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8.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 70/178 |
Giovedì 21 ottobre 2010
Strumento per la stabilità ***I
P7_TA(2010)0378
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1717/2006 che istituisce uno strumento per la stabilità (COM(2009)0195 – C7-0042/2009 – 2009/0058(COD))
2012/C 70 E/28
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0195), |
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visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 179, paragrafo 1, e l'articolo 181 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0042/2009), |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio intitolata «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665), |
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visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 209, paragrafo 1, e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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vista la sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 2008 relativa alla causa C-91/05, Commissione contro Consiglio, che annulla la decisione del Consiglio 2004/833/PESC, del 2 dicembre 2004, che attua l'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea all'ECOWAS nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro, |
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visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0066/2009), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, nonché alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
Giovedì 21 ottobre 2010
P7_TC1-COD(2009)0058
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1717/2006 che istituisce uno strumento per la stabilità
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209, paragrafo 1, e 212,
vista la proposta della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Scopo del regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (2) era permettere alla Comunità di dare una risposta coerente e integrata in situazioni di crisi o al delinearsi di una crisi, utilizzando uno strumento giuridico unico con procedure decisionali semplificate. |
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(2) |
In esito al riesame di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1717/2006 si è concluso che occorre proporre determinate modifiche al regolamento. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 1717/2006 deve essere allineato con la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 20 maggio 2008 (3), in cui si è stabilito che le misure di lotta contro la proliferazione e l’uso illecito delle armi leggere e di piccolo calibro, e l’accesso alle stesse, possono essere attuate dalla Comunità nell’ambito della sua politica di cooperazione allo sviluppo, e quindi nell’ambito del regolamento (CE) n. 1717/2006. |
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(4) |
Per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1717/2006 e migliorare la coerenza, è opportuno autorizzare la partecipazione su base globale all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento, regola che si applica già alle misure di cui all'articolo 3, in modo da allineare le disposizioni sulla partecipazione e sulle norme di origine per l’assistenza alla risposta alle crisi con quelle riguardanti la preparazione alle crisi. |
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(5) |
La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a documenti di strategia multipaese, a documenti di strategia tematici e a programmi indicativi pluriennali, in quanto tali documenti e programmi integrano il regolamento (CE) n. 1717/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che la Commissione intraprenda, nel corso dei suoi lavori preparatori, consultazioni adeguate anche a livello di esperti. |
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(6) |
La quota della dotazione finanziaria indicata nell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1717/2006 per le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento si è dimostrata insufficiente e dovrebbe essere aumentata. Solo pochi dei numerosi settori contemplati possono essere gestiti in modo efficace, anche attraverso programmi a obiettivi molteplici, con le scarse risorse disponibili. Lo sviluppo di azioni efficaci in materia di infrastrutture critiche, rischi per la salute pubblica e risposte globali alle minacce transregionali richiede misure più sostanziali che garantiscano una reale incidenza, visibilità e credibilità. Lo sviluppo di azioni transregionali complementari alle dotazioni nazionali e regionali richiede inoltre finanziamenti sufficienti per raggiungere una massa critica. Per favorire ulteriormente il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1717/2006 occorre aumentare dal 7 % al 10 % la percentuale massima della dotazione finanziaria globale destinata alle misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1 di tale regolamento. |
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(7) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, vista l’entità, possono essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in base al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1717/2006, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1717/2006 è così modificato:
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1) |
all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
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2) |
l’articolo 4 è così modificato:
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3) |
all’articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Se il costo di una misura di assistenza straordinaria supera i 20 000 000 EUR essa è adottata dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio. 4. La Commissione può adottare programmi di intervento transitori per creare o ripristinare le condizioni essenziali necessarie per un'efficace esecuzione delle politiche di cooperazione esterna dell'Unione. I programmi di intervento transitori si basano sulle misure di assistenza straordinaria e sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.»; |
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4) |
l'articolo 7 è così modificato:
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5) |
all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I programmi d’azione annuali, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.»; |
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6) |
all’articolo 9 i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Le misure speciali il cui costo supera i 5 000 000 EUR sono adottate dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio. 4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio entro un mese dall'adozione delle misure speciali che costano fino a 5 000 000 EUR.»; |
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7) |
all’articolo 17, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. Nel caso delle misure di assistenza straordinaria e dei programmi di intervento transitori di cui all'articolo 6 e nel caso delle misure adottate nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, punto 3, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta su base globale. 5. Nel caso delle misure adottate nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, punti 1 e 2, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta a qualsiasi persona fisica o giuridica dei paesi in via di sviluppo o dei paesi in transizione quali definiti dall’OCSE, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica di qualsiasi altro paese ammissibile a norma della strategia pertinente e alle stesse si estendono le norme di origine.»; |
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8) |
l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Valutazione La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati e dell'efficienza delle politiche e dei programmi, nonché dell’efficacia della programmazione, nell’intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette relazioni di valutazione sostanziali al Parlamento europeo e al Consiglio, perché vi siano discusse. I risultati confluiscono nell'elaborazione del programma e nell'allocazione di risorse.»; |
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9) |
l'articolo 22 è sostituito dal seguente; «Articolo 22 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 7, è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento 2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dagli articoli 22 bis e 22 ter. Articolo 22 bis Revoca della delega 1. La delega di poteri di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 7, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca 3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 22 ter Obiezioni agli atti delegati 1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, il termine è prorogato di due mesi. 2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo. L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. 3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.»; |
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10) |
l’articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Dotazione finanziaria La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 2062000000 EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario. Per il periodo 2007-2013:
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Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010.
(2) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.
(3) Causa C-91/05 Commissione/Consiglio (Raccolta 2008, pag. I-3651).