[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 23.11.2009 COM(2009)644 definitivo Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari e per garantire lo scambio di informazioni in materia fiscale RELAZIONE 1. Contesto Il 10 dicembre 2008 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari nonché una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari[1]. La proposta era stata adottata previa autorizzazione conferita dal Consiglio il 7 novembre 2006. 2. Obiettivo della proposta modificata Conformemente alle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 10 febbraio 2009, ci si aspetta che il Liechtenstein includa nell'accordo con l'Unione europea obblighi di portata almeno analoga a quella da esso convenuta con i paesi terzi. Il Consiglio ha inoltre dato mandato alla Commissione di ottenere modifiche tali da assicurare assistenza amministrativa e accesso alle informazioni efficaci, per quanto riguarda tutte le forme di investimenti, in particolare le fondazioni e i trust. Il Liechtenstein, seguito in questo da altri paesi, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale con la quale riconosce la norma OCSE relativa alla cooperazione di cui all'articolo 26 del Modello di convenzione sul reddito e sul patrimonio, del 2005. Secondo le conclusioni del G20 del 2 aprile 2009, l'inclusione delle norme del modello OCSE rappresenta un passo logico. Occorre quindi interpretare le conclusioni del Consiglio alla luce di tale norma. Essa non dovrebbe essere limitata ai casi di frode ed evasione fiscali, bensì applicarsi a tutti gli scambi di informazioni, anche a fini di cooperazione in materia fiscale. Nel 2009, pertanto, la Commissione, operando in stretta collaborazione con il Consiglio, in particolare nell'ambito dei gruppi di lavoro EFTA e Questioni fiscali (imposte dirette), ha negoziato con il Liechtenstein diverse questioni, tra cui: - la necessità di estendere la portata complessiva dell'accordo per includere la cooperazione in materia fiscale conformemente all'articolo 26 della norma OCSE; - l'ampliamento della portata generale in modo tale da rispecchiare idoneamente le norme OCSE, specificando che l'assistenza su richiesta prestata tramite scambio di informazioni comprende quelle prevedibilmente pertinenti per il calcolo, l'accertamento, il rispetto delle norme in materia e la riscossione delle imposte, nonché il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione o le indagini o azioni penali correlate; - l'inclusione dell'evasione fiscale, compresa la mancata presentazione di una dichiarazione fiscale prevista per legge, e l'esigenza di una chiara definizione di frode fiscale e di evasione fiscale, in particolare al fine di determinare l'ambito dell'assistenza inerente alle indagini; - l'opportunità che la stesura dell'accordo riveduto sia più corrispondente alla formulazione esatta dell'articolo 26 della norma OCSE riguardo ai limiti allo scambio di informazioni; - la necessità, al fine di garantire la piena applicazione della norma di cui all'articolo 26 del modello OCSE, di definire i poteri di cui dispone l'amministrazione del partner destinatario di una richiesta; le parti devono in particolare garantire che le rispettive autorità amministrative abbiano i poteri necessari per ottenere e fornire informazioni detenute da banche, società, associazioni, trust e fondazioni, in particolare le informazioni riguardanti l'assetto proprietario e i beneficiari, al fine di comunicare tali informazioni su richiesta; - la revisione dell'accordo onde conferire al comitato misto un ruolo supplementare di controllo e valutazione; - la specificazione che forma e sostanza delle richieste di assistenza devono comprendere una descrizione del contenuto della richiesta di assistenza che rispecchia le disposizioni convenute recentemente dal Liechtenstein con alcuni paesi terzi; - la possibilità di una rapida attuazione dell'accordo e un regime differenziato con applicazione provvisoria di talune competenze dell'Unione, riguardo segnatamente alle risorse proprie tradizionali e a taluni aspetti delle disposizioni in materia di scambio di informazioni. Nell'ambito di tali negoziati, il Principato del Liechtenstein ha sollevato i seguenti punti principali: - per il Liechtenstein il contesto dell'accordo è caratterizzato dalla sua adesione allo Spazio economico europeo e quindi dalla sua partecipazione alle libertà del mercato interno nonché dagli accordi di associazione da esso firmati relativi all'acquis di Schengen e di Dublino; - la parità di trattamento e la non discriminazione sono principi fondamentali, e in quanto tali vanno applicati da tutti gli Stati membri nelle rispettive relazioni con il Liechtenstein; inoltre, il Liechtenstein si prefigge di conseguire la parità di trattamento e la non discriminazione rispetto tanto agli altri paesi terzi europei quanto agli obblighi in materia di scambio di informazioni ai sensi dell'accordo; - il Liechtenstein mantiene la possibilità di concludere accordi bilaterali complementari di cooperazione in materia fiscale con singoli Stati membri entro le rispettive sfere di competenza. Con alcuni Stati membri sono già stati conclusi accordi di questo tipo. La Commissione ha periodicamente presentato al Consiglio relazioni sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Liechtenstein. Il 9 giugno 2009 il Consiglio, ricordando le conclusioni del 10 febbraio 2009, ha invitato la Commissione a presentare rapidamente i risultati dei negoziati sull'accordo antifrode con il Liechtenstein e ha rilevato l'intenzione della Commissione di presentare direttive di negoziato per accordi antifrode con Monaco, Andorra, San Marino e la Svizzera. Il dibattito svolto in sede di gruppi di lavoro del Consiglio (gruppi EFTA e Questioni fiscali – imposte dirette) ha contribuito alla preparazione di un progetto informale di revisione; nella misura del possibile, la Commissione ha incorporato le richieste e sciolto le preoccupazioni degli Stati membri. Il progetto è stato sottoposto al COREPER per discussione l'8 e il 14 ottobre 2009. In sede di Consiglio ECOFIN del 20 ottobre il Consiglio ha concluso che ritornerà sulla questione in dicembre. La proposta modificata tiene conto dei summenzionati recenti sviluppi, nonché delle nuove disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare riguardo alle basi giuridiche. L'accordo dovrebbe fungere da modello per la negoziazione di accordi antifrode con altri paesi terzi. 3. Modifiche introdotte - Titolo dell'accordo e articolo 1 – "Oggetto" Il titolo e l'articolo in questione sono modificati per rispecchiare l'ampliamento dell'oggetto dell'accordo (che comprende anche l'assistenza tramite lo scambio di informazioni che siano prevedibilmente pertinenti per il calcolo, l'accertamento, il rispetto delle norme in materia e la riscossione delle imposte). - Articolo 2 – "Campo di applicazione" L'articolo è modificato per rispecchiare l'estensione della portata dell'accordo. A tal fine, è stato aggiunto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), per tener conto delle conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009 e dell'impegno del Liechtenstein del 12 marzo 2009 di adottare la norma OCSE in materia di scambio di informazioni su questioni fiscali (articolo 26 del Modello di convenzione OCSE sul reddito e sul patrimonio). Inoltre, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera (a), il termine "tutte" è stato soppresso prima dell'espressione "le parti" poiché non aggiunge nulla e all'articolo 2, paragrafo 1, lettere (b), (e) e (f), il termine "fraudolento" è stato soppresso. All'articolo 2, paragrafo 4, lettera (e), è stata formulata una nuova definizione di imposte dirette, corrispondente alla definizione di cui all'articolo 3 del Modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale. L'articolo 2, paragrafo 4, lettera (b), e l'articolo 2, paragrafo 4, lettera (d), sono stati modificati per comprendere l'omessa presentazione di dichiarazioni veritiere e l'evasione di diritti doganali e di imposte indirette, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera (f), di comportamento in violazione della legislazione sulle imposte dirette. All'articolo 2, paragrafo 4, lettera (g), è stata aggiunta un'ulteriore definizione di persona, che riprende la definizione proposta dalla Presidenza svedese nel compromesso relativo al progetto di direttiva in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale. All'articolo 2 è inserito un nuovo paragrafo 5 al fine di precisare che lo scambio di informazioni prescinde dal fatto che le informazioni riguardino o siano detenute da una persona residente in una parte, nonché di precisare cosa si intende per autorità delle parti. Tale disposizione è conforme all'articolo 2 del Modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale nonché agli obblighi convenuti dal Liechtenstein con gli Stati Uniti d'America (articolo 2 dell'accordo USA/Liechtenstein[2]). Infine, è inclusa la fattispecie di inottemperanza all'obbligo giuridico di presentare una dichiarazione fiscale (articolo 2, paragrafo 4, lettera f), (vi)). - Articolo 3 – "Casi di minor rilievo" L'articolo è stato modificato in modo da tralasciare la soglia in riferimento allo scambio di informazioni in materia fiscale. - Articolo 4 – "Ordine pubblico" L'articolo non è stato modificato. Tuttavia, occorre sottolineare che le disposizioni in questione vanno interpretate in senso molto restrittivo al fine di tutelare interessi essenziali di una parte; non possono invece essere interpretate in modo tale da consentire di ostacolare il buon funzionamento dell'accordo. - Articolo 5 – "Trasmissione di informazioni e di elementi probatori" L'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), è stato modificato per aggiungere il riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). - Articolo 6 - "Segretezza" L'articolo non è stato modificato. Le disposizioni in questione vanno lette alla luce dell'articolo 21 relativo all'utilizzo delle informazioni. - Articolo 7 - "Nessi con altri accordi" L'articolo è modificato al fine di chiarire che l'accordo va interpretato nel senso che stabilisce norme minime e che gli accordi (ma anche le intese) bilaterali possono andare oltre il minimo nella misura in cui comportano una cooperazione più ampia nel settore dell'assistenza amministrativa. - Articolo 8 - "Portata dell'assistenza amministrativa" L'articolo è modificato in modo da citare esplicitamente la cooperazione amministrativa tramite lo scambio di informazioni nell'ambito delle imposte di cui al presente accordo. - Articolo 9 - "Termini di prescrizione" È aggiunta l'ultima frase in modo da precisare che lo scadere dei termini di prescrizione per imposte della parte destinataria della richiesta non preclude a detta parte la facoltà di ottenere e fornire le informazioni richieste. Tale disposizione è conforme agli obblighi convenuti dal Liechtenstein con gli Stati Uniti d'America (articolo 7, paragrafo 5, dell'accordo USA/Liechtenstein). - Articolo 10 - "Competenze" Conformemente alle conclusioni del Consiglio del febbraio 2009, l'articolo è riveduto per renderlo di portata analoga a quella degli obblighi che il Liechtenstein ha convenuto con gli Stati Uniti d'America (articolo 5, paragrafo 6) e del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, del 2002. Sono state inserite due note in calce per segnalare che i termini istituto e fondazione saranno tradotti in tedesco Anstalt e Stiftung. È inserito un collegamento alla nuova definizione di persona di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera g). - Articolo 11 - "Limiti allo scambio di informazioni" L'articolo è modificato in modo da tenere pienamente conto dell'articolo 26 della norma OCSE (paragrafo 2). È inoltre modificato al fine di specificare che una richiesta di informazioni non può essere rifiutata in base al fatto che il contribuente contesta gli obblighi fiscali che hanno dato luogo alla richiesta (nuovo paragrafo 3), conformemente agli obblighi convenuti dal Liechtenstein con gli Stati Uniti d'America (articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo USA/Liechtenstein). - Articolo 12 – "Costi e obbligo di esaurire le fonti abituali di informazione" Il primo paragrafo è stato sostituito da una nuova disposizione sui costi, conforme al modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, del 2002 (articolo 9, secondo cui l'incidenza dei costi sostenuti per fornire l'assistenza è convenuta dalle parti contraenti, e commento). Al secondo paragrafo, relativo all'obbligo di esaurire le fonti abituali di informazione, è stata aggiunta la deroga per i casi in cui il ricorso a questi mezzi desse adito a difficoltà eccessive. - Articolo 14 – "Richieste di informazioni" La nuova formulazione dell'articolo è conforme agli obblighi convenuti dal Liechtenstein con gli Stati Uniti d'America (articolo 5 dell'accordo USA/Liechtenstein) che si ispirano al modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, del 2002. - Articolo 18 bis – "Presenza di personale autorizzato dell'autorità della parte richiedente riguardo alla cooperazione in materia fiscale" Le summenzionate nuove disposizioni concernenti la cooperazione in materia fiscale sono inserite a seguito dell'estensione della portata dell'accordo (nuovo articolo 2, paragrafo 1, lettera c)). Tale disposizione è conforme al modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, del 2002 (articolo 6 e commento, in particolare i paragrafi da 66 a 70) e si ispira agli obblighi convenuti dal Liechtenstein con gli Stati Uniti d'America (articolo 6 dell'accordo USA/Liechtenstein). - Articolo 20 bis – "Forma e contenuto delle richieste di assistenza in materia fiscale" Conformemente alle conclusioni del Consiglio del febbraio 2009, l'articolo è riveduto per renderlo di portata analoga a quella degli obblighi che il Liechtenstein ha convenuto con gli Stati Uniti d'America (articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo USA/Liechtenstein). Occorre interpretare l'articolo alla luce della dichiarazione comune su tale disposizione, in particolare ove l'identità del titolare del conto sia sconosciuta. - Articolo 21 - "Utilizzo delle informazioni" L'articolo non è stato modificato. Tuttavia, si osservi che per azioni giudiziarie ai sensi del presente articolo si intendono azioni sia civili che penali. - Articolo 24 - "Recuperi" Oltre alle delucidazioni figuranti nella relazione sulle proposte iniziali adottate il 10 dicembre 2008, è opportuno segnalare che le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 2, non pregiudicano, ove necessario, ulteriori esigenze a titolo della legislazione nazionale. - Articolo 25 - "Nessi con altri accordi" Come indicato in riferimento all'articolo 7, anche il presente articolo è modificato per chiarire, in via complementare, che le disposizioni del titolo III non ostano a una cooperazione più ampia sulla base di altri strumenti, in particolare accordi bilaterali. - Articolo 31 - "Perquisizioni e confische" L'articolo non è stato modificato. Tuttavia, si osservi che l'elenco delle condizioni stabilite dall'articolo ai fini della ricevibilità delle richieste è esaustivo. - Articolo 32 - "Richieste di informazioni bancarie e finanziarie" L'articolo 32, paragrafo 5, è stato riformulato per rispecchiare meglio la norma OCSE. Nel paragrafo in questione, per "parte" si intende "parte destinataria della richiesta". Oltre alle delucidazioni figuranti nella relazione sulle proposte iniziali adottate il 10 dicembre 2008, è opportuno segnalare che il margine per rifiutare una richiesta di informazione non dev'essere differenziato a seconda che si tratti di assistenza amministrativa o di reciproca assistenza giudiziaria. - Articolo 33 - "Sorveglianza su forniture" L'articolo non è stato modificato. Tuttavia, si osservi che la disposizione deve essere letta alla luce dell'articolo 8, paragrafo 2. - Articolo 38 - "Comitato misto" L'articolo 38, paragrafi 1 e 2, è stato lievemente modificato, in particolare per chiarire che le decisioni, che sono prese all'unanimità, riguardano tanto le modalità pratiche di attuazione dell'accordo quanto le decisioni di cui ad un altro articolo dell'accordo. L'articolo 38, paragrafo 2, specifica le parti. - Articolo 41 - "Entrata in vigore" Tenendo conto del precedente costituito dalle disposizioni convenute con la Confederazione svizzera, è inserita una disposizione che rende alcune disposizioni specifiche dell'accordo (il titolo I e il titolo II nella misura in cui riguardano i redditi che rientrano nella tassazione dei redditi da risparmio nonché lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca in materia di frodi e altre attività illecite nel quadro delle risorse proprie tradizionali e dei fondi comunitari) applicabili dal momento in cui le parti firmano l'accordo e il Principato del Liechtenstein ha notificato il suo strumento di ratifica. L'ordinamento dell'Unione consente tale applicazione provvisoria. Le risorse proprie tradizionali vanno intese alla luce della decisione del Consiglio del 7 giugno 2007 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee[3] (nozione che comprende l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), ma non l'IVA). - Articolo 43 -"Tempi di applicazione" L'articolo è modificato per specificare le norme in materia di tempi di applicazione per l'assistenza tramite scambio di informazioni ai fini del calcolo, dell'accertamento, del rispetto delle norme pertinenti e della riscossione di imposte dirette e indirette (nuovo articolo 2, paragrafo 1, lettera c)). La formulazione dell'articolo 43, lettera c) si ispira all'articolo 15 dell'accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, del 2002. La nuova disposizione è finalizzata a stabilire tempi di applicazione compatibili con l'esigenza di disporre di un quadro giuridico prevedibile per le relazioni pregresse con la clientela. Se l'accordo dovesse essere firmato prima della fine del 2009, il primo esercizio fiscale interessato sarebbe il 2010 e il primo scambio di informazioni fondato sull'esercizio fiscale in questione verrebbe effettuato nel 2011. 4. Conclusione La Commissione modifica la sua proposta nel modo seguente: Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari e per garantire lo scambio di informazioni in materia fiscale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 325, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione[4], considerando quanto segue: (1) A seguito dell'autorizzazione conferitale dal Consiglio il 7 novembre 2006 e delle conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009, la Commissione ha negoziato con il Principato del Liechtenstein, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, un accordo per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari pubblici, incluse le risorse e le spese e, in particolare, le sovvenzioni e le imposte nonché per garantire lo scambio di informazioni in materia fiscale. (2) Con riserva della sua conclusione a una data successiva, è opportuno firmare l'accordo siglato il , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Con riserva della sua conclusione a una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome dell'Unione europea, l'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari e per garantire lo scambio di informazioni in materia fiscale, in prosieguo l'"accordo di cooperazione". Il testo dell'accordo di cooperazione da firmare è accluso alla presente decisione. Articolo 2 I titoli I, II e IV dell'accordo di cooperazione si applicano in via provvisoria nella misura stabilita all'articolo 41, paragrafo 4 dell'accordo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla notificazione, al Segretariato generale del Consiglio, dello strumento di ratifica da parte del principato del Liechtenstein. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Accordo di cooperazionefra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte,per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari e per garantire lo scambio di informazioni in materia fiscale L'UNIONE EUROPEA, IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA Romania, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, da una parte, e IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, dall'altra, in prosieguo denominati le parti, DESIDEROSI di lottare in modo efficace contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari e di garantire una cooperazione amministrativa effettiva ai fini del calcolo, dell'accertamento, del rispetto delle norme in materia e della riscossione di imposte dirette e indirette, PRENDENDO ATTO del fatto che il presente accordo integra le norme dell'OCSE enunciate nel modello di accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, VISTO che il Liechtenstein è membro dello Spazio economico europeo e come tale partecipa alle quattro libertà, HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Oggetto Oggetto del presente accordo è ampliare l'assistenza amministrativa e l'assistenza giudiziaria reciproca fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari di cui all'articolo 2 e per consentire una cooperazione amministrativa tramite lo scambio di informazioni tra le parti che siano prevedibilmente pertinenti per il calcolo, l'accertamento, il rispetto delle norme in materia e la riscossione delle imposte di cui al presente accordo. Articolo 2 - Campo di applicazione 1. Il presente accordo si applica ai seguenti settori: 1. la prevenzione, l'accertamento, l'investigazione, il perseguimento e la repressione, in campo amministrativo e penale, della frode e di ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle parti, per quanto riguarda: 2. gli scambi di merci effettuati in violazione della legislazione doganale e agricola; 3. gli scambi effettuati in violazione della legislazione sulle imposte indirette, secondo la definizione figurante al paragrafo 4, lettera c); 4. la riscossione o detenzione di fondi – compreso il loro utilizzo a fini diversi da quelli della concessione iniziale di tali fondi – provenienti dal bilancio delle parti o da bilanci gestiti da esse stesse o per loro conto, quali le sovvenzioni e i rimborsi; 5. le procedure mediante le quali le parti aggiudicano contratti; 6. la prevenzione, l'accertamento, l'investigazione, il perseguimento e la repressione, in campo amministrativo e penale, delle attività illecite che ledono gli interessi finanziari degli Stati membri dell'Unione europea e del Principato del Liechtenstein mediante un comportamento in violazione della legislazione sulle imposte dirette; 7. la cooperazione amministrativa tramite lo scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali delle parti sulle imposte dirette e indirette, comprese le informazioni relative al calcolo, all'accertamento, al rispetto delle norme pertinenti o alla riscossione di imposte con riguardo alle persone soggette a tali imposte, nonché al recupero dei crediti fiscali e alle relative misure di esecuzione o alle indagini o azioni penali correlate; 8. la confisca e il recupero degli importi dovuti o indebitamente percepiti come risultato delle attività illecite di cui alle lettere a) e b). 