52009PC0546




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 19.10.2009

COM(2009)546 definitivo

2009/0154 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore (versione codificata)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 72/245/CEE, del 20 giugno 1972, relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore[3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 72/245/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato XII della direttiva codificata.

ê 95/54/CE art. 1, punto 1

2009/0154 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore (versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

ê 72/245/CEE (adattato)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 95 Õ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[6],

considerando quanto segue:

ê

1. La direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore[7] è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

ê 2005/49/CE considerando (1) (adattato)

2. La direttiva 72/245/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva Ö 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)[9] e fissa le prescrizioni tecniche relative alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore. Tali prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con lo scopo di garantire l’applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, della procedura di omologazione CE, prevista dalla direttiva 2007/46/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2007/46/CE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva. Õ

ê 72/245/CEE (adattato)

3. Ö Occorre tener conto dei requisiti tecnici istituiti dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) nelle proprie normative corrispondenti allegate all’accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) sull’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni concesse in base a tali prescrizioni (accordo del 1958 riveduto)[10]. Õ

ê

4. La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato XI, parte B,

ê 72/245/CEE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

ê 95/54/CE art. 1, punto 2

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, per «veicolo» si intendono i veicoli definiti nella direttiva 2007/46/CE.

ê 95/54/CE art. 1, punto 3 (adattato)

Articolo 2

ê 2004/104/CE art. 2 (adattato)

1. Componenti o singole unità tecniche che soddisfano i requisiti di cui agli allegati da I a X, gli Stati membri non possono, per motivi di compatibilità elettromagnetica:

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; oppure

b) vietarne l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione.

2. Per tipo di veicoli, componenti o singole unità tecniche che non soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a X , gli Stati membri, per motivi di compatibilità elettromagnetica:

a) non rilasceranno più l'omologazione CE; e

b) possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale.

ê 2005/49/CE art. 3 (adattato)

3. Se non vengono soddisfatti i requisiti della presente direttiva, gli Stati membri, per motivi di compatibilità elettromagnetica:

a) cesseranno di ritenere validi — ai fini dell’articolo 26, paragrafo 1 della direttiva 2007/46/CE — i certificati di conformità che, ai sensi di tale direttiva, accompagnano i veicoli nuovi;

b) potranno rifiutare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di veicoli nuovi.

Le omologazioni Ö anteriori al 1° luglio 2006 Õ di veicoli non dotati di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz o da 79 GHz restano invariate.

ê 2004/104/CE art. 2 (adattato)

4. Ö I requisiti Õ di cui agli allegati da I a X, relative alla compatibilità elettromagnetica, si applicano alle componenti o alle singole unità tecniche ai fini dell'articolo 28 della direttiva 2007/46/CE .

ê 95/54/CE

5. In deroga ai paragrafi 2 e 4, per quanto riguarda la sostituzione delle parti, gli Stati membri possono continuare a rilasciare l'omologazione CEE e consentire la vendita e la messa in circolazione di componenti o di entità tecniche destinate a tipi di veicoli omologati anteriormente al 1° gennaio 1996 ai sensi della direttiva 72/245/CEE o della direttiva 72/306/CEE o, eventualmente, della successiva estensione dell'omologazione.

ê 2005/49/CE art. 3

6. A decorrere dal 1° luglio 2013 gli Stati membri vietano l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di veicoli dotati di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz.

7. Se la data di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 5 della decisione 2005/50/CE della Commissione[11] viene modificata secondo le modalità dell’articolo 5 della decisione, gli Stati membri vietano l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di veicoli dotati di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz dopo la data di riferimento modificata.

ê 95/54/CE art. 1, punto 4 (adattato)

Articolo 3

1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai fini dell'articolo Ö 1, paragrafo 4 della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12] Õ.

2. I veicoli, i componenti e le entità tecniche omologati in conformità della presente direttiva sono considerati conformi alle disposizioni celle direttive, elencate nell'allegato IV della direttiva 92/53/CEE del Consiglio[13], riguardanti la compatibilità elettromagnetica.

ê 72/245/CEE (adattato)

Articolo 4

Ö Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico i requisiti degli allegati da I a X sono adottate a norma della procedura prevista all’articolo 40, paragrafo 2 della direttiva 2007/46/CE. Õ

Articolo 5

Ö Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva. Õ

ê

Articolo 6

La direttiva 72/245/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato XI, parte A è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato XI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato XII.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Essa si applica a decorrere da […].

ê 72/245/CEE

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ê 2004/104/CE art. 1 e allegato (adattato)

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I | Requisiti cui devono rispondere i veicoli e le unità elettriche/elettroniche (UEE) montate sui veicoli |

Appendice 1: | Elenco delle norme menzionate nella presente direttiva |

Appendice 2: | Limiti di riferimento delle emissioni elettromagnetiche a banda larga del veicolo Distanza antenna-veicolo: 10 m. |

Appendice 3: | Limiti di riferimento delle emissioni elettromagnetiche a banda larga del veicolo Distanza antenna-veicolo: 3 m. |

Appendice 4: | Limiti di riferimento delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta del veicolo Distanza antenna-veicolo: 10 m. |

Appendice 5: | Limiti di riferimento delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta del veicolo Distanza antenna-veicolo: 3 m. |

Appendice 6: | Limiti di riferimento delle emissioni elettromagnetiche a banda larga delle unità elettriche/elettroniche (UEE) |

Appendice 7: | Limiti di riferimento delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta delle unità elettriche/elettroniche (UEE) |

Appendice 8: | Modello del marchio di omologazione CE |

Allegato II A | Documento d’informazione relativo all’omologazione CE di un veicolo |

Allegato II B | Documento d’informazione relativo all’omologazione CE di un’unità elettrica/elettronica (UEE) |

Allegato III A | Modello di scheda di omologazione CE |

Allegato III B | Modello di scheda di omologazione CE |

Allegato IV | Metodo di misura delle emissioni elettromagnetiche a banda larga irradiate dai veicoli |

Allegato V | Metodo di misura delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta irradiate dai veicoli |

Allegato VI | Metodo di prova dell’immunità dei veicoli alle radiazioni elettromagnetiche |

Allegato VII | Metodo di misura delle emissioni elettromagnetiche a banda larga irradiate da unità elettriche/elettroniche (UEE) |

Appendice 1 — Figura 1: | Area di prova all’aperto: Geometria dell’area di prova dell’UEE Area piana e priva di superfici che riflettano onde elettromagnetiche |

Allegato VIII | Metodo di misura delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta irradiate da UEE |

Allegato IX | Metodi di prova dell’immunità delle UEE alle radiazioni elettromagnetiche |

Appendice 1 — Figura 1: | Prova con stripline da 800 mm |

Appendice 1 — Figura 2: | Dimensioni di stripline da 800 mm |

Appendice 2: | Dimensioni tipo di una cellula TEM |

Allegato X | Metodi di prova dell’immunità e dell’emissione di transitori da parte di UEE |

Ö Allegato XI Õ | Ö Parte A: direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive Õ |

Ö Parte B: elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale Õ |

Ö Allegato XII Õ | Ö Tavola di concordanza Õ |

ê 2004/104/CE art. 1 e allegato

ALLEGATO I

REQUISITI CUI DEVONO RISPONDERE I VEICOLI E LE UNITÀ ELETTRICHE/ELETTRONICHE (UEE) MONTATE SUI VEICOLI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva riguarda la compatibilità elettromagnetica dei veicoli di cui all’articolo 1, compresi i loro rimorchi (nel prosieguo denominati veicoli ), alle condizioni in cui sono forniti dal costruttore del veicolo, nonché le componenti e le singole unità tecniche destinate a essere montate sui veicoli.

Ciò comprende:

- i requisiti relativi all’immunità a perturbazioni emesse e condotte per funzioni legate al controllo diretto del veicolo, alla protezione del conducente, dei passeggeri e di altri utenti della strada, nonché a perturbazioni che possono confondere il conducente o altri utenti della strada,

- i requisiti relativi al controllo di emissioni indesiderate, irradiate e condotte, per tutelare il buon funzionamento degli apparecchi elettrici o elettronici nel veicolo in questione e in quelli adiacenti o vicini e al controllo di perturbazioni emesse da accessori che possono essere montati sul veicolo successivamente.

2. DEFINIZIONI

2.1. Ai fini della presente direttiva:

2.1.1. «Compatibilità elettromagnetica» significa la capacità, di veicoli, componenti o singole unità tecniche, di funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico senza introdurre perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili per quanto si trova in tale ambiente.

2.1.2. «Perturbazione elettromagnetica» indica qualsiasi fenomeno elettromagnetico che peggiori il funzionamento di veicoli oppure di componenti, singole unità tecniche o qualsiasi altro dispositivo, impianto o sistema in funzione nei pressi di un veicolo. Una perturbazione elettromagnetica può essere un rumore elettromagnetico, un segnale indesiderato o un’alterazione del mezzo stesso di propagazione.

2.1.3. «Immunità elettromagnetica» significa la capacità di veicoli, componenti o singole unità tecniche, di funzionare senza peggioramenti in presenza di (specifiche) perturbazioni elettromagnetiche, come i segnali intenzionali di radiofrequenze da parte di emittenti radiofoniche e le emissioni irradiate in banda da apparecchi industriali, scientifici e medici (ISM) interni o esterni al veicolo.

2.1.4. «Ambiente elettromagnetico» significa l’insieme dei fenomeni elettromagnetici che si verificano in un determinato luogo.

2.1.5. «Radiazione a banda larga» indica una radiazione la cui larghezza di banda è superiore a quella di un ricevitore o di un apparecchio di misura specifico [ Comitato Speciale Internazionale sulle Radiointerferenze (CISPR) 25, 2a edizione].

2.1.6. «Radiazione a banda stretta» indica una radiazione la cui larghezza di banda è inferiore a quella di un ricevitore o di un apparecchio di misura specifico (CISPR) 25, 2a edizione.

2.1.7. «Sistema elettrico/elettronico» indica il o i dispositivi elettrici o elettronici o insiemi di tali dispositivi che fanno parte di un veicolo, con i rispettivi collegamenti elettrici, ma non destinati a essere omologati separatamente dal veicolo stesso.

2.1.8. «Unità elettrica/elettronica» (UEE) indica un dispositivo elettrico e/o elettronico o un insieme di tali dispositivi, destinato a far parte di un veicolo con i relativi collegamenti elettrici e cablaggi e che espleta una o più funzioni specializzate. Un’UEE può essere omologata, su richiesta del costruttore o del suo rappresentante autorizzato, come «componente» o «unità tecnica» (UT) (articolo 3, paragrafi 24 e 25 della direttiva 2007/46/CE ).

2.1.9. «Tipo di veicolo», in relazione alla compatibilità elettromagnetica, indica veicoli sostanzialmente uguali tra loro per:

2.1.9.1. dimensione e forma complessiva del vano motore;

2.1.9.2. disposizione generale delle componenti elettriche/elettroniche e del cablaggio;

2.1.9.3. il materiale di base con cui sono costruiti il telaio o (eventualmente) la carrozzeria del veicolo (p. es. carrozzeria in acciaio, alluminio o fibra di vetro). La presenza di pannelli di materiale diverso non modifica il tipo di veicolo purché il materiale di base della carrozzeria sia lo stesso. Tuttavia, simili variazioni vanno segnalate.

2.1.10. «Tipo di UEE», in relazione alla compatibilità elettromagnetica, indica un’unità che non differisce sostanzialmente da altre per:

2.1.10.1. la funzione espletata dall’UEE;

2.1.10.2. l’eventuale disposizione generale delle componenti elettriche/elettroniche.

2.1.11. «Alberi di cablaggio» indica fasci di cavi di alimentazione, per sistemi bus (per es. CAN), per trasmettere segnali o eccitare direttamente un’antenna, installati dal costruttore del veicolo.

