25.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 173/13 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 12 novembre 2008 (1)
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso COMP/39.125 — Vetro destinato al settore auto)
(I testi in lingua inglese, francese e tedesca sono i soli facenti fede)
2009/C 173/08
I. INTRODUZIONE
1. |
Il 12 novembre 2008 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione con la presente pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. |
2. |
Una versione non riservata della decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index.html |
II. DESCRIZIONE DEL CASO
1. Procedimento
3. |
Il caso in esame è stavo avviato ex officio. Le ispezioni sono state condotte il 22 e 23 febbraio 2005 presso i locali delle imprese appartenenti ai gruppi Glaverbel (controllata di Asahi, che di recente ha cambiato denominazione in AGC Flat Glass Europe), Saint-Gobain, Pilkington e Soliver. Il 15 marzo 2005 la Commissione ha condotto un secondo ciclo di ispezioni presso i locali di Saint-Gobain e Pilkington. Tra i due cicli di ispezioni, Glaverbel e Asahi hanno, rispettivamente il 22 febbraio e il 9 marzo 2005, presentato domanda di immunità dalle ammende o, in subordine, di riduzione delle ammende. |
4. |
Varie richieste scritte di informazioni sono state trasmesse alle imprese coinvolte negli accordi anticoncorrenziali. La Commissione ha respinto la richiesta di immunità presentata da Asahi e Glaverbel a norma del punto 8 della comunicazione sul trattamento favorevole, e ha informato le imprese della sua intenzione di concedere una riduzione del 30-50 % delle ammende. |
5. |
La comunicazione degli addebiti è stata adottata il 18 aprile 2007 e notificata a tutte le parti. Il 24 settembre 2007 si è tenuta un’audizione orale, alla quale hanno partecipato tutti e quattro i gruppi di imprese. |
6. |
Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti si è riunito il 1o luglio e il 7 novembre 2008 e ha emesso parere favorevole (2). |
2. Sintesi dell’infrazione
7. |
Il vetro destinato al settore auto è costituito da vetro float (o vetro semidoppio), che rappresenta la categoria di base dei prodotti in vetro piano. I prodotti destinati al settore automobilistico consistono in diversi elementi di vetro, quali parabrezza, finestrini laterali (finestrini per le portiere anteriori e posteriori), lunotti posteriori (finestrino posteriore), deflettori (finestrino posteriore accanto a quello della portiera posteriore) e tettucci apribili. Gli elementi in vetro possono inoltre essere tinti in diverse gradazioni di colore rispetto al vetro chiaro. Il vetro oscurato («privacy» glass o «dark tail» glass) rappresenta una categoria specifica di vetro colorato, che riduce la trasmissione della luce e del calore all’interno dell’abitacolo. |
8. |
La decisione riguarda la fornitura di vetro per il primo assemblaggio o la sostituzione ai costruttori di veicoli leggeri, in particolare di automobili e veicoli commerciali leggeri, cioè il cosiddetto mercato dei «componenti di origine» (mercato OE). I clienti erano praticamente tutti i principali gruppi di costruttori automobilistici con attività di produzione in Europa. Esistono pochissimi gruppi a livello globale che producono vetro destinato al settore auto, tra i quali AGC, Pilkington e Saint-Gobain, che sono anche di gran lunga i tre maggiori fornitori in Europa. Altri fornitori, come Soliver, hanno un’impronta più regionale. |
9. |
Le condizioni di concorrenza per la fornitura di vetro per auto ai costruttori di autoveicoli sono omogenee a livello del SEE. Di conseguenza, il mercato OE del vetro destinato al settore auto è considerato di dimensioni pari al SEE. Nel 2002, cioè l’ultimo anno completo dell’infrazione, le vendite complessive di vetro destinato al settore auto nel SEE ammontavano a oltre 2 miliardi di EUR. |
10. |
I destinatari indicati di seguito hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «accordo SEE»). L’infrazione è consistita nell’assegnazione concordata dei contratti riguardanti la fornitura di vetro per auto a tutti i principali costruttori automobilistici del SEE, attraverso il coordinamento delle politiche in materia di prezzi e delle strategie di fornitura, al fine di preservare una generale stabilità della posizione delle parti sul mercato interessato. Al riguardo, i concorrenti hanno anche monitorato le decisioni adottate durante le riunioni e i contatti, nonché approvato misure correttive a fini di reciproca compensazione allorché le assegnazioni decise in precedenza si rivelavano insufficienti nella pratica a garantire un livello generale di stabilità delle rispettive quote di mercato. La durata dell’infrazione constatata nella decisione va dal 10 marzo 1998 all’11 marzo 2003. |
III. DESTINATARI
11. |
La decisione è destinata ai seguenti soggetti giuridici, che appartengono alle quattro imprese partecipanti:
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12. |
La responsabilità delle società madri è accertata sulla base del presunto esercizio di un’influenza decisiva sulle rispettive controllate, corroborato da vari indizi supplementari. |
IV. MISURE CORRETTIVE
13. |
Nel presente caso si applicano gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (3) (di seguito «orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende»). |
