Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) /* COM/2009/0679 def. - NLE 2009/0180 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 18.12.2009 COM(2009)679 definitivo 2009/0180 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) RELAZIONE Il piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)[1], approvato dal Consiglio nel 2003[2], propone una serie di misure fra cui un sostegno ai paesi produttori di legname, una collaborazione multilaterale finalizzata alla lotta contro il commercio di legname tagliato illegalmente, un sostegno alle iniziative del settore privato e provvedimenti volti ad evitare investimenti in attività che incentivano i disboscamenti illegali. Il piano d'azione verte principalmente sull'istituzione di partenariati FLEGT tra l'Unione e i paesi produttori di legname onde metter fine ai disboscamenti illegali. Nel 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005[3], che istituisce un sistema di licenze e un meccanismo per la verifica della legalità delle importazioni di legname nell'Unione. Nel dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di partenariato con i paesi produttori di legname al fine di attuare il piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) e, in particolare, di incentivare il commercio del legname legale verificato importato nell'Unione da questi paesi partner[4]. L'accordo con il Congo è il secondo di questo tipo, dopo l'accordo con il Ghana, a essere negoziato tra un paese produttore e l'Unione. I negoziati con il Congo, avviati dalla Commissione nel giugno 2008, sono durati 10 mesi e hanno comportato quattro incontri bilaterali e 14 riunioni di lavoro tecniche in videoconferenza. La Commissione è stata coadiuvata da diversi Stati membri per tutta la durata dei negoziati. La Commissione ha informato regolarmente il Consiglio dei progressi registrati in sede negoziale mediante relazioni al gruppo di lavoro sulle foreste e ai capi missione/rappresentanti dell'UE in Congo. Dopo ogni sessione negoziale le Parti hanno organizzato riunioni pubbliche per informare gli interessati dei progressi registrati. Il Congo ha inoltre adottato un'impostazione partecipativa che coinvolge la società civile e il settore privato nell'elaborazione dell'accordo. L'accordo contempla tutti gli elementi contenuti nelle direttive di negoziato del Consiglio. In particolare, l'accordo definisce il quadro, le istituzioni e i meccanismi del sistema di licenze FLEGT. I controlli della catena di approvvigionamento, il quadro di conformità giuridica e i requisiti in materia di audit indipendente del sistema figurano negli allegati dell'accordo, dove si descrivono in dettaglio le strutture che sosterranno la garanzia di legalità offerta dal rilascio di una licenza FLEGT. Il Congo ha elaborato una definizione della legislazione applicabile mediante vaste consultazioni con le parti interessate. In tale definizione rientrano le leggi e normative riguardanti la concessione dei diritti di sfruttamento e la registrazione delle imprese, la gestione delle foreste, il diritto del lavoro e la normativa ambientale, i requisiti fiscali, gli obblighi sociali, come la partecipazione delle comunità locali, delle popolazioni autoctone e della società civile, altri obblighi sociali prescritti dalla legislazione sul trasporto e sulla commercializzazione del legname e i requisiti in materia di esportazione. L'accordo non si limita ai prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2173/2005 (regolamento FLEGT), ma copre tutto il legname e suoi derivati esportati, impegnando il Congo a predisporre un sistema tale da garantire all'Unione che tutti i prodotti forestali provenienti dal Congo sono prodotti legalmente, e contribuisce quindi in modo positivo e duraturo alla crescita del paese. L'accordo prevede controlli delle importazioni alle frontiere dell'Unione in conformità del regolamento (CE) n. 2173/2005 (FLEGT) e del relativo regolamento di attuazione n. 1024/2008. L'accordo comprende una descrizione della licenza FLEGT del Congo, che riprende il formato indicato nel regolamento di attuazione. L'accordo istituisce un meccanismo di dialogo e cooperazione con l'Unione in materia di FLEGT, il cosiddetto comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, e stabilisce i principi della partecipazione degli interessati, dell'istituzione di salvaguardie sociali, della trasparenza, del monitoraggio degli effetti dell'attuazione e della stesura di relazioni sull'attuazione. L'accordo stabilisce i termini e le procedure per la sua entrata in vigore e per l'attuazione del sistema di licenze. Dato che il Congo intende potenziare e riorganizzare il suo sistema di regolamentazione e di gestione delle informazioni, introdurre controlli più globali della catena di approvvigionamento e istituire una verifica indipendente della conformità giuridica, occorreranno due o tre anni per predisporre e collaudare i nuovi sistemi e per sviluppare le capacità di cui la pubblica amministrazione, la società civile e il settore privato hanno bisogno per svolgere le funzioni previste. Il sistema di licenze FLEGT dovrebbe essere del tutto operativo per la metà del 2011. Il sistema sarà valutato secondo i criteri stabiliti nell'accordo prima che l'UE inizi ad accettare le licenze FLEGT. 2009/0180 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Nel maggio 2003 la Commissione europea ha pubblicato un piano d'azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)[5], che caldeggiava l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione sono state adottate nell'ottobre 2003[6] e il Parlamento ha votato una mozione nel gennaio 2004[7]. (2) Il 5 dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati su accordi di partenariato onde attuare il piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT). (3) Il 20 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005, che istituisce un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell'Unione europea dai paesi con i quali l'Unione ha concluso accordi volontari di partenariato[8]. (4) I negoziati con la Repubblica del Congo si sono conclusi e l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) (in appresso "l'accordo") è stato siglato il 9 maggio 2009. (5) L'accordo deve essere firmato dal negoziatore a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione in data successiva, DECIDE: Articolo 1 La Commissione è autorizzata a firmare, a nome dell'Unione europea, l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) e a designare la persona abilitata a firmare l'accordo. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente […] [1] COM(2003) 251. [2] GU C 268 del 7.11.2003. [3] GU L 347 del 30.12.2005. [4] Documento riservato del Consiglio n. 15102/05. [5] COM(2003) 251. [6] GU C 268 del 7.11.2003. [7] Documento del Parlamento n. 7014/04. [8] GU L 347 del 30.12.2005.