29.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 321/15


Sintesi della decisione della Commissione

del 3 ottobre 2007

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE

(Caso COMP/38710 — Bitume Spagna)

[notificata con il numero C(2007) 4441 def.]

(I testi in lingua inglese e spagnola sono i soli facenti fede)

2009/C 321/08

Il 3 ottobre 2007 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), la Commissione con la presente pubblicazione divulga i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali. La versione non riservata del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede del caso sarà disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

1.   INTRODUZIONE

(1)

La decisione infligge ammende a cinque imprese per aver commesso un’infrazione all'articolo 81 del trattato CE. Dal 1991 al 2002 queste imprese hanno preso parte a un accordo di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi del bitume di penetrazione nel mercato spagnolo.

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Sintesi dell’infrazione

(2)

La decisione riguarda un'infrazione unica e continuata all'articolo 81 del trattato CE consistente nella ripartizione del mercato e nel coordinamento dei prezzi sul mercato del bitume di penetrazione. Si tratta, per sua stessa natura, di una delle violazioni più gravi dell’articolo 81 del trattato CE.

(3)

L’infrazione ha avuto inizio perlomeno a partire dal marzo 1991 ed è continuata almeno fino all’ottobre 2002. Essa ha interessato il territorio della Spagna (escluse le isole Canarie).

(4)

Nel 2001, l’ultimo anno intero dell’infrazione, il valore del mercato spagnolo del bitume di penetrazione ammontava a circa 286 milioni di euro.

(5)

Le imprese interessate dalla decisione (cinque imprese, 13 entità giuridiche) sono Repsol, Proas-Cepsa, British Petroleum («BP»), Nynäs e Petrogal-Galp. Nel periodo dell’infrazione queste imprese controllavano congiuntamente oltre il 90 % del mercato spagnolo del bitume di penetrazione.

(6)

Il bitume è un sottoprodotto ottenuto nel processo di distillazione del petrolio greggio. Circa l’85 % del bitume prodotto nell’UE è utilizzato per la costruzione stradale come adesivo nella produzione dell'asfalto, dove serve da legante dei ciottoli o del pietrisco. Il rimanente 15 % è impiegato in altri comparti del settore della costruzione, ad esempio in applicazioni industriali quali i materiali da copertura. All’incirca l’80 % del bitume utilizzato per la costruzione stradale non viene sottoposto a ulteriore trasformazione: si tratta del bitume di penetrazione; il restante 20 % comprende invece il bitume ulteriormente trasformato, ad esempio le emulsioni bituminose e il bitume modificato. Il prodotto oggetto della decisione è il bitume di penetrazione, vale a dire il bitume utilizzato per la costruzione stradale non ulteriormente trasformato.

(7)

I destinatari della decisione hanno partecipato, in misura diversa, a un cartello nel cui ambito:

hanno definito quote di mercato,

sulla base delle quote di mercato stabilite, hanno assegnato volumi e clienti a ciascuno dei partecipanti,

hanno monitorato l'attuazione degli accordi di ripartizione del mercato e della clientela e si sono scambiati, a tale scopo, informazioni sensibili relative al mercato,

hanno introdotto un meccanismo di compensazione per rimediare agli scostamenti dagli accordi di ripartizione del mercato e della clientela,

hanno concordato le variazioni dei prezzi del bitume e la data di applicazione dei nuovi prezzi.

(8)

Le attività di coordinamento dei prezzi sono state intraprese a sostegno del rispetto degli accordi di ripartizione del mercato, dal momento che tali attività garantivano che i differenziali di prezzo tra i fornitori non inficiassero il principio della ripartizione dei volumi e dei clienti concordata tra di essi.

(9)

Le discussioni sulla ripartizione del mercato e le variazioni dei prezzi si svolgevano intorno a un cosiddetto «tavolo dell’asfalto» (mesa de asfaltos), al quale le aziende aderenti al cartello prendevano parte a livello bilaterale o multilaterale.

(10)

Ogni anno si svolgevano discussioni sulla ripartizione del mercato per ottenere una stima del mercato per l’anno successivo e per decidere come assegnarne le quote. Il documento che, al termine dei negoziati che si tenevano annualmente al «tavolo dell'asfalto», definiva l’accordo di ripartizione del mercato, con l’elenco dei volumi e dei clienti attribuiti a ciascuno dei partecipanti, era chiamato in codice «PTT» o «Petete».

