52009PC0576

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio rrecante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Testo rilevante ai fini del SEE) /* COM/2009/0576 def. - COD 2009/0161 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 26.10.2009

COM(2009) 576 definitivo

2009/0161 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L’esperienza della crisi finanziaria ha evidenziato serie lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo insieme. Il presidente Barroso ha pertanto invitato un gruppo di esperti ad alto livello, presieduto da Jacques de Larosière, a formulare proposte per rafforzare i meccanismi di vigilanza europei al fine di istituire un sistema di vigilanza europeo più efficace, integrato e sostenibile. Il gruppo ha presentato la sua relazione il 25 febbraio 2009. Sulla base delle raccomandazioni del gruppo, la Commissione ha presentato proposte per una nuova architettura europea della vigilanza finanziaria nella sua comunicazione al Consiglio europeo di primavera del marzo 2009. La Commissione ha precisato più in dettaglio le sue idee nella comunicazione del maggio 2009, nella quale ha proposto:

- di istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) composto da una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria che lavorino in tandem con nuove autorità di vigilanza europee, create dalla trasformazione degli attuali comitati di vigilanza europei[1] nell’Autorità bancaria europea (EBA), nell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e nell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), combinando in tal modo i vantaggi di un quadro europeo globale di vigilanza finanziaria e le competenze degli organismi di vigilanza locali microprudenziali più prossimi agli istituti che operano nelle rispettive giurisdizioni, e

- di istituire il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), che controllerà e valuterà i potenziali rischi per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi macroeconomici e del sistema finanziario nel suo complesso. A tal fine l’ESRB dovrebbe segnalare possibili rischi sistemici e, laddove necessario, dovrebbe raccomandare l’adozione di provvedimenti per far fronte a tali rischi[2].

La comunicazione conclude inoltre che affinché l’ESFS funzioni efficacemente, sarebbero necessarie modifiche alla normativa in materia di servizi finanziari, in particolare per ampliare in misura appropriata i poteri di carattere generale previsti nei singoli regolamenti di istituzione delle Autorità; tramite la possibilità di elaborare progetti di standard tecnici e di facilitare la condivisione, se del caso, delle informazioni microprudenziali, tali autorità debbono assicurare un insieme più armonizzato di norme finanziarie.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Ai fini dell’elaborazione delle proposte sono state condotte due consultazioni pubbliche. In primo luogo, a seguito della pubblicazione della relazione del gruppo ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière e della comunicazione del 4 marzo 2009, la Commissione ha organizzato una prima consultazione dal 10 marzo al 10 aprile 2009 per raccogliere contributi per la sua comunicazione sulla vigilanza finanziaria in Europa pubblicata il 27 maggio 2009. Una sintesi dei contributi pubblici ricevuti è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf

In secondo luogo, dal 27 maggio al 15 luglio 2009 la Commissione ha organizzato un’altra consultazione, invitando tutte le parti interessate a presentare osservazioni sulle proposte di riforma più dettagliate illustrate nella comunicazione del 27 maggio 2009 sulla vigilanza finanziaria in Europa. Le risposte ricevute sono state per lo più favorevoli alle riforme proposte, osservazioni sono state formulate su alcuni aspetti precisi dell’ESRB e dell’ESFS proposti. Una sintesi dei contributi pubblici ricevuti è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision_may/replies_summary_en.pdf

Inoltre, un documento di lavoro dei servizi della Commissione è stato pubblicato il 23 settembre 2009 per esaminare le eventuali materie in cui potrebbero essere necessarie modifiche alla vigente normativa settoriale.

3. VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

La comunicazione della Commissione sulla vigilanza finanziaria in Europa pubblicata in maggio è stata accompagnata da una valutazione dell’impatto che ha analizzato le principali opzioni politiche per l’istituzione dell’ESFS e dell’ESRB. Una seconda valutazione dell’impatto, che esamina le opzioni in maggiore dettaglio, accompagna le presenti proposte. La seconda valutazione dell’impatto ha analizzato le opzioni relative ai poteri appropriati da attribuire alle Autorità per giungere ad un insieme unico di norme armonizzate, concludendo che questa capacità dovrebbe essere giustamente limitata alle materie da definire nella prossima normativa settoriale, e ha individuato le potenziali materie. Inoltre, nello sviluppo degli standard tecnici stessi, le Autorità dovrebbero effettuare adeguate analisi degli eventuali costi e benefici collegati e consultare le parti in causa prima di presentarle alla Commissione.

La seconda relazione sulla valutazione dell’impatto è disponibile sul sito web della Commissione.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Dato che le modifiche devono essere introdotte in direttive vigenti per assicurare la creazione di un unico insieme di norme, lo strumento più appropriato è una direttiva di modifica. La direttiva di modifica dovrebbe avere la stessa base giuridica delle direttive modificate.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

6. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento che istituisce l’Autorità bancaria europea, la proposta di regolamento che istituisce l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e la proposta di regolamento che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati[3]. Al fine di far funzionare efficacemente l’ESFS, oltre all’adozione dei regolamenti, sono necessarie modifiche alla normativa settoriale. Le materie per le quali vengono proposte modifiche rientrano nelle seguenti categorie:

- definizione dell’ambito di applicazione appropriato degli standard tecnici come ulteriore strumento per la convergenza in materia di vigilanza e al fine di sviluppare un unico insieme di norme;

- per integrare adeguatamente la possibilità per le Autorità di risolvere controversie in maniera equilibrata nelle materie in cui esistono già procedure decisionali comuni nella normativa settoriale; e

- modifiche generali comuni a gran parte della normativa settoriale e necessarie affinché le direttive possano operare nel contesto di nuove autorità, ad esempio sostituendo il riferimento agli attuali comitati di livello 3 con quello alle nuove autorità e assicurando che esistano i circuiti appropriati per lo scambio di informazioni.

La presente direttiva di modifica viene proposta per modificare i seguenti atti normativi:

- 2006/48/CE e 2006/49/CE: direttive sui requisiti patrimoniali;

- 2002/87/CE: direttiva sui conglomerati finanziari;

- 2003/41/CE: direttiva sugli enti pensionistici aziendali o professionali;

- 2003/6/CE: direttiva sugli abusi di mercato;

- 2004/39/CE: direttiva sui mercati degli strumenti finanziari;

- 2003/71/CE: direttiva sul prospetto;

- 98/26/CE: direttiva sul carattere definitivo del regolamento;

- 2004/109/CE: direttiva sulla trasparenza

- 2005/60/CE: direttiva antiriciclaggio;

- 2009/65/CE: direttiva sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari.

Inoltre, se del caso, la Commissione presenterà proposte di modifica anche della direttiva Solvibilità II, attualmente nelle fasi finali dell’iter di adozione, dopo la sua pubblicazione.