1. Importo di base delle ammende
14. |
Secondo gli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, l’importo di base dell’ammenda è calcolato in proporzione al valore delle vendite del prodotto in esame realizzate dalle singole imprese nell’area geografica interessata nel corso dell’ultimo intero esercizio in cui sussiste l’infrazione («importo variabile»), moltiplicato per il numero di anni di infrazione, più un importo aggiuntivo, anch’esso calcolato in proporzione al valore delle vendite, al fine di scoraggiare gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi («diritto di ingresso»). |
1.1. Determinazione del valore delle vendite
15. |
A norma degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, per determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere la Commissione in linea di massima utilizza il valore delle vendite dei prodotti ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate da ciascuna impresa nell’area geografica interessata all’interno del SEE nell’ultimo anno intero in cui l’impresa ha partecipato all’infrazione. Tuttavia, alla luce delle specificità del presente caso, l’importo di base è stato calcolato sulla base di una media delle vendite realizzate nel periodo in cui sussiste l’infrazione, normalizzato a un anno, anziché sulla base dell’ultimo anno intero in cui ciascuna impresa ha partecipato all’infrazione. |
16. |
Anche se, sin dall’inizio, l’obiettivo economico dei partecipanti all’infrazione era mantenere stabili le rispettive quote di mercato a livello del SEE, la Commissione ha tenuto conto del fatto che, per i primi due anni e mezzo, dal marzo 1998 alla prima metà del 2000, essa dispone di prove dirette dell’attività del cartello soltanto per una parte dei costruttori automobilistici europei. Sebbene ciò non significhi che altri costruttori di autoveicoli non fossero oggetto delle discussioni del cartello durante i primi due anni e mezzo, la Commissione ha considerato tale periodo come una «fase di rodaggio» durante la quale i partecipanti al cartello hanno progressivamente sviluppato il loro comportamento collusivo nei confronti di tutti i costruttori di autoveicoli. È verosimile che in questa fase di prova i fornitori di vetro per auto abbiano manipolato le offerte soltanto in relazione con grandi clienti abituali selezionati. Di conseguenza, per il calcolo delle ammende relative al primo periodo di attività del cartello, la Commissione prende in considerazione soltanto le vendite effettuate dai fornitori di vetro per auto ai costruttori automobilistici per i quali esistono prove dirette che siano stati oggetto degli accordi del cartello. |
17. |
Alla fine del periodo di infrazione, cioè tra l’interruzione delle cosiddette discussioni del Club dei tre principali fornitori il 3 settembre 2002 e la cessazione dell’infrazione nel marzo 2003, è lecito ritenere che il cartello abbia rallentato la sua attività in seguito all’uscita di un’impresa importante, Pilkington. La Commissione prende quindi in considerazione soltanto le vendite riguardanti costruttori per i quali esistono prove dirette del fatto che sono stati oggetto dei contatti del cartello durante tale periodo. Anche in questo caso si tratta di un’interpretazione molto prudente delle prove a favore delle imprese interessate. |
18. |
Per quanto riguarda il periodo dal 1o luglio 2000 al 3 settembre 2002, invece, i fabbricanti OE oggetto di discussione alle riunioni e/o nei contatti rappresentavano il 90 % o più delle vendite nel SEE di ciascun fornitore di vetro destinato al settore auto. Alla luce del numero di contatti e delle prove disponibili indicati nella decisione, si presume che durante tale periodo l’intero mercato fosse permeato dagli accordi del cartello. Viene quindi presa in considerazione la totalità delle vendite realizzate nel SEE nel periodo compreso tra il 1o luglio 2000 e il 3 settembre 2002. |
19. |
In sintesi, conformemente agli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, la Commissione ha utilizzato un metodo più calibrato e ha ridotto il peso del periodo di rodaggio tra l’inizio dell’infrazione e il 30 giugno 2000 e della fase finale tra il settembre 2002 e l’11 marzo 2003, prendendo in considerazione soltanto il valore delle vendite di ciascun fornitore di vetro per auto ai costruttori automobilistici per i quali nella decisione esistono prove dirette degli accordi di cartello. Per il calcolo delle ammende, le vendite interessate sono quindi determinate per ciascun fornitore di vetro per auto sulla base del valore della totalità delle vendite realizzate durante tutti e tre i periodi, ponderato come sopra descritto, diviso per i mesi di partecipazione all’infrazione e moltiplicato per 12 al fine di ottenere la media annua. |
1.2. Determinazione dell’importo di base dell’ammenda
20. |
Secondo gli orientamenti per il calcolo delle ammende, occorre tenere conto di diversi criteri per determinare la percentuale delle vendite interessate, quali la natura dell’infrazione (in questo caso, la ripartizione dei clienti al fine di mantenere il più possibile stabili le quote di mercato), l’estensione geografica (SEE), la quota di mercato aggregata delle imprese partecipanti all’infrazione (in questo caso, oltre il 60 %) e l’attuazione delle pratiche illecite. Per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda, la Commissione non ha tenuto conto dell’attuazione, sebbene non fosse infondato ritenere che le pratiche illecite a volte fossero state attuate. Tenuto conto dei suddetti fattori, la decisione nel caso di specie applica l’importo variabile del 16 %. |