2. La cooperazione a norma del titolo II (Assistenza amministrativa) e del titolo III (Assistenza giudiziaria reciproca) non può essere rifiutata per il solo motivo che la richiesta riguarda una violazione che la parte destinataria della richiesta qualifica come infrazione fiscale oppure per il motivo che il diritto nazionale della parte destinataria della richiesta non prevede il medesimo tipo di imposte, tributi, prelievi, esborsi, sovvenzioni o rimborsi o non comprende il medesimo tipo di norme o la medesima qualificazione giuridica dei fatti rispetto al diritto nazionale della parte richiedente. 3. Nel campo di applicazione del presente accordo è incluso il riciclaggio dei proventi delle attività di cui al paragrafo 1, lettera a), a condizione che il riciclaggio rientri nel campo di applicazione della direttiva 2005/60/CE, integrata nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 87/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE oppure che le attività che si configurano come reato principale siano sanzionabili a norma del diritto nazionale della parte richiedente e della parte destinataria della richiesta con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza limitativa della libertà per un periodo massimo superiore a sei mesi. 4. Ai fini del presente accordo: 9. per "frode e ogni altra attività illecita" di cui al paragrafo 1, lettera a), si intendono anche il contrabbando, la corruzione e il riciclaggio dei proventi delle attività di cui al paragrafo 1, lettera a), fermo restando il paragrafo 3; 10. gli "scambi di merci effettuati in violazione della legislazione doganale e agricola" di cui al paragrafo 1, lettera a), sono intesi come formanti oggetto dell'accordo indipendentemente dal fatto che le merci passino o no (in partenza, destinazione o transito) sul territorio dell'altra parte e comprendono l'omessa presentazione di dichiarazioni veritiere e l'evasione di diritti doganali utilizzando intenzionalmente documenti falsi, contraffatti o non veritieri, dichiarazioni fiscali incomplete presentate da persone fisiche o giuridiche e documenti aziendali non veritieri; 11. per "imposte indirette" di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), si intendono le imposte indirette di qualsiasi natura e specie al momento della firma, compresi i diritti doganali, l'imposta sul valore aggiunto, le imposte speciali di consumo e le accise. L'accordo si applica altresì alle imposte identiche o sostanzialmente simili applicate successivamente alla firma dell'accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti; 12. gli "scambi effettuati in violazione della legislazione sulle imposte indirette" di cui al paragrafo 1, lettera a), sono intesi come formanti oggetto dell'accordo indipendentemente dal fatto che le merci o i servizi passino o no (in partenza, destinazione o transito) sul territorio dell'altra parte e comprendono l'omessa presentazione di dichiarazioni veritiere e l'evasione di imposte indirette utilizzando intenzionalmente documenti falsi, contraffatti o non veritieri, dichiarazioni fiscali incomplete presentate da persone fisiche o giuridiche e documenti aziendali non veritieri; 13. per "imposte dirette" di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), si intendono imposte dirette di qualsiasi natura e specie al momento della firma, comprese le imposte sul reddito, sugli utili e sul patrimonio, nonché le imposte sul patrimonio netto e su successioni e donazioni, qualunque sia il sistema di riscossione, le quali sono applicate dalle o per conto delle parti o dalle o per conto delle suddivisioni politiche o degli enti locali delle parti. L'accordo si applica altresì alle imposte identiche o sostanzialmente simili applicate successivamente alla firma dell'accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti; 14. per "comportamento in violazione della legislazione sulle imposte dirette" di cui al paragrafo 1, lettera b), si intende l'evasione delle imposte dirette commessa utilizzando intenzionalmente documenti falsi, contraffatti o non veritieri, incluse dichiarazioni fiscali incomplete presentate da una persona e documenti aziendali non veritieri. Se commesse intenzionalmente, costituiscono "comportamento in violazione della legislazione sulle imposte dirette" le seguenti attività: (i) compilare, far compilare, firmare o presentare un documento: - la cui presentazione è obbligatoria per legge come prova, per le autorità fiscali, dell'importo del reddito imponibile; - che serve da base per l'accertamento dell'imposta; - che dichiara il falso in relazione a un qualunque elemento necessario per l'accertamento dell'imposta; (ii) tenere una contabilità doppia; (iii) introdurre false iscrizioni o alterazioni contabili o emettere documenti o fatture false; (iv) distruggere libri contabili o registri; (v) occultare elementi attivi o fonti di reddito mediante documenti falsi, contraffatti o non veritieri, incluse dichiarazioni fiscali incomplete presentate da una persona e documenti aziendali non veritieri; (vi) non ottemperare all'obbligo giuridico di presentare una dichiarazione fiscale; 15. per "persona" si intendono una persona fisica, una persona giuridica o, dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica, e qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui al presente accordo. 5. Le informazioni sono scambiate a norma del presente accordo dall'autorità competente della parte destinataria della richiesta a prescindere dal fatto che riguardino o siano detenute da una persona residente in una parte. La parte destinataria della richiesta non è tenuta tuttavia a fornire informazioni che non siano detenute dalle proprie autorità (ossia, tutte le amministrazioni pubbliche, le suddivisioni politiche e gli enti locali) né in possesso o sotto il controllo delle persone che rientrano nella sua competenza territoriale. Articolo 3 Casi di minor rilievo 1. L'autorità della parte destinataria della richiesta può rifiutare una domanda di cooperazione, escluse le richieste relative allo scambio di informazioni in materia fiscale, se l'importo presunto delle imposte o dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente oppure delle sovvenzioni o dei rimborsi utilizzati indebitamente è di valore non superiore a 25 000 EUR, o, per quanto riguarda l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), se il valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione è di valore non superiore a 100 000 EUR. Il suddetto importo minimo dell'imposta o del diritto non riscossi o della sovvenzione o del rimborso utilizzati indebitamente oppure il suddetto valore minimo delle merci può risultare da operazioni connesse tra loro, il cui fatto generatore si protragga nel tempo e che rechino un pregiudizio complessivamente superiore alla soglia indicata, anche se ciascuna operazione comporta somme inferiori. Le soglie non si applicano se, date le circostanze o l'identità della persona sospettata, la parte richiedente ritiene l'operazione estremamente grave. 2. L'autorità della parte destinataria della richiesta informa senza indugio l'autorità della parte richiedente dei motivi per i quali essa rifiuta la domanda di cooperazione. Articolo 4 Ordine pubblico La cooperazione può essere rifiutata se la parte destinataria della richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta possa arrecare pregiudizio alla sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali. Articolo 5 Trasmissione di informazioni e di elementi probatori 1. Le informazioni e gli elementi probatori trasmessi o ricevuti a norma del presente accordo, in qualsiasi forma, sono coperti dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni analoghe dalla legislazione nazionale della parte che li ha ricevuti e dalle corrispondenti disposizioni che si applicano alle istituzioni comunitarie. In particolare, tali informazioni ed elementi probatori non possono essere comunicati a persone diverse da quelle che, presso le istituzioni dell'Unione, negli Stati membri e nel Principato del Liechtenstein, vi hanno accesso nell'esercizio delle loro funzioni, né possono essere utilizzati da queste persone per fini diversi da quelli compresi nel campo di applicazione del presente accordo. Tali persone utilizzano le informazioni e gli elementi probatori soltanto per questi fini, a meno che l'autorità competente della parte destinataria della richiesta ne autorizzi espressamente l'uso per uno scopo specifico diverso, se il diritto nazionale di quest'ultima parte permette, in simili circostanze, di utilizzare le informazioni e gli elementi probatori per simili scopi. Tali persone possono rivelare le informazioni in questione in udienze pubbliche dinanzi a tribunali o in decisioni giudiziali. 2. Le informazioni e gli elementi probatori ottenuti dalla parte richiedente in applicazione del presente accordo possono essere trasmessi ad ogni parte che svolga un'indagine per la quale non è esclusa la cooperazione oppure se vi sono chiare indicazioni che tale parte possa utilmente svolgere una simile indagine. 16. Per quanto riguarda l'assistenza in relazione alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), la parte richiedente comunica alla parte destinataria della richiesta a quale altra parte del presente accordo e per quali fini saranno trasmesse le informazioni. 17. Per quanto riguarda l'assistenza in relazione alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), la parte richiedente può trasmettere informazioni ed elementi probatori a un'altra parte del presente accordo, se la parte destinataria della richiesta che ha trasmesso le informazioni non esprime la sua esplicita opposizione al riguardo nel momento in cui le trasmette o, per quanto concerne la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), soltanto previo consenso della parte destinataria della richiesta che ha trasmesso le informazioni. Informazioni ed elementi probatori non possono essere trasmessi per fini diversi da quelli previsti nel presente accordo. 