Proposta di Regolamento (CE) n. …/… del Parlamento Europeo e del Consiglio del […] relativo alle statistiche sui rifiuti (Versione codificata) /* COM/2009/0535 def. - COD 2009/0151 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 14.10.2009 COM(2009) 535 definitivo 2009/0151 (COD) Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del […] relativo alle statistiche sui rifiuti (Versione codificata) RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie. 3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario. Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari atti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 2150/2002 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato V del regolamento codificato. ê 2150/2002 2009/0151 (COD) Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del […] relativo alle statistiche sui rifiuti (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[6], considerando quanto segue: ê 1. Il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti[7], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. ê 2150/2002 considerando 1 2. Regolari statistiche comunitarie sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende e dalle famiglie sono richieste dalla Comunità per controllare l'applicazione della politica dei rifiuti. Ciò pone le basi per verificare se i principi relativi al massimo recupero e allo smaltimento sicuro vengano rispettati. È tuttavia necessario sviluppare strumenti statistici per valutare il rispetto del principio della prevenzione dei rifiuti e per collegare, a livello globale, nazionale e regionale, i dati relativi alla produzione di rifiuti con la descrizione dell'impiego delle risorse. ê 2150/2002 considerando 2 3. Occorre definire i termini per la descrizione dei rifiuti e per la loro gestione, al fine di ottenere risultati comparabili nelle statistiche degli stessi. ê 2150/2002 considerando 3 4. La politica comunitaria relativa ai rifiuti ha fissato un insieme di principi che devono essere seguiti dalle unità che producono rifiuti e nella gestione degli stessi. Ciò richiede il controllo dei rifiuti in vari punti della catena di produzione, raccolta, recupero e smaltimento degli stessi. ê 2150/2002 considerando 4 5. Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee[9], costituisce l'ambito di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. ê 2150/2002 considerando 5 6. Per garantire risultati comparabili, le statistiche sui rifiuti dovrebbero essere elaborate conformemente alla disaggregazione specifica, in forma appropriata e in un arco di tempo prefissato a partire dalla fine dell'anno di riferimento. ê 2150/2002 considerando 8 7. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[10]. ê 221/2009 considerando 4 (adattato) 8. La Commissione dovrebbe avere il potere di definire opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità, di attuare i risultati degli studi pilota e di adeguare il contenuto degli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE, ê 2150/2002 HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Definizioni Ai fini e nell'ambito del presente regolamento s'intende per: a) «rifiuto», qualsiasi sostanza o oggetto definito all'articolo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11]; b) «frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata», i rifiuti domestici e simili raccolti selettivamente in frazioni omogenee dai servizi pubblici, dalle organizzazioni senza scopo di lucro e dalle imprese private che operano nel settore della raccolta organizzata dei rifiuti; c) «riciclaggio», l'operazione descritta nella definizione di cui all'articolo 3, punto 7, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12]; d) «recupero», ciascuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte B della direttiva 2006/12/CE; e) «smaltimento» ciascuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte A, della direttiva 2006/12/CE; f) «struttura di recupero o smaltimento», una struttura che richiede un'autorizzazione o registrazione ai sensi degli articoli 9, 10 o 11 della direttiva 2006/12/CE; g) «rifiuto pericoloso», qualsiasi rifiuto definito ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio[13]; h) «rifiuto non pericoloso» qualsiasi rifiuto non rientrante nella lettera g); i) «incenerimento», trattamento termico dei rifiuti effettuato in un impianto di incenerimento o in un impianto di coincenerimento, ai sensi rispettivamente dell'articolo 3, punto 4 e dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[14]; j) «discarica», un'area di smaltimento dei rifiuti quale definita nell'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio[15]; k) «capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti», la capacità massima di incenerire rifiuti calcolata in tonnellate annue o in gigajoule; l) «capacità degli impianti di riciclaggio dei rifiuti», la capacità massima di riciclare rifiuti calcolata in tonnellate annue; m) «capacità delle discariche», la capacità residua (al termine dell'anno di riferimento dei dati) della discarica di smaltire rifiuti in futuro, calcolata in metri cubi; n) «capacità di altre strutture di smaltimento», la capacità delle singole strutture di smaltire rifiuti, calcolata in tonnellate annue. Articolo 2 Obiettivo 1. Obiettivo del presente regolamento è fissare un ambito per la produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 2. Gli Stati membri e la Commissione, nelle rispettive sfere di competenza, elaborano statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, esclusi i rifiuti radioattivi che sono già contemplati da altra normativa. 3. Le statistiche riguardano i seguenti settori: a) produzione dei rifiuti conformemente all'allegato I; b) recupero e smaltimento dei rifiuti conformemente all'allegato II; c) dopo gli studi pilota di cui all'articolo 4, paragrafo 2 importazione ed esportazione di rifiuti per i quali non viene raccolto alcun dato nel quadro del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[16], in conformità dell'allegato III del presente regolamento. 4. Nell'elaborazione delle statistiche, gli Stati membri e la Commissione osservano la nomenclatura statistica stabilita principalmente in base alle sostanze, che figura all'allegato III. ê 221/2009, art. 1, pt. 1 5. La Commissione redige una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III del presente regolamento e l'elenco dei rifiuti definito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione[17]. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3. ê 2150/2002 Articolo 3 Raccolta dei dati ê 221/2009 art. 1, pt. 2 (adattato) 1. Nel rispetto dei requisiti di qualità e di precisione da definirsi conformemente al secondo comma, gli Stati membri raccolgono i dati necessari alla specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II, mediante uno dei seguenti metodi: a) indagini; b) fonti amministrative o di altro tipo, quali gli obblighi di dichiarazione previsti dalla legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti; c) procedure di stima statistica, sulla base di controlli a campione o di stimatori correlati di rifiuti; d) una combinazione dei metodi Ö di cui alle lettere a), b) e c) Õ. ê 221/2009 art. 1, pt. 2 I requisiti di qualità e di precisione sono definiti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Per ridurre l'onere di risposta le autorità nazionali e la Commissione, nei limiti e secondo le modalità fissati da ogni Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza, hanno accesso alle fonti di dati amministrativi. ê 2150/2002 2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole imprese, le imprese con meno di 10 dipendenti sono escluse dalle indagini, salvo qualora contribuiscano in misura significativa alla produzione di rifiuti. ê 2150/2002 (adattato) Ö Questa Õ esclusione Ö è Õ compatibile con la copertura e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione 7, punto 1, degli allegati I e II. ê 2150/2002 3. Gli Stati membri producono i risultati statistici con la disaggregazione di cui agli allegati I e II. 4. Gli Stati membri trasmettono a Eurostat i risultati, inclusi i dati riservati, in formato appropriato ed entro un determinato arco di tempo a decorrere dalla fine dei rispettivi periodi di riferimento, di cui agli allegati I e II. 5. Il trattamento dei dati riservati e la loro trasmissione ai sensi del paragrafo 4 sono effettuati conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti che disciplinano la riservatezza delle statistiche. ê 2150/2002 (adattato) Articolo 4 Ö Studi pilota Õ 1. La Commissione elabora un programma concernente studi pilota sui rifiuti derivanti dalle attività economiche di cui alla Sezione 8, punto 1.1, voci 1 e 2 dell’allegato I, la cui esecuzione è affidata agli Stati membri. Gli studi pilota mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari, sulla base dei principi delle statistiche comunitarie, quali fissati nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009. ê 221/2009 art. 1, pt. 3 La Commissione finanzia sino al 100 % dei costi per la realizzazione degli studi pilota. Sulla base delle conclusioni di tali studi pilota, essa adotta le necessarie misure di attuazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento. ê 221/2009 art. 1, pt. 4 (adattato) 2. In base alle conclusioni degli studi pilota Ö sull'importazione e l'esportazione di rifiuti realizzati dagli Stati membri in conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2150/2002 Õ, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità di elaborare statistiche per le attività e le caratteristiche contemplate da Ö tali Õ studi pilota. La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3. ê 221/2009 art. 1, pt. 5 (adattato) Articolo 5 Misure di attuazione 1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2. In particolare, tali misure includono: a) le misure necessarie per produrre risultati conformemente all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, tenuto conto delle strutture economiche e delle condizioni tecniche degli Stati membri. Tali misure possono consentire a un singolo Stato membro di non comunicare talune voci della disaggregazione, sempreché si dimostri che ciò influisce limitatamente sulla qualità della statistica. In tutti i casi in cui sono accordate deroghe, è calcolato il quantitativo totale di rifiuti per ognuna delle voci di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e sezione 8, punto 1; b) le misure che stabiliscano il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, entro Ö il 29 dicembre 2004 Õ. 2. Sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, le misure intese a modificare o a completare elementi non essenziali del presente regolamento che riguardano in particolare: a) l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati; b) l'adeguamento delle specifiche elencate negli allegati I, II e III; c) la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II; d) l'attuazione dei risultati degli studi pilota specificati nell'articolo 4. ê 221/2009 art. 1, pt. 6 (adattato) Articolo 6 Comitato 1. La Commissione è assistita dal Ö comitato del sistema statistico europeo (comitato dell’SSE) Õ istituito dall'articolo Ö 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 Õ. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 4. La Commissione trasmette al comitato istituito dalla direttiva 2006/12/CE il progetto delle misure che intende sottoporre al Ö comitato dell’SSE Õ. ê 2150/2002 (adattato) Articolo 7 Relazione 1. Ö Con periodicità triennale a partire dal 29 dicembre 2007, Õ la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate in base al presente regolamento e, in particolare, sulla loro qualità e sull'onere per le imprese. 