3.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/1


PAREREN. 3/2010

(presentato in virtù dell’articolo 322, TFUE)

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

2010/C 145/01

LA CORTE DEI CONTI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 322, nonché il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

vista la proposta di regolamento (1) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (di seguito «il regolamento finanziario»),

viste le richieste di un parere della Corte dei conti sulla proposta in oggetto, presentate dal Parlamento e dal Consiglio, rispettivamente, il 29 marzo 2010 e il 15 marzo 2010,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, in merito alla quale è richiesto il parere della Corte dei conti, intende aggiornare l’attuale regolamento finanziario per tener conto delle modifiche derivanti dal trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1o dicembre 2009.

2.

La Corte ritiene che, nella maggior parte dei casi, le modifiche proposte traspongano perfettamente le modifiche concernenti questioni finanziarie e di bilancio introdotte dal Trattato di Lisbona nel regolamento finanziario. La Corte esprime tuttavia la propria preoccupazione riguardo a una delle disposizioni emendate e propone l’aggiunta di una nuova disposizione. Le modifiche proposte sono riportate nella tabella allegata al presente parere.

Storni di stanziamenti

3.

Essendo venuta meno la distinzione fra spese obbligatorie e non obbligatorie, è necessario modificare l’articolo 24 del regolamento finanziario. La Commissione propone di sostituire all’articolo 24 un nuovo testo. La Corte formula al riguardo due osservazioni.

4.

I paragrafi 1, 3, 4 e 6 fanno espressamente riferimento alla Commissione. Tuttavia, l’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario specifica che la procedura descritta all’articolo 24 si applica anche alle altre istituzioni ogniqualvolta l’uno o l’altro ramo dell’autorità di bilancio sollevi obiezioni debitamente motivate alla proposta di storno o qualora lo storno proposto sia da titolo a titolo e superi una determinata soglia. Pertanto, nei quattro paragrafi suddetti, occorre sostituire il termine «Commissione» con «istituzioni».

5.

La Commissione propone, al paragrafo 5, punto i), di concedere all’autorità di bilancio solo tre settimane per pronunciarsi sulle proposte di storni che non superino determinati limiti (ovvero che rappresentano meno del 10 % degli stanziamenti della linea di bilancio da cui viene effettuato lo storno e che non superano i 5 milioni di euro). La Corte fa presente che, attualmente, le proposte di storno vengono esaminate in seno al Parlamento europeo dalla commissione per i bilanci, che si riunisce, approssimativamente, una volta al mese. Senza pronunciarsi sui meriti o meno della proposta, la Corte osserva che la sua attuazione comporterebbe un problema di tempistica.

La procedura di bilancio: il funzionamento del comitato di conciliazione

6.

Il comitato di conciliazione, istituito dall’articolo 314, paragrafo 5, del TFUE, si compone di membri del Consiglio e del Parlamento europeo ed ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune di bilancio annuale dell’Unione. La Commissione partecipa ai lavori del comitato e prende le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni dei due rami dell’autorità di bilancio. Nell’assolvere tale compito, la Commissione può trovarsi costretta a prendere iniziative concernenti i progetti di bilancio delle istituzioni che non sono rappresentate in seno al comitato. Per ragioni di trasparenza, è opportuno che il regolamento finanziario rispecchi le conclusioni del trilogo di bilancio del 25 marzo 2010. La Corte propone pertanto di aggiungere una nuova disposizione che diverrebbe l’articolo 34 bis.

Nuovo articolo 34 bis

Le istituzioni che non sono rappresentate nel comitato di conciliazione possono comunicare direttamente per iscritto a quest’ultimo le proprie osservazioni sull’impatto della posizione del Consiglio e degli emendamenti del Parlamento europeo. La Commissione tiene conto di tali osservazioni nel formulare, in seno al comitato di conciliazione, proposte che possano incidere sui progetti di bilancio di tali istituzioni.

7.

L’articolo 34 bis della proposta della Commissione diviene l’articolo 34 ter.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti a Lussemburgo, nella riunione del 29 aprile 2010.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  COM(2010) 71 definitivo del 3 marzo 2010.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


ALLEGATO

Proposta della Commissione

Raccomandazione della Corte

Articolo 24

1.   La Commissione presenta la proposta simultaneamente ai due rami dell'autorità di bilancio.

2.   L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo il disposto dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.

3.   Salvo in casi urgenti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo si pronunciano sulla proposta della Commissione entro sei settimane dalla data di ricezione della proposta relativa a ciascuno storno ad essi sottoposto.

4.   La proposta di storno è approvata se, entro il periodo di sei settimane:

entrambi i rami dell'autorità di bilancio la approvano,

uno dei due rami la approva e l'altro non interviene,

entrambi i rami si astengono dall'intervenire o non prendono una decisione contraria alla proposta della Commissione.

5.   Il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a 3 settimane, salvo domanda contraria di uno dei rami dell'autorità di bilancio, quando:

i)

lo storno rappresenta meno del 10 % degli stanziamenti della linea da cui è effettuato e non supera i 5 milioni di euro;

oppure

ii)

lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 milioni di euro.

6.   Se uno dei due rami dell'autorità di bilancio ha modificato lo storno mentre l'altro lo ha approvato o si è astenuto dall'intervenire, o se entrambi i rami hanno modificato lo storno, si considera approvato l'importo inferiore approvato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, a meno che la Commissione non ritiri la sua proposta.

Articolo 24

1.   Le istituzioni presentano le loro proposte simultaneamente ai due rami dell'autorità di bilancio.

2.   L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo il disposto dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.

3.   Salvo in casi urgenti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo si pronunciano sulla proposta di una istituzione entro sei settimane dalla data di ricezione della proposta relativa a ciascuno storno ad essi sottoposto.

4.   La proposta di storno è approvata se, entro il periodo di sei settimane:

entrambi i rami dell'autorità di bilancio la approvano,

uno dei due rami la approva e l'altro non interviene,

entrambi i rami si astengono dall'intervenire o non prendono una decisione contraria alla proposta dell’istituzione.

5.   Il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a 3 settimane, salvo domanda contraria di uno dei rami dell'autorità di bilancio, quando:

i)

lo storno rappresenta meno del 10 % degli stanziamenti della linea da cui è effettuato e non supera i 5 milioni di euro;

oppure

ii)

lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 milioni di euro.

6.   Se uno dei due rami dell'autorità di bilancio ha modificato lo storno mentre l'altro lo ha approvato o si è astenuto dall'intervenire, o se entrambi i rami hanno modificato lo storno, si considera approvato l'importo inferiore approvato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, a meno che l’istituzione non ritiri la sua proposta.

 

Articolo 34 bis

Le istituzioni che non sono rappresentate nel comitato di conciliazione possono comunicare direttamente per iscritto a quest’ultimo le proprie osservazioni sull’impatto della posizione del Consiglio e degli emendamenti del Parlamento europeo. La Commissione tiene conto di tali osservazioni nel formulare, in seno al comitato di conciliazione, proposte che possano incidere sui progetti di bilancio di tali istituzioni.