3. La parte destinataria della richiesta iniziale non può presentare ricorso contro la trasmissione, in applicazione del presente accordo, di informazioni ed elementi probatori a un'altra parte o a più parti. 4. Ciascuna parte che riceve informazioni o elementi probatori a norma del paragrafo 2 rispetta i limiti di utilizzo che la parte destinataria della richiesta ha imposto alla parte che ha presentato la prima richiesta. 5. La trasmissione, ad opera di una parte a favore di un paese terzo, di informazioni ed elementi probatori ottenuti in applicazione del presente accordo è soggetta all'autorizzazione della parte che ha trasmesso per prima tali informazioni ed elementi probatori. Articolo 6 Segretezza La parte richiedente può chiedere alla parte destinataria della richiesta di far sì che la richiesta e il suo contenuto restino riservati, a meno che ciò sia incompatibile con l'esecuzione della richiesta. Se la parte destinataria della richiesta non può rispettare le esigenze di segretezza, ne informa preventivamente l'autorità della parte richiedente. Titolo II ASSISTENZA AMMINISTRATIVA Capo 1 Disposizioni generali Articolo 7 Nessi con altri accordi Il presente titolo non incide: 18. per quanto riguarda l'assistenza in relazione alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e articolo 2, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sulle disposizioni relative all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale né sulle disposizioni di accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi o da concludere tra le parti nella misura in cui comportino una cooperazione nel settore dell'assistenza amministrativa più ampia di quella prevista dal presente accordo il quale istituisce norme minime in materia di scambio di informazioni e assistenza tra tutte le parti, in particolare il protocollo 11 dell'accordo SEE, riguardante l'assistenza reciproca in materia doganale; e 19. per quanto riguarda l'assistenza in relazione alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e articolo 2, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sulle disposizioni relative all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale né sulle disposizioni di accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi o da concludere tra le parti nella misura in cui comportino una cooperazione nel settore dell'assistenza amministrativa più ampia di quella prevista dal presente accordo il quale istituisce norme minime in materia di scambio di informazioni e assistenza tra tutte le parti, in particolare l'accordo tra la Comunità europea e il principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi[5]. Articolo 8 Portata dell'assistenza amministrativa 1. Le parti si prestano assistenza reciproca per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita cui si applica il presente accordo e per consentire una cooperazione amministrativa tramite lo scambio di informazioni sulle imposte di cui al presente accordo, in particolare nel prevenire e accertare operazioni e altri atti e omissioni contrari alla pertinente normativa e nel condurre le indagini al riguardo. 2. L'assistenza di cui al presente titolo si applica a tutte le autorità amministrative delle parti che agiscono nell'ambito del campo di applicazione dell'articolo 2 e nell'esercizio di poteri d'indagine amministrativa o di poteri di azione penale, compresi i casi in cui tali autorità esercitano poteri su richiesta delle autorità giudiziarie. Se un'indagine penale è effettuata da un'autorità giudiziaria o sotto la sua direzione, tale autorità determina se le richieste di assistenza reciproca o cooperazione a tale riguardo siano presentate sulla base delle disposizioni relative al settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale o sulla base del presente titolo. Articolo 9 Termini di prescrizione Per decidere se fornire o no, in risposta a una richiesta, le informazioni o altra assistenza di cui al presente titolo, la parte destinataria della richiesta applica i termini di prescrizione previsti dal diritto nazionale della parte richiedente e non quelli del proprio diritto nazionale. Nel settore fiscale, lo scadere dei termini di prescrizione per imposte della parte destinataria della richiesta non preclude a detta parte la facoltà di ottenere e fornire le informazioni richieste. Articolo 10 Competenze 1. Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità delle parti applicano le disposizioni del presente titolo entro i limiti delle competenze ad esse conferite dal loro diritto nazionale. Nessuna disposizione del presente titolo può essere intesa come modifica delle competenze che le disposizioni del diritto nazionale conferiscono alle autorità delle parti ai sensi del presente titolo. Le autorità delle parti procedono come se agissero per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità della stessa parte. A tale scopo, per soddisfare la richiesta, esse si avvalgono di tutti i poteri giuridici a loro disposizione a norma del rispettivo diritto nazionale. 2. Ai fini dell'articolo 14 del presente accordo, ciascuna parte assicura di avere l'autorità necessaria per ottenere e fornire, tramite le proprie autorità competenti: a) informazioni detenute da banche, da altri istituti finanziari e da persone, anche designate o delegate, che agiscono in qualità di agente o fiduciario; b) informazioni sulla proprietà legale o effettiva di imprese o altre entità giuridiche, fra cui in particolare gli istituti[6], comprese informazioni su tutte le persone in una catena di proprietà; c) in caso di associazioni, informazioni sull'identità dei relativi membri; d) in caso di trust, informazioni sui disponenti, gli amministratori, i beneficiari e i guardiani; e) in caso di fondazioni[7], informazioni sui fondatori, i componenti del consiglio e i beneficiari; f) informazioni sulle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera g). Articolo 11 Limiti allo scambio di informazioni 1. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, l'assistenza amministrativa per le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), non impone alla parte alla quale sono richieste informazioni l'obbligo di effettuare indagini o di comunicare le informazioni, se il diritto nazionale o la prassi amministrativa non consente alle competenti autorità amministrative di questa parte di condurre indagini o di raccogliere le informazioni richieste. Nel caso di tale assistenza, la trasmissione delle informazioni può essere rifiutata quando porterebbe a rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o un'informazione la cui diffusione contrasti con l'articolo 4, oppure l'autorità competente di una parte può rifiutare di trasmettere informazioni quando la parte richiedente non è in grado, per motivi di fatto o di diritto, di fornire lo stesso tipo di informazioni. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di autorizzare una parte a rifiutare di fornire informazioni soltanto perché queste ultime sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona o per il solo motivo che non presentano alcun interesse per tale parte. 3. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata in base al fatto che il contribuente contesta gli obblighi fiscali che hanno dato luogo alla richiesta. Articolo 12 Costi e obbligo di esaurire le fonti abituali di informazione 1. I costi inerenti all'assistenza fornita sono sostenuti dalla parte destinataria della richiesta, salvo diversa disposizione delle autorità competenti delle parti a motivo di vincoli significativi. L'autorità competente della parte destinataria della richiesta consulta l'autorità competente della parte richiedente per sapere se nel quadro dell'assistenza oggetto di una determinata richiesta siano da prevedere costi significativi. 2. L'autorità della parte destinataria della richiesta può respingere una domanda di cooperazione quando è evidente che l'autorità della parte richiedente non ha esaurito le fonti abituali di informazione che, nella fattispecie, avrebbe potuto utilizzare per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere l'ottenimento dei risultati perseguiti, tranne quando il ricorso a questi mezzi darebbe adito a difficoltà eccessive. Articolo 13 Uffici centrali di coordinamento 1. Ciascuna parte conferisce a uno o più uffici centrali di coordinamento la facoltà di trattare le richieste di assistenza amministrativa previste nel presente titolo. Per l'esecuzione dell'assistenza richiesta, questi uffici si rivolgono a tutte le competenti autorità amministrative. 2. Gli uffici centrali di coordinamento comunicano direttamente l'uno con l'altro. 3. Le attività degli uffici centrali di coordinamento non precludono, specialmente nei casi d'urgenza, la cooperazione diretta tra le altre autorità che, nelle parti, hanno la facoltà di agire nei settori ai quali si applica il presente accordo. Gli uffici centrali di coordinamento sono informati di tutte le azioni che comportano tale cooperazione diretta. 4. Nel procedere alla notifica di cui all'articolo 41, paragrafo 2, le parti indicano quali sono le autorità considerate come uffici centrali di coordinamento ai fini del presente articolo. Capo 2 Assistenza su richiesta Articolo 14 Richieste di informazioni 1. L'autorità competente della parte destinataria della richiesta fornisce alla parte richiedente le informazioni richieste ai fini di cui all'articolo 1 del presente accordo e in conformità alle altre disposizioni ivi previste. 2. Le informazioni sono ottenute e scambiate a norma del presente accordo a prescindere dal fatto che la parte destinataria della richiesta ne abbia bisogno per fini propri o che il comportamento oggetto d'indagine avrebbe costituito un reato ai sensi della legislazione della parte destinataria della richiesta se si fosse verificato nel suo territorio. 3. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della parte destinataria della richiesta non sono sufficienti per poter dar seguito alla richiesta di informazioni, la parte destinataria della richiesta pone in atto, per ottenere le informazioni richieste, tutte le misure previste a tale scopo, anche quando non necessita di dette informazioni per i propri fini fiscali. I privilegi sanciti dalle leggi e dalle prassi della parte richiedente non si applicano in sede di esecuzione di una richiesta ad opera della parte destinataria della richiesta e spetta alla parte richiedente disciplinare tale materia. 4. Ciascuna parte adotta tutte le misure necessarie per ottenere le informazioni richieste e, ove espressamente richiesto, le informazioni sono fornite nella forma indicata dall'autorità competente della parte richiedente, comprese deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali. Alle informazioni fornite sono allegati le relazioni e altri documenti, oppure copie certificate conformi o estratti degli stessi, su cui si basano dette informazioni e di cui dispongono le autorità della parte destinataria della richiesta o che sono stati elaborati od ottenuti per soddisfare la richiesta. 