21. |
Tenuto conto del fatto che l’infrazione è durata fino a un massimo di 5 anni, ma non tutte le imprese vi hanno partecipato per l’intero periodo, l’importo variabile è stato moltiplicato per 5 nel caso di Asahi e Saint-Gobain, per 4,5 nel caso di Pilkington e per 1,5 nel caso di Soliver. |
22. |
Al fine di dissuadere le imprese dal concludere accordi orizzontali di ripartizione dei clienti come quello in causa nella fattispecie, l’importo di base delle ammende da infliggere è stato maggiorato di un importo supplementare, come indicato al punto 25 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende. A tal fine, è stato considerato appropriato un importo supplementare pari al 16 % del valore delle vendite. |
2. Circostanze aggravanti
23. |
All’epoca in cui è stata commessa l’infrazione, Saint-Gobain era già stata destinataria di due precedenti decisioni della Commissione riguardanti attività di cartello, che nel presente caso costituiscono circostanze aggravanti (4). Il fatto che un’impresa ripeta la stessa infrazione o un’infrazione simile dimostra che le sanzioni inflitte in passato non l’hanno indotta a modificare il proprio comportamento anticoncorrenziale. Questo tipo di condotta anticoncorrenziale costituisce una circostanza aggravante che può giustificare un aumento del 60 % dell’importo di base dell’ammenda da infliggere all’impresa in questione. |
3. Circostanze attenuanti
24. |
Nel presente caso non sono state constatate circostanze attenuanti. |
4. Applicazione del limite del 10 % del fatturato
25. |
Il limite del 10 % del fatturato mondiale previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 si applica alle ammende considerate appropriate. Nel presente caso, il limite del 10 % del fatturato è raggiunto per l’ammenda da infliggere a Soliver. L’ammenda inflitta a Soliver non può quindi essere superiore a 4,396 milioni di euro. |
5. Applicazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole
26. |
Come indicato al punto 3, Asahi e la sua controllata Glaverbel hanno presentato domanda di immunità dalle ammende e, in subordine, di riduzione delle ammende a norma della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. |
5.1. Immunità
27. |
La Commissione ha respinto la domanda di immunità di Glaverbel e Asahi a norma del punto 8, lettere a) e b), della comunicazione sul trattamento favorevole per i motivi seguenti. |
28. |
Poiché le ispezioni erano già state condotte prima della presentazione della domanda di Asahi e Glaverbel, l’immunità di cui al punto 8, lettera a), non poteva più essere concessa. |
29. |
I punti 8, lettera b), e 10 della comunicazione sul trattamento favorevole precisano che l’immunità dalle ammende è concessa soltanto sulla base delle condizioni cumulative che la Commissione, al momento della domanda, non disponga di prove sufficienti per poter constatare un’infrazione dell’articolo 81 del trattato CE in relazione al presunto cartello e che gli elementi di prova presentati, secondo la Commissione, possono consentirle di pervenire a tale constatazione. Tuttavia, al momento della domanda di trattamento favorevole, la Commissione disponeva già di prove contemporanee copiate durante la prima ispezione che le consentivano di constatare un’infrazione dell’articolo 81 del trattato CE. Di conseguenza, al momento della domanda l’immunità a norma del punto 8, lettera b), non poteva più essere concessa per l’infrazione constatata nella presente decisione. |
5.2. Valore aggiunto significativo
30. |
Asahi e Glaverbel sono state le prime e uniche imprese a soddisfare i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole. Considerato il valore del loro contributo al procedimento della Commissione, la fase precoce nella quale hanno fornito tale contributo e l’entità della loro cooperazione in seguito alla presentazione degli elementi di prova, la Commissione ha deciso di concedere ad Asahi e Glaverbel una riduzione del 50 % dell’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta. |
V. DECISIONE
31. |
I destinatari della decisione e la durata della rispettiva partecipazione sono i seguenti:
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32. |
Per le infrazioni di cui al punto precedente sono inflitte le seguenti ammende:
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33. |
Alle imprese summenzionate è stato ingiunto di porre fine alle infrazioni di cui al punto 10, qualora non lo avessero già fatto, e di astenersi dal reiterare qualsiasi atto o comportamento descritto al punto 10, nonché da qualsiasi atto o comportamento avente oggetto o effetto identico o analogo. |
(1) Si fa riferimento alla decisione della Commissione C(2008) 6815 def., del 12 novembre 2008, modificata dalle due rettifiche adottate rispettivamente il 4 dicembre 2008 e l’11 febbraio 2009.
(2) Cfr. GU C del ….2009, pag.
(3) GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.
(4) Decisione della Commissione del 23 luglio 1984 nel caso IV/30.988 — Vetro piano (Benelux), GU L 212 dell’8.8.1984, pag. 13 e decisione della Commissione del 7 dicembre 1988 nel caso IV/31.906 — Vetro piano (Italia), GU L 33 del 4.2.1989, pag. 44.