Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale /* COM/2009/0474 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 15.9.2009 COM(2009) 474 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale RELAZIONE A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE, le posizioni da adottare a nome della Comunità nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca quando queste devono prendere decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il loro quadro istituzionale, devono essere decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Tenuto conto di quest'obbligo, e facendo seguito a decisioni analoghe del Consiglio nonché a proposte analoghe della Commissione europea relative ad altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, la Commissione europea propone la presente decisione per determinare la posizione della Comunità nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale. Per motivi di coerenza, la presente proposta segue la stessa impostazione adottata per le altre organizzazioni regionali di gestione della pesca. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'articolo 33 del trattato CE, in combinato disposto con l'articolo 32, stabilisce che fra gli obiettivi della politica comune della pesca vi è quello di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Il regolamento (CE) n. 2371/2002[1] prevede che la Comunità applichi l'approccio precauzionale nell'adottare misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini. Esso dispone inoltre che la Comunità debba mirare alla progressiva attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e sforzarsi di contribuire a rendere le attività di pesca efficienti nell'ambito di un'industria della pesca e dell'acquacoltura competitiva ed economicamente redditizia, garantendo eque condizioni di vita a chi da essa dipende e tenendo conto degli interessi dei consumatori. (2) Con decisione n. 2002/738/CE[2], la Comunità europea ha approvato la Convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale, che ha istituito l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO). La Commissione SEAFO è autorizzata ad adottare misure relative alla conservazione a lungo termine e allo sfruttamento sostenibile di tutte le risorse marine vive nella zona della convenzione. (3) A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE, la posizione della Comunità nell'ambito di organismi istituiti da accordi regionali di pesca che devono adottare decisioni che hanno effetti giuridici (ma che non modificano il quadro istituzionale degli accordi in questione) deve essere adottata a maggioranza qualificata con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione, DECIDE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome della Comunità nell'ambito della commissione dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale quando tale commissione deve prendere decisioni che hanno effetti giuridici figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La posizione della Commissione definita nell'allegato della presente decisione viene valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale del 2014. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Posizione della Comunità nell'ambito della commissione dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale 1. PRINCIPI Nell'ambito della SEAFO, la Comunità europea: a) agisce conformemente agli obiettivi perseguiti dalla Comunità nell'ambito della politica comune della pesca, in particolare tramite l'approccio precauzionale per consentire lo sfruttamento sostenibile delle specie regolamentate dalla SEAFO, per favorire l'attuazione progressiva di un approccio alla gestione della pesca fondato sugli ecosistemi e per ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, nonché tramite la promozione di un settore della pesca comunitario economicamente sostenibile e competitivo, garantendo condizioni di vita eque a chi dipende dalle attività di pesca e tenendo conto degli interessi dei consumatori; b) garantisce che le misure della SEAFO siano conformi agli obiettivi della convezione SEAFO; c) provvede affinché le misure della SEAFO siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare; d) favorisce la coerenza tra le posizioni delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca; e) cerca una sinergia con le politiche condotte dalla Comunità nell'ambito delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi in materia di pesca e garantisce la coerenza con la sua politica esterna; f) garantisce il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità a livello internazionale. 2. Orientamenti La Comunità europea si sforza, ove del caso, di sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della SEAFO: a) misure rigorose di conservazione e gestione, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca oggetto della convenzione SEAFO; ove necessario, vengono prese in considerazione misure specifiche per gli stock oggetto di sovrasfruttamento al fine di evitare ogni aumento delle attività di pesca; b) misure che tengano nella dovuta considerazione l'impatto delle operazioni di pesca sulle specie ecologicamente associate, come ad esempio uccelli marini, cetacei, foche e tartarughe marine; c) misure di conservazione e di gestione per le specie appartenenti ai medesimi ecosistemi delle risorse della pesca prelevate, o associate a queste ultime oppure dipendenti da esse; d) misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di regolamentazione SEAFO, in linea con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; e) accettazione delle domande di adesione alla SEAFO da parte di paesi che praticano una pesca responsabile. [1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [2] GU L 111 del 20.4.2001, pag. 15.