8.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 3/11


Comunicazione della Confederazione svizzera all'Unione europea a norma delle disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

(2009/C 3/06)

I.   Articolo 4, paragrafo 3 — sanzioni in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti

Ai sensi dell'articolo 37, con riferimento all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006, la Confederazione svizzera comunica che qualunque cittadino straniero il quale entri in Svizzera o ne esca senza transitare per un valico di frontiera autorizzato è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria [articolo 115, paragrafo 1, lettera d), della legge federale sugli stranieri, LStr; RS 142.20]. In caso di esecuzione immediata dell'allontanamento o dell'espulsione, il giudice può rinunciare a perseguire penalmente il cittadino straniero (articolo 115, paragrafo 4, LStr).

L'articolo 115 LStr recita:

«Entrata, partenza o soggiorno illegali, esercizio di attività lucrativa senza autorizzazione

1.   È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

a)

viola la prescrizione in materia d'entrata in Svizzera (secondo l'articolo 5);

b)

soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato;

c)

esercita senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera;

d)

entra o lascia la Svizzera senza passare per un posto di confine prescritto (articolo 7).

2.   È punito con la stessa pena lo straniero che lasciata la Svizzera o lasciata la zona di transito di un aeroporto svizzero, entra o fa preparativi per entrare nel territorio nazionale di un altro Stato violando le disposizioni ivi vigenti in materia di entrata.

3.   Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa.

4.   Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se lo straniero entrato o uscito illegalmente è immediatamente allontanato o espulso.»

II.   Articolo 21, lettera c) — possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l'obbligo di possedere o portare con sé documenti d'identità

Ai sensi dell'articolo 37 e con riferimento all'articolo 21, lettera c), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la Confederazione svizzera comunica che l'ordinamento nazionale non prevede per i cittadini stranieri l'obbligo di detenere e avere con sé titoli e documenti.

III.   Articolo 21, lettera d) — obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato membro

Ai sensi dell'articolo 37, con riferimento all'articolo 21, lettera d), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la Confederazione svizzera comunica che, di massima, i cittadini stranieri sono tenuti a segnalare la propria presenza sul territorio svizzero, in conformità degli articoli 10-17 della legge federale sugli stranieri, del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20). Sono esenti da tale obbligo le persone seguenti:

i cittadini stranieri che non esercitano attività lucrativa e si trattengono in Svizzera per un soggiorno massimo di tre mesi. Ai sensi dell'articolo 16 LStr, tuttavia, chi dà alloggio a pagamento deve notificare gli stranieri all'autorità cantonale competente,

i cittadini stranieri che forniscono una prestazione transfrontaliera o esercitano un'attività lucrativa in Svizzera su richiesta di un datore di lavoro straniero, purché la loro attività non superi otto giorni per anno civile (articolo 14 LStr e articolo 14 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA; RS 142.201). Nondimeno, nei settori seguenti vi è l'obbligo di ottenere un'autorizzazione e di notificare la propria presenza: edilizia, ingegneria e relativi rami accessori; ristorazione, settore alberghiero e lavori di pulizia in aziende o presso privati; servizi di sorveglianza e sicurezza; commercio ambulante; settore a luci rosse.

Le disposizioni nazionali relative all'articolo 21, lettera d) del codice frontiere Schengen sono le seguenti:

Legge federale sugli stranieri (LStr) del 16 dicembre 2005; RS 142.20

«CAPITOLO 4

Autorizzazione e notifica

Articolo 10

Soggiorno senza attività lucrativa

1.   Per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso; se nel visto è fissato un soggiorno di durata inferiore, vale questa durata.

2.   Lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va chiesto prima dell'entrata in Svizzera all'autorità competente per il luogo di residenza previsto. Rimane salvo l'articolo 17, capoverso 2.

Articolo 11

Soggiorno con attività lucrativa

1.   Lo straniero che intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all'autorità competente per il luogo di lavoro previsto.

2.   È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso.

3.   Se si tratta di attività lucrativa dipendente, il permesso dev'essere chiesto dal datore di lavoro.

Articolo 12

Notificazione

1.   Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l'autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un'attività lucrativa.

2.   Se si trasferisce in un altro comune o cantone, lo straniero deve notificarsi presso l'autorità competente per il nuovo luogo di residenza.

3.   Il Consiglio federale stabilisce i termini di notificazione.

Articolo 13

Procedura di permesso e procedura di notificazione

1.   All'atto della notificazione, lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti.

2.   L'autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello Stato d'origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la procedura.

3.   La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall'autorità competente.

Articolo 14

Deroghe all'obbligo del permesso e di notificazione

Il Consiglio federale può emanare disposizioni più favorevoli in merito all'obbligo del permesso e di notificazione, segnatamente allo scopo di facilitare servizi transfrontalieri temporanei.

Articolo 15

Notificazione della partenza

Lo straniero titolare di un permesso deve notificare all'autorità competente per il luogo di residenza la propria partenza per un altro comune o cantone oppure per l'estero.

Articolo 16

Notificazione in caso di alloggio a pagamento

Chi dà alloggio a pagamento deve notificare lo straniero all'autorità cantonale competente.

Articolo 17

Regolamentazione del soggiorno fino alla decisione relativa al permesso

1.   Lo straniero entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la decisione all'estero.

2.   Se è manifesto che le condizioni d'ammissione saranno adempite, l'autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura.»

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) del 24 ottobre 2007; RS 142.201

«Articolo 14

Attività lucrativa transfrontaliera fino a otto giorni

1.   Lo straniero che fornisce una prestazione di servizi transfrontaliera (articolo 3) o che svolge temporaneamente un'attività lucrativa in Svizzera su mandato di un datore di lavoro all'estero ha bisogno di un permesso se la sua attività supera otto giorni per anno civile.

2.   Se l'attività si protrae oltre la durata originariamente prevista, prima della scadenza del termine di otto giorni è necessaria la notificazione. Dopo la notificazione, l'attività lucrativa può continuare fino al rilascio del permesso, salvo decisione contraria dell'autorità competente.

3.   Indipendentemente dalla durata del soggiorno, deve avere un permesso lo straniero che svolge un'attività lucrativa transfrontaliera in uno dei seguenti settori:

a)

edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia;

b)

ristorazione e lavori di pulizia in aziende o economie domestiche;

c)

servizi di sorveglianza e di sicurezza;

d)

commercio ambulante secondo l'articolo 2, capoverso 1, lettere a) e b), della legge federale, del 23 marzo 2001, sul commercio ambulante;

e)

il settore a luci rosse.»