2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/195


Mercoledì 7 luglio 2010
Competenze dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea per i valori mobiliari ***I

P7_TA(2010)0269

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglifo recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

2011/C 351 E/35

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

La proposta è stata modificata nel modo seguente il 7 luglio 2010 (1):

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO (2)

alla proposta della Commissione

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 50, l’articolo 50, l’articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

visto il parere della Banca centrale europea (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza su basi nazionali non sono riusciti a stare al passo con la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale ▐. La crisi ha evidenziato lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell’ Unione e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.

(1 bis)

Molto prima della crisi finanziaria il Parlamento europeo ha chiesto ripetutamente la creazione di effettive condizioni di parità per tutti gli attori a livello dell'Unione, segnalando al contempo notevoli carenze nella vigilanza da parte dell'Unione di mercati finanziari sempre più integrati.

(2)

La relazione, commissionata dalla Commissione, pubblicata il 25 febbraio 2009 da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière (relazione de Larosière) ha concluso che il quadro di vigilanza dovrebbe essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità. Conformemente, la relazione ha raccomandato riforme profonde della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione europe a. La relazione de Larosière ha anche concluso che occorrerebbe creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) , comprendente tre autorità europee ▐ di vigilanza (ESA) , una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, nonché un comitato europeo per il rischio sistemico.

(3)

Nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa» (5), la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo per l’istituzione dell'ESFS e nella ▐ comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea» (6) ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza.

(4)

Nelle sue conclusioni del 19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l’istituzione dell'ESFS comprendente tre nuove ESA . Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri, creando un insieme unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato interno ed assicurando un'adeguata armonizzazione dei criteri e della metodologia applicata dalle autorità competenti per valutare i rischi degli istituti di credito . Esso ha sottolineato che occorre che le ESA dispongano di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali l'ESFS potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi.

(5)

Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte dei tre regolamenti istitutivi dell'ESFS , che creano altresì le tre ESA .

(6)

Affinché l'ESFS possa funzionare efficacemente, sono necessarie modifiche alla normativa dell’Unione nel settore di attività delle tre ESA . Queste modifiche riguardano la definizione dell’ambito di applicazione di taluni poteri delle ESA , l’integrazione di taluni poteri previsti dalla ▐ normativa d ell’Unione oppure servono ad assicurarne un funzionamento regolare ed efficace nel contesto dell'ESFS .

(7)

Occorre che l’istituzione delle tre ESA sia accompagnata dall’elaborazione di un codice unico che garantisca un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme e contribuisca pertanto ad un funzionamento più efficace del mercato interno. ▐

(7 bis)

I regolamenti istitutivi dell’ESFS dispongono che , nelle materie specificamente stabilite nella pertinente normativa, le ESA possono elaborare progetti di standard tecnici da presentare alla Commissione per l'adozione, conformemente agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in forma di atti delegati o di esecuzione. La presente direttiva individua una prima serie di tali settori e non dovrebbe pregiudicare l'inclusione di altri settori in futuro.

(7 ter)

Occorre che la normativa in materia determini i settori in cui le ESA hanno il potere di elaborare progetti di standard tecnici e le modalità della relativa adozione. Mentre le pertinente legislazione dovrebbe definire gli elementi, le condizioni e le specifiche di cui all'articolo 290 TFUE nel caso di atti delegati, le norme e i principi generali riguardanti i meccanismi per il controllo degli atti di attuazione vanno basati sulla decisione 1999/468/CE fino a quando non sarà approvato il regolamento previsto all'articolo 291 TFUE.

(8)

Occorre che nel determinare le materie da sottoporre a standard tecnici venga raggiunto un adeguato equilibrio in modo da creare un insieme unico di norme armonizzate senza complicare indebitamente la normativa e l’applicazione . Dovrebbero essere selezionate unicamente le materie per le quali norme tecniche uniformi contribuiranno in misura significativa ed efficace al raggiungimento degli obiettivi della legislazione pertinente, garantendo al contempo che le decisioni politiche siano adottate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, secondo le loro procedure abituali .

(9)

Occorre che le materie disciplinate da standard tecnici siano squisitamente tecniche, per le quali l’elaborazione degli standard richieda la competenza degli esperti in vigilanza. Occorre che gli standard tecnici adottati come atti delegati sviluppino ulteriormente, specifichino e fissino le condizioni per un’armonizzazione coerente e un’applicazione uniforme delle norme contenute negli atti di base adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio , integrando o modificando alcuni elementi non essenziali dell’atto legislativo . Dall’altro lato, gli standard tecnici a dottati come atti esecutivi dovrebbero stabilire le condizioni per un'applicazione uniforme degli atti giuridici vincolanti dell’Unione . Occorre pertanto che gli standard tecnici non richiedano scelte politiche. ▐

(9 bis)

Nel caso degli atti delegati è opportuno introdurre la procedura di adozione degli standard tecnici di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 EIOPA]. Gli standard tecnici di esecuzione devono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 EIOPA] Il Consiglio europeo ha approvato l'approccio Lamfalussy, articolato su quattro livelli, volto ad accrescere l'efficienza e la trasparenza del processo di regolamentazione per la normativa finanziaria dell'Unione. La Commissione è autorizzata ad adottare atti di esecuzione in molti settori ed un'ampia serie di regolamenti e direttive della Commissione di livello 2 è in vigore. Nei casi in cui gli standard tecnici mirano a sviluppare ulteriormente, specificare o fissare le condizioni di applicazione di dette misure di livello 2, occorre che essi siano adottati dopo l’adozione della misura di livello 2 e che ne rispettino il contenuto.

(9 ter)

Gli standard tecnici vincolanti alimentano un codice unico per la normativa in materia di servizi finanziari, approvato dal Consiglio europeo nelle conclusioni del giugno 2009. Nella misura in cui nella presente fase taluni requisiti degli atti legislativi dell'UE non sono pienamente armonizzati, in conformità del principio di precauzione in materia di vigilanza, gli standard tecnici vincolanti che sviluppano, specificano o fissano le condizioni di applicazione di tali requisiti non dovrebbero impedire agli Stati membri di richiedere informazioni aggiuntive o imporre requisiti più rigorosi. Gli standard tecnici dovrebbero pertanto consentire agli Stati membri di procedere in tal senso in settori specifici, ove gli atti legislativi in questione prevedano detta discrezionalità prudenziale.

(10)

Come stabilito nei regolamenti istitutivi dell’ESFS, prima di presentare gli standard tecnici alla Commissione, occorre che le autorità di vigilanza europee, se del caso, effettuino consultazioni pubbliche sugli stessi e ne analizzino i relativi costi e benefici potenziali.

(11)

I regolamenti istitutivi dell’ESFS prevedono un meccanismo di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali competenti. Se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima su materie specificate nella legislazione dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) …/2010 [EIOPA] e in merito alle quali la normativa impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità nazionali competenti di più di uno Stato membro, le ESA dovrebbero potere, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo entro il termine fissato dall'ESA , che terrà conto di eventuali termini fissati nella normativa in materia e dell'urgenza e della complessità del disaccordo. Qualora il disaccordo persista, le ESA dovrebbero poter decidere sul caso.

(12)

In generale, l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA], che prevede la possibilità di risolvere le controversie non impone modifiche della pertinente normativa. Tuttavia, nelle materie per le quali esiste già una qualche forma di procedura di mediazione non vincolante nella normativa pertinente o per le quali sono previsti termini per le decisioni congiunte da adottarsi da parte di una o più autorità nazionali competenti, sono necessarie modifiche per assicurare la chiarezza della procedura di adozione delle decisioni congiunte e minimizzarne le perturbazioni, ma anche per fare in modo che, se necessario, le ESA siano in grado di risolvere le controversie. La procedura vincolante per la composizione delle controversie è intesa a trovare una soluzione nei casi in cui le autorità di vigilanza competenti non possono risolvere tra di loro problemi procedurali o sostanziali legati all’osservanza del diritto dell'Unione.

(12 bis)

La presente direttiva individua una prima serie di situazioni in cui può essere necessario risolvere una questione, procedurale o di merito, di conformità alla normativa dell'Unione e le autorità di vigilanza possono non essere in grado di risolvere la questione da sole. In una siffatta situazione, una delle autorità di vigilanza coinvolte dovrebbe poter sottoporre il problema all’Autorità di vigilanza europea competente. Quest’ultima dovrebbe agire secondo la procedura stabilita nel proprio regolamento istitutivo. Essa può prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione e assicurare la conformità alla normativa dell'Unione, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate. Nei casi in cui la pertinente normativa dell'Unione conferisce un potere discrezionale agli Stati membri, le decisioni adottate dall’Autorità di vigilanza europea non dovrebbero sostituirsi all’esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità competenti, conformemente al diritto Unione.

(13)

La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (7), prevede la mediazione o decisioni congiunte per quanto riguarda la determinazione delle succursali determinanti ai fini della partecipazione al collegio delle autorità di vigilanza, la convalida dei modelli e la valutazione del rischio di gruppo. In tutte queste materie, occorre che le modifiche specifichino che, in caso di disaccordo nel periodo di tempo specificato, l’Autorità bancaria europea può risolvere la controversia ricorrendo alla procedura di cui al regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] . Quest’approccio chiarisce che , mentre non dovrebbe essere possibile per l’Autorità bancaria europea sostituire la valutazione discrezionale delle autorità competenti a norma della legislazione dell'Unione, i disaccordi possono essere risolti e che la cooperazione può essere rafforzata prima che venga adottata o emanata una decisione finale nei confronti di un istituto.

(14)

Per assicurare che una transizione regolare alle nuove ESA dei compiti attualmente svolti dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), dal comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) o dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), in tutta la normativa in materia occorre sostituire i riferimenti a detti tre comitati rispettivamente con «Autorità bancaria europea (EBA) » , «Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) » e «Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ».

(14 bis)

L'allineamento delle procedure di comitatologia al TFUE, in particolare agli articoli 290 e 291, deve essere effettuato caso per caso e completato integralmente entro tre anni. Per tenere in conto gli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e precisare i requisiti stabiliti nelle direttive modificate, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 TFUE.

(14 ter)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero disporre di tre mesi dalla data di notifica per formulare obiezioni a un atto delegato. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo dovrebbe poter essere prorogato di tre mesi in relazione ad argomenti particolarmente problematici. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale approvazione rapida degli atti delegati è particolarmente appropriata quando è necessario rispettare scadenze, ad esempio per conformarsi a calendari fissati nell'atto di base per l'adozione di atti delegati da parte della Commissione.

(14 quater)

Nella dichiarazione 39 relativa all'articolo 290 TFUE, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, la Conferenza ha preso nota dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la prassi costante.

(15)

La nuova architettura di vigilanza creata dall’ESFS richiede che le autorità di vigilanza nazionali collaborino strettamente con le ESA . Occorre che le modifiche della pertinente normativa assicurino che non vi siano ostacoli giuridici agli obblighi di scambio di informazioni imposti dai regolamenti istitutivi delle ESA ▐.

(15 bis)

Le informazioni riservate trasmesse a, o scambiate fra, le autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati o il Comitato europeo per il rischio sistemico dovrebbero essere coperte dall’obbligo del segreto professionale, cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività presso le autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.

(16)

I regolamenti istitutivi dell’ESFS ▐ dispongono che le ESA possono stabilire contatti con le autorità di vigilanza di paesi terzi e contribuire all’elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza nei paesi terzi. Occorre modificare la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (8) e la direttiva 2006/48/CE, per consentire alle ESA di concludere accordi di cooperazione con paesi terzi e scambiare informazioni quando i paesi terzi sono in grado di assicurare la protezione del segreto professionale.

(17)

La disponibilità di un elenco o di un registro consolidato per ogni categoria di imprese finanziarie nell'Unione europea , la cui tenuta è attualmente compito di ogni autorità competente nazionale, migliorerà la trasparenza e rifletterà meglio il mercato unico finanziario. Occorre attribuire alle ESA il compito di redigere, pubblicare e aggiornare regolarmente i registri e gli elenchi degli operatori finanziari dell'Unione europea . Ciò riguarda l’elenco delle autorizzazioni di enti creditizi concesse dalle autorità di vigilanza nazionali. Ciò riguarda anche il registro delle imprese di investimento e l’elenco dei mercati regolamentati ai sensi della direttiva 2004/39/CE. Allo stesso modo, occorre attribuire all’ESMA il compito di elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente l’elenco dei prospetti approvati e dei certificati di approvazione previsti dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (9) ▐.

