12.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 236/187 |
Mercoledì 16 giugno 2010
Informazione dei consumatori sui generi alimentari ***I
P7_TA(2010)0222
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))
2011/C 236 E/47
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento Europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0040),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6–0052/2008),
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2008 (1),
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7–0109/2010),
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 77 del 31.3.2009, pag. 81.
Mercoledì 16 giugno 2010
P7_TC1-COD(2008)0028
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 giugno 2010 in vista dell'adozione del regolamento in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori,, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e che abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, le direttive 94/54/CE e 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE, le direttive 2002/67/CE e 2004/77/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 294, paragrafo 3 e l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante gli strumenti che adotta in virtù dell'articolo 114. |
(2) |
La libera circolazione di alimenti sicuri ▐ costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici. Il presente regolamento gioverà sia agli interessi del mercato interno, semplificando il diritto, garantendo la certezza giuridica e riducendo gli oneri amministrativi, sia al cittadino, imponendo una etichettatura obbligatoria, chiara, comprensibile e leggibile dei prodotti alimentari. |
(3) |
Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e garantire il loro diritto all'informazione, si deve garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le decisioni di acquisto possono essere influenzate, tra l'altro, da considerazioni di salute, economiche, ambientali, sociali ed etiche. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3) stabilisce che è un principio generale della legislazione alimentare di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore. |
(5) |
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (4) comprende taluni aspetti della fornitura d'informazioni ai consumatori al fine specifico di prevenire azioni in grado di indurre in errore e omissioni di informazioni. I principi generali sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero essere integrati da norme specifiche relative alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori. |
(6) |
Nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (5) si stabiliscono norme a livello di Unione sull'etichettatura alimentare applicabile a tutti gli alimenti. La maggior parte delle disposizioni previste da tale direttiva risalgono al 1978 e dovrebbero pertanto essere aggiornate. |
(7) |
La direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (6) stabilisce norme sul contenuto e la presentazione delle informazioni sulle proprietà nutritive negli alimenti preimballati. L'inserimento di informazioni sulle proprietà nutritive è volontaria, a meno che non figuri una dichiarazione nutrizionale in rapporto con l'alimento. La maggior parte delle disposizioni stabilite da tale direttiva risalgono al 1990 e dovrebbero pertanto essere aggiornate. |
(8) |
I requisiti generali di etichettatura sono integrati da una serie di disposizioni applicabili a tutti i prodotti alimentari in particolari circostanze o a talune categorie di alimenti. Vi sono inoltre alcune norme specifiche applicabili a specifici alimenti. |
(9) |
Anche se gli obiettivi originari e i principali componenti dell'attuale legislazione sull'etichettatura continuano ad essere validi, è necessario che essa sia razionalizzata al fine di agevolarne l'applicazione e aumentare la certezza giuridica per le parti interessate, modernizzandola allo scopo di tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore delle informazioni alimentari. |
(10) |
Vi è ▐ interesse tra il pubblico in generale nel rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Nel Libro bianco della Commissione del 30 maggio 2007 riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità si segnala che l'etichettatura nutrizionale è uno dei metodi per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare decisioni consapevoli. Le campagne di educazione e informazione sono un meccanismo importante per migliorare la comprensione delle informazioni alimentari da parte dei consumatori. La strategia dell'Unione in materia di politica dei consumatori 2007-2013 ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte informate è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei principi base della nutrizione e un'adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti aiuterebbe in particolare i consumatori nell'adozione di tali decisioni. Inoltre è ragionevole e giusto che i consumatori possano ricorrere ad una fonte imparziale di informazioni negli Stati membri per chiarire singole questioni nutrizionali. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero istituire linee dirette adeguate al cui finanziamento potrebbe contribuire il settore alimentare. |
(11) |
Al fine di aumentare la certezza giuridica e garantire un'applicazione razionale e coerente, è opportuno abrogare le direttive 90/496/CEE e 2000/13/CE e sostituirle con un unico regolamento in grado di garantire la sicurezza sia dei consumatori che dell'industria, riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi. |
(12) |
A fini di chiarezza, è opportuno abrogare e inserire nel presente regolamento altri atti orizzontali, in particolare la direttiva 87/250/CEE della Commissione, del 15 aprile 1987, relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale (7), la direttiva 94/54/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio (8), la direttiva 1999/10/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari (9), la direttiva 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina (10), il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, relativa all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo (11) e la direttiva 2004/77/CE della Commissione, del 29 Aprile 2004, che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio (12). |
(13) |
È necessario stabilire definizioni, principi, requisiti e procedimenti comuni per determinare un quadro di riferimento chiaro e una base comune per le misure comunitarie e nazionali che disciplinano il settore dell'informazione alimentare. |
(14) |
Per seguire un approccio completo ed evolutivo delle informazioni fornite ai consumatori sugli alimenti che essi consumano, è opportuno stabilire una definizione generale della legislazione in materia d'informazione e di educazione alimentare che comprenda norme di carattere orizzontale e specifico, nonché una definizione generale delle informazioni alimentari che comprenda le informazioni fornite utilizzando anche strumenti diversi dall'etichetta. |
(15) |
Le regole dell'Unione dovrebbero applicarsi unicamente alle imprese la cui natura implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la consegna di prodotti alimentari a terzi ,, il servizio di vivande e la vendita di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale , ad esempio durante vendite di beneficienza, fiere o riunioini locali , nonché la vendita di prodotti alimentari nelle diverse forme di commercializzazione diretta dei prodotti agricoli non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Al fine di evitare oneri eccessivi, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI) del settore dell'artigianato alimentare e della commercializzazione alimentare diretta, ivi compresa la ristorazione di collettività, è opportuno che i prodotti preimballati non siano esclusi dagli obblighi di etichettatura. |
(16) |
I servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento solo qualora siano offerti su tratte che collegano due punti all'interno del territorio dell'Unione. |
(17) |
I servizi di ristorazione forniti dai cinema – escluse le PMI – dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento se gli alimenti sono confezionati sul luogo di vendita in imballaggi standardizzati, dalla capacità predeterminata, e quindi se la quantità e il contenuto finali degli alimenti o delle bevande sono definiti e misurabili. |
(18) |
La legislazione sulle informazioni alimentari dovrebbe basarsi anche sui nuovi requisiti in materia d'informazione ritenuti necessari dai consumatori e garantire che l'innovazione nel settore dei prodotti alimentari non sia bloccata . La possibilità di informazioni supplementari facoltative fornite dalle imprese alimentari garantisce ulteriore flessibilità . |
(19) |
La finalità del richiedere informazioni alimentari obbligatorie è quella di consentire ai consumatori di operare una decisione di acquisto consapevole e conforme alle proprie esigenze e gusti individuali. |
(20) |
Affinché la legislazione sulle informazioni alimentari possa adattarsi alle mutevoli necessità dei consumatori per quanto riguarda tali informazioni e per evitare inutili rifiuti di imballaggio , l'etichettatura obbligatoria dei prodotti alimentari dovrebbe limitarsi a riportare le informazioni di base, che risultano essere di grande interesse per la maggioranza dei consumatori ▐. |
(21) |
Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in materia di informazioni alimentari o di nuove forme di presentazione delle stesse dovrebbero essere stabiliti solo laddove ciò sia necessario, in conformità con i principi di sussidiarietà, proporzionalità , trasparenza e sostenibilità. |
(22) |
In aggiunta alle regole già vigenti in materia di pubblicità ingannevole, le norme sulle informazioni alimentari dovrebbero proibire l'indicazione di ogni particolare che possa indurre in errore il consumatore soprattutto per quanto concerne il tenore energetico, la provenienza o la composizione dell'alimento . Per essere efficace, tale divieto deve applicarsi anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti. |
(23) |
Si sostiene che il consumo di alcuni prodotti abbia determinati effetti benefici sulla salute. Tali dichiarazioni dovrebbero essere espresse in modo che gli effetti dell'uso di tali prodotti siano misurabili o verificabili. |
(24) |
Per evitare la frammentazione delle norme relative alla responsabilità degli operatori del settore alimentare in caso di informazioni alimentari scorrette , ingannevoli o mancanti, è essenziale stabilire in modo chiaro le responsabilità di tali operatori in questo ambito. Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002, è opportuno che gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sulle informazioni relative ai prodotti alimentari intervengano immediatamente quando apprendono che tali informazioni non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento. |
(25) |
Dovrebbe essere elaborato un elenco comprendente tutte le informazioni obbligatorie che ▐ devono essere fornite in rapporto con tutti gli alimenti destinati al consumatore finale e alle collettività. Tale elenco dovrebbe mantenere le informazioni già richieste conformemente alla legislazione vigente, che sono generalmente considerate come un prezioso acquis per l'informazione destinata ai consumatori. |
(26) |
Le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione possono svolgere un ruolo importante nella trasmissione di informazioni complementari ai consumatori. Infatti, esse consentono uno scambio di informazioni rapido e senza spese. Si può immaginare che i consumatori possano disporre di informazioni complementari attraverso terminali collocati nei supermercati che, attraverso la lettura di codici a barre, fornirebbero informazioni sul prodotto. Analogamente, si può prevedere che i consumatori possano avere accesso a informazioni complementari attraverso una pagina messa a loro disposizione su Internet. ▐ |
(27) |
Determinati ingredienti o altre sostanze, quando sono utilizzati nella produzione di alimenti e sono presenti nel prodotto finito, possono provocare allergie o intolleranze e, in casi individuali, essere perfino nocivi per la salute delle persone colpite. È pertanto importante fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, ausiliari di fabbricazione e altre sostanze con effetti allergenici scientificamente comprovati o di sostanze che aumentano il rischio di malattie , in modo da consentire soprattutto ai consumatori che soffrono di allergie o intolleranze alimentari di scegliere in modo mirato i prodotti per loro sicuri . Anche le tracce di tali sostanze dovrebbero essere indicate, affinché le persone con allergie più gravi possano compiere scelte sicure. È opportuno elaborare a tal fine regole comuni . |
(28) |
Le etichette alimentari dovrebbero essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche mirate . Gli studi dimostrano che la una buona leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che le informazioni illeggibili sul prodotto sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari. Pertanto elementi quali il tipo di carattere, il colore e il contrasto dovrebbero essere considerati nella loro combinazione. |
(29) |
Al fine di garantire la disponibilità di informazioni alimentari, è necessario includere la vendita di alimenti mediante tecniche di comunicazione a distanza. Anche se è evidente che qualunque alimento fornito mediante la vendita a distanza deve rispettare gli stessi requisiti di informazione degli alimenti venduti nei negozi, è necessario chiarire che, in tali casi, le informazioni alimentari obbligatorie devono essere disponibili anche prima che sia effettuato l'acquisto. |
(30) |
Al fine di fornire ai consumatori le informazioni alimentari necessarie per effettuare una scelta informata, anche le miscele di bevande alcoliche dovrebbero fornire informazioni sui loro ingredienti. |
(31) |
Conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo del 5 settembre 2007 su una strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol (13) , al parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2008 relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, al lavoro della Commissione e ai timori che nutre il grande pubblico in relazione ai danni provocati dall'alcol in particolare tra i giovani e i soggetti vulnerabili, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, stabilisce una definizione per le bevande quali gli «alcopops» che sono specificamente rivolte a un pubblico giovanile. Per la loro natura alcolica, tali bevande dovrebbero essere soggette a norme di etichettatura più rigorose ed essere chiaramente separate dalle bevande rinfrescanti nei punti di vendita. |
(32) |
E' inoltre importante fornire ai consumatori informazioni sulle altre bevande alcoliche. Esistono già disposizioni particolari sull'etichettatura dei vini a livello di Unione. Il regolamento (CE) no 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (14) prevede un insieme esaustivo di norme tecniche che coprono la totalità delle pratiche enologiche, dei metodi di fabbricazione e delle modalità di presentazione e di etichettatura dei vini; garantisce pertanto la presa in considerazione di tutte le fasi della catena e un'adeguata protezione e informazione dei consumatori. In particolare, tale regolamento descrive con precisione e completezza, nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati, le sostanze suscettibili di rientrare nel processo di produzione e le loro condizioni di utilizzazione; qualunque pratica che non sia compresa nell'elenco è vietata. Di conseguenza, l'obbligo di elencare gli ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale non deve applicarsi in questa fase al vino. Per quanto riguarda la birra e le bevande spiritose, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (15), e al fine di garantire un approccio coerente in rapporto alle condizioni stabilite per il vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La Commissione elaborerà tuttavia una relazione dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e potrà proporre, se necessario, specifici requisiti nel contesto del presente regolamento. |
(33) |
Le indicazioni relative al paese ▐ o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite obbligatoriamente a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera k) e ogni volta che la loro assenza può indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese ▐ o luogo di provenienza del prodotto. In altri casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza viene lasciata alla valutazione degli operatori del settore alimentare. In tutti i casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dev'essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese ▐ e al luogo di provenienza degli alimenti. Tali criteri non si applicano ad indicatori collegati al nome o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare. |
(34) |
Se gli operatori del settore alimentare indicano che l'origine di un alimento è l'Unione, in modo tale da richiamare l'attenzione dei consumatori sulle qualità del loro prodotto e sugli standard di produzione dell'Unione europea. Anche tali indicazioni devono essere conformi a criteri armonizzati. Lo stesso principio si applica per le eventuali indicazioni dello Stato membro. |
(35) |
Le regole dell'Unione sull'origine non preferenziale sono stabilite nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario (16) e nelle sue disposizioni di applicazione nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 (17). La determinazione del paese d'origine degli alimenti si baserà su queste regole, ben note agli operatori commerciali e alle amministrazioni, che dovrebbero agevolare l'applicazione della normativa. |
(36) |
La dichiarazione nutrizionale di un alimento fa riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcuni elementi nutritivi e ingredienti negli alimenti. La presentazione obbligatoria di informazioni sulle proprietà nutritive da apporre sulla parte anteriore e posteriore della confezione dovrebbe essere sostenuta da interventi degli Stati membri come il piano d'azione nutrizionale in quanto componente della propria politica sanitaria, che fornisca raccomandazioni specifiche nell'ambito dell'educazione nutrizionale per il pubblico e garantire scelte alimentari informate. |
(37) |
Il summenzionato Libro bianco della Commissione del 30 maggio 2007 ha sottolineato alcuni elementi nutrizionali importanti per la salute pubblica. È quindi opportuno che i requisiti sulla presentazione obbligatoria di informazioni nutrizionali siano conformi alle raccomandazioni del Libro bianco . |
(38) |
In generale, i consumatori non sono consapevoli del contributo potenziale delle bevande alcoliche alla loro dieta in generale. Sarebbe pertanto utile se i produttori dovessero fornire le informazioni sul contenuto energetico delle bevande alcoliche. |
(39) |
A fini di certezza giuridica e di coerenza della legislazione dell'Unione , l'inserimento volontario di dichiarazioni nutrizionali relative alle proprietà salutari degli alimenti nelle etichette dovrebbe essere conforme a quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle dichiarazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (18). |
(40) |
Per evitare oneri non necessari ai produttori di alimenti e agli operatori commerciali , è opportuno esentare alcune categorie di prodotti non trasformati o per i quali le informazioni nutrizionali non sono un fattore determinante per la decisione d'acquisto dei consumatori, ovvero la cui confezione è troppo piccola per potervi apporre l'etichetta obbligatoria, dall'obbligo di esibire dichiarazioni nutrizionali, a meno che l'obbligo di fornire tali informazioni non sia previsto da altre norme dell'Unione . |
(41) |
Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative per cui sono introdotte, ▐, le informazioni fornite dovrebbero essere semplici e facilmente comprensibili per il consumatore medio . Sarebbe opportuno presentare le informazioni in un unico campo visivo al fine di garantire che i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento di acquistare gli alimenti ▐. |
(42) |
Le recenti evoluzioni dell'espressione delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una forma diversa dal valore per 100g/100ml/porzione, in taluni Stati membri e in talune organizzazioni del settore alimentare, mostra che i consumatori apprezzano tali sistemi, che possono aiutarli a decidere rapidamente in modo pienamente consapevole. Non disponiamo tuttavia di alcun elemento scientificamente comprovato , nell'intera Unione , sul modo in cui il consumatore medio comprende e utilizza le espressioni alternative delle informazioni. A fini di una più semplice comparabilità tra i prodotti contenuti in imballaggi di dimensioni diverse è pertanto opportuno continuare ad imporre che le indicazioni nutrizionali si riferirscano a 100g/100ml e , se necessario, ammettere indicazioni supplementari relative alle porzioni . Se l'alimento è confezionato come porzione individuale, dovrebbe inoltre essere obbligatoria l'indicazione del valore nutrizionale per porzione. Per evitare indicazioni fuorvianti sulla porzione, le dimensioni delle porzioni dovrebbero essere standardizzate attraverso un processo di consultazione a livello di Unione . |
(43) |
La dichiarazione nel principale campo visivo delle quantità di elementi nutrizionali e di indicatori comparativi in una forma facilmente identificabile che consenta di valutare le proprietà nutrizionali di un prodotto alimentare dev'essere considerata nel suo insieme come una parte delle dichiarazioni nutrizionali e non dev'essere trattata come un gruppo di dichiarazioni distinte. |
(44) |
L'esperienza dimostra che spesso i dati forniti volontariamente sui prodotti alimentari nuocciono alla chiarezza delle informazioni che devono essere fornite obbligatoriamente. È quindi opportuno stabilire criteri che aiutino gli operatori del settore alimentare e le autorità incaricate di far applicare la legislazione a trovare un equilibrio tra informazioni obbligatorie e informazioni facoltative sui prodotti alimentari. |
(45) |
L'informazione sui potenziali allergeni ▐ è estremamente importante per i soggetti allergici anche nel caso di alimenti non preimballati e di fornitura di servizi a collettività . Di conseguenza, questo tipo di informazioni dovrebbe sempre essere a disposizione dei consumatori. |
(46) |
Salvo esplicita indicazione nel presente regolamento, gli Stati membri non dovrebbero adottare disposizioni diverse da quelle da esso stabilite nel settore che armonizza. Inoltre, poiché gli obblighi nazionali di etichettatura sono suscettibili di generare ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno, gli Stati membri dovrebbero dimostrare il motivo per cui tali misure sono necessarie e definire le azioni che intendono intraprendere per assicurare che la loro applicazione avvenga nel modo meno restrittivo possibile per gli scambi. |
(47) |
Le regole relative all'informazione sui prodotti alimentari dovrebbero poter essere adattate all'evoluzione rapida dell'ambiente sociale, economico e tecnologico. |
(48) |
Per quanto riguarda taluni aspetti delle informazioni sui prodotti alimentari che danno origine a pratiche commerciali innovative e moderne, dobbiamo disporre di esperienze e di studi sufficienti presso i consumatori e determinare i migliori sistemi sulla base di prove solide. Pertanto, in tali casi, la legislazione dell'Unione concernente l'informazione sui prodotti alimentari deve limitarsi a fissare i requisiti essenziali obbligatori che determinano il livello di protezione e di informazione dei consumatori e autorizzare una certa flessibilità nell'applicazione di tali requisiti, in modo compatibile con le disposizioni sul mercato interno. |
(49) |
Al fine di garantire che i requisiti sulle informazioni più particolari riguardanti gli alimenti siano elaborati e stabiliti in modo dialettico, tenendo conto delle migliori prassi, è opportuno disporre a livello di Unione e nazionale di meccanismi flessibili basata su una consultazione aperta e trasparente della popolazione e su un'interazione permanente tra un'ampia gamma di parti interessate rappresentative. Tali meccanismi possono portare all'elaborazione di sistemi nazionali non vincolanti, basati su solidi studi realizzati presso i consumatori e su una vasta consultazione delle parti coinvolte. Si dovrebbe disporre di meccanismi tali da consentire ai consumatori di identificare i prodotti alimentari etichettati in conformità con un sistema nazionale, ad esempio mediante un numero d'identificazione o un simbolo. |
(50) |
Per garantire la coerenza dei risultati ottenuti nei vari Stati membri, è necessario promuovere lo scambio e la condivisione costanti di buone prassi e di esperienze tra gli Stati membri e la Commissione, favorendo la partecipazione delle parti interessate a tali scambi. |
(51) |
Gli Stati membri devono effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (19). |
(52) |
È opportuno aggiornare i riferimenti alla direttiva 90/496/CEE nel regolamento (CE) n. 1924/2006 e nel regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (20), in modo da tener conto del presente regolamento. I regolamenti (CE) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 devono pertanto essere modificati di conseguenza. |
(53) |
Affinché le parti interessate, in particolare le PMI, possano fornire informazioni di ordine nutrizionale sui loro prodotti, l'applicazione delle misure che rendono obbligatorie tali informazioni dev'essere effettuata progressivamente ricorrendo a lunghi periodi di transizione; un periodo di transizione supplementare dev'essere inoltre concesso alle microimprese. |
(54) |
Naturalmente, i prodotti del settore alimentare tradizionale e quelli freschi del commercio alimentare al dettaglio che vengono prodotti direttamente sul luogo di vendita possono contenere sostanze suscettibili di provocare reazioni allergiche o di intolleranza presso soggetti sensibili. Poiché sono proprio i prodotti non preimballati ad essere venduti a diretto contatto con il consumatore, le informazioni corrispondenti dovrebbero essere fornite, ad esempio, mediante comunicazione orale al momento della vendita, mediante un'indicazione chiaramente visibile nell’area di vendita o mediante la messa a disposizione di materiale informativo. |
(55) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri, e possono quindi essere meglio conseguiti a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. ▐ |
(56) |
La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. |
(57) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione per adottare orientamenti tecnici ai fini dell'interpretazione dell'elenco degli ingredienti che provocano allergie o intolleranze, per determinare come indicare il termine minimo di conservazione e per prendere una posizione su disposizioni nazionali adottate da uno Stato membro. A norma dell'articolo 291 TFUE, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa che sia adottato quel regolamento e vista la necessità di adottare quanto prima il regolamento in esame, occorre che il controllo da parte degli Stati membri sia esercitato conformemente alle disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (21), con l'eccezione della procedura di regolamentazione con controllo che non è applicabile, purché dette disposizioni siano compatibili con i trattati modificati. È tuttavia opportuno che il riferimento a dette disposizioni sia sostituito da quello alle norme e ai principi fissati nel nuovo regolamento non appena esso entra in vigore, ▐ |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito d'applicazione
▐
1. Il presente regolamento definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano l'informazione sui prodotti alimentari e, in particolare, l'etichettatura dei prodotti alimentari. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all'informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sui prodotti alimentari, tenendo conto dell'esigenza di prevedere una flessibilità sufficiente in grado di rispondere alle evoluzioni future e ai nuovi requisiti di informazione.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della catena alimentare quando ne sia interessata l'informazione dei consumatori finali sui prodotti alimentari.
