

(9)

Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento è opportuno introdurre misure di controllo, ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (4) . Visto l'elevato numero di navi di lunghezza inferiore a 15 metri adibite alla pesca dell'acciuga, è opportuno estendere a tutte le navi che praticano la pesca dell'acciuga gli obblighi previsti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (5).

(10)

È opportuno prevedere una valutazione periodica del piano e, qualora da tale valutazione risulti che le norme per il controllo delle catture non sono più in grado di garantire un approccio precauzionale alla gestione dello stock, occorre provvedere ad un adeguamento del piano.

(11)

Per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 21, lettera a), punti i) e iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (6), il piano deve essere un piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (7) nel caso in cui la consistenza dello stock risulti inferiore al livello di precauzione della biomassa riproduttiva, e un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 dello stesso regolamento in tutti gli altri casi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano a lungo termine per la conservazione e la gestione dello stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia (in appresso: «il piano»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica allo stock di acciuga presente nella zona CIEM VIII.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «campagna di pesca»: il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo;

b)   «totale ammissibile di catture» (TAC): il quantitativo dello stock di acciuga che può essere pescato, sbarcato o utilizzato come esca viva nel corso di ogni campagna di pesca nella zona definita all'articolo 2;

c)   «contingente»: la parte del TAC assegnata agli Stati membri;

d)   «livello di precauzione della biomassa»: un livello di biomassa riproduttiva di 33 000 tonnellate;

e)   «biomassa attuale»: il valore medio della biomassa dello stock di acciuga riferita al periodo maggio-giugno immediatamente precedente l'inizio della campagna di pesca per la quale si deve stabilire il TAC;

f)    «sistema di monitoraggio dello stock di acciuga»:

i procedimenti di valutazione diretta dello stock di acciuga che consentono allo CSTEP di stabilire il livello della biomassa attuale. Tali procedimenti consistono attualmente nelle campagne di monitoraggio acustico di maggio e giugno e nel metodo della produzione giornaliera di uova.

CAPO II

OBIETTIVO DI GESTIONE A LUNGO TERMINE

Articolo 4

Obiettivo del piano

Il piano ha i seguenti obiettivi:

a)

garantire uno sfruttamento dello stock di acciuga che offra una buona produttività nel rispetto del rendimento massimo sostenibile, e

b)

assicurare, per quanto possibile, la stabilità a lungo termine del settore, presupposto indispensabile per garantirne la sostenibilità economica ed ecologica, limitando nel contempo il rischio di esaurimento dello stock.

CAPO III

NORME DI CATTURA

Articolo 5

TAC e ripartizione tra gli Stati membri

1.   Il TAC e la sua ripartizione tra gli Stati membri per ogni campagna di pesca sono pari al quantitativo in tonnellate calcolato in conformità dell'allegato I, corrispondente alla biomassa attuale stimata dallo CSTEP.

2.   Qualora lo CSTEP ▐ non sia in grado di formulare una valutazione della biomassa attuale, a causa di un difetto nel sistema di monitoraggio oppure di stime del livello della biomassa attuale non sufficientemente precise o incoerenti , il TAC e i contingenti sono fissati come segue:

a)

se lo CSTEP raccomanda di ridurre le catture di acciuga al livello più basso possibile, il TAC e i contingenti sono ridotti del 25 % rispetto al TAC e ai contingenti applicabili nella precedente campagna di pesca;

b)

in tutti gli altri casi il TAC e i contingenti corrispondono al quantitativo in tonnellate applicabile nella precedente campagna di pesca.

3.   Ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri interessati il parere dello CSTEP e conferma il TAC e i contingenti corrispondenti calcolati in conformità dell'allegato I ed applicabili per la campagna di pesca decorrente dal 1o luglio dello stesso, e pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, e sul sito internet della Commissione. Se del caso, la Commissione comunica, prima del 1o luglio di ogni anno, un TAC indicativo, in attesa di stabilire il TAC definitivo entro un termine massimo di quindici giorni a partire dall'inizio della campagna.

Articolo 6

Delega di poteri

Se da un parere dello CSTEP risulta che il livello di precauzione della biomassa di cui all'articolo 3 o i livelli del TAC indicati nell'allegato I, corrispondenti ai relativi livelli della biomassa, non sono più atti a garantire lo sfruttamento sostenibile dello stock di acciuga, la Commissione può adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 7 e alle condizioni di cui agli articoli 8 e 9, nuovi valori per tali livelli.

