20.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 13/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’8 gennaio 2010

relativo a tre proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(CON/2010/5)

2010/C 13/01

Introduzione e base giuridica

Il 6 ottobre 2009 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in relazione a: 1) una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità bancaria europea (1) (di seguito la «proposta di regolamento EBA»); 2) una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (2) (di seguito la «proposta di regolamento EIOPA»); e 3) una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (3) (di seguito la «proposta di regolamento ESMA»).

La BCE è competente a formulare un parere su ciascuna delle tre proposte di regolamento (di seguito i «regolamenti proposti») in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto i regolamenti proposti contengono disposizioni che riguardano il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla buona conduzione delle politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. Poiché i tre testi riguardano l’istituzione di tre nuove autorità di vigilanza europee che faranno parte del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (European System of Financial Supervision, ESFS), la BCE ha adottato, per semplicità, un unico parere sui regolamenti proposti.

Le osservazioni contenute nel presente parere devono essere lette congiuntamente al parere della BCE CON/2009/88 del 26 ottobre 2009 su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico e su una proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici con riguardo al funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (di seguito, rispettivamente, la «proposta di regolamento ESRB» e la «proposta di decisione ESRB»); queste due proposte fanno parte del pacchetto legislativo adottato dalla Commissione il 23 settembre 2009 ai fini della riforma della vigilanza finanziaria europea (4).

Inoltre, tali osservazioni non pregiudicano il futuro parere della BCE sulle modifiche proposte dalla Commissione alla legislazione comunitaria nel settore finanziario quale necessario completamento del summenzionato pacchetto legislativo (di seguito la «proposta di direttiva omnibus») (5) e altri eventuali pareri della BCE su ogni altra proposta legislativa adottata nell’ambito di tale pacchetto.

Il presente parere si limita ad affrontare le questioni relative all’istituzione e al funzionamento delle autorità di vigilanza europee di diretta rilevanza per la BCE/il SEBC e per il Comitato europeo per il rischio sistemico.

In conformità del primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

Il quadro istituzionale dell’Unione europea per la vigilanza proposto

1.

I regolamenti proposti sono parte di una revisione globale del quadro istituzionale dell’UE per la vigilanza, che comprende sia il rafforzamento della vigilanza microprudenziale attraverso l’istituzione delle autorità di vigilanza europee, sia la designazione del Comitato europeo per il rischio sistemico quale organismo indipendente, incaricato di salvaguardare la stabilità finanziaria esercitando la vigilanza macroprudenziale a livello europeo, con il conferimento alla BCE di specifici compiti in materia in virtù dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato. La BCE accoglie con ampio favore il quadro istituzionale proposto. La BCE prende nota a tale riguardo che il 2 dicembre 2009 il Consiglio Ecofin ha prestato il proprio consenso sulle linee generali dell’assetto proposto (6).

Le autorità di vigilanza europee e il ravvicinamento delle disposizioni legislative nel settore finanziario

2.

Il 18-19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha sollecitato la creazione di un codice unico europeo applicabile a tutti gli istituti finanziari del mercato unico (7). I regolamenti proposti riflettono la necessità di introdurre uno strumento efficace per fissare standard tecnici armonizzati in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità e una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in Europa (8). La BCE accoglie favorevolmente questo approccio dato che essa sostiene da tempo lo sviluppo di un corpus di norme dell’UE in materia di servizi finanziari. Inoltre, le autorità di vigilanza europee, in quanto organismi dotati di competenze molto specializzate, sono in una buona posizione per assistere il processo di armonizzazione del settore finanziario contribuendo all’elaborazione di pratiche comuni di elevata qualità in materia di regolamentazione e vigilanza, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell’UE ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di standard tecnici (9).

Osservazioni di carattere specifico

Rapporti tra le autorità di vigilanza europee e il Comitato europeo per il rischio sistemico

3.