(18)

Nelle materie per le quali le ESA sono tenute a elaborare progetti di standard tecnici, occorre che i progetti siano sottoposti alla Commissione entro tre anni dall’istituzione dell’ESA, a meno che la regolamentazione pertinente non stabilisca un’altra scadenza .

(18 bis)

I compiti dell'ESMA in relazione alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (10) non dovrebbero pregiudicare la competenza del Sistema europeo di banche centrali a promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, in linea con l'articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino del TFUE.

(18 ter)

Gli standard tecnici redatti dall'EIOPA in conformità della presente direttiva e in relazione alla direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (11) non dovrebbero pregiudicare le competenze degli Stati membri concernenti i requisiti prudenziali relativi a tali enti previsti dalla direttiva 2003/41/CE.

(18 quater)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 5 della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può trasferire l'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità. L'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] prescrive che, in generale, siffatti accordi di delega siano notificati all'autorità almeno un mese prima della loro esecuzione. Tuttavia, in considerazione dell'esperienza acquisita nel trasferimento dell'approvazione ai sensi della direttiva 2003/71/CE, che prevede anche scadenze più brevi, è opportuno non applicare l'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] a questa situazione.

(18 quinquies)

In questa fase le ESA non dovrebbero elaborare progetti di standard tecnici sui requisiti esistenti in materia di onorabilità e professionalità sufficienti per assicurare una gestione sana e prudente di imprese di investimento, enti creditizi, OICVM e relative società di gestione per le persone che ne dirigono effettivamente l'attività. Tuttavia, data l'importanza di tali requisiti, le ESA dovrebbero in via prioritaria individuare le migliori prassi negli orientamenti e assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza e prudenziali con quelle migliori. Dovrebbero fare altrettanto per i requisiti prudenziali per la sede di tali istituti.

(18 sexies)

L'obiettivo di elaborare progetti di standard tecnici in relazione al metodo basato sui rating interni, al metodo avanzato di misurazione e ai metodi di rischio di mercato basati o meno sul modello interno, previsti dalla presente direttiva, dovrebbe assicurare la qualità e la solidità di tali metodi e la coerenza dell'esame da parte delle autorità competenti. Detti standard dovrebbero consentire alle autorità competenti di permettere agli istituiti di sviluppare diversi metodi basati sulla loro esperienza e specificità, nell'ambito dei requisiti delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e fatti salvi i requisiti degli standard tecnici.

(19)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, effettivo e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i depositanti, gli investitori e i beneficiari, e in tal modo le imprese e i consumatori, tutelare l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità e la sostenibilità del sistema finanziario , preservare l’economia reale, salvaguardare le finanze pubbliche e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello di Unione , l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire il predetto obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19 bis)

Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla presentazione da parte delle ESA di progetti di standard tecnici previsti dalla presente direttiva e formula proposte appropriate.

(20)

Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (12), la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ▐ (13), la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (14), la direttiva 2003/41/CE ▐ (15), la direttiva 2003/71/CE, la direttiva 2004/39/CE, la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ▐ (16), la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (17), la direttiva 2006/48/CE ▐ (18), la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (19) e la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (20),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 98/26/CE

La direttiva 98/26/CE è così modificata:

1)

all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 informa immediatamente il Comitato europeo per il rischio sistemico, gli altri Stati membri e l’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

2)

all’articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri designano i sistemi, e i rispettivi operatori del sistema, da includere nel campo di applicazione della presente direttiva e li notificano all’ ESMA ; essi informano l’ ESMA circa le autorità designate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2. L’ ESMA pubblica dette informazioni sul suo sito web .»;

2 bis)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

1.     Le autorità competenti collaborano con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

2.     Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].».

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2002/87/CE

La direttiva 2002/87/CE è così modificata:

1)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2.    Il coordinatore, designato in conformità dell'articolo 10, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo, o in assenza di questa all'impresa regolamentata con il più elevato totale dello stato patrimoniale nel più importante settore finanziario di un gruppo che il gruppo è stato individuato come conglomerato finanziario nonché la designazione del coordinatore. Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo e le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee, istituito dall’articolo 40 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] del Parlamento europeo e del Consiglio (22) (di seguito “il comitato congiunto”).

b)

è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

«3.   Il JCESA pubblica l’elenco dei conglomerati finanziari individuati sul proprio sito web e ne cura l’aggiornamento . Tali informazioni sono accessibili tramite un hyperlink presente su ciascuno dei siti web delle Autorità di vigilanza europee.»;

1 bis)

all'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

«c bis)

la messa a punto di un regime di risoluzione dettagliato, da aggiornare su base regolare e da riesaminare con periodicità almeno annuale, che comprenda un meccanismo di intervento rapido strutturato, azioni correttive immediate e un piano di emergenza in caso di fallimento.»;

1 ter)

il titolo della sezione III è sostituito dal seguente:

1 quater)

la sezione seguente viene aggiunta alla sezione 3:

«Articolo -10

A norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] , del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], il comitato congiunto garantisce una osservanza omogenea delle norme sul piano transsettoriale e transfrontaliero conformemente alla legislazione dell'Unione europea.»;

1 quinquies)

all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Al fine di garantire l'esercizio adeguato della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, comprese quelle dello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, è nominato un unico coordinatore, responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare. La nomina del coordinatore è pubblicata sul sito web del JCESA.»;

1 sexies)

all’articolo 11, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di agevolare la vigilanza supplementare e di fondarla su un'ampia base giuridica, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, altre autorità competenti interessate, concludono accordi di coordinamento. L'accordo di coordinamento può conferire ulteriori compiti al coordinatore e può specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorità competenti rilevanti, di cui agli articoli 3 e 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, all'articolo 12, paragrafo 2 e agli articoli 16 e 18, e per la collaborazione con altre autorità competenti.

A norma dell'articolo 8 e con la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], il JCESA elabora orientamenti intesi alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda la coerenza degli accordi di coordinamento della vigilanza in conformità con l'articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE e dell'articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.»;

1 septies)

all’articolo 12, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nella misura in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e nell'osservanza delle norme settoriali, le autorità competenti possono inoltre scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario con le seguenti autorità: banche centrali, Sistema europeo di banche centrali, Banca centrale europea e Comitato europeo per il rischio sistemico a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n.…/2010 [CERS].»;

1 octies)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 12 bis

1.     Le autorità competenti cooperano con il JCESA ai fini della presente direttiva a norma del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

2.     Le autorità competenti forniscono senza indugio al JCESA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti, a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

1 nonies)

all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Gli Stati membri provvedono affinché nessun ostacolo di natura giuridica, nel loro ordinamento, impedisca alle persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare ed europea, di scambiare tra di loro informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare ed europea in conformità della presente direttiva e con le autorità di vigilanza europee a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

1 decies)

l’articolo 16, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, il JCESA e gli Stati membri possono determinare quali provvedimenti possano essere presi dalle autorità competenti nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista. A norma dell'articolo 8 e con la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], il JCESA può elaborare orientamenti riguardanti società di partecipazione finanziaria mista.»;

2)

all’articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Fatte salve le norme settoriali, nei casi in cui si applica l ’articolo 5, paragrafo 3, le autorità competenti verificano se le imprese regolamentate, la cui impresa madre abbia la sede principale in un paese terzo , sono sottoposte a vigilanza da parte di un’autorità competente di detto paese terzo, equivalente a quella prevista dalle disposizioni della presente direttiva in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all’articolo 5, paragrafo 2. La verifica è effettuata dall’autorità competente che, se fossero applicate le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, costituirebbe il coordinatore, su richiesta dell’impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell'Unione o di sua iniziativa.

Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti rilevanti e le pertinenti indicazioni applicabili fornite dal JCESA a norma degli articoli 8 e 42 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA]. L’autorità competente consulta altresì il JCESA prima di procedere a tale verifica.»;

2 bis)

all’articolo 18 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.     Qualora un'autorità competente decida che un paese terzo ha una vigilanza equivalente contro il parere di un'altra autorità competente rilevante, quest'ultima può segnalare la questione al JCESA, il quale può intervenire in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

2 ter)

all’articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Fatto salvo l'articolo 218, paragrafi 1 e 2 TFUE, la Commissione, assistita dal JCESA, dal comitato bancario europeo, dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato per i conglomerati finanziari, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.»;

3)

il titolo del capo III, prima dell’articolo 20, è sostituito dal seguente:

4)

all’articolo 20, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente :

«1.     La Commissione adotta, mediante atti delegati, a norma degli articolo 21, 21 bis e 21 ter, le modifiche tecniche riguardanti i seguenti aspetti della presente direttiva:

a)

la formulazione più precisa delle definizioni di cui all'articolo 2, al fine di tener conto, nell'attuazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;

b)

la formulazione più precisa delle definizioni di cui all'articolo 2, allo scopo di assicurare un’armonizzazione coerente e un'applicazione uniforme della presente direttiva nell'Unione;

c)

l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni della direttiva in conformità degli atti successivi dell'Unione concernenti le imprese regolamentate e le materie connesse;

d)

la definizione più precisa dei metodi di calcolo di cui all'allegato I, per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e in materia di tecniche prudenziali;

e)

il coordinamento delle disposizioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 e dell'allegato II al fine di agevolare un’armonizzazione coerente e un'applicazione uniforme all'interno dell'Unione.»;

5)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 20, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 21 ter.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 bis.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2 ter.     Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 21 bis e 21 ter.»;

c)

il paragrafo 3 è soppresso.

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Il JCESA può fornire orientamenti generali per stabilire se i regimi di vigilanza supplementare delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza supplementare definiti nella presente direttiva riguardo alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario a capo del quale vi sia un'impresa avente la sede principale al di fuori dell'Unione. Il JCESA riesamina regolarmente tali orientamenti e tiene conto di qualsiasi modifica della vigilanza supplementare effettuata dalle autorità competenti pertinenti.»;

e)

il paragrafo 5 è soppresso;

6)

sono inseriti i seguenti articoli :

«Articolo 21 bis

Revoca della delega

1.     La delega di poteri di cui all'articolo 20, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 21 ter

Obiezione agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2.     Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.

Articolo 21 quater

Standard tecnici

1.   Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme della presente direttiva, le autorità di vigilanza europee, conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], possono elaborare ▐:

a)

progetti di standard di regolamentazione di cui all ’articolo 2, paragrafo 11, per specificare l' applicazione dell’articolo 17 della direttiva 78/660/CEE (23)* del Consiglio nel contesto della presente direttiva;

b)

progetti di standard di regolamentazione di cui all ’articolo 2, paragrafo 17, per stabilire le procedure o specificare i criteri di determinazione delle “autorità competenti rilevanti”;

c)

progetti di standard di regolamentazione di cui all ’articolo 3, paragrafo 5, per specificare i parametri alternativi per l’individuazione dei conglomerati finanziari;

d)

progetti di standard di esecuzione di cui all’ articolo 6, paragrafo 2, per assicurare l' applicazione uniforme dei metodi di calcolo elencati nell’allegato I, parte II, fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4;

e)

progetti di standard di esecuzione di cui all’ articolo 7, paragrafo 2, per assicurare l' applicazione uniforme delle procedure per l' inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di “concentrazioni dei rischi” nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui al secondo comma di detto articolo ;

f)

progetti di standard di esecuzione di cui all’ articolo 8, paragrafo 2, per assicurare l'applicazione uniforme delle procedure per l' inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di “operazioni intragruppo” nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui al terzo comma di detto articolo.

2.    Alla Commissione sono delegati i poteri per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA]. Alla Commissione sono conferiti i poteri per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui alle lettere d), e) e c) del paragrafo 1 conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].».

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2003/6/CE

La direttiva 2003/6/CE è così modificata:

-1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.     “prassi di mercato ammesse”: prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse dalla competente autorità in conformità con gli standard adottati dalla Commissione secondo la procedura degli atti delegati di cui agli articoli 17, 17 bis e 17 ter.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), istituita con regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, può elaborare standard tecnici di esecuzione onde provvedere a condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in conformità del primo e del terzo comma per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al secondo comma in conformità dell'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

b)

il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva nell'Unione, la Commissione definisce, mediante atti delegati, le misure relative ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali misure sono adottate conformemente alla procedura per gli atti delegati di cui agli articoli 17, 17 bis e 17 ter.»;

-1 bis)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

al paragrafo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali misure sono adottate conformemente alla procedura per gli atti delegati di cui agli articoli 17, 17 bis e 17 ter.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«10 bis.     L’ESMA può elaborare standard tecnici di esecuzione onde provvedere a un'armonizzazione coerente e a condizioni uniformi di applicazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati dalla Commissione in conformità del sesto trattino del primo comma del paragrafo 10.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

-1 ter)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il testo esistente è numerato come paragrafo 1 e sostituito dal seguente:

«1.     I divieti imposti dalla presente direttiva non si applicano né alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie né alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che tali negoziazioni si svolgano in conformità delle misure di esecuzione. Tali disposizioni sono adottate secondo la procedura per gli atti delegati di cui agli articoli 17, 17 bis e 17 ter.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.     L’ESMA può elaborare standard tecnici di esecuzione onde assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

-1 quater)

all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Gli Stati membri trasmettono ogni anno all'ESMA tutte le informazioni aggregate relative a tutte le misure e sanzioni amministrative applicate a norma dei paragrafi 1 e 2.

La competente autorità riferisce all'ESMA contestualmente tutte le sanzioni divulgate al pubblico a norma del primo comma. Se una sanzione divulgata al pubblico riguarda un'impresa di investimento autorizzata a norma della direttiva 2004/39/CE, l'ESMA aggiunge un riferimento alla sanzione divulgata nel registro delle imprese di investimento costituite a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE.»;

-1 quinquies)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

1.     Le autorità competenti collaborano con l’ESMA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

2.     Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

1.

l ’articolo 16 viene così modificato :

a)

al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 258 TFUE, l’autorità competente la cui richiesta di informazioni non ottenga un seguito entro un termine ragionevole o la cui richiesta di informazioni sia respinta può portare tale rifiuto o mancanza di seguito all’attenzione dell’ESMA. In tal caso l'ESMA può dare un seguito conformemente all'articolo 11 del regolamento n. …/2010 [ESMA], fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista al secondo comma e la possibilità per l'ESMA di operare conformemente all'articolo 9 di detto regolamento .»;

b)

al paragrafo 4, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Fatte salve le disposizioni dell’articolo 258 TFUE, un’autorità competente, la cui richiesta di avviare indagini o la cui richiesta di autorizzazione per i suoi funzionari ad accompagnare i funzionari dell’autorità competente dell’altro Stato membro non ottenga un seguito entro un tempo ragionevole o sia respinta, può portare tale rifiuto o mancanza di seguito entro un termine ragionevole all’attenzione dell’ESMA. In tal caso l'ESMA può dare un seguito conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010. [ESMA], fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista al secondo comma e la possibilità per l'ESMA di operare conformemente all'articolo 9 di detto regolamento.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5.     Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 2 e 4,l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione sulle procedure e i formati dello scambio di informazioni e delle indagini transfrontaliere di cui al presente articolo.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] .»;

1 bis)

l’articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis.     Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 1, all'articolo 6, paragrafo 10, all'articolo 8, all''articolo 14, paragrafo 2 e all'articolo 16, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 17 bis.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis bis.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2 bis ter.     Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 17 bis e 17 ter.»;

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

1 ter)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 17 bis

Revoca della delega

1.     La delega di poteri di cui all'articolo 1, all'articolo 6, paragrafo 10, all'articolo 8, all'articolo 14, paragrafo 2 e all'articolo 16, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17 ter

Obiezione agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2.     Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.».

Articolo 4

Modifiche della direttiva 2003/41/CE

La direttiva 2003/41/CE è così modificata:

-1)

L’articolo 9 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

che l'ente pensionistico sia registrato in un registro nazionale dalla competente autorità di vigilanza o autorizzato; in caso di attività transfrontaliere ai sensi dell'articolo 20, nel registro vengono indicati anche gli Stati membri in cui opera l'ente in questione; tali informazioni sono trasmesse all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), che le pubblica sul proprio sito web;»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.     Per esercitare attività transfrontaliere a norma dell'articolo 20, un ente pensionistico deve ottenere l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di origine. Gli Stati membri informano immediatamente l'EIOPA al momento del rilascio di detta autorizzazione.»;

1)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

il testo esistente viene rinumerato come paragrafo 1;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

«2.    L'EIOPA, istituito con regolamento (UE) n.…/2010, può elaborare progetti di standard di esecuzione sui formulari e sui formati per i documenti elencati al paragrafo 1, lettera c), punti da i) a vi) .

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

1 bis)

all’articolo 14, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La decisione di vietare all'ente di svolgere delle attività è fondata su motivazioni dettagliate e viene comunicata all'ente interessato. È comunicata anche all'EIOPA.»;

1 ter)

all’articolo 15, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«6.     In vista dell'ulteriore armonizzazione delle norme concernenti il calcolo delle riserve tecniche che si possono giustificare – in particolare i tassi d'interesse e altre ipotesi che influenzano il livello delle riserve tecniche – la Commissione, facendo riferimento al parere dell'EIOPA, ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro, pubblica una relazione sulla situazione concernente l'evoluzione delle attività transfrontaliere.»;

2)

all’articolo 20 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«11.    Gli Stati membri comunicano all'EIOPA le rispettive disposizioni prudenziali pertinenti per il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali che non sono coperte dal riferimento alla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro di cui al paragrafo 1. ▐

Gli Stati membri aggiornano tali informazioni periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni e l'EIOPA le mette a disposizione sul suo sito web.

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente paragrafo, l'EIOPA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione riguardanti le procedure, i formati e i modelli che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono o aggiornano le pertinenti informazioni all'indirizzo dell'EIOPA. L'Autorità presenta detti progetti di standard tecnici di esecuzione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma in conformità dell'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA].»;

2 bis)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

b)

è inserito il comma seguente:

«2 bis.     Le autorità competenti collaborano con l’EIOPA ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA].

Le autorità competenti forniscono quanto prima all'EIOPA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA], conformemente all'articolo 20 del presente regolamento.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Ciascuno Stato membro informa la Commissione e l'EIOPA delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva.

La Commissione, l'EIOPA e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.».

Articolo 5

Modifiche della direttiva 2003/71/CE

La direttiva 2003/71/CE è così modificata:

-1)

all’articolo 4 è inserito il seguente paragrafo:

«3 bis.     Per assicurare l’armonizzazione coerente della presente direttiva, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) può elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione per stabilire le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), e paragrafo 2, lettere a), b), e), f), g) e h).

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 bis a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

-1 bis)

all’articolo 5, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l’ESMA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per provvedere all'applicazione uniforme degli atti delegati adottati dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 del presente articolo in relazione a un modello uniforme per la presentazione della nota di sintesi e per consentire agli investitori di comparare lo strumento finanziario in questione con altri prodotti pertinenti.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

-1 ter)

nell'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3 bis.     L’ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per garantire un'applicazione uniforme degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

1)

all’articolo 8 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«5.    L’ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per garantire un'applicazione uniforme degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 4. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

2)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«L’autorità competente comunica l’approvazione del prospetto e del relativo supplemento all'ESMA e contestualmente all’emittente, all’offerente o alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo il caso. Contestualmente le autorità competenti informano l'ESMA e le forniscono una copia di detto prospetto e del relativo supplemento.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine può trasferire l’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro, previa comunicazione all’ ESMA e previa accettazione dell’autorità competente. Tale trasferimento è comunicato all’emittente, all’offerente o alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dall’autorità competente dello Stato membro d’origine. Il termine di cui al paragrafo 2 decorre da tale data. L'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] non si applica al trasferimento dell'approvazione del prospetto in conformità del presente paragrafo.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva e facilitare le comunicazioni tra autorità di vigilanza e con l'ESMA, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per le notifiche previste nel presente paragrafo.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

3)

L’articolo 14 viene così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Dopo l'approvazione, il prospetto è depositato presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine e deve essere accessibile all'ESMA tramite l'autorità competente, inoltre è messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato quanto prima e in ogni caso entro un ragionevole lasso di tempo e al più tardi all'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari in oggetto. Inoltre, nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni non ancora ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che devono essere ammesse alla negoziazione per la prima volta, il prospetto deve essere disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.»;

b)

è inserito il comma seguente:

«4 bis.   L’ ESMA pubblica sul suo sito web l’elenco dei prospetti approvati a norma dell’articolo 13, compreso, se del caso, un link al prospetto pubblicato sul sito web dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, o sul sito web dell’emittente o del mercato regolamentato. L’elenco pubblicato viene aggiornato e ciascuna voce è mantenuta sul sito web per un periodo di almeno dodici mesi.»;

4)

nell'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

«3.   Per assicurare l’armonizzazione coerente, per specificare i requisiti di cui al presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’ ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare le situazioni in cui un fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto richiedono la pubblicazione di un supplemento al prospetto, L’ ESMA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 bis a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

5)

l’articolo 17 viene così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l’articolo 23, qualora l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, il prospetto approvato nello Stato membro d’origine ed i supplementi sono validi per l’offerta al pubblico o per l’ammissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti, purché l’ ESMA e l’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano comunicazione a norma dell’articolo 18. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano i prospetti ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Se dopo l'approvazione del prospetto sono sopravvenuti fatti nuovi significativi, errori materiali o imprecisioni ai sensi dell'articolo 16, l'autorità competente dello Stato membro d'origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1. L'ESMA e l'autorità competente dello Stato membro ospitante può informare l'autorità competente dello Stato membro d'origine sulla necessità di nuove informazioni.»;

6)

all’articolo 18 sono inseriti i seguenti paragrafi ▐:

«3.   Contestualmente alla trasmissione all’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette il certificato di approvazione del prospetto all’ ESMA .

L’ ESMA e l’autorità competente dello Stato membro ospitante pubblicano nel loro sito web l’elenco dei certificati di approvazione dei prospetti (inclusi, se del caso, i relativi supplementi) che sono trasmessi conformemente al presente articolo, compreso, se del caso, un link alle voci pubblicate sul sito web dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, o sul sito web dell’emittente o del mercato regolamentato. L’elenco pubblicato viene aggiornato e ciascuna voce è mantenuta sul sito web per un periodo di almeno dodici mesi.

4.   Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure di trasmissione del certificato di approvazione, della copia del prospetto, della traduzione della nota di sintesi e di eventuali supplementi al prospetto.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

7)

l’articolo 21 viene così modificato:

a)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«1 bis.     Le autorità competenti collaborano con l’ESMA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

1 ter.     Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA.»;

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri informano la Commissione, l’ ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.»;

c)

al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

«L'autorità dovrebbe poter partecipare a ispezioni in loco di cui alla lettera d) effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.»;

8)

l’articolo 22 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra le autorità competenti o alla trasmissione da parte delle stesse autorità competenti di informazioni riservate all' ESMA e al Comitato europeo per il rischio sistemico , fatti salvi i vincoli concernenti le informazioni specifiche all'impresa e gli effetti sui paesi terzi, di cui rispettivamente al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e al regolamento (UE) n. …/2010 [ESRB] . Le informazioni scambiate tra le autorità competenti e l’ ESMA o il Comitato europeo per il rischio sistemico sono coperte dal segreto d’ufficio cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

«4.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’ ESMA elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni richieste al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

8 bis)

l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Provvedimenti cautelari

1.     Qualora l'autorità competente dello Stato membro ospitante rilevi irregolarità commesse dall'emittente o dalle istituzioni finanziarie incaricate dell'offerta al pubblico, ovvero che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in virtù dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari, essa ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'ESMA.

2.     Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o l'istituzione finanziaria incaricata dell'offerta al pubblico perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'ESMA, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori e ne informa al più presto la Commissione e l'ESMA.».

