16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/3


Comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 136/03

1.   INTRODUZIONE

1.

La presente comunicazione illustra una procedura semplificata in base alla quale la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato, intende esaminare in tempi rapidi taluni tipi di aiuti di Stato per i quali la Commissione deve soltanto verificare che la misura sia conforme alle norme e alle pratiche esistenti, senza esercitare i propri poteri discrezionali. L'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea nonché dei regolamenti, discipline, orientamenti e comunicazioni adottati a norma dell'articolo 87 (1), ha dimostrato che talune categorie di aiuti notificati vengono normalmente autorizzate in quanto non danno adito a dubbi quanto alla loro compatibilità con il mercato comune, salvo circostanze particolari. Tali categorie di aiuti sono descritte dettagliatamente nella sezione 2. Le altre misure di aiuto notificate alla Commissione saranno soggette alle procedure appropriate (2) e, in linea di principio, al Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (3).

2.

Scopo della presente Comunicazione è precisare le condizioni in base alle quali la Commissione adotterà di norma una decisione in forma abbreviata che dichiara taluni tipi di aiuti di Stato compatibili con il mercato comune secondo la procedura semplificata e fornisce indicazioni in merito alla procedura stessa. Qualora tutte le condizioni prescritte dalla presente comunicazione siano soddisfatte, la Commissione si adopererà per adottare una decisione in forma abbreviata di insussistenza di aiuto o di assenza di obiezioni entro 20 giorni lavorativi dalla data della notifica conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 o 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (4).

3.

Tuttavia, qualora si applichino le riserve o le esclusioni di cui ai punti 6-12 della presente comunicazione, la Commissione potrà ricorrere alla procedura normale relativa agli aiuti notificati descritta al capo II del regolamento (CE) n. 659/1999 e quindi adottare una decisione in forma completa a norma dell'articolo 4 e/o dell'articolo 7 del medesimo regolamento. Tuttavia, in ogni caso, gli unici termini giuridicamente vincolanti sono quelli fissati all'articolo 4, paragrafo 5 e all'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999.

4.

Mediante la procedura delineata nella presente comunicazione, la Commissione si prefigge di rendere il controllo comunitario degli aiuti di Stato più mirato e più efficace, conformemente ai principi generali enunciati nel Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato «Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009» (5). La presente comunicazione contribuisce quindi anche alla strategia di semplificazione varata dalla Commissione nell’ottobre 2005 (6). Nessuna disposizione della presente comunicazione va interpretata nel senso che ogni misura di aiuto che non si configura come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato debba essere notificata alla Commissione, anche se lo Stato membro mantiene la facoltà di notificare tali misure di aiuto per motivi di certezza del diritto.

2.   CATEGORIE DI AIUTI DI STATO ESAMINABILI SECONDO LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

Categorie di aiuti di Stato ammissibili

5.

Le seguenti categorie di aiuti sono, in linea di principio, esaminabili secondo la procedura semplificata:

a)

Categoria 1: Misure di aiuto che rientrano nelle sezioni «Valutazione standard degli orientamenti o delle discipline in vigore»

Le misure di aiuto che rientrano nelle sezioni «Valutazione standard» (le cosiddette sezioni «zona di sicurezza» (7), che sono soggette a tipi equivalenti di valutazione (8) previsti da orientamenti e discipline orizzontali, che non sono contemplate nel regolamento generale di esenzione per categoria, possono, in linea di principio, essere esaminate secondo la procedura semplificata.

Tuttavia, la procedura semplificata verrà applicata soltanto qualora la Commissione, al termine della fase di pre-notificazione (cfr. 13-16), si sia accertata del rispetto di tutti i requisiti sostanziali e procedurali enunciati nelle sezioni applicabili dei rispettivi strumenti. Ciò significa che la fase di pre-notificazione conferma che la misura di aiuto notificata soddisfa a un primo esame le relative condizioni, quali dettagliate ulteriormente in ciascuno degli strumenti orizzontali applicabili in merito a:

tipo di beneficiari,

costi ammissibili,

intensità di aiuto e maggiorazioni,

massimale di notificazione individuale o importo massimo di aiuto,

tipo di strumento o aiuto utilizzato,

cumulo,

effetto d'incentivazione,

trasparenza,

esclusione di beneficiari che siano destinatari di un ordine di recupero pendente (9).

