5.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 296/19


Relazione finale del consigliere-auditore sul caso COMP/C.39129 — Trasformatori di potenza

(ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

2009/C 296/07

Il presente caso di concorrenza riguarda un accordo di cartello tra produttori di trasformatori di potenza.

Il progetto di decisione dà adito alle seguenti osservazioni:

Comunicazione degli addebiti

La comunicazione degli addebiti è stata adottata il 20 novembre 2008 e notificata ai sette gruppi di società indicati qui di seguito: ABB Ltd; AREVA T&D SA; ALSTOM; Siemens AG; Fuji Electric Holdings Co. Ltd.; Hitachi Ltd.; Toshiba Corporation (le parti).

Nella comunicazione degli addebiti la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che le parti hanno violato l'articolo 81 del trattato CE tra il 1993 e il 2003, aderendo a un accordo orale (gentlemen's agreement) tramite il quale i produttori giapponesi acconsentivano a non vendere trasformatori di potenza in Europa e i produttori europei si impegnavano a non vendere in Giappone.

Periodo concesso per rispondere alla comunicazione degli addebiti

Alle parti sono state concesse originariamente sei settimane di tempo per rispondere alla comunicazione degli addebiti. Tutte le parti hanno richiesto un'estensione di questo periodo, che il consigliere-auditore ha parzialmente concesso. Tutte le parti hanno risposto alla comunicazione degli addebiti entro tale periodo, inclusa la proroga.

Accesso al fascicolo

Le parti hanno potuto accedere al fascicolo relativo all'indagine della Commissione mediante CD-ROM. Le dichiarazioni aziendali ufficiali rilasciate dalle imprese che hanno richiesto l'immunità e da quelle che hanno presentato richiesta di trattamento favorevole erano tuttavia accessibili esclusivamente nei locali della Commissione.

In conformità della comunicazione della Commissione riguardante le regole per l'accesso al fascicolo (1), si è accordato un accesso successivo ad alcune dichiarazioni che la Commissione ha ricevuto dopo l'audizione e sulle quali intende basarsi come prove incriminanti nella decisione finale.

Audizione

Il 17 febbraio 2009, su richiesta delle parti, si è svolta un'audizione nella quale tutte le parti erano rappresentate.

Durante l'audizione, si è concessa la possibilità a una parte di rispondere per iscritto a una domanda. La risposta è stata successivamente inoltrata a tutte le parti, affinché queste potessero esprimersi in merito, il che ha comportato l'accesso successivo cui si è fatto riferimento prima.

Le principali questioni procedurali sollevate dalle parti

Le parti hanno sollevato una serie di obiezioni relative ai diritti di difesa che, a seguito di una attenta disamina, il consigliere-auditore ritiene infondate. Le principali obiezioni erano le seguenti:

La Commissione si basa sulle prove autoincriminanti inoltrate da un'impresa che ha presentato richiesta di immunità, e ciò sebbene tale richiesta non sia stata accolta.

In conformità della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, un'impresa che abbia presentato richiesta di immunità può ritirare gli elementi di prova rivelati ai fini della sua richiesta di immunità, nel caso in cui quest'ultima non sia accettata (2). Dato che l'impresa in questione non si è avvalsa di questa possibilità, la Commissione era libera di far uso della prova senza violare i diritti di difesa.

La Commissione si fonda sulle prove raccolte nel corso di accertamenti relativi a un caso diverso (ma correlato al presente).

L'inchiesta condotta dal consigliere-auditore ha mostrato che la stessa prova è stata in seguito presentata su base volontaria in relazione a una domanda di trattamento favorevole e in risposta a una richiesta di informazioni relativa al presente caso. Di conseguenza, il fatto che tale prova sia stata acquisita dalla Commissione anche nel corso di accertamenti relativi a un altro caso non comporta la violazione dei diritti di difesa.

Le parti europee sono state informate in merito all'esatta portata dell'inchiesta sin dalle prime fasi del procedimento mentre le parti giapponesi ne sono venute a conoscenza solo con la notifica della comunicazione degli addebiti.

Al riguardo il consigliere-auditore evidenzia che l'inchiesta, oltre che sul gentlemen's agreement, era originariamente incentrata su determinati comportamenti all'interno della UE, ai quali le aziende giapponesi non erano accusate di aver preso parte. Il fatto che le parti europee fossero informate della riduzione della portata dell'inchiesta condotta nei loro confronti non comporta alcuna discriminazione e certamente non costituisce una violazione dei diritti di difesa delle parti giapponesi.

Contravvenendo al principio della parità di trattamento, alcuni documenti del fascicolo sono stati trasmessi a una azienda che ha presentato domanda di trattamento favorevole prima che venisse notificata la comunicazione degli addebiti, ma non alle altre parti coinvolte nel procedimento.

Secondo il consigliere-auditore, nulla preclude al servizio competente della Commissione la possibilità di discutere determinate informazioni con le parti durante la fase investigativa al fine di comprendere meglio il caso e agevolare l'inchiesta. Questo vale in particolare per le aziende che hanno presentato domanda di trattamento favorevole. L'informazione di cui sopra è stata comunque messa a disposizione di tutte le parti in un secondo momento durante la procedura di accesso al fascicolo. Di conseguenza, la comunicazione trasmessa nella fase iniziale non può configurarsi come violazione del principio di pari trattamento, né pregiudicare i diritti di difesa delle altri parti.

Una parte ha dichiarato di non avere mai ricevuto una conferma scritta relativa alla presentazione della sua domanda di trattamento favorevole, che è stata in seguito respinta. La stessa parte sostiene inoltre che il servizio responsabile della Commissione, nella lettera con cui respingeva la domanda di trattamento favorevole, non ha indicato chiaramente la data alla quale aveva confrontato le informazioni fornite con quelle già in possesso della Commissione.

Ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 (3), ogni società richiedente il trattamento favorevole deve ricevere una conferma scritta che precisa la data di ricezione della domanda. Di conseguenza, la mancata conferma costituisce una irregolarità procedurale. Inoltre, considerando in particolare il venir meno di questa conferma, il consigliere-auditore ritiene altresì che costituisca irregolarità procedurale il fatto di non avere chiaramente indicato, nella lettera di rifiuto della domanda di trattamento favorevole, la data alla quale si è proceduto al confronto. Tuttavia, pur lasciando aperta la questione se la data del confronto possa avere un effetto decisivo sulla situazione dell'azienda richiedente il trattamento favorevole, non ritiene che queste irregolarità procedurali siano tali da costituire una violazione dei diritti di difesa.

Il progetto di decisione

Nel progetto di decisione, la Commissione mantiene sostanzialmente gli addebiti definiti nella comunicazione degli addebiti, sebbene la durata dell'infrazione sia stata sensibilmente ridotta.

Secondo il consigliere-auditore, il progetto di decisione riguarda soltanto gli addebiti per i quali è stata concessa alle parti la possibilità di esprimere il loro punto di vista.

Conclusione

In considerazione delle suddette osservazioni, il consigliere-auditore ritiene che nel procedimento relativo al presente caso sia stato rispettato il diritto di tutte le parti a essere sentite.

Bruxelles, il 5 ottobre 2009.

Michael ALBERS


(1)  GU C 325 del 22.12.2005, pag. 7, punto 27.

(2)  GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3, punto 17.

(3)  GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3, punti 14 e 25.