6.1. Standard tecnici

La proposta di regolamento che istituisce l’Autorità bancaria europea, la proposta di regolamento che istituisce l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e la proposta di regolamento che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, adottate dalla Commissione il 23 settembre 2009, prevedono che le Autorità possano elaborare progetti di standard tecnici su materie specifiche della normativa settoriale. L’individuazione delle materie sulle quali formulare standard tecnici è basata sui seguenti principi di alto livello:

- questioni tecniche: le materie selezionate sono squisitamente tecniche, per cui l’elaborazione degli standard va lasciata agli esperti in vigilanza. Si tratta di materie che non richiedono decisioni politiche;

- questioni pratiche/procedure di cooperazione: si tratta di questioni pratiche quali procedure per lo scambio di informazioni che potrebbero accrescere la cooperazione tra autorità di vigilanza e che interessano direttamente le autorità partecipanti. Queste materie dovrebbero includere solo questioni per le quali un approccio comune o la prevedibilità sarebbero un beneficio per tutti gli interessati;

- flessibilità: nei casi in cui è importante avere flessibilità tecnica per rispondere rapidamente a futuri sviluppi di mercato e nei casi in cui per alcune materie non è necessario introdurre cambiamenti ora ma è bene poterlo fare successivamente se necessario;

- necessità: sono state selezionate solo le materie per le quali sono necessarie norme tecniche dettagliate e uniformi per la stabilità finanziaria, per la tutela del depositante, dell’assicurato e dell’investitore, per assicurare l’efficienza e l’integrità del mercato o per rafforzare il mercato unico.

In pratica, le materie coperte dagli standard tecnici rientrano in tre categorie: in primo luogo, possono essere sviluppati standard tecnici per le materie in cui sono necessari standard metodologici o quantitativi dettagliati per assicurare l’applicazione uniforme di talune norme e per le quali vi è generalmente meno bisogno di un giudizio di vigilanza. In secondo luogo, per le materie per le quali sarebbe utile un approccio uniforme in materia di informativa ( reporting ) e di informazione ( disclosure ), ad esempio nel facilitare il lavoro di elaborazione di un formato uniforme per l’informativa nel settore bancario entro il 2012. Infine, per le materie per le quali le autorità di vigilanza beneficerebbero di un approccio uniforme alle procedure di cooperazione, tra l’altro in termini di valutazione del rischio di vigilanza e di scambio delle informazioni, ad esempio in situazioni in cui per l’autorità di vigilanza dello Stato ospitante delle succursali sarebbe utile disporre di un insieme minimo coerente di informazioni fornito dalle autorità di vigilanza dello Stato di origine.

Oltre alle materie definite nella presente direttiva, la Commissione sta anche considerando se debbano essere conferite ulteriori deleghe per l’elaborazione di standard tecnici su alcune materie - in particolare gli strumenti finanziari - che sono disciplinate da norme di livello 2, adottate sulla base di una delega alla Commissione concessa nel quadro di uno strumento di livello 1, per stabilire le condizioni di applicazione di dette norme senza dover integrare gli strumenti di livello 1 e di livello 2 in questione. Queste ulteriori modifiche riguarderebbero in particolare le direttive 2003/6/CE, 2003/71/CE and 2004/39/CE e potrebbero formare una seconda direttiva omnibus, assieme alle proposte di modifica della direttiva solvibilità II.

6.2. Risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali

Nei regolamenti istitutivi delle autorità di vigilanza europee si propone di creare un meccanismo che assicuri che le pertinenti autorità di vigilanza nazionali tengano debitamente conto degli interessi degli altri Stati membri, nonché della solidità e della stabilità del sistema europeo nel suo complesso.

Di norma i disaccordi tra autorità di vigilanza sono pienamente disciplinati dal regolamento senza che siano necessarie modifiche della normativa settoriale. Tuttavia, nelle materie per le quali esiste già una qualche forma di procedura di mediazione non vincolante o per le quali sono previsti termini per le decisioni congiunte da adottarsi da parte di una o più autorità di vigilanza, saranno necessarie modifiche per integrare in modo adeguato la possibilità per le autorità di risolvere le controversie. Tali modifiche dovrebbero mirare ad assicurare la chiarezza della procedura di adozione delle decisioni congiunte e a minimizzarne le perturbazioni, ma anche a fare in modo che, se necessario, le autorità siano in grado di risolvere le controversie.

6.3. Modifiche generali

Di seguito vengono elencate alcune materie, in merito alle quali andrebbero introdotte modifiche comuni a gran parte della normativa settoriale, modifiche necessarie affinché le direttive possano funzionare nel contesto delle nuove autorità.

Per svolgere i compiti attualmente svolti dai comitati di livello 3

Per assicurare che le nuove autorità possano continuare a svolgere regolarmente i compiti attualmente svolti dai comitati di livello 3, nelle summenzionate direttive si procederà a sostituire i seguenti riferimenti come segue:

“comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria” con “Autorità bancaria europea”;

“comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali” con “Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali”;

“comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari” con “Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati”.

Obbligo di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità di vigilanza europee

La nuova architettura di vigilanza richiede che le autorità di vigilanza nazionali collaborino strettamente con le autorità di vigilanza europee. Queste dovrebbero in particolare ricevere dalle autorità di vigilanza nazionali informazioni sufficienti allo svolgimento dei compiti loro assegnati dal regolamento.

Se necessario, a tale scopo nella normativa settoriale verranno previsti obblighi specifici in materia di scambio di informazioni. Le modifiche della normativa in materia chiariscono gli obblighi a carico delle autorità di vigilanza nazionali di fornire le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti delle autorità e i canali di informazione adeguati per assicurare che non vi siano ostacoli giuridici agli obblighi di scambio di informazioni previsti dai regolamenti istitutivi delle autorità.

Ruolo internazionale e consultivo

Le autorità di vigilanza europee potrebbero fungere da utili punti di contatto per le autorità di vigilanza dei paesi terzi. In questo contesto, fatte salve le competenze delle istituzioni europee, potrebbero concludere accordi amministrativi con organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Le autorità di vigilanza europee potrebbero anche preparare decisioni in materia di equivalenza rispetto ai regimi di vigilanza di paesi terzi. Inoltre, le autorità di vigilanza europee potrebbero, su richiesta o di propria iniziativa, fornire consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione o pubblicare pareri, tra l’altro, sulle valutazioni prudenziali di concentrazioni e acquisizioni transfrontaliere. Quest’ultimo compito dovrebbe consentire di offrire salvaguardie supplementari per quanto riguarda il carattere sicuro e oggettivo della valutazione delle future concentrazioni e acquisizioni transfrontaliere.

Tenuta degli elenchi e altre modifiche

Si propone di assegnare alle autorità di vigilanza europee il compito di elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente i registri e gli elenchi degli operatori finanziari della Comunità e altri aspetti importanti, attualmente compito di ciascuna autorità competente nazionale, ossia la tenuta dei registri di tutte le imprese di investimento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della MiFID o dell’elenco dei mercati regolamentati ai sensi dell’articolo 47 della MiFID. La disponibilità di un elenco o di un registro consolidato per ogni categoria di operatori finanziari nella Comunità potrebbe migliorare la trasparenza e riflettere meglio il mercato unico finanziario.

2009/0161 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 55 e l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

visto il parere della Banca centrale europea[6],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[7],

considerando quanto segue:

(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale e offrono servizi finanziari alle imprese e ai consumatori. La crisi ha evidenziato lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto comunitario e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.

