16.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/2


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 26 giugno 2009 in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.401 — Collusione E.ON/GDF (1)

Relatore: Danimarca

2009/C 248/02

1.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel valutare i fatti in questione come accordi e/o pratiche concordate ai sensi dell’articolo 81 del trattato, come espresso nel progetto di decisione della Commissione e comunicato al Comitato consultivo in data 12 giugno 2009.

2.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il complesso di accordi e/o pratiche concordate costituisce un’infrazione unica e continuata per il periodo di tempo in cui è stato posto in essere.

3.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che gli accordi e/o pratiche concordate hanno come oggetto una restrizione della concorrenza.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla seguente valutazione della durata dell’infrazione:

I.

sia per GDF Suez sia per E.ON, in solido con E.ON Ruhrgas:

a)

per quanto riguarda la Germania: dal 1o gennaio 1980 al 30 settembre 2005, ossia 25 anni e 9 mesi,

b)

per quanto riguarda la Francia: dal 10 agosto 2000 al 30 settembre 2005, ossia 5 anni, 1 mese e 20 giorni,

II.

per E.ON: dal 1o gennaio 2003 al 30 settembre 2005, ossia 2 anni e 9 mesi.

5.

Il Comitato consultivo concorda con la conclusione del progetto di decisione della Commissione secondo la quale gli accordi e/o pratiche concordate tra le imprese erano atti ad incidere sugli scambi intracomunitari.

6.

Il Comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto attiene ai destinatari della decisione, in particolare in relazione all’attribuzione della responsabilità ai predecessori legali, ossia alle imprese che hanno acquisito il controllo delle imprese dei gruppi interessati o che hanno operato una fusione con dette imprese.

7.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione.

8.

Il Comitato consultivo invita la Commissione a tener conto di altri eventuali punti sollevati durante le discussioni.

9.

Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.