La BCE sostiene con forza efficienti accordi istituzionali per la cooperazione tra le autorità di vigilanza europee e il Comitato europeo per il rischio sistemico. Ciò richiede efficaci procedure di scambio di informazioni al fine di garantire una migliore interazione tra il livello macroprudenziale e quello microprudenziale della vigilanza e il tempestivo accesso del Comitato europeo per il rischio sistemico a tutte le informazioni pertinenti necessarie allo svolgimento dei propri compiti, incluse le informazioni microprudenziali rilevanti per l’analisi macroprudenziale (10). Al riguardo la BCE osserva che uno dei compiti principali delle autorità di vigilanza europee riguarderà la cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, in particolare fornendo a quest’ultimo le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti (11). In tale contesto, la BCE, accogliendo con favore il fatto che i regolamenti proposti prevedano uno stretto coinvolgimento del Comitato europeo per il rischio sistemico nel nuovo quadro istituzionale microprudenziale, suggerisce una modifica con l’obiettivo di garantire la rimozione di tutti gli ostacoli al regolare flusso di informazioni tra il Comitato europeo per il rischio sistemico e il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (si veda al riguardo la modifica n. 7 proposta). Le disposizioni sullo scambio di informazioni riservate ai sensi dei regolamenti proposti saranno a completamento delle altre disposizioni dell’UE in materia, inclusa la proposta di regolamento ESRB.

Rapporti tra le autorità di vigilanza europee e il SEBC

4.

In linea con l’articolo 127, paragrafo 5, del trattato, la BCE e le banche centrali nazionali (BCN) del SEBC, date le loro competenze e capacità tecniche, sono strettamente coinvolte nell’attuale struttura finanziaria dell’UE. I regolamenti proposti dovrebbero altresì assicurare un adeguato coinvolgimento e partecipazione a livello istituzionale della BCE e, se del caso, delle BCN del SEBC, in relazione alle autorità di vigilanza europee e ai nuovi comitati istituiti.

5.

Più specificatamente, il coinvolgimento del SEBC nei sistemi di pagamento, compensazione e regolamento rispecchia il compito assegnatogli dall’articolo 127, paragrafo 2, del trattato di promuovere il «regolare funzionamento dei sistemi di pagamento». Strutture post-negoziazione per i mercati dei valori mobiliari sicure ed efficienti sono una componente critica del sistema finanziario e qualsiasi malfunzionamento dei sistemi di compensazione e regolamento può aver serie ripercussioni sistemiche sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, nonché sulla stabilità finanziaria. Alla luce dei compiti di sorveglianza delle banche centrali sui sistemi di pagamento, compensazione e regolamento, è richiesta un’efficace cooperazione tra le banche centrali nell’esercizio della loro funzione sorveglianza e le autorità di vigilanza (12).

6.

Eventi recenti hanno confermato che le banche centrali possono essere coinvolte in maniera estesa nel contesto di una situazione di crisi quali fornitrici di liquidità al sistema bancario. Ciò avviene in particolare quando una crisi si concretizza attraverso un evento relativo alle condizioni di liquidità del mercato monetario e/o al funzionamento dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli (13).

Su questo sfondo, l’accesso delle banche centrali alle informazioni di vigilanza sugli istituti finanziari può essere rilevante per lo svolgimento del monitoraggio macroprudenziale, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, compensazione e regolamento e la tutela della stabilità finanziaria in generale (14). Mentre nel contesto della legislazione dell’UE nel settore finanziario esistono già circuiti per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le banche centrali (15), per ragioni sostanziali e di coerenza si dovrebbe garantire che i regolamenti proposti prevedano disposizioni equivalenti riguardo allo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza europee e il SEBC nell’assolvimento dei rispettivi compiti.

Le autorità di vigilanza europee e il rispetto del divieto di finanziamento monetario

7.

Qualora una BCN sia un’autorità competente alla vigilanza degli enti creditizi e/o finanziari ai sensi del diritto nazionale, l’assolvimento di tale compito non può costituire un finanziamento monetario vietato ai sensi dell’articolo 123 del trattato. Nella misura in cui il finanziamento di ciascuna autorità di vigilanza europea consiste, in particolare, in contributi obbligatori delle autorità nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi e/o finanziari (16), il contributo di una BCN al reddito dell’autorità di vigilanza europea che, in tali circostanze, implichi unicamente il finanziamento da parte della BCN dell’assolvimento dei propri compiti di vigilanza, non costituisce violazione del divieto di finanziamento monetario.