Nell'ambito di tale categoria, la Commissione è disposta a prendere in considerazione l'applicazione della procedura semplificata per i seguenti tipi di misure di aiuto:

i)

provvedimenti in favore del capitale di rischio che assumano forma diversa dalla partecipazione in un fondo di investimento di private equity e che soddisfino tutte le condizioni enunciate nella sezione 4 degli orientamenti sul capitale di rischio (10);

ii)

aiuti all'investimento a favore dell'ambiente che soddisfino le condizioni di cui alla sezione 3 della disciplina degli aiuti per l'ambiente:

la cui base di costi ammissibili sia determinata secondo una metodologia di calcolo del costo totale conforme al punto 82 della disciplina degli aiuti per l'ambiente (11);

che preveda una maggiorazione percentuale per l'innovazione ecologica che risulta conforme al punto 78 della disciplina degli aiuti per l'ambiente (12);

iii)

aiuti alle nuove imprese innovatrici concessi conformemente alla sezione 5.4 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e il cui carattere innovativo sia determinato in base al punto 5.4, lettera b) i) della disciplina stessa (13);

iv)

aiuti ai poli di innovazione concessi conformemente alle sezioni 5.8 e 7.1 della disciplina ricerca, sviluppo e innovazione;

v)

aiuti per l'innovazione dei processi dell'organizzazione nei servizi, concessi conformemente alla sezione 5.5 della disciplina ricerca, sviluppo e innovazione;

vi)

gli aiuti regionali ad hoc inferiori alla soglia prevista per la notifica individuale di cui al punto 64 degli orientamenti sugli aiuti regionali (14);

vii)

aiuti al salvataggio nei settori manifatturiero e dei servizi (ad eccezione del settore finanziario) che soddisfino tutte le condizioni sostanziali delle sezioni 3.1.1 e 3.1.2 degli orientamenti al salvataggio e alla ristrutturazione (15);

viii)

regimi di aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione a favore di piccole imprese che soddisfino tutte le condizioni della sezione 4 degli orientamenti al salvataggio e alla ristrutturazione (16);

ix)

aiuti ad hoc alla ristrutturazione di PMI purché soddisfino tutte le condizioni enunciate nella sezione 3 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione (17);

x)

crediti all’esportazione nel settore della costruzione navale purché siano soddisfatte tutte le condizioni enunciate nella sezione 3.3.4 della disciplina sulla costruzione navale (18);

xi)

regime di aiuti a favore del settore audiovisivo purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alla sezione 2.3 della comunicazione sul cinema per quanto riguarda lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive (19).

L'elenco di cui sopra è indicativo e può evolvere sulla base di future revisioni degli strumenti attualmente applicabili o dell'adozione di nuovi strumenti. La Commissione può periodicamente aggiornare tale elenco per garantirne la conformità con le regole applicabili in materia di aiuti di Stato.

b)

Categoria 2: Misure corrispondenti alla prassi decisionale consolidata della Commissione

Le misure di aiuto le cui caratteristiche corrispondano a quelle approvate in almeno tre decisioni precedenti della Commissione (nel prosieguo: «le decisioni precedenti») e che di conseguenza possano essere valutate immediatamente sulla base di detta prassi decisionale consolidata della Commissione, sono in generale esaminabili secondo la procedura semplificata. Soltanto le decisioni adottate dalla Commissione nel corso degli ultimi 10 anni prima della data di pre-notificazione (cfr. punto 14) possono essere qualificate come «decisioni precedenti».

