52009PC0446

Proposta di direttiva …/…/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del […] sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) /* COM/2009/0446 def. - COD 2009/0123 */


IT

Bruxelles, 4.9.2009

COM(2009) 446 definitivo

2009/0123 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA …/…/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del […]

sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (versione codificata)

(testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso [1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità [2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose [3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora [4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 95/50/CE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato V della direttiva codificata.

Proposta di

95/50/CE

2009/0123 (COD)

DIRETTIVA …/…/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del […]

sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (versione codificata)

(testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [5],

visto il parere del Comitato delle regioni [6],

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [7],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose [8], è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese [9]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

95/50/CE (adattato)

(2) I controlli sui trasporti su strada di merci pericolose si svolgono secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1100/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 , relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili [10] e del regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo ai controlli effettuati all'interno della Comunità nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili per quanto riguarda i mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in un paese terzo [11].

95/50/CE considerando (3) (adattato)

(3) Ai fini della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose [12], occorre armonizzare le procedure di controllo relative a tali trasporti, nonché le definizioni rispettive per rendere più efficace la verifica dell'osservanza delle norme di sicurezza stabilite dalla direttiva.

95/50/CE

(4) Gli Stati membri dovrebbero assicurare un sufficiente livello di controlli eseguiti su tutto il loro territorio pur evitando, nella misura del possibile, di moltiplicare oltremisura i controlli sui veicoli che ne sono oggetto.

95/50/CE considerando (5) (adattato)

(5) Poiché gli obiettivi del miglioramento del livello di sicurezza del trasporto di merci pericolose non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformi al principio della sussidiarietà, come previsto all’articolo 5 del trattato .

95/50/CE

(6) È opportuno effettuare i controlli utilizzando una lista di elementi comuni, applicabile a tali trasporti in tutta la Comunità.

95/50/CE considerando (7) (adattato)

(7) Inoltre, occorre conservare una lista di infrazioni che siano ritenute da tutti gli Stati membri sufficientemente gravi da comportare, a carico dei veicoli che le avranno commesse, l'applicazione di misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza, compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nella Comunità.

95/50/CE

(8) Per migliorare l'osservanza delle norme di sicurezza del trasporto su strada di merci pericolose, occorre prevedere controlli nelle imprese a titolo preventivo ovvero qualora siano state constatate, su strada, infrazioni gravi alla legislazione sul trasporto di merci pericolose.

(9) I controlli in questione devono estendersi a tutti i trasporti su strada di merci pericolose effettuati in tutto o in parte sul territorio degli Stati membri, indipendentemente dal luogo di provenienza o di destinazione della merce o dal paese di immatricolazione del veicolo.

(10) In caso di infrazioni gravi o ripetute, può essere richiesto alle autorità competenti dello Stato membro di immatricolazione del mezzo o di stabilimento dell'impresa che siano adottate misure adeguate e che lo Stato membro richiedente sia informato sull'esito dato alla richiesta.

(11) È opportuno sorvegliare l'applicazione della presente direttiva sulla base di una relazione che sarà presentata dalla Commissione.

(12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [13].

2008/54/CE considerando 4 (adattato)

(13) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(14) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato IV, parte B,

95/50/CE (adattato)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo.

Essa non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime.

2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano minimamente il diritto degli Stati membri di controllare, nel rispetto del diritto comunitario, i trasporti nazionali e internazionali di merci pericolose effettuati nel loro territorio da veicoli non contemplati dalla presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a) «veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, i trattori agricoli e forestali e qualsiasi macchina mobile;

b) «merci pericolose»: le merci pericolose di cui all’articolo 1, lettera b) dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e agli allegati A e B di detto accordo, limitatamente al riferimento di cui all'allegato I, sezione I.1, della direttiva 2008/68/CE ;

c) «trasporto»: qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata interamente o parzialmente da un veicolo, sulle pubbliche vie situate nel territorio di uno Stato membro, comprese le attività di carico e di scarico contemplate dalla direttiva 2008/68/CE , fatta salva la disciplina prevista dalle legislazioni degli Stati membri in merito alla responsabilità derivante da tali operazioni;

d) «imprese»: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo di rilevanza pubblica, avente personalità giuridica propria, ovvero dipendente da un'autorità avente tale personalità, che trasporta, carica, scarica o fa trasportare merci pericolose, o che immagazzina temporaneamente, raccoglie, condiziona o riceve tali merci nel corso di un'operazione di trasporto, e che abbia sede nel territorio della Comunità;

e) «controllo»: qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità espletato dalle autorità competenti per ragioni di sicurezza inerenti al trasporto di merci pericolose.