Si applica a tutti i prodotti alimentari preimballati destinati alla consegna al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività o quelli destinati alla fornitura delle collettività.
Non si applica a prodotti alimentari confezionati direttamente sul luogo di vendita prima di essere ceduti al consumatore finale.
I servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento solo qualora siano forniti su tratte che collegano due punti all'interno del territorio dell'Unione.
3. Il presente regolamento si applica solo ai prodotti alimentari lavorati in un contesto professionale, ovvero in un contesto che implica una determinata continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la manipolazione, il servizio, la vendita di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale durante manifestazioni – vendite di beneficienza, fiere o riunioni locali – non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
4. I prodotti alimentari provenienti da paesi terzi possono essere commercializzati nell'Unione purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.
5. Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche norme dell'Unione per particolari prodotti alimentari. Entro … (22) la Commissione pubblica un elenco di tutte le norme in materia di etichettatura contenute in specifiche disposizioni giuridiche dell'Unione per determinati prodotti alimentari e mette tale elenco a disposizione su Internet.
Entro … (23) la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla conformità di questi obblighi di etichettatura specifici con il presente regolamento. Se del caso, la Commissione correda la relazione di un’opportuna proposta per modificare il presente regolamento.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) |
le definizioni di «alimento» (o «prodotto alimentare»), «legislazione alimentare», «impresa alimentare», «operatore del settore alimentare», «commercio al dettaglio», «immissione sul mercato» e «consumatore finale» di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 7, 8 e 18, del regolamento (CE) n. 178/2002; |
b) |
le definizioni di «trattamento», «prodotti non trasformati» e «prodotti trasformati», di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere m), n) e o), del regolamento (CE) n 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (24); |
c) |
le definizioni di «additivi alimentari» e «ausiliari di fabbricazione» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (25); |
d) |
la definizione di «aroma» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 88/388/CEE, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (26); |
e) |
le definizioni di «carni» e «carni separate meccanicamente» di cui ai punti 1.1 e 1.14 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (27); |
f) |
le definizioni di «indicazione», «sostanza nutritiva», «sostanza di altro tipo», «dichiarazione nutrizionale» e «indicazione sulla salute» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punti da 1 a 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «informazione sui prodotti alimentari»: qualunque informazione concernente un prodotto alimentare e messa a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, comprese le moderne tecnologie o la comunicazione verbale. Tale definizione non comprende le comunicazioni commerciali, così come definite nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (28);
▐
b) «collettività»: qualunque struttura (compreso un distributore automatico, un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole , ospedali o imprese di ristorazione collettiva in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, vengono preparati prodotti alimentari destinati consumo diretto da parte del consumatore finale ▐;
c) «prodotto alimentare preimballato»: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un prodotto alimentare in un imballaggio ▐, sia che l'imballaggio lo ricopra completamente o solo parzialmente, ma in ogni caso in modo tale che il contenuto non può essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio;
d) «prodotto alimentare non preimballato»:
qualunque prodotto alimentare messo in vendita al consumatore finale senza imballaggio o imballato soltanto al momento della vendita al consumatore finale nonché i prodotti alimentari e i prodotti freschi preimballati sul luogo di vendita il giorno di vendita e destinati alla vendita immediata;e) «alimento confezionato artigianalmente»:
un alimento confezionato da un'impresa iscritta nel registro dell'artigianato conformemente al diritto industriale nazionale e destinato direttamente al consumo;f) «ingrediente»: qualunque sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque ingrediente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora contenuto nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata ▐;
g) «luogo di provenienza»: qualunque luogo, paese o regione in cui i prodotti o gli ingredienti agricoli sono completamente ottenuti conformemente all'articolo 23 , paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92;
h) «ingrediente composto»: qualunque ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti;
i) «etichetta»: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampinato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta su un recipiente che contiene un prodotto alimentare o che lo accompagna;
j) «etichettatura»: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o segno che si riferisce a un prodotto alimentare e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento;
k) «campo visivo»: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale, consentendo un accesso rapido ed agevole alle informazioni contenute nell'etichetta ▐;
l) «leggibilità»: qualsiasi testo scritto, stampato, goffrato, marcato, inciso, punzonato in modo tale che un consumatore normovedente possa comprendere il contenuto di etichette e i marchi di prodotti alimentari senza ausili ottici; la leggibilità dipende dalle dimensioni del carattere, dal tipo, dallo spessore, dalla spaziatura tra parole, lettere e righe, dalla proporzione tra larghezza e altezza delle lettere nonché dal contrasto tra scritta e sfondo;
▐
m) «denominazione usuale»: una denominazione che è compresa quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;
n) «denominazione descrittiva»: denominazione che descrive il prodotto alimentare e, se necessario, la sua utilizzazione, ed è sufficientemente chiaro affinché i consumatori determinino la sua reale natura e la distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso;
▐
o) «prodotto monoingrediente»:
qualunque prodotto alimentare che comprenda un solo ingrediente a parte il sale, lo zucchero, le spezie, l'acqua, gli additivi, gli aromi o gli enzimi;p) «requisiti essenziali»: requisiti che determinano il livello di protezione e d'informazione dei consumatori in materia di prodotti alimentari rispetto ad una questione data e sono stabiliti in un atto dell'Unione ;
q) «termine minimo di conservazione»: la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in ▐ condizioni di conservazione conformi alle indicazioni o alle condizioni specifiche di conservazione riportate sull'imballaggio;
r) «data limite di consumo di un prodotto alimentare»:
la data entro la quale il prodotto alimentare deve essere consumato; dopo tale data il prodotto alimentare non può più essere ceduto a un consumatore o sottoposto a ulteriori lavorazioni;s) «data di produzione»:
la data in cui i prodotti sono ottenuti ed eventualmente imballati e congelati;t) «migliori prassi»: norme, sistemi, iniziative o qualunque altra attività approvati dalle autorità competenti e che si sono rivelati, grazie all'esperienza e alla ricerca, come i più efficaci per la maggior parte dei consumatori e sono considerati come modelli da seguire;
u) «imitazione di un prodotto alimentare»:
il prodotto che ricorda l'aspetto di un altro prodotto alimentare e nel quale un ingrediente normalmente utilizzato viene mescolato in tutto o in parte con un altro ingrediente o sostituito in tutto o in parte da un altro ingrediente.3. Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un prodotto alimentare si riferisce all'origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
4. Si applicano inoltre le definizioni specifiche dell'allegato I.
CAPO II
PRINCIPI GENERALI DELL'INFORMAZIONE SUI PRODOTTI ALIMENTARI
Articolo 3
Obiettivi generali
1. La fornitura di informazioni sui prodotti alimentari tende ad un livello elevato di protezione della salute , di trasparenza e di comparabilità dei prodotti nell'interesse dei consumatori e offre le basi per operare scelte informate e utilizzare i prodotti alimentari in modo sicuro ▐.
2. L'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere facilmente riconoscibile, leggibile e comprensibilei per il consumatore medio.
3. La legislazione concernente le informazioni sui prodotti alimentari intende stabilire nell'Unione le condizioni per la libera circolazione dei prodotti alimentari legalmente prodotti e commercializzati ▐.
4. Quando la legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari stabilisce nuovi requisiti, salvo che questi ultimi si riferiscano alla protezione della salute umana, è opportuno accordare un periodo transitorio dopo l'entrata in vigore di tali requisiti, durante il quale i prodotti alimentari la cui etichetta non soddisfa i nuovi requisiti possono essere immessi sul mercato e gli stock dei prodotti alimentari immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare ad essere venduti sino ad esaurimento. Le nuove disposizioni in materia di etichettatura alimentare sono introdotte secondo una data d'applicazione uniforme che deve essere stabilita dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri e dei gruppi d'interesse.
Articolo 4
Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari
1. Le eventuali informazioni obbligatorie sul prodotto alimentare richieste dalla legislazione ▐ rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:
a) |
informazioni sull'identità e la composizione, le quantità, le proprietà o altre caratteristiche del prodotto alimentare; |
b) |
informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e un'utilizzazione sicura del prodotto alimentare; tali informazioni riguardano in particolare:
|
c) |
informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentono ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte informate. |
2. Nel prendere in considerazione l'opportunità di imporre informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari, si tiene conto dei costi e benefici potenziali che comporta per le parti interessate (compresi consumatori , produttori e altri), la fornitura di alcune informazioni ▐.
Articolo 5
Consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare
Qualunque misura adottata nell'ambito della legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari e suscettibile di avere un impatto sulla salute pubblica è adottata previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità).
CAPO III
REQUISITI GENERALI RELATIVI ALL'INFORMAZIONE SUI PRODOTTI ALIMENTARI E RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE
Articolo 6
Requisito di base
Qualunque prodotto alimentare destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento.
Articolo 7
Pratiche leali d'informazione
1. Le informazioni fornite sui prodotti alimentari non devono indurre in errore ▐, in particolare:
a) |
qualora la descrizione e/o la illustrazione dell'alimento possa indurre in errore i consumatori relativamente alla natura, l'identità, le qualità, la composizione, i singoli ingredienti e la loro quantità nel prodotto , la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione; |
b) |
suggerendo, nella descrizione o nelle illustrazioni sull'imballaggio, la presenza di un prodotto particolare o di un ingrediente, anche se di fatto si tratta di un prodotto alimentare imitato o di un surrogato di un ingrediente normalmente utilizzato in un prodotto. In tali casi, il prodotto deve essere etichettato sulla parte visibile dell'imballaggio con la dicitura «imitazione» o «prodotto con (denominazione del prodotto di sostituzione) anziché con (denominazione del prodotto sostituito)»; |
c) |
suggerendo, nel caso di prodotti a base di carne, che si tratti di un pezzo di carne unico, benché il prodotto sia composto di pezzi di carne separati. In tal caso il prodotto deve recare in prossimità della sua denominazione commerciale la dicitura «tagli di carne combinati»; |
d) |
attribuendo al prodotto alimentari effetti o proprietà che non possiede; |
e) |
suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, mentre tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono le stesse caratteristiche o evidenziando in modo particolare l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze alimentari che di norma non sono presenti nel prodotto alimentare in questione ; |
f) |
pubblicizzando esplicitamente una netta riduzione dello zucchero e/o dei lipidi senza contestuale riduzione del contenuto energetico (kilojoule o kilocalorie); |
g) |
utilizzando la definizione «dietetico» sebbene il prodotto alimentare sia difforme dalle disposizioni legislative dell'Unione relative ai prodotti alimentari destinati a regimi alimentari specifici; |
h) |
per il latte, qualificando «fresco» il latte quando la sua data limite di conservazione supera i sette giorni dalla data di confezionamento. |
2. Le informazioni sui prodotti alimentari devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione applicabile alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad una particolare utilizzazione nutrizionale, le informazioni sui prodotti alimentari non devono attribuire a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fare riferimento a tali proprietà.
4. I paragrafi 1 e 3 si applicano anche:
a) |
alla pubblicità; |
b) |
alla presentazione dei prodotti alimentari e in particolare alla loro forma, aspetto o imballaggio, al materiale d'imballaggio utilizzato, al modo in cui sono disposti o al contesto nel quale sono esposti. |
Articolo 8
Responsabilità
1. La persona responsabile delle informazioni sui prodotti alimentari garantisce la presenza e l’esattezza del contenuto delle indicazioni riportate .
2. La persona responsabile dell'informazione sul prodotto alimentare è l'operatore del settore alimentare che immette per primo sul mercato dell'Unione il prodotto alimentare o eventualmente l'operatore del settore alimentare con il cui nome o ragione sociale il prodotto stesso è commercializzato .
3. Nella misura in cui la loro attività ha un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari nell'ambito dell'impresa che controllano, gli operatori del settore alimentare assicurano che le informazioni fornite soddisfino le prescrizioni del presente regolamento .
4. Gli operatori del settore alimentare incaricati di attività, nel settore del commercio al dettaglio o della distribuzione, che non hanno un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari, prendono debitamente cura di contribuire , nei limiti delle loro rispettive attività, al rispetto dei requisiti in materia di informazione alimentare , in particolare astenendosi dal fornire alimenti di cui conoscono o presumono ▐, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto professionisti , la non conformità a detti requisiti .
5. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, vigilano affinché le informazioni relative ai prodotti alimentari non preimballati siano messi a disposizione dell 'operatore che tratta tali prodotti ▐ al fine di consentirgli, se gli fosse richiesto, di fornire al consumatore finale le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari specificate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c), f) e h) .
6. Nei seguenti casi, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, vigilano affinché le menzioni obbligatorie richieste in virtù dell'articolo 9 appaiano sull'imballaggio esterno nel quale il prodotto alimentare è commercializzato, o sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano il prodotto alimentare cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:
a) |
quando il prodotto alimentare preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando questa fase non è la vendita a una collettività; |
b) |
quando il prodotto alimentare preimballato è destinato ad essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato. |
Fatte salve le disposizioni del primo capoverso, gli operatori del settore alimentare vigilano affinché le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e), f) , h ) e i ) figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale il prodotto alimentare è presentato al momento della commercializzazione.
CAPO IV
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUI PRODOTTI ALIMENTARI
SEZIONE 1
CONTENUTO E PRESENTAZIONE
Articolo 9
Elenco delle indicazioni obbligatorie
1. Conformemente agli articoli da 11 a 33 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capitolo, le seguenti indicazioni sono obbligatorie:
a) |
la denominazione di vendita ; |
b) |
l'elenco degli ingredienti; |
c) |
gli ingredienti elencati nell'allegato II che provocano allergie o intolleranze e qualunque sostanza da esso derivata , tenendo debitamente conto delle disposizioni specifiche per prodotti alimentari non preimballati ; |
d) |
la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti di cui all'allegato VII ; |
e) |
la quantità netta di prodotto alimentare al momento dell’imballaggio ; |
f) |
la durata minima di conservazione o , nel caso di prodotti alimentari deperibili da un punto di vista microbiologico, la data limite di consumo; |
g) |
la data di produzione, in caso di prodotti congelati; |
h) |
le condizioni particolari di conservazione e/o di utilizzazione , comprese le istruzioni concernenti le condizioni di refrigerazione e stoccaggio, nonché di conservazione del prodotto prima e dopo l'apertura dell'imballaggio se la loro omissione non consentirebbe di fare un uso appropriato dell'alimento ; |
i) |
istruzioni sull'utilizzazione, nel caso in cui la loro omissione non consentirebbe di fare un uso adeguato del prodotto alimentare; |
j) |
il nome o la ragione sociale o un marchio depositato e l'indirizzo del fabbricante o del confezionatore, o di un venditore stabilito all'interno dell'Unione , per i prodotti provenienti da paesi terzi, di un venditore /importatore o, se del caso, dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o ragione sociale il prodotto alimentare è commercializzato ; |
k) |
il paese ▐ o il luogo di provenienza per i seguenti prodotti:
Per tutti gli altri prodotti alimentari, il paese o il luogo di provenienza va indicato nel caso in cui l'omissione di questa indicazione sarebbe suscettibile di indurre in errore materiale il consumatore in merito al paese ▐ o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento ha un differente paese o luogo di provenienza; in tali casi l'indicazione adottata mediante atti delegati è conforme a quanto stabilito dall' articolo 42 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 ; ▐ |
l) |
per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; |
m) |
una dichiarazione nutrizionale. |
2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati mediante parole e numeri ▐.
▐
Articolo 10
Deroghe per microimprese
I prodotti fabbricati artigianalmente da microimprese sono esentati dal requisito di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l). Essi possono essere esentati dagli obblighi in materia di indicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a l), purché i prodotti siano venduti nel luogo di produzione e il personale addetto alla vendita sia in grado fornire le indicazioni ove richieste. In alternativa, le informazioni possono essere riportate su etichette applicate sugli scaffali.
Articolo 11
Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari
1. Oltre alle indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, indicazioni obbligatorie complementari sono previste all'allegato III per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari.
2. La Commissione può modificare l'allegato III mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 42 e alle condizioni di cui agli articoli 43 e 44 .
▐
Articolo 12
Metrologia
L'articolo 9 si applica fatte salve le disposizioni dell'Unione più specifiche in materia di metrologia. Si applicano le disposizioni della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati (29).
Articolo 13
Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari
1. Per tutti i prodotti alimentari, le informazioni obbligatorie fornite devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento e facilmente accessibili.
2. Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preimballati appaiono sull'imballaggio ▐.
▐
Articolo 14
Presentazione delle indicazioni obbligatorie
1. Fatta salva la specifica legislazione dell'Unione applicabile a particolari prodotti alimentari per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta apposta sono stampate in modo da garantirne la loro chiara leggibilità . È opportuno tenere conto di criteri quali le dimensioni, stile dei caratteri, il contrasto tra carattere e sfondo, la densità delle linee e dei caratteri .
Nel contesto di una procedura di consultazione, la Commissione elabora, mediante atti delegati a norma dell'articolo 49 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 quater, regole vincolanti con i pertinenti rappresentanti di interessi, tra cui le organizzazioni dei consumatori, in materia di leggibilità e informazione dei consumatori sui prodotti alimentari.
2. Per i prodotti destinati a una alimentazione specifica ai sensi della direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (30) nonché gli alimenti per lattanti, gli alimenti di proseguimento e le formule di diversificazione destinati a lattanti e bambini rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (31) e della direttiva 2006/125/CE della Commissione del 5 dicembre 2006 sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (32) e soggetti ai requisiti in materia di etichettatura obbligatoria a norma della legislazione dell'Unione oltre a quelli specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento, le dimensioni dei caratteri dovrebbero essere tali da soddisfare i requisiti concernenti la leggibilità delle informazioni per il consumatore e quelli di informazioni supplementari connesse a un uso specifico del prodotto alimentare.
3. Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e) e l) appaiono nello stesso campo visivo.
▐
4. Il paragrafo 3 non si applica ai prodotti alimentari specificati all'articolo 17, paragrafi 1 e 2. Per tali categorie di imballaggi o di contenitori possono essere adottate disposizioni nazionali specifiche nel caso di Stati membri con più lingue ufficiali.
5. Le abbreviazioni, comprese le iniziali, non possono essere usate quando possono trarre in errore il consumatore.
6. Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari sono posizionate in modo evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. In nessun caso tali informazioni devono essere nascoste, oscurate, ▐ o separate da altre indicazioni scritte o illustrazioni o dall'imballaggio stesso del prodotto alimentare, per esempio con una striscia adesiva .
7. La presentazione delle informazioni obbligatorie non comporta un aumento delle dimensioni e/o della massa dell'imballaggio o del contenitore del prodotto alimentare, né comporta in altri modi una pressione supplementare sull'ambiente.
Articolo 15
Vendita a distanza
Fatti salvi i requisiti d'informazione posti dall'articolo 9, per i prodotti alimentari proposti alla vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, come definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (33):
a) |
le informazioni sul prodotto alimentare di cui agli articoli 9 e 29 sono fornite , su richiesta del consumatore, prima della conclusione dell'acquisto e possono apparire sul supporto della vendita a distanza o sono trasmesse mediante qualunque altro mezzo adeguato; |
b) |
le indicazioni previste all'articolo 9, paragrafo1, lettere ▐ f) ▐ e i) sono obbligatorie unicamente al momento della consegna. |
Articolo 16
Requisiti linguistici
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali il prodotto alimentare è commercializzato.
2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali un prodotto alimentare è commercializzato possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell'Unione.
3. I prodotti alimentari possono essere venduti in una zona esentasse unicamente in lingua inglese.
4. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che tali indicazioni figurino in più lingue.
Articolo 17
Deroghe dall'obbligo di fornire talune indicazioni obbligatorie
1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) e f) ▐.
2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui superficie più larga idonea alla stampa è inferiore a 80 cm2, sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f) e all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a) . Su basi volontarie è possibile riportare sull'imballaggio altre indicazioni . Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite ricorrendo al altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.
3. Fatte salve altre disposizioni legislative dell'Unione che prevedono una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, la dichiarazione nutrizionale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera m) non è obbligatoria per i prodotti alimentari elencati all'allegato IV.
Nel caso di prodotti non preimballati, compresi quelli destinati alle collettività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non sono obbligatorie le indicazioni elencate agli articoli 9 e 29.
SEZIONE 2
DISPOSIZIONI PARTICOLAREGGIATE SULLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Articolo 18
Denominazione del prodotto alimentare
1. La denominazione del prodotto alimentare è la sua denominazione quale prevista dalla legislazione pertinente . In mancanza di tale denominazione, il nome dell'alimento è la sua denominazione; se la denominazione usuale manca o non è utilizzata, viene fornito un nome descrittivo.
2. L'allegato V comprende disposizioni specifiche sull'utilizzazione della denominazione del prodotto alimentare e alle indicazioni che devono accompagnarla.
Articolo 19
Elenco degli ingredienti
1. L'elenco degli ingredienti ha un titolo o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L'elenco comprende tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento della loro utilizzazione nella fabbricazione del prodotto alimentare.
2. Per i prodotti contenenti nanomateriali, tale circostanza deve essere chiaramente indicata nell'elenco degli ingredienti con il prefisso «nano».
3. Gli ingredienti sono designati, se del caso, con il loro nome specifico, conformemente alle regole previste all'articolo 18 e all'allegato V.