Tuttavia, si applicherà la procedura semplificata soltanto qualora la Commissione si sia accertata, al termine della fase di pre-notificazione (cfr. punti 13-16), dell'osservanza dei relativi requisiti sostanziali e procedurali che si applicavano alle decisioni precedenti, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e la struttura complessiva della misura, i tipi di beneficiari, i costi ammissibili, i massimali di notifica individuale, i livelli di intensità degli aiuti e le maggiorazioni (se applicabili), le disposizioni concernenti il cumulo, l'effetto di incentivazione e i requisiti di trasparenza. Inoltre, come precisato al punto 11, la Commissione ricorre alla procedura normale qualora la misura di aiuto notificata avvantaggi un'impresa che sia destinataria di un ordine di recupero pendente in seguito a una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato comune (la cosiddetta giurisprudenza Deggendorf).

Nell'ambito di tale categoria, la Commissione è disposta a prendere in considerazione l'applicazione della procedura semplificata per i seguenti tipi di misure di aiuto:

i)

misure di aiuto volte alla conservazione del patrimonio culturale nazionale concernenti attività connesse a siti storici, o monumenti nazionali antichi, purché l'aiuto si limiti alla «conservazione del patrimonio» ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato (20);

ii)

regimi di aiuti in favore di attività teatrali, danza e musica (21);

iii)

regimi di aiuti per la promozione di lingue minoritarie (22);

iv)

misure di aiuto in favore dell'editoria (23);

v)

misure di aiuto in favore della connessione a banda larga in zone rurali (24);

vi)

regimi di garanzie per il finanziamento della costruzione navale (25);

vii)

le misure di aiuto che soddisfano tutte le altre disposizioni applicabili del regolamento generale di esenzione per categoria, ma che sono escluse dall'applicazione del medesimo semplicemente perché:

costituiscono «aiuto ad hoc» (26);

sono accordate in forma poco trasparente (articolo 5 del regolamento generale di esenzione per categoria), ma il loro equivalente sovvenzione lordo è calcolato secondo un metodo approvato dalla Commissione in tre decisioni individuali adottate dopo il 1o gennaio 2007;

viii)

misure a sostegno dello sviluppo di infrastrutture locali che non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato considerato che, tenuto conto delle peculiarità del caso, la misura in questione non ha incidenza sugli scambi intracomunitari (27);

ix)

proroga e/o modifica di regimi di aiuti esistenti non rientranti nell'ambito della procedura semplificata prevista dal regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (28) (cfr. categoria 3 in appresso), ad esempio per quanto concerne l'adattamento di regimi di aiuto esistenti a nuovi orientamenti orizzontali (29).

L'elenco di cui sopra è indicativo, poiché l'ambito esatto di tale categoria può evolvere in funzione della prassi decisionale della Commissione. La Commissione può periodicamente aggiornare tale elenco indicativo per mantenerlo conforme all'evoluzione della sua prassi.

c)

Categoria 3: Proroga o estensione di regimi di aiuto esistenti

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 istituisce una procedura di notificazione semplificata per determinate modifiche di aiuti esistenti. In base a tale articolo, le «[…] seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notificazione semplificato riportato all'allegato II:

a)

aumenti superiori al 20 % della dotazione per un regime di aiuto autorizzato;

b)

proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione;

c)

inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell'intensità dell'aiuto o riduzione delle spese ammissibili».

La presente comunicazione non osta alla possibilità di applicare l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004. Tuttavia, la Commissione invita lo Stato membro notificante a seguire la procedura esposta nella presente comunicazione ed effettuare una pre-notificazione della misura di aiuto in questione utilizzando il modulo di notificazione semplificato allegato al regolamento (CE) n. 794/2004. La Commissione, nell'ambito di tale procedura, invita inoltre lo Stato membro interessato a dare il suo consenso alla pubblicazione sul sito Internet della Commissione della sintesi della sua notifica.

Riserve ed esclusioni

6.

Poiché la procedura semplificata si applica unicamente agli aiuti notificati in base all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti illegali sono esclusi. Inoltre, considerando le specificità dei settori interessati, la procedura semplificata non si applica agli aiuti in favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di attività di produzione primaria dei prodotti agricoli e di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. La procedura semplificata non sarà neppure applicata retroattivamente a misure pre-notificate prima del 1o settembre 2009.

7.

