52009PC0605




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 30.10.2009

COM(2009)605 definitivo

2009/0168 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di una convenzione tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’ acquis di Schengen

RELAZIONE

CONTESTO POLITICO E GIURIDICO

Il 18 maggio 1999 il Consiglio dell'Unione europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia hanno concluso un accordo sull'associazione di questi Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell' acquis di Schengen[1].

Il 26 ottobre 2004 l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera hanno firmato un accordo riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen. L’accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2008[2].

Il 21 giugno 2006 è stato siglato un protocollo fra il Consiglio dell'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo concluso fra il Consiglio dell'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen, di seguito “protocollo di associazione”. Il protocollo è stato firmato il 28 febbraio 2008.

Gli accordi di associazione istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti dei governi degli Stati associati, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee.

I rappresentanti degli Stati associati partecipano pertanto a comitati misti, che si riuniscono in forma di gruppi di lavoro del Consiglio completati per l’appunto da quei rappresentanti. A livello di Coreper o di Consiglio, tali comitati sono presieduti a rotazione semestrale dai rappresentanti dell'Unione europea e dal rappresentante del governo dello Stato associato.

La partecipazione al comitato misto offre agli Stati associati l'opportunità di esprimere in tempo utile eventuali problemi relativi agli sviluppi dell' acquis di Schengen, che devono essere adottati da tutti gli Stati associati, e all'attuazione di tale acquis . Previa discussione in sede di comitato misto, il Consiglio e il Parlamento europeo adottano le misure prese per sviluppare l' acquis di Schengen con la procedura decisionale prevista dai trattati. In tal modo gli Stati associati partecipano al processo di elaborazione delle decisioni, non già alla loro adozione.

Questa associazione sui generis all' acquis di Schengen ha indotto il Consiglio a concludere accordi sotto forma di scambi di lettere concernenti i comitati che coadiuvano la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell' acquis di Schengen, di seguito “comitati comitatologia Schengen”.

Nell'accordo con la Norvegia e l'Islanda si sottolinea l'esigenza di associare tali paesi ai lavori dei suddetti comitati, per assicurare che partecipino all'iter decisionale nei settori contemplati dagli accordi di associazione. La Comunità europea si è impegnata a negoziare un regime adeguato per associare tali paesi ai lavori dei comitati comitatologia Schengen " non appena se ne ravviserà l'esigenza ".

Per quanto riguarda la Confederazione svizzera, una dichiarazione della Commissione in materia e un accordo sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio e la Confederazione svizzera prevedono l’impegno esplicito della Comunità europea a negoziare un regime adeguato per associare la Svizzera ai lavori dei comitati comitatologia Schengen.

Per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein, una dichiarazione acclusa al protocollo di associazione ne prevede la partecipazione ai comitati comitatologia Schengen.

In attesa della conclusione della convenzione di cui al presente documento, gli Stati associati partecipano ai lavori dei comitati comitatologia Schengen in qualità di osservatori nell’ambito dello scambio di lettere ad hoc citato.

Benché esistano due accordi di associazione Schengen di base, è opportuno concludere una sola convenzione sulla partecipazione degli Stati associati ai lavori dei comitati comitatologia Schengen, onde garantire la coerenza tra tutti gli Stati associati e la parità di trattamento.

Per motivi di efficienza, e per evitare di dover condurre trattative separate, il Liechtenstein è stato associato ai negoziati relativi alla sua partecipazione ai comitati comitatologia Schengen prima della conclusione del protocollo di associazione. La convenzione sulla partecipazione ai lavori dei comitati comitatologia Schengen si applicherà al Liechtenstein solo quando il protocollo di associazione sarà entrato in vigore.

Sebbene la Commissione sia stata autorizzata a negoziare una convenzione il 15 maggio 2006, i negoziati con tutti gli Stati associati sono iniziati soltanto il 17 ottobre 2008, in quanto la Norvegia ha ottenuto il mandato negoziale nel 2008 e la Svizzera ha chiesto di non avviare i negoziati prima dell’entrata in vigore del suo accordo di associazione. I negoziati si sono conclusi il 30 giugno 2009 ed è stato siglato il progetto di convenzione.

Gli Stati membri sono stati informati e consultati nell’ambito dei gruppi “Frontiere” e “EFTA” del Consiglio.

Costituiscono la base giuridica della convenzione l’articolo 62, l’articolo 63, primo comma, punto 3, l’articolo 66 e l’articolo 202, terzo trattino, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 3, del trattato CE.

ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di convenzione tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’ acquis di Schengen sia accettabile per la Comunità.

Il contenuto finale del progetto di convenzione può riassumersi come segue.

Obiettivo e campo d'applicazione

La convenzione prevede che gli Stati associati siano associati in qualità di osservatori ai lavori degli attuali e futuri comitati comitatologia che coadiuvano la Commissione nelle materie Schengen. L'elenco dei comitati comitatologia Schengen sarà regolarmente aggiornato a cura della Commissione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Di conseguenza, la convenzione instaura diritti e obblighi chiari per assicurare l'effettiva partecipazione degli Stati associati ai comitati comitatologia Schengen. Essa prevede che, quando è convocato un comitato, i rappresentanti degli Stati associati ricevano tutti i documenti pertinenti alla riunione, che possano presentare osservazioni sulle misure proposte che costituiscono uno sviluppo dell' acquis di Schengen ed esprimere eventuali problemi riscontrati nell'applicazione di tali misure. I rappresentanti degli Stati associati, tuttavia, non potranno assistere né partecipare alle votazioni dei comitati.

Conformemente alla convenzione, la Commissione comunicherà agli Stati associati gli atti e le misure che costituiscono uno sviluppo dell' acquis di Schengen.

La convenzione prevede che ciascuno Stato associato decida autonomamente dell’attuazione di tutte le misure adottate secondo le procedure dei comitati comitatologia Schengen relative all'applicazione e allo sviluppo dell' acquis di Schengen, confermando le regole stabilite negli accordi di associazione di base.

La convenzione fissa inoltre il contributo finanziario degli Stati associati alle spese amministrative derivanti dalla loro partecipazione ai comitati comitatologia Schengen. Le spese di viaggio dei rappresentanti che partecipano alle riunioni dei comitati non saranno rimborsate.

Va sottolineato che la partecipazione della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia e del Principato del Liechtenstein al comitato che coadiuva la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, stabilito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[3], è prevista nell'accordo sullo Spazio economico europeo, mentre la partecipazione della Confederazione svizzera a tale comitato è prevista nello scambio di lettere allegato all'accordo di associazione con la Svizzera.

La particolare situazione della Danimarca, del Regno Unito e dell’Irlanda è ripresa nel preambolo.

Dichiarazione

La dichiarazione comune sull'associazione specifica della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell' acquis di Schengen evidenzia che tale associazione non può essere considerata un precedente giuridico o politico per nessun altro ambito di cooperazione fra la Comunità europea e quei paesi.

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

- decida che la convenzione sia firmata a nome della Comunità e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la persona o le persone debitamente autorizzate a farlo;

- approvi, previa consultazione del Parlamento europeo, l'allegata convenzione tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’ acquis di Schengen.

- 2009/0168 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome della Comunità, di una convenzione tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’ acquis di Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, l’articolo 63, primo comma, punto 3, l'articolo 66 e l'articolo 202, terzo trattino, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[4],

considerando quanto segue:

1. In seguito all'autorizzazione conferita alla Commissione il 15 maggio 2006, sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’ acquis di Schengen.

2. In conformità della decisione .../...../CE del Consiglio, del .. .. 2009, e fatta salva la sua conclusione definitiva a una data successiva, la convenzione è stata firmata a nome della Comunità europea il ..… 2009.

3. È opportuno concludere la convenzione.

4. La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’ acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, né la decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell' acquis di Schengen[5].

5. La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’ acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, né la decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell' acquis di Schengen[6].

6. La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata, a nome della Comunità, la convenzione tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’ acquis di Schengen.

Il testo della convenzione e la dichiarazione comune sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, a nome della Comunità, lo strumento di approvazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, della convenzione, al fine di impegnare la Comunità medesima.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

CONVENZIONE

tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’ acquis di Schengen

LA COMUNITÀ EUROPEA

e

LA REPUBBLICA DI ISLANDA, di seguito denominata “Islanda”,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, di seguito denominato "Liechtenstein”,

IL REGNO DI NORVEGIA, di seguito denominato “Norvegia”,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

di seguito denominati "Stati associati",

VISTO l’accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen (di seguito denominato “accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia”),

VISTO l'accordo firmato il 26 ottobre 2004 tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen (di seguito denominato “accordo di associazione con la Svizzera”),

VISTO il protocollo firmato il 28 febbraio 2008 tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen (di seguito denominato “protocollo di associazione con il Liechtenstein”),

VISTO l'accordo sotto forma di scambio di lettere concluso il 18 maggio 1999 fra il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi,

VISTO l'accordo sotto forma di scambio di lettere concluso il 26 ottobre 2004 fra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione svizzera sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi,

VISTA la dichiarazione annessa al protocollo di associazione del Liechtenstein firmato il 28 febbraio 2008, sulla partecipazione ai comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi,

CONSIDERANDO che i nuovi atti o provvedimenti dell' acquis di Schengen adottati dalla Commissione delle Comunità europee, di seguito denominata “Commissione”, nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, per i quali sono state seguite le procedure previste dalla presente convenzione, si applicano simultaneamente per l'Unione europea, la Comunità europea e i suoi Stati membri interessati e per gli Stati associati,

CONSIDERANDO la necessità di garantire l'applicazione e l'attuazione uniforme dei nuovi atti o provvedimenti dell' acquis di Schengen che richiedono la partecipazione degli Stati associati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi quando vengono adottate decisioni su atti o provvedimenti che costituiscono uno sviluppo dell' acquis di Schengen,

CONSIDERANDO che gli accordi di associazione non precisano le modalità della partecipazione degli Stati associati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi quando vengono adottate decisioni su atti o provvedimenti che costituiscono uno sviluppo dell' acquis di Schengen,

CONSIDERANDO che la partecipazione della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia e del Principato del Liechtenstein al comitato che coadiuva la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, stabilito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[7], è attualmente prevista nell'accordo sullo Spazio economico europeo, mentre la partecipazione della Confederazione svizzera a tale comitato è prevista nello scambio di lettere allegato all'accordo di associazione con la Svizzera,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La presente convenzione si applica agli atti o ai provvedimenti che modificano o sviluppano l' acquis di Schengen, adottati dalla Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell' acquis di Schengen.

Articolo 2

1. Gli Stati associati sono associati in qualità di osservatori ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell' acquis di Schengen, di seguito denominati “comitati comitatologia Schengen”, di cui all'allegato 1 della presente convenzione.

2. Laddove un nuovo atto che modifica o sviluppa l' acquis di Schengen istituisce un nuovo comitato che coadiuva la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, gli Stati associati sono associati ai lavori di tale comitato dall'entrata in vigore dell'atto che lo istituisce.

3. L'elenco dei comitati comitatologia Schengen è regolarmente aggiornato a cura della Commissione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europea.

Articolo 3

1. I rappresentanti degli Stati associati sono associati ai lavori dei comitati comitatologia Schengen nelle modalità fissate dal presente articolo.

2. In sede di comitati comitatologia Schengen gli Stati associati hanno modo di:

- illustrare i problemi da essi riscontrati riguardo a un dato atto o provvedimento relativo all'attuazione, all'applicazione o allo sviluppo dell' acquis di Schengen, o dare risposta ai problemi incontrati da altre delegazioni;

- pronunciarsi su qualsiasi questione inerente all'elaborazione e allo sviluppo delle disposizioni che li riguardano o alla relativa attuazione.

3. Gli Stati associati hanno diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitati comitatologia Schengen. Previa discussione al riguardo, la Commissione può studiare tali suggerimenti nella prospettiva di formulare una proposta o avviare un'iniziativa.

4. Gli Stati associati non partecipano né assistono alle votazioni dei comitati comitatologia Schengen.

5. Quando sono convocate le riunioni dei comitati comitatologia Schengen, gli Stati associati ricevono l'ordine del giorno, i progetti di provvedimenti sui quali sono invitati a esprimere un parere e altri eventuali documenti di lavoro pertinenti, contemporaneamente agli Stati membri dell'UE.

6. I principi e le condizioni riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti dei comitati comitatologia Schengen sono quelli che si applicano ai documenti della Commissione[8].

7. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione e nello stabilire gli aspetti procedurali dei comitati comitatologia Schengen, è fatto riferimento al presente articolo.