Proposte redazionali

Quanto alle modifiche che la BCE raccomanda di apportare ai regolamenti proposti, l’allegato contiene specifiche proposte redazionali [basate sul testo della proposta di regolamento EBA (17)] accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 gennaio 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 0501 definitivo.

(2)  COM(2009) 0502 definitivo.

(3)  COM(2009) 0503 definitivo.

(4)  A seguito dell’entrata in vigore del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») il 1o dicembre 2009, la nuova base giuridica dei regolamenti proposti e della proposta di regolamento ESRB è l’articolo 114 TFUE [ex articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea («TCE»)]. La nuova base giuridica per la proposta di decisione ESRB è l’articolo 127, paragrafo 6, TFUE (ex articolo 105, paragrafo 6, TCE), che implica che la proposta di decisione ESRB verrà convertita in un regolamento.

(5)  Il 25 novembre 2009 la BCE è stata formalmente consultata dal Consiglio sulla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, COM(2009) 0576 definitivo.

(6)  Si veda la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità bancaria europea (EBA) — compromesso della Presidenza concordato dal Consiglio Ecofin [2009/0142(COD) — 16748/1/09 REV1], la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), compromesso della Presidenza [2009/0143(COD) — 16749/1/09 REV1] e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), compromesso della Presidenza [2009/0144(COD) — 16751/1/09 REV1].

(7)  Si vedano le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009, pag. 9 e le Conclusioni del Consiglio Ecofin del 9 giugno 2009, disponibili all’indirizzo http://www.europa.eu

(8)  Si vedano il considerando 14 della proposta di regolamento EBA, il considerando 14 della proposta di regolamento ESMA e il considerando 13 della proposta di regolamento EIOPA.

(9)  Si veda l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dei regolamenti proposti.

(10)  Si vedano al riguardo la Relazione del gruppo ad alto livello Larosière sulla vigilanza finanziaria nell’UE di febbraio 2009, la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2009 sulla vigilanza finanziaria europea [COM(2009) 0252 definitivo], le Conclusioni del Consiglio Ecofin del 9 giugno 2009 e i regolamenti proposti (paragrafi 6.2.2 e 6.3 della relazione alla proposta di regolamento EBA e i corrispondenti paragrafi delle relazioni agli altri due regolamenti proposti).

(11)  Si veda, ad esempio, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), dei regolamenti proposti.

(12)  Si veda l’Eurosystem Oversight Report 2009, novembre 2009, disponibile all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(13)  Si veda al riguardo il Memorandum of Understanding on cooperation between the financial supervisory authorities, central banks and finance ministries of the EU on cross-border financial stability, giugno 2008, disponibile all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(14)  Si vedano al riguardo i paragrafi da 2.1 a 2.4 del parere della BCE CON/2006/15, del 9 marzo 2006, su richiesta del ministro delle finanze polacco su un disegno di legge sulla vigilanza delle istituzioni finanziarie. Si vedano altresì i paragrafi da 13 a 15 del Parere della BCE CON/2009/17, del 5 marzo 2009, su richiesta del Consiglio dell’Unione europea su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.

(15)  Si vedano, ad esempio, l’articolo 12 della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35, dell’11.2.2003, pag. 1), l’articolo 58, paragrafo 5, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, 30.4.2004, pag. 1), l’articolo 49 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177, del 30.6.2006; pag. 1), e l’articolo 70 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativa all'assicurazione sulla vita relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(16)  Si veda l’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), dei regolamenti proposti.

(17)  Ad eccezione delle ultime tre modifiche, in quanto le modifiche n. 11 e n. 12 riguardano la proposta di regolamento ESMA, e la modifica n. 13 riguarda le proposte di regolamenti ESMA e EIOPA. Le modifiche n. 9 e n. 10 riguardano esclusivamente la proposta di regolamento EBA.