4. Le prescrizioni tecniche che disciplinano l'applicazione dei paragrafi 1 e 3 sono stabilite nell'allegato VI.
Articolo 20
Deroghe generali dall'obbligatorietà dell'' elenco degli ingredienti
Un elenco di ingredienti non è richiesto per i seguenti prodotti alimentari:
a) |
ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; |
b) |
le acque gassificate, dalla cui denominazione si rilevi tale caratteristica; |
c) |
gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti: |
d) |
formaggi, burro, latte e creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dalle sostanze del latte, enzimi e colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi; |
e) |
bevande alcoliche; la Commissione elaborerà una relazione dopo … (34), concernente l'applicazione del presente paragrafo a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole di preparazione delle informazioni sui valori nutritivi di tali prodotti per i consumatori . Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate mediante atti delegati , a norma dell'articolo 42 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 ; |
f) |
prodotti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione del prodotto alimentare:
|
Articolo 21
▐
Non sono considerati ingredienti di un prodotto alimentare ▐:
a) |
i costituenti di un ingrediente che sono stati temporaneamente separati durante il processo di fabbricazione e successivamente reintrodotti in quantità che non supera la proporzione iniziale; |
b) |
gli additivi e gli enzimi alimentari:
|
c) |
le sostanze utilizzate in dosi strettamente necessarie come solventi o supporti per le sostanze nutrizionali, gli additivi alimentari , gli enzimi e gli aromi; |
d) |
le sostanze che non sono additivi alimentari, ma che sono utilizzate nello stesso modo e allo stesso scopo degli ausiliari di fabbricazione e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche sotto forma modificata; |
e) |
l'acqua:
|
Articolo 22
Etichettatura di alcune sostanze che provocano allergie o intolleranza
1. Qualunque ingrediente elencato nell'allegato II o qualunque sostanza proveniente da un ingrediente elencato in tale allegato, tranne le eccezioni previste nell'allegato stesso, è sempre indicato nell'elenco degli ingredienti in modo che il potenziale allergenico o di intolleranza sia immediatamente e chiaramente individuabile .
Tale indicazione non è richiesta se:
a) |
la denominazione del prodotto alimentare fa chiaramente riferimento al nome dell'ingrediente; |
b) |
l'ingrediente elencato nell'allegato II e dal quale deriva una sostanza è già menzionato nell'elenco degli ingredienti; o |
c) |
il prodotto alimentare non è preimballato; in tal caso nel locale di vendita o nei menù deve essere segnalato in modo chiaramente visibile che:
|
2. L'elenco di cui all'allegato II è sistematicamente riesaminato e, ove necessario, aggiornato dalla Commissione sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche più recenti mediante atti delegati a norma dell'articolo 49 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 .
3. Ove necessario, l'elenco contenuto nell'allegato II può essere oggetto di orientamenti tecnici per la sua interpretazione, in conformità con la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2.
Articolo 23
Indicazione quantitativa degli ingredienti
1. L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un prodotto alimentare è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:
a) |
figura nella denominazione di vendita o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore; o |
b) |
è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o |
c) |
è essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto. |
▐
2. Le norme tecniche per l'applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l'indicazione della quantità di taluni ingredienti non è richiesta, sono stabilite nell'allegato VII.
Articolo 24
Quantità netta
1. La quantità netta di un prodotto alimentare è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro o il chilogrammo o il grammo:
a) |
in unità di liquido per i prodotti liquidi ai sensi della direttiva 85/339/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente gli imballaggi per liquidi alimentari (35) ; |
b) |
in unità di massa per gli altri prodotti. |
2. La Commissione può disporre che la quantità netta di alcuni prodotti alimentari sia espressa in modo diverso da quello descritto al paragrafo 1 mediante atti delegati a norma dell'articolo 42 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44.
3. Le norme tecniche per l'applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l'indicazione della quantità netta non è richiesta, sono stabiliti nell'allegato VIII.
Articolo 25
Termine minimo di conservazione, data limite di consumo e data di produzione
1. Nel caso di prodotti alimentari molto deperibili dal punto di vista microbiologico e pertanto suscettibili di costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data limite di consumo.
2. La data da menzionare è facilmente identificabile e non è coperta. È indicata nel modo seguente: .
a) |
termine minimo di conservazione
|
b) |
data limite di consumo
|
c) |
data di produzione
|
3. Il modo d'indicare il termine minimo di conservazione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii) può essere determinato conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2.
Articolo 26
Istruzioni per l'uso
1. Le istruzioni per l'uso di un prodotto alimentare devono essere indicate in modo da consentire un uso adeguato di tale prodotto. Se del caso, sono riportate le istruzioni relative alle condizioni di refrigerazione e conservazione nonché al periodo di consumo dopo l'apertura della confezione.
2. La Commissione può fissare le modalità di indicare le istruzioni per l'uso di taluni prodotti alimentari mediante atti delegati a norma dell'articolo 42 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 .
Articolo 27
Titolo alcolometrico
1. Le modalità di indicazione del titolo alcolometrico volumico sono determinate, per quanto riguarda i prodotti classificati alle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, da disposizioni dell'Unione specifiche applicabili a tali prodotti.
2. Il titolo alcolometrico volumico delle bevande con contenuto alcolico superiore all' 1,2 % in volume diverse da quelle di cui al paragrafo 1 è indicato conformemente all'allegato IX.
SEZIONE 3
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
Articolo 28
Rapporto con altri atti legislativi
1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai prodotti alimentari che rientrano nel campo d'applicazione dei seguenti atti legislativi:
a) |
Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (36); |
b) |
Direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (37). |
2. Le disposizioni della presente sezione si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare (38) e le direttive specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1 di tale direttiva.
Articolo 29
Contenuto
1. Le dichiarazioni nutrizionali comprendono i seguenti elementi (d'ora in poi le «dichiarazioni nutrizionali obbligatorie»):
a) |
valore energetico; |
b) |
▐ la quantità di grassi , acidi grassi saturi, zuccheri e sale ; |
c) |
la quantità di proteine, carboidrati, fibre, grassi trans naturali e artificiali. |
Il presente paragrafo non si applica alle bevande alcoliche . La Commissione elaborerà dopo … (39) una relazione concernente l'applicazione del presente paragrafo a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole relative alla fornitura ai consumatori di informazioni nutrizionali su questi prodotti, adottate mediante atti delegati a norma dell'articolo 42 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 .
2. Le dichiarazioni nutrizionali possono inoltre precisare in via supplementare le quantità di uno o più dei seguenti elementi:
▐ a) |
acidi grassi monoinsaturi; |
b) |
acidi grassi polinsaturi; |
c) |
polioli; |
d) |
colesterolo; |
e) |
amido; ▐ |
f) |
tutti i sali minerali o vitamine presenti in quantità significativa conformemente alle disposizioni dell'allegato, parte A, punto 1, in conformità dei valori indicati nella parte A, punto 2, di detto allegato; |
g) |
altre sostanze nutritive di cui alla parte A dell'allegato XII e componenti di dette sostanze; |
h) |
altre sostanze come definite dal regolamento (CE) n. 1925/2006. |
3. È obbligatorio dichiarare la quantità di sostanze che appartengono a una delle categorie di sostanze nutritive di cui al paragrafo 2 o ne sono componenti, quando tali sostanze sono oggetto di una dichiarazione nutrizionale e/o di una dichiarazione sulla salute.
▐
Articolo 30
Calcolo
1. Il valore energetico è calcolato mediante coefficienti in conversione indicati nell'allegato XI.
2. La Commissione determina e inserisce nell'allegato XI i coefficienti di conversione di cui all'allegato X, alla parte A, punto 1, che consentono di calcolare in modo più preciso il tenore di vitamine e sali minerali dei prodotti alimentari mediante atti delegati a norma dell'articolo 42 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 .
3. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, si riferiscono al prodotto alimentare così come è venduto.
Se del caso, è possibile fornire tali informazioni per il prodotto alimentare dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino il prodotto alimentare pronto al consumo.
4. I valori dichiarati sono , a seconda dei casi, valori medi stabiliti alla fine del termine minimo di conservazione, tenendo conto degli opportuni parametri di tolleranza, sulla base:
a) |
dell'analisi del prodotto alimentare effettuata dal fabbricante; o |
b) |
del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; o |
c) |
del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati. |
Le modalità d'applicazione relative all'indicazione del valore energetico e delle sostanze nutritive per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati e in particolare gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali , sono adottate, previo parere dell'Autorità, mediante atti delegati a norma dell'articolo 42 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 .
Articolo 31
Forme di espressione
1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive o dei loro componenti di cui all'articolo 29 paragrafi 1 e 2, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate all' ▐ allegato XII.
2. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria sulla parte anteriore dell'imballaggio include il valore energetico in kcal di cui all'articolo 29 , paragrafo 1, lettera a) e le sostanze nutritive obbligatorie di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), espresso in grammi .
Essa presenta in forma chiara, nel seguente ordine: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.
3. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria sul retro dell'imballaggio include il valore energetico in kcal e tutte le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie di cui all'articolo 29, paragrafo 1, nonché, se del caso, le dichiarazioni nutrizionali volontarie di cui all'articolo 29, paragrafo 2.
Essa segue, se del caso, l'ordine di presentazione di cui all'allegato XII, parte C, sia per 100 g/ml che per porzione.
Le indicazioni sono presentate sotto forma di tabella, con allineamento delle cifre.
4. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie sono espresse, per 100 g, 100 ml o per porzione, quali percentuali degli apporti di riferimento fissati nell'allegato X, parte B. Anche le eventuali indicazioni relative alle vitamine o ai sali minerali sono espresse quali percentuali dei consumi di riferimento fissati nell'allegato X, parte A, punto 1.
5. Se sono riportate le indicazioni di cui all'articolo 4, le seguenti informazioni supplementari devono essere riportate in prossimità diretta della corrispondente tabella: «Fabbisogno giornaliero di una donna adulta di media età. Il Suo fabbisogno giornaliero personale può essere diverso da quello indicato.».
6. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e la dichiarazione del tipo di acidi grassi, diverse dalle dichiarazioni obbligatorie degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), sono presentate conformemente all' allegato XII.
▐
Articolo 32
Forme di espressione complementari
1. In aggiunta alle forme di espressione di cui all'articolo 31, paragrafo da 2 a 4, le dichiarazioni nutrizionali possono essere ripetute sotto forme diverse ed eventualmente in una diversa parte dell'imballaggio, ad esempio mediante rappresentazioni grafiche o simboli, purché siano rispettati i seguenti requisiti essenziali:
a) |
tali forme di espressione non inducano in errore il consumatore né distraggano l'attenzione dalla dichiarazione nutrizionale obbligatoria; nonché |
b) |
si basino sia sui consumi di riferimento conformemente all'allegato XI, parte B , sia su conoscenze scientifiche convalidate riguardanti i consumi calorici o nutritivi; |
c) |
siano sostenute da elementi scientifici in grado di provare che il consumatore medio comprende il modo in cui è presentata l'informazione e vi fa ricorso; e |
d) |
siano avvalorate da prove risultanti da ricerche indipendenti condotte presso i consumatori, le quali dimostrano che il consumatore medio capisce la forma di espressione. ▐ |
Articolo 33
Presentazione
▐ 1. Oltre alla presentazione della dichiarazione nutrizionale ai sensi degli articoli 29 e 31, l'etichettatura del valore energetico prescritta a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e dell'allegato X, parte B, figura a destra in basso nella parte anteriore della confezione in caratteri di dimensioni non inferiori a 3 mm e all'interno di un riquadro.
2. La confezione regalo è esentata dall'obbligo di esporre il valore energetico sulla parte anteriore dell'imballaggio di cui al paragrafo 1.
3. La dichiarazione nutrizionale supplementare volontaria collegata alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafo 2, figura insieme nella stessa posizione e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui all' allegato XII. Si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 1.
