52009PC0587

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in merito alla Proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975) /* COM/2009/0587 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 29.10.2009

COM(2009)587 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR), del 14 novembre 1975, è stata approvata a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio. La convenzione è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983.

Scopo della decisione proposta è far adottare dalla Comunità le modifiche più recenti alla convenzione TIR concordate dal gruppo di lavoro dell’UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti.

1.2. Contesto generale

La convenzione TIR, gestita dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che ha sede a Ginevra, ha istituito un regime di transito doganale per la circolazione internazionale di merci su strada. La convenzione permette alle merci in regime di sospensione doganale e fiscale di attraversare le frontiere internazionali con un intervento minimo delle autorità doganali durante il tragitto. Diminuendo i tradizionali ostacoli alla circolazione internazionale delle merci, il regime TIR favorisce lo sviluppo del commercio internazionale. Inoltre, riducendo i ritardi nel transito, consente di risparmiare in misura significativa sui costi di trasporto. Il vantaggio principale del regime consiste nel fatto che la convenzione TIR offre, attraverso la sua catena di garanzia internazionale, un accesso relativamente semplice alle garanzie richieste.

Il gruppo di lavoro dell’UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti ha convenuto che era necessario apportare alcune modifiche alla convenzione TIR. Tali modifiche riguardano l’allegato 9, parte I, della convenzione TIR, parte che riguarda la procedura di autorizzazione delle associazioni a rilasciare i carnet TIR e ad agire come garanti. Il gruppo di lavoro ha deciso di riorganizzare questa parte della convenzione e di aggiungervi alcuni elementi nuovi che esistono nella pratica, ma che non sono mai stati definiti chiaramente dal testo giuridico. Secondo la proposta, le associazioni saranno tenute a presentare alle autorità competenti copie autenticate del testo integrale del contratto di assicurazione globale da esse concluso con le compagnie assicurative internazionali. Le associazioni devono ora informare l’organizzazione internazionale delle richieste di pagamento loro inviate dalle autorità doganali. Inoltre, possono ora avere accesso al regime TIR associazioni diverse da quelle che rappresentano gli interessi del settore dei trasporti.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Allegato 9, parte I, della convenzione TIR.

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

La decisione proposta è coerente con la politica comune in materia di commercio e di trasporti. Il regime TIR, che agevola il trasporto su strada, consente la circolazione delle merci attraverso 68 Parti contraenti con un intervento minimo da parte delle amministrazioni doganali e fornisce, attraverso una catena di garanzia internazionale, un accesso relativamente semplice alle garanzie richieste. Le semplificazioni ottenute mediante la convenzione TIR sono in linea con la strategia di Lisbona riveduta.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Hanno avuto luogo con l’Unione internazionale dei trasporti stradali consultazioni sulla proposta che si sono svolte nell’ambito delle riunioni del comitato del codice doganale e delle riunioni del gruppo di lavoro dell’UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Parere favorevole.

2.2. Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni.

2.3. Valutazione dell’impatto

Le modifiche proposte non mutano nella sostanza l’allegato 9, parte I, della convenzione TIR, ma lo riorganizzano in modo da facilitare la comprensione e l’applicazione della procedura di autorizzazione delle associazioni a rilasciare i carnet TIR e ad agire come garanti. Sono anche stati aggiunti alcuni elementi nuovi. Secondo l’allegato 9, parte I, articolo 1, possono ora avere accesso al regime TIR associazioni diverse da quelle che rappresentano gli interessi del settore dei trasporti. In questa parte dell’allegato 9 è introdotto l’obbligo per le associazioni di presentare alle autorità competenti copie autenticate del testo integrale del contratto di assicurazione globale da esse concluso con le compagnie assicurative internazionali. Le associazioni devono ora informare l’organizzazione internazionale delle richieste di pagamento loro inviate dalle autorità doganali.

