3.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/11


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2009/C 26/08)

Numero dell'aiuto: XA 285/08

Stato membro: Francia

Regione: Département de la Moselle

Titolo del regime di aiuto: Promotion (assistance technique) dans le secteur agricole:

aide à la communication en faveur de l'agriculture mosellane,

valorisation de l'élevage mosellan par la présentation d'animaux en concours

Base giuridica: Articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15.10.2007

Spesa annua prevista nell'ambito del regime: 125 000 EUR, di cui al massimo 80 000 EUR per la parte relativa alla valorizzazione dell'allevamento nel dipartimento della Mosella (concorsi di animali) e al massimo 45 000 EUR per la parte relativa alla comunicazione e alla promozione dell'agricoltura della Mosella

Intensità massima dell'aiuto: Parte relativa alla comunicazione e alla promozione dell'agricoltura del dipartimento della Mosella:

tasso di intervento: fino al 60 % delle spese sostenute, con i massimali seguenti: 750 EUR per le operazioni locali, 2 000 EUR per le operazioni cantonali, 5 000 EUR per le operazioni di interesse dipartimentale e 20 000 EUR per le operazioni regionali o nazionali.

Parte relativa alla valorizzazione dell'allevamento nel dipartimento della Mosella:

Tasso di intervento: 100 %, ma entro il limite di 20 bovini o di 20 equini o di 3 greggi di 8 ovini per allevamento all'anno (esclusa la fiera di Metz) e:

entro il limite di 30 EUR per bovino o per gregge di 8 ovini,

entro il limite di 50 EUR per equino per i concorsi di allevamento e di 25 EUR per i concorsi classici,

cui si aggiungono 70 EUR di spese di trasferta per i concorsi di allevamento che si svolgono in Lorena, in Alsazia e nella zona transfrontaliera o 200 EUR di spese di trasferta per gli eventi che si svolgono al di fuori di tali regioni

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione, compatibilmente con le risorse disponibili

Durata del regime di aiuto: Tre anni a decorrere dall'avviso di ricevimento della Commissione (compatibilmente con le risorse disponibili)

Obiettivo e modalità dell'aiuto: L'aiuto mira a sostenere l'organizzazione di manifestazioni agricole nel dipartimento della Mosella e la promozione dell'agricoltura del dipartimento nonché a valorizzare l'allevamento locale con la presentazione di animali in concorsi.

Gli aiuti potranno essere concessi per coprire le spese sostenute dai partecipanti, le spese di trasferta, i costi di pubblicazione, l'affitto degli stand e i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore massimo di 250 EUR per premio e per vincitore.

Gli aiuti saranno erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comporteranno pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Potranno essere concessi aiuti a copertura dei costi per le pubblicazioni (cataloghi o siti web) contenenti informazioni sulle produzioni del dipartimento o sulle produzioni di qualità, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.

In ogni caso i servizi forniti da organizzazioni di produttori o da ogni altra organizzazione saranno accessibili a qualsiasi agricoltore o allevatore operante nella zona interessata che soddisfi le stesse condizioni oggettive, allo stesso prezzo, senza obbligo di adesione all'organizzazione di cui trattasi

Settore economico: Tutti gli agricoltori e gli allevatori del dipartimento della Mosella per la prima parte.

Gli allevatori di bovini, ovini ed equini del dipartimento della Mosella per la seconda parte

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Sito web: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Numero dell'aiuto: XA 358/08

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Paesi Bassi

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Wijzing van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met de vaccinatie tegen Q-koorts

Base giuridica: Artikel 29, eerste lid, 30, vierde lid, en 45, eerste en derde lid, van de Diergeneesmiddelenwet, artikel 17 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en artikel 3 van het Besluit gebruik sera en entstoffen

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 160 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 100 %

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 1o gennaio 2009

Obiettivo dell'aiuto: Prevenzione ed eradicazione della febbre Q

Settore economico: Ovini e caprini

Indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministerie van LNV

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Nederland

Sito web: http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=31164

Altre informazioni: Il regolamento ministeriale in questione prevede la possibilità di vaccinare ovini e caprini contro la febbre Q in una parte dei Paesi Bassi per prevenire (ulteriormente) la diffusione di tale epizoozia, tenendo conto del numero elevato di persone e animali infetti nell'area in questione. Il vaccino che può essere utilizzato a tal fine è messo a disposizione gratuitamente. Questa forma di sostegno è conforme alle condizioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006. In conformità del paragrafo 4 dell'articolo summenzionato, per prevenire l'introduzione della febbre Q si applicano già altre disposizioni sulla base della legislazione nazionale. La strategia di vaccinazione rientra in un programma nazionale di prevenzione e lotta della febbre Q. Inoltre, in conformità del paragrafo 7, la febbre Q è un'epizoozia che figura sull'elenco messo a punto dall'Ufficio internazionale delle epizoozie. Anche le disposizioni dei paragrafi 3, 5, 6 e 8 dell'articolo 10 sono rispettate