Articolo 3

Gli Stati membri si accertano che una proporzione rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose sia sottoposta ai controlli previsti dalla presente direttiva per verificare la conformità dei medesimi alla legislazione in materia di trasporto su strada di merci pericolose.

Detti controlli sono effettuati nel territorio di uno Stato membro in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1100/2008 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3912/92.

Articolo 4

1. Per effettuare i controlli previsti nella presente direttiva gli Stati membri utilizzano la lista di controllo di cui all'allegato I. Un esemplare di tale lista o un documento che attesta l'esecuzione del controllo, compilato dall'autorità che ha eseguito il controllo, dev'essere consegnato al conducente del veicolo ed essere esibito a richiesta per semplificare o per evitare, nella misura del possibile, ulteriori controlli.

Il presente paragrafo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di effettuare appositi interventi specifici di controllo.

2. I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura del possibile un'ampia parte della rete stradale.

3. I luoghi scelti per i controlli devono consentire di mettere in regola i veicoli per i quali si accerta un'infrazione o, qualora l'autorità che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in un luogo appositamente scelto da detta autorità senza mettere in pericolo la sicurezza.

4. Ove necessario e a condizione che ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati affinché siano esaminati da laboratori riconosciuti dall'autorità competente.

5. I controlli non devono superare una durata ragionevole.

Articolo 5

Fatte salve altre eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate, qualora una o più infrazioni elencate segnatamente all'allegato II siano state constatate nel corso di trasporto su strada di merci pericolose elencate segnatamente all'allegato II, i veicoli in questione possono essere immobilizzati — sul posto o in luogo appositamente scelto a tale scopo dalle autorità competenti per il controllo — e obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza, compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nella Comunità.

Articolo 6

1. Si possono eseguire controlli anche nei locali delle imprese, a scopo preventivo o quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettano la sicurezza del trasporto di merci pericolose.

Tali controlli devono mirare a garantire che le condizioni di sicurezza in cui si effettuano i trasporti su strada di merci pericolose siano conformi alla legislazione applicabile in materia.

2. Qualora siano state constatate una o più infrazioni tra quelle che figurano segnatamente all'allegato II in materia di trasporti su strada di merci pericolose, i trasporti in questione devono essere messi in regola prima di lasciare l'impresa; in caso contrario saranno oggetto di altre misure adeguate.

Articolo 7

1. Gli Stati membri si promettono reciproca assistenza per la proficua applicazione della presente direttiva.

2. Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, commesse da un veicolo o da un'impresa non residente, devono essere segnalate alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l'impresa.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata constatata un'infrazione grave o ripetuta possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l'impresa che siano adottate misure adeguate a carico del contravventore o dei contravventori.

Queste ultime comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono state constatate le infrazioni le misure eventualmente adottate nei confronti del vettore o dell'impresa.

Articolo 8

Se, in occasione del controllo su strada di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, le constatazioni effettuate fanno presumere che siano state commesse infrazioni gravi o ripetute non rilevabili durante il controllo per mancanza degli elementi necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si promettono reciproca assistenza per chiarire la situazione.

Nel caso in cui lo Stato membro competente proceda, a tal fine, a un controllo nell'impresa, i risultati di tale controllo saranno resi noti all'altro Stato membro interessato.

95/50/CE (adattato)

Articolo 9

1. Per ogni anno solare, ed entro dodici mesi dal termine di quest'ultimo, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, conformemente al modello di cui all'allegato III, una relazione sull'applicazione della presente direttiva comprendente le seguenti indicazioni:

a) se possibile il volume censito o stimato di trasporti di merci pericolose su strada (in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro);

b) il numero di controlli effettuati;

c) il numero di veicoli controllati, secondo l'immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, di altri Stati membri o di paesi terzi);

d) il numero di infrazioni constatate in conformità della categoria di rischio ;

e) il numero e il tipo di sanzioni comminate.

2. Per la prima volta nel 1999 e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, in conformità delle informazioni di cui al paragrafo 1.

