Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) /* COM/2009/0539 def. - CNS 2009/0152 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 9.10.2009 COM(2009)539 definitivo 2009/0152 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) RELAZIONE Gli articoli da 65 a 84 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (OCM unica) recano le disposizioni relative alla gestione del regime delle quote nel settore del latte. Vi si prevede in particolare la facoltà, per gli Stati membri, di costituire all'interno della loro quota nazionale una riserva nazionale a cui attingere per assegnare ulteriori quote individuali a determinate categorie prioritarie di produttori di latte da essi definite. Il prelievo sulle eccedenze deve essere versato unicamente per il latte commercializzato in più della quota nazionale, compresa la riserva nazionale. Quando risulta che debba essere riscosso un prelievo sulle eccedenze, tale prelievo è addebitato ai produttori che hanno superato la loro quota individuale. Nell'ambito del regime delle quote, gli Stati membri hanno facoltà di incoraggiare il processo di ristrutturazione del settore attraverso il riscatto di quote (articolo 75, paragrafo 1, lettera a), dell'OCM unica) le quali vanno ad alimentare la riserva nazionale. Per aiutare gli Stati membri a finanziare il processo di ristrutturazione si propone, in via temporanea, che ai fini della fissazione del superamento nazionale non si tenga conto delle quote riscattate in virtù dell'articolo succitato. Ne consegue che il prelievo sulle eccedenze si applicherà al latte commercializzato in più della quota nazionale, previa detrazione dalla medesima delle quote riscattate. Il prelievo supplementare così generato sarà trattenuto dagli Stati membri per finanziare la ristrutturazione del settore. Nel corso del dibattito svoltosi nella riunione del Consiglio del 7 settembre 2009 in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio sulla situazione del mercato lattiero nel 2009 (COM(2009) 385), gli Stati membri hanno invitato la Commissione ad adeguare gli strumenti di mercato o a crearne di nuovi per poter reagire alla crescente volatilità dei prezzi in maniera flessibile, rapida ed efficace. Si propone pertanto di estendere la portata dell'articolo 186 del regolamento sull'OCM unica per consentire alla Commissione di adottare misure anche nel settore lattiero-caseario in caso di turbative del mercato ascrivibili a un sensibile aumento o calo dei prezzi sul mercato interno. 2009/0152 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: 1. Ai fini della ristrutturazione del settore lattiero-caseario nella Comunità, l'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)[3] dà agli Stati membri la facoltà di accordare un'indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera e di alimentare la riserva nazionale con le quote individuali così liberate. 2. Per incoraggiare ulteriormente la necessaria ristrutturazione del settore, è opportuno che il prelievo sulle eccedenze a carico dei produttori di latte, previsto dall'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sia calcolato in base alla quota nazionale previa detrazione delle quote individuali riscattate in virtù dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), a condizione che le quote liberate rimangano nella riserva nazionale nel corso dell'anno considerato. 3. Data la necessità di rafforzare gli strumenti finanziari per l'ulteriore ristrutturazione del settore, è opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare per la ristrutturazione le entrate supplementari generate grazie a questo nuovo metodo di calcolo. 4. È opportuno applicare questo metodo di calcolo in via temporanea, per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1° aprile 2009 e il 1° aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, onde limitare la misura allo stretto necessario. 5. A norma dell'articolo 186 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può adottare misure in caso di turbativa dei mercati di determinati prodotti agricoli, qualora i prezzi sul mercato interno aumentino o diminuiscano sensibilmente. Tale articolo non contempla tuttavia il latte e i prodotti lattiero-caseari. 6. Di fronte alle gravi difficoltà del mercato lattiero e alla crescente volatilità dei prezzi risulta appropriato ampliare la portata dell'articolo 186 al latte e ai prodotti lattiero-caseari, dando così alla Commissione la possibilità di reagire prontamente e con flessibilità alle eventuali turbative del mercato. 7. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1234/2007, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue: 1) l'articolo 78 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis : "1 bis. In deroga al paragrafo 1, primo comma, per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1° aprile 2009 e il 1° aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, il prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte commercializzato in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita a norma della sottosezione II, ridotta delle quote individuali per le consegne confluite nella riserva nazionale in applicazione dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), a partire dal gg/mm/aaaa ( data che sarà inserita dall'OPOCE, uguale alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 2 ) e conservate nella medesima riserva fino al 31 marzo del corrispondente periodo di dodici mesi."; b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis : "2 bis. La differenza tra l'importo del prelievo sulle eccedenze risultante dall'applicazione del paragrafo 1 bis e quello risultante dall'applicazione del paragrafo 1, primo comma, è utilizzata dagli Stati membri per finanziare misure di ristrutturazione del settore lattiero-caseario."; 2) all'articolo 79 è aggiunto il seguente comma: "Per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1° aprile 2009 e il 1° aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, il prelievo sulle eccedenze è interamente addebitato, secondo le disposizioni degli articoli 80 e 83, ai produttori che hanno contribuito al superamento della quota nazionale stabilita in applicazione dell'articolo 78, paragrafo 1 bis ."; 3) all'articolo 186, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente;". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA | Fichefin/09/281327rev1 (MS/tm) 6.142.2009.1 | DATA: 24.9.2009… | 1. | LINEA DI BILANCIO: PPB 2010 05 02 12 67 03 | STANZIAMENTI: 619 Mio EUR p.m. | 2. | TITOLO: Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) | 3. | BASE GIURIDICA: articolo 37 del trattato | 4. | OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: - nei periodi di 12 mesi che iniziano il 1° aprile 2009 e il 1° aprile 2010, dare agli Stati membri la possibilità di concedere una compensazione ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della produzione lattiera e di versare le quote individuali così liberate nella riserva nazionale; - ampliare la portata dell'articolo 186 inserendovi il latte e i prodotti del settore lattiero-caseario, in modo da permettere alla Commissione di reagire con flessibilità e prontezza in caso di turbativa del mercato. | 5. | INCIDENZE FINANZIARIE | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO 2009 (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2010 (Mio EUR) | 5.0 | SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI | p.m. | p.m. | 5.1 | ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE | - | - | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | - | - | - | - | 5.2 | METODO DI CALCOLO: | 6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | Sì/No | 6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | Sì/No | 6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | Sì/No | 6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | Sì/No | OSSERVAZIONI: L'inserimento del latte e dei prodotti lattiero-caseari nel campo di applicazione dell'articolo 186 non comporta di per sé una modifica del fabbisogno di bilancio. Qualsiasi nuova proposta di disposizioni legislative basate sulla modifica proposta sarà soggetta alle abituali procedure di bilancio. La proposta di escludere dal calcolo del prelievo sulle eccedenze le quote riscattate e versate nella riserva nazionale avrà un duplice effetto. Anzitutto è probabile che comporti un lieve incremento del prelievo da riscuotere nello Stato membro considerato. Questo importo supplementare rimarrà all'interno dello Stato membro, cosicché non ci saranno modifiche nel prelievo supplementare di cui si prevede il versamento nel bilancio dell'UE come entrata con destinazione specifica. Va tuttavia sottolineato che in seguito alla revisione dello stato di salute della PAC non è stata prevista la riscossione di alcun prelievo sulle eccedenze a partire dall'esercizio di bilancio 2011 (Documento di lavoro dei servizi della Commissione DS 1245/08 del 12 dicembre 2008). In secondo luogo il riscatto di quote dovrebbe comportare una riduzione delle consegne di latte e, di conseguenza, della produzione di eccedenze che necessitano di un sostegno, quindi in ultima analisi una riduzione del fabbisogno di bilancio. Tale riduzione dipenderà dalla situazione del mercato in quel momento e attualmente non è quantificabile. | [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.