4. Se la dichiarazione nutrizionale per i prodotti alimentari che figurano nell'allegato IV è obbligatoria per l'informazione nutrizionale o sanitaria, essa non deve apparire nel campo visivo principale.
5. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti alimentari definiti nella direttiva 89/398/CEE e alle direttive specifiche cui fa riferimento l'articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva.
6. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sono trascurabili, la dichiarazione nutrizionale relativa a questi elementi può essere sostituita dalla menzione «contiene quantità trascurabili di …», situata nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale, se tale dichiarazione è presente.
▐
7. La Commissione può stabilire regole relative ad altri aspetti della presentazione della dichiarazione nutrizionale mediante atti delegati , a norma dell'articolo 42 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 .
8. la Commissione presenta … (40) una relazione di valutazione sulla forma di presentazione descritta nei paragrafi da 1 a 7.
CAPO V
INFORMAZIONI VOLONTARIE SUI PRODOTTI ALIMENTARI
Articolo 34
Requisiti ▐
▐ 1. Le informazioni volontarie non occupano spazi destinati alle informazioni obbligatorie.
2. Tutte le informazioni pertinenti sui sistemi di informazione volontaria in materia alimentare, come i criteri di base e gli studi scientifici, sono messi a disposizione del pubblico.
3. Per determinati gruppi, ad esempio i bambini, possono essere ancora indicate informazioni nutrizionali volontarie supplementari, purché i valori di riferimento specifici siano comprovati scientificamente, non inducano in inganno il consumatore e siano conformi ai requisiti generali fissati nel presente regolamento.
4. Fatta salva l'etichettatura in conformità con la specifica normativa dell'Unione, il paragrafo 5 si applicano nei casi in cui il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è indicato volontariamente per informare i consumatori che un alimento ha origine o proviene dall'Unione o da un determinato paese o luogo.
▐
5. Per quanto riguarda la carne diversa dalla carne di manzo e di vitello, l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza può essere fornita in rapporto ad un unico luogo solo nel caso in cui gli animali siano nati, allevati e macellati nello stesso paese o luogo. Negli altri casi devono essere fornite informazioni su ciascuno dei differenti luoghi di nascita, allevamento e macellazione.
▐
6. Il termine «vegetariano» non si applica ai prodotti alimentari che sono derivati o fabbricati a partire da o mediante prodotti ottenuti da animali morti o abbattuti o da animali morti perché destinati al consumo. Il termine «vegano» non dovrebbe applicarsi ai prodotti alimentari fabbricati a partire da o mediante animali o prodotti animali inclusi i prodotti provenienti da animali vivi.
▐ CAPO VI
DISPOSIZIONI NAZIONALI
Articolo 35
Principio
Gli Stati membri possono adottare disposizioni nel settore delle informazioni sui prodotti alimentari solo nei casi stabiliti dal presente regolamento.
Articolo 36
Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari
1. Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 39, gli Stati membri possono richiedere indicazioni obbligatorie complementari che si aggiungono a quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 11, per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari, per motivi:
a) |
di protezione della salute pubblica; |
b) |
di protezione dei consumatori; |
c) |
di prevenzione delle frodi; |
d) |
di protezione della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza regionale , di denominazioni d'origine controllata e di repressione della concorrenza sleale. |
Tali misure non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato interno.
▐ Articolo 37
Latte e prodotti derivati dal latte
Gli Stati membri possono adottare misure che derogano all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2, per il latte e i prodotti derivati dal latte presentati in bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il contenuto di tali misure.
▐
Articolo 38
▐ Prodotti alimentari non preimballati
1. Per quanto riguarda i prodotti alimentari non preimballati, sono fornite le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c). .
2. La fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 11 non è obbligatoria .
3. Gli Stati membri possono stabilire modalità dettagliate di presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle misure di cui ai paragrafi 1 e 3.
Articolo 39
Procedura di notifica
1. Quando viene fatto riferimento al presente articolo, gli Stati membri che ritengono necessario adottare una nuova legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari notificano previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisando i motivi che le giustificano.
2. La Commissione consulta gli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, se ritiene tale consultazione utile o su richiesta di uno Stato membro. La Commissione introduce altresì una procedura di notifica formale per tutte le parti interessate, in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (41).
3. Lo Stato membro interessato può adottare le misure previste solo tre mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1, purché non abbia ricevuto un parere negativo dalla Commissione.
4. Se il parere della Commissione è negativo, essa avvia, prima della scadenza del periodo di tre mesi, la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, al fine di determinare se le misure previste possono essere applicate. La Commissione può richiedere che siano apportate modifiche alle misure previste. Lo Stato membro interessato non può adottare le misure previste prima che la Commissione abbia espresso la sua decisione finale.
▐
CAPO VII
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, DISPOSIZIONI MODIFICATRICI E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 40
Adeguamenti tecnici
Fatte salve le disposizioni relative alle modifiche degli allegati II e III di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione può modificare gli allegati. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate mediante atti delegati, a norma dell'articolo 42 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 .
Articolo 41
Comitato
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nel caso in cui sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
▐
Articolo 42
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera k), all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 20, lettera e), all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafi 2 e 4, all'articolo 33, paragrafo 7, e all3articolo 40 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … (42). La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati entro e non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 43.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44.
Articolo 43
Revoca della delega
1. La delega dei poteri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera k), all'articolo 11 paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 20, lettera e), all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30 e all'articolo 40, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere in merito alla revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa decisione prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata ma non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 44
Obiezioni agli atti delegati
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di due mesi.
2. Se, allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del predetto termine, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni ne illustra le ragioni.
Articolo 45
Modifiche al regolamento (CE) n. 1924/2006
All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il primo e il secondo paragrafo sono sostituiti dal testo seguente:
«L'obbligo di fornire informazioni a norma del capo IV, sezione 3, del regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del … sulla fornitura di informazioni alimentare ai consumatori (43) e le relative modalità, si applica mutatis mutandis allorché è formulata una dichiarazione nutrizionale sulla salute, ad eccezione della pubblicità generica.
Inoltre, secondo i casi, anche la quantità della sostanza cui fa riferimento una dichiarazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell'etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo della dichiarazione nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. …/… [sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori].
Articolo 46
Modifiche al regolamento (CE) n. 1925/2006
Il regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:
1. |
All'articolo 6 il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. L'aggiunta di una vitamina o di un minerale all'alimento risulta nella presenza della vitamina o del minerale in questione nell'alimento almeno in una quantità significativa, ove definita, in conformità con [l'allegato X, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del … sulla fornitura di informazioni alimentare ai consumatori (44). Le quantità minime, comprese eventuali quantità inferiori, per specifici alimenti o categorie di alimenti sono adottate, in deroga alle quantità significative sopra menzionate, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. |
2. |
All'articolo 7 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L'etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali e che sono disciplinati dal presente regolamento è obbligatoria. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. …[sulla fornitura di informazioni alimentare ai consumatori] e nelle quantità totali di vitamine e minerali qualora essi siano aggiunti all'alimento.». |
Articolo 47
Abrogazione
1. Le direttive 87/250/CEE, 94/54/CE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2004/77/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 sono abrogati a decorrere da … (45).
2. La direttiva 90/496/CEE è abrogata a decorrere da … (46).
3. I riferimenti fatti agli atti abrogati s'intendono come fatti al presente regolamento.
Articolo 48
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 14, paragrafo 1, si applica a decorrere … (47).
Gli articoli da 29 a 33 si applicano a decorrere … (47) o, per i prodotti alimentari etichettati da operatori del settore alimentare che … (48), hanno meno di cento dipendenti e il cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale non superano i 5 milioni di EUR , a decorrere … (49).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fatto a
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
Per il Consiglio
Il Presidente
(1) GU C 77 del 31.3.2009, pag. 81.
(2) Parere del Parlamento europeo del 16 giugno 2010.
(3) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(4) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(5) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
(6) GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.
(7) GU L 113 del 30.4.1987, pag. 57.
(8) GU L 300 del 23.11.1994, pag. 14.
(9) GU L 69 del 16.3.1999, pag. 22.
(10) GU L 191 del 19.7.2002, pag. 20.
(11) GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 44.
(12) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 76.
(13) GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 160.
(14) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
(15) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(16) GU L 302 del 19.10.1993, pag. 1.
(17) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
(18) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(19) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(20) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.
(21) GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23.
(22) Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(23) Diciotto mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
(24) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(25) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.
(26) GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61.
(27) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(28) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(29) GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.
(30) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.
(31) GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.
(32) GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.
(33) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
(34) Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
(35) GU L 176 del 6.7.1985, pag. 18.
(36) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.
(37) GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1.
(38) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.
(39) Cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(40) Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(41) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(42) Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(43) GU L …,».
(44) GU L …,.»;
(45) Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(46) Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
(47) Dal primo giorno del mese che segue un periodo di trentasei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(48) Data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
(49) Dal primo giorno del mese che segue un periodo di sessanta mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO I
DEFINIZIONI SPECIFICHE
di cui all'articolo 2, paragrafo 4
1. |
per «dichiarazione nutrizionale» o «etichettatura nutrizionale» s'intendono le informazioni che indicano:
|
2. |
«grassi»: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi; |
3. |
«acidi grassi saturi»: gli acidi grassi che non presentano doppi legami; |
4. |
«acidi grassi trans»: gli acidi grassi che presentano almeno un doppio legame non coniugato (vale a dire interrotto da almeno un gruppo metilene) tra atomi di carbonio in configurazione trans; |
5. |
«acidi grassi monoinsaturi»: gli acidi grassi con doppio legame cis; |
6. |
«acidi grassi polinsaturi»: gli acidi grassi con doppia interruzione cis, cis- metilenica; |
7. |
«carboidrati»: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo, compresi i polioli; |
8. |
«zuccheri»: tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli , l'isomaltulosio e il D-tagatosio; |
9. |
«polioli»: gli alcoli comprendenti più di due gruppi idrossili; |
10. |
«proteine»: il tenore in proteine calcolato mediante la formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) × 6,25 e, nel caso delle lattoproteine, azoto totale Kjeldahl × 6,38; |
11. |
«sale»: il contenuto di sale calcolato mediante la formula: sale = sodio × 2,5; |
12. |
«foglia oro alimentare»: una decorazione commestibile di alimenti o bevande ottenuta con foglia d'oro dello spessore di circa 0,000125 mm in fiocchi o in polvere; |
13. |
«valore medio»: il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un prodotto alimentare dato e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo; |
14. |
«parte anteriore dell'imballaggio »: il lato o la superficie della confezione del prodotto alimentare che è più suscettibile di essere esposta o visibile nelle condizioni di vendita o di utilizzazione normali o abituali. |
Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO II
INGREDIENTI CHE POSSONO CAUSARE ALLERGIE O INTOLLERANZE
1. |
Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
|
2. |
Crostacei e prodotti a base di crostacei. |
3. |
Uova e prodotti a base di uova. |
4. |
Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
|
5. |
Arachidi e prodotti a base di arachidi. |
6. |
Soia e prodotti a base di soia, tranne:
|
7. |
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
|
8. |
Frutta a guscio, vale a dire mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia e noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne:
|
9. |
Sedano e prodotti a base di sedano. |
10. |
Senape e prodotti a base di senape. |
11. |
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. |
12. |
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro espressi come SO2 nel prodotto inteso al consumo . |
13. |
Lupini e prodotti a base di lupini. |
14. |
Molluschi e prodotti a base di molluschi. |
(1) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall'Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.
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ALLEGATO III
PRODOTTI ALIMENTARI LA CUI ETICHETTATURA DEVE COMPRENDERE UNA O PÙ INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI
TIPO O CATEGORIA DI PRODOTTI ALIMENTARI |
INDICAZIONI |
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1. PRODOTTI ALIMENTARI IMBALLATI IN TALUNI GAS |
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|
«Confezionato in atmosfera protettiva» |
||||||||||||||||||
2. PRODOTTI A BASE DI CARNE OTTENUTA MEDIANTE MACELLAZIONE SPECIALE |
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|
«Carne da macellazione senza stordimento» |
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3. PRODOTTI ALIMENTARI CONTENENTI EDULCORANTI |
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|
la denominazione del prodotto alimentare è accompagnata dall'indicazione «con edulcorante/i» nel campo visivo principale. |
||||||||||||||||||
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la denominazione del prodotto alimentare è accompagnata dall'indicazione «con zucchero/i ed edulcorante/i» |
||||||||||||||||||
|
«contiene una fonte di aspartame » |
||||||||||||||||||
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«un consumo eccessivo può avere effetti lassativi» |
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4. PRODOTTI ALIMENTARI CONTENENTI ACIDO GLICIRRIZICO O IL SUO SALE DI AMMONIO |
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|
la dicitura «contiene liquirizia» va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine «liquirizia» figuri già nell'elenco di ingredienti o nella denominazione del prodotto alimentare. In mancanza di un elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione del prodotto alimentare. |
||||||||||||||||||
|
La dicitura «contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» dev'essere aggiunta immediatamente dopo l'elenco degli ingredienti. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione del prodotto alimentare. |
||||||||||||||||||
|
La dicitura «contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» dev'essere aggiunta immediatamente dopo l'elenco degli ingredienti. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione del prodotto alimentare. |
||||||||||||||||||
5. PRODOTTI ALIMENTARI CONTENENTI ACIDO GLUTAMMICO O IL SUO SALE |
|||||||||||||||||||
|
«contiene ingredienti che stimolano l'appetito» |
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6. CARNE CONSISTENTE DI TAGLI DI CARNE COMBINATI |
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la denominazione del prodotto alimentare è accompagnata dall'indicazione «con tagli di carne combinati» |
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7. BEVANDE CON ELEVATO CONTENUTO DI CAFFEINA |
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|
La dicitura «elevato tenore di caffeina» figura nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda, seguita, e in conformità con l'articolo 14, paragrafo 4, del presente regolamento, da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg/100 ml. |
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8. PRODOTTI ALIMENTARI CON AGGIUNTA DI FITOSTEROLI, ESTERI DI FITOSTEROLO, FITOSTANOLI E/O ESTERI DI FITOSTANOLO |
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||||||||||||||||||
9. PRODOTTI A BASE DI CARNE E DI VOLATILI) |
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Prodotti di pollame per la cui produzione sono state utilizzate proteine di manzo o dei maiali. |
L'utilizzo di proteine di manzo o di maiale dovrebbe sempre essere chiaramente indicato nell'etichettatura sulla confezione. |
(1) Il livello si applica ai prodotti così come proposti pronti per il consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO IV
PRODOTTI ALIMENTARI AI QUALI NON SI APPLICA L'OBBLIGO DELL'ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
— |
gli ortofrutticoli freschi e i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; |
— |
i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente ad affumicatura o maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; |
— |
le acque minerali naturali o le altre acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi; |
— |
le piante aromatiche, gli aromi, le spezie, i condimenti e le loro miscele; |
— |
il sale e i succedanei del sale; |
— |
lo zucchero e gli zuccheri di nuovo tipo; |
— |
tipi di farina; |
— |
i prodotti coperti dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (1), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati; |
— |
le infusioni a base di erbe, tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza ingredienti; |
— |
gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi; |
— |
gli aromi; |
— |
gli additivi alimentari; |
— |
gli ausiliari di fabbricazione; |
— |
gli enzimi alimentari; |
— |
i coloranti per alimenti; |
— |
la foglia oro alimentare; |
— |
la gelatina; |
— |
i composti di gelificazione per marmellate; |
— |
i lieviti; |
— |
le gomme da masticare; |
— |
gli alimenti aventi un design o una confezione stagionale, di lusso o da regalo; |
— |
i dolciumi di stagione e i prodotti a base di zucchero e cioccolato, sotto forma di figurine; |
— |
gli imballaggi multipli misti; |
— |
gli assortimenti; |
— |
i prodotti alimentari confezionati in imballaggi o recipienti la cui faccia più grande ha una superficie inferiore a 75 cm2; il contenuto energetico, quale previsto all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), è sempre indicato nel campo visivo principale; |
— |
i prodotti alimentari venduti da privati nel contesto di attività occasionali, e non nel quadro di un'impresa che suppone una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione; |
— |
i prodotti alimentari non preimballati, comprese le forniture a collettività, destinati al consumo immediato; |
— |
i prodotti confezionati artigianalmente; |
— |
gli alimenti venduti direttamente sul mercato agricolo; |
— |
i prodotti alimentari forniti direttamente da piccole imprese in piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente il consumatore finale; |
— |
i prodotti alimentari confezionati in un imballaggio interno non destinato alla vendita senza l'imballaggio esterno (le informazioni nutrizionali sono fornite sull'imballaggio esterno, a meno che il prodotto in questione non rientri nelle categorie esentate a titolo del presente allegato); |
— |
i prodotti alimentari in quantità inferiore a 5g/ml; |
— |
le bottiglie in vetro marcate in modo indelebile. |
Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO V
DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E INDICAZIONI SPECIFICHE CHE LI ACCOMPAGNANO
PARTE A – DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO ALIMENTARE
1. |
L'utilizzazione nello Stato membro di commercializzazione della denominazione del prodotto alimentare sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione è ammessa. Tuttavia, quando l'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale del prodotto alimentare e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che devono apparire nello stesso campo visivo adiacente alla denominazione del prodotto alimentare ed essere scritte con un carattere tipografico chiaro e di facile lettura . |
2. |
In casi eccezionali, la denominazione del prodotto alimentare dello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa è talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione che le disposizioni del punto 1 non sono sufficienti a garantire, nello Stato membro di commercializzazione, un'informazione corretta per l'acquirente. |
3. |
Nessuna denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia può sostituirsi alla denominazione del prodotto alimentare. |
PARTE B – INDICAZIONI OBBLIGATORIE CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LA DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO ALIMENTARE
1. |
La denominazione del prodotto alimentare comprende o è accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio: in polvere, liofilizzato, ricongelato, congelato, surgelato, scongelato, concentrato, affumicato), nel caso in cui l'omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore l'acquirente. |
2. |
I prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti recano una delle seguenti indicazioni: «irradiato» o «trattato con radiazioni ionizzanti». |
3. |
La denominazione del prodotto alimentare indica qualsiasi ingrediente di diversa origine animale aggiunto all'animale primario per i prodotti a base di carne che hanno l'aspetto di un taglio, un pezzo, una fetta, una porzione o una carcassa e per i prodotti a base di pesce. |
4. |
La denominazione del prodotto alimentare figurante sull'etichetta di ogni prodotto a base di carne che ha l'aspetto di un taglio, un pezzo, una fetta, una porzione di carne o una carcassa oppure di carne salata comprende l'indicazione:
|
5. |
La denominazione del prodotto alimentare figurante nell'etichettatura di ogni prodotto a base di pesce che ha l'aspetto di un taglio, un filetto, una fetta o una porzione di pesce comprende l'indicazione:
|
PARTE C – REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DELLE «CARNI MACINATE»
1. |
Criteri di composizione controllati sulla base di una media giornaliera:
|
2. |
In deroga ai requisiti posti dall'allegato III, sezione V, capo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, l'etichettatura reca le seguenti diciture:
|
3. |
Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato nazionale di carni macinate che non sono conformi ai criteri fissati al punto 1 della presente parte mediante l'apposizione di un marchio nazionale che non può essere confuso con i marchi definiti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004. |
Parte D – REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DEL BUDELLO DA SALSICCIA
Nell'elenco degli ingredienti, il budello da salsiccia è indicato nel modo seguente:
— |
«budello naturale», quando il budello utilizzato per fare le salsicce proviene dal tratto intestinale di animali ungulati; |
— |
«budello artificiale» negli altri casi. |
Quando un budello artificiale non è commestibile, tale caratteristica deve essere specificata.
Parte E – DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI CHE APPAIONO SIMILI A UN ALTRO PRODOTTO ALIMENTARE (l'elenco seguente riprende degli esempi)
I prodotti alimentari che possono apparire simili a un altro prodotto alimentare oppure in cui un ingrediente è stato sostituito da un'imitazione sono etichettati nel modo seguente:
Differenze per tipologia, caratteristiche e composizione |
Denominazione ufficiale |
Rispetto al formaggio, sostituzione completa o parziale del grasso lattiero con grasso vegetale |
«Formaggio di imitazione» |
Rispetto al prosciutto, composizione modificata con ingredienti di dimensioni minori con quota notevolmente ridotta di carne |
«Prosciutto di imitazione» |
Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO VI
INDICAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI
PARTE A – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO
Categoria di ingredienti |
Disposizione relativa all'indicazione con riferimento al peso |
||
|
Sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità d'acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti utilizzati. Questa quantità può non essere presa in considerazione se, in termini di peso, non supera il 5 % del prodotto finito. |
||
|
Possono essere indicati nell'elenco in ordine di peso così come sono stati registrati prima della concentrazione o della disidratazione. |
||
|
Possono essere indicati nell'elenco secondo l'ordine delle proporzioni nel prodotto ricostituito, purché l'elenco degli ingredienti sia accompagnato dalle seguenti diciture: «ingredienti del prodotto ricostituito» o «ingredienti del prodotto pronto al consumo». |
||
|
Possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la designazione «frutta», «legumi» o «funghi» seguiti dalla dicitura «in proporzione variabile», immediatamente seguita dall'enumerazione dei frutti, legumi o funghi presenti. In questo caso, la miscela è indicata nell'elenco degli ingredienti, conformemente all'articolo 19, paragrafo1, sulla base del peso totale della frutto, dei legumi o dei funghi presenti. |
||
|
Possono essere enumerate secondo un ordine diverso, purché l'elenco di tali ingredienti sia accompagnato da una dicitura come «in proporzione variabile». |
||
|
Possono essere elencati in un ordine diverso dopo gli altri ingredienti. |
||
|
Possono essere indicati nell'elenco degli ingredienti mediante la dicitura «contiene … e/o …», nel caso in cui almeno uno di non più di due ingredienti sia presente nel prodotto finito. Questa disposizione non si applica agli additivi alimentari né agli ingredienti enumerati nel presente allegato, parte C. |
PARTE B – INGREDIENTI CHE POSSONO ESSERE DESIGNATI CON IL NOME DI UNA CATEGORIA PIUTTOSTO CHE CON UN NOME SPECIFICO
Gli ingredienti che appartengono a una delle categorie di prodotti alimentari sottoelencati e che sono componenti di un altro prodotto alimentare possono essere designati con il solo nome di tale categoria.