Articolo 6

Modifiche della direttiva 2004/39/CE

La direttiva 2004/39/CE è così modificata:

-1)

all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione, mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, riguardo alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c), i) e k), definisce i criteri per determinare se un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale a livello di gruppo e per determinare quando un'attività è esercitata sporadicamente.»;

-1 bis)

all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione chiarisce, in forma di atti delegati ai sensi degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, le definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo.»;

1)

all’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri istituiscono un registro di tutte le imprese di investimento. Il registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi e/o sulle attività per i quali l’impresa di investimento è autorizzata. Il registro viene aggiornato regolarmente. Ogni autorizzazione è notificata all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

L’ ESMA redige un elenco di tutte le imprese di investimento dell'Unione . Il registro contiene informazioni sui servizi o sulle attività per i quali l’impresa di investimento è autorizzata e viene aggiornato regolarmente. L' ESMA pubblica l’elenco sul suo sito web e ne cura l’aggiornamento .

Qualora un'autorità competente abbia revocato un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, lettere da b) a d), la revoca è pubblicata nell'elenco per un periodo di cinque anni.»;

2)

all’articolo 7 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«4.   Per assicurare l’armonizzazione coerente del presente articolo, dell’articolo 9, paragrafi da 2 a 4, dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 12, l’ ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per :

a)

specificare le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, compreso il programma di attività;

b)

specificare i requisiti applicabili alla direzione delle imprese di investimento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 e specificare le informazioni per le notifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

c)

specificare i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché quali ostacoli possono impedire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2.

L’Autorità presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui alle lettere a) e b) entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui alle lettere a), b) e c) conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 2, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o lo fornitura della informazioni di cui a detti articoli.

L’Autorità presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al quarto comma entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al quarto comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

2 bis)

all'articolo 8 è inserito il seguente paragrafo:

«Ogni evoca dell’autorizzazione viene notificata all’ESMA.»;

3)

all’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

« 8.    Per assicurare l’armonizzazione coerente del presente articolo, l’ ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per redigere un elenco esauriente di informazioni, di cui al paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo l'articolo 10 bis, paragrafo 2.

L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli articoli 10, 10 bis e 10 ter, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all'articolo 10, paragrafo 4 .

L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

3 bis)

all’articolo 10 ter, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per tenere conto degli sviluppi dei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure intese ad adeguare i criteri contenuti nel primo comma del presente paragrafo.»;

3 ter)

all’articolo 13, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi da 2 a 9, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure di esecuzione che specifichino i requisiti di organizzazione concreti da imporre alle imprese di investimento che prestano diversi servizi di investimento e/o esercitano diverse attività di investimento e servizi accessori o una loro combinazione.»;

3 quater)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Gli Stati membri informano la Commissione e l'ESMA delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle loro imprese di investimento nello stabilirsi o nel prestare servizi di investimento e/o nell'eseguire attività di investimento in un paese terzo.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Qualora constati, sulla base delle informazioni comunicatele in applicazione del paragrafo 1, che un paese terzo non concede alle imprese di investimento dell'Unione un accesso effettivo al mercato, equivalente a quello concesso dall'Unione alle imprese di investimento di tale paese terzo, la Commissione, tenendo conto degli orientamenti forniti dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, presenta al Consiglio proposte affinché le sia conferito un mandato di negoziazione adeguato al fine di ottenere possibilità di concorrenza comparabili per le imprese di investimento dell'Unione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Il Parlamento europeo è informato immediatamente e pienamente su tutte le fasi della procedura conformemente all'articolo 217 TFUE.

L'autorità assiste la Commissione ai fini del presente articolo.»;

3 quinquies)

all’articolo 16, paragrafo 2, è inserito il seguente comma:

«L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare orientamenti concernenti i metodi di controllo di cui al presente articolo.»;

3 sexies)

all’articolo 18, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«3.     Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, adotta misure volte a:»;

3 septies)

all’articolo 19, paragrafo 6, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di credito (escluse le obbligazioni o titoli di credito che incorporano uno strumento derivato), OICVM ed altri strumenti finanziari non complessi. Il mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se adempie requisiti equivalenti a quelli stabiliti nel titolo III. La Commissione e l'ESMA pubblicano sui propri siti web un elenco di detti mercati che sono considerati equivalenti. L'elenco è aggiornato periodicamente. L'ESMA assiste la Commissione in tale valutazione dei mercati di paesi terzi.»;

3 octies)

all’articolo 19, paragrafo 10, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«10.     Per assicurare la necessaria tutela degli investitori e l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 8, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure volte a garantire che le imprese di investimento rispettino i principi di cui ai predetti paragrafi quando prestano servizi di investimento o servizi accessori ai loro clienti. Queste misure di esecuzione prendono in considerazione:»;

3 nonies)

all’articolo 21, paragrafo 6, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«6.     Per garantire la necessaria tutela degli investitori e il funzionamento equo ed ordinato dei mercati e per assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 3 e 4, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure di esecuzione concernenti:»;

3 decies)

all’articolo 22, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«3.     Per garantire che le misure volte ad assicurare la protezione degli investitori ed il funzionamento equo ed ordinato dei mercati finanziari tengano conto dell'evoluzione di tali mercati sotto il profilo tecnico e per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure che definiscono:»;

3 undecies)

all’articolo 23, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.     Gli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati istituiscono un registro pubblico. Gli agenti collegati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti. L'ESMA pubblica sul suo sito web riferimenti e link ai registri pubblici istituiti a norma del presente articolo dagli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati.»;

3 duodecies)

all’articolo 24, paragrafo 5, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«5.     Per garantire l’armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi 2, 3 e 4, alla luce dei cambiamenti nella prassi di mercato e per facilitare il buon funzionamento del mercato unico, la Commissione, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, definisce:»;

3 terdecies)

l’articolo 25 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Ferma restando la ripartizione delle responsabilità in materia di attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), gli Stati membri, coordinati dall'ESMA conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], provvedono a mettere in atto le misure appropriate per consentire alle autorità competenti di controllare le attività delle imprese di investimento al fine di assicurarsi che esse operino in modo onesto, equo e professionale e in maniera da rafforzare l'integrità del mercato.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento tengano a disposizione dell'autorità competente, per almeno cinque anni, i dati riguardanti tutte le operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso, sia per conto proprio sia per conto dei clienti. In caso di operazioni effettuate per conto di un cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all'identità del cliente nonché le informazioni prescritte dalla direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

L'ESMA può chiedere l'accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010.»;

c)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.     Per assicurare che le misure volte a proteggere l'integrità del mercato siano modificate per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari sotto il profilo tecnico e per garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5, la Commissione, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, precisa i metodi e le procedure da seguire per comunicare le operazioni finanziarie, la forma e il contenuto di tali comunicazioni e i criteri per definire un mercato rilevante a norma del paragrafo 3.»;

3 quaterdecies)

l’articolo 27 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     L'autorità competente del mercato più pertinente in termini di liquidità, come definita all'articolo 25 per ciascuna azione, determina almeno ogni anno e sulla base del valore medio aritmetico degli ordini eseguiti nel mercato relativamente a quell'azione la categoria di azioni alla quale appartiene. Questa informazione è resa pubblica a tutti gli operatori del mercato ed è trasmessa all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati la pubblica sul suo sito web.»;

b)

al paragrafo 7, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«7.     Per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 6, in modo da consentire una valutazione efficace delle azioni e massimizzare le possibilità delle imprese d'investimento di ottenere le condizioni migliori per i loro clienti, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure che:»;

3 quindecies)

all’articolo 28, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«3.     Per garantire il funzionamento trasparente ed ordinato dei mercati nonché l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure che:»;

3 sexdecies)

all’articolo 29, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«3.     Per assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure riguardanti:»;

3 septdecies)

all’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«3.     Per garantire il funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari e assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure riguardanti:»;

4)

l’articolo 31 viene così modificato:

a)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora l'impresa d'investimento intenda avvalersi di agenti collegati, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa d'investimento comunica, a richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e entro un termine ragionevole, l'identità degli agenti collegati che l'impresa di investimento intende impiegare in tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante può rendere pubbliche tali informazioni. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può chiedere l'accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4 e 6 .

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 (ESMA).

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 6.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

5)

all’articolo 32 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«10.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4 e 9 .

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.»

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 9.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 . ▐»;

5 bis)

all’articolo 36 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5 bis.     Ogni revoca dell’autorizzazione viene notificata all’ESMA.»;

5 ter)

all’articolo 39 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.     Per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire le modalità di applicazione della lettera d). L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

5 quater)

all’articolo 40, paragrafo 6, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«6.     Per garantire la coerente armonizzazione e l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5, la Commissione […], mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter:»;

5 quinquies)

all’articolo 41, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Un'autorità competente che richiede di sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalla negoziazione in uno o più mercati regolamentati rende immediatamente pubblica la sua decisione e informa l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti degli altri Stati membri. Salvo qualora ciò possa causare danni significativi agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato interno, le autorità competenti degli altri Stati membri richiedono la sospensione o il ritiro di tale strumento finanziario dalla negoziazione nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione che operano sotto la loro supervisione.»;

5 sexies)

l’articolo 42 è così modificato:

a)

al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il mercato regolamentato comunica all'autorità competente del suo Stato membro d'origine lo Stato membro in cui intende predisporre tali dispositivi. L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui il mercato regolamentato intende predisporre tali dispositivi. L'ESMA può chiedere l'accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7 bis.     Per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di standard tecnici per stabilire le modalità di applicazione del paragrafo 1. L'Autorità presenta detti progetti di standard tecnici di esecuzione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

5 septies)

all’articolo 44, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«3.     Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, adotta misure riguardanti:»;

5 octies)

all’articolo 45, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«3.     Per garantire il funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari, tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari e assicurare l’armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure riguardanti:»;

6)

l’articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Articolo 47

Elenco dei mercati regolamentati

Ciascuno Stato membro compila l'elenco dei mercati regolamentati di cui è lo Stato membro d'origine e lo comunica agli altri Stati membri e all' ESMA . Esso provvede altresì a comunicare ogni modifica del predetto elenco. L' ESMA pubblica sul suo sito web l’elenco di tutti i mercati regolamentati e ne cura l’aggiornamento.»;

7)

l’articolo 48 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti per lo svolgimento di ognuna delle funzioni previste nella presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, l’ ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri dell’identità delle autorità competenti responsabili dello svolgimento di ognuno dei compiti, e di ogni eventuale divisione degli stessi.»;

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri informano la Commissione, l’ ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’ ESMA pubblica sul suo sito web l’elenco delle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne cura l’aggiornamento.»;

7 bis)

all’articolo 51 sono inseriti i seguenti commi:

«Gli Stati membri trasmettono ogni anno all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati tutte le informazioni relative a tutte le misure e sanzioni amministrative applicate a norma dei paragrafi 1 e 2.

La competente autorità riferisce all'ESMA contestualmente tutte le sanzioni divulgate al pubblico a norma del comma precedente. Se una sanzione divulgata al pubblico riguarda un'impresa di investimento autorizzata a norma della presente direttiva, l'ESMA aggiunge un riferimento alla sanzione divulgata nel registro delle imprese di investimento costituite a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della presente direttiva.»;

8)

all’articolo 53 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«3.   Le autorità competenti comunicano all’ ESMA le procedure di reclamo e di ricorso di cui al paragrafo 1 disponibili nella loro giurisdizione.

L' ESMA pubblica un elenco dei meccanismi extragiudiziali sul suo sito web e ne cura l’aggiornamento.»;

8 bis)

l'intestazione del capo II è sostituita dalla seguente:

8 ter)

all’articolo 56, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un'unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, all'ESMA e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo. L'ESMA pubblica sul suo sito web l’elenco di dette autorità e ne cura l’aggiornamento.»;

8 quater)

all’articolo 56, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«Quando un'autorità competente ha validi motivi per sospettare che atti contrari alle disposizioni della presente direttiva siano o siano stati commessi nel territorio di un altro Stato membro da soggetti non sottoposti alla sua vigilanza, ne informa l'autorità competente dell'altro Stato membro e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati con la maggiore precisione possibile. Quest'ultima adotta provvedimenti appropriati. Essa comunica all'autorità competente che l'ha informata e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati il risultato del suo intervento ed eventualmente gli sviluppi intermedi di rilievo. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le competenze dell'autorità che ha trasmesso le informazioni.»;

8 quinquies)

all’articolo 56, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.     Per assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2 la Commissione definisce, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, le modalità di cooperazione delle autorità competenti e stabilisce i criteri secondo i quali le operazioni di un mercato regolamentato in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato membro.»;

9)

all’articolo 56 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo , L' ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2 .

