1.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 236/20


Proposta di archiviazione della denuncia 2009/4209

2009/C 236/07

I servizi della Commissione hanno concluso la loro inchiesta sulla denuncia 2009/4209 riguardante la retribuzione dei medici specializzandi in Italia durante il periodo compreso tra il 1982 e 1991.

Dopo aver esaminato la denuncia e la documentazione trasmessa dagli autori delle denunce, alla luce del diritto comunitario applicabile in materia i servizi della Commissione sono giunti alla conclusione che a questo stadio non si rileva nella fattispecie alcuna violazione della direttiva 93/16/CEE (1).

La direttiva 93/16/CEE relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi dei medici e al coordinamento della loro formazione prevede effettivamente che i medici che seguono una formazione specialistica percepiscano durante la loro formazione una retribuzione appropriata. Tale obbligo deriva specificamente dalla direttiva 82/76/CEE che aveva modificato la direttiva 75/363/CEE, entrambe codificate dalla direttiva 93/16/CEE (2), che a sua volta è stata abrogata dalla direttiva 2005/36/CE (3).

Il termine per il recepimento della direttiva 82/76/CEE era il 1o gennaio 1983. Con sentenza del 7 luglio 1987, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha riconosciuto che l'Italia aveva mancato ai propri obblighi non recependo la direttiva 82/76/CEE entro il termine previsto. Con decreto legislativo n. 257/1991 adottato nel 1991 (entrato in vigore il 1o settembre 1991), l'Italia ha sì recepito la direttiva ma ha limitato il diritto alla retribuzione agli anni accademici 1991/92 e seguenti. Con le sentenze emanate a titolo di pronuncia pregiudiziale nelle cause C-131/97 Carbonari e C-371/97 Gozza, la Corte ha ritenuto che il pregiudizio causato ai medici specializzati (iscritti negli anni accademici compresi tra il 1983/84 e il 1990/91) poteva essere oggetto di un risarcimento tramite l'applicazione retroattiva delle disposizioni nazionali relative alla retribuzione e che il giudice nazionale doveva astenersi dall'applicare le disposizioni nazionali contrarie alla direttiva (quelle che limitavano il diritto alla retribuzione agli anni 1991/92 e seguenti).

In seguito, giacché parecchi medici specialisti erano registrati prima dell'anno accademico 1991/92, sono state avviate azioni dinanzi ai tribunali civili e amministrativi in Italia con richieste di risarcimento danni. Nelle sentenze del 25 febbraio 1994 il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 1 bis ha accolto i ricorsi e ha stabilito che il decreto legislativo n. 257 dell'8 agosto deve essere disapplicato dal giudice nazionale in quanto riserva l'applicazione del diritto comunitario ai soli medici ammessi alla formazione di medico specialista a partire dall'anno accademico 1991/92, lasciando in vigore il vecchio programma di formazione per medico specialista.

Nonostante questa sentenza l'Italia ha rifiutato di corrispondere la retribuzione ai medici che hanno seguito la formazione specialistica prima dell'anno accademico 1990/91 e ha preferito adottare la legge n. 370 del 19 ottobre 1999 che prevede all'articolo 11 che a ciascun medico che abbia seguito la formazione di specialista nel periodo 1983-1991 venga versata una borsa di 13 000 000 di LIT a condizione che sia personalmente coperto dalla sentenza. Un decreto ministeriale ha specificato le modalità per presentare una domanda in vista del pagamento della borsa. Contro questo decreto ministeriale alcuni medici hanno introdotto un ricorso che ha portato a una sentenza che ha riconosciuto ai medici che avevano seguito la formazione di specialista ed erano stati registrati prima dell'anno accademico 1991/92 il diritto ad un risarcimento danni.

Secondo gli autori della denuncia, allo stato attuale i medici che hanno seguito la loro formazione di medico specialista dopo il termine di recepimento della direttiva in questione (31 dicembre 1982) e registrati nel programma di formazione precedentemente all'anno accademico 1991/92 sono stati privati del loro diritto ad un risarcimento danni a causa di un recepimento tardivo e incompleto da parte dell'Italia. I servizi della Commissione deducono che gli autori della denuncia rimproverino all'Italia il fatto di non aver modificato la regolamentazione italiana in questione.

I servizi della Commissione sono stati investiti di altre richieste analoghe di medici italiani, ma hanno constatato che dalla giurisprudenza nazionale risultava che i principi sanciti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle sentenze pronunciate nelle cause C-131/97 Carbonari e C-371/97 Gozza erano stati pienamente rispettati dal giudice nazionale. Il giudice nazionale ha accettato il principio dell'applicazione retroattiva del diritto alla retribuzione lasciando inapplicate le disposizioni nazionali contrarie alla direttiva 82/76/CEE (l'articolo 8 del decreto legislativo n. 257/1991 che limita il diritto alla retribuzione agli anni accademici 1991/92 e seguenti) e ha riconosciuto il diritto alla retribuzione e pertanto al risarcimento del danno subito. Ciononostante, in taluni casi il giudice nazionale ha rifiutato il risarcimento del danno subito a causa della prescrizione dell'azione sulla base delle disposizioni del diritto nazionale applicabile. Una siffatta decisione non appare contraria al diritto comunitario interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare nella sentenza del 5 marzo 1996 nelle cause C-46/93 Brasserie du pêcheur e C-48/93 Factortame, che precisa che, in assenza di disposizioni comunitarie in materia di risarcimento del danno subito dai singoli individui, è l'ordine giuridico interno di ciascuno Stato membro che determina i criteri applicabili al risarcimento, fermo restando che non possono essere meno favorevoli di quelli riguardanti richieste analoghe fondate sul diritto interno (punto 83 della sentenza del 5 marzo 1996 di cui sopra). In questo caso l'applicazione del diritto interno rispetta questo principio.

Pertanto i servizi proporranno alla Commissione di archiviare la denuncia registrata.

Ciò non pregiudica l’eventuale riapertura e nuova istruzione del caso se la Commissione venisse a conoscenza, persino dopo l'archiviazione di questa denuncia, di dati supplementari che giustifichino l'apertura di un procedimento avente lo stesso oggetto.


(1)  GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1.

(2)  GU L 43 del 15.2.1982, pag. 21.

(3)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.