2.1.12. Le funzioni legate all’immunità sono:

a) funzioni legate direttamente al controllo del veicolo:

ê 2005/83/CE art. 1 e allegato punto 1, lett. a)

- che rallentano o modificano l’andatura, quali motore, cambio, freni, sterzo, sospensioni, dispositivi di limitazione della velocità,

ê 2004/104/CE art. 1 e allegato

- che alterano la posizione del conducente, come la posizione del sedile o dello sterzo,

- che alterano la visibilità del conducente, come la posizione dei fari, il tergicristallo;

b) funzioni legate alla protezione del conducente, dei passeggeri e di altri utenti della strada:

- come airbag e sistemi di ritenuta di sicurezza;

c) funzioni che, se perturbate, possono confondere il conducente o altri utenti della strada:

- perturbazioni ottiche, come: cattivo funzionamento di indicatori di direzione, luci di arresto, d’ingombro o di posizione posteriori, sistemi luminosi d’emergenza; indicazioni errate di spie luminose o display di allarme in relazione a funzioni di cui lettere a) e b), direttamente visibili da parte del conducente,

- perturbazioni acustiche, come: cattivo funzionamento di sistemi antifurto, avvisatori acustici;

d) funzioni legate alle finalità del bus di dati del veicolo:

- che bloccano la trasmissione-dati nei sistemi dei bus di dati del veicolo, necessaria al buon funzionamento di altre funzioni legate all’immunità;

e) funzioni che, se perturbate, alterano lo statuto giuridico del veicolo, come: tachigrafo, contachilometri.

ê 2005/49/CE art. 1, punto 1

2.1.13. «Apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 24 GHz» denota un radar quale quello definito all’articolo 2, paragrafo 2 della decisione 2005/50/CE e che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4 di tale decisione.

ê 2004/104/CE art. 1 e allegato (adattato)

è1 2005/83/CE art. 1 e allegato, punto 1 b)

è2 2005/83/CE art. 1 e allegato, punto 1 c)

è3 2006/96/CE allegato, punto A.8

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

3.1. Omologazione di un tipo di veicolo

3.1.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo, rispetto alla sua compatibilità elettromagnetica, va presentata, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2007/46/CE, dal costruttore del veicolo.

3.1.2. Un modello di scheda informativa si trova all’allegato II A.

3.1.3. Il costruttore del veicolo redige un elenco di tutti i sistemi elettrici/elettronici o UEE del veicolo, versioni di carrozzeria[14] e varianti dei suoi materiali[15], configurazione dei circuiti generali, tipi di motore, guida a destra/a sinistra, distanza tra gli assi. I sistemi elettrici/elettronici o le UEE del veicolo sono quelle che possono emettere radiazioni significative a banda larga o stretta e/o che intervengono nelle funzioni legate all’immunità (cfr. punto 2.1.12 ) del veicolo.

3.1.4. Il costruttore e l’autorità competente sceglieranno di comune accordo dall’elenco un veicolo rappresentativo da sottoporre alle prove. Tale veicolo rappresenterà il veicolo tipo (cfr. appendice 1 dell’allegato II A). Il veicolo viene scelto in base ai sistemi elettrici/elettronici offerti dal costruttore. Se il costruttore del veicolo e la competente autorità riconoscono che l’esistenza di sistemi diversi ha notevoli conseguenze sulla compatibilità elettromagnetica del veicolo rispetto al primo veicolo scelto, allora si possono selezionare dal suddetto elenco anche più veicoli.

3.1.5. La scelta del o dei veicoli ai sensi del punto 3.1.4 è limitata alle combinazioni veicolo-sistema elettrico/elettronico destinate alla produzione effettiva.

3.1.6. Il costruttore può allegare alla domanda un verbale delle prove effettuate. I dati forniti possono essere inseriti dall’ente omologante nella scheda di omologazione CE.

3.1.7. Se il servizio tecnico responsabile dell’omologazione CE effettua esso stesso le prove di omologazione, va fornito un veicolo rappresentativo del tipo da omologare ai sensi del punto 3.1.4.

3.1.8. Il costruttore del veicolo comunicherà bande di frequenza, livelli di potenza, posizioni dell’antenna e istruzioni per installare trasmettitori di radiofrequenze, anche se il veicolo non ne fosse dotato all’atto dell’omologazione CE. Ciò riguarda tutti i servizi di radiocomunicazione mobile di norma usati sui veicoli. Tali informazioni saranno pubblicamente disponibili dopo l’omologazione CE.

I costruttori di veicoli devono dimostrare che i trasmettitori non influiscono negativamente sulle prestazioni del veicolo.

3.2 Omologazione di un tipo di unità elettrica/elettronica (UEE)

3.2.1. Applicabilità della presente direttiva all’UEE:

[pic]3.2.2. La domanda di omologazione di un tipo di UEE, riguardo alla compatibilità elettromagnetica, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2007/46/CE, va presentata dal costruttore del veicolo, dal fabbricante dell’UEE o da un rappresentante autorizzato.

3.2.3. Il modello della scheda informativa si trova all’allegato II B.

3.2.4. Il costruttore può allegare alla domanda un verbale delle prove effettuate. L’ente omologante può usare i dati forniti per redigere la scheda di omologazione CE. Per dispositivi destinati a essere installati su un veicolo, il costruttore può allegare alla domanda la dichiarazione di conformità del fabbricante ai sensi della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[16] o della direttiva 2004/108/CE, il verbale sulle prove CEM e le istruzioni per il montaggio di tali apparecchi sui veicoli.

3.2.5. Se il servizio tecnico responsabile dell’omologazione CE effettua esso stesso le prove di omologazione, va fornito un campione del sistema di UEE rappresentativo del tipo da omologare, eventualmente dopo aver discusso con il fabbricante, per esempio, possibili varianti della configurazione, numero delle componenti e/o di sensori. Se il servizio tecnico lo ritiene necessario, può scegliere un esemplare supplementare.

3.2.6. Il o i campioni vanno marcati, in modo leggibile e indelebile, con il nome o il marchio commerciale del fabbricante e la designazione del tipo.

3.2.7. Se necessario, vanno individuati tutti i limiti imposti all’uso. Tali limiti vanno indicati all’allegato II B e/o III B.

3.2.8. UEE vendute come ricambi non vanno omologate se chiaramente marcate come tali da un codice e se identiche a quelle prodotte, per un veicolo già omologato, dal fabbricante del relativo apparecchio originale (OEM) e da esso provengono.

3.2.9. Componenti vendute nell’assistenza post vendita e da montare su veicoli a motore, non vanno omologate se non intervengono in funzioni legate all’immunità (punto 2.1.12). In tal caso va redatta una dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva 1999/5/CE o 2004/108/CE. Essa dichiarerà in particolare che l’UEE rispetta i limiti di cui ai punti 6.5, 6.6, 6.8 e 6.9 dell’allegato I alla presente direttiva.

4. OMOLOGAZIONE CE

4.1. Procedure di omologazione CE

4.1.1. Omologazione CE di un veicolo

Il costruttore del veicolo può scegliere tra le seguenti procedure di omologazione CE di un veicolo.

4.1.1.1. Omologazione della configurazione di un veicolo

La configurazione di un veicolo può ottenere direttamente l’omologazione CE seguendo quanto disposto al punto 6 . Il costruttore del veicolo che scelga questa procedura non deve effettuare prove singole del sistema elettrico/elettronico o dell’UEE.

4.1.1.2. Omologazione di un tipo di veicolo mediante prove su singole UEE

Il costruttore del veicolo può ottenerne l’omologazione se dimostra alla competente autorità che tutti i sistemi elettrici/elettronici (cfr. punto 3.1.3 ) o tutte le UEE in questione sono state omologate singolarmente ai sensi della presente direttiva e sono stati installate alle condizioni da essa previste.

4.1.1.3. Il costruttore che lo desideri può ottenere l’omologazione ai sensi della presente direttiva se il veicolo non ha dispositivi del tipo soggetto a prove di immunità o di irradiazione. Tali omologazioni non richiedono prove.

4.1.2. Omologazione CE di un’UEE.

Può essere omologata un’UEE da montare su tutti i tipi di veicoli (omologazione di componente) o su uno o più tipi di veicoli specifici, a richiesta del fabbricante dell’UEE (omologazione di un’entità tecnica).

4.1.3. UEE emittenti intenzionali di radiofrequenze non omologate dal costruttore di un veicolo, devono essere accompagnate da adeguate istruzioni di montaggio.

4.2. Ottenimento dell’omologazione CE

4.2.1. Veicolo

4.2.1.1. Se il veicolo rappresentativo soddisfa i requisiti della presente direttiva, ottiene l’omologazione CE ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, e, se del caso, dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE.

4.2.1.2. Un modello della scheda di omologazione CE figura nell'allegato III A.

4.2.2. Unità elettrica/elettronica (UEE)

4.2.2.1. Se il o i sistemi rappresentativi dell’UEE soddisfano i requisiti della presente direttiva, ottengono l’omologazione CE ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, e, se del caso, dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE .

4.2.2.2. Un modello della scheda di omologazione CE si trova all’allegato III B.

4.2.3. Per compilare le schede di cui ai precedenti punti 4.2.1.2 o 4.2.2.2, l’autorità competente dello Stato membro che concede l’omologazione può usare il verbale preparato da un laboratorio di prove accreditato alla norma ISO 17025 e riconosciuto dall’autorità competente.

4.3. Modifiche alle omologazioni

4.3.1. Alle modifiche delle omologazioni rilasciate ai sensi della presente direttiva, si applicano gli articoli da 13 a 16 della direttiva 2007/46/CE.

4.3.2. Modifica all’omologazione di un veicolo mediante aggiunta o sostituzione di un’UEE.

4.3.2.1. Se un costruttore ha ottenuto l’omologazione di una configurazione e desidera aggiungere o sostituire un sistema elettrico/elettronico o un’UEE, già omologati ai sensi della presente direttiva e che saranno installati ai sensi delle condizioni in vigore, l’omologazione può essere modificata senza ulteriori prove. Il sistema elettrico/elettronico o l’UEE supplementari o di sostituzione sono considerati parte del veicolo ai fini della conformità della produzione.

4.3.2.2. Se la o le parti supplementari o di sostituzione non sono state omologate ai sensi della presente direttiva e se sono necessarie delle prove, l’intero veicolo sarà dichiarato conforme se si dimostra che le parti nuove o modificate soddisfano i corrispondenti requisiti del punto 6 o se si dimostra, con un test comparativo, che la nuova parte probabilmente non influenza negativamente la conformità del tipo di veicolo.

4.3.3. L’aggiunta di UEE usate, non omologate ai sensi della presente direttiva — non essendo ciò necessario all’epoca della loro prima installazione — non invalida l’omologazione se sono installate secondo le raccomandazioni del loro fabbricante e del costruttore del veicolo.

5. MARCATURA

5.1. Le UEE conformi a un tipo omologato ai sensi della presente direttiva recheranno un marchio di omologazione CE.

5.2. Il marchio di omologazione CE avrà le seguenti caratteristiche:

un rettangolo che racchiude la lettera minuscola «e» seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE:

1 | per la Germania |

2 | per la Francia |

3 | per l’Italia |

4 | per i Paesi Bassi |

5 | per la Svezia |

6 | per il Belgio |

7 | per l’Ungheria |

8 | per la Repubblica ceca |

9 | per la Spagna |

11 | per il Regno Unito |

12 | per l’Austria |

13 | per il Lussemburgo |

17 | per la Finlandia |

18 | per la Danimarca |

è3 19 ç | è3 per la Romania ç |

20 | per la Polonia |

21 | per il Portogallo |

23 | per la Grecia |

24 | per l’Irlanda |

26 | per la Slovenia |

27 | per la Slovacchia |

29 | per l’Estonia |

32 | per la Lettonia |

è3 34 ç | è3 per la Bulgaria ç |

36 | per la Lituania |

49 | per Cipro |

50 | per Malta |

Vicino al rettangolo, il «numero di omologazione di base» che compare nella sezione 4 del numero di omologazione CE di cui all’allegato VII della direttiva 2007/46/CE, preceduto da due cifre indicanti il numero d’ordine attribuito all’ultima importante modifica tecnica della presente direttiva. Il numero d’ordine della modifica e il numero di omologazione della componente che compaiono sulla scheda vanno separati da uno spazio.