Grazie all’introduzione di queste modifiche è descritta più chiaramente dalla convenzione la procedura mediante la quale le associazioni sono autorizzate a rilasciare i carnet TIR e ad agire come garanti ed è consentito l’accesso al regime TIR ad associazioni diverse da quelle che rappresentano il settore dei trasporti. Il testo della convenzione definisce ora precisamente alcune disposizioni pratiche che sono già applicate dai principali operatori del regime.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

La decisione proposta definisce la posizione che la Comunità deve adottare in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR.

3.2. Base giuridica

Articolo 133 e articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea.

3.3. Principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà. Introduce una modifica nell’accordo internazionale che, in quanto tale, rispetta il principio di sussidiarietà.

Le modifiche proposte sono state previamente approvate dal gruppo di lavoro dell’UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti.

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Introduce una modifica nell’accordo internazionale che, in quanto tale, rispetta il principio di sussidiarietà.

3.5. Scelta degli strumenti

Strumento proposto: decisione.

Gli accordi internazionali e le relative modifiche sono di norma introdotti nell’ordinamento giuridico della Comunità mediante decisioni.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha nessuna incidenza sul bilancio comunitario.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975)

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

1. La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR), del 14 novembre 1975, è stata approvata a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978[1], ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983[2].

2. Una versione consolidata della convenzione TIR è stata pubblicata come allegato della decisione 2009/477/CE del Consiglio, del 28 maggio 2009[3], secondo la quale la Commissione pubblica le future modifiche della convenzione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.

3. Nel giugno 2009 il gruppo di lavoro dell’UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti ha deciso che era necessario apportare alcune modifiche alla convenzione TIR. Tali modifiche riguardano l’allegato 9, parte I, della convenzione, che tratta della procedura di autorizzazione delle associazioni a rilasciare i carnet TIR e ad agire come garanti.

4. Le modifiche proposte non mutano nella sostanza l’allegato 9, parte I, della convenzione TIR, ma lo riorganizzano in modo da facilitare la comprensione e l’applicazione della procedura di autorizzazione delle associazioni a rilasciare i carnet TIR e ad agire come garanti. Sono anche stati aggiunti alcuni elementi nuovi, uno dei quali è costituito dalla possibilità di accedere al regime TIR per associazioni diverse da quelle che rappresentano il settore dei trasporti. Altre modifiche riguardano alcune disposizioni pratiche già applicate, ma non contemplate dal testo vigente della convenzione.

5. Tutti gli Stati membri hanno espresso parere positivo in merito alla proposta di modifica. Il progetto elaborato dal gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti è già stato discusso e approvato dal comitato del codice doganale.

6. La prossima riunione del comitato amministrativo della convenzione TIR è fissata nel settembre 2009 e si prevede che tutte le Parti contraenti della convenzione siano pronte ad approvare formalmente le modifiche proposte alla convenzione TIR.

7. Occorre pertanto definire la posizione della Comunità in merito alla proposta di modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione della Comunità nell’ambito del comitato amministrativo si basa sul progetto di modifica figurante in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

La Commissione pubblica la modifica, una volta adottata, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Nell’allegato 9, la parte I è sostituita dalla seguente:

“PARTE I

AUTORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI A RILASCIARE I CARNET TIR E AD AGIRE COME GARANTI

CONDIZIONI E REQUISITI

8. LE CONDIZIONI E I REQUISITI CHE LE ASSOCIAZIONI DEVONO RISPETTARE PER ESSERE AUTORIZZATE DALLE PARTI CONTRAENTI A RILASCIARE I CARNET TIR E AD AGIRE COME GARANTI SECONDO QUANTO DISPOSTO NELL ’articolo 6 della convenzione sono i seguenti:

a) provata esistenza per almeno un anno come associazione stabilita nella Parte contraente in cui l’autorizzazione è rilasciata;

b) prova di solida situazione finanziaria e di capacità organizzative che consentono all’associazione di adempiere agli obblighi previsti dalla convenzione;

c) assenza di gravi o reiterati reati contro la legislazione doganale o fiscale;

d) istituzione di un accordo scritto o di altro strumento legale fra l’associazione e le competenti autorità della Parte contraente in cui essa è stabilita, che comprenda l’assunzione da parte dell’associazione degli impegni indicati al paragrafo 3 del presente articolo.