(2) La relazione, commissionata dalla Commissione, pubblicata il 25 febbraio 2009 da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da J. de Larosière ha concluso che il quadro di vigilanza deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità. Conformemente, la relazione ha raccomandato riforme profonde della struttura della vigilanza del settore finanziario nella Comunità. Il gruppo di esperti ha anche concluso che occorrerebbe creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente tre autorità di vigilanza europee, una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, nonché un Comitato europeo per il rischio sistemico.

(3) Nella sua comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo “Guidare la ripresa in Europa”[8], la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo per l’istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, e nella sua comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo “Vigilanza finanziaria europea”[9] ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza.

(4) Nelle sue conclusioni del 19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l’istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) comprendente tre nuove autorità di vigilanza europee. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l’uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri e creando un insieme unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato interno. Esso ha sottolineato che occorre che le autorità di vigilanza europee dispongano di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi.

(5) Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte dei tre regolamenti istitutivi del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, che creano altresì le tre autorità di vigilanza europee.

(6) Affinché il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria possa funzionare efficacemente, sono necessarie modifiche alla normativa comunitaria nel settore di attività delle tre Autorità. Queste modifiche riguardano la definizione dell’ambito di applicazione di taluni poteri delle autorità di vigilanza europee, l’integrazione di taluni poteri nelle procedure esistenti previste dalla pertinente normativa comunitaria oppure servono ad assicurarne un funzionamento regolare ed efficace nel contesto del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria.

(7) Occorre che l’istituzione delle tre autorità di vigilanza europee sia accompagnata dall’elaborazione di un insieme unico di norme armonizzate che garantiranno l’applicazione uniforme e contribuiranno pertanto ad un funzionamento più efficace del mercato interno. I regolamenti istitutivi dell’ESFS dispongono che le autorità di vigilanza europee possono elaborare standard tecnici nelle materie specificamente stabilite nella pertinente normativa, da presentare all’approvazione della Commissione in forma di regolamento o decisione. Occorre che la normativa in materia determini i settori in cui le autorità di vigilanza europee hanno il potere di elaborare progetti di standard tecnici.

(8) Occorre che nel determinare le materie da sottoporre a standard tecnici venga raggiunto un adeguato equilibrio in modo da creare un insieme unico di norme armonizzate senza complicare indebitamente la normativa. Occorre che vengano selezionate solo le materie per le quali norme tecniche uniformi contribuiranno in misura significativa alla stabilità finanziaria, alla tutela dei depositanti, degli assicurati e degli investitori, all’efficienza e all’integrità del mercato e a eliminare le distorsioni della concorrenza e i rischi di arbitraggi regolamentari.

(9) Occorre che le materie disciplinate da standard tecnici siano squisitamente tecniche, per le quali l’elaborazione degli standard richieda la competenza degli esperti in vigilanza. Occorre che gli standard tecnici fissino le condizioni di applicazione delle norme contenute negli atti di base adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e, se necessario, nelle misure di esecuzione della Commissione, senza modificare elementi non essenziali di detti atti, ad esempio sopprimendo alcuni di detti elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali. Occorre pertanto che gli standard tecnici non richiedano scelte politiche. Nei casi in cui gli standard tecnici mirano a fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione della Commissione, occorre che essi siano elaborati dopo l’adozione delle misure di esecuzione della Commissione. Nei casi in cui la Commissione è attualmente autorizzata ad adottare misure di esecuzione secondo la procedura di comitato ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[10], e il contenuto delle misure di esecuzione si limita a fissare le condizioni di applicazione di norme contenute negli atti di base che non devono essere ulteriormente completate, occorre introdurre per motivi di coerenza la procedura di adozione degli standard tecnici di cui all’articolo 7 dei regolamenti (CE) n. …/… [EBA], n. …/… [ESMA] e n. …/… [EIOPA].

(10) Come stabilito nei regolamenti istitutivi dell’ESFS, prima di presentare gli standard tecnici alla Commissione, occorre che le autorità di vigilanza europee, se del caso, effettuino consultazioni pubbliche sugli stessi e ne analizzino i relativi costi e benefici potenziali.

(11) I regolamenti istitutivi dell’ESFS prevedono un meccanismo di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali competenti. Se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente o con l’assenza di intervento da parte di quest’ultima su materie in merito alle quali la normativa impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità nazionali competenti di più di uno Stato membro, le autorità di vigilanza europee possono, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo entro il termine fissato dall’autorità di vigilanza europea, che terrà conto di eventuali termini fissati nella normativa in materia e dell’urgenza e della complessità del disaccordo. Qualora il disaccordo persista, le autorità di vigilanza europee possono decidere sul caso.

(12) In generale, la disposizione dei regolamenti istitutivi dell’ESFS che prevede la possibilità di risolvere le controversie non impone modifiche della pertinente normativa. Tuttavia, nelle materie per le quali esiste già una qualche forma di procedura di mediazione non vincolante nella normativa pertinente o per le quali sono previsti termini per le decisioni congiunte da adottarsi da parte di una o più autorità nazionali competenti, sono necessarie modifiche per assicurare la chiarezza della procedura di adozione delle decisioni congiunte e minimizzarne le perturbazioni, ma anche per fare in modo che, se necessario, le autorità di vigilanza europee siano in grado di risolvere le controversie.

(13) La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[11], prevede la mediazione o decisioni congiunte per quanto riguarda la determinazione delle succursali determinanti ai fini della partecipazione al collegio delle autorità di vigilanza, la convalida dei modelli e la valutazione del rischio di gruppo. In tutte queste materie, occorre che le modifiche specifichino che, in caso di disaccordo nel periodo di tempo specificato, l’Autorità bancaria europea può risolvere la controversia ricorrendo alla procedura di cui al regolamento …/…[EBA]. Quest’approccio chiarisce che i disaccordi possono essere risolti e che la cooperazione può essere rafforzata prima che venga adottata o emanata una decisione finale nei confronti di un istituto.

(14) Per assicurare che le nuove autorità di vigilanza europee possano continuare a svolgere regolarmente i compiti attualmente svolti dai comitati di livello 3, in tutta la normativa in materia occorre sostituire i riferimenti a “comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria”, “comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali” e “comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari”, rispettivamente con “Autorità bancaria europea”, “Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali” e “Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati”.

(15) La nuova architettura di vigilanza creata dall’ESFS richiede che le autorità di vigilanza nazionali collaborino strettamente con le autorità di vigilanza europee. Occorre che le modifiche della pertinente normativa assicurino che non vi siano ostacoli giuridici agli obblighi di scambio di informazioni imposti dai regolamenti istitutivi delle autorità di vigilanza europee proposti dalla Commissione.

(16) I regolamenti istitutivi dell’ESFS proposti dalla Commissione dispongono che le autorità di vigilanza europee possono stabilire contatti con le autorità di vigilanza di paesi terzi e contribuire all’elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza nei paesi terzi. Occorre modificare la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari[12], e la direttiva 2006/48/CE, per consentire alle autorità di vigilanza europee di concludere accordi di cooperazione con paesi terzi e scambiare informazioni quando i paesi terzi sono in grado di assicurare la protezione del segreto professionale.

