52009PC0516

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che abroga la decisione 79/542/CEe del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche /* COM/2009/0516 def. - COD 2009/0146 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 7.10.2009

COM(2009) 516 definitivo

2009/0146 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche

RELAZIONE

Il presente progetto di proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche[1].

La decisione 79/542/CEE stabilisce le condizioni veterinarie per l'importazione nella Comunità di alcuni animali vivi e di carni fresche provenienti da tali animali, inclusi gli equidi, ma escluse le preparazioni di carni.

A causa di fondamentali modifiche apportate al quadro normativo di tale settore e per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, tutte le diposizioni della decisione 79/542/CEE sono integrate nel regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria[2].

Dal momento in cui il suddetto regolamento entrerà in vigore, la decisione 79/542/CEE del Consiglio decadrà e non sarà più applicabile.

A fini di chiarezza e di trasparenza della legislazione comunitaria è opportuno che la decisione 79/542/CEE sia formalmente abrogata a decorrere da tale data.

2009/0146 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

visto il parere del Comitato delle regioni[5],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[6],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi[7] prevedeva l'adozione di un elenco di paesi o loro parti in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati animali vivi e delle carni fresche di determinati animali.

(2) Per questo è stata adottata la decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche[8]. Essa stabilisce le condizioni sanitarie per l'importazione nella Comunità di animali vivi, esclusi gli equidi, e per l'importazione di carni fresche provenienti da tali animali, inclusi gli equidi, ma escluse le preparazioni di carni. Gli allegati I e II della medesima decisione contengono gli elenchi dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni nella Comunità di determinati animali vivi e delle loro carni fresche, nonché i modelli di certificati veterinari.

(3) Dalla data di adozione della citata decisione nuove condizioni sanitarie e di polizia sanitaria sono state introdotte da altri atti comunitari, fra cui la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano[9], la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi[10], il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari[11], il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale[12], il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano[13] e il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[14].

(4) I citati atti comunitari hanno dato vita a un nuovo quadro normativo nel settore; la direttiva 72/462/CEE è stata inoltre abrogata dalla direttiva 2004/68/CE.

(5) L'articolo 20 della direttiva 2004/68/CE dispone che le modalità di applicazione stabilite nelle decisioni, quali la decisione 79/542/CEE, adottate a norma della direttiva 72/462/CEE per l'importazione di animali vivi, carni e prodotti a base di carne rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dalle misure adottate nel nuovo quadro giuridico.

(6) L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano[15], dispone inoltre che, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie in base al regolamento (CE) n. 852/2004, al regolamento (CE) n. 853/2004, al regolamento (CE) n. 854/2004 ovvero alla direttiva 2002/99/CE, continuano ad applicarsi le norme di attuazione adottate in base alla direttiva 72/462/CEE.

(7) Il regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria[16],[17], contiene prescrizioni in materia di certificazione veterinaria nonché altre disposizioni che tengono conto del nuovo quadro normativo e sostituiscono le disposizioni stabilite dalla decisione 79/542/CEE. Pertanto, dal momento in cui il suddetto regolamento entrerà in vigore, la decisione 79/542/CEE del Consiglio decadrà e non sarà più applicabile.

(8) A fini di chiarezza e di trasparenza della legislazione comunitaria è opportuno che la decisione 79/542/CEE sia formalmente abrogata a decorrere da tale data,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 79/542/CEE è abrogata con effetto dal … [Completare con la data di pubblicazione del regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria[18] + 20 giorni – ex art. 254 CE. È necessario garantire che la suddetta decisione sia abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto regolamento].

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria[19].

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente[pic][pic][pic]

[1] GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

[2] L'adozione, da parte della Commissione, del regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria è prevista per il gennaio 2010 (SANCO/4787/2009).

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

[8] GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

[9] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

[10] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

[11] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

[12] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

[13] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

[14] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

[15] GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.

[16] GU L [...] del [...], pag. [...].

[17] L'adozione, da parte della Commissione, del regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria è prevista per il gennaio 2010 (SANCO/4787/2009).

[18] L'adozione, da parte della Commissione, del regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria è prevista per il gennaio 2010 (SANCO/4787/2009).

[19] L'adozione, da parte della Commissione, del regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria è prevista per il gennaio 2010 (SANCO/4787/2009).