Nel valutare se una misura di aiuto notificata rientri in una delle categorie ammissibili, specificate al punto 5, la Commissione provvederà ad accertarsi che siano stabiliti con sufficiente chiarezza le discipline o gli orientamenti applicabili e/o la prassi decisionale consolidata della Commissione sulla cui base la misura di aiuto notificata deve essere valutata nonché tutte le circostanze di fatto rilevanti. Dato che la completezza della notifica costituisce un elemento essenziale per determinare l'applicabilità della presente procedura, lo Stato membro notificante è esortato a fornire, all'inizio della fase di pre-notificazione (cfr. punto 14), tutte le informazioni pertinenti, incluse, se del caso, le precedenti decisioni invocate.

8.

Se il modulo di notificazione è incompleto o contiene informazioni fuorvianti o inesatte, la Commissione non applica la procedura semplificata. Inoltre, qualora la notifica riguardi questioni giuridiche nuove di interesse generale, la Commissione di norma si asterrà dall'applicare la presente procedura.

9.

Se si può, di norma, presumere che le misure di aiuto rientranti nelle categorie di cui al punto 5 non susciteranno seri dubbi quanto alla loro compatibilità con il mercato comune, determinate circostanze particolari potrebbero richiedere un esame più approfondito. In tali casi, la Commissione può ricorrere in qualsiasi momento alla procedura normale.

10.

Le circostanze particolari possono comprendere, in particolare, determinate forme di aiuto che non sono ancora state esaminate dalla Commissione nella sua prassi decisionale, decisioni anteriori che la Commissione potrebbe sottoporre a nuova valutazione alla luce della giurisprudenza recente o di sviluppi del mercato comune, nuove questioni tecniche oppure riserve riguardo alla compatibilità della misura con altre disposizioni del trattato (ad esempio non discriminazione, le quattro libertà, ecc.).

11.

La Commissione ricorrerà alla procedura normale qualora la misura di aiuto notificata avvantaggi un'impresa che sia destinataria di un ordine di recupero pendente in seguito ad una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato comune (giurisprudenza Deggendorf).

12.

Infine, qualora terzi interessati formulino osservazioni motivate circa la misura di aiuto notificata entro il termine fissato al punto 21 della presente comunicazione, la Commissione applicherà la procedura normale (30) e ne informerà lo Stato membro.

3.   DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Contatti prima della notifica

13.

La Commissione ha riscontrato l'utilità dei contatti stabiliti con lo Stato membro notificante nella fase di pre-notificazione anche in casi apparentemente non problematici. Tali contatti consentono alla Commissione e soprattutto agli Stati membri di determinare, fin dall'inizio, gli strumenti o le decisioni anteriori della Commissione pertinenti, il grado di complessità che la valutazione della Commissione verosimilmente richiederà nonché la portata e il volume delle informazioni necessarie alla Commissione per effettuare un esame completo del caso.

14.

Alla luce dei tempi ristretti della procedura semplificata, la valutazione di una misura di aiuto di Stato secondo questa procedura dipende dai contatti pre-notificazione che lo Stato membro stabilisce con la Commissione. In questo contesto, si invita lo Stato membro a presentare un progetto di modulo di notificazione corredato delle schede di informazioni complementari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 794/2004, le rilevanti decisioni precedenti della Commissione, attraverso l’applicazione informatica stabilita della Commissione. In tale fase, lo Stato membro può anche chiedere alla Commissione di dispensarlo dal compilare talune parti del modulo di notificazione. Nel quadro dei contatti pre-notificazione, lo Stato membro e la Commissione possono anche concordare che lo Stato membro non debba presentare il progetto di modulo di notifica e le relative informazioni nella fase di pre-notificazione. Ciò potrebbe rivelarsi opportuno, ad esempio, nel caso di misure di aiuto dal carattere ripetitivo [cfr., ad esempio, la categoria di aiuti di cui al punto 5, lettera c) della presente comunicazione]. In questo contesto, se la Commissione non considera necessario discutere in dettaglio le misure di aiuto previste, lo Stato membro può essere invitato a procedere direttamente alla notifica.

15.

