2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/169


Martedì 6 luglio 2010
Sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto ***II

P7_TA(2010)0258

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD))

2011/C 351 E/30

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06103/4/2010 – C7-0119/2010),

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0887),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0512/2008),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la sua posizione in prima lettura (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 maggio 2009 (2),

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

visti gli articoli 70 e 72 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0211/2010),

1.

approva la posizione del Consiglio;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione.

3.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune del Consiglio;

5.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Testi approvati del 23.4.2009, P6_TA(2009)0283.

(2)  GU C 277 del 17.11.2009, pag. 85.


Martedì 6 luglio 2010
ALLEGATO

Dichiarazioni

In merito alla direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 290 del TFUE

«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della direttiva non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 290 del TFUE o singoli atti legislativi che contengono disposizioni di questo tipo».

Dichiarazione della Commissione sulla diffusione di azioni prioritarie in materia di sistemi di trasporto intelligenti

«1.

L'articolo 6, paragrafo 2 del testo della posizione del Consiglio in prima lettura recita come segue:

2.

La Commissione si prefigge di adottare specifiche per una o più azioni prioritarie al più tardi il … (1).

Al più tardi entro dodici mesi dalla data di adozione delle specifiche necessarie per un'azione prioritaria, la Commissione presenta, se del caso, una proposta per la diffusione di tale azione prioritaria al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 294 del TFUE, dopo aver effettuato una valutazione di impatto comprendente un'analisi costi-benefici.

2.

In base alle informazioni attualmente disponibili, la Commissione è del parere che per l'adozione delle specifiche necessarie per le azioni prioritarie di cui all'articolo 3 possa prendere in considerazione il seguente calendario indicativo:

Tabella 1:   Calendario indicativo per l'adozione di specifiche per le azioni prioritarie

Specifiche per:

Non oltre la fine del:

la predisposizione in tutto il territorio dell'UE di servizi di informazione sulla mobilità multimodale, di cui all'articolo 3, lettera a)

2014

la predisposizione in tutto il territorio dell'UE di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, di cui all'articolo 3, lettera b)

2013

i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale, di cui all'articolo 3, lettera c)

2012

la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'UE di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile, di cui all'articolo 3, lettera d)

2012

la predisposizione di servizi d'informazione relative ad aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali, di cui all'articolo 3, lettera e)

2012

la predisposizione di servizi di prenotazione relative ad aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali, di cui all'articolo 3, lettera f)

2013

Questo calendario indicativo è fondato sull'ipotesi che il Parlamento europeo e il Consiglio raggiungano un accordo rapido di seconda lettura sulla direttiva ITS all'inizio del 2010.»

Dichiarazione della Commissione sulla responsabilità

«La diffusione e l'utilizzo di applicazioni e di servizi ITS può sollevare una serie di questioni di responsabilità che rischiano di costituire un serio ostacolo ad un'ampia penetrazione di alcuni servizi ITS sul mercato. La ricerca di soluzioni a tali questioni costituisce una delle azioni prioritarie presentate dalla Commissione nel suo piano d'azione per gli ITS.

La Commissione seguirà attentamente l'evoluzione della situazione negli Stati membri per quanto riguarda la diffusione e l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS, tenendo conto della legislazione nazionale e comunitaria esistente in materia di responsabilità, segnatamente della direttiva 1999/34/CE. Se necessario e opportuno, la Commissione elaborerà linee guida in materia di responsabilità descrivendo, in particolare gli obblighi delle parti in causa in relazione all'attuazione e all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS.»

Dichiarazione della Commissione sulla notifica degli atti delegati

«La Commissione europea prende atto che, salvo nei casi in cui l'atto legislativo preveda una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio considerano che la notifica degli atti delegati deve tener conto dei periodi di interruzione delle attività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le proprie prerogative entro i termini stabiliti negli atti legislativi pertinenti, ed è disposta ad agire di conseguenza.»


(1)  GU: pregasi inserire la data corrispondente a trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.