10.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 131/20 |
Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel Caso 39.416 — Classificazione delle navi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 131/13
1. INTRODUZIONE
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Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può stabilire che detti impegni siano vincolanti per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato concludendo che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione. |
2. SINTESI DEL CASO
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Nel maggio 2009 la Commissione ha avviato un procedimento e ha trasmesso all’Associazione internazionale delle società di classificazione (International Association of Classification Societies) e a International Association of Classification Societies Limited (in appresso congiuntamente denominate «IACS») una valutazione preliminare. La valutazione riguardava le decisioni adottate dall'IACS: i) per quanto riguarda i criteri e le procedure previsti per l’adesione all’IACS e la sospensione o revoca dell’adesione, nonché le modalità di applicazione di tali criteri e procedure e ii) in merito all’elaborazione e accessibilità delle risoluzioni IACS e dei relativi documenti informativi tecnici. Secondo il parere preliminare della Commissione, le decisioni dell’IACS potrebbero aver determinato una restrizione della concorrenza nel settore dei servizi di classificazione delle navi. Tenuto conto del parere preliminare della Commissione secondo cui i dieci membri dell’IACS detengono una posizione di forza sul mercato e, inoltre, le società di classificazione che non sono membri dell’IACS possono trovarsi a far fronte a notevoli svantaggi competitivi, la valutazione preliminare della Commissione è che le decisioni in questione sollevano forti perplessità dal punto di vista della loro compatibilità con l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e con l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Inoltre, la Commissione ha precisato che queste decisioni non sembravano rispettare i requisiti cumulativi per l'esenzione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE. |
(3) |
In particolare, la valutazione preliminare sottolineava il timore che IACS avesse omesso di:
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3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI
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Le parti oggetto del procedimento non concordano con la valutazione preliminare della Commissione. Tuttavia, hanno proposto di assumere impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di eliminare le riserve della Commissione in materia di concorrenza. |
(5) |
Gli impegni sono esposti sinteticamente in appresso e sono integralmente pubblicati in lingua inglese sul sito Internet della Direzione Generale Concorrenza della Commissione al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_78.html#i39_416 |
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L’IACS propone che questi impegni rimangano in vigore per cinque anni dalla loro data effettiva, ossia la data di notifica della decisione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 con la quale la Commissione dichiara gli impegni vincolanti per l’IACS. Gli elementi fondamentali degli impegni sono i seguenti: |
3.1. Criteri per l’adesione
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L’IACS stabilisce un’unica categoria di membri dell’associazione. |
(8) |
L’IACS adotta, in conformità degli orientamenti e delle procedure pubblicati, i seguenti criteri di adesione qualitativi, oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che sono applicabili e sono stati elaborati per venire applicati in maniera uniforme alle domande di adesione e di proroga dell’adesione all’IACS:
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(9) |
Un richiedente che soddisfi tutti i criteri (tranne quello di cui alla lettera g) è ammesso come membro dell’IACS ma non ha diritto di voto nel Consiglio IACS o in qualsiasi altro suo organo. Il criterio di cui alla lettera g) è valutato durante i primi tre anni di adesione: in caso esso risulti soddisfatto alla fine di tale periodo, il membro dell’IACS gode automaticamente di pieni diritti di voto. |
(10) |
L’IACS svolge valutazioni periodiche dei membri dell’associazione per accertarsi della loro conformità ai criteri di adesione e decide, se necessario, di sospendere o revocare l'adesione all'IACS delle SC che non soddisfano i criteri di adesione previsti. |
(11) |
Tutte le decisioni relative all'adesione, alla sospensione o alla revoca dell'adesione all’IACS possono formare oggetto di ricorso presso l’organo di appello indipendente. |
3.2. Indipendenza del QSCS e accessibilità alle SC non appartenenti all’IACS