Articolo 7

Esercizio della delega

1.     I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6 sono conferiti alla Commissione per un periodo di tre anni a partire da … (8). La Commissione presenta una relazione riguardante i poteri delegati al più tardi sei mesi prima della fine del periodo di tre anni. La delega dei poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 8.

2.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 8 e 9.

Articolo 8

Revoca della delega

1.     La delega di poteri di cui all’articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni della revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 9

Obiezione agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di due mesi.

2.     Se alla scadenza del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, l'atto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, nel termine specificato al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che presenta obiezioni contro un atto delegato ne indica i motivi.

CAPO IV

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 10

Relazione con il regolamento (CE) n. 1224/2009

Le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e dalle relative modalità di applicazione.

Articolo 11

Permesso di pesca speciale

1.   Per poter esercitare la pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia, le navi devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (9).

2.   Alle navi che non siano in possesso del permesso di pesca di cui al paragrafo 1 è fatto divieto di catturare o detenere a bordo qualsiasi quantitativo di acciughe nel corso di bordate che comportano la presenza della nave in una delle zone CIEM di cui all'articolo 2.

3.   Prima dell'inizio delle attività in una campagna di pesca gli Stati membri elaborano un elenco delle navi in possesso del permesso speciale di cui al paragrafo 1 e lo mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri, inserendo nel loro sito internet ufficiale il link alla pagina corrispondente. Gli Stati membri mantengono costantemente aggiornato tale elenco e comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali modifiche apportate al link originale alla pagina web.

Articolo 12

Sistemi di controllo dei pescherecci via satellite

Oltre alle disposizioni dell' articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 , alle navi aventi lunghezza fuoritutto non superiore a 15 metri si applicano ▐ gli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione. L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 non si applica.

Articolo 13

Controlli incrociati

Nell'effettuare la convalida dei dati conformemente all'articolo 109, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 con riguardo all'acciuga, le autorità degli Stati membri responsabili per il monitoraggio della pesca prestano particolare attenzione alla possibilità che specie diverse dall'acciuga vengano dichiarate come acciughe e viceversa.

Articolo 14

Notifica preventiva

1.    In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, il termine per la notifica preventiva alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o costiero è fissato a un'ora prima dell'ora di arrivo prevista nel porto.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a una tonnellata di acciughe possono chiedere che le operazioni di sbarco delle catture detenute a bordo non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione. Tuttavia, tali operazioni di sbarco non devono essere in nessun caso rinviate o ritardate oltre il momento in cui si deteriora la qualità del pesce o si riduce il suo valore commerciale.

Articolo 15

Porti designati

Le autorità statali e regionali di ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di acciughe superiori ad una tonnellata.

Articolo 16

Margine di tolleranza nella stima dei quantitativi registrati nel giornale di bordo

In conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 , il margine di tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg è pari al 10 % del dato registrato nel giornale di bordo.

Articolo 17

Stivaggio separato dell'acciuga

È vietato detenere a bordo di un peschereccio dell'Unione, quale che sia il contenitore, quantitativi di acciughe mescolati con altre specie di organismi marini. Le casse contenenti acciughe devono essere conservate nella stiva separate da altri contenitori.

Articolo 18

Programmi nazionali di controllo

1.   La Commissione convoca almeno una volta all'anno una riunione del comitato consultivo del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di valutare l'applicazione dei programmi di controllo nazionali e i risultati conseguiti.

2.     La Commissione comunica al consiglio consultivo regionale per le acque sudoccidentali le informazioni concernenti l'applicazione dei programmi nazionali di controllo nonché i risultati conseguiti.

Articolo 19

Programma specifico di controllo e di ispezione

La Commissione può decidere in merito a un programma specifico di controllo e di ispezione in conformità dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

CAPO V

SEGUITO

Articolo 20

Valutazione del piano

Al massimo nel terzo anno di applicazione del presente regolamento, e in seguito ogni tre anni per tutto il periodo della sua applicazione, la Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e previa consultazione del Consiglio consultivo regionale competente, valuta l'impatto del piano sullo stock di acciuga e sulle attività di pesca ad esso correlate e propone, ove del caso, adeguate misure di modifica.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Assistenza nell'ambito del Fondo europeo per la pesca

1.   Per le campagne di pesca in cui lo stock risulta inferiore al livello di precauzione della biomassa, il piano è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

2.   Per le campagne di pesca in cui lo stock risulta pari o superiore al livello di precauzione della biomassa, il piano è considerato un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 354 del 28.12.2010, pag. 69.

