52009PC0652

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Guinea /* COM/2009/0652 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 23.11.2009

COM(2009) 652 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Guinea

RELAZIONE

1. Il 27 ottobre 2009, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/788/PESC in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre, alle presunte violazioni dei diritti umani a seguito della repressione e alla situazione di stallo politico in cui versa il paese. La posizione comune ha imposto un embargo sull'esportazione di armi in Guinea e un divieto di viaggio per 42 membri del CNDS e soggetti ad essi associati, elencati nell'allegato della posizione comune.

2. Il Consiglio sta preparando una nuova posizione comune PESC che caldeggia ulteriori misure restrittive tra cui i) il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone e delle entità elencate nell'allegato della posizione comune e ii) il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria e altri servizi pertinenti ad attività militari a qualsiasi persona della Guinea.

3. Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione propone fin d'ora un regolamento che attua queste misure restrittive.

4. Le misure restrittive adottate a norma del presente regolamento vengono applicate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, tenendo conto in particolare della giurisprudenza recente della Corte di giustizia delle Comunità europee.

5. Diverse disposizioni del regolamento proposto provengono dagli Orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE[1].

6. Le migliori pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive[2] forniscono ulteriori orientamenti per l'applicazione delle misure proposte.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Guinea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2009/……/PESC del Consiglio, del [……], concernente misure restrittive nei confronti della Guinea,

vista la proposta della Commissione,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1) La posizione comune 2009/……/PESC dispone determinate misure restrittive nei confronti dei membri del Consiglio nazionale per la democrazia e lo sviluppo (CNDS) e dei soggetti ad essi associati, responsabili della repressione violenta del 28 settembre 2009 o della situazione di stallo politico in cui versa il paese.

(2) Queste misure comprendono sia il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato della posizione comune che il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria e altri servizi pertinenti ad attività militari a qualsiasi persona della Guinea o per un uso in Guinea.

(3) Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(5) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, determinati dati personali relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e risorse economici devono essere congelati a norma del presente regolamento devono essere resi pubblici e trattati adeguatamente a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[3], e della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[4].

(6) Va inserita anche una disposizione relativa al trattamento delle informazioni classificate alla Commissione.

(7) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento:

a) per “assistenza tecnica” si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;

b) per "fondi" si intendono tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii) gli strumenti finanziari elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1);

iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

c) per “congelamento di fondi” si intende il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

d) per “risorse economiche” si intendono le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e) per “congelamento delle risorse economiche” si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

f) per “territorio della Comunità” si intendono i territori a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ad attività militari, ai beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea[5] o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Guinea o per un uso in Guinea;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari o a beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o fornire l'assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Guinea o per un uso in Guinea;

c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, di proprietà di, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato I.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

3. Nell'allegato I sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo […] della posizione comune 2009/……/PESC, come:

a) membri del Consiglio nazionale per la democrazia e lo sviluppo (CNDS);

b) persone fisiche ad essi associate, responsabili della repressione violenta del 28 settembre 2009 o della situazione di stallo politico in cui versa la Guinea, o

c) persone giuridiche, entità o organismi associati alle persone fisiche di cui alle lettere a) e b).

4. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

I divieti di cui agli articoli 2, lettera b), e 3, paragrafo 2, non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

Articolo 5

5. In deroga all'articolo 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato I e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese amministrative connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati oppure

d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che in questo caso lo Stato membro abbia comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali esso ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 6

In deroga all'articolo 3, un'autorità competente elencata nell'allegato II può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 3 è stata/o inserita/o nell'allegato I o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b) i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I;

d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato e

e) lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la sentenza alla Commissione.

Articolo 7

1. L’articolo 3, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

b) pagamenti e trasferimenti di strumenti finanziari dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 3 è stata/o inserita/o nell'allegato I,

purché tali interessi, altri profitti dovuti, pagamenti o strumenti finanziari siano congelati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1.

2. L’articolo 3, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nella Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

Articolo 8

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

Articolo 9

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente elencata nell'allegato II per il paese in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso l'autorità competente elencata nell'allegato II e

b) a collaborare con detta autorità competente per la verifica di queste informazioni.

2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 11

1. L’allegato I deve contenere solo le seguenti informazioni sulle persone fisiche dell'elenco:

a) a scopo di identificazione: cognome e nomi (compresi gli eventuali alias e titoli); data e luogo di nascita; nazionalità; numero del passaporto e della carta d’identità; codice fiscale e numero di previdenza sociale; sesso; indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano; funzione o professione;

b) data di cui all’articolo 6, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);

c) motivi dell'inserimento nell'elenco, ad esempio la funzione o un altro motivo sufficiente.

2. L’allegato I può contenere anche informazioni sui familiari delle persone elencate, purché l'inclusione di tali informazioni sia necessaria, in un caso specifico, al solo scopo di verificare l'identità della persona fisica interessata.

Articolo 12

1. La Commissione è autorizzata a:

a) modificare l'allegato I in base alle decisioni adottate per quanto riguarda l'allegato della posizione comune 2009/……/PESC e

b) a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

2. La Commissione motiva dettagliatamente le decisioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera a), offrendo alla persona, all’entità o all’organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni al riguardo.

3. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a) la preparazione delle modifiche dell’allegato I al presente regolamento;

b) l'inclusione del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’UE, disponibile sul sito web della Commissione[6];

c) il trattamento delle informazioni sui motivi dell’inserimento nell’elenco e

d) il trattamento delle informazioni sull’impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

4. La Commissione può trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche dell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione della motivazione e all'esame delle osservazioni formulate dalla persona fisica interessata, fatte salve appropriate garanzie specifiche. Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati.

5. Ai fini del presente regolamento, l’unità della Commissione indicata nell'allegato II è designata come "responsabile del trattamento" ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

6. Quando riceve informazioni classificate, la Commissione le tratta in conformità della decisione 2001/844/CE,CECA,Euratom della Commissione[7] e, se del caso, dell’accordo sulla sicurezza delle informazioni classificate concluso tra l'Unione europea e lo Stato che ha fornito le informazioni.

7. I documenti classificati a un livello corrispondente a “TRES SECRET UE/EU TOP SECRET", "SECRET UE" o "CONFIDENTIEL UE” non vengono diffusi senza il consenso della fonte.

Articolo 13

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni vengano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

Articolo 14

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 15

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno della Comunità.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente […]

ALLEGATO I

Persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 3

ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 5, 6, 7, paragrafo 2, e 9 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

(riservato agli Stati membri)

A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

GERMANIA

ESTONIA

IRLANDA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

ITALIA

CIPRO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

PORTOGALLO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

B. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

Unità A2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73

[1] Documento del Consiglio n. 15114/05.

[2] Documento del Consiglio n. 8666/1/08.

[3] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 31.

[4] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[5] GU C 65 del 19.3.2009, pag. 1.

[6] http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

[7] GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.