(17) La disponibilità di un elenco o di un registro consolidato per ogni categoria di operatori finanziari nella Comunità, la cui tenuta è attualmente compito di ogni autorità competente nazionale, migliorerà la trasparenza e rifletterà meglio il mercato unico finanziario. Occorre attribuire alle autorità di vigilanza europee il compito di redigere, pubblicare e aggiornare regolarmente i registri e gli elenchi degli operatori finanziari della Comunità. Ciò riguarda l’elenco delle autorizzazioni di enti creditizi concesse dalle autorità di vigilanza nazionali. Ciò riguarda anche il registro delle imprese di investimento e l’elenco dei mercati regolamentati ai sensi della direttiva 2004/39/CE. Allo stesso modo, occorre attribuire all’Autorità di vigilanza degli strumenti finanziari e dei mercati il compito di elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente l’elenco dei prospetti approvati e dei certificati di approvazione previsti dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE[13].

(18) Nelle materie per le quali le autorità sono tenute a elaborare progetti di standard tecnici, occorre che i progetti siano sottoposti alla Commissione entro tre anni dall’istituzione dell’Autorità.

(19) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, effettivo e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i depositanti, gli investitori e i beneficiari, e in tal modo le imprese e i consumatori, tutelare l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire il predetto obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20) Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli[14], la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio, le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[15], la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)[16], la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali[17], la direttiva 2003/71/CE, la direttiva 2004/39/CE, la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE[18], la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo[19], la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[20], la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi[21], e la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio… concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)[22],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Modifiche della direttiva 98/26/CE

La direttiva 98/26/CE è così modificata:

(1) All’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 notifica immediatamente agli altri Stati membri e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[23] e comunica a quest’ultima tutte le informazioni essenziali per l’assolvimento dei suoi compiti.”

(2) All’articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri designano i sistemi, e i rispettivi operatori del sistema, da includere nel campo di applicazione della presente direttiva e li notificano all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati; essi informano l’Autorità circa le autorità designate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati pubblica dette informazioni sul suo sito internet.”

Articolo 2Modifiche della direttiva 2002/87/CE

La direttiva 2002/87/CE è così modificata:

(1) L’articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“Il coordinatore, designato in conformità dell’articolo 10, comunica all’impresa madre al vertice di un gruppo, o in assenza di questa all’impresa regolamentata con il più elevato totale dello stato patrimoniale nel più importante settore finanziario di un gruppo che il gruppo è stato individuato come conglomerato finanziario nonché la designazione del coordinatore. Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo e le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee, istituito dall’articolo 42 del regolamento …/…, del regolamento …/… e del regolamento …/… del Parlamento europeo e del Consiglio[24] (di seguito “il comitato congiunto”)”.

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. Il comitato congiunto pubblica l’elenco dei conglomerati finanziari individuati e ne cura l’aggiornamento.”

(2) All’articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“Fatte salve le norme settoriali, nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, le autorità competenti verificano se le imprese regolamentate, la cui impresa madre abbia la sede principale al di fuori della Comunità, sono sottoposte a vigilanza da parte di un’autorità competente di un paese terzo, equivalente a quella prevista dalle disposizioni della presente direttiva in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all’articolo 5, paragrafo 2. La verifica è effettuata dall’autorità competente che, se fossero applicate le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, costituirebbe il coordinatore, su richiesta dell’impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nella Comunità o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti rilevanti e tiene conto delle pertinenti indicazioni eventualmente fornite dal comitato congiunto conformemente all’articolo 21 bis , paragrafo 2. L’autorità competente consulta altresì il comitato congiunto prima di procedere a tale verifica.”

(3) Il titolo del capo III, prima dell’articolo 20, è sostituito dal seguente:

“POTERI CONFERITI E PROCEDURE DEL COMITATO”

(4) All’articolo 20, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

“Tali misure non includono la fissazione delle condizioni di applicazione delle disposizioni oggetto degli elementi di cui all’articolo 21 bis .”

(5) L’articolo 21, paragrafo 5 è soppresso.

(6) È inserito il seguente articolo 21 bis :

“Articolo 21 bisStandard tecnici

1. Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, le autorità di vigilanza europee, conformemente all’articolo 42 del regolamento .../... [EBA], del regolamento .../... [EIOPA] e del regolamento .../... [ESMA], possono elaborare progetti di standard tecnici, per quanto riguarda:

a) l’articolo 2, paragrafo 11, per determinare le condizioni di applicazione dell’articolo 17 della direttiva 78/660/CEE[25] del Consiglio nel contesto della presente direttiva;

b) l’articolo 2, paragrafo 17, per determinare le condizioni di applicazione relative alle procedure di determinazione delle “autorità competenti rilevanti”;

c) l’articolo 3, paragrafo 5, per determinare le condizioni di applicazione relative ai parametri alternativi per l’individuazione dei conglomerati finanziari;

d) l’articolo 6, paragrafo 2, per determinare le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell’allegato I, parte II, fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4;

e) l’articolo 7, paragrafo 2, per determinare le modalità di inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di “concentrazioni dei rischi” nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui al secondo comma;

f) l’articolo 8, paragrafo 2, per determinare le modalità di inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di “operazioni intragruppo” nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui al terzo comma.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA], del regolamento .../... [EIOPA] e del regolamento .../... [ESMA].

2. Il comitato congiunto può fornire indicazioni generali per stabilire se i regimi di vigilanza supplementare delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza supplementare secondo quanto stabilito nella presente direttiva riguardo alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario a capo del quale vi sia un’impresa avente la sede principale al di fuori della Comunità.

Il comitato congiunto riesamina regolarmente tali indicazioni e tiene conto di qualsiasi modifica della vigilanza supplementare effettuata dalle autorità competenti pertinenti.”

Articolo 3Modifiche della direttiva 2003/6/CE

La direttiva 2003/6/CE è così modificata:

(1) All’articolo 16, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Fatto salvo l’articolo 226 del trattato, l’autorità competente la cui richiesta di informazioni non ottenga un seguito entro un termine ragionevole o la cui richiesta di informazioni venga respinta può portare tale non osservanza all’attenzione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[26], che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dallo stesso regolamento.”

(2) All’articolo 16, paragrafo 4, il quinto comma è sostituito dal seguente:

“Fatte salve le disposizioni dell’articolo 226 del trattato, un’autorità competente, la cui richiesta di avviare indagini o la cui richiesta di autorizzazione per i suoi funzionari ad accompagnare i funzionari dell’autorità competente dell’altro Stato membro non sia accolta entro un tempo ragionevole o sia respinta, può portare tale non osservanza all’attenzione all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dal regolamento.../... [ESMA].”

(3) All’articolo 16, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“Per assicurare l’applicazione uniforme dei paragrafi 2 e 4, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per determinare le condizioni di applicazione relative alle richieste di scambio di informazioni e di ispezioni transfrontaliere.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

Articolo 4Modifiche della direttiva 2003/41/CE

La direttiva 2003/41/CE è così modificata:

(1) L’articolo 13 è così modificato:

a) il testo esistente viene rinumerato come paragrafo 1;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 2:

“2. Per assicurare l’applicazione uniforme della direttiva, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[27], elabora progetti di standard tecnici relativi alle informazioni fornite alle autorità competenti. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EIOPA].”

(2) All’articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 11:

“11. Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali elabora progetti di standard tecnici contenenti l’elenco delle disposizioni prudenziali di ogni Stato membro pertinenti per il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali che non sono coperte dal riferimento alla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro di cui al paragrafo 1. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EIOPA].

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali aggiorna le informazioni sulla predetta legislazione periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni”.

Articolo 5Modifiche della direttiva 2003/71/CE

La direttiva 2003/71/CE è così modificata:

1. All’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 2 e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[28] elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione conformemente al paragrafo 4. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

3. L’articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

“L’autorità competente comunica l’approvazione del prospetto all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e contestualmente all’emittente, all’offerente o alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo il caso.”

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. L’autorità competente dello Stato membro d’origine può trasferire l’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro, previa comunicazione all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e previa accettazione dell’autorità competente. Tale trasferimento è comunicato all’emittente, all’offerente o alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dall’autorità competente dello Stato membro d’origine. Il termine di cui al paragrafo 2 decorre da tale data.”

4. All’articolo 14 è inserito il seguente paragrafo 4 bis :

“4 bis . L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati pubblica sul suo sito web l’elenco dei prospetti approvati a norma dell’articolo 13, compreso, se del caso, un link al prospetto pubblicato sul sito web dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, o sul sito web dell’emittente o del mercato regolamentato. L’elenco pubblicato viene aggiornato e mantenuto sul sito web per un periodo di almeno 12 mesi.”

5. All’articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione dell’obbligo di pubblicare un supplemento al prospetto in caso di fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

6. All’articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo l’articolo 23, qualora l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, il prospetto approvato nello Stato membro d’origine ed i supplementi sono validi per l’offerta al pubblico o per l’ammissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti, purché l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano comunicazione a norma dell’articolo 18. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano i prospetti ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa.”

7. All’articolo 18 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

“3. Contestualmente alla trasmissione all’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette il certificato di approvazione del prospetto all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l’autorità competente dello Stato membro ospitante pubblicano nel loro sito web l’elenco dei certificati di approvazione trasmessi conformemente al presente articolo, compreso, se del caso, un link al prospetto pubblicato sul sito web dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, o sul sito web dell’emittente o del mercato regolamentato. L’elenco pubblicato viene aggiornato e mantenuto sul sito web per un periodo di almeno 12 mesi.

4. Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative alle procedure di trasmissione del certificato di approvazione, della copia del prospetto, della traduzione della nota di sintesi e di eventuali supplementi al prospetto.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

8. All’articolo 21, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri informano la Commissione, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.”

9. L’articolo 22 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra le autorità competenti o alla trasmissione da parte delle stesse autorità competenti di informazioni riservate all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e al Comitato europeo per il rischio sistemico. Le informazioni scambiate tra le autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati o il Comitato europeo per il rischio sistemico sono coperte dal segreto d’ufficio cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.”

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 2 e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni della cooperazione e dello scambio di informazioni tra autorità competenti, tra cui l’elaborazione di moduli o formulari standard da utilizzarsi ai fini della predetta cooperazione o del predetto scambio di informazioni.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

Articolo 6Modifiche della direttiva 2004/39/CE

La direttiva 2004/39/CE è così modificata:

(1) All’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli Stati membri istituiscono un registro di tutte le imprese di investimento. Il registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi e/o sulle attività per i quali l’impresa di investimento è autorizzata. Il registro viene aggiornato regolarmente.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita dal regolamento …/… del Parlamento europeo e del Consiglio[29] redige un elenco di tutte le imprese di investimento della Comunità. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati pubblica l’elenco e ne cura l’aggiornamento.”

(2) All’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, dell’articolo 7, dell’articolo 9, paragrafi da 2 a 4, dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 12, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per determinare le condizioni di applicazione degli obblighi e delle procedure relativi all’autorizzazione di cui al presente articolo, all’articolo 7, all’articolo 9, paragrafi da 2 a 4, all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 12.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

(3) All’articolo 10 bis è aggiunto il seguente paragrafo 8:

“8. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per determinare le condizioni di applicazione relative all’elenco di informazioni richieste per la valutazione dell’acquisizione di cui al paragrafo 1 e le modalità della procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all’articolo 10, paragrafo 4. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

(4) All’articolo 31 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

“7. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo e per fissare una procedura di comunicazione uniforme, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative all’obbligo di comunicare le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 e alla procedura di trasmissione di dette informazioni conformemente ai paragrafi 3 e 6, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

(5) All’articolo 32 è aggiunto il seguente paragrafo 10:

“10. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo e per fissare una procedura di comunicazione uniforme, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative all’obbligo di comunicare le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 e alla procedura di trasmissione di dette informazioni conformemente al paragrafo 3, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

(6) L’articolo 47 è sostituito dal seguente:

“Articolo 47Elenco dei mercati regolamentati

Ciascuno Stato membro compila l’elenco dei mercati regolamentati di cui è lo Stato membro d’origine e lo comunica agli altri Stati membri e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Esso provvede altresì a comunicare ogni modifica del predetto elenco. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati pubblica sul suo sito web l’elenco di tutti i mercati regolamentati e ne cura l’aggiornamento.”

(7) L’articolo 48 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per lo svolgimento di ognuna delle funzioni previste nella presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti degli altri Stati membri dell’identità delle autorità competenti responsabili dello svolgimento di ognuno dei compiti, e di ogni eventuale divisione degli stessi.”

b) Al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri informano la Commissione, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.”

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati pubblica sul suo sito web l’elenco delle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne cura l’aggiornamento.”

(8) All’articolo 53 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. Le autorità competenti comunicano all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati i meccanismi extragiudiziali di cui al paragrafo 1 attivi nella sua giurisdizione.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati pubblica un elenco dei meccanismi extragiudiziali sul suo sito web e ne cura l’aggiornamento.”

(9) All’articolo 56 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

“6. Per assicurare l’applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative all’obbligo di collaborazione a carico delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e al contenuto degli accordi di collaborazione di cui al paragrafo 2, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

(10) L’articolo 57 è così modificato:

a) il testo esistente viene rinumerato come paragrafo 1;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 2:

“2. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 1, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione dell’obbligo a carico delle autorità competenti di collaborare nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

(11) L’articolo 58 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per assicurare l’applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione dell’obbligo di scambio di informazioni, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“Gli articoli 54, 58 e 63 non precludono alle autorità competenti la possibilità di trasmettere all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, al Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento …/… del Parlamento europeo e del Consiglio[30], alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, nella loro qualità di autorità monetarie nonché, laddove appropriato, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento le informazioni riservate di cui potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni; analogamente nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui queste potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni previste dalla presente direttiva.”

(12) All’articolo 60 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione dell’obbligo di consultare altre autorità competenti prima di concedere l’autorizzazione, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

(13) L’articolo 62 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la terza frase del secondo comma è sostituita dal testo seguente:

“La Commissione e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sono informate senza indugio di dette misure.”

b) al paragrafo 2, la seconda frase del terzo comma è sostituita dal testo seguente:

“La Commissione e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sono informate senza indugio di dette misure.”

c) al paragrafo 3, la seconda frase del secondo comma è sostituita dal testo seguente:

“La Commissione e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sono informate senza indugio di dette misure.”