5.3. Il marchio di omologazione CE va apposto sulla parte principale dell’UEE (per esempio, l’unità di controllo elettronico) in modo indelebile e chiaramente leggibile.

5.4. Un esempio di marchio di omologazione CE si trova all’appendice 8.

5.5. La marcatura non è necessaria per i sistemi elettrici/elettronici montati su tipi di veicoli omologati ai sensi della presente direttiva o per i ricambi definiti al punto 3.2.8.

5.6. Non è necessario che le marcature apposte sulle UEE ai sensi del punto 5.3 siano visibili quando esse sono montate sul veicolo.

6. SPECIFICHE

6.1. Caratteristiche generali

6.1.1. Un veicolo, e i suoi sistemi elettrici/elettronici o UEE va progettato, costruito e montato in modo che, in normali condizioni di impiego, soddisfi i requisiti della presente direttiva.

6.1.1.1. Un veicolo va sottoposto a prove sulle emissioni irradiate e sull’immunità alle perturbazioni irradiate. Per omologare un veicolo non occorrono prove sulle emissioni per conduzione o sull’immunità alle perturbazioni da conduzione.

6.1.1.2. Le UEE vanno sottoposte a prove sulle emissioni irradiate e condotte e sull’immunità alle perturbazioni irradiate e condotte.

6.1.2. Prima dell’inizio delle prove, il servizio tecnico e il costruttore provvederanno a pianificarle precisando almeno le loro modalità, la o le funzioni stimolate e osservate, il o i criteri di riuscita/fallimento e le emissioni analizzate.

6.2. Specifiche relative alle emissioni elettromagnetiche a banda larga dei veicoli

6.2.1. Metodo di misura

Le radiazioni elettromagnetiche generate dal veicolo rappresentativo del suo tipo sono misurate con il metodo di cui all’allegato IV. Il metodo di misura è definito dal costruttore del veicolo d’accordo con il servizio tecnico.

6.2.2. Limiti di omologazione delle emissioni a banda larga del veicolo

6.2.2.1. Per una distanza di 10,0 ± 0,2 m dall’antenna al veicolo misurata con il metodo di cui all’allegato IV, il limite è (appendice 2 del presente allegato): pari a 32 dB μV/m nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz; in crescita logaritmica da 32 a 43 dB μV/m nella banda di frequenza da 75 a 400 MHz. Nella banda di frequenza da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 43 dB μV/m.

6.2.2.2. Per una distanza di 3,0 ± 0,05 m dall’antenna al veicolo misurata con il metodo di cui all’allegato IV, il limite è (appendice 3 del presente allegato): pari a 42 dB μV/m nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz; in crescita logaritmica da 42 a 53 dB μV/m nella banda di frequenza da 75 a 400 MHz. Nella banda di frequenza da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 53 dB μV/m.

6.2.2.3. I valori misurati per il veicolo rappresentativo del suo tipo, espressi in dB μV/m, devono essere inferiori ai limiti di omologazione.

6.3. Specifiche relative alle emissioni elettromagnetiche a banda stretta dei veicoli.

6.3.1. Metodo di misura

Le radiazioni elettromagnetiche generate dal veicolo rappresentativo del suo tipo sono misurate con il metodo di cui all’allegato V. Esse sono definite dal costruttore del veicolo d’accordo con il servizio tecnico.

6.3.2. Limiti di omologazione delle emissioni a banda stretta del veicolo

6.3.2.1. Per una distanza di 10,0 ± 0,2 m dall’antenna al veicolo misurata con il metodo di cui all’allegato V, il limite è (appendice 4 del presente allegato): pari a 22 dB μV/m nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz; in crescita logaritmica da 22 a 33 dB μV/m nella banda di frequenza da 75 a 400 MHz. Nella banda di frequenza da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 33 dB μV/m.

6.3.2.2. Per una distanza di 3,0 ± 0,05 m dall’antenna al veicolo misurata con il metodo di cui all’allegato V, il limite è (appendice 5 del presente allegato): pari a 32 dB μV/m nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz; in crescita logaritmica da 32 a 43 dB μV/m nella banda di frequenza da 75 a 400 MHz. Nella banda di frequenza da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 43 dB μV/m.

6.3.2.3. I valori misurati per il tipo di veicolo rappresentativo, espressi in dB μV/m, devono essere inferiori ai limiti di omologazione.

6.3.2.4. Nonostante i limiti definiti ai punti 6.3.2.1, 6.3.2.2 e 6.3.2.3 del presente allegato, se durante la fase iniziale descritta nell'allegato V, punto 1.3, l'intensità del segnale misurata, mediante un rivelatore di valore medio, ai capi dell'antenna di radioricezione del veicolo è inferiore a 20 dBμV/m nella gamma di frequenze da 76 a 108 MHz, il veicolo è ritenuto conforme ai limiti delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta e non sono necessarie altre prove.

6.4. Specifiche sull’immunità dei veicoli alla radiazione elettromagnetica.

6.4.1. Metodo di misura

L’immunità alla radiazione elettromagnetica del veicolo rappresentativo del suo tipo va verificata con il metodo di cui all’allegato VI.

6.4.2. Limiti di omologazione delle emissioni a banda larga del veicolo

6.4.2.1. Se le prove sono effettuate con il metodo di cui all’allegato VI, l’intensità del campo dovrà essere di 30 V/m sqm per oltre il 90 % della banda di frequenza da 20 a 2 000 MHz e di 20 V/m sqm per l’intera banda di frequenza da 20 a 2000 MHz.

6.4.2.2. Si considera conforme ai requisiti sull’immunità il veicolo rappresentativo del suo tipo se, nel corso delle prove effettuate ai sensi dell’allegato VI, non si constata alcuna degradazione delle prestazioni delle «funzioni legate all’immunità».

6.5. Specifiche relative alle interferenze elettromagnetiche a banda larga generate da UEE.

6.5.1. Metodo di misura

Le emissioni elettromagnetiche generate dall’UEE rappresentativa del suo tipo vanno misurate con il metodo descritto all’allegato VII.

6.5.2. Limiti di omologazione delle emissioni a banda larga di UEE

6.5.2.1. Se la misura è effettuata con il metodo di cui all’allegato VII, il limite sarà (appendice 6 del presente allegato): in diminuzione logaritmica da 62 a 52 dB μV/m nella banda di frequenze da 30 a 75 MHz; in crescita logaritmica da 52 a 63 dB μV/m nella banda di frequenze da 75 a 400 MHz. Nella banda di frequenza da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 63 dB μV/m.

6.5.2.2. I valori misurati per l’UEE rappresentativa del suo tipo, espressi in dB μV/m, devono essere inferiori ai limiti di omologazione.

6.6. Specifiche relative alle interferenze elettromagnetiche a banda stretta generate da UEE.

6.6.1. Metodo di misura

Le emissioni elettromagnetiche generate dall’UEE rappresentativa del suo tipo vanno misurate con il metodo descritto all’allegato VIII.

6.6.2. Limiti di omologazione delle emissioni a banda stretta di UEE

6.6.2.1. Se la misura è effettuata con il metodo di cui all’allegato VIII, il limite sarà (appendice V del presente allegato): in diminuzione logaritmica da 52 a 42 dB μV/m nella banda di frequenze da 30 a 75 MHz; in crescita logaritmica da 42 a 53 dB μV/m nella banda di frequenze da 75 a 400 MHz. Nella banda di frequenza da 400 a 1 000 MHz il limite resta costante a 53 dB μV/m.

6.6.2.2. I valori misurati per l’UEE rappresentativa del suo tipo, espressi in dB μV/m, devono essere inferiori ai limiti di omologazione.

6.7. Specifiche relative all’immunità dell’UEE alla radiazione elettromagnetica

6.7.1. Metodo/i di prova

L’immunità alla radiazione elettromagnetica dell’UEE rappresentativa del suo tipo va misurata con uno dei metodi descritti all’allegato IX.

6.7.2. Limiti di omologazione dell’immunità di UEE

6.7.2.1. Per le prove d’immunità effettuate con i metodi di cui all’allegato IX i livelli saranno rispettivamente: 60 V/m con stripline da 150 mm, 15 V/m con stripline da 800 mm, 75 V/m nella cellula TEM, 60 mA con bulk current injection (BCI — iniezione di corrente nel cablaggio) e 30 V/m per la prova in campo libero sul 90 % della banda di frequenza da 20 a 2000 MHz; e rispettivamente almeno: 50 V/m con stripline da 150 mm, 12,5 V/m con stripline da 800 mm, 62,5 V/m nella cellula TEM, 50 mA con bulk current injection e 25 V/m per la prova in campo libero sull’intera banda di frequenza da 20 a 2000 MHz.

6.7.2.2. Si considera conforme ai requisiti sull’immunità l’UEE rappresentativa del suo tipo se, nel corso delle prove effettuate ai sensi dell’allegato IX, non si constata alcuna degradazione delle prestazioni delle «funzioni legate all’immunità».

6.8. Specifiche relative all’immunità a interferenze transitorie condotte da linee di alimentazione.

6.8.1. Metodo di prova

L’immunità dell’UEE rappresentativa del suo tipo si prova in base alle norme è1 ISO 7637-2: 2a edizione, 2004 ç descritte all’allegato X e con i livelli di cui alla tabella 1.

Tabella 1: Immunità dell'UEE.

Numero di impulsi di prova | Livello della prova di immunità | Stato funzionale dei sistemi |

In rapporto a funzioni legate all’immunità | Senza rapporto con funzioni legate all’immunità |

1 | III | C | D |

2a | III | B | D |

2b | III | C | D |

3a/3b | III | A | D |

4 | III | B (UEE che devono funzionare durante le fasi di accensione del motore) C (per un’altra UEE) | D |

6.9. Specifiche relative all’emissione di perturbazioni condotte

6.9.1. Metodo di prova

L’emissione dell’UEE rappresentativa del suo tipo si prova in base alle norme è2 ISO 7637-2 2: 2a edizione, 2004 ç descritte all’allegato X e con i livelli di cui alla tabella 2.

Tabella 2: Ampiezza massima autorizzata dell’impulso

Polarità dell’ampiezza dell’impulso | Ampiezza massima autorizzata dell’impulso |

Veicoli con sistemi a 12 V | Veicoli con sistemi a 24 V |

Positiva | + 75 | + 150 |

Negativa | – 100 | – 450 |

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1. I provvedimenti tesi a garantire la conformità della produzione vanno presi ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2007/46/CE.

7.2. La conformità della produzione riguardo alla compatibilità elettromagnetica del veicolo, della componente o dell’entità tecnica, va verificata in base ai dati contenuti nella o nelle schede di omologazione CE di cui all’allegato III A e/o III B della presente direttiva.

7.3. Se l’autorità non è soddisfatta della procedura di verifica del costruttore, si applicano i punti 2.4.2 e 2.4.3 dell’allegato X della direttiva 2007/46/CE e i punti 7.3.1 e 7.3.2 del presente allegato.

7.3.1. Quando si verifica la conformità di un veicolo, di una componente o di un’entità tecnica prelevata dalla serie, la produzione è dichiarata conforme ai requisiti della presente direttiva — riguardo alle perturbazioni elettromagnetiche irradiate in banda larga e stretta — se i livelli misurati non superano per più di 4 dB (60 %) i rispettivi limiti di omologazione di cui ai punti 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.3.2.1, 6.3.2.2, 6.3.2.4, 6.5.2.1 e 6.6.2.1.

7.3.2. Quando si verifica la conformità di un veicolo, di una componente o di un’entità tecnica prelevata dalla serie, la produzione è dichiarata conforme ai requisiti della presente direttiva — riguardo all’immunità all’irradiazione elettromagnetica — se veicolo, componente o entità tecnica non registrano diminuzioni delle prestazioni delle «funzioni legate all’immunità» quando si trovano nello stato di cui all’allegato VI, punto 2, e sono soggetti a un’intensità di campo o a una corrente, espressi rispettivamente in V/m e in mA, che copra fino all’80 % dei limiti di omologazione di cui ai punti 6.4.2.1 e 6.7.2.1 del presente allegato.

7.3.3. Quando si verifica la conformità di una componente o di un’entità tecnica prelevata dalla serie, la produzione è dichiarata conforme ai requisiti della presente direttiva — riguardo all’immunità alle perturbazioni e alle emissioni per conduzione — se componente o entità tecnica non registrano diminuzioni delle prestazioni delle «funzioni legate all’immunità» fino ai livelli indicati al punto 6.8.1 e non supera i livelli fissati al punto 6.9.1.

8. ECCEZIONI

8.1. I veicoli, i sistemi o le unità elettriche/elettroniche che non contengono un oscillatore elettronico con frequenza operativa superiore a 9 kHz sono ritenuti conformi ai punti 6.3.2 o 6.6.2 del presente allegato e agli allegati V e VIII.

8.2. I veicoli privi di sistemi elettrici/elettronici con «funzioni legate all’immunità» non devono essere sottoposti a prove riguardo all’immunità alle perturbazioni irradiate e vanno considerati conformi al punto 6.4 del presente allegato e all’allegato VI.

8.3. UEE prive di «funzioni legate all’immunità» non devono essere sottoposte a prove di immunità alle perturbazioni irradiate e vanno considerate conformi al punto 6.7 del presente allegato e all’allegato IX.

8.4. Scariche elettrostatiche

Nei veicoli muniti di pneumatici, la carrozzeria o il telaio possono essere considerati una struttura elettricamente isolata. Tensioni elettrostatiche significative rispetto all’ambiente esterno al veicolo si verificano solo quando l’occupante entra o esce dal veicolo. Poiché in quel momento il veicolo è fermo, non sono ritenute necessarie prove di omologazione riguardo a scariche elettrostatiche.

8.5. Emissioni per conduzione

Le UEE non commutate non contengono commutatori né cariche induttive: non sono sottoposte alle prove sulle emissioni per conduzione e si considerano conformi al punto 6.9 del presente allegato.

8.6. La perdita di funzione del ricevitore durante la prova di immunità — se il segnale di prova è compreso nell’ampiezza della banda del ricevitore (banda di esclusione di RF) definita per il servizio/prodotto di radiocomunicazione in questione dalle norme armonizzate CEM con riferimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea — non costituisce necessariamente un criterio di fallimento.

8.7. I trasmettitori di RF vanno provati in modo «emissione». Ai fini della presente direttiva non si tiene conto delle emissioni desiderate (come quelle dei sistemi di trasmissione di RF) all’interno dell’ampiezza della banda necessaria e al di fuori di essa. Le emissioni spurie rientrano invece nella presente direttiva, ma non è necessario sottoporle a prove se il trasmettitore è provvisto di una dichiarazione di conformità, ai sensi della direttiva 1999/5/CE, fondata su una norma armonizzata.

8.7.1. «Ampiezza della banda necessaria», per una data classe di emissioni, è l’ampiezza della banda di frequenza che basta a garantire la trasmissione dell’informazione a date condizioni di velocità e qualità (articolo 1, n. 1152, del regolamento sulle radiocomunicazioni).

8.7.2. Le «emissioni al di fuori della banda» sono emissioni su una o più frequenze a immediato ridosso dell’ampiezza della banda necessaria dovuta alla modulazione ma non emissioni spurie (articolo 1, n. 1144, del regolamento sulle radiocomunicazioni).

8.7.3. «Emissioni spurie»: in tutti i processi di modulazione sono presenti segnali indesiderati. Essi sono designati dal termine «emissioni spurie». Le emissioni spurie sono emissioni su una o più frequenze esterne all’ampiezza della banda necessaria e il cui livello può essere ridotto senza danneggiare la trasmissione della relativa informazione Le emissioni spurie possono essere armoniche o parassite e comprendere prodotti di intermodulazione e della conversione di frequenze ma non emissioni fuori banda (articolo 1, n. 1145 del regolamento sulle radiocomunicazioni).

Appendice 1

Elenco delle norme menzionate nella presente direttiva

1) CISPR 12 «Veicoli, imbarcazioni e mezzi mossi da motori a combustione interna Caratteristiche della perturbazione radioelettrica - Limiti e metodi di misura», 5a ed., 2001.

2) CISPR 16-1 «Specifiche dei metodi e degli apparecchi di misura delle perturbazioni radioelettriche e dell’immunità alle perturbazioni radioelettriche - Parte 1: Apparecchi di misura delle perturbazioni radioelettriche e dell’immunità alle perturbazioni radioelettriche», 2a ed., 2002.

3) CISPR 25 «Caratteristiche delle perturbazioni radioelettriche per la protezione dei ricevitori usati a bordo dei veicoli - Limiti e metodi di misura», 2a ed., 2002.

4) ISO 7637-1 «Veicoli stradali - Perturbazioni elettriche per conduzione e per accoppiamento - Parte 1: Definizioni e considerazioni generali», 2a ed., 2002.

5) ISO 7637-2 «Veicoli stradali — Perturbazioni elettriche per conduzione e per accoppiamento - Parte 2: Conduzione elettrica transitoria in linee di alimentazione solo su veicoli a voltaggio nominale di 12 V o 24 V», 2a ed., 2004.

6) ISO-EN 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura», 1a ed., 1999.

ê 2005/83/CE art. 1 e allegato, punto 1, lettera d)

7) ISO 11451 «Veicoli stradali — Metodi di prova di un veicolo sottoposto a perturbazioni elettriche per irradiazione di energia elettromagnetica a banda stretta»

Parte 1: | Considerazioni generali e definizioni | (ISO 11451-1: 3° ed., 2005) |

Parte 2: | Fonti di irradiazione esterne al veicolo | (ISO 11451-2: 3° ed., 2005) |

Parte 4: | Bulk current injection (BCI) | (ISO 11451-4: 1° ed., 1995) |

ê 2005/83/CE art. 1 e allegato, punto 1, lett. e)

8) ISO 11452 "Veicoli stradali — Metodi di prova di componenti sottoposte a perturbazioni elettriche per irradiazione di energia elettromagnetica a banda stretta"

Parte 1: | Considerazioni generali e definizioni | (ISO 11452-1: 3a ed., 2005) |

Parte 2: | Fonti di irradiazione esterne al veicolo | (ISO 11452-2: 2a ed., 2004) |

Parte 4: | Bulk current injection (BCI) | (ISO 11452-4: 3a ed., 2005)) |

Parte 5 | Stripline | (ISO 11452-5: 2a ed., 2002) |

ê 2004/104/CE art. 1 e allegato

9) Regolamenti per le radiocomunicazioni UTI, ed. 2001

Appendice 2

Limiti di riferimento delle emissioni a banda larga del veicolo

Distanza antenna-veicolo: 10 m

Limite E (dBμV/m) alla frequenza F (MHz) |

30-75 MHz | 75-400 MHz | 400-1000 MHz |

E = 32 | E = 32 + 15,13 log (F/75) | E = 43 |

Limite delle emissioni irradiate dal veicoloLimite di omologazione per Ia banda larga — 10 mRivelatore di quasi-picco — larghezza della banda 120 kHz

[pic]Frequenze in megahertz — scala logaritmica

Cfr. allegato I, punto 6.2.2.1

Appendice 3

Limiti di riferimento delle emissioni a banda larga del veicolo

Distanza antenna-veicolo: 3 m

Limite E (dBμV/m) alla frequenza F (MHz) |

30 - 75 MHz | 75 - 400 MHz | 400 - 1000 MHz |

E = 42 | E = 42 + 15,13 log (F/75) | E = 53 |

Limite delle emissioni irradiate dal veicoloLimite di omologazione per Ia banda larga — 3 mRivelatore di quasi-picco — larghezza della banda 120 kHz

[pic]Frequenze in megahertz — scala logaritmica

Cfr. allegato I, punto 6.2.2.2

Appendice 4

Limiti di riferimento delle emissioni a banda stretta del veicolo

Distanza antenna-veicolo: 10 m

Limite E (dBμV/m) alla frequenza F (MHz) |

30-75 MHz | 75-400 MHz | 400-1000 MHz |

E = 22 | E = 22 + 15,13 log (F/75) | E = 33 |

Limite delle emissioni irradiate dal veicoloLimite di omologazione per la banda stretta — 10 mRivelatore di picco — larghezza della banda 120 kHz

[pic]Frequenze in megahertz — scala logaritmica

Cfr. allegato I, punto 6.3.2.1

Appendice 5

Limiti di riferimento delle emissioni a banda stretta del veicolo

Distanza antenna-veicolo: 3 m

Limite E (dBμV/m) alla frequenza F (MHz) |

30-75 MHz | 75-400 MHz | 400-1000 MHz |

E = 32 | E = 32 + 15,13 log (F/75) | E = 43 |

Limite delle emissioni irradiate dal veicoloLimite di omologazione per Ia banda stretta — 3 mRivelatore di picco — larghezza della banda 120 kHz

[pic]Frequenze in megahertz — scala logaritmica

Cfr. allegato I, punto 6.3.2.2

Appendice 6

Unità elettriche/elettroniche (UEE)

Limiti di riferimento per la banda larga

Limite E (dBμV/m) alla frequenza F (MHz) |

30-75 MHz | 75-400 MHz | 400-1000 MHz |

E = 62 – 25,13 log (F/30) | E = 52 + 15,13 log (F/75) | E = 63 |

Limite delle emissioni irradiate dall’UEELimite di omologazione per Ia banda larga — 1 mRivelatore di quasi-picco — larghezza della banda 120 kHz

[pic]Frequenze in megahertz — scala logaritmica

Cfr. allegato I, punto 6.5.2.1

Appendice 7

Unità elettriche/elettroniche (UEE)

Limiti di riferimento per la banda stretta

Limite E (dBμV/m) alla frequenza F (MHz) |

30-75 MHz | 75-400 MHz | 400-1000 MHz |

E = 52 – 25,13 log (F/30) | E = 42 + 15,13 log (F/75) | E = 53 |

Limite delle emissioni irradiate dall’UEELimite di omologazione per Ia banda stretta — 1 mRivelatore di picco — larghezza della banda 120 kHz

[pic]Frequenze in megahertz — scala logaritmica

Cfr. allegato I, punto 6.6.2.1

Appendice 8

Modello del marchio di omologazione CE

[pic]

ê 2004/104/CE art. 1 e allegato (adattato)

l’UEE recante il marchio di omologazione CE sopra riprodotto è un dispositivo omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 0148. Le prime due cifre (03) indicano che il dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla direttiva Ö 2004/104/CE Õ.

ê 2004/104/CE art. 1 e allegato

è1 Rettifica 2004/104/CE (GU L 56 del 2.3.2005, pag. 35)

Le cifre della figura sono soltanto esemplificative.

___________

ALLEGATO II A

Scheda informativa n. ... ai sensi dell’allegato I della direttiva 2007/46/CE [17] , concernente l’omologazione CE di un tipo di veicolo a motore riguardo alla compatibilità elettromagnetica (ai sensi della [direttiva 72/245/CEE]) è1 ç

Le seguenti informazioni vanno eventualmente fornite in tre copie e comprendere un indice. Tutti i disegni saranno forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie dovranno fornire sufficienti dettagli. Se sistemi, componenti o entità tecniche comprendono funzioni a controllo elettronico, vanno fornite informazioni sulle loro caratteristiche. |

0. OSSERVAZIONI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2. Tipo:

0.4. Categoria del veicolo (c):

0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:

Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante autorizzato:

0.8. Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo tipo:

1.6. Posizione e disposizione del motore:

3. MOTORE (Q)

3.1. Costruttore:

3.1.1. Codice del costruttore del motore apposto su quest’ultimo:

3.2. Motore a combustione interna

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi[18]

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri:

3.2.4. Alimentazione:

3.2.4.2. A iniezione (solo motori ad accensione spontanea): sì/no[19]

3.2.4.2.9. Unità di comando elettronico

3.2.4.2.9.1. Marca o marche:

3.2.4.2.9.2. Descrizione del sistema:

3.2.4.3. A iniezione (solo motori ad accensione comandata): sì/no[20]

3.2.5. Impianto elettrico

3.2.5.1. Tensione nominale: … V, messa a terra positiva/negativa[21]

3.2.5.2. Generatore

3.2.5.2.1. Tipo:

3.2.6. Accensione

3.2.6.1. Marca o marche:

3.2.6.2. Tipo o tipi:

3.2.6.3. Principio di funzionamento:

3.2.15. Sistema di alimentazione a GPL: si/no[22]

3.2.15.2. Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GPL:

3.2.15.2.1. Marca o marche:

3.2.15.2.2. Tipo o tipi:

3.2.16. Sistema di alimentazione a GN: si/no[23]

3.2.16.2. Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GN:

3.2.16.2.1. Marca o marche:

3.2.16.2.2. Tipo o tipi:

3.3. Motore elettrico

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione):

3.3.1.2. Tensione di esercizio:

3.9. MOTORI A GAS (nel caso di sistemi con una diversa configurazione, fornire le informazioni equivalenti)

3.9.7. Unità di comando elettronico

3.9.7.1. Marca o marche:

3.9.7.2. Tipo o tipi:

4. TRASMISSIONE (V)

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):

4.2.1. Breve descrizione delle eventuali componenti elettriche/elettroniche:

6. SOSPENSIONE

6.2.2. Breve descrizione delle eventuali componenti elettriche/elettroniche:

7. STERZO

7.2.2.1. Breve descrizione delle eventuali componenti elettriche/elettroniche:

8. FRENI

8.5. Sistema antibloccaggio: si/no/facoltativo[24]

8.5.1. Per i veicoli muniti di sistema antibloccaggio, descriverne il funzionamento (parti elettroniche comprese), lo schema elettrico a blocchi e lo schema del circuito idraulico o pneumatico:

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria:

9.2. Materiali e modalità di costruzione:

9.5. Parabrezza e finestrini

9.5.2.3. Breve descrizione di eventuali componenti elettriche/elettroniche degli alzacristalli elettrici:

9.9. Specchietti retrovisori (una dichiarazione per ogni specchio)

9.9.7. Breve descrizione di eventuali componenti elettriche/elettroniche del sistema di regolazione:

9.12. Cinture di sicurezza e/o altri sistemi di ritenuta

9.12.4. Breve descrizione delle eventuali componenti elettriche/elettroniche:

9.18. Soppressione delle perturbazioni radioelettriche

9.18.1. Descrizione e disegni/fotografie delle forme e dei materiali della parte di carrozzeria che forma il vano motore e della parte dell’abitacolo ad esso più vicina:

9.18.2. Disegni/fotografie della posizione delle componenti metalliche alloggiate nel vano motore (come dispositivi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell’aria, tiranteria dello sterzo, ecc.):

9.18.3. Tabella e disegni del dispositivo di controllo delle perturbazioni radioelettriche:

9.18.4. Indicazione del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, per i cavi resistivi di accensione, della resistenza nominale per metro lineare:

10. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

10.5. Breve descrizione delle eventuali componenti elettriche/elettroniche diverse dalle lampade:

12. VARIE

12.2. Dispositivi di protezione contro l’uso non autorizzato del veicolo

12.2.3. Breve descrizione delle eventuali componenti elettriche/elettroniche:

12.7. Eventuale tabella indicante l’installazione e l’impiego di trasmettitori di radiofrequenze sul veicolo (cfr. allegato I, punto 3.1.8):

Banda di frequenza (Hz) | Potenza max. di uscita (W) | Pos. dell’antenna sul veicolo, condizioni specifiche per l’installazione e/o l’impiego |

Alla richiesta di omologazione CE vanno, eventualmente, allegati i seguenti documenti:

Appendice 1

Un elenco, per marca e tipo, di tutte le componenti elettriche/elettroniche interessate dalla presente direttiva (cfr. allegato I i punti 2.1.9 e 2.1.10), in precedenza non elencate.

Appendice 2

Schemi o disegni della disposizione generale delle componenti elettriche/elettroniche (interessate dalla presente direttiva) e del loro cablaggio.

Appendice 3

Descrizione del veicolo scelto per rappresentare il tipo:

Tipo di carrozzeria:

Guida a destra o a sinistra:

Passo:

Appendice 4

Verbale o verbali di prova presentati dal costruttore o da un laboratorio di prove accreditato alla norma ISO 17025 e riconosciuto dall’autorità competente ai fini della compilazione della scheda di omologazione CE.

ê 2006/28/CE art. 1, punto 2, lett. a)

12.7.1. veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: sì/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile)

_______

ê 2004/104/CE Art. 1 e allegato

è1 Rettifica 2004/104/CE (GU L 56 del 2.3.2005, pag. 35)

ALLEGATO II B

Scheda informativa n. … concernente l’omologazione CE di un’UEE riguardo alla compatibilità elettromagnetica, ai sensi della [direttiva 72/245/CEE] è1 ç

Le seguenti informazioni vanno eventualmente fornite in tre copie e comprendere un indice. Tutti i disegni saranno forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie dovranno fornire sufficienti dettagli. Se sistemi, componenti o entità tecniche comprendono funzioni a controllo elettronico, vanno fornite informazioni sulle loro caratteristiche. |

0. OSSERVAZIONI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2. Tipo:

0.3. Possibilità di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica[25]:

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:

Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante autorizzato:

0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:

0.8. Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio:

1. Questa UEE è approvata in quanto componente/entità tecnica[26]

2. Eventuali limitazioni d’impiego e condizioni di montaggio:

3. Tensione nominale del sistema elettrico: … V, messa a terra positiva/negativa[27].

Appendice 1

Descrizione dell’UEE scelta per rappresentare il tipo (schema elettronico a blocchi ed elenco delle principali componenti, come marca e tipo di microprocessore, cristallo, … ecc.).

Appendice 2

Verbale o verbali di prova presentati dal costruttore o da un laboratorio di prove accreditato alla norma ISO 17025 e riconosciuto dall’autorità competente ai fini della compilazione della scheda di omologazione CE.

__________

ALLEGATO III A

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell’amministrazione |

Comunicazione riguardante:

- l’omologazione CE[28]

- l’estensione dell’omologazione CE[29]

- il rifiuto dell’omologazione CE[30]

- il ritiro dell’omologazione CE[31]

di un tipo di veicolo ai sensi della direttiva …/…/CE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE.

Numero di omologazione CE:

Motivo dell’estensione:

SEZIONE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2. Tipo:

0.4. Categoria del veicolo (c):

0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:

Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante autorizzato:

0.8. Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio:

SEZIONE II

1. Eventuali informazioni accessorie: cfr. appendice

2. Servizio tecnico incaricato di svolgere le prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: cfr. appendice

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. I documenti di omologazione CE, depositati presso l’amministrazione che l’ha rilasciata, sono disponibili a richiesta.

Appendice alla scheda di omologazione CE di un veicolo riguardo alla direttiva [72/245/CEE] è1 ç

1. Informazioni complementari:

1.1. Voltaggio nominale dell’impianto elettrico: … V, messa a terra positiva/negativa

1.2. Tipo di carrozzeria:

1.3. Elenco delle funzioni elettriche (interessate dalla direttiva) installate sul o sui veicoli

ê 2006/28/CE art. 1, punto 3, lett. a)

1.3.1. veicolo equipaggiato con un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: sì/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile)

ê 2004/104/CE art. 1 e allegato

è1 Rettifica, 2004/104/CE (GU L 56 del 2.3.2005, pag. 35)

1.4. Laboratorio accreditato alla norma ISO 17025 e riconosciuto dall’autorità competente (ai fini della presente direttiva) incaricato dell’esecuzione delle prove:

5. Osservazioni:

(per esempio, valido per i veicoli con guida sia a destra che a sinistra).

________

ALLEGATO III B

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell’amministrazione |

Comunicazione riguardante:

- l’omologazione CE[32]

- l’estensione dell’omologazione CE[33]

- il rifiuto dell’omologazione CE[34]

- il ritiro dell’omologazione CE[35]

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica[36] e per quanto riguarda la direttiva .../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione CE:

Motivo dell’estensione:

Marchio di omologazione CE da apporre sull’UEE:

SEZIONE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2. Tipo:

0.3. Possibilità di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica [37] [38]:

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:

Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante autorizzato:

0.7. Posizione e metodo di fissaggio del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche:

0.8. Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio:

SEZIONE II

1. Eventuali informazioni accessorie: cfr. appendice

2. Servizio tecnico incaricato di svolgere le prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: cfr. appendice

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. I documenti di omologazione CE, depositati presso l’amministrazione che l’ha rilasciata, sono disponibili a richiesta.

Appendice alla scheda di omologazione CE n. … relativa all’omologazione di un’UEE ai sensi della direttiva [72/245/CEE] è1 ç

1. Informazioni complementari:

1.1. Voltaggio nominale dell’impianto elettrico:

1.2. L’UEE può essere installata su qualsiasi tipo di veicolo, con le seguenti limitazioni:

1.2.1. Eventuali condizioni d’installazione:

1.3. L’UEE può essere installata solo sui seguenti tipi di veicoli:

1.3.1. Eventuali condizioni d’installazione:

1.4. Il o i metodi specifici di prova usati e le gamme di frequenza coperte per stabilire l’immunità sono state: (indicare esattamente i metodi usati tra quelli dell’allegato IX):

1.5. Laboratorio accreditato alla norma ISO 17025 e riconosciuto dall’autorità competente (ai fini della presente direttiva) incaricato dell’esecuzione delle prove:

5. Osservazioni:

________

ALLEGATO IV

METODO DI MISURA DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE A BANDA LARGA IRRADIATE DAI VEICOLI

1. Osservazioni generali

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica unicamente ai veicoli.

1.2. Metodo di prova

La prova misura le emissioni a banda larga generate dai sistemi elettrici o elettronici montati sul veicolo (per esempio sistema d’accensione o motori elettrici).

Salvo indicazione contraria del presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CISPR 12 (5a ed., 2001).

2. Condizioni del veicolo durante le prove

2.1. Motore

Il motore deve essere in funzione come stabilito dalla clausola 5.3.2 della CISPR 12 (5a ed., 2001).

2.2. Altri sistemi del veicolo

Tutti gli impianti in grado di generare emissioni a banda larga e attivabili in modo permanente dal conducente o dal passeggero devono funzionare al massimo (per esempio motore del tergicristallo, ventilatori, …). Avvisatore acustico, lavavetri elettrici, ecc., sono esclusi dalla prova perché non sono usati in modo prolungato.

3. Requisiti di prova

3.1. I limiti valgono per tutta la gamma di frequenza da 30 a 1000 MHz (misure effettuate in camera semianecoica o all’aria aperta).

3.2. Le misure possono essere eseguite con rivelatori di quasi-picco o picco di cresta. I limiti indicati nell’allegato I, punti 6.2 e 6.5, si applicano ai rivelatori di quasi-picco. Se si usa un rivelatore di cresta, sarà opportuno indicare un fattore correttivo di 20 dB, come stabilito dalla norma CISPR 12 (5a ed., 2001).

3.3. Misure

Il servizio tecnico effettua le prove agli intervalli specificati nella norma CISPR 12 (5a edizione, 2001) all’interno della gamma di frequenze da 30 a 1000 MHz.

Altrimenti, se, per l’intera banda di frequenza, il costruttore fornisce misure effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025 (1a edizione 1999) e riconosciuto dall’ente di omologazione, il servizio tecnico può dividere la gamma delle frequenze in 14 bande (30-34, 34-45, 45-60, 60-80, 80-100, 100-130, 130-170, 170-225, 225-300, 300-400, 400-525, 525-700, 700-850, 850-1 000 MHz) e, per confermare che il veicolo soddisfa i requisiti del presente allegato, effettuare prove sulle 14 frequenze che diano i livelli di emissione più elevati in ciascuna banda.

Se durante la prova si supera il limite, occorre accertarsi che ciò sia dovuto al veicolo e non alla radiazione di fondo.

3.4. Rilevazione dei valori

In ciascuna delle 14 bande di frequenza si prende, come caratteristico della frequenza alla quale è stato effettuato il rilevamento, il valore massimo registrato relativo al limite (polarizzazione orizzontale e verticale, antenna posta sul lato sinistro e sul lato destro del veicolo).

________

ALLEGATO V

METODO DI MISURA DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE A BANDA STRETTA IRRADIATE DAI VEICOLI

1. Osservazioni generali

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica unicamente ai veicoli.

1.2. Metodo di prova

La prova mira a misurare emissioni elettromagnetiche a banda stretta generate da un sistema basato su microprocessore o su un’altra sorgente a banda stretta.

Salvo indicazione contraria del presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CISPR 12 (5a edizione, 2001) o CISPR 25 (2a edizione, 2002).

ê Rettifica 2004/104/CE (GU L 56 del 2.3.2005, pag. 35)

1.3. Innanzitutto si misurano all’antenna radio del veicolo i livelli delle emissioni nella fascia di frequenza FM (76 o 108 MHz) con un rivelatore medio. Se non viene oltrepassato il livello di cui al punto 6.3.2.4 dell’allegato I, allora il veicolo è ritenuto conforme ai requisiti del presente allegato per quanto riguarda tale fascia di frequenza e non occorre effettuare la prova completa.

ê 2004/104/CE art. 1 e allegato

è1 2005/83/CE art. 1 e allegato, punto 2, lett. a)

è2 2005/83/CE art. 1 e allegato, punto 2, lett. b)

2. Condizioni del veicolo durante le prove

2.1. L’accensione deve essere inserita; il motore deve essere spento.

2.2. I sistemi elettronici del veicolo devono essere in condizioni di normale funzionamento a veicolo fermo.

2.3. Tutti gli impianti, attivabili in modo permanente dal conducente o dal passeggero, contenenti oscillatori interni > 9 kHz o segnali ripetitivi, devono funzionare normalmente.

3. Requisiti di prova

3.1. I limiti valgono per tutta la gamma di frequenza da 30 a 1 000 MHz (misure effettuate in camera semianecoica o all’aria aperta).

3.2. Le misure devono essere effettuate con un rivelatore di valore medio

3.3. Misure

Il servizio tecnico effettua le prove agli intervalli specificati nella norma CISPR 12 5a edizione, 2001) all’interno della gamma di frequenze da 30 a 1000 MHz.

Altrimenti, se, per l’intera banda di frequenza, il costruttore fornisce misure effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025 (1a edizione, 1999) e riconosciuto dall’ente di omologazione, il servizio tecnico può dividere la gamma delle frequenze in 14 bande 30-34, 34-45, 45-60, 60-80, 80-100, 100-130, 130-170, 170-225, 225-300, 300-400, 400-525, 525-700, 700-850, 850-1 000 MHz) e, per confermare che il veicolo soddisfa i requisiti del presente allegato, effettuare prove sulle 14 frequenze che diano i livelli di emissione più elevati in ciascuna banda.

Se durante la prova si supera il limite, occorre accertarsi che ciò sia dovuto al veicolo e non alla radiazione di fondo o a quella a banda larga di un’UEE.

3.4. Rilevazione dei valori

In ciascuna delle 14 bande di frequenza si prende, come caratteristico della frequenza alla quale è stato effettuato il rilevamento, il valore massimo registrato relativo al limite (polarizzazione orizzontale e verticale, antenna posta sul lato sinistro e sul lato destro del veicolo).

________

ALLEGATO VI

METODO DI PROVA DELL'IMMUNITÀ DEI VEICOLI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. Osservazioni generali

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica unicamente ai veicoli.

1.2. Metodo di prova

La prova mira a dimostrare l’immunità dei sistemi elettronici del veicolo. Il veicolo va sottoposto a campi elettromagnetici ai sensi del presente allegato. Il veicolo verrà sorvegliato durante le prove.

Salvo indicazione contraria del presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma è1 ISO 11451-2: 3a edizione, 2005 ç.

1.3. Metodi di prova alternativi

In alternativa, per tutti i veicoli la prova può essere effettuata all’aria aperta. L’apparecchiatura di prova sarà adeguata alla normativa (nazionale) in vigore sull’emissione di campi elettromagnetici.

Se il veicolo è più lungo di 12 m e/o più largo di 2,60 m e/o più alto di 4,00 m, si può applicare il metodo BCI definito dalla norma ISO 11451-4 (1a edizione, 1995) nella gamma delle frequenze da 20 a 2000 MHz per i livelli di cui all’allegato I, punto 6.7.2.1.

2. Condizioni del veicolo durante le prove

2.1. Il veicolo deve essere scarico, a parte le apparecchiature necessarie alla prova.

2.1.1. Il motore deve muovere le ruote motrici alla velocità costante di 50 km/h, a meno che, per motivi tecnici, il costruttore preferisca definire una condizione diversa. Il veicolo va posto su un banco dinamometrico opportunamente caricato o, in sua assenza, va sollevato su cavalletti isolati con un minimo di distanza dal suolo. Eventualmente, disinnestare gli alberi di trasmissione (per esempio autocarri).

2.1.2. Condizioni di base del veicolo

Questo punto definisce le condizioni minime di prova e i criteri di fallimento delle prove di immunità per veicoli. Altri sistemi di veicoli, che possono alterare le funzioni legate all’immunità, vanno sottoposti a prove le cui modalità sono stabilite dal costruttore e dal servizio tecnico.

Condizioni di prova del veicolo per il «ciclo 50 Km/h» | Criteri di fallimento |

Velocità del veicolo 50 km/h ± 20 % (rulli mossi dal veicolo). Se il veicolo è dotato di regolatore di velocità, questo deve essere inserito | Variazioni di velocità superiori a ± 10 % della velocità nominale. Cambi automatici: cambiamento del rapporto di trasmissione che induce variazioni di velocità superiori al 10 % della velocità nominale |

Luci anabbaglianti accese (modo manuale) | Luci spente |

Tergicristalli accesi (modo manuale) alla velocità massima | Tergicristalli del tutto immobili |

Indicatore di direzione lato conducente acceso | Cambiamento di frequenza (inferiore a 0,75 Hz o superiore a 2,25 Hz) Variazione ciclo di funzionamento (inferiore a 25 % o superiore a 75 %) |

Sospensione regolabile in posizione normale | Variazione significativa inattesa |

Sedile del conducente e sterzo in posizione mediana | Variazione inattesa superiore al 10 % dell’ampiezza totale |

Allarme disattivato | Inattesa attivazione dell’allarme |

Avvisatore acustico spento | Inattesa attivazione dell’avvisatore acustico |

Airbag e sistemi di ritenuta di sicurezza in funzione; airbag del passeggero disattivato, se tale possibilità esiste | Inattesa attivazione |

Chiusura automatica delle porte | Apertura inattesa |

Leva regolabile del freno continuo in posizione normale | Inattesa attivazione |

Condizioni di prova del veicolo per il «ciclo di frenatura» | Criteri di fallimento |

Da definire nel piano di prova del ciclo di frenatura. Esso includerà l’attivazione del pedale del freno (salvo che vi siano ragioni tecniche per escluderla), ma non necessariamente del dispositivo antibloccaggio | Luci di arresto spente durante il ciclo Spia del liquido dei freni accesa con perdita di funzione Inattesa attivazione |

2.1.3. Tutti gli impianti, attivabili in modo permanente dal conducente o dal passeggero, devono funzionare normalmente.

2.1.4. Tutti gli altri sistemi che intervengono nel controllo del veicolo da parte del conducente devono essere in condizioni di normale funzionamento.

2.2. Se il veicolo è dotato di sistemi elettrici/elettronici, parti integranti del controllo diretto del veicolo ma che non funzionano alle condizioni di cui al punto 4.1, il costruttore può presentare all’ente che effettua le prove un verbale o prove supplementari che dimostrino che il sistema elettrico/elettronico del veicolo è conforme ai requisiti della presente direttiva. I risultati di tali prove vanno allegati alla documentazione di omologazione CE.

2.3. Per il controllo e il monitoraggio del veicolo vanno usati solo apparecchi che non generino interferenze. La parte esterna del veicolo e l’abitacolo vanno controllati per accertare che i requisiti del presente allegato siano soddisfatti (per esempio con videocamere, microfoni, ecc.).

3. Requisiti di prova

3.1. Banda di frequenza, tempo di esposizione, polarizzazione

Il veicolo va esposto alla radiazione elettromagnetica nella banda di frequenza da 20 a 2 000 MHz con polarizzazione verticale.

Modulazione del segnale di prova:

- MA, con una modulazione di 1 kHz e un tasso di modulazione dell’80 % nella gamma di frequenze 20-800 MHz,

- MF, t = 577 μs, periodo = 4600 μs, nella gamma di frequenze 800-2000 MHz,

se non viene altrimenti disposto tra il servizio tecnico e il costruttore del veicolo.

Frequenza e tempi di esposizione vanno scelti ai sensi della norma è2 ISO 11451-1: 3a edizione, 2005 ç.

3.1.1. Il servizio tecnico effettua le prove agli intervalli specificati nella norma è2 ISO 11451-1: 3a edizione, 2005 ç all’interno della gamma di frequenze da 30 a 2 000 MHz.

Altrimenti, se, per l’intera banda di frequenza, il costruttore fornisce misure effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025 (1a edizione 1999) e riconosciuto dall’ente di omologazione, il servizio tecnico può scegliere un numero ridotto di frequenze caratteristiche nella banda (per esempio, 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1300 e 1800 MHz) per confermare che il veicolo soddisfa i requisiti del presente allegato.

Se un veicolo non supera le prove di cui al presente allegato, si verifica che ciò sia avvenuto in condizioni di prova corrette e non in seguito alla generazione di campi elettromagnetici incontrollati.

4. Generazione di un campo elettromagnetico a intensità determinata

4.1. Metodologia

4.1.1. Per stabilire le condizioni del campo elettromagnetico di prova si usa il cosiddetto «metodo di sostituzione» ai sensi della norma è2 ISO 11451-1: 3a edizione, 2005 ç.

4.1.2. Taratura

Per i sistemi a linea di trasmissione (SLT) si usa una sonda di campo sul punto di riferimento dell’impianto di prova.

Per le antenne, si usano 4 sonde di campo sulla linea di riferimento dell’impianto di prova.

4.1.3. Fase di prova

Il veicolo viene disposto in modo che il suo asse si sovrapponga al punto o alla linea di riferimento dell’impianto. Normalmente, esso deve trovarsi di fronte a un’antenna fissa. Tuttavia, se centraline elettroniche e relativo cablaggio si trovassero soprattutto nella parte posteriore del veicolo, la prova va effettuata di norma con la parte posteriore del veicolo rivolta all’antenna. Per i veicoli lunghi (esclusi cioè autovetture e furgoni leggeri), le cui centraline elettroniche e relativo cablaggio sono di solito al centro del veicolo, si può fissare un punto di riferimento su una delle fiancate a destra o a sinistra del veicolo. Tale punto di riferimento deve trovarsi al centro dell’asse longitudinale del veicolo o a un punto della sua fiancata scelto dal costruttore insieme alle competenti autorità, tenuto conto della disposizione dei sistemi elettronici e dei relativi cablaggi.

Prove siffatte possono essere effettuate solo se le dimensioni fisiche della camera lo consentono. Il verbale di prova deve riferire la posizione dell’antenna.

______________

ALLEGATO VII

METODO DI MISURA DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE A BANDA LARGA IRRADIATE DA UNITÀ ELETTRICHE/ELETTRONICHE (UEE)

1. Osservazioni generali

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato può essere applicato alle UEE da montare successivamente su veicoli conformi all’allegato IV.

1.2. Metodo di prova

La prova mira a misurare le emissioni elettromagnetiche a banda larga irradiate dalle UEE (per esempio sistemi di accensione, motori elettrici, ecc.).

Salvo indicazione contraria del presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CISPR 25 (2a edizione 2002).

2. Condizioni dell’UEE durante la prova

2.1. L’UEE deve essere in normali condizioni di funzionamento, possibilmente al carico massimo.

3. Condizioni di prova

ê 2005/83/CE art. 1 e allegato, punto 3

3.1. La prova va effettuata secondo la norma CISPR 25 (2a edizione, 2002), clausola 6.4 — metodo della cella blindata anecoica (ALSE — Absorber lined shielded enclosure).

ê 2004/104/CE art. 1 e allegato

3.2. Luogo di misura alternativo

Invece che in una cella blindata anecoica, si può effettuare la prova all’aria aperta ai sensi della norma CISPR 16-1 (2a edizione, 2002) (cfr. appendice 1 del presente allegato).

3.3. Ambiente

Prima della prova o dopo la sua conclusione, accertarsi che non esistano rumori o segnali esterni di intensità sufficiente da alterare materialmente la misura. I livelli dei rumori o dei segnali esterni devono essere inferiori di almeno 6 dB ai limiti di interferenza di cui al punto 6.5.2.1 dell’allegato I, escluse le emissioni intenzionali a banda stretta nell’ambiente.

4. Requisiti di prova

4.1. I limiti valgono per tutta la gamma di frequenza da 30 a 1000 MHz (misure effettuate in camera semianecoica o all’aria aperta).

4. 2. Le misure possono essere eseguite con rivelatori di quasi-picco o picco di cresta. I limiti indicati nell’allegato I, punti 6.2 e 6.5, si applicano ai rivelatori di quasi-picco. Se si usa un rivelatore di cresta, sarà opportuno indicare un fattore correttivo di 20 dB, come stabilito dalla norma CISPR 12 (5a edizione, 2001).

4.3. Misure

Il servizio tecnico effettua le prove agli intervalli specificati nella norma CISPR 25 (2a edizione, 2002) all’interno della gamma di frequenze da 30 a 1000 MHz.

Altrimenti, se, per l’intera banda di frequenza, il costruttore fornisce misure effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025 (1a edizione 1999) e riconosciuto dall’ente di omologazione, il servizio tecnico può dividere la gamma delle frequenze in 13 bande (30-50, 50-75, 75-100, 100-130, 130-165, 165-200, 200-250, 250-320, 320-400, 400-520, 520-660, 660-820 e 820-1000 MHz) e, per confermare che l’UEE soddisfa i requisiti del presente allegato, effettuare prove sulle 13 frequenze che diano i livelli di emissione più elevati in ciascuna banda.

Se durante la prova il limite viene superato, occorre accertarsi che ciò sia dovuto all’UEE e non a emissioni elettromagnetiche dell’ambiente.

4.4. Rilevazione dei valori

In ciascuna delle 13 bande di frequenza si prende, come caratteristico della frequenza alla quale è stato effettuato il rilevamento, il valore massimo registrato relativo al limite (polarizzazione orizzontale e verticale).

Appendice 1

Figura 1

Sito di prova all’aperto: struttura dell’area di prova dell’UEE

Area libera e priva di superfici che riflettono le onde elettromagnetiche

[pic]_______

ALLEGATO VIII

METODO DI MISURA DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE A BANDA STRETTA IRRADIATE DA UEE

1. Osservazioni generali

1.1. Il metodo di prova descritto nel presente allegato può essere applicato alle UEE da montare successivamente su veicoli conformi all’allegato IV.

1.2. Metodo di prova

La prova ha lo scopo di misurare le emissioni elettromagnetiche a banda stretta che possono essere irradiate da un sistema con microprocessore.

Salvo indicazione contraria del presente allegato, la prova va eseguita ai sensi della norma CISPR 25 (2a edizione 2002).

2. Condizioni dell’UEE durante la prova

L’UEE deve essere in normali condizioni di funzionamento.

3. Condizioni di prova

ê 2005/83/CE art. 1 e allegato, punto 4

3.1. La prova va effettuata secondo la norma CISPR 25 (2a edizione, 2002), clausola 6.4 — metodo della cella blindata anecoica (ALSE — Absorber lined shielded enclosure).

ê 2004/104/CE art. 1 e allegato

3.2. Luogo di misura alternativo

Invece che in una cella blindata anecoica, si può effettuare la prova all’aria aperta in un sito ai sensi della norma CISPR 16-1 (2a edizione, 2002) (cfr. appendice 1 dell’allegato VII).

3.3. Ambiente

Prima della prova o dopo la sua conclusione, accertarsi che non esistano rumori o segnali esterni di intensità sufficiente da alterare materialmente la misura. I livelli dei rumori o dei segnali esterni devono essere inferiori di almeno 6 dB ai limiti di interferenza di cui al punto 6.5.2.1 dell’allegato I, escluse le emissioni intenzionali a banda stretta nell’ambiente.

4. Requisiti di prova

4.1. I limiti valgono per tutta la gamma di frequenza da 30 a 1000 MHz (misure effettuate in camera semianecoica o all’aria aperta).

4.2. Le misure devono essere effettuate con un rivelatore di valore medio

4.3. Misure

Il servizio tecnico effettua le prove agli intervalli specificati nella norma CISPR 12 (5a edizione, 2001) all’interno della gamma di frequenze da 30 a 1000 MHz.

Altrimenti, se, per l’intera banda di frequenza, il costruttore fornisce misure effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025 (1a edizione 1999) e riconosciuto dall’ente di omologazione, il servizio tecnico può dividere la gamma delle frequenze in 13 bande (30-50, 50-75, 75-100, 100-130, 130-165, 165-200, 200-250, 250-320, 320-400, 400-520, 520-660, 660-820 e 820-1000 MHz) e, per confermare che l’UEE soddisfa i requisiti del presente allegato, effettuare prove sulle 13 frequenze che diano i livelli di emissione più elevati in ciascuna banda. Se durante la prova si supera il limite, occorre accertarsi che ciò sia dovuto all’UEE e non alla radiazione di fondo compresa quella a banda larga dell’UEE.

4.4. Rilevazione dei valori

In ciascuna delle 13 bande di frequenza si prende, come caratteristico della frequenza alla quale è stato effettuato il rilevamento, il valore massimo registrato relativo al limite (polarizzazione orizzontale e verticale).

_________

ALLEGATO IX

METODI DI PROVA DELL’IMMUNITÀ DELLE UEE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. Osservazioni generali

1.1. Il o i metodi di prova descritti nel presente allegato possono essere applicati alle UEE.

1.2. Metodi di prova

ê 2005/83/CE art. 1 e allegato, punto 5, lett. a)

1.2.1. Le UEE devono soddisfare i requisiti di una combinazione qualsiasi dei seguenti metodi di prova, a discrezione del costruttore, purché sia coperta l’intera gamma di frequenze indicata al punto 3.1:

- Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2a ed., 2004

- Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2a ed., 2001

- Prova Bulk current injection: secondo la norma ISO 11452-4: 3a ed., 2005

- Prova in stripline: secondo la norma ISO 11452-5: 2a ed., 2002

- Stripline da 800 mm: secondo il punto 4.5

Gamma di frequenza e condizioni generali di prova sono conformi alla norma ISO 11452-1: 3a edizione, 2005

ê 2004/104/CE art. 1 e allegato

2. Condizioni dell’UEE durante la prova

ê 2005/83/CE art. 1 e allegato, punto 5, lett. b)

2.1. Le condizioni di prova sono conformi alla norma ISO 11452-1: 3a edizione, 2005.

ê 2004/104/CE art. 1 e allegato

2.2. L’UEE esaminata deve essere accesa e stimolata in modo da trovarsi in normali condizioni di esercizio. Essa va disposta come indicato nel presente allegato, a meno che altri specifici metodi di prova non impongano un’altra disposizione.

2.3. Nella fase di taratura, vanno allontanati tutti i dispositivi necessari al funzionamento dell’UEE sotto esame. Durante la taratura, i dispositivi estranei non devono trovarsi a meno di 1 m dal punto di riferimento.

2.4. Per garantire risultati riproducibili, al ripetere di prove e misure, l’attrezzatura che genera il segnale di prova e la sua disposizione devono avere le stesse caratteristiche di quelle della fase di taratura vera e propria.

2.5. Se l’UEE è costituita da più componenti, sarà opportuno collegarle con il cablaggio che si userà sul veicolo. Se esso non fosse disponibile, distanza minima tra la centralina elettronica di controllo e la rete fittizia sarà quella definita nella norma. Tutti i cavi del fascio devono essere raccordati nel modo più realistico possibile ed essere muniti, possibilmente, di carichi ed attuatori reali.

3. Requisiti generali della prova

ê 2005/83/CE art. 1 e allegato, punto 5, lett. c)

3.1. Banda di frequenza, durata delle prove

La misura deve avvenire nella banda di frequenza da 20 a 2 000 MHz e con gli intervalli di cui alla norma ISO 11452-1: 3a edizione, 2005.

Modulazione del segnale di prova:

- MA, con una modulazione di 1 kHz e un tasso di modulazione dell’80 % nella gamma di frequenze 20-800 MHz,

- MF, t = 577 μs, periodo=4600 μs, nella gamma di frequenze 800-2 000 MHz,

ove non altrimenti concordato tra il servizio tecnico e il costruttore dell’UEE.

Ampiezza degli intervalli e tempi di esposizione vanno scelti secondo la norma ISO 11452-1: 3a edizione, 2005.

ê 2005/83/CE art. 1 e allegato, punto 5, lett. d)

3.2. Il servizio tecnico effettua le prove agli intervalli indicati nella norma ISO 11452-1: 3a edizione, 2005 all’interno della gamma di frequenze da 20 a 2000 MHz.

Altrimenti, se per l’intera banda di frequenza il costruttore fornisce misure effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025: 1a edizione 1999 e riconosciuto dall’ente di omologazione, il servizio tecnico può scegliere un numero ridotto di frequenze caratteristiche nella banda (p. es. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1300 e 1800 MHz) per confermare che l’UEE soddisfa i requisiti del presente allegato.

ê 2004/104/CE art. 1 e allegato

3.3. Se un’UEE non supera le prove di cui al presente allegato, si verifica che ciò sia avvenuto in condizioni di prova corrette e non in seguito alla generazione di campi elettromagnetici incontrollati.

4. Requisiti specifici della prova

4.1. Prova in camera anecoica

4.1.1. Metodo di prova

Questo metodo consente di testare i sistemi elettrici/elettronici di un veicolo esponendo un’UEE ai campi elettromagnetici generati da un’antenna.

ê 2005/83/CE art. 1 e allegato, punto 5, lett. e)

4.1.2. Metodologia

Per stabilire le condizioni del campo elettromagnetico si utilizza il cosiddetto "metodo di sostituzione" secondo la norma ISO 11452-2: 2a edizione, 2004.

La prova va effettuata con polarizzazione verticale.

ê 2004/104/CE art. 1 e allegato

4.2. Prova della cellula TEM

4.2.1. Metodo di prova

La cellula TEM (Transverse electromagnetic mode) genera campi omogenei tra il conduttore interno (setto) e l’involucro (piano di massa).

ê 2005/83/CE art. 1 e allegato, punto 5, lett. f)

4.2.2. Metodologia

La prova viene effettuata conformemente alla norma ISO 11452-3: 2a edizione, 2001.

A seconda dell’UEE da testare, l’ente che esegue la prova sceglie se accoppiare il campo massimo con l’UEE o con il cablaggio all’interno della cellula TEM.

ê 2004/104/CE art. 1 e allegato, punto 5, lett. g)

4.3. Prova Bulk current injection

4.3.1. Metodo di prova

È un metodo che permette di eseguire test d’immunità inducendo la corrente direttamente nel cablaggio tramite una sonda di iniezione di corrente.

4.3.2. Metodologia

La prova viene effettuata conformemente alla norma ISO 11452-4: 3a edizione, su un apposito banco.

Altrimenti, si può testare l’UEE dopo averla montata sul veicolo secondo la norma ISO 11451-4: 1a edizione, 1995.

- La sonda d’iniezione va posta a 150 mm dall’UEE da testare.

- Il metodo di riferimento va usato per calcolare le correnti iniettate dalla potenza diretta.

- La gamma delle frequenze del metodo è limitata dalle caratteristiche della sonda d’iniezione.

ê 2004/104/CE art. 1 e allegato

è1 2005/83/CE art. 1 e allegato, punto 6

4.4. Prova in stripline

4.4.1. Metodo di prova

Questo metodo di prova consiste nel sottoporre i cablaggi che collegano le componenti di un’UEE a campi elettromagnetici di intensità definita.

4.4.2. Metodologia

Condizioni di prova, ai sensi della norma ISO 11452-5 (2a edizione, 2002).

4.5. Prova con la stripline da 800 mm

4.5.1. Metodo di prova

La stripline è costituita da 2 placche metalliche parallele distanti 800 mm. L’oggetto della prova viene posto al centro tra le 2 placche e sottoposto a un campo elettromagnetico (cfr. appendice 1 al presente allegato).

Con questo metodo si possono provare sistemi elettronici completi, compresi sensori e attuatori, nonché centraline elettroniche e cablaggio. È ottimo per oggetti il cui lato maggiore sia inferiore a un terzo della distanza tra le placche.

4.5.2. Metodologia

4.5.2.1. Installazione della stripline

La stripline va collocata in una camera schermata (per evitare emissioni esterne), a 2 m di distanza da pareti e strutture metalliche per evitare la riflessione delle onde elettromagnetiche. Per attenuare la riflessione, si può usare materiale anecoico per RF. La stripline va collocata su supporti dielettrici a un’altezza di almeno 0,4 m al di sopra del pavimento.

4.5.2.2. Taratura della stripline

Prima di inserire l’oggetto da sottoporre a prova, collocare al centro dello spazio tra le placche parallele una sonda che misuri il campo elettromagnetico.

Il corrispondente misuratore di campo elettromagnetico deve trovarsi all’esterno della camera schermata. Per ciascuna frequenza di prova desiderata, fornire alla stripline un livello di potenza che produca la necessaria intensità di campo alla sonda. Questo livello di potenza diretta, o ogni altro parametro direttamente legato alla potenza necessaria a generare il campo, va usato per le prove di omologazione CE, a meno che non intervengano modifiche dell’impianto che richiedano la ripetizione della taratura.

4.5.2.3. Installazione dell’UEE sottoposta alla prova

La centralina elettronica principale va collocata nel terzo centrale dello spazio tra le placche parallele. Essa va sostenuta da un supporto costituito da materiale dielettrico.

4.5.2.4. Cavi principali di alimentazione e di collegamento con sensori/attuatori

I principali cablaggi e tutti i cavi sensori/attuatori salgono verticalmente dall’unità sottoposta a prova alla parete della placca di massa (il che aiuta a massimizzare l’accoppiamento con il campo elettromagnetico). Essi seguiranno tale parete interna fino a uno spigolo libero che aggireranno per proseguire sulla parete esterna della placca di massa fino al connettore di alimentazione della stripline. I cavi sono poi diretti verso le attrezzature di controllo, posizionate in un’area non influenzata dal campo elettromagnetico, come il suolo della camera schermata ad almeno 1 m. dalla stripline.

Appendice 1

Figura 1

Prova con stripline da 800 mm

[pic]

Figura 2

Dimensioni di stripline da 800 mm

[pic]

Appendice 2

Dimensioni di una tipica cellula TEM

La tabella che segue indica le dimensioni di una cellula TEM in base ai limiti superiori di frequenza:

Frequenza superiore (MHz) | Fattore di forma della cellula W: b | Fattore di forma della cellula L/W | Placca di separazione b (cm) | Setto S (cm) |

200 | 1,69 | 0,66 | 56 | 70 |

200 | 1,00 | 1 | 60 | 50 |

________

ALLEGATO X

METODI DI PROVA DELL’IMMUNITÀ E DELL’EMISSIONE DI TRANSITORI DA PARTE DI UEE

1) Osservazioni generali

Questo metodo di prova mira a garantire l’immunità delle UEE ai transitori per conduzione nell’alimentazione del veicolo e a limitare i transitori per conduzione emessi da UEE nell’alimentazione del veicolo.

2) Immunità alle interferenze per conduzione delle linee di alimentazione

Applicare alle linee di alimentazione, e alle altre connessioni delle UEE che possono essere funzionalmente ad esse raccordate, gli impulsi di prova 1, 2a, 2b, 3a, 3b e 4, della norma è1 ISO 7637-2: 2004 ç.

3) Emissione di interferenze per conduzione delle linee di alimentazione

Misura ai sensi della norma è1 ISO 7637-2:2004 ç sulle linee di alimentazione e sulle altre connessioni delle UEE che possono essere funzionalmente ad esse raccordate.

_________

é

ALLEGATO XI

Parte A

Direttiva abrogata e d elenco delle sue modificazioni successive (di cui all’articolo 6)

Direttiva 72/245/CEE del Consiglio (GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15) |

Direttiva 89/491/CEE della Commissione (GU L 238 del 15.8.1989, pag. 43) | limitatamente al terzo trattino dell’articolo 1 e all'allegato III |

Direttiva 95/54/CE della Commissione (GU L 266 dell’8.11.1995, pag. 1) | ad eccezione dell’articolo 3 |

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 1.A.8 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 56) |

Direttiva 2004/104/CE della Commissione (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13) | ad eccezione dell’articolo 3 |

Direttiva 2005/49/CE della Commissione (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 12) | ad eccezione dell’articolo 2 |

Direttiva 2005/83/CE della Commissione (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 32) |

Direttiva 2006/28/CE della Commissione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 27) |

Direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) | limitatamente al punto A.8 dell'allegato |

Direttiva 2009/19/CE della Commissione (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 17) |

Parte B

Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale (di cui all’articolo 6)

Direttiva | Termine di attuazione | Termine di applicazione |

72/245/CEE | 22 dicembre 1973 | __ |

89/491/CEE | 1° gennaio 1990 | __ |

95/54/CE | 30 novembre 1995 (*) | __ |

2004/104/CE | 31 dicembre 2005 | 1° gennaio 2006 (**) |

2005/49/CE | 30 giugno 2006 | 1° luglio 2006 (***) |

2005/83/CE | 30 settembre 2006 | 1° ottobre 2006 |

2006/28/CE | 30 giugno 2006 | 1° luglio 2006 |

2006/96/CE | 1° gennaio 2007 | __ |

2009/19/CE | 1° ottobre 2009 | 2 ottobre 2009 |

_____________________________

(*) Sulla base dell’articolo 2 della direttiva 95/54/CE:

“1. A decorrere dal 1° dicembre 1995, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale;

- rifiutare, per un tipo di componente o di entità tecnica, l'omologazione CEE di componente o di entità tecnica,

oppure

- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la prima messa in circolazione dei veicoli;

- vietare la vendita o l'impiego dei componenti o delle entità tecniche,

per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica se i veicoli, i componenti o le entità tecniche sono conformi alle prescrizioni della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CEE di un veicolo, l'omologazione CEE di componente o l'omologazione CEE di entità tecnica,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo, componente o entità tecnica, per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica, se le prescrizioni della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, non sono soddisfatte.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai tipi dei veicoli omologati anteriormente al 1° gennaio 1996 ai sensi della direttiva 72/306/CEE, o, eventualmente, ad una successiva estensione dell'omologazione.

4. A decorrere dal 1° ottobre 2002, gli Stati membri:

- non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità della direttiva 70/156/CEE ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della medesima direttiva,

- possono rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformità ai sensi della direttiva 70/156/CEE,

- possono vietare la vendita e la messa in circolazione di unità elettriche/elettroniche in quanto componenti o entità tecniche,

se le prescrizioni della presente direttiva non sono soddisfatte.

5. A decorrere dal 1° ottobre 2002, le prescrizioni della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, relative alle unità elettriche/elettroniche in quanto componenti o entità tecniche, si applicano ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE.

6. In deroga ai paragrafi 2 e 5, per quanto riguarda la sostituzione delle parti, gli Stati membri possono continuare a rilasciare l'omologazione CEE e consentire la vendita e la messa in circolazione di componenti o di entità tecniche destinate a tipi di veicoli omologati anteriormente al 1° gennaio 1996 ai sensi della direttiva 72/245/CEE o della direttiva 72/306/CEE o, eventualmente, della successiva estensione dell'omologazione.”

(**) Sulla base dell’articolo 2 della direttiva 2004/104/EC:

“1. Dal 1° gennaio 2006, per veicoli, componenti o singole unità tecniche che soddisfano i requisiti di cui agli allegati da I a X della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi di compatibilità elettromagnetica:

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale; oppure

b) vietarne l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione.

2. Dal 1° luglio 2006, per tipo di veicoli, componenti o singole unità tecniche che non soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a X della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi di compatibilità elettromagnetica:

a) non rilasceranno più l'omologazione CE; e

b) possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale.

3. Dal 1° gennaio 2009, se non sono soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a X della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi di compatibilità elettromagnetica:

a) non considereranno più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi di tale direttiva;

b) possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi.

4. A partire dal 1° gennaio 2009, le disposizioni di cui agli allegati da I a X della direttiva 72/245/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva, relative alla compatibilità elettromagnetica, si applicano alle componenti o alle singole unità tecniche ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.”

(***) Sulla base dell’articolo 3 della direttiva 2005/49/EC:

“Disposizioni transitorie

1. A decorrere dal 1° luglio 2006, se non vengono soddisfatti i requisiti della direttiva 72/245/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi di compatibilità elettromagnetica:

a) cesseranno di ritenere validi — ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE — i certificati di conformità che, ai sensi di tale direttiva, accompagnano i veicoli nuovi;

b) potranno rifiutare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di veicoli nuovi.

Le omologazioni di veicoli non dotati di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz o da 79 GHz restano invariate.

2. A decorrere dal 1° luglio 2013 gli Stati membri vietano l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di veicoli dotati di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz.

3. Se la data di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 5 della decisione 2005/50/CE viene modificata secondo le modalità dell’articolo 5 della decisione, gli Stati membri vietano l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di veicoli dotati di un’apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz dopo la data di riferimento modificata.”

_____________

ALLEGATO XII

Tavola di concordanza

Direttiva 72/245/CEE | Presente direttiva |

Articolo 1 | Articolo 1 |

Articolo 2 | __ |

Direttiva 95/54/CE |

Articolo 2, paragrafo 6 | Articolo 2, paragrafo 5 |

Direttiva 2004/104/CE |

Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 2 |

Articolo 2, paragrafo 4 | Articolo 2, paragrafo 4 |

Direttiva 2005/49/CE |

Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 3 |

Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 6 |

Articolo 3, paragrafo 3 | Articolo 2, paragrafo 7 |

Articoli 3 e 4 | Articoli 3 e 4 |

Articolo 5, paragrafo 1 | __ |

Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 5 |

__ | Articoli 6 e 7 |

Articolo 6 | Articolo 8 |

Allegati da I a X | Allegati da I a X |

__ | Allegato XI |

__ | Allegato XII |

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato XI, parte A della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15.

[8] V. allegato XI, parte A.

[9] GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

[10] Pubblicato quale allegato I alla decisione del Consiglio 97/836/CE (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

[11] GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15.

[12] GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.

[13] GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1.

[14] Eventuali.

[15] Eventuali.

[16] GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

[17] I numeri delle voci e le note in calce della presente scheda informativa corrispondono a quelle dell’allegato I della direttiva 2007/46/CE. Voci irrilevanti ai fini della presente direttiva sono omesse.

[18] Cancellare la menzione inutile.

[19] Cancellare la menzione inutile.

[20] Cancellare la menzione inutile.

[21] Cancellare la menzione inutile.

[22] Cancellare la menzione inutile.

[23] Cancellare la menzione inutile.

[24] Cancellare la menzione inutile.

[25] Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio, ABC??123??).

[26] Sopprimere la menzione inutile.

[27] Sopprimere la menzione inutile.

[28] Cancellare la dicitura non pertinente.

[29] Cancellare la dicitura non pertinente.

[30] Cancellare la dicitura non pertinente.

[31] Cancellare la dicitura non pertinente.

[32] Cancellare la dicitura non pertinente.

[33] Cancellare la dicitura non pertinente.

[34] Cancellare la dicitura non pertinente.

[35] Cancellare la dicitura non pertinente.

[36] Cancellare la dicitura non pertinente.

[37] Cancellare la dicitura non pertinente.

[38] Se per identificare il tipo si ricorre a caratteri che non riguardano la descrizione del tipo di componente o dell’entità tecnica indipendente che rientrano in questa scheda informativa, tali caratteri vanno rappresentati nella documentazione con il simbolo «?» (esempio: ABC??123??).