Entro due settimane dal ricevimento del progetto di modulo di notifica, i servizi della Commissione di norma stabiliranno un primo contatto di pre-notificazione. La Commissione incoraggerà i contatti per posta elettronica o per videoconferenza oppure, su richiesta specifica dello Stato membro interessato, organizzerà riunioni. Entro 5 giorni lavorativi dall’ultimo contatto pre-notificazione, i servizi della Commissione comunicheranno allo Stato membro interessato se ritengono a un primo esame che il caso possa essere trattato in base alla procedura semplificata — informazione che deve comunque essere fornita affinché la misura possa essere ammessa a detta procedura — oppure se il caso rimane soggetto alla normale procedura.

16.

L'indicazione dei servizi della Commissione che il caso di specie può essere trattato in base alla procedura semplificata significa che lo Stato membro e i servizi in questione concordano, a un primo esame, sul fatto che, nel caso fossero presentate come notifica formale, le informazioni fornite nell’ambito della pre-notificazione costituirebbero una notifica completa. La Commissione potrà pertanto, in linea di massima, approvare la misura una volta che sia formalmente notificata sulla base di un modulo di notificazione contenente il risultato dei contatti pre-notificazione, senza ulteriore richiesta di informazioni.

Notifica

17.

Lo Stato membro notifica le misure di aiuto in questione entro 2 mesi dal momento in cui i servizi della Commissione lo hanno informato che ritengono a un primo esame che il caso possa essere trattato in base alla procedura semplificata. Se la notifica comporta modifiche rispetto alle informazioni fornite nei documenti pre-notificazione, queste devono essere evidenziate nel modulo di notificazione.

18.

La presentazione della notifica da parte dello Stato membro interessato fa scattare il termine di cui al punto 2.

19.

La procedura semplificata non prevede un modulo specifico di notificazione semplificata. Eccetto per i casi rientranti nella categoria di aiuti di cui al punto 5, lettera c) della presente comunicazione, la notificazione deve essere effettuata sulla base dei moduli standard di notificazione contenuti nel regolamento (CE) n. 794/2004.

Pubblicazione di una sintesi della notifica

20.

La Commissione pubblica una sintesi della notifica sul proprio sito Internet sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, e utilizza a tal fine il modulo standard contenuto nell'allegato I della presente comunicazione. Nel modulo standard viene precisato che, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, la misura di aiuto può essere esaminata secondo la procedura semplificata. Qualora chieda alla Commissione di trattare una misura notificata in base alla presente comunicazione, lo Stato membro interessato accetta che le informazioni contenute nella sua notifica, che dovranno essere pubblicate sul sito Internet nel modulo allegato alla presente comunicazione, non siano riservate. Inoltre, si esortano gli Stati membri a precisare se la notifica contenga segreti aziendali.

21.

Le parti interessate dispongono di 10 giorni lavorativi per presentare osservazioni (compresa una versione non riservata), in particolare su circostanze che potrebbero richiedere un'indagine più approfondita. Se le parti interessate formulano riserve motivate sotto il profilo della concorrenza sulla misura notificata, la Commissione ricorrerà alla procedura normale e ne informerà lo Stato membro e le parti interessate. Anche lo Stato membro interessato sarà informato di eventuali riserve motivate e avrà la possibilità di presentare osservazioni in merito.

Decisione in forma abbreviata

22.

Se la Commissione ritiene che la misura notificata soddisfi i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata (cfr. in particolare il punto 5), adotterà una decisione in forma abbreviata. La Commissione si adopererà quindi per adottare una decisione di insussistenza di aiuto o di assenza di obiezioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 o dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 entro 20 giorni lavorativi dalla data di notificazione, tranne qualora emergano le riserve o esclusioni di cui ai punti 6-12 della presente comunicazione.

Pubblicazione della decisione in forma abbreviata

23.

In conformità dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione pubblicherà una sintesi della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione in forma abbreviata sarà resa disponibile sul sito Internet della Commissione e conterrà un riferimento alle informazioni in forma sintetica relative alla notifica pubblicate sul sito Internet della Commissione al momento della notificazione, una valutazione standard della misura ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e, se del caso, la precisazione che la misura di aiuto è dichiarata compatibile con il mercato comune perché rientra in una o più della categorie di cui al punto 5 della presente comunicazione, inclusa l'individuazione esplicita della categoria applicabile e un riferimento agli strumenti orizzontali applicabili e/o a precedenti decisioni incluse.