5. Previo accordo tra l'autorità della parte richiedente e l'autorità della parte destinataria della richiesta, e secondo le precise istruzioni di quest'ultima, il personale debitamente autorizzato a tale scopo dall'autorità della parte richiedente può avere accesso ai documenti e alle informazioni di cui al paragrafo 1, conservati presso gli uffici delle autorità della parte destinataria della richiesta, riguardanti specifiche attività illecite comprese nel campo di applicazione del presente accordo. Il suddetto personale è autorizzato a produrre copie di tale documentazione. 6. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 38 stabilisce entro quali termini temporali l'autorità della parte destinataria della richiesta conferma all'autorità della parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e, se necessario, notifica all'autorità della parte richiedente le carenze in essa rilevate oppure l'esistenza di ostacoli a fornire le informazioni o il suo rifiuto a fornirle. Articolo 15 Richieste di sorveglianza Su richiesta dell'autorità della parte richiedente, l'autorità della parte destinataria della richiesta sorveglia per quanto possibile gli scambi di merci che possano essere effettuati in violazione delle disposizioni menzionate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Tale sorveglianza può riguardare una persona sospettata, per ragionevoli motivi, di aver partecipato o di partecipare alla commissione di queste attività illecite o di commettere atti in preparazione delle stesse, oppure luoghi, mezzi di trasporto e merci in relazione a tali attività. Articolo 16 Notificazione e trasmissione a mezzo posta 1. Su richiesta dell'autorità della parte richiedente, l'autorità della parte destinataria della richiesta notifica o fa notificare al destinatario, secondo le proprie disposizioni del diritto interno, l'insieme degli strumenti o delle decisioni emananti dalle pertinenti autorità della parte richiedente che rientrino nel campo di applicazione del presente accordo. 2. Nelle richieste di notificazione, che precisano l'oggetto dello strumento o della decisione da notificare, sono specificati l'identità e l'indirizzo del destinatario e ogni altra informazione atta a facilitarne l'identificazione. Alle richieste è allegata la traduzione in una lingua ufficiale della parte destinataria della richiesta o in una lingua che tale parte accetta. L'autorità destinataria della richiesta informa immediatamente l'autorità richiedente della sua risposta alla richiesta di notificazione e le indica, in particolare, la data alla quale la decisione o lo strumento è notificato al destinatario. 3. Le parti possono inviare a mezzo posta atti di notificazione e richieste di informazioni e documenti direttamente a persone residenti nel territorio dell'altra parte. Se gli atti di notificazione e le richieste di informazioni sono inviati ad operatori dei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), terzo e quarto trattino, residenti nel territorio dell'altra parte, essi possono darvi seguito e fornire i pertinenti documenti e informazioni nella forma prescritta dalle norme e dagli accordi in virtù dei quali sono stati concessi i fondi. 4. Nessuna disposizione del presente accordo può essere intesa come invalidante la comunicazione di documenti ad opera di una parte secondo le norme del proprio diritto nazionale. Articolo 17 Richieste di indagini 1. Su richiesta della parte richiedente, la parte destinataria della richiesta procede a eseguire tutte le indagini amministrative utili, ovvero ne ordina l'esecuzione, in merito ad operazioni o forme di condotta comprese tra le attività illecite oggetto del presente accordo o che inducano l'autorità richiedente a nutrire ragionevoli sospetti che dette attività illegali siano state commesse. 2. La parte destinataria della richiesta si avvale di tutte le modalità investigative consentite dal proprio ordinamento nazionale come se stesse agendo per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità interna, se necessario anche attraverso l'intervento delle autorità giudiziarie o chiedendone l'autorizzazione. Questa disposizione non incide sul dovere di cooperazione degli operatori economici di cui all'articolo 19. L'autorità della parte destinataria della richiesta comunica all'autorità della parte richiedente i risultati di tali indagini. L'articolo 14, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis. 3. L'autorità della parte destinataria della richiesta estende l'assistenza a tutte le circostanze, cose e persone che appaiano correlate all'oggetto della richiesta di assistenza, senza bisogno di una richiesta supplementare. In caso di dubbio, l'autorità della parte destinataria della richiesta contatta dapprima l'autorità della parte richiedente. Articolo 18 Presenza di personale autorizzato dell'autorità della parte richiedente 1. Previo accordo tra l'autorità della parte richiedente e l'autorità della parte destinataria della richiesta, nel corso delle indagini amministrative di cui al precedente articolo possono essere presenti funzionari designati dall'autorità della parte richiedente. La loro presenza non richiede l'assenso della persona o dell'operatore economico oggetto dell'indagine. 2. Le indagini sono condotte in ogni fase dal personale dell'autorità della parte destinataria della richiesta. Il personale dell'autorità della parte richiedente non può, di propria iniziativa, esercitare i poteri conferiti al personale dell'autorità della parte destinataria della richiesta. Nondimeno, il personale dell'autorità della parte richiedente ha accesso ai medesimi luoghi e ai medesimi documenti del personale dell'autorità della parte destinataria della richiesta, per suo tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine in corso. 3. L'autorizzazione può essere soggetta a condizioni. 4. Le informazioni portate a conoscenza dell'autorità della parte richiedente non possono essere utilizzate come elementi probatori finché non sia stata autorizzata la trasmissione dei documenti relativi all'esecuzione della richiesta. Articolo 18bis Presenza di personale autorizzato dell'autorità della parte richiedente riguardo alla cooperazione in materia fiscale 1. Per quanto riguarda l'assistenza in relazione alle attività disciplinate dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), le autorità della parte destinataria della richiesta, informate con ragionevole anticipo, possono autorizzare l'ingresso nel loro territorio nazionale di funzionari della parte richiedente, nei limiti di quanto sancito dalle norme nazionali, onde consentire loro di condurre interrogatori e esaminare registri, previo consenso scritto dei soggetti interessati. L'autorità competente della parte richiedente notifica all'autorità competente della parte destinataria della richiesta il tempo e il luogo della prevista riunione con i soggetti interessati. A scelta della parte destinataria della richiesta, alla riunione può partecipare un funzionario della parte destinataria della richiesta. 2. Su richiesta dell'autorità competente della parte richiedente, e nella misura in cui la normativa della parte destinataria della richiesta lo consenta, l'autorità competente della parte destinataria della richiesta può autorizzare la presenza di rappresentanti dell'autorità competente della parte richiedente durante la pertinente fase della verifica fiscale nel proprio territorio nazionale; in tal caso, l'autorità competente della parte destinataria della richiesta che conduce la verifica notifica, quanto prima, all'autorità competente della parte richiedente il tempo e il luogo della verifica, l'autorità o la persona autorizzata ad effettuare la verifica e le procedure e condizioni per l'esecuzione della verifica poste dalla parte destinataria della richiesta. Tutte le decisioni relative all'esecuzione della verifica sono prese dalla parte destinataria della richiesta che effettua la verifica. Articolo 19 Dovere di cooperazione Gli operatori economici sono tenuti a cooperare all'esecuzione della richiesta di assistenza amministrativa fornendo accesso ai propri locali, mezzi di trasporto e documentazione e mettendo a disposizione tutte le informazioni pertinenti. La parte richiedente può chiedere alla parte destinataria della richiesta l'adempimento di questo dovere, entro i limiti dettati dal diritto nazionale della parte destinataria della richiesta, in merito alle indagini della medesima natura effettuate dalle sue autorità amministrative intese ad assicurare il rispetto di tali disposizioni di legge. Articolo 20 Forma e contenuto delle richieste di assistenza 1. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto e sono corredate da tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della risposta. In caso di urgenza sono accettate domande orali, che devono tuttavia essere confermate per iscritto al più presto. 2. Le richieste devono contenere le seguenti informazioni: 20. l'autorità richiedente; 21. il provvedimento richiesto; 22. l'oggetto e la motivazione della richiesta; 23. i testi di legge, norme e altre disposizioni giuridiche pertinenti; 24. indicazioni, quanto più precise ed esaurienti, sulle persone fisiche e giuridiche oggetto d'indagine; 25. una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 16. 3. Le richieste sono inoltrate in una lingua ufficiale della parte destinataria della richiesta o in una lingua accettabile per tale parte. 4. Le richieste non corrette o incomplete possono essere corrette o completate. Nel frattempo vengono attuate le misure necessarie per rispondere alla richiesta. 5. Le richieste indirizzate ad autorità non competenti vengono trasmesse senza indugio alle competenti autorità. Articolo 20bis Forma e contenuto delle richieste di assistenza in materia fiscale Le richieste riguardanti attività disciplinate dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sono formulate con la maggior precisione possibile e specificano per iscritto le seguenti informazioni: a) l'identità della persona oggetto della verifica o indagine; b) l'arco temporale in relazione al quale sono richieste le informazioni; c) la natura delle informazioni richieste e la forma nella quale la parte richiedente preferisce riceverle; d) la materia a norma del diritto della parte richiedente in relazione alla quale sono richieste le informazioni; e) i motivi che lasciano supporre che le informazioni richieste siano presumibilmente pertinenti per l'amministrazione fiscale e ai fini dell'applicazione della legge della parte richiedente con riguardo alla persona di cui alla lettera a) del presente paragrafo; f) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste siano presenti nel territorio della parte destinataria della richiesta o siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione della parte destinataria della richiesta; g) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone ritenute in possesso delle informazioni richieste o esercitanti il controllo su di esse; h) una dichiarazione secondo la quale la parte richiedente sarebbe in grado di ottenere e fornire le informazioni richieste qualora una richiesta analoga fosse formulata dalla parte destinataria della richiesta; i) una dichiarazione secondo la quale la parte richiedente è ricorsa a tutti i ragionevoli mezzi disponibili nel proprio territorio nazionale per ottenere le informazioni, tranne quando tale ricorso avrebbe dato adito a difficoltà eccessive. Articolo 21 Utilizzo delle informazioni 1. Le informazioni ottenute sono utilizzate unicamente ai fini del presente accordo. Quando una parte intende utilizzare le informazioni ad altri fini, ne chiede in via preliminare il consenso scritto dell'autorità che gliele ha fornite. L'utilizzo è soggetto ad eventuali restrizioni imposte da tale autorità. 