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

10)

l’articolo 57 è così modificato:

a)

il testo esistente viene rinumerato come paragrafo 1;

a bis)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.     Ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza, l'Autorità deve poter partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2.   Per assicurare la coerente armonizzazione del paragrafo 1, l’ ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti quando collaborano nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per le competenti autorità ai fini della cooperazione nelle attività di attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010. » ;

11)

l’articolo 58 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per lo scambio di informazioni .

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 .»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5.    Gli articoli 54, 58 e 63 non precludono alle autorità competenti la possibilità di trasmettere all’ ESMA , al comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (EU) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, nella loro qualità di autorità monetarie nonché, laddove appropriato, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento le informazioni riservate di cui potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni; analogamente nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui queste potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni previste dalla presente direttiva.»;

11 bis)

all’articolo 59, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l'autorità competente e l’ESMA informano l'autorità competente richiedente, fornendo spiegazioni il più possibile dettagliate.»;

12)

all’articolo 60 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«4.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2 , l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la consultazione di altre autorità competenti prima di concedere l’autorizzazione .

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

13)

l’articolo 62 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, secondo comma, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione e l’ ESMA sono informate senza indugio di dette misure.»;

b)

al paragrafo 2, terzo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione e l’ ESMA sono informate senza indugio di dette misure.»;

c)

al paragrafo 3, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione e l’ ESMA sono informate senza indugio di dette misure.»;

13 bis)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 62 bis

1.     Le autorità competenti collaborano con l’ESMA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

2.     Le autorità competenti forniscono senza indugio all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA], conformemente all'articolo 20 del presente regolamento.»;

14)

all’articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri e, conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], l' ESMA possono stipulare accordi di collaborazione, che prevedano scambi d’informazioni, con le autorità competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 54. Tale scambio d’informazioni deve essere destinato all’esecuzione dei compiti delle predette autorità competenti.

Gli Stati membri e l’ ESMA possono trasferire dati personali verso un paese terzo ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE.

Gli Stati membri e l’ ESMA possono inoltre concludere accordi di collaborazione che prevedono scambi di informazioni con autorità, organismi e persone fisiche o giuridiche di paesi terzi competenti per una o più delle seguenti materie:

a)

la vigilanza sugli enti creditizi, su altre organizzazioni finanziarie, su imprese di assicurazioni e la vigilanza sui mercati finanziari;

b)

la liquidazione e il fallimento delle imprese di investimento e le altre procedure analoghe;

c)

la revisione legale dei conti delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione, nello svolgimento della loro funzione di vigilanza, o la gestione di sistemi di indennizzo degli investitori, nello svolgimento delle loro funzioni;

d)

la vigilanza sugli organismi coinvolti nella liquidazione e fallimento delle imprese di investimento e altre procedure analoghe;

e)

la vigilanza sulle persone responsabili della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari.

Gli accordi di cooperazione di cui al terzo comma possono essere conclusi solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all’articolo 54. Tale scambio di informazioni deve essere finalizzato allo svolgimento delle funzioni di tali autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche.»;

14 bis)

l’articolo 64 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 4, all'articolo 10 ter, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 10, agli articoli 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45, e all'articolo 56, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 64 quater.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«-2 bis.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

-2 ter.

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite all'articolo 64 bis e all'articolo 64 ter.»;

c)

il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis.     Nessun atto delegato adottato può modificare le disposizioni essenziali della presente direttiva.»;

d)

il paragrafo 4 è soppresso.

14 ter)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 64 bis

Revoca della delega

1.     La delega dei poteri di cui all'articolo 2, all'articolo 4, all'articolo 10 ter, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 10, agli articoli 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 e all'articolo 56, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 64 ter

Obiezione agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2.     Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.»;

Articolo 7

Modifiche della direttiva 2004/109/CE

La direttiva 2004/109/CE è così modificata:

-1)

l’articolo 2, paragrafo 3, è modificato come segue:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.     Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire un'armonizzazione coerente e specificare i requisiti stabiliti nel paragrafo 1, la Commissione adotta, secondo le procedure di cui all'articolo 27, paragrafi 2 e 2 bis, atti delegati e misure di esecuzione concernenti le definizioni di cui al paragrafo 1.»;

b)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono definite mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27ter.»;

-1 bis)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è inserito la lettera seguente:

«a bis)

un allegato comprendente un riepilogo dei conti annuali per paese:»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.     Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire l’armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter. La Commissione specifica in particolare le condizioni tecniche alle quali la relazione finanziaria annuale pubblicata, compresa la relazione di revisione, deve restare a disposizione del pubblico. Se del caso, la Commissione può altresì adattare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1.»;

-1 ter)

l’articolo 5, paragrafo 6, è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«6.     Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire l’armonizzazione coerente e per specificare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, la Commissione adotta misure secondo la procedura di cui agli articoli 27, paragrafo 2 e 2 bis.»;

b)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure di cui alla lettera a) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2. Le misure di cui alle lettere b) e c) sono definite mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.»;

c)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Se del caso, la Commissione può altresì adattare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 mediante un atto delegato di cui agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.»;

-1 quater)

l’articolo 9, paragrafo 7, è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«7.     Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire l’armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 e 5, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.»;

b)

il secondo comma è sostituito da quanto segue:

«La Commissione definisce inoltre la durata massima del “ciclo di regolamento a breve” di cui al paragrafo 4, nonché idonei meccanismi di controllo da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine mediante atti delegati di cui agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.»;

1)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 8:

i)

al primo comma l'alinea è sostituito dal seguente:

«8.     Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire un'armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 e 5, e 6 del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti delegati di cui agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, misure volte a:»,

ii)

la lettera a) è soppressa,

iii)

il secondo comma è soppresso;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

«9.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per la notifica all’emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

2)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 ▐:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.     Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire l’armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter. Definisce in particolare:»,

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il contenuto della notifica da effettuare:»,

iii)

il secondo comma è soppresso;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1 e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per la notifica all’emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

2 bis)

all’articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire l’armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.»;

2 ter)

all’articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione, garantire un’armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione adotta mediante atti delegati misure conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter. Essa specifica in particolare i tipi di istituti finanziari tramite i quali un azionista può esercitare i diritti finanziari di cui al paragrafo 2, lettera c).»;

2 quater)

all’articolo 18, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.     Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione, garantire un’armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, la Commissione adotta mediante atti delegati misure conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter. Essa specifica in particolare i tipi di istituti finanziari tramite i quali il possessore di titoli di debito può esercitare i diritti finanziari di cui al paragrafo 2, lettera c).»;

2 quinquies)

all’articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Per garantire un’armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione adotta mediante atti delegati misure conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.

La Commissione specifica in particolare la procedura secondo la quale l'emittente, il possessore di azioni o di altri strumenti finanziari, o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 10, deposita le informazioni presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine in conformità, rispettivamente, dei paragrafi 1 o 3, al fine di:

a)

consentire il deposito con mezzi elettronici nello Stato membro d'origine;

b)

coordinare il deposito della relazione finanziaria annuale di cui all'articolo 4 della presente direttiva con il deposito delle informazioni annuali di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.»;

2 sexies)

all’articolo 21, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione adotta mediante atti delegati misure conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.

In particolare la Commissione specifica:

a)

le norme minime per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1;

b)

le norme minime per il meccanismo per lo stoccaggio centrale di cui al paragrafo 2.

La Commissione può altresì stilare e aggiornare un elenco di mezzi di comunicazione per la diffusione delle informazioni al pubblico.»;

2 septies)

il primo comma dell’articolo 22, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.     L'ESMA elabora orientamenti, conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] per facilitare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni da comunicare a norma della direttiva 2003/6/CE, della direttiva 2003/71/CE e della presente direttiva.»;

2 octies)

l’articolo 23 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Quando la sede legale dell'emittente è in un paese terzo, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può esentare tale emittente dagli obblighi di cui agli articoli da 4 a 7 e all'articolo 12, paragrafo 6, agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, purché la legislazione del paese terzo in questione stabilisca obblighi equivalenti o tale emittente ottemperi alle disposizioni della legislazione del paese terzo che l'autorità competente dello Stato membro d'origine ritiene equivalenti.

L’autorità competente informa quindi l’ESMA dell’esenzione concessa.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Per garantire l'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, la Commissione adotta misure di esecuzione:

i)

istituenti un meccanismo che consenta di stabilire l'equivalenza tra le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, incluse le relazioni finanziarie, e le informazioni, incluse le relazioni finanziarie, richieste ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo,

ii)

certificanti che, in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative nazionali o delle pratiche o procedure basate sulle norme fissate da organizzazioni internazionali, il paese terzo in cui l'emittente ha sede impone obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.

Nel quadro del punto ii) di cui al primo comma, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, anche misure concernenti la valutazione degli standard applicabili agli emittenti di più di un paese.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi contabili utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi alle condizioni definite all'articolo 30, paragrafo 3, entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 31. Qualora decida che i principi contabili di un paese terzo non sono equivalenti, la Commissione può consentire agli emittenti interessati di continuare ad utilizzare tali principi contabili durante un periodo transitorio appropriato.

Nel contesto del terzo comma, la Commissione stabilisce altresì, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese.

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.     Per assicurare un'armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui al paragrafo 2, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, misure per determinare il tipo di informazioni comunicate al pubblico in un paese terzo rilevanti per il pubblico dell'Unione.»;

d)

al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta altresì, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali ai fini del primo comma.»;

e)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«7 bis.     L'ESMA assiste la Commissione nell’esecuzione dei suoi compiti a norma del presente articolo conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

2 nonies)

l’articolo 24 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.     Ciascuno Stato membro designa l'autorità centrale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE come l'autorità amministrativa centrale competente cui spetta espletare i compiti previsti dalla presente direttiva e assicurare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della medesima. Gli Stati membri ne informano la Commissione e l'ESMA.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Gli Stati membri informano la Commissione, l'ESMA conformemente all'articolo 13, paragrafo3, del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e le autorità competenti degli altri Stati membri delle disposizioni in materia di delega di compiti, comprese le condizioni precise applicabili alle deleghe.»;

3)

l’articolo 25 viene così modificato:

a)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 bis.     Le autorità competenti collaborano con l’ESMA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

2 ter.     Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], conformemente all'articolo 20 del presente regolamento.»;

b)

al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra autorità competenti o alla trasmissione di queste all' ESMA e al comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Gli Stati membri e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, conformemente all'articolo 18 del regolamento (…/…/ESMA), possono concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti o con gli organi di paesi terzi autorizzati dalle rispettive legislazioni a espletare qualunque compito attribuito dalla presente direttiva alle autorità competenti conformemente all'articolo 24. Gli Stati membri informano l'ESMA quando concludono accordi di cooperazione. Siffatto scambio di informazioni beneficia di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, nel caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.»;

3 bis)

l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Provvedimenti cautelari

1.     L'autorità competente di uno Stato membro ospitante, qualora accerti che un emittente o un possessore di azioni o di altri strumenti finanziari o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 10 ha commesso irregolarità o ha violato i propri obblighi, informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'ESMA.

2.     Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o se tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o il possessore di valori mobiliari persevera nella violazione dei propri obblighi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 e ne informa al più presto la Commissione e l'ESMA.»;

3 ter)

il titolo del Capo VI è sostituito dal seguente:

3 quater)

l’articolo 27 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3 bis, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 12, paragrafo 8, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 27 quater.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 bis bis.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2 bis ter.     Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 27 bis e 27 ter.»;

3 quinquies)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 27 bis

Revoca della delega

1.     La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 12, paragrafo 8, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 5 e all'articolo 23, paragrafo 7, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 27 ter

Obiezione agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2.     Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.».

