31.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 161/161


Martedì 18 maggio 2010
Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I

P7_TA(2010)0160

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))

2011/C 161 E/26

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0456),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, punto 2, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0123/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0125/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali


Martedì 18 maggio 2010
P7_TC1-COD(2009)0127

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 maggio 2010 in vista dell'adozione della decisione n. …/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2 e l'articolo 80,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dell'istituzione di un programma comune dell'Unione europea per il reinsediamento, inteso ad aumentare l'impatto degli sforzi di reinsediamento nell'Unione nel fornire protezione ai rifugiati e a massimizzare l'impatto strategico del reinsediamento attraverso una migliore individuazione delle persone le cui esigenze di reinsediamento sono più pressanti, si dovrebbero formulare, su base regolare a livello di Unione, priorità comuni in tale settore.

(2)

Per conseguire gli obiettivi della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda le priorità annuali comuni dell'Unione in relazione alle regioni geografiche e alle cittadinanze e alle categorie specifiche di rifugiati da reinsediare. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

(3)

In considerazione delle esigenze di reinsediamento da fissare nella decisione della Commissione che definisce le priorità annuali comuni dell'Unione in materia di reinsediamento in conformità della presente decisione, è altresì necessario fornire un supporto finanziario supplementare per il reinsediamento di persone in relazione alle regioni geografiche e alle cittadinanze, nonché a categorie specifiche di rifugiati da reinsediare, qualora il reinsediamento sia considerato lo strumento più adatto a soddisfare le loro esigenze particolari.

(4)

In questo contesto è opportuno adattare la scadenzario relativo al termine per la presentazione dei dati necessari per calcolare le ripartizioni annuali tra gli Stati membri, il termine entro cui questi ultimi devono presentare alla Commissione i programmi annuali e il termine per l'adozione delle decisioni di finanziamento da parte della Commissione.

(5)

Allo scopo di incoraggiare un maggior numero di Stati membri a partecipare ad azioni di reinsediamento, è opportuno fornire un sostegno finanziario supplementare agli Stati membri che partecipano per la prima volta al programma di reinsediamento.

(6)

È inoltre necessario stabilire le norme per l'ammissibilità delle spese per il supporto finanziario supplementare a favore del reinsediamento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 573/2007/CE è così modificata:

1.

l'articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 diventa paragrafo 3;

b)

il paragrafo 3 diventa paragrafo 4, ed è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri ricevono un importo fisso pari a 4 000 EUR per ogni persona reinsediata in accordo con le priorità annuali comuni dell'Unione stabilite in conformità dei paragrafi 6 e 7, in relazione alle regioni geografiche e alle cittadinanze ▐.

Le seguenti categorie di gruppi vulnerabili di rifugiati sono considerate priorità annuali comuni dell'Unione ai sensi dei paragrafi 6 e 7, a prescindere dalle priorità annuali in relazione alle regioni geografiche e alle cittadinanze:

bambini e donne a rischio, in particolare di sfruttamento o violenza psicologica, fisica o sessuale;

minori non accompagnati per i quali il reinsediamento è nel loro migliore interesse, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia;

persone in condizioni sanitarie gravi che necessitano di un trattamento medico speciale, in particolare in condizioni che possono essere trattate solo in seguito al reinsediamento;

sopravvissuti alla violenza e alle torture;

persone che necessitano di un reinsediamento d'emergenza o urgente per esigenze legali e di protezione. »;

c)

è inserito il seguente paragrafo:

«4 bis.     Per gli Stati membri che presentano per la prima volta una richiesta di finanziamento a norma del presente articolo, l'importo fisso per persona reinsediata è pari a 6 000 EUR nel primo anno di calendario e a 5 000 EUR nel secondo. Negli anni successivi l'importo fisso è pari a 4 000 EUR per ogni persona reinsediata. L'importo supplementare che i nuovi Stati membri partecipanti ricevono nei primi due anni della loro partecipazione è investito nello sviluppo di un programma di reinsediamento sostenibile.»;

d)

il paragrafo 4, diventa paragrafo 5 ed è sostituito dal seguente:

«5.   Quando uno Stato membro procede al reinsediamento di una persona appartenente a più d'una delle categorie di cui alle priorità annuali comuni dell'Unione per il reinsediamento stabilite in conformità dei paragrafi 6 e 7 , riceve l'importo fisso per tale persona una volta sola.»;

e)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.    Al fine di conseguire l'obiettivo della presente decisione di rendere il reinsediamento un efficace strumento di protezione, la Commissione adotta una decisione che stabilisce le priorità annuali comuni dell'Unione per il reinsediamento mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 52 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 52 ter e 52 quater .»;

f)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

« 7.     In caso di un'emergenza imprevista che richieda un aggiornamento urgente delle priorità annuali comuni dell'Unione per il reinsediamento, la procedura di cui all'articolo 52 quinquies si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

8.    Entro venti giorni di calendario dopo la notifica della decisione della Commissione che stabilisce le priorità annuali comuni dell'Unione per il reinsediamento in conformità dei paragrafi 6 e 7 , gli Stati membri forniscono alla Commissione la stima del numero di persone che intendono reinsediare ai sensi di tale decisione nel corso del successivo anno di calendario. La Commissione comunica tali stime al Parlamento europeo e al Consiglio .

9.   I risultati e l'impatto dell'incentivo finanziario alle attività di reinsediamento ai sensi delle priorità annuali comuni dell'Unione sono inclusi dagli Stati membri nelle loro relazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, e dalla Commissione nelle sue relazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 3.»;

2.

l'articolo 20, è così modificato:

a)

il paragrafo 2 e sostituito dal seguente:

«2.   Entro il 1o settembre di ogni anno fino al 2013, la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per il successivo anno di calendario a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 13.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro il 1o dicembre di ogni anno fino al 2013, gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato negli elementi seguenti:

a)

le modalità generali di selezione dei progetti da finanziare nell’ambito del programma annuale;

b)

una descrizione delle azioni cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;

c)

la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e un'indicazione dell'importo richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16 per l'attuazione del programma annuale.»;

c)

al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta la decisione di finanziamento che approva il programma annuale entro il 1o aprile dell'anno in questione. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro interessato e il periodo di ammissibilità delle spese.»;

3.

all'articolo 35 è inserito il seguente paragrafo:

«5.   L'importo fisso di 4 000 EUR assegnato agli Stati membri per ogni persona reinsediata è concesso a titolo di somma forfettaria per ogni persona effettivamente reinsediata.»;

4.

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 52 bis

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafi 6 e 7, è conferito alla Commissione per il periodo di cui all'articolo 1, primo comma.

2.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 52 ter e 52 quater. Qualora imperative ragioni d'urgenza lo richiedano, si applica la procedura di cui all'articolo 52 quinquies.

Articolo 52 ter

Revoca della delega

1.     La delega di poteri di cui all'articolo 13, paragrafi 6 e 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione indicando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali ragioni della revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri in essa specificati. La decisione prende effetto immediatamente o a una data successiva in essa specificata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 52 quater

Obiezioni agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro un mese a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale periodo è prorogato di un mese.

2.     Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso specificata.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 52 quinquies

Procedura d'urgenza

1.     Un atto delegato adottato con procedura d'urgenza entra in vigore immediatamente e resta d'applicazione fintanto che non venga sollevata alcuna obiezione ai sensi del paragrafo 2. La notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio indica i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.     Entro un termine di tre mesi dalla data di notifica, il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato. In tal caso, l'atto cessa di essere d'applicazione. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010.

(2)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.