(11)

Quanto alle variazioni dei prezzi e alla data della loro applicazione, in generale le decisioni al riguardo sono state prese da Repsol e Proas, che in seguito le comunicavano agli altri partecipanti al cartello.

2.2.   Imprese destinatarie e durata dell'infrazione

(12)

Le imprese destinatarie della decisione e la durata della loro partecipazione all’infrazione sono elencate di seguito:

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA (Rylesa):

1o marzo 1991-1o ottobre 2002

Repsol Petróleo SA:

1o marzo 1991-1o ottobre 2002

Repsol YPF SA:

1o marzo 1991-1o ottobre 2002

Productos Asfálticos SA (Proas):

1o marzo 1991-1o ottobre 2002

Compañía Española de Petróleos SA (CEPSA):

1o marzo 1991-1o ottobre 2002

BP Oil España SA:

1o agosto 1991-20 giugno 2002

BP España SA:

1o agosto 1991-20 giugno 2002

BP plc:

1o agosto 1991-20 giugno 2002

Nynäs Petróleo SA:

1o marzo 1991-1o ottobre 2002

AB Nynäs Petroleum:

22 maggio 1991-1o ottobre 2002

Galp Energia España SA:

31 gennaio 1995-1o ottobre 2002

Petróleos de Portugal SA:

31 gennaio 1995-1o ottobre 2002

Galp Energia, SGPS, SA:

22 aprile 1999-1o ottobre 2002

2.3.   Misure correttive

2.3.1.   Importo di base delle ammende

2.3.1.1.   Gravità

(13)

L’infrazione ha interessato un solo Stato membro, il quale tuttavia costituisce una parte sostanziale del mercato interno. Sebbene l’impatto effettivo sul mercato dell’infrazione non sia misurabile, essa è ritenuta molto grave in considerazione della sua natura.

2.3.1.2.   Trattamento differenziato

(14)

Dal momento che i fatturati realizzati sul mercato spagnolo del bitume dai diversi partecipanti al cartello presentano tra loro una notevole disparità, si è applicato un trattamento differenziato (raggruppamento per categorie) onde tener conto dell'effettiva capacità economica di ciascuna impresa di pregiudicare la concorrenza.

(15)

Le imprese sono state quindi classificate in tre categorie, in funzione della quota di mercato (calcolata in base al valore delle vendite) detenuta per il prodotto in questione in Spagna nel 2001, l’ultimo anno interessato per intero dall’infrazione.

2.3.1.3.   Effetto sufficientemente dissuasivo

(16)

Per fissare l’importo dell’ammenda a un livello che ne garantisca un effetto sufficientemente dissuasivo, un fattore moltiplicatore viene applicato alle ammende inflitte a BP (pari a 1,8) e Repsol (1,2) in considerazione delle dimensioni complessive di queste imprese.

2.3.1.4.   Durata

(17)

Un aumento percentuale dell’ammenda viene applicato caso per caso in funzione della durata della partecipazione all’infrazione di ciascuna entità giuridica, secondo quanto descritto in precedenza.

2.3.2.   Circostanze aggravanti: ruolo di leader

(18)

Repsol e Proas hanno dato un notevole impulso alle attività del cartello, nel cui ambito hanno ricoperto congiuntamente il ruolo di leader. L’aumento del 30 % applicato all’importo di base dell’ammenda da infliggere a ciascuna delle due imprese è giustificato proprio in considerazione del loro ruolo di leader.

2.3.3.   Circostanze attenuanti: coinvolgimento limitato in taluni aspetti dell’infrazione

(19)

Nynäs e Petrogal hanno invocato quale circostanza attenuante il fatto di aver svolto nell’infrazione un ruolo esclusivamente passivo o emulativo. La decisione ha respinto tale richiesta, dato che queste imprese hanno effettivamente preso parte ogni anno alle discussioni sulla ripartizione del mercato per l’anno successivo. Essa applica tuttavia una riduzione del 10 % dell’ammenda in considerazione del fatto che la partecipazione di Nynäs e Petrogal a taluni aspetti dell’infrazione — segnatamente i meccanismi di monitoraggio e di compensazione nonché le attività di coordinamento dei prezzi — è stata meno regolare e attiva rispetto a quella delle altre imprese che hanno aderito al cartello.

2.3.4.   Applicazione del limite del 10 % del fatturato

(20)

Il limite del 10 % del fatturato mondiale previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 è stato applicato alle ammende, debitamente calcolate.