(14) All’articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati possono stipulare accordi di cooperazione, che prevedano scambi d’informazioni, con le autorità competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 54. Tale scambio d’informazioni deve essere destinato all’esecuzione dei compiti delle predette autorità competenti.

Gli Stati membri e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati possono trasferire dati personali verso un paese terzo ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE.

Gli Stati membri e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati possono inoltre concludere accordi di collaborazione che prevedono scambi di informazioni con autorità, organismi e persone fisiche o giuridiche di paesi terzi competenti per le seguenti materie:

a) la vigilanza sugli enti creditizi, su altre organizzazioni finanziarie, su imprese di assicurazioni e la vigilanza sui mercati finanziari;

b) la liquidazione e il fallimento delle imprese di investimento e le altre procedure analoghe;

c) la revisione legale dei conti delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione, nello svolgimento della loro funzione di vigilanza, o la gestione di sistemi di indennizzo degli investitori, nello svolgimento delle loro funzioni;

d) la vigilanza sugli organismi coinvolti nella liquidazione e fallimento delle imprese di investimento e altre procedure analoghe;

e) la vigilanza sulle persone responsabili della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari.

Gli accordi di cooperazione di cui al terzo comma possono essere conclusi solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all’articolo 54. Tale scambio di informazioni deve essere finalizzato allo svolgimento delle funzioni di tali autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche.”

Articolo 7Modifiche della direttiva 2004/109/CE

La direttiva 2004/109/CE è così modificata:

(1) L’articolo 12 è così modificato:

a) al paragrafo 8, la lettera a) è soppressa;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 9:

“9. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[31] elabora progetti di standard tecnici per stabilire un formato standard armonizzato da utilizzarsi per la notifica all’emittente delle informazioni previste al paragrafo 1, del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3.

L’Autorità presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di cui al primo comma entro il 1° gennaio 2014. La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

(2) L’articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) il contenuto della notifica da effettuare;”

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

“3. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 1 e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per stabilire un formato standard armonizzato da utilizzarsi per la notifica all’emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 o per il deposito delle informazioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3.

L’Autorità presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di cui al primo comma entro il 1° gennaio 2014. La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

(3) All’articolo 25, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

“Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra autorità competenti o alla trasmissione da parte delle autorità competenti di informazioni riservate all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e al Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento …/… del Parlamento europeo e del Consiglio[32].”

Articolo 8Modifiche della direttiva 2005/60/CE

La direttiva 2005/60/CE è così modificata:

(1) All’articolo 31 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali possono elaborare progetti di standard tecnici conformemente all’articolo 42 del regolamento …/…, del regolamento …/… e del regolamento .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio[33] per stabilire il tipo di misure supplementari di cui all’articolo 31, paragrafo 3, e le azioni minime che gli enti creditizi e finanziari devono adottare quando la legislazione del paese terzo non consente l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA], del regolamento .../... [ESMA] e del regolamento .../... [EIOPA].”

(2) All’articolo 34 è aggiunto il paragrafo seguente:

“4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali possono elaborare progetti di standard tecnici conformemente all’articolo 42 del regolamento …/…, del regolamento …/… e del regolamento .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio per stabilire le condizioni di applicazione relative al contenuto minimo della comunicazione di cui al paragrafo 2.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA], del regolamento .../... [ESMA] e del regolamento .../... [EIOPA].”

Articolo 9Modifiche della direttiva 2006/48/CE

(1) All’articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:

“Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea istituita dal regolamento …/… del Parlamento europeo e del Consiglio[34] può elaborare progetti di standard tecnici per determinare le condizioni di applicazione degli obblighi e delle procedure relativi all’autorizzazione di cui agli articoli 7, 8, 10, 11 e 12, ad eccezione delle condizioni fissate dall’articolo 11, paragrafo 1, seconda frase.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].”

(2) L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Articolo 14

Ogni autorizzazione viene notificata all’Autorità bancaria europea.

La ragione sociale di ogni ente creditizio a cui è stata concessa l’autorizzazione è iscritta in un elenco. L’Autorità bancaria europea pubblica l’elenco e ne cura l’aggiornamento.”

(3) All’articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo 9:

“9. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici relativi all’elenco di informazioni richieste per la valutazione dell’acquisizione di cui al paragrafo 1 e alle modalità della procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all’articolo 19 ter , paragrafo 1. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].”

(4) All’articolo 26 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. Per assicurare l’applicazione uniforme dell’articolo 25 e del presente articolo e per fissare una procedura di notificazione uniforme tramite strumenti elettronici, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle informazioni di cui all’articolo 25 e al presente articolo e la procedura di trasmissione delle informazioni. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].”

(5) All’articolo 28 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo e per fissare una procedura di notificazione uniforme tramite strumenti elettronici, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle informazioni di cui al presente articolo e la procedura di trasmissione delle informazioni. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].”

(6) All’articolo 33, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Prima di seguire la procedura prevista all’articolo 30, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione, l’Autorità bancaria europea e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell’adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.”

(7) All’articolo 42 è aggiunto il paragrafo seguente:

“Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le procedure, i metodi e le condizioni di applicazione degli obblighi di scambio delle informazioni che possono facilitare il controllo degli enti creditizi. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].”

(8) All’articolo 42 bis , paragrafo 1, è aggiunto il seguente testo alla fine del quarto comma:

“Se alla fine del periodo di due mesi un’autorità competente ha rinviato il caso all’Autorità bancaria europea conformemente all’articolo 11 del regolamento .../... [EBA], l’autorità di vigilanza su base consolidata attende l’eventuale decisione che l’Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento e agisce in conformità a detta decisione. Si ritiene che il periodo di due mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all’Autorità dopo il periodo di due mesi o se è stata adottata una decisione comune.”

(9) L’articolo 42 ter è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“Nell’esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti di vigilanza e di pratiche di vigilanza nell’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che:

a) le autorità competenti partecipino alle attività dell’Autorità bancaria europea;

b) le autorità competenti si attengano agli orientamenti e alle raccomandazioni dell’Autorità bancaria europea e forniscano una motivazione se non lo fanno;

c) i mandati nazionali conferiti alle autorità competenti non impediscano l’esercizio delle loro funzioni in quanto membri della predetta Autorità ai sensi della presente direttiva.”

b) il paragrafo 2 è soppresso.

(10) All’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni o alla trasmissione delle informazioni all’Autorità bancaria europea conformemente alla presente direttiva nonché ad altre direttive applicabili agli enti creditizi. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio di cui al paragrafo 1.”

(11) All’articolo 46, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri e l’Autorità bancaria europea possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi e con le autorità o organi di tali paesi di cui all’articolo 47 e all’articolo 48, paragrafo 1, accordi di cooperazione che prevedano scambi d’informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 44, paragrafo 1.”

