11.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 34/4


Relazione finale (1) del consigliere-auditore nel caso COMP/M.4403 — Thales/Finmeccanica/AAS & Telespazio

(2009/C 34/04)

Il 6 ottobre 2006, la Commissione ha ricevuto la notifica di un progetto di concentrazione mediante il quale le imprese Thales S.A. (Thales) e Finmeccanica Società per Azioni (Finmeccanica) acquisivano, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio («regolamento sulle concentrazioni»), il controllo congiunto delle imprese Alcatel Alenia Space SAS (AAS) e Telespazio Holding srl (Telespazio), mediante acquisto di azioni in due imprese comuni esistenti cui venivano apportate attività supplementari.

A seguito di un esame preliminare della notifica, la Commissione ha concluso che l'operazione notificata rientrava nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni e ha sollevato serie riserve sulla sua compatibilità con il mercato comune. Di conseguenza, il 28 novembre 2006, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

Conformemente alle migliori pratiche in materia di concentrazioni, le parti hanno avuto quindi accesso ai documenti più importanti riguardanti il caso, tramite una sintesi non confidenziale delle risposte fornite da terzi alle richieste di informazioni durante la prima fase, fornita loro il 7, 8 e 11 dicembre 2006.

A seguito di uno studio approfondito del mercato, i servizi della Commissione hanno sciolto le riserve e hanno ritenuto che il progetto di transazione non avrebbe ostacolato in modo significativo l'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una parte importante di esso e che pertanto esso doveva essere dichiarato compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE. Non è stata quindi inviata alle parti nessuna comunicazione degli addebiti.

Al sottoscritto non è pervenuta alcuna richiesta o osservazione dalle parti in causa o da altri terzi. Il caso in oggetto non richiede particolari osservazioni riguardo al diritto all'audizione.

Bruxelles, 26 marzo 2007.

Serge DURANDE


(1)  A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).