2.3.5.   Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002

2.3.5.1.   Immunità

(21)

Il procedimento relativo al presente caso è stato avviato a seguito di una domanda di immunità presentata da BP ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole (2). Nella comunicazione degli addebiti inviata a BP la Commissione aveva concluso in via provvisoria che detta impresa non aveva ottemperato all’obbligo di assicurare piena collaborazione previsto al punto 11, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole, e aveva inoltre stabilito che avrebbe deciso in via definitiva circa la concessione a BP dell’immunità dalle ammende nella decisione definitiva che avrebbe eventualmente adottato.

(22)

Considerate le circostanze del caso, la decisione perviene in definitiva alla conclusione che BP ha assicurato una collaborazione autentica, piena, permanente e tempestiva per tutta la durata del procedimento amministrativo della Commissione e che ha fornito a quest’ultima tutti gli elementi di prova che giungevano in suo possesso o di cui disponeva, soddisfacendo quindi le condizioni di cui al punto 11, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole. Inoltre, BP ha anche ottemperato agli obblighi di cui al punto 11, lettere b) e c), della comunicazione sul trattamento favorevole, dal momento che ha cessato di partecipare all’infrazione entro il momento in cui ha presentato gli elementi di prova di cui al punto 8, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole e non ha agito in alcun modo per costringere altre imprese a partecipare all'infrazione.

(23)

La decisione ritiene pertanto che BP, avendo soddisfatto tutte le condizioni di cui al punto 11 della comunicazione sul trattamento favorevole, possa beneficiare dell’immunità dalle ammende che le sarebbero state altrimenti inflitte.

2.3.5.2.   Riduzione dell'importo delle ammende

(24)

Repsol e Proas hanno presentato domanda di riduzione dell'importo delle ammende ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. La Commissione ha concesso, rispettivamente, una riduzione dell'ammenda del 40 % e del 25 %. Tali percentuali di riduzione tengono conto di due fattori, e cioè: i) le due imprese hanno apportato un significativo valore aggiunto; ma ii) si sono manifestate soltanto in una fase tardiva del procedimento e solo dopo l'invio da parte della Commissione di richieste dettagliate di informazioni.

3.   DECISIONE

(25)

Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81 del trattato CE prendendo parte, nei periodi indicati di seguito, a un complesso di accordi e pratiche concordate nel settore del bitume di penetrazione che ha interessato il territorio della Spagna (escluse le isole Canarie) ed è consistito in accordi di ripartizione del mercato e in attività di coordinamento dei prezzi:

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, Repsol Petróleo SA e Repsol YPF SA, dal 1o marzo 1991 al 1o ottobre 2002;

Productos Asfálticos SA e Compañía Española de Petróleos SA, dal 1o marzo 1991 al 1o ottobre 2002;

BP Oil España SA, BP España SA e BP plc, dal 1o agosto 1991 al 20 giugno 2002;

Nynäs Petróleo SA, dal 1o marzo 1991 al 1o ottobre 2002; AB Nynäs Petroleum, dal 22 maggio 1991 al 1o ottobre 2002;

Galp Energia España SA e Petróleos de Portugal SA, dal 31 gennaio 1995 al 1o ottobre 2002; Galp Energia, SGPS, SA, dal 22 aprile 1999 al 1o ottobre 2002.

(26)

Per l’infrazione sopra descritta sono comminate le seguenti ammende:

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, Repsol Petróleo SA e Repsol YPF SA sono responsabili in solido per il pagamento di 80 496 000 EUR;

Productos Asfálticos SA e Compañía Española de Petróleos SA sono responsabili in solido per il pagamento di 83 850 000 EUR;

BP Oil España SA, BP España SA e BP plc sono responsabili in solido per il pagamento di 0 EUR;

Nynäs Petróleo SA: 10 642 500 EUR; di cui AB Nynäs Petroleum è responsabile in solido per il pagamento di 10 395 000 EUR; e

Galp Energia España SA e Petróleos de Portugal SA sono responsabili in solido per il pagamento di 8 662 500 EUR; di cui Galp Energia, SGPS, SA è responsabile in solido per il pagamento di 6 435 000 EUR.

(27)

Alle imprese summenzionate viene ingiunto di porre immediatamente fine all’infrazione, qualora non l’abbiano già fatto, e di astenersi dal ripetere qualsiasi atto o comportamento descritto nella decisione nonché da qualsiasi atto o comportamento avente un oggetto o effetto identico o simile.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3.