2.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 150/14


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 150/15

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata da Heze Huayi Chemical Co., Ltd. («il richiedente»), un esportatore della Repubblica popolare cinese.

La domanda riguarda l'esame del dumping limitatamente a quanto concerne il richiedente.

2.   Prodotto

Il prodotto in esame è costituito dall'acido tricloroisocianurico e dai suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale, originario della Repubblica popolare cinese e attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20. I codici NC sono indicati unicamente a titolo informativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie, fra l'altro, della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CE) n. 1631/2005 (2) del Consiglio.

4.   Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 si basa su elementi di prova prima facie presentati dal richiedente da cui risulta che le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tale cambiamento è definitivo.

Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che, per eliminare il dumping, non è più necessario applicare le misure al livello attuale. Il confronto tra i prezzi nazionali del richiedente, i suoi valori normali costruiti (calcolati in base ai costi di produzione, alle spese generali, amministrative e di vendita e al profitto) e i suoi prezzi all'esportazione nella Comunità indica che il margine di dumping sembra notevolmente più basso rispetto all'attuale livello delle misure.

Pertanto, per eliminare il dumping sembra non essere più necessario mantenere le misure al livello attuale, fissato in funzione del livello di dumping precedentemente accertato.

5.   Procedura per la determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, al fine di accertare se le misure debbano essere abrogate o modificate in relazione al richiedente.

In tal caso può essere necessario modificare l’aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori nel paese in oggetto non menzionati individualmente all’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1631/2005, vale a dire l'aliquota specificata applicata a «tutte le altre società» nella Repubblica popolare cinese.

a)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i) del presente avviso.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nelle risposte al questionario e a presentare elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i) del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta va presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii) del presente avviso.

c)   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato o trattamento individuale

Qualora il richiedente fornisca prove sufficienti a dimostrare che esso opera in condizioni di economia di mercato, ovvero che esso soddisfa i criteri disposti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, il valore normale verrà determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base. A tale scopo va presentata una richiesta debitamente motivata entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera b) del presente avviso. La Commissione invierà un modulo di richiesta al richiedente nonché una copia dello stesso alle autorità della Repubblica popolare cinese. Il richiedente può inoltre usare tale modulo di domanda per chiedere il trattamento individuale e per dimostrare di soddisfare i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

d)   Selezione del paese a economia di mercato

Se il richiedente non ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato ma soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato in conformità all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese si farà riferimento, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, a un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, la Commissione intende utilizzare nuovamente il Giappone, come per l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure vigenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera c) del presente avviso.

Inoltre, se il richiedente ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato, la Commissione può far valere, ove occorra, conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire i dati sui costi o sui prezzi cinesi, necessari per fissare il valore normale, che risultassero inattendibili e qualora dati attendibili non fossero disponibili nella Repubblica popolare cinese. Anche a tale scopo, la Commissione intende utilizzare il Giappone.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono prendere contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

ii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per chiedere il riconoscimento come società operante in condizioni di economia di mercato e/o un trattamento individuale

La richiesta, debitamente motivata, relativa al trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e/o un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, come specificato al paragrafo 5, lettera c) del presente avviso, deve pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Giappone che, come risulta dal paragrafo 5, lettera d) del presente avviso, è preso in considerazione come opportuno paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate in forma scritta (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N-105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti di comunicare informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

11.   Consigliere-auditore

Si ricorda che le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade) dedicate al consigliere-auditore.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 261 del 7.10.2005, pag. 1.

(3)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.