(2)  Posizione del parlamento europeo del 23 novembre 2010.

(3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59

(4)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(5)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(6)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(7)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(8)   Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(9)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

Martedì 23 novembre 2010
ALLEGATO I

I livelli del TAC indicati nella tabella sono stati calcolati applicando la norma seguente:

TACγ =

0

se SŜB γ ≤ 24 000

TAC min

se 24 000 < SŜB γ < Bpa

MIN {y SŜB y , TAC max}

se SŜB γ ≥ Bpa

dove:

TAC y

è il totale ammissibile di catture per un anno di gestione y che va dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo

TAC min

è il TAC minimo

TAC max

è il TAC massimo

Bpa

è il livello di precauzione della biomassa riproduttiva per lo stock

Gamma γ

è il tasso di prelievo

SSB y

è la biomassa riproduttiva effettiva stimata ogni anno nel mese di maggio.

In base ai pareri scientifici, i parametri appropriati da applicare nella formula suindicata per la gestione dello stock di acciuga nel golfo di Biscaglia dovrebbero essere i seguenti:

TAC min

=

7 000 tonnellate;

TAC max

=

33 000 tonnellate;

B pa

=

33 000 tonnellate;

γ

=

0,3.

Livelli della biomassa attuale e livelli corrispondenti del TAC e dei contingenti

Biomassa attuale stimata (tonnellate)

Tac corrispondente (tonnellate)

Contingenti (tonnellate)