Articolo 8

Modifiche della direttiva 2005/60/CE

La direttiva 2005/60/CE è così modificata:

-1 bis)

l’articolo 11, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.     Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano le autorità di vigilanza europee nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 o di altri casi in cui siano soddisfatti i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).»;

-1 ter)

all’articolo 16, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.     Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano le autorità di vigilanza europee nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).»;

-1 quater)

all’articolo 28, il paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

«7.     Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano le autorità di vigilanza europee nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 o 5.»;

-1 quinquies)

all’articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Gli Stati membri e le autorità di vigilanza europee nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui la legislazione del paese terzo non consente l'applicazione delle misure previste al primo comma del paragrafo e dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e può essere prevista un'azione coordinata al fine di pervenire ad una soluzione.»;

1)

all’articolo 31 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«4.   Per assicurare l’armonizzazione coerente del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, l’Autorità bancaria europea , istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] , l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA], prendendo in considerazione il quadro esistente e cooperando, in caso, con altri organismi dell'UE competenti nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, possono elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione conformemente all’articolo 42 di detti regolamenti per specificare il tipo di misure supplementari di cui paragrafo 3 del presente articolo e le azioni minime che gli enti creditizi e finanziari devono adottare quando la legislazione del paese terzo non consente l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma , del presente articolo .

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 .»;

2)

all’articolo 34 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3.    Per assicurare l'armonizzazione coerente e per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, l’EBA, l’ESMA e l’EIOPA, prendendo in considerazione il quadro esistente e cooperando, in caso, con altri organismi dell'UE competenti nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, possono elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] del Parlamento europeo e del Consiglio per specificare il contenuto minimo della comunicazione di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 .»;

2 bis)

è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 37 bis

1.     Le autorità competenti cooperano con le ESA ai fini della presente direttiva a norma del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

2.     Le autorità competenti forniscono alle ESA tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti a norma della presente direttiva nonché a norma del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

2 ter)

il titolo del Capo VI è sostituito dal seguente:

2 quater)

l’articolo 40 è così modificato:

a)

al paragrafo 1:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.     Per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, per garantire un’armonizzazione coerente e per specificare i requisiti di cui alla presente direttiva, la Commissione adotta le seguenti misure:»,

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure sono adottate mediante gli atti delegati di cui agli articoli 41, 41 bis e 41 ter.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure sono adottate mediante gli atti delegati di cui agli articoli 41, 41 bis e 41 ter.»;

2 quinquies)

L’articolo 41 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa e a condizione che le misure di esecuzione adottate secondo la presente procedura non modifichino le disposizioni fondamentali della presente direttiva.»;

b)

il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis.     Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 40 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 41 bis.»;

c)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 ter.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2 quater.     La facoltà di adottare atti delegati è conferita alla Commissione nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 41bis e 41ter.»;

d)

il paragrafo 3 è soppresso;

2 sexies)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 41 bis

Revoca della delega

1.     La delega di poteri di cui all'articolo 40 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»;

«Articolo 41 ter

Obiezione agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2.     Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.»;

Articolo 9

Modifiche della direttiva 2006/48/CE

1)

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«1.     Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Fatti salvi gli articoli da 7 a 12, essi definiscono i requisiti per detta autorizzazione e li notificano alla Commissione e all’Autorità bancaria europea, istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.    Per assicurare l'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l'EBA elabora:

a)

progetti di standard di regolamentazione relativi alle informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di enti creditizi, compreso il programma di attività di cui all'articolo 7;

b)

progetti di standard di regolamentazione per specificare le condizioni di osservanza del requisito di cui all'articolo 8;

c)

progetti di standard tecnici di esecuzione relativi a formati standard, modelli e procedure per la trasmissione di dette informazioni;

d)

progetti di standard di regolamentazione per specificare i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché per specificare quali ostacoli possono impedire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 12.

L’EBA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di cui alle lettere a) e b) entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alle lettere a), c) e d) del primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 .

Alla Commissione è conferito anche il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui alla lettera b) del paragrafo 1 conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

1 bis)

all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b)

gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e all'EBA le ragioni per cui si avvalgono di detta facoltà; nonché»;

2)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Ogni autorizzazione viene notificata all'EBA.

La ragione sociale di ogni ente creditizio a cui è stata concessa l’autorizzazione è iscritta in un elenco. L' EBA pubblica l’elenco sul suo sito web e ne cura l’aggiornamento.».

2 bis)

all’articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     La revoca dell'autorizzazione viene notificata alla Commissione e all'EBA e deve essere motivata. Alla persona interessata sono notificate le motivazioni.»;

3)

all’articolo 19 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«Per assicurare l’armonizzazione coerente della presente direttiva , l’ EBA elabora progetti di standard di regolamentazione per redigere un elenco esauriente di informazioni, di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 3.

L’EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l'EBA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per fissare procedure comuni, formulari e moduli per il processo di consultazione tra le autorità competenti rilevanti di cui all'articolo 19 ter .

L’EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al quarto comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

3 bis)

all'articolo 22 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«2 bis.     Al fine di specificare i requisiti del presente articolo e di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza, l'EBA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1, rispettando i principi di proporzionalità e di completezza di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

2 ter.     Per agevolare l'attuazione e assicurare le coerenza delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 2 bis del presente articolo e i principi sulla politica retributiva di cui ai punti 22 e 22 bis dell'allegato V, l'EBA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1, rispettando i principi di proporzionalità e di completezza di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 bis a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

L'ESMA coopera strettamente con l'EBA nell'elaborazione di tali standard tecnici in materia di politiche retributive per le categorie di personale partecipanti alla prestazione dei servizi di investimento e alle attività di investimento di cui alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.»;

4)

all’articolo 26 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«5.   Per assicurare l’applicazione uniforme dell'articolo 25 del presente articolo, l'EBA elabora :

a)

progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare conformemente all'articolo 25 e al presente articolo, e

b)

progetti di standard tecnici di esecuzione per fissare formulari, moduli e procedure per detta notifica.

L’EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] . Alla Commissione è conferito anche il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui alla lettera b) del primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

5)

all’articolo 28 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«4.   Per assicurare l'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l'EBA elabora:

a)

progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare conformemente al presente articolo, e

b)

progetti di standard tecnici di esecuzione per fissare formulari, moduli e procedure per detta notifica.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 . Alla Commissione è conferito anche il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui alla lettera b) del paragrafo 1concormemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

6)

all’articolo 33, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Prima di seguire la procedura prevista all’articolo 30, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione, l’ EBA e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell’adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.»;

6 bis)

l’articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'EBA il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai sensi dell'articolo 25 e dell'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, o per i quali sono stati adottati dei provvedimenti in conformità delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 3.»;

6 ter)

all’articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Le autorità competenti notificano alla Commissione, all'EBA e e al comitato bancario europeo le autorizzazioni per succursali concesse agli enti creditizi aventi sede sociale fuori dall'Unione europea.»;

6 quater)

all’articolo 39, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera:

«b bis)

che l'EBA sia in grado di ottenere dalle autorità competenti degli Stati membri le informazioni che hanno ricevuto dalle autorità nazionali di paesi terzi conformemente alla procedura di cui all'articolo del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA];»;

6 quinquies)

all’articolo 39 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis.     L'EBA assiste la Commissione ai fini del presente articolo conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

7)

all’articolo 42 è aggiunto il comma seguente:

« Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l'EBA elabora :

a)

progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni pertinenti;

b)

per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per gli obblighi di scambio delle informazioni che possono facilitare il controllo degli enti creditizi ▐.

L’ EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 . Alla Commissione è conferito anche il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

8)

all’articolo 42 bis, paragrafo 1, è aggiunto il seguente testo alla fine del quarto comma:

« Se al termine del periodo iniziale di due mesi una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'Autorità bancaria europea conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] , le autorità competenti dello Stato membro ospitante rinviano la loro decisione, attendono la decisione che l'Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del suddetto regolamento . Le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano una decisione in conformità della decisione dell' Autorità. Si ritiene che il periodo di due mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all’Autorità dopo il periodo iniziale di due mesi o se è stata adottata una decisione comune.»;

9)

l’articolo 42 ter è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nell’esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti di vigilanza e di pratiche di vigilanza nell’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che:

a)

le autorità competenti partecipino alle attività dell’ EBA ;

b)

le autorità competenti si attengano agli orientamenti e alle raccomandazioni dell’ EBA e forniscano una motivazione se non lo fanno;

c)

i mandati nazionali conferiti alle autorità competenti non impediscano l’esercizio delle loro funzioni in quanto membri dell' EBA ai sensi della presente direttiva.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso.

10)

all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni o alla trasmissione delle informazioni all’ EBA conformemente alla presente direttiva nonché ad altre direttive applicabili agli enti creditizi, come pure agli articoli 16 e 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA]. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio di cui al paragrafo 1.»;

11)

▐ l’articolo 46 ▐ è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Gli Stati membri e l' EBA, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] , possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi e con le autorità o organi di tali paesi di cui all'articolo 47 e all'articolo 48, paragrafo 1, della presente direttiva accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 44, paragrafo 1 della presente direttiva . Questo scambio di informazioni ha lo scopo di contribuire all'esecuzione del compito di vigilanza da parte delle autorità o organi suddetti.

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.»;

12)

l’articolo 49 è così modificato:

a)

l'alinea è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni della presente sezione non ostano a che un'autorità competente trasmetta informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni:

a)

alle banche centrali del sistema europeo di banche centrali o ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando le informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei rispettivi compiti di legge, ivi inclusa la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario;

b)

all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,

c)

al comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) , quando le informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei compiti di legge di cui al regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ▐.

La presente sezione non osta neanche a che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini dell'articolo 45.»;

b)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare senza indugio informazioni alle banche centrali del sistema europeo delle banche centrali quando queste informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei rispettivi compiti di legge, in particolare la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS a norma del regolamento (UE) n. …/2010 [ESRB] , quando le informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei relativi compiti di legge.»;

13)

l’articolo 63 bis è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le disposizioni che disciplinano lo strumento prevedono che il capitale, gli interessi o i dividendi non versati siano tali da assorbire le perdite e da non ostacolare la ricapitalizzazione dell’ente creditizio tramite meccanismi appropriati, quali quelli elaborati dall’ EBA ai sensi del paragrafo 6.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Al fine di assicurare l'armonizzazione coerente e la convergenza delle prassi di vigilanza l' EBA elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare i requisiti applicabili agli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’Autorità presenta i progetti di standard di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al comma precedente conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 bis a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] .

L’EBA formula inoltre orientamenti in relazione agli strumenti di cui all’articolo 57, primo comma, lettera a).

L'EBA sorveglia l’applicazione degli orientamenti.»;

14)

all’articolo 74, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, per la comunicazione dei calcoli da parte degli enti creditizi, a decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze e date di notifica uniformi. Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, l’ EBA sviluppa progetti di standard tecnici di esecuzione per introdurre nell'Unione europea , prima del 1o gennaio 2012, formati (con relative specifiche) , frequenze e date di notifica uniformi. I formati per l’informativa sono proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente creditizio.

Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, l'EBA elabora inoltre progetti di standard di esecuzione in ordine a soluzioni IT da applicare per tale notifica.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al secondo e terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

15)

all’articolo 81, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l' EBA , in consultazione con l' ESMA , elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L’ EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

16)

all’articolo 84, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l' EBA, in consultazione con l' ESMA , elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito . L’EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

17)

all’articolo 97, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l' EBA, in consultazione con l' ESMA , elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L’EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] . »;

18)

all’articolo 105, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l' EBA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a utilizzare i metodi avanzati di misurazione.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 . ▐»;

19)

nell'articolo 106, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente paragrafo, l' EBA elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare le eccezioni di cui alle lettere c) e d) , nonché le condizioni usate per determinare l’esistenza di un gruppo di clienti collegati di cui al paragrafo 3 . L’ EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] . »;

20)

all’articolo 110, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri dispongono che la notifica avvenga almeno due volte all’anno. A decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze e date di notifica uniformi. Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, l’ EBA sviluppa progetti di standard tecnici di esecuzione per introdurre nell'Unione europea , prima del 1o gennaio 2012, formati (con relative specifiche) , frequenze e date di notifica uniformi. I formati per l’informativa sono proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente creditizio.

Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, l'EBA elabora inoltre progetti di standard tecnici di esecuzione in ordine a soluzioni IT da applicare per tale notifica.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo e secondo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

20 bis)

all’articolo 111, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR e ne informano l'EBA e la Commissione.»;

21)

all’articolo 122 bis, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   L’ EBA presenta ogni anno una relazione alla Commissione sul rispetto del presente articolo da parte delle autorità competenti.

