52009PC0668

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua lituana è il solo facente fede) /* COM/2009/0668 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 8.12.2009

COM(2009)668 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[1] (di seguito la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 9 settembre 2009 la Repubblica di Lituania (in appresso la "Lituania") ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 27 ottobre 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera del 29 ottobre 2009, la Commissione ha comunicato alla Lituania che disponeva di tutti i dati necessari per valutare la richiesta. |

120 | Contesto generale Il governo lituano vorrebbe estendere l'attuale applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di legname e a cessioni effettuate da soggetti passivi sottoposti a procedure concorsuali o a procedure di risanamento. Per quanto riguarda la cessione di legname, la Lituania si trova alle prese con un notevole numero di operatori che non rispettano i loro obblighi. Le imprese in questo settore sono per la maggior parte costituite da piccoli rivenditori e intermediari, che spesso scompaiono senza pagare all'amministrazione fiscale l'imposta addebitata sulle cessioni lasciando tuttavia ai clienti una fattura valida ai fini della detrazione dell'IVA. Accade sovente che un soggetto passivo sottoposto a procedura concorsuale o a procedura di risanamento soggetta a controllo giurisdizionale non sia in grado o non voglia pagare all'amministrazione fiscale l'IVA incassata dai propri clienti. L'acquirente, tuttavia, essendo di norma un operatore che rispetta gli obblighi cui è tenuto, può detrarre l'IVA assolta. Applicando il meccanismo dell'inversione contabile, il cliente diviene debitore dell'IVA sulle operazioni nel mercato interno. Ciò costituisce una deroga alla regola generale, prevista nell'articolo 193 della direttiva IVA, secondo la quale il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento dell''IVA. Tale misura di deroga (deroga alla sesta direttiva allora applicabile[2], che, senza sostanziali modifiche del contenuto, è stata sostituita dalla direttiva IVA) era stata inizialmente concessa con decisione 2006/388/CE del Consiglio, del 15 maggio 2006[3]. In origine tale deroga si applicava anche alla cessione di determinati materiali di scarto e alla fornitura di taluni lavori di costruzione. L'articolo 3 della suddetta decisione prevede che l'autorizzazione cessi di avere effetto alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe concesse in virtù dell'articolo 27 della sesta direttiva (attualmente l'articolo 395 della direttiva IVA) e che includa un regime specifico per l'applicazione dell'IVA nel settore in questione, sempre che tale data sia anteriore al 31 dicembre 2009. Tale situazione si è verificata con l'adozione della cosiddetta direttiva Razionalizzazione[4], che ha sostituito la decisione come base giuridica per l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile in questi due settori i quali, di conseguenza, non rientrano più nel campo d'applicazione della decisione e non sono più oggetto di domanda di proroga. La Commissione si rende conto del perdurare della situazione sulla quale si fondava la deroga iniziale e del fatto che la deroga precedente ha consentito alla Lituania di ridurre il rischio di evasione dell'IVA e di semplificare la procedura per addebitare l'imposta nel mercato del legname e nel caso di alcune cessioni e prestazioni effettuate da soggetti passivi sottoposti a procedura concorsuale o a procedura di risanamento. La deroga deve pertanto essere concessa per un altro periodo limitato. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Deroghe analoghe all'articolo 193 della direttiva IVA sono state concesse ad altri Stati membri. |

141 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

219 | Non pertinente. |

Ricorso al parere di esperti |

229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

230 | Valutazione d'impatto La proposta di decisione mira a semplificare la riscossione dell'imposta e a evitare possibili frodi o evasioni dell'IVA e ha pertanto un potenziale impatto economico positivo. Dato il campo d'applicazione circoscritto della deroga, l'impatto sarà comunque ridotto. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte Concessione di un'autorizzazione alla Lituania per continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA per quanto riguarda l'utilizzo di un meccanismo di inversione contabile per la cessione di legname e per la cessione di beni e la prestazione di servizi da parte di imprese sottoposte a procedura concorsuale o a procedura di risanamento soggetta a controllo giurisdizionale. |

310 | Base giuridica Articolo 395 della direttiva IVA. |

329 | Principio di sussidiarietà In conformità all'articolo 395 della direttiva IVA, uno Stato membro che intende introdurre misure di deroga alla suddetta direttiva deve ottenere l'autorizzazione del Consiglio sotto forma di una decisione del Consiglio. Pertanto la proposta rispetta il principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi seguenti. |

331 | La presente decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. |

332 | Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito. |

Scelta degli strumenti |

341 | Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Inoltre, una decisione del Consiglio è lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | La proposta non incide sul bilancio comunitario. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia |

533 | La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia. |

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[5], in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

1. Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 9 settembre 2009 la Lituania ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE riguardanti il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'amministrazione fiscale.

2. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 27 ottobre 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera del 29 ottobre 2009 la Commissione ha comunicato alla Lituania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

3. Scopo della misura è continuare a designare il destinatario quale soggetto tenuto al pagamento dell'IVA sulla cessione di beni e la prestazione di servizi in caso di procedure concorsuali o procedure di risanamento soggette a controllo giurisdizionale e nelle operazioni relative al legname.

4. A causa delle loro difficoltà finanziarie, i soggetti passivi sottoposti a procedure concorsuali o a procedure di risanamento soggette a controllo giurisdizionale spesso non riescono a pagare l'IVA fatturata sulle cessioni e prestazioni effettuate. Il destinatario, se soggetto passivo con diritto di detrazione, può comunque detrarre l'IVA anche se il fornitore o il prestatore non l'ha versata all'amministrazione fiscale.

5. Dominato da aziende di piccole dimensioni, spesso rivenditori e intermediari, che le autorità fiscali hanno difficoltà a controllare, il mercato del legname è fonte di problemi per la Lituania, dovuti alla natura del mercato e delle sue imprese. La forma più diffusa di evasione consiste nella fatturazione di operazioni da parte dell'impresa, che poi scompare senza versare l'imposta, lasciando tuttavia al cliente una fattura valida ai fini della detrazione fiscale.

6. Designando il destinatario, se soggetto passivo, quale debitore dell'IVA nei casi sopra citati, la deroga permette di superare le difficoltà inerenti alla riscossione dell'IVA senza modificare l'importo dell'imposta dovuta. Ne conseguono una semplificazione del lavoro di riscossione dell'imposta da parte delle autorità fiscali e l'eliminazione di talune frodi o evasioni fiscali. A tale riguardo la misura costituisce una deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, in base al quale il debitore dell'imposta è di norma il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi.

7. La misura è già stata autorizzata con decisione 2006/388/CE del Consiglio[6], a norma della Sesta direttiva 77/388/CE del Consiglio, allora applicabile, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[7].

8. La Commissione si rende conto che la situazione di diritto e di fatto che giustificava l'applicazione della misura di deroga di cui trattasi non è cambiata e permane tuttora. La Lituania deve quindi essere autorizzata ad applicare la misura per un ulteriore periodo limitato.

9. La misura di deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lituania è autorizzata a continuare a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate di seguito.

1) cessione di beni e prestazione di servizi effettuata da un soggetto passivo sottoposto a procedura concorsuale o a procedura di risanamento soggetta a controllo giurisdizionale;

2) cessione di legname.

Articolo 2

La presente decisione scade il 31 dicembre 2012.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

[2] Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

[3] GU L 150 del 3.6.2006, pag. 13.

[4] Direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 9).

[5] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

[6] GU L 150 del 3.6.2006, pag. 13.

[7] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.