6.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 239/9 |
Comunicazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/B-1/39.351 — Swedish Interconnectors
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 239/04
1. INTRODUZIONE
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Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può stabilire che detti impegni siano vincolanti per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato concludendo che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione. |
2. SINTESI DEL CASO
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Il 25 giugno 2009 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, relativa alle presunte infrazioni compiute dal gestore del sistema di trasmissione svedese Svenska Kraftnät («SvK») nel mercato svedese della trasmissione dell’energia elettrica. |
(3) |
La valutazione preliminare ha sottolineato che, sul suddetto mercato, SvK ricopre una posizione dominante e ha espresso la preoccupazione che SvK possa aver abusato della sua posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE. In particolare, SvK può averne abusato allorché aveva anticipato una congestione interna del mercato svedese di trasmissione dell’energia elettrica riducendo la capacità di interconnessione per gli scambi commerciali tra la Svezia e gli Stati membri limitrofi dell’UE e del SEE, e operando quindi una discriminazione tra i servizi di trasmissione dell’energia elettrica nazionali e di esportazione e una segmentazione del mercato interno senza obiettive giustificazioni. |
3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI
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Pur non concordando con la valutazione preliminare della Commissione, SvK ha proposto di assumere impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di eliminare le riserve della Commissione relative alla concorrenza. Gli elementi essenziali di tali impegni possono essere sintetizzati come segue. |
(5) |
SvK dividerà il sistema svedese di trasmissione in due o più zone di regolamentazione e avvierà la gestione del sistema secondo queste modalità entro il 1o luglio 2011. La configurazione delle zone di regolamentazione sarà abbastanza flessibile per poter essere modificata in tempi sufficientemente rapidi in funzione dei cambiamenti previsti e imprevisti dei futuri modelli di flusso nel sistema svedese di trasmissione. Dalla data di entrata in vigore delle zone di regolamentazione, SvK gestirà la congestione del sistema svedese di trasmissione senza limitare le capacità di scambio sugli interconnettori. |
(6) |
L’unica deroga a questo principio di gestione della congestione interna verrà applicata in caso di congestione del corridoio della Costa occidentale. SvK si impegna tuttavia a rafforzare la sezione del corridoio della Costa occidentale con la costruzione e la gestione di una nuova linea di trasmissione a 400 kV tra Stenkullen e Strömma-Lindome entro il 30 novembre 2011. |
(7) |
Nel periodo di transizione, ossia quello che intercorre tra la notifica della decisione sugli impegni e la data in cui le zone di regolamentazione diventano operative, SvK si impegna a gestire l’eventuale congestione anticipata sul sistema di trasmissione svedese, ad eccezione del corridoio della Costa occidentale, stabilendo risorse regolamentari adeguate affinché gli scambi di compensazione possano alleviare la congestione. In pratica, nella fase di pianificazione, SvK si impegna, qualora abbia anticipato una congestione e stabilito una corrispondente esigenza di razionamento (MW), a individuare tutte le risorse regolamentari adeguate per la compensazione che potrebbero rendersi disponibili nella fase operativa per far fronte a tale congestione. In seguito, SvK provvederà a classificare queste risorse per ordine di merito, selezionando le meno care fino al raggiungimento della quota di razionamento stabilita. Tra le risorse selezionate, SvK sceglierà quelle situate in Svezia e le sommerà per ottenere un determinato importo (MW), che SvK si impegna a detrarre dall’esigenza di razionamento inizialmente anticipata. Se, a seguito di questa detrazione, resta ancora un importo di razionamento, SvK si impegna ad applicare questo importo ridotto alle capacità di scambio dei pertinenti interconnettori. Nella fase operativa, SvK si impegna ad utilizzare ogni risorsa regolamentare disponibile che sia adeguata per far fronte alla congestione onde garantire le capacità di scambio dell’interconnettore che avrà fornito al mercato. L'effettivo volume di compensazione necessario può essere maggiore o minore del volume previsto individuato nella fase di pianificazione. |
(8) |
Gli impegni sono pubblicati nella versione integrale in lingua inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html |
4. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI
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La Commissione, previo un relativo test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza. |
(10) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni proposti. In tale ambito, la Commissione chiede alle parti interessate di formulare le loro osservazioni, in particolare, sull’esclusione del corridoio della Costa occidentale dall’impegno di introdurre zone di regolamentazione. Tutte le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a presentare una versione non riservata delle loro osservazioni nella quale i segreti aziendali o altre parti riservate siano stati omessi e sostituiti, come richiesto, da una sintesi non riservata o dalle parole «segreti aziendali» oppure «riservato». Ogni richiesta legittima sarà presa in considerazione. |
(11) |
Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, indicando il riferimento COMP/B-1/39.351 — Swedish Interconnectors, per posta elettronica all'indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero +32 22950128 o per posta al seguente indirizzo:
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(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.