11.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/19


Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 188/08

Aiuto n.: XA 135/09

Stato membro: Spagna

Regione: Comunità Valenziana

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de la Comunitat Valenciana

Base giuridica: Borrador de Orden de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de la Comunitat Valenciana y se convocan para el año 2009.

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 1 400 000 EUR

Intensità massima dell’aiuto: 100 % della spesa ammissibile

Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di deroga nel sito web della direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell’aiuto: Assistenza tecnica [art. 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006]. Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie

Settore economico: Le PMI inscritte nel Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunitat Valenciana (registro delle aziende di allevamento della Comunità Valenziana) delle specie suina, bovina, ovina, caprina, cunicola, apicola e equina.

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación

C/Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Indirizzo web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ayuda%20agrupaciones%20de%20defensa%20sanitaria%20ganaderas.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 138/09

Stato membro: Cipro

Regione: Cipro

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Πρόγραμμα Επιτήρησης Μεταδοτικής Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Βοοειδών.

Base giuridica:

1)

Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2009 — Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (articolo 03525 del bilancio di previsione del 2009 — Partecipazione a programmi dell'Unione europea).

2)

Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 (Ν 149(Ι)/2004) [εφαρμογή Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001] [legge del 2004 (Ν 149(Ι)/2004] relativa all'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore veterinario — applicazione del regolamento (CE) n. 999/2001.

3)

Νόμος που προνοεί για την Υγεία των Ζώων (Ν.109(Ι)2001) [legge sulla salute degli animali (Ν.109(Ι)2001)]:

«4. (1)

L'autorità competente ha il potere e la competenza di provvedere:

c)

al monitoraggio epidemiologico del bestiame e all'accertamento della presenza o meno di malattie animali di origine infettiva, parassitaria o di altro tipo.»

4)

Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 309 και ημερομηνία 3 Απριλίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4355 και ημερομηνία 10 Απριλίου 2009 σ 1540) (decisione dell'Autorità di controllo degli aiuti di Stato n. 309 del 3 aprile 2009, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro n. 4355 del 10.4.2009, pag. 1540).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,068 Mio EUR

Intensità massima dell'aiuto: 100 %

Data di applicazione: Il programma sarà attuato solo dopo la sua pubblicazione da parte della Commissione europea in conformità al regolamento (CE) n. 1857/2006.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2009

Obiettivo dell'aiuto: Epizoozie [articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006]. Il regime di aiuti riguarda: i) aiuti per compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di epizoozie [articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006] e ii) aiuti per compensare gli agricoltori delle perdite di capi malati [articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Codice NACE

A10401 — Allevamento di bovini da latte

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ktiniatrikes Ypiresies

Ypourgeio Georgias

Fysikon Poron kai Perivallontos

Tmima Ktiniatrikon

Ypiresion Ktiniatreio Athalassas

1417 Λευκωσία/Nicosia

ΚYΠΡΟΣ/CYPRUS

Indirizzo web: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/0A919596426A5D59C225758C0043265C/$file/bse%20final.pdf?OpenElement

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/92619A79959C4C7BC2257594003762CA/$file/Απόφαση%20Αρ.%20309.pdf

Altre informazioni: La misura notificata ha lo scopo di attuare il programma di sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina in conformità alle disposizioni della normativa comunitaria [regolamento (CE) n. 999/2001].

Questa malattia figura nell'elenco dell'UIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) e nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio (elenco delle malattie che possono beneficiare di un cofinanziamento). Le spese previste per il 2009 per i programmi di sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina sono state comunicate alla Commissione europea nell'ambito dei programmi di cofinanziamento.

I beneficiari dell'aiuto previsto per la misura in esame sono gli allevatori di bovini nel territorio controllato dalla Repubblica di Cipro. Nell'ambito del programma di eradicazione di questa malattia percepiscono aiuti gli allevatori che possiedono capi nei quali è sospetta o confermata la presenza della malattia. Il programma di sorveglianza della malattia prevede l'analisi dei capi di una determinata età avviati alla macellazione per il consumo umano nonché di tutti i capi morti provenienti da tutti gli allevamenti bovini.

Aiuto n.: XA 139/09

Stato membro: Germania

Regione: Freistaat Sachsen (Sassonia)

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Gemeinsames Umsetzungsdokument zum Operationellen Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen — Polen 2007-2013

Base giuridica: L’aiuto persegue i seguenti obiettivi specifici:

Codice CCI del programma operativo: 2007CB163PO018,

le norme di applicazione congiunta e

il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

L’aiuto è concesso, inoltre, ai sensi degli articoli 23 e 44 del regolamento di bilancio del Land Sassonia (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO, SächsGVBl. 2001, p. 154) e delle relative disposizioni amministrative del Ministero delle Finanze del Land Sassonia, nella versione vigente, in combinato disposto con le disposizioni diverse e speciali fissate nelle norme di applicazione congiunta.

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 1,0 Mio EUR l’anno

Intensità massima dell’aiuto: 50 %

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione delle informazioni sintetiche da parte della Commissione.

Durata del regime o dell’aiuto individuale:

Obiettivo dell’aiuto: Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

concezione e applicazione di attività economiche e ambientali transfrontaliere nel territorio sassone e polacco mediante lo sviluppo di strategie congiunte per uno sviluppo territoriale sostenibile,

aumento sostenibile della competitività della regione nel contesto europeo,

realizzazione finalizzata del potenziale di sviluppo della zona assistita, mediante un’efficiente cooperazione transfrontaliera.

A tal fine si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1857/2006:

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali, in particolare per le misure nel settore delle infrastrutture turistiche (parte II n. 1.2.1 del documento di attuazione) e nel settore della protezione climatica, forestale ambientale e paesaggistica (parte II, n. 1.4.1 delle norme di applicazione) esclusivamente per quanto attiene alle misure di attuazione di NATURA 2000,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo, in particolare misure per l’intensificazione/promozione di reti di cooperazione economica e scientifica (parte II, n. 1.1.1 del documento di attuazione) e della promozione della sensibilizzazione ambientale, (parte II, n. 1.4.2 delle norme di applicazione).

Le disposizioni dell’articolo 5 e dell’articolo 15 del regolamento (CE) 1857/2006 si applicano anche all’ammissibilità delle spese.

L’aiuto è concesso alle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli.

Settore economico: Agricoltura (colture annuali, pluriannuali, conduzione di vivai, allevamento di animali, coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali, attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta)

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Sächsische Aufbaubank — Förderbank

Pirnaische Straße 9

01069 Dresden

DEUTSCHLAND

Indirizzo web: http://www.sn-pl.eu/media/de/2009-03-25_Umsetzungsdokument_SN-PL_korr.pdf

Altre informazioni:

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat 56, Verwaltungsbehörde des EU-Programms „Grenzübergreifende Zusammenarbeit“

Wilhelm-Buck-Straße 2

01097 Dresden

DEUTSCHLAND

Thomas TREPMANN

Capo unità

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft