Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2010 e nel 2011 /* COM/2009/0619 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 4.11.2009 COM(2009)619 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2010 e nel 2011 RELAZIONE L'accordo interno e il regolamento finanziario del 10° FES prevedono una nuova procedura per le richieste dei contributi che gli Stati membri devono versare per finanziare il FES. A norma dell'articolo 157 del regolamento finanziario, la prima applicazione concreta di questa nuova procedura riguarda i contributi del 2009. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la presente proposta riguarda: - il massimale dell'importo annuo dei contributi per il 2011; - l'importo annuo dei contributi per il 2010 e - l'importo della prima quota dei contributi per il 2010. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento finanziario, l’importo gestito dalla Commissione e l’importo gestito dalla BEI vengono specificati ogni volta. Conformemente all'articolo 145 del regolamento finanziario, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il Consiglio deve decidere su tale proposta entro il 15 novembre 2009 e gli Stati membri devono versare la prima quota del contributo entro il 21 gennaio 2010. A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l’altro, gli importi dei precedenti FES. Per le richieste oggetto della presente proposta si tratta quindi di importi a titolo del 9° FES. Va osservato che l'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento finanziario stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2010 e nel 2011 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'Oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE[1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE[2], in particolare l'articolo 7, visto il regolamento finanziario del 18 febbraio 2008 per il 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso “regolamento finanziario del 10° FES”)[3], in particolare l'articolo 57, l'articolo 58, paragrafo 2, e l'articolo 157, vista la proposta della Commissione[4], considerando quanto segue: 1) A norma dell'articolo 157 del regolamento finanziario del 10° FES, la procedura di cui agli articoli da 57 a 61 si applica per la prima volta nel 2009. Conformemente a questa procedura, la Commissione presenta entro il 15 ottobre 2009 una proposta in cui vengono specificati a) il massimale dell’importo annuo dei contributi per il 2011; b) l'importo annuo dei contributi per il 2010 e c) l'importo della prima quota dei contributi per il 2010. Il Consiglio decide sulla proposta entro il 15 novembre 2009 e gli Stati membri versano la prima quota del contributo per il 2010 entro il 21 gennaio 2010. (2) Tuttavia, a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 9° FES anche in base all'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo interno del 9° FES. (3) A norma dell'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il massimale dell’importo annuo dei contributi per il 2011 è fissato a 3 950 000 000 euro per la Commissione e a 220 000 000 euro per la Banca europea per gli investimenti. Articolo 2 L’importo annuo dei contributi per il 2010 è fissato a 3 500 000 000 euro per la Commissione e a 240 000 000 euro per la Banca europea per gli investimenti. Articolo 3 I contributi che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della prima quota per il 2010 sono riportati nella tabella che figura in allegato. Articolo 4 La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'adozione. Articolo 5 Gli Stati membri che contribuiscono al 9° FES sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Prima quota dei contributi per il 2010 (in EUR) [pic] [1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355. [2] GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32. [3] GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1. [4] GU C … del …, pag. …