Definizione della categoria di prodotto alimentare |
Designazione |
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|
«Olio» accompagnato , a seconda dei casi, dall'aggettivo, ▐«animale» (o dall'indicazione dell'origine specifica animale) , o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale ▐ Nei casi in cui non si possa garantire l'assenza di determinati oli vegetali,è necessario riportare l'indicazione «Può contenere …». L'aggettivo «idrogenato» deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato ▐. |
||||||||||||
|
«Grasso» o «materia grassa», completata ▐dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale. L'aggettivo «idrogenato» deve accompagnare la menzione di un grasso idrogenato, a meno che le quantità di acidi grassi saturi e di acidi grassi trans figurino nella dichiarazione nutrizionale |
||||||||||||
|
«Farine», seguita dall'enumerazione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso |
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«Amido(i)/fecola(e)» |
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|
«Pesce(i)» |
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«Formaggio(i)» |
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«Spezia(e)» o «miscela di spezie» |
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«Pianta(e) aromatica(che)» o «miscela di piante aromatiche» |
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«Gomma base» |
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«Pangrattato» |
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«Zucchero» |
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«Destrosio» |
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«Sciroppo di glucosio» |
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«Proteine del latte» |
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«Burro di cacao» |
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«Sostanze alimentari coloranti» |
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«Vino» |
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|
«carne(i) di …» e il(i) nome(i) (2) della(e) specie animale(i) da cui proviene(provengono) |
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|
|
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Quando questi tenori limite in materie grasse e/o in tessuto connettivo sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di «carne(i) di …» sono rispettati, il tenore in «carne(i) di …» dev'essere adeguato al ribasso di conseguenza e l'elenco degli ingredienti deve menzionare, oltre al termine «carne(i) di …», la presenza di materie grasse e/o di tessuto connettivo. |
|
||||||||||||
|
La dicitura «carni di … separate meccanicamente» e il nome o i nomi (2) delle specie o delle specie animali da cui provengono |
PARTE C – INGREDIENTI DESIGNATI CON IL NOME DELLA LORO CATEGORIA SEGUITO DAL LORO NOME SPECIFICO O DAL LORO NUMERO CE
Gli additivi e gli enzimi alimentari diversi da quelli precisati all'articolo 21, lettera b), che appartengono a una delle categorie elencate nella presente parte sono designati obbligatoriamente mediante il nome di questa categoria seguito dal loro nome specifico o eventualmente dal loro numero CE. Nel caso di un ingrediente che appartiene a più categorie, viene indicata quella corrispondente alla sua funzione principale nel caso del prodotto alimentare in questione. Tuttavia, la designazione «amido modificato» deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, quando questo ingrediente può contenere glutine.
|
Acidi |
|
Regolatori di acidità |
|
Agenti antiagglomeranti |
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Agenti antischiumogeni |
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Antiossidanti |
|
Agenti di carica |
|
Coloranti |
|
Emulsionanti |
|
Sali di fusione (4) |
|
Enzimi (5) |
|
Agenti rassodanti |
|
Esaltatori di sapidità |
|
Agenti di trattamento della farina |
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Agenti gelificanti |
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Agenti di rivestimento |
|
Agenti umidificanti |
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Amidi modificati (5) |
|
Estratto di cellulosa |
|
Conservanti |
|
Gas propulsore |
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Agenti lievitanti |
|
Stabilizzanti |
|
Edulcoranti |
|
Addensanti |
PARTE D – DESIGNAZIONE DEGLI AROMI NELL'ELENCO DEGLI INGREDIENTI
1. |
Gli aromi sono designati sia con il termine «aroma(i)», sia con una denominazione più specifica o una descrizione dell'aroma. |
2. |
La chinina e/o la caffeina che sono utilizzate come aromi nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare sono designate nell'elenco degli ingredienti con la denominazione specifica, immediatamente dopo il termine «aroma(i)». |
3. |
Il termine «naturale» o qualunque espressione che ha un significato sostanzialmente equivalente può essere utilizzata solo per gli aromi nei quali la componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzate definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 88/388/CEE e/o preparati aromatizzanti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva. |
4. |
Se la designazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine «naturale» o qualunque altra espressione avente un significato sostanzialmente equivalente può essere utilizzata solo se la componente aromatizzante è stata isolata mediante procedimenti fisici adeguati o procedimenti enzimatici o microbiologici, o procedimenti tradizionali di preparazione dei prodotti alimentari unicamente o quasi unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla fonte di aromi interessata. |
PARTE E – DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI COMPOSTI
1. |
Un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti sotto la sua denominazione, nella misura in cui essa è prevista dalla regolamentazione o fissata dall'uso, in rapporto al suo peso globale, e dev'essere immediatamente seguita dall'elenco dei suoi ingredienti. |
2. |
L'elencazione degli ingredienti prevista per gli ingredienti composti non è obbligatoria:
|
(1) Il diaframma e i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici, mentre il cuore, la lingua, i muscoli della testa (diversi dai masseteri), del carpo, del tarso e della coda ne sono esclusi.
(2) Per l'etichettatura in inglese, la denominazione può essere sostituita dal nome generico dell'ingrediente per la specie animale interessata.
(3) Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto tra i tenori di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene è pari ad otto volte il tenore di idrossiprolina.
(4) Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.
(5) L'indicazione di un nome specifico o di un numero CE non è richiesta.
Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO VII
INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI
1. |
L'indicazione quantitativa non è richiesta:
|
2. |
L'articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica nel caso:
|
3. |
L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria d'ingredienti:
|
4. |
In deroga al punto 3,
|
Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO VIII
INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ NETTA
1. |
L'indicazione della quantità netta non è obbligatoria per i prodotti alimentari:
|
2. |
Quando l'indicazione di un certo tipo di quantità (come ad esempio la quantità nominale, la quantità minima o la quantità media) è prevista da disposizioni dell'Unione e, in loro assenza, da disposizioni nazionali, questa quantità è la quantità netta nel senso del presente regolamento. |
3. |
Quando un preimballaggio è costituito da due o più preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione della quantità netta è data indicando la quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale. Tali indicazioni non sono tuttavia obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno e quando almeno un'indicazione della quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno. |
4. |
Quando un preimballaggio è costituito da due o più imballaggi individuali che non sono considerati come unità di vendita, l'indicazione della quantità netta è fornita indicando la quantità netta totale e il numero totale degli imballaggi individuali. |
5. |
Quando un prodotto alimentare solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo prodotto alimentare. Ai sensi del presente punto, per «liquido di copertura» s'intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta e ortaggi nei casi delle conserve di frutta e ortaggi. ▐ |
Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO IX
TITOLO ALCOLOMETRICO
Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume è indicato da una cifra con non più di un decimale. È seguita dal simbolo «% vol» e può essere preceduta dal termine «alcol» o dall'abbreviazione «alc.».
Il titolo alcolometrico è determinato a 20oC.
Le tolleranze consentite, positive o negative, rispetto all'indicazione del titolo alcolometrico volumico ed espresse in valori assoluti, sono indicate conformemente alla seguente tabella. Esse si applicano fatte salve le tolleranze risultanti dal metodo d'analisi utilizzato per la determinazione del titolo alcolometrico.
Descrizione delle bevande |
Tolleranza positiva o negativa |
||
|
0,5 % vol. |
||
|
1 % vol. |
||
|
1,5 % vol. |
||
|
0,3 % vol. |
Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO X
CONSUMI DI RIFERIMENTO
PARTE A – CONSUMI DI RIFERIMENTO GIORNALIERI PER VITAMINE E SALI MINERALI (ADULTI)
1. Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA)
Vitamina A (μg) |
800 |
Vitamina D (μg) |
5 |
Vitamina E (mg) |
12 |
Vitamina K (μg) |
75 |
Vitamina C (mg) |
80 |
Tiammina (Vitamina B1) (mg) |
1,1 |
Riboflavina (mg) |
1,4 |
Niacina (mg) |
16 |
Vitamina B6 (mg) |
1,4 |
Acido folico (μg) |
200 |
Vitamina B12 (μg) |
2,5 |
Biotina (μg) |
50 |
Acido pantotenico (mg) |
6 |
Potassio (mg) |
2 000 |
Cloruro (mg) |
800 |
Calcio (mg) |
800 |
Fosforo (mg) |
700 |
Ferro (mg) |
14 |
Magnesio (mg) |
300 |
Zinco (mg) |
10 |
Rame (mg) |
1 |
Manganese (mg) |
2 |
Fluoruro (mg) |
3,5 |
Selenio (μg) |
55 |
Cromo (μg) |
40 |
Molibdeno (μg) |
50 |
Iodio (μg) |
150 |
|
|
2. Quantità significative di vitamine e di sali minerali
In linea generale, la quantità da prendere in considerazione per decidere ciò che costituisce la quantità significativa corrisponde al 15 % del consumo raccomandato specificato al punto 1 per 100 g o 100 ml o per imballaggio, se quest'ultimo contiene una sola porzione.
PARTE B – CONSUMI GIORNALIERI DI RIFERIMENTO DI ELEMENT NUTRITIVI DIVERSI DALLE VITAMINE E DAI SALI MINERALI (ADULTI) (1)
Elementi nutritivi ed energetici |
Consumo di riferimento |
Energia |
▐2 000 kcal |
Proteine |
80 g |
Grassi totali |
70 g |
Acidi grassi saturi |
20 g |
Carboidrati |
230 g |
Zuccheri |
90 g |
Sale |
6 g |
(1) I consumi di riferimento sono valori indicativi; essi saranno definiti più dettagliatamente dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO XI
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA
Per la dichiarazione il valore energetico dev'essere calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione:
|
4 kcal/g ▐ |
||
|
2,4 kcal/g ▐ |
||
|
4 kcal/g ▐ |
||
|
9 kcal/g ▐ |
||
|
6 kcal/g ▐ |
||
|
7 kcal/g ▐ |
||
|
3 kcal/g ▐ |
Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO XII
ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
PARTE A – ESPRESSIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Le unità da utilizzare nella dichiarazione nutrizionale sono le seguenti:
|
kJ e kcal |
||
|
grammi (g) |
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
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le unità specificate nell'allegato XI, parte A, punto 1 |
||
|
l'unità appropriata a seconda della sostanza interessata |
PARTE B – ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE RELATIVA AI COMPONENTI DEI CARBOIDRATI E DEI GRASSI
1. |
Quando sono dichiarati i polioli e/o l'amido, la dichiarazione è presentata nell'ordine seguente:
|
2. |
Quando viene dichiarata la quantità e/o il tipo di acidi grassi, la dichiarazione è presentata nell'ordine seguente:
|
PARTE C – ORDINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI ENERGETICI E NUTRITIVI CHE APPAIONO IN UNA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Le informazioni relative agli elementi energetici nutritivi sono, se del caso, presentate nell'ordine seguente:
energia |
▐ e kcal |
||
grassi |
g |
||
▐ |
|||
|
g |
||
|
g |
||
|
g |
||
|
g |
||
carboidrati |
g |
||
▐ |
|||
|
g |
||
|
g |
||
|
g |
||
acidi grassi monoinsaturi |
g |
||
acidi grassi polinsaturi |
g |
||
polioli |
g |
||
colesterolo |
g |
||
amido |
g |
||
vitamine e sali minerali |
le unità specificate nell'allegato XI, parte A, punto 1 |
||
altre sostanze |
l'unità appropriate a seconda della sostanza interessata |