Articolo 4

La Commissione, quando elabora proposte che modificano o sviluppano le disposizioni dell' acquis di Schengen, consulta in via informale gli esperti degli Stati associati, così come consulta gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea, di seguito denominati “Stati membri”, in fase di stesura delle proposte.

Articolo 5

1. L'adozione di nuovi atti o provvedimenti che costituiscono uno sviluppo dell' acquis di Schengen è riservata alle competenti istituzioni dell'Unione europea[9].

Fermo restando il punto 3,

- gli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1 entrano in vigore simultaneamente per l'Unione europea, per la Comunità europea e i suoi Stati membri interessati e per gli Stati associati, a meno che tali atti o provvedimenti prevedano espressamente altrimenti;

- il fatto che ciascuno degli Stati associati accetti gli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi tra lo Stato associato, da un lato, e l'Unione europea, la Comunità europea e i suoi Stati membri vincolati da detti atti o provvedimenti, dall'altro.

2. L'adozione degli atti o dei provvedimenti di cui al paragrafo 1 per i quali sono state seguite le procedure stabilite dalla presente convenzione è comunicata agli Stati associati.

L'adozione degli atti o dei provvedimenti di cui al paragrafo 1 è comunicata agli Stati associati dal Segretariato generale della Commissione, con riferimento al presente articolo, se tale adozione è notificata agli Stati membri.

Ove non sia notificata agli Stati membri dal Segretariato generale della Commissione, l'adozione degli atti o dei provvedimenti di cui al paragrafo 1 è comunicata agli Stati associati dalla Direzione generale della Commissione responsabile, con riferimento al presente articolo.

3. Ciascuno Stato associato decide autonomamente se accettare il contenuto degli atti o dei provvedimenti di cui al paragrafo 1 e se darvi attuazione nel rispettivo ordinamento giuridico interno. Le decisioni in tal senso sono notificate alla Commissione nei 30 giorni successivi alla comunicazione, da parte della Commissione, degli atti o dei provvedimenti in questione.

Per l'accettazione da parte degli Stati associati degli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1 e per le conseguenze della mancata accettazione, si applicano le seguenti disposizioni:

- Islanda e Norvegia: articolo 8 dell'accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia;

- Svizzera: articolo 7 dell'accordo di associazione con la Svizzera;

- Liechtenstein: articolo 5 del protocollo di associazione con il Liechtenstein.

Articolo 6

1. Per i costi amministrativi connessi all'applicazione della presente convenzione, gli Stati associati versano al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo calcolato in proporzione della percentuale che il rispettivo prodotto interno lordo rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti, pari a 500 000 EUR, adeguato su base annua in funzione del tasso di inflazione all'interno dell'Unione europea.

L'importo di 500 000 EUR è adeguato con scambio di lettere ove lo richieda l'evoluzione del numero di comitati comitatologia Schengen ai quali partecipano gli Stati associati, o la frequenza delle riunioni.

2. Le spese di viaggio dei rappresentanti che partecipano alle riunioni dei comitati comitatologia Schengen non sono rimborsate.

Articolo 7

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.

2. La Comunità europea e gli Stati associati approvano la presente convenzione conformemente alle loro rispettive procedure.

3. L'entrata in vigore della presente convenzione è subordinata all'approvazione della Comunità europea e di almeno uno degli Stati associati.

4. La presente convenzione entra in vigore, per la Comunità europea e lo Stato associato interessato, il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di approvazione o ratifica presso il depositario.

5. Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente convenzione entra in vigore soltanto dopo l’entrata in vigore del protocollo di associazione con il Liechtenstein.

Articolo 8

1. Per quanto riguarda la Norvegia e l'Islanda, la presente convenzione cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi l'accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia.

2. Per quanto riguarda la Svizzera, la presente convenzione cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi l'accordo di associazione con la Svizzera.

3. Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente convenzione cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi l'accordo di associazione con il Liechtenstein.

4. La denuncia è notificata al depositario.

Articolo 9

La presente convenzione e la dichiarazione comune sono redatte in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles,

Per la Comunità europea

Per la Repubblica d'Islanda

Per il Principato del Liechtenstein

Per il Regno di Norvegia

Per la Confederazione svizzera[pic][pic][pic]

[1] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[2] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

[3] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[4] GU C …

[5] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

[6] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[7] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[8] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

[9] Al momento della firma della presente convenzione, tali atti o provvedimenti sono adottati conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE del 17 luglio 2006 (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).