2. Il paragrafo 1 non esclude l'utilizzo delle informazioni nel corso di azioni giudiziarie o amministrative intentate in seguito all'inosservanza della normativa alla quale si riferisce la richiesta di assistenza amministrativa, se ai fini di tali azioni sia possibile ricorrere alle medesime forme di assistenza. La competente autorità della parte che ha fornito le informazioni è informata senza indugio di un tale utilizzo. 3. Le parti possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati a norma del presente accordo come elementi probatori nei loro rapporti e deposizioni e in procedimenti e azioni penali dinanzi a tribunali. Capo 3 Forme speciali di cooperazione Articolo 22 Operazioni comuni 1. Nel caso di importazione, esportazione o transito di merci, se il volume delle transazioni e i rischi che ne derivano in termini di tributi e sussidi sono tali da infliggere gravi perdite al bilancio delle parti, queste possono accordarsi per effettuare operazioni transfrontaliere comuni allo scopo di prevenire e perseguire attività illecite oggetto del presente accordo. 2. La responsabilità di coordinare e pianificare dette operazioni transfrontaliere compete all'ufficio centrale di coordinamento o ad un ufficio da questo incaricato. 3. Quando la situazione tributaria di uno o più soggetti d'imposta è d'interesse comune o complementare per le parti, queste possono concordare di effettuare controlli simultanei, ciascuna nel proprio territorio nazionale, allo scopo di scambiarsi le informazioni così ottenute, se ritengono che tali controlli siano più efficaci di quelli effettuati da ciascuna parte singolarmente. Articolo 23 Squadre investigative speciali comuni 1. Le autorità di più parti possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa speciale comune, avente base in una delle parti. 2. La squadra comune effettua indagini difficoltose, comportanti la mobilitazione di mezzi ingenti, e coordina azioni comuni. 3. L'istituzione di una tale squadra non conferisce ai rappresentanti delle autorità delle parti partecipanti la facoltà di agire nel territorio della parte in cui si svolgono le indagini. 4. Quando i funzionari di una parte svolgono attività nel territorio di un'altra parte e con queste loro attività causano un danno, la parte nel cui territorio è stato causato il danno lo risarcisce, a norma del proprio diritto nazionale, secondo le medesime modalità cui sarebbe ricorsa se il danno fosse stato causato dai propri funzionari. La parte i cui funzionari hanno causato il danno rimborsa integralmente all'altra parte gli importi da questa versati alle vittime o ad altre persone o istituzioni aventi diritto. 5. Fatto salvo l'esercizio dei diritti nei confronti di terzi e nonostante l'obbligo di risarcire i danni a norma della seconda frase del paragrafo 4, ciascuna parte si astiene, nel caso previsto nella prima frase del paragrafo 4, dal chiedere ad un'altra parte il rimborso degli importi necessari per risarcire i danni incorsi. 6. Nel corso dell'operazione, ai funzionari in missione nel territorio di un'altra parte è riservato il medesimo trattamento dei funzionari di questo Stato per quanto riguarda le infrazioni commesse contro di loro o da essi stessi. Capo 4 Recuperi Articolo 24 Recuperi 1. Su richiesta della parte richiedente, la parte destinataria della richiesta procede al recupero dei crediti cui si applica il presente accordo come se fossero crediti di sua spettanza. 2. La richiesta di recupero di un credito è corredata di una copia ufficiale o autenticata dello strumento che autorizza l'azione di recupero ("Vollstreckungstitel"), emesso dalla parte richiedente e, se del caso, dell'originale o di una copia autenticata di altri documenti necessari al recupero. 3. La parte destinataria della richiesta adotta provvedimenti cautelari atti ad assicurare il recupero del credito. 4. L'autorità della parte destinataria della richiesta trasferisce all'autorità della parte richiedente l'importo del credito recuperato. Con il consenso della parte richiedente, essa può detrarne una percentuale corrispondente ai costi amministrativi sostenuti. 5. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, ai crediti da recuperare non è attribuito necessariamente il medesimo statuto prioritario di crediti analoghi spettanti alla parte destinataria della richiesta. Titolo III ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA Articolo 25 Nessi con altri accordi 1. Scopo del presente titolo è integrare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959, e la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, dell'8 novembre 1990, e di facilitarne l'applicazione tra le parti. 2. Il presente titolo non osta ad una cooperazione più ampia sulla base di accordi bilaterali o multilaterali tra le parti. Articolo 26 Procedimenti per i quali è prevista la reciproca assistenza giudiziaria 1. L'assistenza giudiziaria reciproca è prestata anche nei seguenti casi: 26. in procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale di una delle due parti, sono punibili in quanto violazioni di disposizioni di legge, intentati da un'autorità amministrativa la cui decisione sia appellabile dinanzi a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale; 27. in azioni civili congiunte connesse a procedimenti penali, fintantoché il tribunale penale non ha pronunciato la decisione definitiva nel procedimento penale; 28. per reati o violazioni di cui possa essere responsabile una persona giuridica della parte richiedente. 2. L'assistenza è prestata anche ai fini di indagini e procedimenti intesi al sequestro e alla confisca degli strumenti e dei prodotti di tali attività illecite. Articolo 27 Trasmissione delle richieste 1. Le richieste formanti oggetto del presente titolo sono trasmesse dall'autorità della parte richiedente tramite una competente autorità centrale della parte destinataria della richiesta oppure direttamente all'autorità della parte che ha il potere di dare esecuzione alla richiesta della parte richiedente. L'autorità della parte richiedente e, se del caso, l'autorità della parte destinataria della richiesta inviano una copia della richiesta, per informazione, all'autorità centrale. 2. Tutti i documenti relativi alla richiesta o alla relativa esecuzione possono essere trasmessi tramite gli stessi canali e devono essere trasmessi direttamente, almeno in copia, all'autorità della parte richiedente. 3. Se l'autorità della parte destinataria della richiesta non ha facoltà di autorizzare l'assistenza, essa inoltra la richiesta all'autorità competente. 4. Le richieste non corrette o incomplete sono prese in considerazione se contengono le informazioni necessarie ai fini della loro esecuzione, fatta salva la loro successiva regolarizzazione a cura dell'autorità della parte richiedente. L'autorità della parte destinataria della richiesta informa senza indugio l'autorità della parte richiedente delle manchevolezze della richiesta e le accorda tempo per regolarizzarla. L'autorità della parte destinataria della richiesta trasmette senza indugio all'autorità della parte richiedente tutte le altre indicazioni che possono aiutarla a completare la richiesta o ad estenderla onde includervi altri provvedimenti. 5. Nel procedere alla notificazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, le parti indicano quali sono le autorità centrali competenti ai fini del presente articolo. Articolo 28 Notificazione per posta 1. In caso di procedimenti riguardanti attività illecite formanti oggetto del presente accordo, di norma le parti inviano direttamente a mezzo posta i documenti procedurali destinati alle persone che si trovano nel territorio dell'altra parte. 2. Se l'autorità della parte che emette i documenti è a conoscenza o ha motivo di ritenere che il destinatario comprende soltanto un'altra lingua, essa allega ai documenti, o almeno agli stralci di maggior rilievo, la traduzione in quell'altra lingua. 3. L'autorità della parte che invia i documenti informa il destinatario che essa non può applicare nessuna misura di privazione della libertà o infliggere pene direttamente nel territorio dell'altra parte. 4. A tutti i documenti procedurali va allegata una nota intesa ad informare il destinatario che egli può ottenere informazioni dall'autorità ivi indicata riguardo ai suoi diritti e doveri in relazione a tali documenti. Articolo 29 Misure cautelari 1. Se la richiesta di assistenza reciproca non appare manifestamente irricevibile, l'autorità competente della parte destinataria della richiesta ordina la misure cautelari necessarie per mantenere la situazione allo stato attuale, tutelare gli interessi legali lesi o preservare gli elementi probatori. A tale scopo, detta autorità agisce nei limiti dell'ordinamento nazionale e dei suoi rispettivi poteri e su richiesta dell'autorità della parte richiedente. 2. Nei casi in cui è richiesta l'assistenza, si ordinano il congelamento e sequestro preventivo di strumenti, beni patrimoniali e proventi di reato. Se i proventi di un reato non sono più disponibili in misura integrale o parziale, si ordinano le medesime misure nei confronti di beni patrimoniali siti nel territorio della parte destinataria della richiesta, in misura corrispondente al valore dei suddetti proventi. Articolo 30 Presenza delle autorità della parte richiedente 1. Su richiesta della parte richiedente, la parte destinataria della richiesta può autorizzare i rappresentanti delle autorità della parte richiedente a presenziare all'esecuzione delle richiesta di assistenza giudiziaria reciproca. Tale presenza non è soggetta al consenso della persona interessata dal provvedimento. Le richieste di presenza dei suddetti rappresentanti non sono respinte se la presenza stessa è atta a rendere l'esecuzione della richiesta di assistenza più rispondente alle esigenze della parte richiedente e quindi tale da evitare la necessità di richieste supplementari di assistenza. L'autorizzazione può essere soggetta a condizioni. 2. Le persone presenti hanno accesso ai medesimi luoghi e ai medesimi documenti dei rappresentanti della parte destinataria della richiesta, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria reciproca. In particolare, le suddette persone possono essere autorizzate a porre o proporre domande e a suggerire misure investigative. 