4.   DISPOSIZIONI FINALI

24.

La presente comunicazione si applica, su richiesta della Stato membro interessato, alle misure notificate ai sensi del punto 17 della medesima a partire dal 1o settembre 2009.

25.

La Commissione può modificare la presente comunicazione sulla base di importanti considerazioni di politica di concorrenza oppure per tener conto delle norme in materia di aiuti di Stato e della sua prassi decisionale. La Commissione intende effettuare una prima revisione della presente comunicazione al più tardi quattro anni dopo la sua pubblicazione. In questo contesto, la Commissione esaminerà l’opportunità di elaborare moduli specifici di notificazione semplificata al fine di facilitare l’attuazione della presente comunicazione.


(1)  Cfr. in particolare: la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1), nel prosieguo «la disciplina ricerca, sviluppo e innovazione»; gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2), nel prosieguo «gli orientamenti sul capitale di rischio»; la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1), nel prosieguo «la disciplina degli aiuti per l'ambiente»; gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13), nel prosieguo «gli orientamenti sugli aiuti regionali»; la comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale (GU C 260 del 28.10.2006, pag. 7), nel prosieguo «la disciplina sulla costruzione navale»; la comunicazione della Commissione relativa alla proroga della comunicazione facente seguito alla comunicazione della Commissione relativa a taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (GU C 134 del 16.6.2007, pag. 5), nel prosieguo «la comunicazione sul cinema»; il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

(2)  Le misure notificate alla Commissione nel quadro dell’attuale crisi finanziaria ai sensi delle comunicazioni della Commissione «L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale» (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8), «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1) e le misure d'aiuto di Stato per l'attuazione del piano europeo di ripresa economica (comunicazione della Commissione al Consiglio europeo — Un piano europeo di ripresa economica, COM(2008) 800 definitivo del 26.11.2008 non saranno soggette alla procedura semplificata di cui alla presente comunicazione. Per poter trattare rapidamente tali casi sono state introdotte specifiche disposizioni ad hoc.

(3)  Cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(5)  COM(2005) 107 definitivo.

(6)  Attuazione del programma comunitario di Lisbona - Una strategia per la semplificazione del contesto normativo [COM(2005) 535 definitivo].

(7)  Come la sezione 5 della disciplina per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, la sezione 3 degli orientamenti per gli aiuti ambientali e la sezione 4 degli orientamenti sui capitali di rischio.

(8)  Orientamenti sugli aiuti regionali, sezione 3.1.2 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2), nel prosieguo «gli orientamenti al salvataggio e ristrutturazione».

(9)  La Commissione ricorrerà alla procedura normale qualora la misura di aiuto notificata avvantaggi un'impresa che sia destinataria di un ordine di recupero pendente in seguito a una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato comune (la cosiddetta giurisprudenza Deggendorf). Cfr. causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. 1994, pag. I-833.

(10)  Compresi i casi in cui le istituzioni finanziare dell’Unione europea agiscono come fondo di partecipazione qualora la misura in favore del capitale di rischio in questione rientri nella sezione 4 degli orientamenti sul capitale di rischio.

(11)  L'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento generale di esenzione per categoria prevede un metodo di calcolo dei costi semplificato.

(12)  Il regolamento generale di esenzione per categoria non esenta il premio all'innovazione ecologica.

(13)  Soltanto gli aiuti alle nuove imprese innovatrici che soddisfino le condizioni di cui al punto 5.4, lettera b), ii), della disciplina degli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione sono soggetti al regolamento generale di esenzione per categoria.

(14)  In tali casi le informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro devono dimostrare chiaramente che: i) l'importo dell'aiuto rimane inferiore alla soglia di notifica (senza ricorrere a calcoli complessi del valore attuale netto); ii) l'aiuto concerne un nuovo investimento (e non un investimento di sostituzione); e iii) gli effetti benefici dell'aiuto sullo sviluppo regionale compensano nettamente le distorsioni di concorrenza che provocano). Cfr., tra l'altro, la decisione della Commissione nel caso N 721/2007 (Polonia, «Reuters Europe SA»).