Francia

Spagna

24 000 o meno

0

0

0

24 001 – 33 000

7 000

700

6 300

33 001 – 34 000

10 200

1 020

9 180

34 001 – 35 000

10 500

1 050

9 450

35 001 – 36 000

10 800

1 080

9 720

36 001 – 37 000

11 100

1 110

9 990

37 001 – 38 000

11 400

1 140

10 260

38 001 – 39 000

11 700

1 170

10 530

39 001 – 40 000

12 000

1 200

10 800

40 001 – 41 000

12 300

1 230

11 070

41 001 – 42 000

12 600

1 260

11 340

42 001 – 43 000

12 900

1 290

11 610

43 001 – 44 000

13 200

1 320

11 880

44 001 – 45 000

13 500

1 350

12 150

45 001 – 46 000

13 800

1 380

12 420

46 001 – 47 000

14 100

1 410

12 690

47 001 – 48 000

14 400

1 440

12 960

48 001 – 49 000

14 700

1 470

13 230

49 001 – 50 000

15 000

1 500

13 500

50 001 – 51 000

15 300

1 530

13 770

51 001 – 52 000

15 600

1 560

14 040

52 001 – 53 000

15 900

1 590

14 310

53 001 – 54 000

16 200

1 620

14 580

54 001 – 55 000

16 500

1 650

14 850

55 001 – 56 000

16 800

1 680

15 120

56 001 – 57 000

17 100

1 710

15 390

57 001 – 58 000

17 400

1 740

15 660

58 001 – 59 000

17 700

1 770

15 930

59 001 – 60 000

18 000

1 800

16 200

60 001 – 61 000

18 300

1 830

16 470

61 001 – 62 000

18 600

1 860

16 740

62 001 - 63 000

18 900

1 890

17 010

63 001 – 64 000

19 200

1 920

17 280

64 001 – 65 000

19 500

1 950

17 550

65 001 – 66 000

19 800

1 980

17 820

66 001 – 67 000

20 100

2 010

18 090

67 001 – 68 000

20 400

2 040

18 360

68 001 – 69 000

20 700

2 070

18 630

69 001 – 70 000

21 000

2 100

18 900

70 001 – 71 000

21 300

2 130

19 170

71 001 – 72 000

21 600

2 160

19 440

72 001 – 73 000

21 900

2 190

19 710

73 001 – 74 000

22 200

2 220

19 980

74 001 – 75 000

22 500

2 250

20 250

75 001 – 76 000

22 800

2 280

20 520

76 001 – 77 000

23 100

2 310

20 790

77 001 – 78 000

23 400

2 340

21 060

78 001 – 79 000

23 700

2 370

21 330

79 001 – 80 000

24 000

2 400

21 600

80 001 – 81 000

24 300

2 430

21 870

81 001 – 82 000

24 600

2 460

22 140

82 001 – 83 000

24 900

2 490

22 410

83 001 – 84 000

25 200

2 520

22 680

84 001 – 85 000

25 500

2 550

22 950

85 001 – 86 000

25 800

2 580

23 220

86 001 – 87 000

26 100

2 610

23 490

87 001 – 88 000

26 400

2 640

23 760

88 001 – 89 000

26 700

2 670

24 030

89 001 – 90 000

27 000

2 700

24 300

90 001 – 91 000

27 300

2 730

24 570

91 001 – 92 000

27 600

2 760

24 840

92 001 – 93 000

27 900

2 790

25 110

93 001 – 94 000

28 200

2 820

25 380

94 001 – 95 000

28 500

2 850

25 650

95 001 – 96 000

28 800

2 880

25 920

96 001 – 97 000

29 100

2 910

26 190

97 001 – 98 000

29 400

2 940

26 460

98 001 – 99 000

29 700

2 970

26 730

99 001 – 100 000

30 000

3 000

27 000

oltre 100 000

33 000

3 300

29 700

Martedì 23 novembre 2010
ALLEGATO II

CONTENUTO DEI PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO

I programmi nazionali di controllo contengono, in particolare, gli elementi di seguito indicati.

1.   MEZZI DI CONTROLLO

Risorse umane

1.1.

Il numero di ispettori operanti a terra e in mare, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

Risorse tecniche

1.2.

Il numero di navi e di aeromobili di sorveglianza, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

Risorse finanziarie

1.3.

La dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

2.   REGISTRAZIONE ELETTRONICA E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PESCA

Descrizione dei sistemi applicati per garantire l'osservanza di quanto disposto agli articoli 13, 15 e 17.

3.   PORTI DESIGNATI

Se necessario, un elenco dei porti designati per gli sbarchi di acciuga in conformità del disposto dell'articolo 16.

4.   NOTIFICA PRIMA DELLO SBARCO

Descrizione dei sistemi applicati per garantire l'osservanza dell'articolo 14.

5.   CONTROLLO DEGLI SBARCHI

Descrizione delle strutture e dei sistemi impiegati per garantire l'osservanza degli articoli 14, 15 e 16.

6.   PROCEDURE DI ISPEZIONE

I programmi nazionali di controllo precisano le procedure da seguire:

a)

per le ispezioni in mare e a terra;

b)

per la comunicazione con le autorità responsabili del programma nazionale di controllo per l'acciuga designate da altri Stati membri;

c)

per la sorveglianza congiunta e lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dell'autorità conferiti agli ispettori operanti nelle acque di altri Stati membri.

Martedì 23 novembre 2010
ALLEGATO III

PARAMETRI SPECIFICI IN MATERIA DI ISPEZIONE

OBIETTIVO

1.

Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità del presente allegato.

STRATEGIA

2.

L'attività di ispezione e sorveglianza è incentrata sui pescherecci presumibilmente dediti alla pesca dell'acciuga. Per verificare l'efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione dell'acciuga.

PRIORITÀ

3.

Ai vari tipi di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione dell'incidenza su ciascuna flotta delle limitazioni relative alle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche.

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

4.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi sotto indicati.

Gli Stati membri precisano e descrivono la strategia di campionamento che intendono utilizzare.

La Commissione può accedere su richiesta al piano di campionamento applicato dallo Stato membro.

a)

Livello di ispezione nei porti

In linea generale, occorre conseguire un livello di precisione pari almeno a quello ottenibile con un semplice metodo di campionamento casuale, nell'ambito del quale le ispezioni vertono sul 20 % in numero degli sbarchi totali di acciughe in uno Stato membro.

b)

Livello di ispezione nella fase di commercializzazione

Ispezione del 5 % dei quantitativi di acciughe messi in vendita nelle aste.

c)

Livello di ispezione in mare

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nelle zone di gestione dell'acciuga; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

d)

Livello di sorveglianza aerea

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.