ALLEGATO

Proposte redazionali  (1)

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (2)

Modifica n. 1

Considerando 21 delle proposte di regolamenti EBA e ESMA e considerando 20 della proposta di regolamento EIOPA

Considerando 21

«(21)

Le minacce gravi al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario nella Comunità impongono una risposta rapida e concertata a livello comunitario. Occorre che l'Autorità possa pertanto imporre alle autorità di vigilanza nazionali l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Dato che la determinazione di una situazione di emergenza implica un notevole grado di discrezione, occorre conferire questo potere alla Commissione. Per assicurare una risposta efficace alla situazione di emergenza, occorre che l'Autorità, in caso di inerzia delle autorità di vigilanza nazionali competenti, venga autorizzata ad adottare in caso estremo decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dalla normativa comunitaria a loro direttamente applicabile, miranti ad attenuare gli effetti della crisi e a ristabilire la fiducia nei mercati.»

Considerando 21

«(21)

Le minacce gravi al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario nella Comunità impongono una risposta rapida e concertata a livello comunitario. Occorre che l'Autorità possa pertanto imporre alle autorità di vigilanza nazionali l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Dato che la determinazione di una situazione di emergenza implica un notevole grado di discrezione, occorre conferire questo potere alla Commissione. Per assicurare una risposta efficace alla situazione di emergenza, occorre che l'Autorità, in caso di inerzia delle autorità di vigilanza nazionali competenti, venga autorizzata ad adottare in caso estremo decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dalla normativa comunitaria a loro direttamente applicabile, miranti ad attenuare gli effetti della crisi e a ristabilire la fiducia nei mercati. Ciò non pregiudica la competenza delle banche centrali del SEBC riguardo alle decisioni di dar corso ad un’immissione di liquidità di emergenza a singoli istituti finanziari in attuazione del mandato delle banche centrali di contribuire alla stabilità del sistema finanziario

Nota esplicativa:

Le decisioni adottate dalle autorità di vigilanza europee e indirizzate alle competenti autorità e/o a singoli istituti finanziari nel contesto di situazioni di emergenza dovrebbero tener conto delle responsabilità delle banche centrali del SEBC riguardo all’immissione di liquiditàin situazioni di emergenza (emergency liquidity assistance).

Modifica n. 2

Considerando 31 bis delle proposte di regolamento EBA e ESMA e considerando 30 bis della proposta di regolamento EIOPA (nuovo)

Nessun testo.

Considerando 31 bis/30 bis

«(31 bis)/(30 bis)

Sussiste la necessità di una stretta cooperazione dell’Autorità con la BCE e le banche centrali dell’UE e l’accesso delle banche centrali alle informazioni prudenziali può essere essenziale, in particolare, in situazioni di emergenza. Non si dovrebbe pertanto impedire all’Autorità di condividere tutte le informazioni rilevanti con la BCE e le BCN del SEBC, quando le informazioni sono attinenti all’esercizio dei rispettivi compiti, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario.»

Nota esplicativa:

Per le ragioni esposte ai paragrafi da 4 a 6 del presente parere e in linea con la legislazione dell’UE in vigore nel settore finanziario, i regolamenti proposti dovrebbero fare riferimento esplicito al dovere delle autorità di vigilanza europee di cooperare con la BCE e le BCN del SEBC e alla necessità di circuiti adeguati per la condivisione delle informazioni.

Modifica n. 3

Articolo 6, paragrafo 1, dei regolamenti proposti

Articolo 6

«1.   L'Autorità svolge i seguenti compiti:

[…]

(d)

coopera strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico, in particolare fornendo al comitato le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico;»

Articolo 6

«1.   L'Autorità svolge i seguenti compiti:

[…]

(d)

coopera strettamente con la BCE e, se del caso, con le BCN del SEBC, in particolare fornendo loro le informazioni necessarie per l’assolvimento dei rispettivi compiti in conformità con la pertinente legislazione dell’UE;

(e)

coopera strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico, in particolare fornendo al comitato le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico;»

Nota esplicativa:

Per le ragioni esposte ai paragrafi da 4 a 6 del presente parere e in linea con la legislazione dell’UE in vigore nel settore finanziario, i regolamenti proposti dovrebbero fare riferimento esplicito al dovere dell’Autorità di cooperare con la BCE e, se del caso, con le BCN del SEBC e di fornire loro ogni informazione rilevante che dovesse essere necessaria per l’assolvimento dei loro compiti.