(15)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 28/2006 (Polonia, Techmatrans); N 258/2007 (Germania, Rettungsbeihilfe zugunsten der Erich Rohde KG); N 802/2006 (Italia, Aiuto al salvataggio in favore di Sandretto Industrie).

(16)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 85/2008 (Austria, Regime di garanzia a favore delle PMI nella Regione di Salisburgo); N 386/2007 (Francia, Regime di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle PMI); N 832/2006 (Italia, Regime di aiuto alla ricerca e sviluppo,Valle d'Aosta). Tale approccio è conforme all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria.

(17)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 92/2008 (Austria, Aiuto alla ristrutturazione in favore di Der Bäcker Legat); N 289/2007 (Italia, Aiuto al ristrutturazione in favore di Fiem SRL).

(18)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 76/2008 (Germania, Proroga del Regime di finanziamento CIRR per l'esportazione di navi); N 26/2008 (Danimarca, Modifiche al Regime di finanziamento per l'esportazione di navi); N 760/2006 (Spagna, Proroga del Regime di finanziamento per l'esportazione cantieristica spagnola).

(19)  Benché i criteri della comunicazione si applichino direttamente soltanto all'attività di produzione, in pratica sono anche applicati per analogia per valutare la compatibilità delle attività di pre e post produzione di opere audiovisive nonché il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) e all' articolo 151 del trattato CE. Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 233/2008 (Regime di aiuti alla cinematografia lettone); N72/2008 (Spagna, Regime di aiuti per la promozione di film a Madrid); N 60/2008 (Italia, Sostegno alla produzione cinematografica in Sardegna); N 291/2007 (Paesi Bassi, Fondo per la cinematografia).

(20)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 393/2007 (Paesi Bassi, Sussidi a favore di NV Bergkwartier); N 106/2005 (Polonia, Hala Ludowa a Wroclaw) e N 123/2005 (Ungheria, Regime di aiuti al turismo e alla cultura).

(21)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 340/2007 (Spagna, Aiuti ad attività a favore del teatro, della danza, della musica e ad attività audiovisive nel paese Basco); N 257/2007 (Spagna, Promozione della produzione teatrale nel paese Basco) e N 818/99 (Francia, Prelievo parafiscale applicato a spettacoli e concerti).

(22)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 776/06 (Spagna, Sovvenzioni per lo sviluppo dell'uso dell'Euskera); N 49/2007 (Spagna, Sovvenzioni per lo sviluppo dell'uso dell'Euskera) e N 161/2008 (Spagna, Aiuto alla lingua basca).

(23)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 687/06 (Repubblica slovacca, Aiuti a favore di Kalligram s.r.o. per un periodico); N 1/2006 (Slovenia, Promozione dell'editoria) e N 268/2002 (Italia, Aiuti a favore dell'editoria in Sicilia).

(24)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 264/2006 (Italia, Banda larga per le zone rurali della Toscana), N 473/2007 (Italia, Connessione alla banda larga per l'Alto Adige) e N 115/2008 (Banda larga in zone rurali della Germania).

(25)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 325/2006 (Germania, Proroga del regime di garanzia per il finanziamento della costruzione navale); N 35/2006 (Francia, Regime di garanzia per il finanziamento della costruzione navale); N 253/2005 (Paesi Bassi, Regime di garanzia per il finanziamento della costruzione navale).

(26)  Gli aiuti ad hoc sono spesso esclusi dall'ambito del regolamento generale di esenzioni per categoria. Tale esclusione si applica a tutte le grandi imprese (articolo 1, paragrafo 5, del regolamento generale di esenzione per categoria), nonché in taluni casi, anche alle PMI (cfr. articoli 13 e 14 concernenti gli aiuti regionali; l'articolo 16 concernente l'imprenditoria femminile; l'articolo 29 concernente gli aiuti sotto forma di capitale di rischio; l'articolo 40 concernente gli aiuti per l'assunzione di lavoratori disabili). Per quanto riguarda gli aiuti regionali all'investimento ad hoc, cfr. nota 14. Inoltre, la presente comunicazione non pregiudica eventuali comunicazioni o documenti orientativi della Commissione che fissano criteri di valutazione economica dettagliati per l’analisi della compatibilità dei casi soggetti a notifica individuale.