9. Una copia autenticata dell’accordo scritto o di altro strumento legale di cui al paragrafo 1, lettera d), ove necessario insieme ad una traduzione giurata in inglese, francese o russo, è depositata presso la commissione esecutiva TIR. Le eventuali modifiche sono portate immediatamente all’attenzione della commissione esecutiva TIR.

10. Gli impegni dell’associazione sono:

i) conformarsi agli obblighi fissati nell’articolo 8 della convenzione;

ii) accettare l’importo massimo per carnet TIR determinato dalla Parte contraente che può essere richiesto all’associazione in base a quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 3, della convenzione;

iii) verificare continuamente e, in particolare, prima della richiesta di autorizzazione all’accesso di persone al regime TIR, l’adempimento delle condizioni e dei requisiti minimi da parte delle stesse, così come stabilito nella parte II del presente allegato;

iv) prestare la propria garanzia per tutte le obbligazioni a suo carico nel paese in cui è stabilita relative alle operazioni accompagnate da carnet TIR rilasciati da essa stessa o da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui essa stessa è affiliata;

v) coprire le proprie obbligazioni, con soddisfazione delle competenti autorità delle Parti contraenti in cui essa è stabilita, presso una compagnia assicurativa, un gruppo di assicurazioni o un istituto finanziario. Il contratto o i contratti di assicurazione o garanzia finanziaria riguardano tutte le obbligazioni a suo carico concernenti le operazioni accompagnate da carnet TIR rilasciati da essa stessa e da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui essa stessa è affiliata.Il preavviso per la risoluzione del(i) contratto(i) di assicurazione o garanzia finanziaria non è inferiore a quello per la risoluzione dell’accordo scritto o di altro strumento legale di cui al paragrafo 1, lettera d). Una copia autenticata del(i) contratto(i) di assicurazione o garanzia finanziaria, nonché delle eventuali modifiche apportatevi, è depositata presso la commissione esecutiva TIR, inclusa una traduzione giurata, ove necessario, in inglese, francese o russo;

vi) comunicare alla commissione esecutiva TIR, entro il 1° marzo di ogni anno, il prezzo di ciascun tipo di carnet TIR da essa rilasciato;

vii) consentire alle autorità competenti di controllare tutti i registri e la contabilità relativi all’amministrazione del regime TIR;

viii) accettare una procedura per l’efficiente soluzione delle controversie derivanti dall’uso improprio o fraudolento dei carnet TIR, se possibile senza ricorrere ai tribunali;

ix) conformarsi strettamente alle decisioni delle autorità competenti della Parte contraente in cui essa è stabilita riguardo alla revoca dell’autorizzazione o all’esclusione di persone nel rispetto degli articoli 6 e 38 della convenzione e della parte II del presente allegato;

x) acconsentire all’attuazione fedele di tutte le decisioni adottate dal comitato amministrativo e dalla commissione esecutiva TIR, nella misura in cui dette decisioni sono state accettate dalle competenti autorità della Parte contraente in cui l’associazione è stabilita.

11. Quando, conformemente alle procedure indicate all’articolo 11, un’associazione garante è invitata a pagare le somme di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, essa informa l’organizzazione internazionale del ricevimento di tale richiesta conformemente all’accordo scritto menzionato nella nota esplicativa 0.6.2bis-1 relativa all’articolo 6, paragrafo 2 bis .

12. La Parte contraente in cui l’associazione è stabilita revoca l’autorizzazione a rilasciare i carnet TIR e ad agire come garante in caso di non conformità alle presenti condizioni e requisiti. Se una Parte contraente decide di revocare l’autorizzazione, la decisione diviene esecutiva non prima di tre (3) mesi dalla data della revoca.

13. L’autorizzazione di un’associazione nei termini sopra stabiliti non pregiudica le responsabilità e gli obblighi dell’associazione previsti dalla convenzione.

14. Le condizioni e i requisiti sopra stabiliti non pregiudicano le condizioni e i requisiti ulteriori che le Parti contraenti possano voler prescrivere.”

[1] GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1.

[2] GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

[3] GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1.