Per assicurare un'armonizzazione coerente del presente paragrafo, l’ EBA elabora progetti di standard di regolamentazione per la convergenza delle pratiche di vigilanza di cui al presente articolo, ivi comprese le misure adottate in caso di violazione della dovuta diligenza e degli obblighi in materia di gestione dei rischi. L’ EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].» ;

22)

all’articolo 124 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«6.   Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l’ EBA elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare il presente articolo e una procedura e una metodologia comuni per la valutazione dei rischi.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

22 bis)

l’articolo 126, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.     Le autorità competenti notificano all’EBA e alla Commissione qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 3.»;

22 ter)

all'articolo 129, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

«Se l'autorità di vigilanza su base consolidate omette di espletare i suoi compiti di cui al primo comma o se le competenti autorità non cooperano con l'autorità di vigilanza su base consolidata nella misura richiesta per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma, una delle autorità competenti interessate può segnalare il caso all'attenzione dell'EBA, la quale può intervenire conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

23)

all’articolo 129, paragrafo 2, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«▐

Se al termine del periodo di sei mesi una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all' EBA conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] , l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione, attende la decisione che l' EBA può adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del suddetto regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'EBA . Si ritiene che il periodo di sei mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L' EBA prende una decisione entro un mese. Il caso non viene rinviato all’ EBA dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»;

23 bis)

all’articolo 129, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Per assicurare condizioni uniformi per l’applicazione della procedura di decisione congiunta di cui al presente paragrafo con riferimento alle domande di autorizzazione di cui all'articolo 84, paragrafo 1, all'articolo 87, paragrafo 9 e all'articolo 105 nonché di cui all'allegato III, parte 6, l'EBA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione al fine di facilitare l’adozione delle decisioni congiunte.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui ai due commi precedenti conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

24)

l’articolo 129, paragrafo 3, è modificato come segue:

a)

al terzo comma i termini «comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria» sono sostituiti da «Autorità bancaria europea»;

b)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione comune entro quattro mesi, l’autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle controllate effettuata dalle autorità competenti interessate. Se al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all' EBA conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione, attende la decisione che l' EBA può adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del suddetto regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'EBA . Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L' EBA prende una decisione entro un mese. Il caso non viene rinviato all’ EBA dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»;

c)

il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Le rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE adottano la decisione sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall’autorità di vigilanza su base consolidata. Se al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all' EBA conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], l'autorità competente rinvia la sua decisione, attende la decisione che l' EBA può adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del suddetto regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'EBA . Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L' EBA prende una decisione entro un mese. Il caso non viene rinviato all’ EBA dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»;

d)

il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora l’ EBA sia stata consultata, tutte le autorità competenti tengono conto del suo parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da esso.»;

e)

il decimo comma è sostituito dal seguente:

« L’EBA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per assicurare condizioni uniformi per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta di cui al presente paragrafo sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, ▐ al fine di facilitare l’adozione delle decisioni congiunte. ▐

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

25)

all’articolo 130, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal ▐ seguente:

«130.   Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale definita all'articolo 10 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], ivi compresa un’evoluzione negativa sui mercati finanziari, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario o nel quale sono stabilite succursali significative di cui all’articolo 42 bis, fatto salvo il capo 1, sezione 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata ne informa non appena possibile l’ EBA, il CERS e le autorità di cui all’articolo 49, quarto comma, e all’articolo 50, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. Quest’obbligo si applica a tutte le autorità competenti ai sensi degli articoli 125 e 126 e all’autorità competente determinata conformemente all’articolo 129, paragrafo 1.

L’autorità di cui all’articolo 49, quarto comma, che viene a sapere di una situazione descritta al primo comma del presente paragrafo ne informa non appena possibile le autorità competenti di cui agli articoli 125 e 126 e l’ EBA .»;

26)

all’articolo 131, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione ad una filiazione di un’impresa madre che sia un ente creditizio, possono delegare, con un accordo bilaterale, conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione all’impresa madre affinché esse si incarichino della vigilanza della filiazione conformemente alle disposizioni della presente direttiva. L' EBA viene informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri e al comitato bancario europeo.»;

27)

l’articolo 131 bis è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     L’autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 129 e all’articolo 130, paragrafo 1, e, fermi restando i requisiti di riservatezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di compatibilità con il diritto dell'Unione, garantisce un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità competenti dei paesi terzi, se del caso.

L'EBA si fa parte diligente per assicurare, promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi di cui al presente articolo conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA]. A tal fine l'EBA partecipa nel modo che ritiene opportuno ed è ritenuta autorità competente in detto ambito.

I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'EBA e alle altre autorità competenti interessate di assolvere i seguenti compiti:

a)

scambiarsi informazioni reciprocamente e con l'EBA conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. …/2010[EBA];

b)

accordarsi sull’affidamento volontario di compiti e sulla delega volontaria di responsabilità, se del caso;

c)

definire programmi di valutazione prudenziale sulla base di un esame del rischio del gruppo ai sensi dell’articolo 124;

d)

accrescere l’efficacia della vigilanza sopprimendo duplicazioni non necessarie di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni di cui all’articolo 130, paragrafo 2, e all’articolo 132, paragrafo 2;

e)

applicare i requisiti prudenziali fissati dalla presente direttiva in modo uniforme in tutte le imprese di un gruppo bancario fatte salve le opzioni e le facoltà discrezionali consentite dalla normativa comunitaria;

f)

applicare le disposizioni dell’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), tenendo conto dei lavori di altri forum che possono essere costituiti in questo settore.

Le autorità competenti e l'EBA partecipanti ai collegi delle autorità di vigilanza collaborano strettamente. L’obbligo di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L'istituzione e il funzionamento di collegi delle autorità di vigilanza non pregiudica i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.»;

b)

al paragrafo 2:

i)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo e dell’articolo 42 bis, paragrafo 3, l’ EBA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le condizioni generali del funzionamento operativo dei collegi. ▐

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»,

ii)

il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata informa l’ EBA delle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica all’ EBA tutte le informazioni particolarmente pertinenti ai fini della convergenza in materia di vigilanza.»;

27 bis)

all’articolo 132, paragrafo 1, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti commi:

«Le autorità competenti collaborano con l’EBA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].

Le autorità competenti forniscono all'EBA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], conformemente all'articolo 20 del presente regolamento.»

27 ter.

all’articolo 140, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 71, paragrafo 2. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri, all’EBA ed alla Commissione.»;

28)

l’articolo 143, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

la seguente frase è aggiunta alla fine del primo comma:

«L' EBA assiste la Commissione e il comitato bancario europeo nell’esecuzione di detti compiti, tra l’altro anche sull’opportunità di aggiornare dette indicazioni.»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’autorità competente che effettua la verifica di cui al paragrafo 1, primo comma, tiene conto di siffatte indicazioni. A tale scopo, l’autorità competente consulta l’ EBA prima di adottare una decisione.»;

28 bis)

all'articolo 143, paragrafo 3, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le tecniche di vigilanza sono concepite in modo tale da conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata fissati nel presente capo e sono comunicate alle altre autorità competenti interessate, all’EBA e alla Commissione.»;

29)

all’articolo 144 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per fissare ▐ il formato, la struttura, l’elenco di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni di cui al presente articolo. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].»;

30)

all’articolo 150 è aggiunto il paragrafo seguente:

a)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.    Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, l’ EBA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per fissare:

a)

le condizioni di applicazione dei punti da 15 a 17 dell’allegato V;

b)

le condizioni di applicazione della parte 2 dell’allegato VI, per quanto riguarda i fattori quantitativi di cui al punto 12, i fattori qualitativi di cui al punto 13 e il parametro di riferimento di cui al punto 14.

L’ EBA presenta i progetti di standard tecnici di esecuzione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA]. » ;

31)

▐ L’articolo 156 è così modificato:

a)

i termini «comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria» sono sostituiti da «Autorità bancaria europea».

b)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione, in collaborazione con l’EBA e con gli Stati membri e tenuto conto del contributo della Banca centrale europea, verifica periodicamente se la presente direttiva determini, congiuntamente alla direttiva 2006/49/CE, effetti significativi sul ciclo economico e, in base a tale esame, stabilisce se si giustifichi l'adozione di misure correttive.».

Articolo 10

Modifiche della direttiva 2006/49/CE

La direttiva 2006/49/CE è così modificata:

1)

all’articolo 18 ▐ è inserito il seguente paragrafo ▐:

«5.   ▐ L’Autorità bancaria europea (EBA) , istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti autorizzano gli enti creditizi a utilizzare modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della presente direttiva.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 . »;

1 bis)

all’articolo 22, paragrafo 1, è inserito il seguente comma:

«Quando le autorità competenti derogano all’applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata come previsto dal presente articolo, ne danno notifica all’EBA e alla Commissione.»;

1 ter)

l’articolo 32, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti notificano dette procedure all’EBA, al Consiglio e alla Commissione.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3 bis.     L’Autorità bancaria europea formula inoltre orientamenti in relazione alle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»;

1 quater)

all’articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'assolvimento delle funzioni previste nella presente direttiva. Essi ne informano l’EBA e la Commissione indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni stesse.»;

1 quinquies)

all’articolo 38, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1.     Le autorità competenti collaborano con l’EBA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].

2.     Le autorità competenti forniscono quanto prima all'EBA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], conformemente all'articolo 20 del presente regolamento.».

Articolo 11

Modifica della direttiva 2009/65/CE (OICVM)

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

1)

all’articolo 5 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«8.   Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l’ ESMA ▐ può elaborare progetti di standard di regolamentazione per stabilire le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di un OICVM.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 bis a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

1 bis)

all’articolo 6, paragrafo 1, è inserito il seguente comma:

«L’ESMA riceve notifica di ogni autorizzazione concessa nonché pubblica e aggiorna un elenco delle società di gestione autorizzate sul proprio sito web.»;

2)

all’articolo 7 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«6.   Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l’ ESMA elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare:

a)

le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di gestione, compreso il programma di attività;

b)

i requisiti applicabili alla società di gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, nonché le informazioni per la notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

c)

i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché quali ostacoli possono impedire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2004/39/CE, ai sensi dell'articolo 11 della presente direttiva.

L’Autorità presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui alle lettere a) e b) entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui alle lettere a), b) e c) conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione delle informazioni di alla lettere a) e b) del primo comma.

L'Autorità presenta detti progetti di standard tecnici di esecuzione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al quarto comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

2 bis)

all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Gli Stati membri informano l’ESMA e la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dagli OICVM nel commercializzare le loro quote in un paese terzo.

La Commissione esamina tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati assiste la Commissione nell'esecuzione di detti compiti.»;

2 ter)

all’articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.     Per assicurare l'armonizzazione coerente della presente direttiva, l'ESA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per stabilire un elenco esauriente di informazioni di cui al presente articolo, con riferimento all'articolo 10 ter della direttiva 2004/39/CE, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo l'articolo 10 bis, paragrafo 2 della direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

Per assicurare condizioni uniformi per l’applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le modalità della procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui al presente articolo, con riferimento all’articolo 10, paragrafo 4 della direttiva 2004/39/CE.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma in conformità dell'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

2 quater)

l’articolo 12, paragrafo 3, è modificato come segue:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.     Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, entro il 1o luglio 2010, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure che precisano le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e le strutture e i requisiti organizzativi volti a ridurre al minimo i conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b).»;

b)

il secondo comma è soppresso;

3)

all’articolo 12 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«4.   Per assicurare condizioni uniformi per l’applicazione del presente articolo, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito alle procedure, alle disposizioni, alle strutture e ai requisiti organizzativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma in conformità dell'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

3 bis)

l’articolo 14, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

al primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«2.     Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure onde garantire che la società di gestione soddisfi gli obblighi di cui al paragrafo 1, in particolare allo scopo di:»;

b)

il secondo comma è soppresso;

4)

all’articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Per assicurare condizioni uniformi per l’applicazione del presente articolo, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri, ai principi e alle misure di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2 .