3. La presenza dei suddetti rappresentanti non può risultare nella comunicazione di elementi fattuali a persone diverse da quelle autorizzate a norma dei precedenti paragrafi, in violazione della segretezza giudiziaria o dei diritti della persona interessata. Le informazioni portate a conoscenza dell'autorità della parte richiedente non possono essere utilizzate come elementi probatori finché non è passata in giudicato la decisione riguardante la trasmissione dei documenti relativi all'esecuzione. Articolo 31 Perquisizioni e confische 1. Le parti non possono subordinare la ricevibilità di richieste di perquisizione e confisca a condizioni diverse dalle seguenti: 29. il fatto che dà adito alla richiesta è punibile in forza del diritto nazionale di entrambe le parti con pene privative della libertà o provvedimenti di sicurezza restrittivi della libertà della durata massima di almeno sei mesi, oppure è punibile in forza del diritto nazionale di una delle due parti con sanzioni equivalenti, ovvero è punibile in forza del diritto nazionale dell'altra parte in quanto violazione di disposizioni di legge perseguita da un'autorità amministrativa la cui decisione risulti appellabile dinanzi una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale; 30. l'esecuzione della richiesta deve essere compatibile con il diritto nazionale della parte destinataria della richiesta. 2. Il Liechtenstein dà inoltre esecuzione alle richieste a fini di perquisizione e confisca riguardanti i casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), quando l'atto che dà adito alla richiesta è punibile in forza del proprio ordinamento nazionale in quanto evasione fiscale e se la parte richiedente dà anch'essa esecuzione a richieste analoghe riguardanti atti della medesima natura. 3. Sono ricevibili inoltre le richieste a fini di perquisizione e confisca riguardanti i reati di riciclaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, purché le attività oggetto del reato principale siano punibili in forza del diritto nazionale di entrambe le parti con pene privative della libertà o provvedimenti di sicurezza restrittivi della libertà della durata massima di oltre sei mesi. Articolo 32 Richieste di informazioni bancarie e finanziarie 1. Se risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 31, la parte destinataria della richiesta dà esecuzione alle richieste di assistenza intese ad ottenere e trasmettere informazioni bancarie e finanziarie, riguardanti tra l'altro: 31. l'identificazione dei conti bancari presso istituti con sede nel suo territorio di cui le persone indagate sono titolari, firmatari autorizzati o su cui esse esercitano un controllo effettivo, e relative informazioni; 32. l'identificazione di transazioni ed operazioni bancarie effettuate da, verso o tramite uno o più conti bancari, oppure da determinate persone in un dato periodo, e relative informazioni. 2. Nei limiti di quanto autorizzato dalle norme di procedura penale dell'ordinamento nazionale in casi analoghi interni, la parte destinataria della richiesta può ordinare la sorveglianza delle operazioni bancarie effettuate da, verso o tramite uno o più conti bancari, oppure da determinate persone in un dato periodo, e la comunicazione dei relativi risultati alla parte richiedente. Le autorità competenti della parte destinataria della richiesta decidono caso per caso in merito al controllo delle transazioni e alla comunicazione dei risultati, nel rispetto delle norme di diritto nazionale. Le modalità del controllo sono definite in accordo fra le autorità competenti della parte richiedente e della parte destinataria della richiesta. 3. Per tutta la durata necessaria ad evitare che i risultati siano compromessi, ciascuna parte adotta i provvedimenti atti ad impedire che gli istituti finanziari rivelino al cliente interessato o a terzi l'esecuzione di misure su richiesta della parte richiedente o lo svolgimento di indagini. 4. L'autorità della parte richiedente: 33. indica i motivi per cui ritiene di credere che le informazioni richieste sono essenziali ai fini dell'indagine relativa al reato; 34. indica i motivi per cui ritiene di credere che i conti in questione si trovano in banche site nel territorio della parte destinataria della richiesta e precisa, secondo le indicazioni di cui dispone, quali sono le banche possibilmente coinvolte; 35. comunica qualsiasi informazione atta a facilitare l'esecuzione della richiesta. 5. Una parte non si rifiuta di cooperare con un'altra parte che richiede assistenza giudiziaria reciproca unicamente perché le informazioni sono detenute da una banca, da un istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di un soggetto, ovvero per il semplice motivo di non essere interessata alle suddette informazioni. Articolo 33 Sorveglianza su forniture 1. Per quanto riguarda l'assistenza nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente della parte destinataria della richiesta si impegna a garantire che, su richiesta dell'autorità della parte richiedente e nell'ambito di indagini penali relative a reati passibili di estradizione possa essere esercitata sorveglianza su forniture effettuate nel suo territorio. 2. La decisione di esercitare sorveglianza su forniture è presa caso per caso dalle autorità competenti della parte destinataria della richiesta, nel rispetto del proprio diritto nazionale. 3. La sorveglianza sulle forniture si svolge nel rispetto delle procedure previste dal diritto nazionale della parte destinataria della richiesta. Le prerogative di azione, direzione e controllo dell'operazione competono alle autorità competenti della parte destinataria della richiesta. Articolo 34 Consegna ai fini di confisca o restituzione 1. Su richiesta della parte richiedente, e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, la parte destinataria della richiesta può mettere a disposizione della parte richiedente oggetti, documenti, fondi o altri valori affinché siano restituiti ai legittimi proprietari. La parte destinataria della richiesta non può rifiutare di consegnare fondi per il solo motivo che corrispondono a un debito di natura fiscale o doganale. 2. La parte destinataria della richiesta può rifiutare di restituire oggetti, documenti, fondi o altri valori prima o dopo averli messi a disposizione della parte richiedente ove un tale rifiuto ne agevoli la restituzione al legittimo proprietario. Restano indenni i diritti dei terzi in buona fede. 3. In caso di rifiuto prima della consegna degli oggetti, documenti, fondi o altri valori alla parte richiedente, la parte destinataria della richiesta non può rivendicare su questi articoli il diritto di garanzia o altro diritto di ricorso previsto dalla normativa fiscale o doganale. Il rifiuto di cui al paragrafo 2 non osta al diritto della parte destinataria della richiesta di esigere imposte o tributi dal legittimo proprietario. Articolo 35 Accelerazione dell'assistenza 1. L'autorità della parte destinataria della richiesta dà esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria nei tempi più brevi, tenendo pienamente conto, nella misura del possibile, delle scadenze procedurali e di altri termini temporali indicati dalla parte richiedente. Tale parte precisa i motivi per i quali ha indicato un determinato termine. 2. Ove non sia possibile dare esecuzione alla richiesta, in misura integrale o parziale, secondo le esigenze espresse dalla parte richiedente, le autorità della parte destinataria della richiesta ne informano rapidamente le autorità della parte richiedente, indicando le condizioni alle quali potrebbe essere data esecuzione alla richiesta. Le autorità della parte richiedente e della parte destinataria della richiesta possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta, se necessario condizionandolo al soddisfacimento di tali condizioni. Ove il termine temporale precisato dalla parte richiedente per dare esecuzione alla richiesta non possa essere prevedibilmente rispettato e ove i motivi di cui al paragrafo 1, seconda frase, indichino concretamente che un eventuale ritardo costituirà un sostanziale impedimento al procedimento in corso nella parte richiedente, le autorità della parte destinataria della richiesta indicano rapidamente i tempi stimati necessari per dare esecuzione alla richiesta. Le autorità della parte richiedente comunicano rapidamente se la richiesta debba nondimeno esser presa in considerazione. Le autorità delle due parti possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta. Articolo 36 Utilizzo di elementi probatori Le informazioni e gli elementi probatori trasmessi nell'ambito della procedura di assistenza possono essere utilizzati, oltre che ai fini della procedura per la quale è stata prestata l'assistenza, per i seguenti scopi: 36. nei procedimenti penali intentati dalla parte richiedente contro altre persone che hanno partecipato a commettere il reato per il quale era stata prestata l'assistenza, a condizione che l'assistenza reciproca fosse stata possibile anche nei riguardi di tali altre persone. In questi casi, la parte richiedente informa di tale utilizzo la parte destinataria della richiesta; 37. quando i fatti sui quali si basa la richiesta costituiscono un altro reato per il quale l'assistenza sarebbe dovuta; 38. nei procedimenti diretti alla confisca degli strumenti e dei proventi di reato per i quali si dovrebbe prestare assistenza e nei procedimenti per danni in relazione a fatti per i quali era stata prestata assistenza. Articolo 37 Trasmissione spontanea 1. Nei limiti del diritto nazionale e delle loro competenze, le autorità giudiziarie di una parte possono trasmettere spontaneamente informazioni ed elementi probatori alle autorità giudiziarie di un'altra parte, se ritengono che essi possano essere utili all'autorità della parte ricevente per avviare o portare a termine indagini o procedimenti oppure possano indurre tale autorità a presentare richiesta di assistenza giudiziaria. 2. L'autorità della parte che trasmette le informazioni può, nei termini del diritto nazionale, imporre condizioni all'utilizzo di tali informazioni ad opera dell'autorità della parte ricevente. 3. Tutte le autorità delle parti contraenti sono vincolate da queste condizioni. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 38 Comitato misto 1. È istituito un comitato misto responsabile della corretta applicazione del presente accordo, che formula a tale scopo raccomandazioni, adotta decisioni nei casi previsti dall'accordo stesso e ne stabilisce le modalità pratiche di attuazione. Il comitato misto verifica altresì l'attuazione dell'accordo. 2. Il comitato misto è composto dei rappresentanti delle parti, ovvero l'Unione europea, gli Stati membri e il Principato del Liechtenstein. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno che comprende, fra l'altro, disposizioni relative alla convocazione delle riunioni, alla nomina del presidente e alla definizione delle funzioni del presidente. Il comitato misto emette raccomandazioni e prende decisioni all'unanimità. 3. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno e in funzione delle esigenze. Ogni parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione. 4. Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni. 5. Il comitato misto può prendere decisioni su adattamenti tecnici che riflettono futuri sviluppi della normativa dell'Unione europea nelle questioni di assistenza amministrativa reciproca. Qualora una tale decisione possa essere vincolante per una parte solo dopo l'adempimento dei requisiti costituzionali, la decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica dell'adempimento dei requisiti costituzionali, salvo diversa decisione del comitato misto. 6. Se una parte desidera la revisione dell'accordo, ne presenta proposta al comitato misto, che formulerà raccomandazioni al riguardo, in particolare per l'inizio dei negoziati. Articolo 39 Composizione delle controversie 1. Ciascuna parte può sottoporre al comitato misto una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, in particolare se ritiene che un'altra parte non dia seguito, ripetutamente, alle richieste di cooperazione che le vengono inoltrate. 2. Il comitato misto cerca di comporre la controversia nei tempi più brevi. Sono trasmessi al comitato misto tutti gli elementi informativi atti a consentire l'esame approfondito della situazione nell'intento di trovare una soluzione soddisfacente. A tale scopo, il comitato misto esamina tutte le possibilità che consentano di preservare il buon funzionamento del presente accordo. Articolo 40 Campo territoriale di applicazione Il presente accordo si applica nel Principato del Liechtenstein e nei territori in cui sono applicabili i trattati su cui si fonda l'Unione europea, alle condizioni enunciate in tali trattati. Articolo 41 Entrata in vigore 1. Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato. 2. Esso è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notificazione degli strumenti di ratifica o di approvazione. 3. Le notificazioni sono inviate al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo. 4. Fino all'entrata in vigore del presente accordo, i titoli I, II e IV si applicano in via provvisoria tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su base di reciprocità, a condizione che tutte le parti abbiano firmato l'accordo, dal primo giorno del mese successivo alla notificazione da parte del Principato del Liechtenstein dello strumento di ratifica, nella misura in cui detti titoli riguardano: - i redditi che rientrano nella tassazione dei redditi da risparmio, definiti nell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, firmato il 7 dicembre 2004, - lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca in materia di frodi e altre attività illecite nel quadro delle risorse proprie tradizionali e dei fondi comunitari. 5. Fino all'entrata in vigore del presente accordo, al momento della notificazione di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi momento successivo, ciascuna parte può dichiarare di considerarsi vincolata dall'accordo nelle relazioni con ogni altra parte che abbia presentato la medesima dichiarazione. Tali dichiarazioni hanno effetto novanta giorni dopo la data alla quale è stata ricevuta la notificazione. Articolo 42 Denuncia L'Unione europea, a nome proprio e a nome di tutti i suoi Stati membri, o il Principato del Liechtenstein possono denunciare il presente accordo notificando la decisione all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data alla quale ne è stata ricevuta notificazione. Articolo 43 Tempi di applicazione Le disposizioni del presente accordo si applicano alle richieste: 39. riguardanti le attività illecite di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 2 paragrafo 1, lettera a), commesse almeno sei mesi dopo la firma dell'accordo; e 40. riguardanti le attività illecite di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 2 paragrafo 1, lettera b), commesse almeno un anno dopo la firma dell'accordo; 41. riguardanti le attività illecite di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), per l'intero esercizio fiscale a decorrere dalla firma dell'accordo. Le prime richieste possono essere formulate dopo il 1° gennaio 2011. Articolo 44 Estensione dell'accordo ai nuovi Stati membri dell'UE 1. Ogni Stato che diventa Stato membro dell'Unione europea diventa parte del presente accordo, previa notificazione scritta al Segretariato generale del Consiglio. 2. Il testo dell'accordo nella lingua, quale è stabilita dal Consiglio dell'Unione europea, del nuovo Stato membro che diviene parte dell'accordo stesso viene autenticato previo scambio di lettere tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ed è considerato facente fede ai sensi dell'articolo 45. 3. Nei confronti di ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea che ne diventa parte, il presente accordo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale sono stati ricevuti gli strumenti di partecipazione oppure alla data alla quale il presente accordo entra in vigore, se non lo era ancora alla scadenza del periodo di novanta giorni. 4. Se il presente accordo non è ancora entrato in vigore quando il nuovo Stato che ne diventa parte notifica i suoi strumenti di partecipazione, si applica l'articolo 41, paragrafo 4. Articolo 45 Testi facenti fede Il presente accordo è redatto in due originali nelle seguenti lingue: bulgaro, spagnolo, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, francese, irlandese, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, finlandese, svedese. Ciascuno di tali testi fa ugualmente fede. Firme Dichiarazioni comuni delle parti Dichiarazione comune delle parti sull'articolo 17, paragrafo 2 Le parti convengono che all'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo l'espressione "modalità investigative" contempla l'interrogatorio di persone, la perquisizione di locali e di mezzi di trasporto, la copiatura di documenti, la richiesta di informazioni e la confisca di oggetti, documenti e valori. Dichiarazione comune delle parti sull'articolo 18, paragrafo 2 Le parti convengono che l'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, dell'accordo implica che le persone presenti possono anche essere autorizzate, in particolare, a porre domande ed a proporre misure investigative. Dichiarazione comune delle parti sull'articolo 20bis In merito all'attuazione dell'articolo 20 bis "Forma e contenuto delle richieste di assistenza in materia fiscale", le parti convengono che il commento al modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale sia inteso quale fonte ai fini dell'interpretazione. L'articolo 20 bis, lettere da a) a i), contempla importanti requisiti procedurali intesi ad evitare attività di ricerca non circostanziate e in tal senso richiede un'interpretazione in senso lato per non frustrare l'effettivo scambio d'informazioni. In particolare, laddove una parte chieda informazioni su conti di cui il titolare è sconosciuto, le disposizioni dell'articolo 20 bis, lettera a), possono essere soddisfatte fornendo il numero di conto o altre informazioni identificative analoghe. Dichiarazione comune delle parti sull'articolo 24 Le parti convengono che le autorità della parte richiedente confermeranno che la loro richiesta riguarda un credito compreso nel campo di applicazione del presente accordo. Regole relative a tale conferma e all'assistenza per il recupero saranno adottate dal comitato misto di cui all'articolo 38. Dichiarazione comune delle parti sull'articolo 31, paragrafo 2 Le parti prendono nota del fatto che, nell'ordinamento giuridico del Liechtenstein, per "evasione fiscale" si intende l'evasione definita all'articolo 75 della legge del Liechtenstein del 16 giugno 2000 relativa all'imposta sul valore aggiunto. Dichiarazione comune delle parti sull'articolo 38, paragrafo 5 Le parti convengono che una parte può trasmettere al comitato misto informazioni sugli sviluppi della cooperazione con paesi terzi rilevanti ai fini del proseguimento della lotta contro le frodi e altre attività illecite che ledono i pubblici interessi finanziari, informazioni che il comitato misto può quindi esaminare nell'intento di migliorare il buon funzionamento della cooperazione tra le parti. Dichiarazione comune delle parti sull'articolo 11, paragrafo 2 Le parti si dichiarano disposte ad esaminare eventuali richieste di un'altra parte di negoziare ampi accordi bilaterali per la soppressione della doppia imposizione fiscale, oltre il campo di applicazione del presente accordo. Fatto salvo l'articolo 39 del presente accordo, le parti esaminano le possibilità di comporre le controversie nel campo delle imposte dirette. Dichiarazione comune delle parti sull'articolo 12, paragrafo 1 In merito all'attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, sui costi, le parti convengono che il commento al modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale è assunto a fonte di interpretazione. I costi inerenti all'ordinaria amministrazione della normativa tributaria nazionale della parte destinataria della richiesta sono da ritenersi di norma a carico di quest'ultima quando detti costi sono sostenuti per rispondere ad una richiesta di informazioni. I suddetti costi coprono di regola attività di routine quali l'ottenimento o la fornitura di copie di documenti. L'articolo 12, paragrafo 1, lascia impregiudicati accordi bilaterali esistenti o futuri tra gli Stati membri e il Principato del Liechtenstein, sempre ché detti accordi non trattino la questione della condivisione dei costi o contengano diverse disposizioni. Dichiarazione comune delle parti sulla revisione Le parti procedono ad una revisione del presente accordo ove opportuno, tenendo conto della cooperazione conseguita negli accordi conclusi tra l'Unione europea e gli Stati membri, da un lato, e gli altri paesi dell'EFTA nonché Andorra, Monaco e San Marino, dall'altro. Dichiarazione comune delle parti sulla non discriminazione Le parti dichiarano di aderire al principio di non discriminazione espresso nell'accordo sullo Spazio economico europeo, tenendo conto dell'estensione della cooperazione per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 1.[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic] [1] COM(2008) 839 definitivo. [2] Accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e il governo del Principato del Liechtenstein sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni in materia fiscale. [3] GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17. [4] GU C del , pag. . [5] GU L 379 del 24.12.2004, pag. 84. [6] L'interpretazione del termine "istituto" e dei termini equivalenti in tutte le lingue facenti fede del presente accordo si fonda sull'interpretazione del termine "Anstalt" nella versione tedesca dell'accordo. [7] L'interpretazione del termine "fondazione" e dei termini equivalenti in tutte le lingue facenti fede del presente accordo si fonda sull'interpretazione del termine "Stiftung" nella versione tedesca dell'accordo.