2. Ö Non oltre il 29 dicembre 2004 Õ, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta intesa a eliminare gli obblighi di comunicazione che si sovrappongono. ê 221/2009 art. 1, pt. 7 (adattato) 3. Ö Se necessario, Õ La Commissione Ö propone revisioni Õ degli studi pilota di cui all’articolo 4, da decidere secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3. ê Articolo 8 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 2150/2002 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato V. ê 2150/2002 Articolo 9 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente […] […] ê 2150/2002 ALLEGATO I PRODUZIONE DI RIFIUTI SEZIONE 1 ê 1893/2006 art. 15, pt. 2e allegato IV, pt. 1 Campo di applicazione Le statistiche devono essere elaborate per tutte le attività classificate nell'ambito del campo di applicazione delle sezioni da A ad U della NACE Rev. 2. Queste sezioni riguardano tutte le attività economiche. Il presente allegato riguarda inoltre: a) i rifiuti domestici; b) i rifiuti derivanti da operazioni di recupero e/o smaltimento. ê 574/2004 art. 1, pt. 1 e allegato I SEZIONE 2 Categorie di rifiuti 1. Sono elaborate statistiche per le seguenti categorie di rifiuti: Elenco di aggregati | Stat.-CER/Versione 3 | Voce | Codice | Descrizione | Rifiuti pericolosi/non pericolosi | 1 | 01.1 | Solventi usati | Pericolosi | 2 | 01.2 | Rifiuti acidi, alcalini o salini | Non pericolosi | 3 | 01.2 | Rifiuti acidi, alcalini o salini | Pericolosi | 4 | 01.3 | Oli usati | Pericolosi | 5 | 01.4 | Catalizzatori chimici esauriti | Non pericolosi | 6 | 01.4 | Catalizzatori chimici esauriti | Pericolosi | 7 | 02 | Rifiuti di preparazioni chimiche | Non pericolosi | 8 | 02 | Rifiuti di preparazioni chimiche | Pericolosi | 9 | 03.1 | Depositi e residui chimici | Non pericolosi | 10 | 03.1 | Depositi e residui chimici | Pericolosi | 11 | 03.2 | Fanghi derivanti da acque reflue industriali | Non pericolosi | 12 | 03.2 | Fanghi derivanti da acque reflue industriali | Pericolosi | 13 | 05 | Rifiuti della sanità e biologici | Non pericolosi | 14 | 05 | Rifiuti della sanità e biologici | Pericolosi | 15 | 06 | Rifiuti metallici | Non pericolosi | 16 | 06 | Rifiuti metallici | Pericolosi | 17 | 07.1 | Rifiuti in vetro | Non pericolosi | 18 | 07.1 | Rifiuti in vetro | Pericolosi | 19 | 07.2 | Rifiuti di carta e cartone | Non pericolosi | 20 | 07.3 | Rifiuti di gomma | Non pericolosi | 21 | 07.4 | Rifiuti in plastica | Non pericolosi | 22 | 07.5 | Rifiuti in legno | Non pericolosi | 23 | 07.5 | Rifiuti in legno | Pericolosi | 24 | 07.6 | Rifiuti tessili | Non pericolosi | 25 | 07.7 | Rifiuti contenenti PCB | Pericolosi | 26 | 08 | Apparecchiature scartate | Non pericolosi | 27 | 08 | Apparecchiature scartate | Pericolosi | 28 | 08.1 | Veicoli fuori uso | Non pericolosi | 29 | 08.1 | Veicoli fuori uso | Pericolosi | 30 | 08.41 | Batterie ed accumulatori | Non pericolosi | 31 | 08.41 | Batterie ed accumulatori | Pericolosi | 32 | 09 | Cascami animali e residui vegetali (esclusi i rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale; ed esclusi feci animali, urine e letame) | Non pericolosi | 33 | 09.11 | Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale | Non pericolosi | 34 | 09.3 | Feci animali, urine e letame | Non pericolosi | 35 | 10.1 | Rifiuti domestici e simili | Non pericolosi | 36 | 10.2 | Materiali misti e indifferenziati | Non pericolosi | 37 | 10.2 | Materiali misti e indifferenziati | Pericolosi | 38 | 10.3 | Residui di cernita | Non pericolosi | 39 | 10.3 | Residui di cernita | Pericolosi | 40 | 11 | Fanghi comuni (esclusi i residui di dragaggio) | Non pericolosi | 41 | 11.3 | Residui di dragaggio | Non pericolosi | 42 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Rifiuti minerali (esclusi residui di combustione, terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati) | Non pericolosi | 43 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Rifiuti minerali (esclusi residui di combustione, terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati) | Pericolosi | 44 | 12.4 | Residui di combustione | Non pericolosi | 45 | 12.4 | Residui di combustione | Pericolosi | 46 | 12.6 | Terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati | Pericolosi | 47 | 13 | Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati | Non pericolosi | 48 | 13 | Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati | Pericolosi | ê 221/2009 art. 1, pt. 8, lett. a) (adattato) 2. Conformemente all'obbligo di relazione previsto dalla direttiva 94/62/CE, la Commissione Ö elabora Õ un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria per valutare l'opportunità di includere nell'elenco di disaggregazione di cui al punto 1 le voci relative ai rifiuti di imballaggi (Stat.-CER Ö / Õ versione 3 ). La Commissione Ö finanzia Õ le spese relative agli studi pilota fino al 100% del loro ammontare. In base alle conclusioni di tali studi pilota, la Commissione Ö adotta Õ le misure di attuazione necessarie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3. ê 2150/2002 SEZIONE 3 Caratteristiche 1. Caratteristiche delle categorie di rifiuti: per ciascuna delle categorie elencate nella sezione 2, punto 1, sarà riportato il quantitativo di rifiuti prodotti. 2. Caratteristiche regionali: popolazione o abitazioni servite da un sistema di raccolta dei rifiuti domestici misti e simili (livello NUTS 2). SEZIONE 4 Unità di misura 1. L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di 1 000 tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie «fanghi» si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca. 2. Per le caratteristiche regionali, l'unità di misura dovrebbe essere la percentuale della popolazione o delle abitazioni. ê 2150/2002 (adattato) SEZIONE 5 Primo anno di riferimento e periodicità 1. Il primo anno di riferimento è il Ö 2004 Õ. ê 2150/2002 2. Gli Stati membri forniscono i dati ogni due anni dopo il primo anno di riferimento. SEZIONE 6 Trasmissione dei risultati a Eurostat I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. SEZIONE 7 Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche ê 221/2009 art. 1. pt. 8, lett. b) (adattato) 1. Per ogni voce di cui alla sezione 8 (attività e famiglie), gli Stati membri Ö indicano Õ in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo Ö è Õ stabilito dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3. ê 2150/2002 (adattato) 2. Gli Stati membri Ö presentano Õ una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti. Essi Ö forniscono Õ una descrizione delle stime, aggregazioni o esclusioni e della maniera in cui tali procedure influiscono sulla distribuzione delle categorie di rifiuti, elencate nella sezione 2, punto 1, per attività economica e origine domestica, come previsto alla sezione 8. 3. La Commissione Ö acclude Õ le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 7. SEZIONE 8 Produzione dei risultati 1. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 3, punto 1 devono essere elaborati per: ê 1893/2006 art. 15, pt. 2e allegato IV, pt. 2 1.1. le seguenti voci della NACE Rev. 2: Voce | Codice della NACE Rev. 2 | Descrizione | 1 | Divisione 01 | Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi | Divisione 02 | Silvicoltura e utilizzo di aree forestali | 2 | Divisione 03 | Pesca e acquacoltura | 3 | Sezione B | Estrazione e scavo di minerali | 4 | Divisione 10 | Industrie alimentari | Divisione 11 | Industria delle bevande | Divisione 12 | Industria del tabacco | 5 | Divisione 13 | Industrie tessili | Divisione 14 | Confezione di articoli di abbigliamento | Divisione 15 | Confezione di vestiario in pelle e simili | 6 | Divisione 16 | Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in materiali da intreccio | 7 | Divisione 17 | Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | Divisione 18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati | 8 | Divisione 19 | Fabbricazione di prodotti di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 9 | Divisione 20 | Fabbricazione di prodotti chimici | Divisione 21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | Divisione 22 | Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 10 | Divisione 23 | Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 11 | Divisione 24 | Metallurgia | Divisione 25 | Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 12 | Divisione 26 | Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica | Divisione 27 | Fabbricazione di apparecchiature elettriche | Divisione 28 | Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. | Divisione 29 | Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | Divisione 30 | Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 13 | Divisione 31 | Fabbricazione di mobili | Divisione 32 | Altre industrie manifatturiere | Divisione 33 | Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature | 14 | Sezione D | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 15 | Divisione 36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | Divisione 37 | Reti fognarie | Divisione 39 | Attività di decontaminazione e altri servizi di trattamento dei rifiuti | 16 | Divisione 38 | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali | 17 | Sezione F | Costruzioni | 18 | Attività di servizi: | Sezione G escluso 46.77 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | Sezione H | Trasporto e magazzinaggio | Sezione I | Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | Sezione J | Servizi di informazione e comunicazione | Sezione K | Attività finanziarie e assicurative | Sezione L | Attività immobiliari | Sezione M | Attività professionali, scientifiche e tecniche | Sezione N | Attività amministrative e di servizi di supporto | Sezione O | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | Sezione P | Istruzione | Sezione Q | Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale | Sezione R | Arte, spettacoli e tempo libero | Sezione S | Altre attività di servizi | Sezione T | Attività di datore di lavoro svolta da famiglie e convivenze; produzione di beni e di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze | Sezione U | Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali | 19 | Classe 46.77 | Commercio all'ingrosso di rottami e cascami. | ê 2150/2002 è1 1893/2006 art. 15, pt. 1 1.2. famiglie 20 | Rifiuti domestici | 2. Per le attività economiche, le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio[18] conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro. Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della è1 NACE Rev. 2 ç. ________ ALLEGATO II RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SEZIONE 1 Campo di applicazione 1. Le statistiche devono essere elaborate per tutti gli impianti di recupero e smaltimento che svolgono una qualsiasi delle operazioni di cui alla sezione 8, punto 2 e che appartengono o rientrano nelle attività economiche secondo i raggruppamenti della è1 NACE Rev. 2 ç, di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1. 2. Gli impianti le cui attività di trattamento dei rifiuti sono limitate al riciclaggio dei rifiuti nel sito in cui questi ultimi sono stati prodotti non sono contemplati dal presente allegato. ê 783/2005 art. 1 e allegato (adattato) SEZIONE 2 Categorie di rifiuti L’elenco delle categorie di rifiuti per le quali devono essere elaborate le statistiche, per ciascuna operazione di recupero o smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, sono le seguenti: Incenerimento | Voce | Stat.-CER Ö / Õ versione 3 | Rifiuti pericolosi/non pericolosi | Codice | Descrizione | 1 | 01 + 02 + 03 | Rifiuti chimici (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici) | Non pericolosi | 2 | 01 + 02 + 03 escl. 01.3 | Rifiuti chimici esclusi oli usati (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici) | Pericolosi | 3 | 01.3 | Oli usati | Pericolosi | 4 | 05 | Rifiuti della sanità e biologici | Non pericolosi | 5 | 05 | Rifiuti della sanità e biologici | Pericolosi | 6 | 07.7 | Rifiuti contenenti PCB | Pericolosi | 7 | 10.1 | Rifiuti domestici e simili | Non pericolosi | 8 | 10.2 | Materiali misti e indifferenziati | Non pericolosi | 9 | 10.2 | Materiali misti e indifferenziati | Pericolosi | 10 | 10.3 | Residui di cernita | Non pericolosi | 11 | 10.3 | Residui di cernita | Pericolosi | 12 | 11 | Fanghi comuni | Non pericolosi | 13 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 | Altri rifiuti (rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + cascami animali e residui vegetali + rifiuti minerali + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) | Non pericolosi | 14 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 escl. 07.7 | Altri rifiuti (rifiuti metallici + rifiuti non metallici esclusi rifiuti contenenti PCB + apparecchiature scartate + cascami animali e residui vegetali + rifiuti minerali + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) | Pericolosi | Operazioni che comportano possibilità di recupero (escluso recupero energetico) | Voce | Stat.-CER Ö / Õ versione 3 | Rifiuti pericolosi/non pericolosi | Codice | Descrizione | 1 | 01.3 | Oli usati | Pericolosi | 2 | 06 | Rifiuti metallici | Non pericolosi | 3 | 06 | Rifiuti metallici | Pericolosi | 4 | 07.1 | Rifiuti in vetro | Non pericolosi | 5 | 07.1 | Rifiuti in vetro | Pericolosi | 6 | 07.2 | Rifiuti di carta e cartone | Non pericolosi | 7 | 07.3 | Rifiuti di gomma | Non pericolosi | 8 | 07.4 | Rifiuti in plastica | Non pericolosi | 9 | 07.5 | Rifiuti in legno | Non pericolosi | 10 | 07.6 | Rifiuti tessili | Non pericolosi | 11 | 09 escl. 09.11, 09.3 | Cascami animali e residui vegetali (esclusi rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale, nonché feci animali, urine e letame) | Non pericolosi | 12 | 09.11 | Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale | Non pericolosi | 13 | 09.3 | Feci animali, urine e letame | Non pericolosi | 14 | 12 | Rifiuti minerali | Non pericolosi | 15 | 12 | Rifiuti minerali | Pericolosi | 16 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Altri rifiuti (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici + rifiuti della sanità e biologici + apparecchiature scartate + rifiuti ordinari misti + fanghi comuni + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) | Non pericolosi | 17 | 01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 escl. 01.3 | Altri rifiuti (rifiuti chimici dei composti esclusi oli usati + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici + rifiuti della sanità e biologici + rifiuti in legno + rifiuti contenenti PCB + apparecchiature scartate + rifiuti ordinari misti + fanghi comuni + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) | Pericolosi | Smaltimento (diverso dall’incenerimento) | Voce | Stat.-CER Ö / Õ versione 3 | Rifiuti pericolosi/non pericolosi | Codice | Descrizione | 1 | 01 + 02 + 03 | Rifiuti chimici (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici) | Non pericolosi | 2 | 01 + 02 + 03 escl. 01.3 | Rifiuti chimici esclusi oli usati (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici) | Pericolosi | 3 | 01.3 | Oli usati | Pericolosi | 4 | 09 escl. 09.11, 09.3 | Cascami animali e residui vegetali (esclusi rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale, nonché feci animali, urine e letame) | Non pericolosi | 5 | 09.11 | Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale | Non pericolosi | 6 | 09.3 | Feci animali, urine e letame | Non pericolosi | 7 | 10.1 | Rifiuti domestici e simili | Non pericolosi | 8 | 10.2 | Materiali misti e indifferenziati | Non pericolosi | 9 | 10.2 | Materiali misti e indifferenziati | Pericolosi | 10 | 10.3 | Residui di cernita | Non pericolosi | 11 | 10.3 | Residui di cernita | Pericolosi | 12 | 11 | Fanghi comuni | Non pericolosi | 13 | 12 | Rifiuti minerali | Non pericolosi | 14 | 12 | Rifiuti minerali | Pericolosi | 15 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Altri rifiuti (rifiuti della sanità e biologici + rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) | Non pericolosi | 16 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Altri rifiuti (rifiuti della sanità e biologici + rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) | Pericolosi | ê 2150/2002 SEZIONE 3 Caratteristiche Le caratteristiche per le quali devono essere elaborate le statistiche relative alle operazioni di recupero e smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, figurano nella tabella che segue. Numero e capacità delle operazioni di recupero e smaltimento per regione | Voce | Descrizione | 1 | Numero di impianti di trattamento, livello NUTS 2 | 2 | Capacità in unità secondo le operazioni, livello NUTS 2 | Rifiuti trattati per operazione di recupero e smaltimento, inclusa l'importazione | 3 | Quantità totale di rifiuti trattati, per ognuna delle categorie specifiche di rifiuti elencate nella sezione 2, escluso il riciclaggio di rifiuti sul posto di generazione, livello NUTS 1 | SEZIONE 4 Unità di misura L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di 1 000 tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie «fanghi» si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca. ê 2150/2002 (adattato) SEZIONE 5 Primo anno di riferimento e periodicità 1. Il primo anno di riferimento è il Ö 2004 Õ. ê 2150/2002 2. Gli Stati membri forniscono i dati ogni due anni dopo il primo anno di riferimento per gli impianti di cui alla sezione 8, punto 2. SEZIONE 6 Trasmissione dei risultati a Eurostat I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. SEZIONE 7 Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche ê 221/2009 art. 1, pt. 9, lett. a) (adattato) 1. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascuna voce relativa ai tipi di operazione elencati nella sezione 8, punto 2, gli Stati membri Ö indicano Õ in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo Ö è Õ stabilito dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3. ê 2150/2002 (adattato) 2. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 gli Stati membri Ö presentano Õ una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti. 3. La Commissione Ö acclude Õ le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 7. ê 2150/2002 SEZIONE 8 Produzione dei risultati 1. I risultati devono essere elaborati per ciascuna voce relativa ai tipi di operazioni elencati nella sezione 8, punto 2, conformemente alle caratteristiche di cui alla sezione 3. ê 2150/2002 (adattato) 2. Elenco delle operazioni di recupero e smaltimento; i codici si riferiscono a quelli degli allegati della direttiva Ö 2006/12/CE Õ: Voce | Codice | Tipo di operazione di recupero e smaltimento | Incenerimento | 1 | R1 | Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia | 2 | D10 | Incenerimento a terra | Operazioni che comportano possibilità di recupero (escluso recupero energetico) | 3 | R2 + | Recupero/rigenerazione dei solventi | R3 + | Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) | R4 + | Riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici | R5 + | Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche | R6 + | Rigenerazione degli acidi o delle basi | R7 + | Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento | R8 + | Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori | R9 + | Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli | R10 + | Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia | R11 | Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 | Operazioni di smaltimento | 4 | D1 + | Deposito sul o nel suolo: (ad esempio in discarica) | D3 + | Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali) | D4 + | Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) | D5 + | Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) | D12 | Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) | 5 | D2 + | Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.) | D6 + | Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione | D7 | Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino | ê 221/2009 art. 1, pt. 9, lett. b) (adattato) 3. La Commissione Ö elabora Õ un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria. Gli studi pilota Ö hanno Õ lo scopo di valutare la rilevanza e la possibilità di ottenere dati sui quantitativi di rifiuti condizionati con le operazioni preparatorie specificate negli allegati II.A e II.B della direttiva 2006/12/CE. La Commissione Ö finanzia Õ le spese relative agli studi pilota fino al 100% del loro ammontare. In base alle conclusioni di tali studi pilota, la Commissione Ö adotta Õ le misure di attuazione necessarie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3. ê 2150/2002 è1 1893/2006 art. 15, pt. 1 4. Le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica, così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93, conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro. Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della è1 NACE Rev. 2 ç. ____________ ê 574/2004 art. 1, pt. 2 e allegato II (adattato) ALLEGATO III TABELLA DI CORRISPONDENZA a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, valenze tra Stat.- CER Ö /versione Õ 3 (nomenclatura statistica dei rifiuti stabilita principalmente in base alle sostanze) e l'elenco dei rifiuti (LoW) stabilito dalla decisione 2000/532/CE | 01 Rifiuti chimici dei composti | 01.1 Solventi usati | 01.11 Solventi spesi alogenati | 1 Pericolosi | 07 01 03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | 07 02 03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | 07 03 03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | 07 04 03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | 07 05 03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | 07 06 03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | 07 07 03* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | 14 06 01* | clorofluorocarburi, HCFC, HFC | 14 06 02* | altri solventi e miscele di solventi, alogenati | 14 06 04* | fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati | 01.12 Solventi spesi non alogenati | 1 Pericolosi | 07 01 04* | altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | 07 02 04* | altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | 07 03 04* | altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | 07 04 04* | altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | 07 05 04* | altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | 07 06 04* | altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | 07 07 04* | altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri | 14 06 03* | altri solventi e miscele di solventi | 14 06 05* | fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi | 20 01 13* | solventi | 01.2 Rifiuti acidi, alcalini o salini | 01.21 Rifiuti acidi | 0 Non pericolosi | 06 01 99 | non specificati altrimenti | 1 Pericolosi | 06 01 01* | acido solforico e acido solforoso | 06 01 02* | acido cloridrico | 06 01 03* | acido fluoridrico | 06 01 04* | acido fosforico e fosforoso | 06 01 05* | acido nitrico e acido nitroso | 06 01 06* | altri acidi | 06 07 04* | soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto | 08 03 16* | residui di soluzioni chimiche per incisione | 09 01 04* | soluzioni di fissaggio | 09 01 05* | soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore | 10 01 09* | acido solforico | 11 01 05* | acidi di decappaggio | 11 01 06* | acidi non specificati altrimenti | 16 06 06* | elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata | 20 01 14* | acidi | 01.22 Rifiuti alcalini | 0 Non pericolosi | 03 03 09 | fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio | 06 02 99 | non specificati altrimenti | 11 01 14 | rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 | 1 Pericolosi | 05 01 11* | rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi | 06 02 01* | idrossido di calcio | 06 02 03* | idrossido di ammonio | 06 02 04* | idrossido di sodio e di potassio | 06 02 05* | altre basi | 09 01 01* | soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa | 09 01 02* | soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa | 09 01 03* | soluzioni di sviluppo a base di solventi | 11 01 07* | basi di decappaggio | 11 01 13* | rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose | 11 03 01* | rifiuti contenenti cianuro | 19 11 04* | rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi | 20 01 15* | sostanze alcaline | 01.24 Altri rifiuti salini | 0 Non pericolosi | 05 01 16 | rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio | 05 07 02 | rifiuti contenenti zolfo | 06 03 14 | sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 | 06 03 16 | ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 | 06 03 99 | non specificati altrimenti | 06 04 99 | non specificati altrimenti | 06 06 03 | rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 | 06 06 99 | non specificati altrimenti | 11 02 06 | rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 | 1 Pericolosi | 06 03 11* | sali e loro soluzioni, contenenti cianuri | 06 03 13* | sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti | 06 03 15* | ossidi metallici contenenti metalli pesanti | 06 04 03* | rifiuti contenenti arsenico | 06 04 04* | rifiuti contenenti mercurio | 06 04 05* | rifiuti contenenti altri metalli pesanti | 06 06 02* | rifiuti contenenti solfuri pericolosi | 10 03 08* | scorie saline della produzione secondaria | 10 04 03* | arsenato di calcio | 11 01 08* | fanghi di fosfatazione | 11 02 05* | rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose | 11 03 02* | altri rifiuti | 11 05 04* | fondente esaurito | 16 09 01* | permanganati, ad esempio permanganato di potassio | 16 09 02* | cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio | 01.3 Oli usati | 01.31 Oli da motore usati | 1 Pericolosi | 13 02 04* | scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati | 13 02 05* | scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati | 13 02 06* | scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione | 13 02 07* | olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile | 13 02 08* | altri oli da macchinari, trasmissioni e ingranaggi | 01.32 Altri oli usati | 1 Pericolosi | 05 01 02* | fanghi da processi di dissalazione | 05 01 03* | morchie e fondi di serbatoi | 05 01 04* | fanghi acidi da processi di alchilazione | 05 01 12* | acidi contenenti oli | 08 03 19* | oli disperdenti | 08 04 17* | olio di resina | 12 01 06* | oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) | 12 01 07* | oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) | 12 01 08* | emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni | 12 01 09* | emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni | 12 01 10* | oli sintetici per macchinari | 12 01 12* | cere e grassi esauriti | 12 01 18* | fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio | 12 01 19* | oli per macchinari, facilmente biodegradabili | 13 01 04* | emulsioni clorurate | 13 01 05* | emulsioni non clorurate | 13 01 09* | oli minerali per circuiti idraulici, clorurati | 13 01 10* | oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati | 13 01 11* | oli sintetici per circuiti idraulici | 13 01 12* | oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili | 13 01 13* | altri oli per circuiti idraulici | 13 03 06* | oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 | 13 03 07* | oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati | 13 03 08* | oli sintetici isolanti e termoconduttori | 13 03 09* | oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili | 13 03 10* | altri oli isolanti e termoconduttori | 13 05 06* | oli prodotti dalla separazione olio/acqua | 20 01 26* | oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 | 01.4 Catalizzatori chimici esauriti | 01.41 Catalizzatori chimici esauriti | 0 Non pericolosi | 16 08 01 | catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) | 16 08 03 | catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti | 16 08 04 | catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07) | 1 Pericolosi | 16 08 02* | catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi | 16 08 05* | catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico | 16 08 06* | liquidi esauriti usati come catalizzatori | 16 08 07* | catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose | 02 Rifiuti di preparazioni chimiche | 02.1 Rifiuti chimici (senza specifiche) | 02.11 Rifiuti di prodotti agrochimici | 0 Non pericolosi | 02 01 09 | rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 | 1 Pericolosi | 02 01 08* | rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | 06 13 01* | prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno e altri biocidi inorganici | 20 01 19* | pesticidi | 02.12 Medicine non utilizzate | 0 Non pericolosi | 07 05 14 | rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 | 18 01 09 | medicinali diversi da quelle di cui alla voce 18 01 08 | 18 02 08 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 | 20 01 32 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 | 1 Pericolosi | 07 05 13* | rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose | 18 01 08* | medicinali citotossici e citostatici | 18 02 07* | medicinali citotossici e citostatici | 20 01 31* | medicinali citotossici e citostatici | 02.13 Rifiuti di pitture, vernici, inchiostri e adesivi | 0 Non pericolosi | 03 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 04 02 17 | tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 | 08 01 12 | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 | 08 01 14 | fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 | 08 01 16 | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 | 08 01 18 | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 | 08 01 20 | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 | 08 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 08 02 01 | polveri di scarto di rivestimenti | 08 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 08 03 07 | fanghi acquosi contenenti inchiostro | 08 03 08 | rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro | 08 03 13 | scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 | 08 03 15 | fanghi di inchiostro da stampa, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 | 08 03 18 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | 08 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 08 04 10 | adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 | 08 04 12 | fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 | 08 04 14 | fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 | 08 04 16 | rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 | 08 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 20 01 28 | vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 | 1 Pericolosi | 04 02 16* | tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose | 08 01 11* | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 08 01 13* | fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 08 01 15* | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 08 01 17* | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 08 01 19* | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 08 03 12* | scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose | 08 03 14* | fanghi di inchiostro da stampa, contenenti sostanze pericolose | 08 03 17* | toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose | 08 04 09* | adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 08 04 11* | fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 08 04 13* | fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 08 04 15* | rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 20 01 27* | vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose | 02.14 Altri rifiuti di preparazioni chimiche | 0 Non pericolosi | 02 07 03 | rifiuti prodotti dai trattamenti chimici | 03 02 99 | prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti | 04 01 09 | rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura | 04 02 15 | rifiuti delle operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 | 06 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 06 08 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 06 10 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 06 11 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 07 02 15 | rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 | 07 02 17 | rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 | 10 09 16 | scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15 | 10 10 14 | leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 | 10 10 16 | scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15 | 11 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 16 01 15 | liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 | 16 05 05 | gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 | 18 01 07 | sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 | 18 02 06 | sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 | 20 01 30 | detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 | 1 Pericolosi | 03 02 01* | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati | 03 02 02* | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati | 03 02 03* | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici | 03 02 04* | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici | 03 02 05* | altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose | 04 02 14* | rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici | 05 07 01* | rifiuti contenenti mercurio | 06 08 02* | rifiuti contenenti clorosilani pericolosi | 06 10 02* | rifiuti contenenti sostanze pericolose | 07 02 14* | rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose | 07 02 16* | rifiuti contenenti silici pericolosi | 07 04 13* | rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose | 08 01 21* | residui di vernici o di sverniciatori | 08 05 01* | isocianati di scarto | 10 09 13* | leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose | 10 09 15* | scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose | 10 10 13* | leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose | 10 10 15* | scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose | 11 01 16* | resine a scambio ionico saturate o esaurite | 11 01 98* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose | 16 01 13* | liquidi per freni | 16 01 14* | liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose | 16 05 04* | gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose | 16 09 03* | perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno | 16 09 04* | sostanze ossidanti non specificate altrimenti | 18 01 06* | sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose | 18 02 05* | sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose | 20 01 17* | prodotti fotochimici | 20 01 29* | detergenti contenenti sostanze pericolose | 02.2 Esplosivi non utilizzati | 02.21 Esplosivi di scarto e prodotti pirotecnici | 1 Pericolosi | 16 04 02* | fuochi artificiali di scarto | 16 04 03* | altri esplosivi di scarto | 02.22 Munizioni di scarto | 1 Pericolosi | 16 04 01* | munizioni di scarto | 02.3 Rifiuti chimici misti | 02.31 Rifiuti chimici misti in piccole quantità | 0 Non pericolosi | 16 05 09 | sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 | 1 Pericolosi | 16 05 06* | sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio | 16 05 07* | sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose | 16 05 08* | sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose | 02.32 Rifiuti chimici misti da trattamento | 1 Pericolosi | 19 02 04* | miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso | 19 02 08* | rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose | 19 02 09* | rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose | 19 02 11* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose | 02.33 Imballaggi inquinati da sostanze pericolose | 1 Pericolosi | 15 01 10* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | 03 Altri rifiuti chimici | 03.1 Depositi e residui chimici | 03.11 Catrami e rifiuti carbonacei | 0 Non pericolosi | 05 01 17 | bitumi | 05 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 06 13 03 | nerofumo | 10 01 25 | rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone | 10 03 02 | frammenti di anodi | 10 03 18 | rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 | 10 08 13 | rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 | 10 08 14 | frammenti di anodi | 11 02 03 | rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi | 20 01 41 | rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere | 1 Pericolosi | 05 01 07* | catrami acidi | 05 01 08* | altri catrami | 05 06 01* | catrami acidi | 05 06 03* | altri catrami | 06 13 05* | fuliggine | 10 03 17* | rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi | 10 08 12* | rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi | 19 11 02* | catrami acidi | 3.12 Fanghi di emulsioni oli/acqua | 1 Pericolosi | 05 01 06* | fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature | 13 04 01* | oli di cala da navigazione interna | 13 04 02* | oli di cala derivanti dalle fognature dei moli | 13 04 03* | altri oli di cala della navigazione | 13 05 01* | rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua | 13 05 02* | fanghi di prodotti di separazione olio/acqua | 13 05 03* | fanghi da collettori | 13 05 07* | acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua | 13 05 08* | miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua | 13 07 01* | olio combustibile e carburante diesel | 13 07 02* | petrolio | 13 07 03* | altri carburanti (comprese le miscele) | 13 08 01* | fanghi e emulsioni prodotti dai processi di dissalazione | 13 08 02* | altre emulsioni | 13 08 99* | rifiuti non specificati altrimenti | 16 07 09* | rifiuti contenenti altre sostanze pericolose | 19 02 07* | oli e concentrati prodotti da processi di separazione | 03.13 Scorie di reazioni chimiche | 0 Non pericolosi | 03 03 02 | fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) | 04 01 04 | liquido di concia contenente cromo | 04 01 05 | liquido di concia non contenente cromo | 06 09 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 06 13 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 07 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 07 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 07 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 07 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 07 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 07 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 07 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 11 01 12 | soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 | 1 Pericolosi | 04 01 03* | bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida | 06 07 03* | fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio | 07 01 01* | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri | 07 01 07* | fondi e residui di reazione, alogenati | 07 01 08* | altri fondi e residui di reazione | 07 02 01* | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri | 07 02 07* | fondi e residui di reazione, alogenati | 07 02 08* | altri fondi e residui di reazione | 07 03 01* | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri | 07 03 07* | fondi e residui di reazione, alogenati | 07 03 08* | altri fondi e residui di reazione | 07 04 01* | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri | 07 04 07* | fondi e residui di reazione, alogenati | 07 04 08* | altri fondi e residui di reazione | 07 05 01* | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri | 07 05 07* | fondi e residui di reazione, alogenati | 07 05 08* | altri fondi e residui di reazione | 07 06 01* | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri | 07 06 07* | fondi e residui di reazione, alogenati | 07 06 08* | altri fondi e residui di reazione | 07 07 01* | soluzioni acquose di lavaggio e acque madri | 07 07 07* | fondi e residui di reazione, alogenati | 07 07 08* | altri fondi e residui di reazione | 09 01 13* | rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06 | 11 01 11* | soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose | 19 04 03* | fase solida non vetrificata | 03.14 Residui di filtrazione e assorbenti esauriti | 0 Non pericolosi | 15 02 03 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | 19 09 03 | fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque | 19 09 04 | carbone attivo esaurito | 19 09 05 | resine a scambio ionico saturate o esaurite | 19 09 06 | soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico | 1 Pericolosi | 05 01 15* | filtri di argilla esauriti | 06 07 02* | carbone attivato dalla produzione di cloro | 06 13 02* | carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) | 07 01 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati | 07 01 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | 07 02 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati | 07 02 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | 07 03 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati | 07 03 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | 07 04 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati | 07 04 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | 07 05 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati | 07 05 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | 07 06 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati | 07 06 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | 07 07 09* | residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati | 07 07 10* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | 11 01 15* | eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose | 15 02 02* | assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | 19 01 10* | carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi | 19 08 06* | resine a scambio ionico saturate o esaurite | 19 08 07* | soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico | 19 08 08* | rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose | 19 11 01* | filtri di argilla esauriti | 03.2 Fanghi derivanti da acque reflue industriali | 03.21 Fanghi derivanti da processi industriali e trattamenti di acque reflue | 0 Non pericolosi | 03 03 05 | fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta | 04 01 06 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo | 04 01 07 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo | 04 02 20 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 | 05 01 10 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 | 05 01 14 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento | 05 06 04 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento | 06 05 03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 | 07 01 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 | 07 02 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 | 07 03 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 | 07 04 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 | 07 05 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 | 07 06 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 | 07 07 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 | 10 01 21 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 20 | 10 01 23 | fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 | 10 01 26 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento | 10 02 12 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 | 10 02 15 | altri fanghi e residui di filtrazione | 10 03 28 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 | 10 04 10 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 | 10 05 09 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08 | 10 06 10 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09 | 10 07 08 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 | 10 08 20 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19 | 10 11 20 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 | 10 12 13 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | 11 01 10 | fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 | 11 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 12 01 15 | fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 | 16 10 02 | soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 | 16 10 04 | concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 | 19 02 06 | fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 | 19 04 04 | rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati | 19 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 19 07 03 | percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 | 19 08 12 | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 | 19 08 14 | fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 | 19 08 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 19 11 06 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 | 19 13 04 | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 | 19 13 06 | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 | 19 13 08 | rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 | 1 Pericolosi | 04 02 19* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | 05 01 09* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | 06 05 02* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | 07 01 11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | 07 02 11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | 07 03 11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | 07 04 11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | 07 05 11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | 07 06 11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | 07 07 11* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | 10 01 20* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | 10 01 22* | fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose | 10 11 19* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | 11 01 09* | fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose | 11 02 07* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose | 12 01 14* | fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose | 16 10 01* | soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose | 16 10 03* | concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose | 19 02 05* | fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose | 19 07 02* | percolato di discarica, contenente sostanze pericolose | 19 08 11* | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose | 19 08 13* | fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali | 19 11 05* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | 19 13 03* | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, contenenti sostanze pericolose | 19 13 05* | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose | 19 13 07* | rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose | 03.22 Fanghi che contengono idrocarburi | 0 Non pericolosi | 05 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 05 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 19 11 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 1 Pericolosi | 01 05 05* | fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio | 10 02 11* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | 10 03 27* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | 10 04 09* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | 10 05 08* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | 10 06 09* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | 10 07 07* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | 10 08 19* | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | 12 03 01* | soluzioni acquose di lavaggio | 12 03 02* | rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore | 16 07 08* | rifiuti contenenti olio | 19 08 10* | miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 | 19 11 03* | rifiuti liquidi acquosi | 05 Rifiuti della sanità e biologici | 05.1 Rifiuti infettivi della sanità | 05.11 Rifiuti umani infettivi della sanità | 1 Pericolosi | 18 01 03* | rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | 05.12 Rifiuti animali infettivi della sanità | 1 Pericolosi | 18 02 02* | rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | 05.2 Rifiuti non infettivi della sanità | 05.21 Rifiuti umani non infettivi della sanità | 0 Non pericolosi | 18 01 01 | oggetti da taglio (eccetto 18 02 03) | 18 01 02 | parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) | 18 01 04 | rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) | 05.22 Rifiuti animali non infettivi della sanità | 0 Non pericolosi | 18 02 01 | oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) | 18 02 03 | rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | 06 Rifiuti metallici | 06.1 Rifiuti e frammenti di metallo ferroso | 06.11 Rifiuti e frammenti di metallo ferroso | 0 Non pericolosi | 10 02 10 | scaglie di laminazione | 10 12 06 | stampi di scarto | 12 01 01 | limatura e trucioli di materiali ferrosi | 12 01 02 | polveri e particolato di materiali ferrosi | 16 01 17 | metalli ferrosi | 17 04 05 | ferro e acciaio | 19 01 02 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti | 19 10 01 | rifiuti di ferro e acciaio | 19 12 02 | metalli ferrosi | 06.2 Rifiuti e frammenti di metallo non ferroso | 06.21 Rifiuti di metalli preziosi | 1 Pericolosi | 09 01 06* | rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici | 18 01 10* | rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatriche | 06.23 Altri rifiuti di alluminio | 0 Non pericolosi | 17 04 02 | alluminio | 06.24 Rifiuti di rame | 0 Non pericolosi | 17 04 01 | rame, bronzo, ottone | 06.25 Rifiuti di piombo | 0 Non pericolosi | 17 04 03 | piombo | 06.26 Altri rifiuti di metallo | 0 Non pericolosi | 11 05 01 | zinco solido | 17 04 04 | zinco | 17 04 06 | stagno | 06.3 Rifiuti metallici misti | 06.31 Imballaggi di metalli misti | 0 Non pericolosi | 15 01 04 | imballaggi metallici | 06.32 Altri rifiuti di metalli misti | 0 Non pericolosi | 02 01 10 | rifiuti metallici | 10 10 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 12 01 03 | limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi | 12 01 04 | polveri e particolato di materiali non ferrosi | 16 01 18 | metalli non ferrosi | 17 04 07 | metalli misti | 17 04 11 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 | 19 10 02 | rifiuti di metalli non ferrosi | 19 12 03 | metalli non ferrosi | 20 01 40 | metallo | 1 Pericolosi | 17 04 09* | rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose | 17 04 10* | cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose | 07 Rifiuti non metallici | 07.1 Rifiuti in vetro | 07.11 Imballaggi di vetro | 0 Non pericolosi | 15 01 07 | imballaggi di vetro | 07.12 Altri rifiuti di vetro | 0 Non pericolosi | 10 11 12 | rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 | 16 01 20 | vetro | 17 02 02 | vetro | 19 12 05 | vetro | 20 01 02 | vetro | 1 Pericolosi | 10 11 11* | rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici) | 07.2 Rifiuti di carta e cartone | 07.21 Rifiuti di imballaggi di carta e cartone | 0 Non pericolosi | 15 01 01 | imballaggi di carta e cartone | 07.23 Altri rifiuti di carta e cartone | 0 Non pericolosi | 03 03 10 | scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica | 03 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 19 12 01 | carta e cartone | 20 01 01 | carta e cartone | 07.3 Rifiuti di gomma | 07.31 Pneumatici usati | 0 Non pericolosi | 16 01 03 | pneumatici fuori uso | 07.4 Rifiuti in plastica | 07.41 Residui di imballaggi in plastica | 0 Non pericolosi | 15 01 02 | imballaggi in plastica | 07.42 Altri rifiuti in plastica | 0 Non pericolosi | 02 01 04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | 07 02 13 | rifiuti plastici | 12 01 05 | limatura e trucioli di materiali plastici | 16 01 19 | plastica | 17 02 03 | plastica | 19 12 04 | plastica e gomma | 20 01 39 | plastica | 07.5 Rifiuti in legno | 07.51 Imballaggi in legno | 0 Non pericolosi | 15 01 03 | imballaggi in legno | 07.52 Segatura e trucioli | 0 Non pericolosi | 03 01 05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | 1 Pericolosi | 03 01 04* | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose | 07.53 Altri rifiuti in legno | 0 Non pericolosi | 03 01 01 | scarti di corteccia e sughero | 03 03 01 | scarti di corteccia e legno | 17 02 01 | legno | 19 12 07 | legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 | 20 01 38 | legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 | 1 Pericolosi | 19 12 06* | legno, contenente sostanze pericolose | 20 01 37* | legno, contenente sostanze pericolose | 07.6 Rifiuti tessili | 07.61 Capi di abbigliamento usati | 0 Non pericolosi | 20 01 10 | abbigliamento | 07.62 Rifiuti tessili vari | 0 Non pericolosi | 04 02 09 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) | 04 02 10 | materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera) | 04 02 21 | rifiuti da fibre tessili grezze | 04 02 22 | rifiuti da fibre tessili lavorate | 15 01 09 | imballaggi in materia tessile | 19 12 08 | prodotti tessili | 20 01 11 | prodotti tessili | 07.63 Rifiuti di cuoio | 0 Non pericolosi | 04 01 01 | carniccio e frammenti di calce | 04 01 02 | rifiuti di calcinazione | 04 01 08 | cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo | 04 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 07.7 Rifiuti contenenti PCB | 07.71 Oli contenenti PCB | 1 Pericolosi | 13 01 01* | oli per circuiti idraulici contenenti PCB | 13 03 01* | oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB | 07.72 Apparecchiature contenenti PCB o da essi contaminate | 1 Pericolosi | 16 01 09* | componenti contenenti PCB | 16 02 09* | trasformatori e condensatori contenenti PCB | 16 02 10* | apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 | 07.73 Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB | 1 Pericolosi | 17 09 02* | rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) | 08 Apparecchiature scartate | 08.1 Veicoli fuori uso | 08.12 Altri veicoli inutilizzabili | 0 Non pericolosi | 16 01 06 | veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose | 1 Pericolosi | 16 01 04* | veicoli fuori uso | 08.2 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso | 08.21 Apparecchi domestici fuori uso di grandi dimensioni | 1 Pericolosi | 16 02 11* | apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC | 20 01 23* | apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | 08.23 Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso | 0 Non pericolosi | 09 01 10 | macchine fotografiche monouso senza batterie | 09 01 12 | macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 | 16 02 14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 | 20 01 36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 | 1 Pericolosi | 09 01 11* | macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 | 16 02 13* | apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 | 20 01 35* | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi | 08.4 Componenti scartate di macchine e di apparecchiature | 08.41 Batterie e accumulatori | 0 Non pericolosi | 16 06 04 | batterie alcaline (tranne 16 06 03) | 16 06 05 | altre batterie ed accumulatori | 20 01 34 | batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 | 1 Pericolosi | 16 06 01* | batterie al piombo | 16 06 02* | batterie al nichel-cadmio | 16 06 03* | batterie contenenti mercurio | 20 01 33* | batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie | 08.43 Altre componenti scartate di macchine e di apparecchiature | 0 Non pericolosi | 16 01 12 | pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 | 16 01 16 | serbatoi per gas liquido | 16 01 22 | componenti non specificati altrimenti | 16 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 16 02 16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | 1 Pericolosi | 16 01 07* | filtri dell'olio | 16 01 08* | componenti contenenti mercurio | 16 01 10* | componenti esplosivi (ad esempio «air bag») | 16 01 21* | componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 | 16 02 15* | componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso | 20 01 21* | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | 09 Cascami animali e residui vegetali | 09.1 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari | 09.11 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale | 0 Non pericolosi | 02 01 02 | scarti di tessuti animali | 02 02 01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | 02 02 02 | scarti di tessuti animali | 09.12 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine vegetale | 0 Non pericolosi | 02 01 01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | 02 01 03 | scarti di tessuti vegetali | 02 03 01 | fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti | 02 03 03 | rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente | 02 03 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | 02 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 02 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 02 07 01 | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima | 02 07 02 | rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche | 09.13 Rifiuti misti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari | 0 Non pericolosi | 02 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 02 02 03 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | 02 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 02 03 02 | rifiuti legati all'impiego di conservanti | 02 05 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | 02 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 02 06 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | 02 06 02 | rifiuti legati all'impiego di conservanti | 02 07 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | 19 08 09 | miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili | 20 01 08 | rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 20 01 25 | oli e grassi commestibili | 20 03 02 | rifiuti dei mercati | 09.2 Rifiuti verdi | 09.21 Rifiuti verdi | 0 Non pericolosi | 02 01 07 | rifiuti derivanti dalla silvicoltura | 20 02 01 | rifiuti biodegradabili | 09.3 Letame e fanghiglia | 09.31 Letame e fanghiglia | 0 Non pericolosi | 02 01 06 | feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito | 10 Rifiuti ordinari misti | 10.1 Rifiuti domestici e simili | 10.11 Rifiuti domestici | 0 Non pericolosi | 20 03 01 | rifiuti urbani non differenziati | 20 03 07 | rifiuti ingombranti | 20 03 99 | rifiuti urbani non specificati altrimenti | 10.12 Rifiuti della pulizia delle strade | 0 Non pericolosi | 20 03 03 | residui della pulizia stradale | 10.2 Materiali misti e indifferenziati | 10.21 Imballaggi compositi | 0 Non pericolosi | 15 01 05 | imballaggi in materiali compositi | 15 01 06 | imballaggi in materiali misti | 10.22 Altri materiali misti e indifferenziati | 0 Non pericolosi | 02 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 02 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 04 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 09 01 07 | carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento | 09 01 08 | carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento | 09 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 10 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 10 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 10 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 10 08 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 11 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 12 01 13 | rifiuti di saldatura | 12 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 16 03 04 | rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 | 16 03 06 | rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 | 16 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 19 02 03 | miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi | 19 02 10 | rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 | 19 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 20 01 99 | altre frazioni non specificate altrimenti | 1 Pericolosi | 16 03 03* | rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose | 16 03 05* | rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose | 10.3 Residui di cernita | 10.32 Altri residui di cernita | 0 Non pericolosi | 03 03 07 | scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone | 03 03 08 | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati | 19 05 01 | parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost | 19 05 02 | parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost | 19 05 03 | compost fuori specifica | 19 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 19 08 01 | residui di vagliatura | 19 10 04 | fluff — frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03 | 19 10 06 | altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 | 19 12 10 | rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) | 19 12 12 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 | 1 Pericolosi | 19 10 03* | fluff — frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose | 19 10 05* | altre frazioni, contenenti sostanze pericolose | 19 12 11* | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose | 11 Fanghi comuni | 11.1 Fanghi da trattamento di acque residue | 11.11 Fanghi da trattamento di acque di fognature pubbliche | 0 Non pericolosi | 19 06 03 | liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani | 19 06 04 | digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani | 19 06 05 | liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | 19 06 06 | digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | 19 08 05 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane | 11.12 Fanghi biodegradabili da trattamento di altre acque residue | 0 Non pericolosi | 02 02 04 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti | 02 03 05 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti | 02 04 03 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti | 02 05 02 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti | 02 06 03 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti | 02 07 05 | fanghi da trattamento sul posto degli effluenti | 03 03 11 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 | 11.2 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento | 11.21 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento | 0 Non pericolosi | 05 01 13 | fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie | 19 09 02 | fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua | 19 09 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 11.3 Residui di dragaggio non inquinati | 11.31 Residui di dragaggio non inquinati | 0 Non pericolosi | 17 05 06 | terra di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 | 11.4 Materiali da pozzi neri | 11.41 Materiali da pozzi neri | 0 Non pericolosi | 20 03 04 | fanghi delle fosse settiche | 20 03 06 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque luride | 12 Rifiuti minerali | 12.1 Rifiuti della costruzione e della demolizione | 12.11 Rifiuti di cemento, mattoni e gesso | 0 Non pericolosi | 10 12 08 | scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) | 10 12 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 10 13 14 | rifiuti e fanghi di cemento | 10 13 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 17 01 01 | cemento | 17 01 02 | mattoni | 17 01 03 | mattonelle e ceramiche | 17 01 07 | miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06 | 17 08 02 | materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 | 1 Pericolosi | 17 01 06* | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose | 17 08 01* | materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose | 12.12 Rifiuti di materiale per la bitumatura delle strade contenente idrocarburi | 0 Non pericolosi | 17 03 02 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 | 1 Pericolosi | 17 03 01* | miscele bituminose contenenti catrame di carbone | 17 03 03* | catrame di carbone e prodotti contenenti catrame | 12.13 Rifiuti misti della costruzione | 0 Non pericolosi | 17 06 04 | materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 | 17 09 04 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 | 1 Pericolosi | 17 02 04* | vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati | 17 06 03* | altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose | 17 09 01* | rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio | 17 09 03* | altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose | 12.2 Rifiuti di amianto | 12.21 Rifiuti di amianto | 1 Pericolosi | 06 07 01* | rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto | 06 13 04* | rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto | 10 13 09* | rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto | 15 01 11* | imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti | 16 01 11* | pastiglie per freni, contenenti amianto | 16 02 12* | apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere | 17 06 01* | materiali isolanti contenenti amianto | 17 06 05* | materiali da costruzione contenenti amianto | 12.3 Rifiuti di minerali naturali | 12.31 Rifiuti di minerali naturali | 0 Non pericolosi | 01 01 01 | rifiuti da estrazione di minerali metalliferi | 01 01 02 | rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi | 01 03 06 | residui diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 | 01 03 08 | polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 | 01 03 09 | fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 | 01 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 01 04 08 | scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | 01 04 09 | scarti di sabbia e argilla | 01 04 10 | polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 | 01 04 11 | rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | 01 04 12 | sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 | 01 04 13 | rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | 01 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 01 05 04 | fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci | 01 05 07 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 | 01 05 08 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 | 01 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 02 04 01 | terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole | 08 02 02 | fanghi acquosi contenenti materiali ceramici | 10 11 10 | scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 | 10 12 01 | scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico | 10 13 01 | scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico | 17 05 04 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 | 17 05 08 | pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 | 19 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 19 08 02 | rifiuti dell'eliminazione della sabbia | 19 09 01 | rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari | 19 12 09 | minerali (ad esempio sabbia, rocce) | 19 13 02 | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 | 20 02 02 | terra e roccia | 20 02 03 | altri rifiuti non biodegradabili | 1 Pericolosi | 01 03 04* | sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso | 01 03 05* | altri sterili contenenti sostanze pericolose | 01 03 07* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi | 01 04 07* | rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi | 01 05 06* | fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose | 10 11 09* | scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose | 19 13 01* | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, contenenti sostanze pericolose | 12.4 Residui di combustione | 12.41 Residui della depurazione dei fumi | 0 Non pericolosi | 10 01 05 | rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi | 10 01 07 | rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi | 10 01 19 | rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 | 10 02 08 | rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 | 10 02 14 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 | 10 03 20 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19 | 10 03 24 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 | 10 03 26 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 | 10 07 03 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | 10 07 05 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | 10 08 16 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 | 10 08 18 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 | 10 09 10 | polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09 | 10 10 10 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 | 10 11 16 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 | 10 11 18 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 | 10 12 05 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | 10 12 10 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09 | 10 13 07 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | 10 13 13 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12 | 1 Pericolosi | 10 01 18* | rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose | 10 02 07* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | 10 02 13* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | 10 03 19* | polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose | 10 03 23* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | 10 03 25* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | 10 04 04* | polveri dei gas di combustione | 10 04 06* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | 10 04 07* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | 10 05 03* | polveri dei gas di combustione | 10 05 05* | rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi | 10 05 06* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | 10 06 03* | polveri dei gas di combustione | 10 06 06* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | 10 06 07* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | 10 08 15* | polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose | 10 08 17* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | 10 09 09* | polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose | 10 10 09* | polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose | 10 11 15* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | 10 11 17* | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | 10 12 09* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | 10 13 12* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | 10 14 01* | rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio | 11 05 03* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | 19 01 05* | residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | 19 01 06* | rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi | 19 01 07* | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | 19 04 02* | ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi | 19 11 07* | rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi | 12.42 Scorie e ceneri di processi di trattamento termico e di combustione | 0 Non pericolosi | 06 09 02 | scorie contenenti fosforo | 10 01 01 | ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) | 10 01 02 | ceneri leggere di carbone | 10 01 03 | ceneri leggere di torba e di legno non trattato | 10 01 15 | ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04 | 10 01 17 | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 | 10 01 24 | sabbie dei reattori a letto fluidizzato | 10 02 01 | rifiuti del trattamento delle scorie | 10 02 02 | scorie non trattate | 10 03 16 | scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 | 10 03 22 | altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21 | 10 03 30 | rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29 | 10 05 01 | scorie della produzione primaria e secondaria | 10 05 04 | altre polveri e particolato | 10 05 11 | scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 | 10 06 01 | scorie della produzione primaria e secondaria | 10 06 02 | scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria | 10 06 04 | altre polveri e particolato | 10 07 01 | scorie della produzione primaria e secondaria | 10 07 02 | scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria | 10 07 04 | altre polveri e particolato | 10 08 04 | polveri e particolato | 10 08 09 | altre scorie | 10 08 11 | scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10 | 10 09 03 | scorie di fusione | 10 09 12 | altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 | 10 10 03 | scorie di fusione | 10 10 12 | altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 | 10 12 03 | polveri e particolato | 11 05 02 | ceneri di zinco | 19 01 12 | ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 | 19 01 14 | ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 | 19 01 16 | polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 | 19 01 18 | rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 | 19 01 19 | sabbie dei reattori a letto fluidizzato | 1 Pericolosi | 10 01 04* | ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia | 10 01 13* | ceneri leggere prodotti da idrocarburi emulsionati usati come carburante | 10 01 14* | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose | 10 01 16* | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose | 10 03 04* | scorie della produzione primaria | 10 03 09* | scorie nere della produzione secondaria | 10 03 15* | scorie infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose | 10 03 21* | altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose | 10 03 29* | rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose | 10 04 01* | scorie della produzione primaria e secondaria | 10 04 02* | scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria | 10 04 05* | altre polveri e particolato | 10 05 10* | scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose | 10 08 08* | scorie salate della produzione primaria e secondaria | 10 08 10* | scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose | 10 09 11* | altri particolati contenenti sostanze pericolose | 10 10 11* | altri particolati contenenti sostanze pericolose | 19 01 11* | ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose | 19 01 13* | ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose | 19 01 15* | ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose | 19 01 17* | rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose | 12.5 Resti di minerali diversi | 12.51 Resti di minerali artificiali | 0 Non pericolosi | 02 04 02 | carbonato di calcio fuori specifica | 06 09 04 | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03 | 06 11 01 | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio | 08 02 03 | sospensioni acquose contenenti materiali ceramici | 10 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 10 03 05 | rifiuti di allumina | 10 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 10 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 10 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 10 09 14 | leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 | 10 11 03 | scarti di materiali in fibra a base di vetro | 10 11 05 | polveri e particolato | 10 11 14 | fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 | 10 11 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 10 12 12 | rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 | 10 13 04 | rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce | 10 13 06 | polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13) | 10 13 10 | rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 | 10 13 11 | rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 | 12 01 17 | materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 | 12 01 21 | corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 | 1 Pericolosi | 06 09 03* | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose | 10 11 13* | fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose | 10 12 11* | rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti | 11 02 02* | rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite) | 12 01 16* | materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose | 12 01 20* | corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose | 12.52 Resti di materiali refrattari | 0 Non pericolosi | 10 09 06 | forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 | 10 09 08 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 | 10 09 99 | rifiuti non specificati altrimenti | 10 10 06 | forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 | 10 10 08 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 | 16 11 02 | rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 | 16 11 04 | altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 | 16 11 06 | rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 | 1 Pericolosi | 10 09 05* | forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose | 10 09 07* | forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose | 10 10 05* | forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose | 10 10 07* | forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose | 16 11 01* | rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose | 16 11 03* | altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose | 16 11 05* | rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose | 12.6 Terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati | 12.61 Terra e detriti inquinati | 1 Pericolosi | 05 01 05* | perdite di olio | 17 05 03* | terra e rocce, contenenti sostanze pericolose | 17 05 07* | pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose | 12.62 Residui di dragaggio inquinati | 1 Pericolosi | 17 05 05* | terra di dragaggio contenente sostanze pericolose | 13 Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati | 13.1 Rifiuti solidificati o stabilizzati | 13.11 Rifiuti solidificati o stabilizzati | 0 Non pericolosi | 19 03 05 | rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 | 19 03 07 | rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 | 1 Pericolosi | 19 03 04* | rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati | 19 03 06* | rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati | 13.2 Rifiuti vetrificati | 13.21 Rifiuti vetrificati | 0 Non pericolosi | 19 04 01 | rifiuti vetrificati | ________ é ALLEGATO IV Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1) | Regolamento (CE) n. 574/2004 della Commissione (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15) | Regolamento (CE) n. 783/2005 della Commissione (GU L 131 del 25.5.2005, pag. 38) | Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1) | limitatamente all’articolo 15 | Regolamento (CE) n. 221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 157) | _____________ ALLEGATO V Tavola di concordanza Regolamento (CE) n. 2150/2002 | Presente regolamento | Articolo 1 | Articolo 2 | Articolo 2 | Articolo 1 | Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, alinea | Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, alinea | Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino | Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a) | Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino | Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b) | Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino | Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c) | Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino | Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera d) | Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma | Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma | Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 3, paragrafo 2, primo comma | Articolo 3, paragrafo 3 | Articolo 3, paragrafo 3 | Articolo 3, paragrafo 4 | Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 3, paragrafo 5 | Articolo 3, paragrafo 4 | Articolo 3, paragrafo 6 | Articolo 3, paragrafo 5 | Articolo 4, paragrafo 1 | __ | Articolo 4, paragrafo 2 | __ | Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 5, paragrafo 1 | __ | Articolo 5, paragrafo 2 | __ | Articolo 5, paragrafo 3 | __ | Articolo 5, paragrafo 4 | Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 5, paragrafo 5 | __ | Articolo 6 | Articolo 5 | Articolo 7 | Articolo 6 | Articolo 8 | Articolo 7 | __ | Articolo 8 | Articolo 9 | Articolo 9 | Allegati I, II e III | Allegati I, II e III | __ | Allegato IV | __ | Allegato V | ________[pic][pic][pic] [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni. [3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo. [4] Allegato IV della presente proposta. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. [8] V. allegato IV. [9] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164. [10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [11] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9. [12] GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. [13] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. [14] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91. [15] GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. [16] GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1. [17] GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. [18] GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.