|
12.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/7 |
Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella riunione del 25 settembre 2008 in merito ad un progetto di decisione preliminare relativo al caso COMP/39.188 (1) — Banane
2009/C 189/03
|
1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla definizione del prodotto interessato dall'infrazione (banane fresche) e sull'estensione geografica di quest'ultima. |
|
2. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui i fatti contestati costituiscono una pratica concordata ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. |
|
3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione che le comunicazioni pre-fissazione dei prezzi descritte nel progetto di decisione preliminare, nel cui ambito le parti i) discutevano o si scambiavano pareri sugli andamenti dei prezzi e/o discutevano o comunicavano indicazioni sui prezzi d'offerta per la settimana successiva e ii) discutevano di fattori di determinazione del prezzo (cioè di fattori pertinenti per la fissazione dei prezzi d'offerta per la settimana successiva), hanno per oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e riguardano la fissazione dei prezzi. Mediante le suddette comunicazioni le parti coordinavano i prezzi d'offerta delle banane. |
|
4. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui il meccanismo per lo scambio di informazioni sui prezzi d'offerta permetteva alle parti di monitorare le decisioni di fissazione dei prezzi d'offerta di ciascuna parte alla luce delle comunicazioni pre-fissazione dei prezzi che si erano svolte in precedenza tra le parti stesse. |
|
5. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui tutte le pratiche illecite menzionate fanno parte di un piano globale volto a perseguire un unico obiettivo economico anticoncorrenziale e, pertanto, costituiscono un’infrazione unica e continuata all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. |
|
6. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la durata dell'infrazione va dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002. |
|
7. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che nel presente caso non sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE. |
|
8. |
Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari della decisione, in particolare per quanto concerne la responsabilità delle società madri. |
|
9. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. |