Numero dell'aiuto: XA 361/08

Stato membro: Italia

Regione: Liguria

Titolo del regime di aiuto: Concessione di contributi per attività delle Associazioni Allevatori della Liguria

Base giuridica: Delibera Giunta Regionale n. 1222 del 3 ottobre 2008«Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 36/2000 in adeguamento alle disposizioni di cui al Reg. CE n. 1857/2006 della Commissione»

Spesa annua prevista nel quadro del regime: Per il 2008 l'importo previsto è di 800 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: Per le attività di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), e per quelle di cui di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 l'intensità massima dell'aiuto è del 100 % della spesa ammessa; per le attività di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/2006 l'intensità massima dell'aiuto è del 40 % della spesa ammessa

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Vengono finanziate le attività delle associazioni allevatori inerenti l'ideazione e la progettazione di prodotti zootecnici, le prestazioni di assistenza tecnica per quanto concerne l'istruzione degli allevatori, i servizi di consulenza (non a carattere continuativo o periodico, e non connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa), l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, mostre e fiere, la diffusione di conoscenze scientifiche e di informazioni sui prodotti zootecnici del territorio.

A riguardo di tali aiuti si precisa che:

saranno erogati sotto forma di servizi e non comporteranno pagamenti diretti in denaro agli allevatori,

saranno accessibili a tutti gli allevatori della Liguria, senza che l'appartenenza ad una associazione costituisca una condizione per avere accesso al servizio,

non sono previsti aiuti per spese di investimenti,

saranno concessi alle condizioni indicate all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore o settori interessati: Il beneficio va a vantaggio di tutte le aziende zootecniche dell'intero territorio della Liguria mediante l'operato delle associazioni allevatori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Liguria

Dipartimento Agricoltura Protezione Civile e Turismo

Via G. D'Annunzio 113

I-16121 Genoa

Sito web: http://www.agriligurianet.it/Agrinet/DTS_GENERALE/20081006/delibera1222_1.pdf

IL Direttore del Dipartimento Agricoltura, Protezione civile e Turismo

(Dr. Luca FONTANA)

Numero dell'aiuto: XA 371/08

Stato membro: Francia

Regione: Allier

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides en faveur de la maîtrise de la fièvre catarrhale ovine

Base giuridica: Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Articles 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 100 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 50 % nel rispetto dei massimali stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006, ossia 100 % al massimo

Data di applicazione: A partire dalla registrazione della scheda di esenzione da parte della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 2008-2009

Obiettivo dell'aiuto: Dal 2007 il virus della febbre catarrale degli ovini sierotipo 8 ha colpito il dipartimento dell'Allier. Questa malattia ha conseguenze dirette (malattia, mortalità, aborti, perdita di produzione) ma anche conseguenze indirette (sterilità temporanea dei maschi, sregolamento del ciclo estrale). Per quanto concerne l'allevamento ovino, la sterilità dei montoni può durare più di tre mesi prima di una ricostituzione completa delle funzioni genitali. I maschi che hanno presentato dei segni clinici sono pertanto inadatti per la stagione della monta che inizia nel settembre prossimo.

I rischi sono molteplici:

i montoni possono aver presentato dei segni impercettibili che gli allevatori non hanno rilevato. Ci sono buone probabilità che siano sterili,

l'utilizzo di montoni con funzioni genitali degradate può comportare una percentuale elevata di pecore non gravide. In assenza di misure tempestive, la produzione di agnelli di una campagna può essere definitivamente compromessa.

Oltre all'aspetto «vaccinazione» (vaccini finanziati dall'Unione europea), il consiglio generale desidera attuare due misure per controllare meglio questa malattia:

controllo dello sperma degli arieti

Un esame al microscopio consente una diagnosi rapida e pertanto l'allontanamento dei maschi che possono essere entrati in contatto con la febbre catarrale degli ovini,

ecografia delle pecore

Effettuata 1 o 1,5 mesi dopo l'accoppiamento, può consentire un'individuazione precoce delle pecore non gravide e agevolare la ripetizione della monta, escludendo le pecore che possono essere state in contatto con la FCO.

