29.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 321/13


Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/38710 — Bitume Spagna

(ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

2009/C 321/07

Il progetto di decisione riguardante il caso in oggetto dà adito alle osservazioni esposte in appresso.

L'indagine è stata avviata a seguito di una richiesta di immunità presentata ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (in appresso «la comunicazione sul trattamento favorevole») (1) da BP il 20 giugno 2002. La richiesta riguardava il presunto comportamento anticoncorrenziale nel settore del bitume nei Paesi Bassi, in Belgio e in Spagna (2). Il 19 luglio 2002 la Commissione ha concesso a BP l'immunità condizionale.

Nei giorni 1 e 2 ottobre 2002 sono stati effettuati accertamenti ispettivi senza preavviso presso i locali di BP España SA, Composán Construcción SA, Nynäs Petróleo SA, Petrogal Española SA, Petrogal SA, Galp Energia, SGPS SA, Productos Asfálticos SA, Probisa Tecnología y Construccíon SA e Repsol YFP Lubricantes y Especialidades SA.

Successivamente, Repsol e Proas hanno presentato una richiesta di trattamento favorevole nel quadro della comunicazione sul trattamento favorevole e, con lettere del […] (3), sono state informate dai pertinenti servizi della Commissione dell'intenzione della Commissione di concedere loro una riduzione dell'ammenda entro le forcelle previste al punto 23 della suddetta comunicazione.

Il 22 agosto 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti che è stata inviata a 13 entità giuridiche appartenenti a cinque diverse imprese (Repsol, Proas, BP, Nynäs e Petrogal). Nella comunicazione degli addebiti la Commissione ha ritenuto in via preliminare che le imprese interessate hanno partecipato ad un'unica infrazione complessa e continuata all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE almeno dal 1o marzo 1991 ad almeno il 1o ottobre 2002 e ha annunciato l'intenzione di adottare una decisione relativa all’infrazione e di comminare ammende. La Commissione ha sostenuto che le parti avevano concluso accordi sulle quote di mercato, sui volumi e sulla ripartizione dei clienti, si erano scambiate informazioni delicate relative al mercato, avevano creato un meccanismo di compensazione e si erano accordate sui prezzi. Il cartello si estendeva al territorio della Spagna, ad esclusione delle Isole Canarie. Inoltre, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione ha affermato in via preliminare che BP non aveva rispettato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole e che avrebbe stabilito se concedere a BP l’immunità dalle ammende nella decisione finale.

Proas, Petrogal and Nynäs hanno chiesto una proroga del termine previsto per rispondere alla comunicazione degli addebiti. La richiesta di Proas e Nynäs è stata parzialmente accolta, mentre quella di Petrogal è stata respinta, non essendo sufficientemente motivata. Tutte le parti hanno risposto a tempo debito.

Ai destinatari della comunicazione degli addebiti è stato concesso l'accesso al fascicolo sotto forma di CD-ROM. Le dichiarazioni orali e i documenti presentati alla Commissione a norma della comunicazione sul trattamento favorevole sono stati messi a disposizione presso la sede della Commissione.

Petrogal e Nynäs hanno chiesto ulteriore accesso a documenti non accessibili del fascicolo relativi a prodotti simili/contigui e/o ad altri mercati geografici, riguardo ai quali non erano stati mossi gli addebiti nella relativa comunicazione.

Ritengo che l’accesso al fascicolo sia un mezzo per garantire il pieno rispetto del diritto delle parti alla difesa e può quindi riguardare solo informazioni attinenti alle circostanze di fatto e di diritto contenute nella comunicazione degli addebiti sulla quale si basa la Commissione. Dopo aver esaminato le richieste di Petrogal e di Nynäs, ho concluso che i documenti richiesti non erano oggettivamente collegati alle circostanze di fatto e di diritto contenute nella comunicazione degli addebiti, per cui l’accesso a tali documenti non era necessario per esercitare adeguatamente il loro diritto alla difesa.

Inoltre, Nynäs si è lamentata delle modalità pratiche con le quali è stato concesso l’accesso al fascicolo nei locali della Commissione, sostenendo che non aveva potuto correttamente esercitare il proprio diritto alla difesa. In particolare, la società aveva sottolineato che le trascrizioni delle audizioni erano poco precise, presentavano omissioni e non erano quindi attendibili.

In una lettera del 31 ottobre 2006, ho informato Nynäs che, a mio avviso, l’accesso al fascicolo nei locali della Commissione per documenti particolarmente delicati presentati dalle imprese che avevano richiesto il trattamento favorevole era stato organizzato in modo tale da proteggere gli interessi legittimi di tali imprese e salvaguardare, al contempo, il diritto di Nynäs di essere sentita. Riguardo alla presunta imprecisione delle trascrizioni, ho potuto constatare che Nynäs ha successivamente ottenuto l’accesso ai nastri originali e che, quindi, il problema è stato risolto secondo l’iter appropriato. Ho pertanto concluso che le modalità di accesso non hanno ostacolato il corretto esercizio del diritto alla difesa di Nynäs.

Su richiesta delle parti, il 12 dicembre 2006 è stata organizzata un’audizione orale ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione del 12 dicembre 2006. Tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti, ad eccezione di Cepsa, Repsol YFP SA e Repsol Petróleo SA, hanno partecipato all’audizione.

Alla luce delle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti e agli elementi forniti in occasione dell’audizione orale, la durata della partecipazione all’infrazione di Petrogal, di cui nella comunicazione degli addebiti, è stata ridotta. Inoltre, a seguito di ulteriori comunicazioni presentate da BP in risposta alla comunicazione degli addebiti, la Commissione ha concluso che questa impresa ha adempiuto a tutte le condizioni previste dalla comunicazione sul trattamento favorevole e può quindi godere dell’immunità dalle ammende che le sarebbero state altrimenti comminate.

Ritengo che il progetto di decisione riguardi soltanto gli addebiti per i quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione.

Ritengo che il diritto delle parti di essere sentite nel caso di specie sia stato rispettato per tutte i partecipanti al procedimento.

Bruxelles, 20 settembre 2007.

Serge DURANDE


(1)  GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3.

(2)  Inizialmente, le presunte attività anticoncorrenziali sono state oggetto di un’indagine comune. Tuttavia, nel corso dell’indagine è emerso chiaramente che non vi era nessun legame oggettivo tra i comportamenti nei tre diversi Stati membri e l'indagine è stata suddivisa in tre casi distinti.

(3)  2.8.2006 (rettifica 9.6.2009).