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L’IACS introduce un sistema in base al quale le revisioni e la valutazione della conformità al QSCS saranno effettuate da organismi di certificazione accreditati indipendenti esterni. L’IACS modificherà inoltre il QSCS affinché i requisiti in esso contenuti possano essere applicati allo stesso modo ai membri e ai non membri dell’IACS (compresi i non richiedenti) da organismi di certificazione accreditati, senza alcun coinvolgimento del Consiglio IACS. |
3.3. Partecipazione dei non membri dell’IACS al lavoro tecnico dell’associazione
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L’IACS istituisce e gestisce sul proprio sito Internet un Forum di contributi tecnici online con abbonamento (in appresso «Forum contributi tecnici dell’IACS»), il quale costituirà per tutte le SC interessate una piattaforma sulla quale pubblicare osservazioni e discussioni con altre SC (comprese quelle dei membri e dei non membri dell'IACS) riguardo ai programmi di lavoro tecnici dell'IACS. L’IACS introduce un meccanismo di ricorso presso l’organo d'appello indipendente per le parti interessate cui è stato negato l’accesso al Forum contributi tecnici dell’IACS per il fatto di non essere società di classificazione. |
(14) |
Ciascuna SC non appartenente all’IACS iscritta al Forum contributi tecnici dell’IACS può partecipare con suoi dipendenti ai gruppi di lavoro del’associazione. Una SC non appartenente all’IACS che partecipa a un gruppo di lavoro può, su base non discriminatoria, avere pieno accesso alle stesse informazioni ed esprimere le proprie posizioni e contribuire alla discussione all’interno del gruppo di lavoro al pari di qualsiasi altro membro IACS del gruppo, pur senza godere di diritti di voto. L’IACS introduce un meccanismo di reclamo e un meccanismo di ricorso presso l’organo di appello indipendente per qualsiasi SC che ritenga di non aver potuto esercitare i propri diritti di informazione e di partecipazione a un gruppo di lavoro dell’IACS. Il presidente del gruppo di lavoro elabora una sintesi di tutte le posizioni espresse dai partecipanti al gruppo di lavoro nella raccomandazione tecnica che i membri IACS del gruppo di lavoro possono decidere di sottoporre al gruppo di politica generale IACS o al Consiglio IACS affinché sia adottata dall’associazione. |
3.4. Accesso dei non membri dell’IACS alle risoluzioni e ai documenti informativi tecnici dell'associazione
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L’IACS mette a disposizione del pubblico, contemporaneamente e allo stesso modo in cui sono rese disponibili ai suoi membri, tutte le attuali e future versioni delle risoluzioni IACS, nonché un fascicolo storico contenente tutti i principali argomenti di discussione ed eventuali documenti informativi tecnici. |
(16) |
L’IACS pubblica sul suo sito Internet una dichiarazione secondo cui le SC che non appartengono all’associazione possono utilizzare questo materiale a titolo gratuito e senza licenza, integrandolo nelle loro norme di classificazione, fatti salvi eventuali diritti di proprietà intellettuale detenuti dai membri dell’IACS. |
(17) |
L’IACS non limita in alcun modo la libertà individuale dei suoi membri di aderire a eventuali accordi con SC ai fini della fornitura di ulteriori informazioni o di assistenza sull’applicazione delle risoluzioni dell’IACS. |
(18) |
La decisione (esplicita o implicita) di non pubblicare una risoluzione dell’IACS o un documento informativo tecnico di cui dispongono i membri dell'associazione può essere oggetto di ricorso presso l’organo d'appello indipendente. |
(19) |
L’IACS mette gratuitamente a disposizione del pubblico una banca dati, con relativo materiale di supporto, sulle norme strutturali comuni (CSR), per fornire agli utenti la possibilità di consultarvi le revisioni di tali norme adottate in passato. |
4. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI
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In base agli esiti della presente consultazione del mercato, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti, che vengono inoltre pubblicati sul sito Internet della Direzione Generale Concorrenza della Commissione. |
(21) |
Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a presentare una versione non riservata delle loro osservazioni nella quale i segreti aziendali o altre parti riservate siano stati omessi e sostituiti come richiesto da una sintesi non riservata o dalle parole «segreti aziendali» oppure «riservato». Sarà presa in considerazione ogni richiesta legittima. |
(22) |
Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, con il numero di riferimento Caso 39.416 — Classificazione delle navi, per posta elettronica all'indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero (+32 2 2950128) o per posta al seguente indirizzo:
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(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pagg. 1).
(2) Nel corso dell’indagine della Commissione sulle questioni di concorrenza, IACS ha migliorato l’accessibilità delle sue informazioni tecniche, che attualmente vengono pubblicate sul sito Internet dell’associazione. La Commissione, tuttavia, ritiene opportuno garantire che tale questione venga disciplinata nel quadro di impegni formali.