(12) L’articolo 49 è così modificato:

a) al primo comma, è aggiunta la seguente lettera c):

“c) al Comitato europeo per il rischio sistemico, quando le informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei compiti di legge di cui al regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [ESRB][35].”

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni alle banche centrali del Sistema europeo delle banche centrali quando queste informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei rispettivi compiti di legge, in particolare la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, compensazione e regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al Comitato europeo per il rischio sistemico, quando le informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei relativi compiti di legge.”

(13) L’articolo 63 bis è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le disposizioni che disciplinano lo strumento prevedono che il capitale, gli interessi o i dividendi non versati siano tali da assorbire le perdite e da non ostacolare la ricapitalizzazione dell’ente creditizio tramite meccanismi appropriati, quali quelli elaborati dall’Autorità bancaria europea ai sensi del paragrafo 6.”

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo e la convergenza delle pratiche di vigilanza, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle disposizioni di disciplina degli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].

L’Autorità bancaria europea formula inoltre orientamenti in relazione agli strumenti di cui all’articolo 57, primo comma, lettera a).

L’Autorità bancaria europea sorveglia l’applicazione degli standard tecnici di cui al primo comma.”

(14) All’articolo 74, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Per la comunicazione dei calcoli da parte degli enti creditizi, a decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze, lingua e date di informativa uniformi. Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, l’Autorità bancaria europea sviluppa progetti di standard tecnici per introdurre nella Comunità, prima del 1° gennaio 2012, formati, frequenze, lingue e date di informativa uniformi. I formati per l’informativa sono proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente creditizio.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].”

(15) All’articolo 81, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

“Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea, in consultazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione della metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].”

(16) All’articolo 84, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

“Per assicurare l’applicazione uniforme del presente paragrafo, l’Autorità bancaria europea può elaborare progetti di standard tecnici per stabilire l’applicazione pratica e procedurale delle condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a utilizzare il metodo IRB.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al terzo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].”

(17) All’articolo 97, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

“Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea, in consultazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione della metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].”

(18) All’articolo 105, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

“Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea può elaborare progetti di standard tecnici per stabilire l’applicazione pratica e procedurale delle condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a utilizzare i metodi avanzati di misurazione.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].”

(19) All’articolo 106, paragrafo 2, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

“Per assicurare l’applicazione uniforme del presente paragrafo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle eccezioni di cui alle lettere c) e d). L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].”

(20) All’articolo 110, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli Stati membri dispongono che la notifica avvenga almeno due volte all’anno. A decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze, lingua e date di informativa uniformi. Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, l’Autorità bancaria europea sviluppa progetti di standard tecnici per introdurre nella Comunità, prima del 1° gennaio 2012, formati, frequenze, lingua e date di informativa uniformi. I formati per l’informativa sono proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente creditizio.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].”

(21) All’articolo 122 bis , il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

“10. L’Autorità bancaria europea presenta ogni anno una relazione alla Commissione sul rispetto del presente articolo da parte delle autorità competenti.

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente paragrafo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione del presente articolo, ivi comprese le misure adottate in caso di violazione della dovuta diligenza e degli obblighi in materia di gestione dei rischi. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].”

(22) All’articolo 124 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

“6. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione del presente articolo e una procedura comune per la valutazione dei rischi. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].”

(23) All’articolo 129, paragrafo 2, il quinto comma è sostituito dal seguente:

“In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità competenti entro sei mesi, l’autorità competente di cui al paragrafo 1 decide in merito alla domanda. Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi. La decisione viene trasmessa al richiedente e alle altre autorità competenti dall’autorità competente di cui al paragrafo 1.

Se alla fine del periodo di sei mesi un’autorità competente ha rinviato il caso all’Autorità bancaria europea conformemente all’articolo 11 del regolamento .../... [EBA], l’autorità di vigilanza su base consolidata attende l’eventuale decisione che l’Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento e agisce in conformità a detta decisione. Si ritiene che il periodo di sei mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all’Autorità dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione comune.”

(24) L’articolo 129, paragrafo 3, è modificato come segue:

a) al terzo comma “comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria” è sostituito da “Autorità bancaria europea”.

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione comune entro quattro mesi, l’autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle controllate effettuata dalle autorità competenti interessate. Se alla fine del periodo di quattro mesi un’autorità competente ha rinviato il caso all’Autorità bancaria europea conformemente all’articolo 11 del regolamento .../... [EBA], l’autorità di vigilanza su base consolidata attende l’eventuale decisione che l’Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento e agisce in conformità a detta decisione. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all’Autorità dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione comune.”

c) il testo del quinto comma è sostituito dal seguente:

“Le rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE adottano la decisione sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall’autorità di vigilanza su base consolidata. Se alla fine del periodo di quattro mesi l’autorità di vigilanza su base consolidata ha rinviato il caso all’Autorità bancaria europea conformemente all’articolo 11 del regolamento .../... [EBA], le autorità competenti attendono l’eventuale decisione che l’Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento e agiscono in conformità a detta decisione. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all’Autorità dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione comune.”

d) il testo del settimo comma è sostituito dal seguente:

“Qualora l’Autorità bancaria europea sia stata consultata, tutte le autorità di vigilanza tengono conto del suo parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da esso.”

e) il testo del decimo comma è sostituito dal seguente:

“Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione della procedura per l’adozione della decisione comune sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 132, paragrafo 2, di cui al presente paragrafo, e al fine di facilitare l’adozione delle decisioni comuni. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al decimo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].”

(25) All’articolo 130, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

“Qualora si verifichi una situazione di emergenza, ivi compresa un’evoluzione negativa sui mercati finanziari, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario o nel quale sono stabilite succursali rilevanti dal punto di vista dei rischi sistemici di cui all’articolo 42 bis , fatto salvo il capo 1, sezione 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata ne informa non appena possibile l’Autorità bancaria europea e le autorità di cui all’articolo 49, quarto comma, e all’articolo 50, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. Quest’obbligo si applica a tutte le autorità competenti ai sensi degli articoli 125 e 126 e all’autorità competente determinata conformemente all’articolo 129, paragrafo 1.

L’autorità di cui all’articolo 49, quarto comma, che viene a sapere di una situazione descritta al primo comma del presente paragrafo ne informa non appena possibile le autorità competenti di cui agli articoli 125 e 126 e l’Autorità bancaria europea.”

(26) All’articolo 131, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Le autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione ad una filiazione di un’impresa madre che sia un ente creditizio, possono delegare, con un accordo bilaterale, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione all’impresa madre affinché esse si incarichino della vigilanza della filiazione conformemente alle disposizioni della presente direttiva. L’Autorità bancaria europea viene informata dell’esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri e al comitato bancario europeo.”

(27) All’articolo 131 bis , il paragrafo 2 è modificato come segue:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo e dell’articolo 42 bis , paragrafo 3, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per il funzionamento operativo dei collegi, ivi compreso in relazione all’articolo 42 bis , paragrafo 3. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].”

b) il settimo comma è sostituito dal seguente:

“Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata informa l’Autorità bancaria europea delle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica all’Autorità tutte le informazioni particolarmente pertinenti ai fini della convergenza in materia di vigilanza.”

