52009PC0575




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 19.10.2009

COM(2009)575 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo (terza quota 2009)

RELAZIONE

L'accordo interno e il regolamento finanziario del 10° FES (RF) prevedono una nuova procedura per le richieste di contributi che gli Stati membri devono versare per finanziare il FES. A norma dell'articolo 157 del RF, la prima applicazione concreta di questa nuova procedura riguarda i contributi dell'anno 2009 ("n+2" nel senso di quella riserva).

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 5, del RF, la presente proposta riguarda:

- l'importo della terza quota del contributo per il 2009 ("n+1" nel senso delle procedure permanenti stabilite in quell'articolo).

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 7, del RF, l’importo gestito dalla Commissione e l’importo gestito dalla BEI vengono specificati ogni volta.

Conformemente all'articolo 145 del RF, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 5, del RF, il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione e gli Stati membri versano la terza quota del contributo entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del RF, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l’altro, gli importi dei precedenti FES. Per le richieste oggetto della presente proposta si tratta quindi di importi a titolo del 9° FES.

Si ricorda infine che l'articolo 60, paragrafo 1, del RF stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo (terza quota 2009)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'Oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE[1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE[2], in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento finanziario del 18 febbraio 2008 per il 10° Fondo europeo di sviluppo, in appresso “regolamento finanziario del 10° FES"[3], in particolare l'articolo 57 e l'articolo 58, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[4],

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES), le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 9° FES.

(2) A norma dell'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3) A norma dell'articolo 157 del regolamento finanziario del 10° FES, la procedura di cui agli articoli da 57 a 61 si applica per la prima volta all'anno 2009. Secondo questa procedura, la Commissione presenta una proposta contenente l'importo della terza quota del contributo per il 2009. Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione e gli Stati membri versano la terza quota del contributo entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della terza quota 2009 per finanziare il FES sono riportati nella tabella che figura in allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'adozione.

Articolo 3

Gli Stati membri che contribuiscono al 9° FES sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Contributi relativi alla terza quota 2009 (in euro)

[pic]

[1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

[2] GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

[3] GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

[4] GU C …, …, pag. .