Modifica n. 4

Articolo 10, paragrafo 1, dei regolamenti proposti

Articolo 10

«1.   In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell’intero sistema finanziario o di parte di esso nella Comunità, la Commissione, di propria iniziativa, o su richiesta dell’Autorità, del Consiglio o del Comitato europeo per il rischio sistemico, può adottare una decisione indirizzata all’Autorità con la quale determina l’esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento.»

Articolo 10

«1.   In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell’intero sistema finanziario o di parte di esso nella Comunità, la Commissione, di propria iniziativa, o su richiesta dell’Autorità, del Consiglio, della BCE o del Comitato europeo per il rischio sistemico, può adottare, dopo aver consultato il Consiglio, la BCE, il Comitato europeo per il rischio sistemico e, se del caso, le autorità di vigilanza europee, una decisione indirizzata all’Autorità con la quale determina l’esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento.»

Nota esplicativa:

Per le ragioni esposte ai paragrafi da 4 a 6 del presente parere, la BCE dovrebbe essere inclusa nell’elenco delle autorità legittimate a richiedere alla Commissione di adottare decisioni che determinino l’esistenza di una situazione di emergenza, e nell’elenco delle autorità che devono essere consultate prima dell’adozione di tali decisioni. Il considerando 21 delle proposte di regolamento EBA e ESMA e il considerando 20 della proposta di regolamento EIOPA dovrebbero essere modificati di conseguenza.

Modifica n. 5

Articolo 16 dei regolamenti proposti

Articolo 16

Funzione di coordinamento

«L’Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, tra l’altro quando sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nella Comunità.

L’Autorità promuove la risposta comunitaria coordinata, in particolare:

[…]

4)

informando senza indugio il Comitato europeo per il rischio sistemico di ogni potenziale situazione di emergenza.»

Articolo 16

Funzione di coordinamento

«L’Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, tra l’altro quando sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nella Comunità.

L’Autorità promuove la risposta comunitaria coordinata, in particolare:

[…]

4)

informando senza indugio la BCE e il Comitato europeo per il rischio sistemico di ogni potenziale situazione di emergenza, incluse tutte le decisioni adottate dalla Commissione e dall’Autorità ai sensi dell’articolo 10

Nota esplicativa

Per le ragioni esposte ai paragrafi da 4 a 6 del presente parere, la BCE dovrebbe essere informata senza ritardo dalle autorità di vigilanza europee in merito ad ogni potenziale situazione di emergenza (inclusa ogni decisione adottata dalla Commissione e dalle autorità di vigilanza europee ai sensi dell’articolo 10 dei regolamenti proposti).

Modifica n. 6

Articolo 41, paragrafo 2, dei regolamenti proposti

Articolo 41

«2.   Il direttore esecutivo, la Commissione e il Comitato europeo per il rischio sistemico sono invitati alle riunioni del comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee, nonché dei sottocomitati di cui all'articolo 43, in qualità di osservatori.»

Articolo 41

«2.   Il direttore esecutivo, la Commissione, la BCE e il Comitato europeo per il rischio sistemico sono invitati alle riunioni del comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee, nonché dei sottocomitati di cui all'articolo 43, in qualità di osservatori.»

Nota esplicativa:

Il comitato congiunto si occuperà delle questioni di interesse comune a tutte le autorità. Potrebbe fungere da piattaforma di discussione delle questioni di interesse sia delle banche centrali sia delle autorità di vigilanza europee, come quelle relative alle infrastrutture di mercato e ai conglomerati finanziari. È pertanto opportuno includere la BCE nell’ambito del comitato congiunto in qualità di osservatore. Inoltre, la partecipazione della BCE nel sottocomitato per i conglomerati finanziari è in linea con gli attuali accordi istituzionali secondo i quali la BCE partecipa alle riunioni del comitato europeo congiunto sui conglomerati finanziari e del comitato di lavoro ad interim sui conglomerati finanziari.

