52009PC0506

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici /* COM/2009/0506 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 23.9.2009

COM(2009) 506 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

In conseguenza dell'esclusione, stabilita dal regolamento (CE) n. [..]/2009 del Consiglio, di alcuni gruppi di navi dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo di pesca previsto dal regolamento (CE) n. 1342/2008, è necessario adeguare lo sforzo massimo consentito assegnato ai relativi Stati membri nell'allegato II A del regolamento (CE) n. 43/2009.

Scopo della presente proposta è apportare le opportune modifiche al regolamento (CE) n. 43/2009.

Si invita il Consiglio ad adottare quanto prima la presente proposta al fine di consentire ai pescatori di pianificare le proprie attività per la presente campagna di pesca.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca[1], in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock[2], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio del 16 gennaio 2009[3] stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(2) L'allegato II A del regolamento (CE) n. 43/2009 definisce le norme per la gestione dello sforzo di pesca nel quadro del piano a lungo termine per la gestione degli stock di merluzzo bianco istituito dal regolamento (CE) n. 1342/2008 e fissa in particolare, all'appendice 1, lo sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni, che ciascuno Stato membro può esercitare nelle zone interessate con i vari gruppi di attrezzi autorizzati. Tenuto conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008[4] come modificato dal regolamento (CE) n. [..]/2009[5], è necessario adeguare lo sforzo massimo consentito quale stabilito nell'allegato II A, appendice 1, del regolamento (CE) n. 43/2009 deducendo 169 179 chilowatt-giorni dal gruppo di sforzo TR1 nella zona geografica b) e 9 295 chilowatt-giorni dal medesimo gruppo di sforzo nella zona d) per la Germania, 1 569 719 chilowatt-giorni dal gruppo di sforzo TR1 nella zona d) e 96 903 chilowatt-giorni dal gruppo di sforzo GN1 nella medesima zona per la Francia e 1 402 142 chilowatt-giorni dal gruppo di sforzo LL nella zona d) per la Spagna. Tenuto conto dell'applicazione retroattiva del regolamento (CE) n. [..]/2009 a decorrere dal 1º febbraio 2009, i suddetti adeguamenti devono essere applicati a partire dalla stessa data.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 43/2009.

(4) Per garantire condizioni di certezza ai pescatori interessati e consentire loro di pianificare quanto prima le attività per la campagna di pesca in atto, è indispensabile concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 43/2009

L'appendice 1 dell'allegato IIA del regolamento (CE) n. 43/2009 è così modificata:

1) nella tabella b), la colonna relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

DE |

2 057 354 |

600 089 |

3 501 |

29 822 |

1 893 044 |

227 773 |

516 |

0 |

2) nella tabella d):

a) la colonna relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

DE |

15780 |

0 |

0 |

0 |

0 |

35531 |

0 |

0 |

b) la colonna relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

FR |

1 128 383 |

5 881 |

0 |

506 |

11 692 |

0 |

0 |

54 917 |

c) la colonna relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

ES |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

13 836 |

0 |

0 |

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1º febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[2] GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

[3] GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

[4] GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

[5] GU L [..] del [..].[..].2009, pag. [..].