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma in conformità dell'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

4 bis)

all’articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:

«10.     Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 9.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

4 ter)

all’articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis.     Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

4 quater)

all’articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis.     Per garantire un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione intesi a definire la documentazione da fornire alle autorità competenti che intendono presentare richiesta di gestire un OICVM stabilito in un altro Stato membro.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la fornitura di informazioni.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

5)

all’articolo 21, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«7.   Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 3, 4 e 5, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono, nei casi urgenti, adottare le misure cautelari indispensabili alla tutela degli interessi degli investitori e degli altri soggetti cui sono prestati i servizi. La Commissione, l’ ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell’adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.»;

5 bis)

all’articolo 21, paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca tali misure, fatte salve le prerogative dell'ESMA a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

5 ter)

il primo comma dell’articolo 21, paragrafo 9, è sostituito dal seguente:

«9.     Gli Stati membri comunicano all’ESMA e alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui essi hanno rifiutato l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 o una richiesta ai sensi dell’articolo 20 e tutte le misure adottate a norma del paragrafo 5 del presente articolo.»;

5 quater)

l’articolo 23, paragrafo 6, è modificato come segue:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«6.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni da inserire nell’accordo standard usati dal depositario e dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 5.»;

b)

il secondo comma dell’articolo 23, paragrafo 6, è soppresso;

6)

all'articolo 29 sono aggiunti i seguenti paragrafi :

«5.   Per assicurare l'armonizzazione coerente della presente direttiva , l’ ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare:

a)

le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di investimento, compreso il programma di attività, e

b)

quali ostacoli possono impedire l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera c).

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.

6.     Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 5, lettera a).

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

6 bis)

all’articolo 32, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.     Gli Stati membri comunicano all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e alla Commissione le generalità delle società d’investimento che beneficiano delle deroghe previste nei paragrafi 4 e 5.»;

6 ter)

l’articolo 33, paragrafo 6, è modificato come segue:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«6.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni da inserire nell’accordo standard usato dal depositario e dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 5.»;

b)

il secondo comma è soppresso;

6 quater)

l’articolo 43, paragrafo 5, è modificato come segue:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«5.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure di esecuzione che specificano in dettaglio il contenuto, il formato e le modalità per mettere a disposizione le informazioni di cui ai paragrafi 1, e 3.»;

b)

il secondo comma è soppresso;

7)

all'articolo 43 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al contenuto, al formato e al metodo per la fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

8)

all’articolo 50 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«4.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l' ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le disposizioni relative alle categorie di attività in cui gli OICVM possono investire conformemente al presente articolo e alle misure di esecuzione di tali disposizioni adottate dalla Commissione .

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

9)

l’articolo 51 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, è inserito il seguente comma:

«Le autorità nazionali competenti provvedono a che tutte le informazioni aggregate ricevute in virtù del paragrafo precedente relative alla totalità delle società di gestione o di investimento sottoposte alla propria vigilanza siano accessibili per l'ESMA e il CERS al fine di monitorare i rischi sistemici a livello di Unione.»;

b)

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure di esecuzione che precisano:

a)

criteri per valutare l’adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 1, primo comma;

b)

disposizioni dettagliate relative a una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC; nonché

c)

disposizioni dettagliate concernenti il contenuto e la procedura da seguire per comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

«5.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri, ai principi e alle misure di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 4.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo commaconformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

9 bis)

all’articolo 52, paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ESMA l’elenco delle categorie di obbligazioni di cui al primo comma e delle categorie di emittenti abilitati, in base alla legge e alle disposizioni in materia di vigilanza di cui al predetto comma, a emettere obbligazioni rispondenti ai criteri enunciati nel presente articolo. Questi elenchi sono corredati di una descrizione del regime delle garanzie offerte. La Commissione e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati trasmettono immediatamente dette informazioni agli altri Stati membri assieme con eventuali commenti ritenuti appropriati e mettono le informazioni a disposizione del pubblico sul loro sito web. Tali informazioni possono essere oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari di cui all’articolo 112, paragrafo 1.»;

10)

▐ L’articolo 60 è così modificato:

a)

al paragrafo 6:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«6.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure che specificano:»,

ii)

il secondo comma è soppresso,

b)

è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

«7.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito all’accordo, alle misure e alle procedure di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 6.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

11)

▐ l’articolo 61 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure di esecuzione che specificano quanto segue:

a)

gli elementi da includere nell’accordo di cui al paragrafo 1; nonché

b)

il tipo di irregolarità di cui al paragrafo 2 che si ritiene possano avere un impatto negativo sull'OICVM feeder.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

«4.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito all’accordo , alle misure e alle procedure di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

11 bis)

all’articolo 62, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure di esecuzione che specificano il contenuto dell’accordo di cui al paragrafo 1, primo comma.»;

11 ter)

all’articolo 64, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure che specificano:

a)

il formato e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1; o

b)

nel caso in cui l’OICVM feeder trasferisca tutte o parte del proprio patrimonio all’OICVM master in cambio delle quote, la procedura per la valutazione e la stima certificata di tale contributo in natura e il ruolo del depositario dell’OICVM feeder in questa procedura.»;

12)

all’articolo 64 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«5.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione per quanto riguarda le informazioni fornite a norma del presente articolo, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al formato e alle modalità con cui le informazioni sono trasmesse e alle procedure di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

13)

all’articolo 69 è inserito il seguente paragrafo ▐:

«5.   Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l' ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le disposizioni relative al contenuto del prospetto, alla relazione annuale e alla relazione semestrale di cui all’allegato I, e il formato di detti documenti.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 .»;

13 bis)

all’articolo 75, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure per definire le condizioni specifiche per la fornitura del prospetto su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.»;

13 ter)

all’articolo 78, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.     La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure che specificano quanto segue:

a)

il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori come previsto ai paragrafi 2, 3 e 4;

b)

il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori nei seguenti casi specifici:

i)

per gli OICVM che hanno più comparti di investimento, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in uno specifico comparto, ivi comprese le modalità di passaggio da un comparto all’altro e le relative spese,

ii)

per gli OICVM che offrono più di una categoria di azioni, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in una specifica categoria di azioni,

iii)

per le strutture di fondi di fondi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM che investe a sua volta in un altro OICVM o in altri organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera e),

iv)

per le strutture master-feeder, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM feeder, nonché

v)

per gli OICVM strutturati, a capitale protetto o analoghi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori in relazione alle speciali caratteristiche di questi OICVM, nonché

c)

i dettagli specifici del formato e della presentazione delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori di cui al paragrafo 5.»;

14)

all’articolo 78 è aggiunto il seguente paragrafo ▐:

«8.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 7 in merito alle informazioni di cui al paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma in conformità dell'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

14 bis)

all’articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure per definire le condizioni specifiche per la fornitura delle informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.»;

14 ter)

all’articolo 83 è inserito il seguente paragrafo:

«3.     Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare i requisiti del presente articolo in ordine all'assunzione di prestiti.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

15)

all’articolo 84 è inserito il seguente paragrafo ▐:

« 4.    Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, L' ESMA può adottare progetti di standard di regolamentazione per specificare le condizioni che devono soddisfare gli OICVM dopo l'adozione della sospensione provvisoria del riacquisto o del rimborso delle quote degli OICVM di cui alla lettera a) del paragrafo 2, una volta che la sospensione è stata decisa.

Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

15 bis)

l’articolo 95, paragrafo 1, è così modificato:

«1.     La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure che specificano:

a)

la portata delle informazioni di cui all’articolo 91, paragrafo 3;

b)

le modalità per facilitare l’accesso delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti dell’OICVM alle informazioni o ai documenti di cui all’articolo 93, paragrafi 1, 2 e 3, come disposto dall’articolo 93, paragrafo 7.»;

16)

all’articolo 95, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 93 l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare :

a)

la forma e il contenuto del modello standard di lettera di notifica che gli OICVM devono utilizzare ai fini della notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, tra cui l’indicazione dei documenti a cui fanno riferimento le traduzioni;

b)

la forma e il contenuto del modello standard di attestato che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare a norma dell’articolo 93, paragrafo 3;

(c)

la procedura per lo scambio di informazioni e l’utilizzo della comunicazione elettronica tra autorità competenti ai fini della notifica di cui all’articolo 93.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010.»;

16 bis)

all’articolo 97, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di esercitare i compiti previsti dalla presente direttiva. Essi ne informano l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e la Commissione, precisando l’eventuale ripartizione delle competenze.»;

16 ter)

all’articolo 101 è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.     Le autorità competenti collaborano con l’ESMA ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

17)

all’articolo 101, i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8.   Le autorità competenti possono portare all’attenzione dell’ ESMA le situazioni in cui:

a)

una richiesta di scambio di informazioni ex articolo 109 è stata respinta o non ha avuto seguito entro un termine ragionevole;

b)

la richiesta di effettuare un’indagine o una verifica in loco di cui all’articolo 110 è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole; oppure

c)

una richiesta di autorizzare il proprio personale ad accompagnare il personale dell’autorità competente dell’altro Stato membro è stata respinta o non ha avuto seguito entro un termine ragionevole.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 258 TFUE, l'ESMA può in questi casi intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 11 del regolamento n. …/2010 [ESMA], fatta salva la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni o di indagine prevista al paragrafo 6 del presente articolo nonché la possibilità per l'ESMA di intervenire in questi casi conformemente all'articolo 9 di detto regolamento.

9.   Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, L' ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire, all'indirizzo delle autorità competenti, procedure comuni di cooperazione inerenti all’effettuazione di verifiche in loco e di indagini di cui ai paragrafi 4 e 5.

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

18)

l’articolo 102 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri, conformemente alla presente direttiva o ad altri atti legislativi dell'Unione europea relativi agli OICVM o alle imprese che contribuiscono alla loro attività, o alla trasmissione delle informazioni all’ ESMA conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 o al comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio previsto al paragrafo 1 del presente articolo .»;

b)

al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera ▐:

«d)

l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) , istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Autorità bancaria europea (EBA), istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) , istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e il CERS.»;

18 bis)

ll’articolo 103, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Gli Stati membri comunicano all’ESMA, alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del paragrafo 1.»;

18 ter)

ll’articolo 103, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.     Gli Stati membri comunicano all’ESMA, alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del paragrafo 4.»;

19)

l’articolo 105 è sostituito dal seguente:

«Articolo 105

Per assicurare l’applicazione uniforme delle disposizioni della presente direttiva relative allo scambio di informazioni, l’ ESMA può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative alle procedure per lo scambio di informazioni tra autorità competenti e tra autorità competenti e l’ ESMA .

Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].»;

20)

all’articolo 108, paragrafo 5, lettera b), il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«b)

se necessario, portano il caso all’attenzione dell’ ESMA , che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

La Commissione e l’ ESMA vengono informate immediatamente di eventuali misure adottate in applicazione del primo comma, lettera a).»;

20 bis)

il titolo del capo XIII è sostituito dal seguente:

20 ter)

l’articolo 111 è sostituito dal seguente:

«Articolo 111

La Commissione può adottare modifiche tecniche della presente direttiva nei seguenti settori:

a)

chiarimento delle definizioni volto a garantire un’armonizzazione coerente e un’applicazione uniforme della presente direttiva in tutta l'Unione; o

b)

allineamento della terminologia e del contesto delle definizioni ai successivi atti normativi relativi agli OICVM e ai temi connessi.

Tali misure sono adottate mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter.»;

20 quater)

l’articolo 112 è sostituito dal seguente:

«Articolo 112

1.     La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE.

“2.     Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 64 quater.

2 bis.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2 ter.     Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni fissate dagli articoli 112 bis e 112 ter.

3.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

20 quinquies)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 112 bis

Revoca della delega

1.     La delega dei poteri di cui agli articoli 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 112 ter

Obiezione agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2.     Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.»;

Articolo 11 bis

Riesame

Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui precisa se l'ESA abbia presentato i progetti di standard tecnici di cui alla presente direttiva, se la presentazione sia obbligatoria o facoltativa, con proposte appropriate.

Articolo 12

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7–0163/2010).

(2)  Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▐.

(3)  Parere del 18 marzo 2010 (non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale).

(4)  Posizione del Parlamento europeo del ….

(5)  COM(2009)0114.

(6)  COM(2009)0252.

(7)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(8)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(9)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(10)   GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

(11)   GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

(12)  GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

(13)  GU L 35 dell’11.2.2003, p. 1.

(14)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(15)  GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

(16)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(17)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(18)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(19)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(20)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(21)  GU L …»;

(22)  GU L …»;

(23)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.