25.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/16


Aiuto di stato — Paesi Bassi

Aiuto di Stato C 5/09 (ex N 210/08)

Esenzione dal versamento di una imposta ambientale per i produttori di ceramica nei Paesi Bassi

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 96/07

Con lettera dell'11 febbraio 2009 riprodotta nella lingua facente fede dopo la seguente sintesi, la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE relativo alla succitata misura. Inoltre, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione invita i Paesi Bassi a presentare osservazioni in merito all'iniziativa della Commissione di avviare un procedimento d'indagine formale.

Le parti interessate possono presentare le loro osservazioni in merito entro un mese dalla data di pubblicazione della suddetta sintesi e della seguente lettera, inviandole a:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Registry

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Fax: +32 22961242

Le suddette osservazioni saranno comunicate ai Paesi Bassi. Su richiesta scritta e motivata degli interessati, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Descrizione della misura

Il caso riguarda l'esenzione fiscale concessa dalle autorità olandesi per la fornitura del gas naturale utilizzato negli stabilimenti per la produzione di prodotti ceramici. L'esenzione fiscale proposta riguarda solo il gas naturale utilizzato dall'industria ceramica olandese a fini produttivi e non si applica al gas impiegato in altri processi mineralogici che hanno luogo nei Paesi Bassi.

Tale misura sarebbe in vigore dal 1o gennaio 2008 fino al 1o gennaio 2030. Il bilancio annuale ammonta a un importo di 4 milioni di euro per gli anni 2008-2013.

Valutazione

La Commissione ritiene che l'esenzione fiscale proposta costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE a favore dell'industria ceramica nei Paesi Bassi.

L'esenzione fiscale concessa dalle autorità olandesi per la fornitura del gas naturale utilizzato negli stabilimenti per la produzione di prodotti ceramici riguarda solo il gas naturale utilizzato dall'industria ceramica olandese e non si applica ad altri processi mineralogici che hanno luogo nei Paesi Bassi.

La Commissione ritiene che tale differenziazione a favore dell'industria ceramica non si giustifica sulla base della natura e della logica del sistema fiscale nazionale. La misura è selettiva in quanto ne beneficerà solo l'industria ceramica olandese ed è finanziata mediante risorse pubbliche.

La Commissione ritiene che la suddetta misura falsi o minacci di falsare la concorrenza e abbia ripercussioni sugli scambi tra gli Stati membri. L'esenzione fiscale incide direttamente sui costi di produzione e quindi migliora la posizione concorrenziale dei beneficiari sui mercati del prodotto in cui essi operano, mercati che sono aperti agli scambi tra Stati membri.

La Commissione nutre dubbi circa la compatibilità dell'aiuto proposto con il mercato comune. L'aiuto a favore del settore ceramico olandese si configura come aiuto al funzionamento, che può essere autorizzato solo in circostanze eccezionali, ad esempio se destinato alla tutela dell'ambiente.

Tuttavia, i Paesi Bassi non hanno rispettato le disposizioni in materia della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. (GU C 82, del 1o aprile 2008, pp. 1-33).

Visti i dubbi di cui sopra, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.