Modifica n. 7

Articolo 56, paragrafo 3, dei regolamenti proposti

Articolo 56

«3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano al fatto che l’Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza nazionali previsto dal presente regolamento e da altri atti normativi comunitari applicabili agli istituti finanziari.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L’Autorità inserisce nel proprio regolamento procedurale interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.»

Articolo 56

«3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano al fatto che l’Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza nazionali, il SEBC e il Comitato europeo per il rischio sistemico, come previsto dal presente regolamento e da altri atti normativi comunitari applicabili agli istituti finanziari.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L’Autorità inserisce nel proprio regolamento procedurale interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.»

Nota esplicativa:

Per le ragioni esposte ai paragrafi da 3 a 6 del presente parere, non si dovrebbe escludere che il Comitato europeo per il rischio sistemico e il SEBC siano coinvolti nello scambio di informazioni prudenziali.

Modifica n. 8

Articolo 66, paragrafo 1, dei regolamenti proposti

Articolo 66

«1.   Entro tre anni dalla data fissata all'articolo 67, secondo comma, e in seguito ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'Autorità e al funzionamento delle procedure di cui al presente regolamento. […]»

Articolo 66

«1.   Entro tre anni dalla data fissata all'articolo 67, secondo comma, e in seguito ogni tre anni, la Commissione pubblica, dopo aver ricevuto il parere delle autorità di vigilanza europee, del Comitato europeo per il rischio sistemico e della BCE, una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'Autorità e al funzionamento delle procedure di cui al presente regolamento. […]»

Nota esplicativa:

Un’analoga clausola di riesame è prevista nella proposta di regolamento ESRB, come concordato dal Consiglio Ecofin il 20 ottobre 2009 (Articolo 20)  (3).

Modifica n. 9

Articolo 25 della proposta di regolamento EBA

Articolo 25

«Composizione

1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:

a)

il presidente, che non ha diritto di voto;

b)

il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli enti creditizi in ogni Stato membro;

c)

un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;

d)

un rappresentante della Banca centrale europea, senza diritto di voto;

e)

un rappresentante del Comitato europeo per il rischio sistemico, senza diritto di voto;

f)

un rappresentante per ognuna delle altre due autorità di vigilanza europee, senza diritto di voto;

2.   Ogni autorità competente è responsabile della nomina di un sostituto di alto livello scelto nell’ambito dell’autorità, il quale può sostituire il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui questi non possa partecipare.

3.   Quando l’autorità di cui al paragrafo 1, lettera b), non è una banca centrale, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato da un rappresentante, senza diritto di voto, della banca centrale dello Stato membro.

4.   Ai fini della direttiva 94/19/CE, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dei pertinenti organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi in ogni Stato membro.

5.   Il consiglio delle autorità di vigilanza può ammettere osservatori.

Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza senza diritto di voto.»

Articolo 25

«Composizione

1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:

a)

il presidente, che non ha diritto di voto;

b)

il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli enti creditizi in ogni Stato membro;

c)

se l’autorità di cui alla lettera b) non è una banca centrale, un rappresentante della banca centrale dello Stato membro, senza diritto di voto;,

d)

un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;

e)

un rappresentante della Banca centrale europea, senza diritto di voto;

f)

un rappresentante del Comitato europeo per il rischio sistemico, senza diritto di voto;

g)

un rappresentante per ognuna delle altre due autorità di vigilanza europee, senza diritto di voto;

2.   Ogni autorità competente è responsabile della nomina di un sostituto di alto livello scelto nell’ambito dell’autorità, il quale può sostituire il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui questi non possa partecipare.

   

3.   Ai fini della direttiva 94/19/CE, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dei pertinenti organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi in ogni Stato membro.

4.   Il consiglio delle autorità di vigilanza può ammettere osservatori.

Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza senza diritto di voto.»

Nota esplicativa:

Dovrebbe essere garantito che i rappresentanti delle BCN godano di un autonomo diritto di partecipazione nel consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità bancaria europea in qualità di membri senza diritto di voto.