(28) L’articolo 143, paragrafo 2, è modificato come segue:

a) la seguente frase è aggiunta alla fine del primo comma:

“L’Autorità bancaria europea assiste la Commissione e il comitato bancario europeo nell’esecuzione di detti compiti, tra l’altro anche sull’opportunità di aggiornare dette indicazioni.”

b) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

“L’autorità competente che effettua la verifica di cui al paragrafo 1, primo comma, tiene conto di siffatte indicazioni. A tale scopo, l’autorità competente consulta l’Autorità bancaria europea prima di adottare una decisione.”

(29) All’articolo 144 è aggiunto il paragrafo seguente:

“Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare gli aspetti principali sui quali devono essere diffusi dati statistici aggregati e il formato, la struttura, l’elenco di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni di cui al presente articolo. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al terzo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].”

(30) L’articolo 150 è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere d) ed e) sono soppresse;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. L’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare:

a) le condizioni di applicazione dei punti da 15 a 17 dell’allegato V;

b) le condizioni di applicazione della parte 2 dell’allegato VI, per quanto riguarda i fattori quantitativi di cui al punto 12, i fattori qualitativi di cui al punto 13 e il parametro di riferimento di cui al punto 14.

L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].”

(31) All’articolo 156, “comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria” è sostituito da “Autorità bancaria europea”.

Articolo 10Modifiche della direttiva 2006/49/CE

All’articolo 18 della direttiva 2006/49/CE è aggiunto il seguente paragrafo:

“5. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 1, l’Autorità bancaria europea, istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, può elaborare progetti di standard tecnici da sottoporre all’approvazione della Commissione per stabilire l’applicazione pratica e procedurale delle condizioni in base alle quali le autorità competenti autorizzano gli enti creditizi a utilizzare modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della presente direttiva.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].”

Articolo 11Modifiche della direttiva 2009/65/CE

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

1. All’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

“8. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[36], può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative alle informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di un OICVM.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

2. All’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

“6. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare in dettaglio le condizioni di applicazione degli obblighi relativi all’autorizzazione della società di gestione, ad eccezione delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

3. All’articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito alle procedure, ai meccanismi, alle strutture e ai requisiti organizzativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

4. All’articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito ai criteri, ai principi e alle misure di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

5. All’articolo 21, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 3, 4 o 5, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla tutela degli interessi degli investitori e delle altre persone cui sono prestati i servizi. La Commissione, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informati dell’adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.”

6. All’articolo 29 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle condizioni di autorizzazione della società di investimento autogestita, ad eccezione delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

7. All’articolo 43 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

“6. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito al contenuto, al formato e al metodo per la fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

8 All’articolo 50 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle disposizioni relative alle categorie di attività in cui gli OICVM possono investire conformemente al presente articolo.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

9 All’articolo 51 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito ai criteri e alle norme di cui alle lettere a), b) e c), del paragrafo 4.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

10 All’articolo 60 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

“7. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito all’accordo, alle misure e alle procedure di cui alle lettere a), b) e c), del paragrafo 6.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

11 All’articolo 61 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito all’accordo e ai tipi di irregolarità di cui alle lettere a) e b), del paragrafo 3.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

12 All’articolo 64 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito alle informazioni e alla procedura di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

13. All’articolo 69 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle disposizioni relative al contenuto del prospetto, alla relazione annuale e alla relazione semestrale di cui all’allegato I, e il formato di detti documenti.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

14. All’articolo 78 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

“8. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici da sottoporre all’approvazione della Commissione per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito alle informazioni di cui al paragrafo 3.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

15. All’articolo 84 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle condizioni che si applicano alla sospensione provvisoria del riacquisto e del rimborso delle quote degli OICVM di cui alla lettera a), del paragrafo 2, una volta che la sospensione è stata decisa.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

16. All’articolo 95, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per assicurare l’applicazione uniforme dell’articolo 93, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione concernenti:

a) la forma e il contenuto del modello standard di lettera di notifica che gli OICVM devono utilizzare ai fini della notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, tra cui l’indicazione dei documenti a cui fanno riferimento le traduzioni;

b) la forma e il contenuto del modello standard di attestato che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare a norma dell’articolo 93, paragrafo 3;

c) la procedura per lo scambio di informazioni e l’utilizzo della comunicazione elettronica tra autorità competenti ai fini della notifica di cui all’articolo 93.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

17. All’articolo 101, i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

“8. Le autorità competenti possono portare all’attenzione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati le situazioni in cui:

a) una richiesta di scambio di informazioni ex articolo 109 è stata respinta o non ha avuto seguito entro un termine ragionevole;

b) una richiesta di effettuare un’indagine o una verifica sul posto ex articolo 110 è stata respinta o non ha avuto seguito entro un termine ragionevole, o

c) una richiesta di autorizzare il proprio personale ad accompagnare il personale dell’autorità competente dell’altro Stato membro è stata respinta o non ha avuto seguito entro un termine ragionevole.

l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dal regolamento.../... [ESMA].

9. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle disposizioni inerenti all’effettuazione di verifiche sul posto e di indagini di cui ai paragrafi 4 e 5.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

18. L’articolo 102 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri, conformemente alla presente direttiva o ad altri atti normativi comunitari relativi agli OICVM o alle imprese che contribuiscono alla loro attività, o alla trasmissione delle informazioni all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati o al Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento …/… del Parlamento europeo e del Consiglio[37]. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio previsto al paragrafo 1.”

b) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera d):

“d) l’Autorità bancaria europea, istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[38] [EBA], l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita dal regolamento …/… del Parlamento europeo e del Consiglio[39] [EIOPA] e il Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento …/... del Parlamento europeo e del Consiglio[40].”

19. L’articolo 105 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 105

Per assicurare l’applicazione uniforme delle disposizioni della presente direttiva relative allo scambio di informazioni, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative alle procedure per lo scambio di informazioni tra autorità competenti e tra autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

20. All’articolo 108, paragrafo 5, lettera b), il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

“b) se necessario, portano il caso all’attenzione dell’’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dal regolamento.../... [ESMA].

La Commissione e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati vengono informate immediatamente di eventuali misure adottate in applicazione del primo comma, lettera a).”

Articolo 12Attuazione

2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 13Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente […] […]

[1] Ossia il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.

[2] Si ricorda che la presente relazione riguarda le proposte per l’istituzione dell’ESFS mediante la trasformazione degli attuali comitati di vigilanza europei in autorità di vigilanza europee. La proposta di istituzione dell’ESRB viene illustrata in un documento separato.

[3]

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU C […] del […], pag. […].

[8] COM(2009) 114 definitivo.

[9] COM(2009) 252 definitivo.

[10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[11] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

[12] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

[13] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

[14] GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

[15] GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1.

[16] GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

[17] GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

[18] GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

[19] GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

[20] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

[21] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

[22] GU L

[23] GU L

[24] GU L

[25] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo da […].

[26] GU L

[27] GU L

[28] GU L

[29] GU L

[30] GU L

[31] GU L

[32] GU L

[33] GU L

[34] GU L

[35] GU L

[36] GU L

[37] GU L

[38] GU L

[39] GU L

[40] GU L