L'aiuto concesso pari al 50 % del costo sarà accordato sotto forma di servizi sovvenzionati e non comporterà pagamenti diretti ai produttori

Settore economico: I settori dell'allevamento ovino e caprino

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Conseil général de l'Allier

1, avenue Victor Hugo

BP 1669

F-03016 MOULINS Cedex

Sito web: http://actes-administratifs.allier.fr/actes/55954.pdf

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 372/08

Stato membro: Italia

Regione: Emilia-Romagna (Camera di Commercio di Bologna)

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale: Regolamento camerale per l'assegnazione alle imprese della provincia di Bologna di contributi in conto abbattimento interessi

Base giuridica: Regolamento della Camera di Commercio di Bologna approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 185 del 16 settembre 2008

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: Importo massimo annuale per settore agricolo primario 150 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 10 % delle spese ammissibili. La misura dell'aiuto, compresa quella a favore delle imprese femminili, non potrà in ogni caso essere superiore ai limiti stabiliti dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Il contributo medio è pari al 5 % delle spese ammissibili

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna, valutata la difficoltà che le piccole e medie imprese bolognesi incontrano nell'accedere al credito, prevede contributi a fondo perduto in soluzione unica, calcolati in proporzione all'importo totale attualizzato degli interessi dovuti per prestiti bancari a medio-lungo termine, con l'obiettivo di allungare la vita media del debito e consolidare la struttura finanziaria delle aziende.

L'investimento deve perseguire in particolare i seguenti obiettivi:

Il regime rappresenta una forma di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole in base all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Per le imprese attive nella produzione primaria in agricoltura sono ammissibili le seguenti spese:

I costi relativi al contratto di leasing diversi da quelli alla lettera b), come tasse, margini del locatore, interessi, costi di rifinanziamento, spese generali, oneri assicurativi non costituiscono spese ammissibili.

Non sono comunque ammessi semplici investimenti di sostituzione. Non possono essere assegnati aiuti per la fabbricazione di prodotti o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Gli acquisti non potranno essere di data anteriore all'approvazione della domanda di contributo da parte degli organismi di garanzia a valere sul plafond preventivamente assegnato a questi ultimi dalla Camera di Commercio nell'ambito delle risorse disponibili nei bilanci di competenza. Per approvazione della domanda si intende la data in cui l'organismo di garanzia, esaminata la domanda di contributo, ha accertato il possesso di tutti i requisiti previsti nel regolamento camerale, procedendo al calcolo del contributo spettante ed impegnando per tale importo il plafond assegnato dalla Camera di Commercio per l'approvazione delle domande di contributo

Settore o settori interessati: Tutti i settori riferiti alla produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame).

Il regime prevede il sostegno anche ad altri settori per i quali si applicano le norme del regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore («de minimis»)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Camera di Commercio I.A.A. di Bologna

Piazza Mercanzia 4

I-40125 Bologna

Sito web: http://www.bo.camcom.it/intranet/ALTRI-SERV/DIRITTO-AN/Consorzi-F/index.htm

Altre informazioni: Il presente regime sostituisce dall'anno 2008 l'aiuto in regime di esenzione XA 306/07, che rimarrà in essere solo per le liquidazioni in corso riferite al bando 2007

Il Presidente della Camera di Commercio di Bologna

(Bruno Filetti)

Numero dell'aiuto: XA 376/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Podlehnik

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Finančne intervencije v kmetijstvo v občini Podlehnik

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Podlehnik za programsko obdobje 2008–2013

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2008: 10 000 EUR

 

2009: 10 000 EUR

 

2010: 10 000 EUR

 

2011: 10 000 EUR

 

2012: 10 000 EUR

 

2013: 10 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti nelle aziende agricole a favore della produzione primaria:

fino al 50 % dei costi per investimenti nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi per investimenti nelle altre zone,

fino al 60 % dei costi per investimenti nelle zone svantaggiate nel caso di investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento,

gli aiuti sono erogati sotto forma di sovvenzioni e di agevolazioni creditizie.

2.   Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 75 % nelle zone svantaggiate, o fino al 60 % nelle altre zone, per investimenti nei mezzi di produzione, purché non vi siano aumenti della capacità produttiva dell'azienda,

fino al 100 % dei costi per investimenti destinati alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati nelle aziende agricole,

fino al 100 % dei costi dovuti all'utilizzo di materiali tradizionali.

3.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

fino al 50 % dei costi per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.

4.   Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 50 % dei costi; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori.

5.   Prestazioni di assistenza tecnica:

fino al 50 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, la diffusione di conoscenze scientifiche e il finanziamento di servizi di sostituzione di un agricoltore o di un suo partner in caso di malattia o nei periodi di ferie,

gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: 10 novembre 2008 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: La proposta di regolamento sulla concessione di aiuti di Stato per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali nel comune di Podlehnik per il periodo di programmazione 2008-2013 prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Občina Podlehnik

Podlehnik 21

SLO-2286 Podlehnik

Sito web: http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=daf9302d-9567-40d2-8c1f-a3744dce0ec6

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Podpis odgovorne osebe

Miran KRAJNC

Občina Podlehnik