12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/237


Giovedì 17 giugno 2010
Applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'Informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania *

P7_TA(2010)0229

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sul progetto di decisione del Consiglio sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'Informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE))

2011/C 236 E/50

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (06714/2010),

visto l'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 25 aprile 2005, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0067/2010),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0199/2010),

1.

approva il progetto di decisione del Consiglio quale emendato;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo oggetto della consultazione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Progetto di decisione

Considerando 3

(3)

Il XXXX 2010 il Consiglio ha concluso che la Repubblica di Bulgaria e la Romania soddisfacevano le condizioni in tale settore. È pertanto possibile fissare una data per l'applicazione dell'acquis di Schengen relativo al Sistema d'informazione Schengen (SIS) in detti Stati membri.

(3)

Il XXXX 2010 il Consiglio ha concluso che la Repubblica di Bulgaria e la Romania soddisfacevano le condizioni in tale settore. È pertanto possibile fissare una data per l'applicazione dell'acquis di Schengen relativo al Sistema d'informazione Schengen (SIS) in detti Stati membri. Ogni Stato membro interessato dovrebbe informare per iscritto il Parlamento europeo e il Consiglio, nel corso del periodo di sei mesi che ha inizio con la data di entrata in vigore della presente decisione, del seguito che intende dare alle raccomandazioni contenute nelle relazioni di valutazione e menzionate nel follow-up e che devono ancora essere attuate.