52009PC0638

Proposta di regolamento del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1859/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan /* COM/2009/0638 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 17.11.2009

COM(2009)638 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che abroga il regolamento (CE) n. 1859/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan

RELAZIONE

1. Il 14 novembre 2005, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1859/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan.

2. Il regolamento è stato adottato sulla base della posizione comune 2005/792/PESC, della stessa data. Le misure restrittive pertinenti sono state prorogate dalle posizioni comuni 2006/787/PESC, 2007/734/PESC e 2008/843/PESC e scadranno il 13 novembre 2009.

3. Il 27 ottobre 2009, il Consiglio ha concluso che le misure in questione non sarebbero state ulteriormente prorogate.

4. La Commissione propone pertanto che il regolamento (CE) n. 1859/2005 sia abrogato con effetto dal 14 novembre 2009.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che abroga il regolamento (CE) n. 1859/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, paragrafo 1, e 301,

vista la posizione comune 2007/734/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan[1], modificata e prorogata dalla posizione comune 2008/843/PESC[2],

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

5. Il regolamento (CE) n. 1859/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan[3], vieta di vendere, fornire, trasferire o esportare in Uzbekistan attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e di fornire un certo tipo di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nell’Uzbekistan o da usare nel territorio di questo paese.

6. Il 27 ottobre 2009, il Consiglio ha concluso che le misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan contemplate dalla posizione comune 2007/734/PESC, modificata dalla posizione comune 2008/843/PESC, non devono essere prorogate oltre la data di scadenza del 13 novembre 2009.

7. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1859/2005 con effetto dalla scadenza delle misure restrittive di cui alla posizione comune 2007/734/PESC,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1859/2005 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso prende effetto il 14 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio

Il Presidente […]

[1] GU L 295 del 14.11.2007, pag. 34.

[2] GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 55.

[3] GU L 299 del 16.11.2005, pag. 23.