(27)  Cfr. le decisioni della Commissione nei casi N 258/2000 (Germania, Piscina ricreativa a Dorsten); N 486/2002 (Svezia, Aiuto a favore di una sala di congressi a Visby); N 610/2001 (Germania, Programma di infrastrutture per il turismo Baden-Württemberg); N 377/2007 (Paesi Bassi, Sostegno a favore di Bataviawerf – Ricostruzione di una nave del 17o secolo). Affinché la misura in questione possa essere considerata priva di incidenza sugli scambi intracomunitari, è soprattutto necessario che, per quanto riguarda le quattro decisioni precedenti, lo Stato membro dimostri: 1) che l’aiuto non attiri capitali nella regione in questione; 2) che i beni /servizi prodotti dal beneficiario siano destinati al mercato locale e/o che siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico; 3) che l’incidenza sui consumatori degli Stati membri limitrofi sia soltanto marginale e 4) che la quota di mercato detenuta dal beneficiario sia minima indipendentemente dalla definizione del mercato e che il beneficiario non appartenga ad un gruppo più ampio di imprese. Tali punti devono essere sottolineati nel progetto di modulo di notifica di cui all’articolo 14.

(28)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(29)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 585/2007 (Regno Unito, Proroga del regime di aiuti alla ricerca e sviluppo Yorkshire); N 275/2007 (Germania, Verlängerung des Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfe-programms für KMU in Bremen); N 496/2007 (Italia (Lombardia), Fondo di garanzia per lo sviluppo di capitale di rischio); N 625/2007 (Lettonia, Aiuto al capitale di rischio a favore delle PMI).

(30)  Questo non implica alcun aumento dei diritti dei terzi in considerazione della giurisprudenza dei tribunali comunitari. Cfr. causa T-95/03, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid e Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione, Racc. 2006, pag. II-4739, punto 139, e causa T-73/98, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. 2001, pag. II-867, punto 45.


ALLEGATO

Sintesi della notifica: Invito a terzi a presentare osservazioni

Notificazione di una misura di Aiuto di Stato

Il … è pervenuta alla Commissione la notifica di una misura di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 88 del trattato che istituisce la Comunità europea. Al termine dell'esame preliminare, la Commissione ritiene che la misura notificata possa rientrare nell'ambito della comunicazione della Commissione relativa a una procedura semplificata per l'esame di determinati tipi di aiuti di Stato (GU C ... del 16.6.2009, pag. ...).

La Commissione invita i terzi interessati a inviarle eventuali osservazioni sulla misura proposta.

Le principali caratteristiche della misura di aiuto sono le seguenti:

 

Numero di riferimento dell'aiuto: N …

 

Stato membro:

 

Numero di riferimento dello Stato membro:

 

Regione:

 

Autorità che concede l'aiuto:

 

Titolo della misura di aiuto:

 

Base giuridica nazionale:

 

Base comunitaria proposta per la valutazione: … orientamenti o prassi consolidata della Commissione come indicato nelle decisioni della Commissione (1, 2 e 3)

 

Tipo di misura: regime/aiuto ad hoc

 

Modifica di una misura di aiuto esistente:

 

Durata (regime):

 

Data di concessione:

 

Settore/i economico/i interessato/i:

 

Tipo di beneficiari (PMI/grandi imprese)

 

Dotazione di bilancio:

 

Strumento di aiuto (sovvenzione, contributi in conto interessi, ecc.):

Le osservazioni sulla misura notificata che sollevano questioni attinenti alla concorrenza devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla data della presente pubblicazione e includere una versione non riservata di tali osservazioni da inviare allo Stato membro interessato e/o alle parti interessate. Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, via fax, posta o posta elettronica indicando il numero di riferimento N …, al seguente indirizzo:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Registry

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu