Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che abroga la decisione 79/542/CEe del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche /* COM/2009/0516 def. - COD 2009/0146 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 7.10.2009 COM(2009) 516 definitivo 2009/0146 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche RELAZIONE Il presente progetto di proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche[1]. La decisione 79/542/CEE stabilisce le condizioni veterinarie per l'importazione nella Comunità di alcuni animali vivi e di carni fresche provenienti da tali animali, inclusi gli equidi, ma escluse le preparazioni di carni. A causa di fondamentali modifiche apportate al quadro normativo di tale settore e per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, tutte le diposizioni della decisione 79/542/CEE sono integrate nel regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria[2]. Dal momento in cui il suddetto regolamento entrerà in vigore, la decisione 79/542/CEE del Consiglio decadrà e non sarà più applicabile. A fini di chiarezza e di trasparenza della legislazione comunitaria è opportuno che la decisione 79/542/CEE sia formalmente abrogata a decorrere da tale data. 2009/0146 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione[3], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4], visto il parere del Comitato delle regioni[5], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[6], considerando quanto segue: (1) La direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi[7] prevedeva l'adozione di un elenco di paesi o loro parti in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati animali vivi e delle carni fresche di determinati animali. (2) Per questo è stata adottata la decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche[8]. Essa stabilisce le condizioni sanitarie per l'importazione nella Comunità di animali vivi, esclusi gli equidi, e per l'importazione di carni fresche provenienti da tali animali, inclusi gli equidi, ma escluse le preparazioni di carni. Gli allegati I e II della medesima decisione contengono gli elenchi dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni nella Comunità di determinati animali vivi e delle loro carni fresche, nonché i modelli di certificati veterinari. (3) Dalla data di adozione della citata decisione nuove condizioni sanitarie e di polizia sanitaria sono state introdotte da altri atti comunitari, fra cui la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano[9], la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi[10], il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari[11], il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale[12], il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano[13] e il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[14]. (4) I citati atti comunitari hanno dato vita a un nuovo quadro normativo nel settore; la direttiva 72/462/CEE è stata inoltre abrogata dalla direttiva 2004/68/CE. (5) L'articolo 20 della direttiva 2004/68/CE dispone che le modalità di applicazione stabilite nelle decisioni, quali la decisione 79/542/CEE, adottate a norma della direttiva 72/462/CEE per l'importazione di animali vivi, carni e prodotti a base di carne rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dalle misure adottate nel nuovo quadro giuridico. (6) L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano[15], dispone inoltre che, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie in base al regolamento (CE) n. 852/2004, al regolamento (CE) n. 853/2004, al regolamento (CE) n. 854/2004 ovvero alla direttiva 2002/99/CE, continuano ad applicarsi le norme di attuazione adottate in base alla direttiva 72/462/CEE. (7) Il regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria[16],[17], contiene prescrizioni in materia di certificazione veterinaria nonché altre disposizioni che tengono conto del nuovo quadro normativo e sostituiscono le disposizioni stabilite dalla decisione 79/542/CEE. Pertanto, dal momento in cui il suddetto regolamento entrerà in vigore, la decisione 79/542/CEE del Consiglio decadrà e non sarà più applicabile. (8) A fini di chiarezza e di trasparenza della legislazione comunitaria è opportuno che la decisione 79/542/CEE sia formalmente abrogata a decorrere da tale data, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 79/542/CEE è abrogata con effetto dal … [Completare con la data di pubblicazione del regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria[18] + 20 giorni – ex art. 254 CE. È necessario garantire che la suddetta decisione sia abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto regolamento]. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria[19]. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente[pic][pic][pic] [1] GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. [2] L'adozione, da parte della Commissione, del regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria è prevista per il gennaio 2010 (SANCO/4787/2009). [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. [8] GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. [9] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11. [10] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321. [11] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. [12] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. [13] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. [14] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. [15] GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33. [16] GU L [...] del [...], pag. [...]. [17] L'adozione, da parte della Commissione, del regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria è prevista per il gennaio 2010 (SANCO/4787/2009). [18] L'adozione, da parte della Commissione, del regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria è prevista per il gennaio 2010 (SANCO/4787/2009). [19] L'adozione, da parte della Commissione, del regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria è prevista per il gennaio 2010 (SANCO/4787/2009).