Modifica n. 10

Articolo 29, paragrafo 4, dei regolamenti proposti

Articolo 29, paragrafo 4

«4.   Il regolamento interno fissa nel dettaglio le modalità di voto, tra cui, se del caso, le regole in materia di quorum. I membri non votanti e gli osservatori, a eccezione del presidente e del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituiti finanziari, salvo diversamente disposto all'articolo 61 o nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.»

Articolo 29, paragrafo 4

«4.   Il regolamento interno fissa nel dettaglio le modalità di voto, tra cui, se del caso, le regole in materia di quorum. I membri non votanti e gli osservatori, a eccezione del presidente, del direttore esecutivo e dei rappresentanti delle banche centrali degli Stati membri nel caso di un coinvolgimento sostanziale nel campo della vigilanza bancaria, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituiti finanziari, salvo diversamente disposto all'articolo 61 o nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.»

Nota esplicativa:

Questa modifica consentirebbe ai rappresentanti delle banche centrali degli Stati membri senza diritto di voto con un sostanziale coinvolgimento nell’ambito della vigilanza bancaria di partecipare alle discussioni riservate concernenti singoli istituti finanziari.

Modifica n. 11

Considerando 31 bis della proposta di regolamento ESMA (nuovo)

Nessun testo.

Considerando 31 bis

«(31 bis)

Strutture post-negoziazione per i mercati dei titoli sicure ed efficienti sono una componente critica del sistema finanziario e qualsiasi malfunzionamento dei sistemi di compensazione e regolamento può aver serie ripercussioni sistemiche sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, nonché sulla stabilità finanziaria. Alla luce dei compiti di sorveglianza delle banche centrali sui sistemi di pagamento, compensazione e regolamento, nelle questioni di interesse comune è richiesta un’efficace cooperazione tra le banche centrali nella loro funzione di sorveglianza e l’Autorità»

Nota esplicativa:

La BCE è del parere che nelle questioni di interesse comune l’esistente cooperazione tra il comitato delle autorità europee di regolamentazioni dei valori mobiliari e le banche centrali dovrebbe proseguire tra l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le banche centrali

Modifica n. 12

Articolo 1, paragrafo 2 bis, della proposta di regolamento ESMA (nuovo)

Nessun testo.

Articolo 1

«(2 bis.)   Fatte salve le pertinenti competenze del SEBC, l’Autorità adotta misure adeguate nell’ambito della compensazione e del regolamento e del funzionamento dei mercati dei derivati

Nota esplicativa:

Tutti i compiti attribuiti all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi della proposta di regolamento ESMA concernenti le summenzionate questioni dovrebbero tener conto delle esistenti competenze della BCE e delle BCN del SEBC nel settore della compensazione e del regolamento.

Modifica n. 13

Articolo 25, paragrafo 1, delle proposte di regolamenti ESMA e EIOPA

Articolo 25

«1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:

[…]

d)

un rappresentante del Comitato europeo per il rischio sistemico, senza diritto di voto; […]»

Articolo 25

«1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:

[…]

d)

un rappresentante della BCE, senza diritto di voto,

e)

un rappresentante del Comitato europeo per il rischio sistemico, senza diritto di voto; […]»

Nota esplicativa:

Per le ragioni esposte ai paragrafi da 4 a 6 del presente parere, è opportuno includere la BCE quale rappresentante senza diritto di voto nel consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. La BCE osserva che ciò è già previsto nelle proposte di regolamento EBA e EIOPA, come concordato dal Consiglio Ecofin il 2 dicembre 2009  (4).


(1)  I regolamenti proposti sono stati adottati il 23 settembre 2009, ossia prima dell’entrata in vigore del trattato sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea. Sarà necessario adeguare i riferimenti al trattato nei testi proposti dalla Commissione.

(2)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(3)  2009/0140(COD) — 14491/1/09 REV1.

(4)  Si vedano 2009/0142(COD) — 16748/1/09 REV1 (per EBA) e 2009/0143(COD) — 16749/1/09 (per EIOPA).