2008/54/CE art. 1 (adattato)

Articolo 10

La Commissione adegua gli allegati I, II e III al progresso scientifico e tecnico nei settori disciplinati dalla presente direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche alla direttiva 2008/68/CE . Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2 della presente direttiva.

Articolo 11

1. La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall’articolo 9 della direttiva 2008/68/CE .

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

95/50/CE art. 10 (adattato)

Articolo 12

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

La direttiva 95/50/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato IV, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato V.

95/50/CE art. 11 (adattato)

Articolo 14

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea .

95/50/CE art. 12

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[…] […]

2004/112/CE art. 1 e allegato I (adattato)

ALLEGATO I

Prospetto riepilogativo

(di cui all’articolo 4)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

___________

2004/112/CE art. 1 e allegato II (adattato)

ALLEGATO II

INFRAZIONI

Ai fini della presente direttiva, l’elenco, non completo, riportato di seguito indica tre categorie di rischio (la categoria I indica i rischi più seri) e fornisce un orientamento per valutare cosa si debba intendere per infrazione.

La determinazione della categoria di rischio appropriata deve tenere conto delle circostanze particolari ed essere lasciata alla valutazione dell’organismo di controllo/agente che effettua i controlli su strada.

Le infrazioni che non sono descritte nelle categorie di rischio saranno classificate conformemente alle descrizioni delle categorie.

Nel caso in cui vengano accertate più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni ( in conformità con il modello presentato all’ allegato III), si applica solo la categoria indicante il rischio più grave (come indicato al punto 39 dell’allegato I).

1. Categoria di rischio I

Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni dell'ADR comporta un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all’ambiente, tale infrazione deve di norma condurre all’adozione di immediate e adeguate misure correttive, quali il fermo del veicolo.

Le infrazioni sono:

1) il trasporto di merci per le quali è vietato il trasporto;

2) la fuga di sostanze pericolose;

3) il trasporto con modalità proibite o inadeguate;

4) il trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati;

5) il trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione;

6) il veicolo non è più conforme alle norme di omologazione e presenta un rischio immediato (negli altri casi inserire nella categoria di rischio II);

7) l’uso di imballaggi non autorizzati;

8) l'imballaggio non è conforme alle istruzioni di imballaggio applicabili;

9) il mancato rispetto delle disposizioni relative all’imballaggio misto;

10) il mancato rispetto delle norme in materia di sistemazione e fissaggio del carico;

11) il mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi;

12) il mancato rispetto dei livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi;

13) il mancato rispetto delle disposizioni che limitano le quantità trasportate in un'unità di trasporto;

14) il trasporto di merci pericolose senza indicarne la presenza (ad es., documenti, marcatura o imballaggio dei colli, segnalazioni o marcature sul veicolo);

15) il trasporto senza segnalazioni o marcature sul veicolo;

16) l’assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano di accertare un’infrazione della categoria di rischio I (ad es., numero ONU, denominazione della merce inviata, gruppo d'imballaggio);

17) il conducente è privo del certificato regolamentare di formazione professionale;

18) l’uso di fuoco o di luci non protette;

19) il mancato rispetto del divieto di fumare.

2. Categoria di rischio II

Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni dell'ADR comporta un rischio di lesioni personali o danni all’ambiente, tale infrazione deve di norma condurre all’adozione di adeguate misure correttive, quali, se possibile e opportuno, la richiesta di adottare i correttivi del caso sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine dell’operazione di trasporto in corso.

Le infrazioni sono:

1) l’unità di trasporto comprende più di un rimorchio/semirimorchio;

2) il veicolo non è più conforme alle norme di omologazione, ma non presenta un rischio immediato;

3) il veicolo non è provvisto degli estintori funzionanti prescritti; un estintore viene considerato ancora funzionante anche quando manchino il sigillo e/o la data di scadenza; non però quando è evidente che l’estintore non è più funzionante, ad esempio manometro a 0;

4) il veicolo è sprovvisto dell’attrezzatura prevista nell’ADR o nelle istruzioni scritte;

5) il mancato rispetto delle date delle ispezioni e dei controlli e delle disposizioni sui periodi di uso degli imballaggi, degli IBC o degli imballaggi di grosse dimensioni;

6) il trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o imballaggi di grosse dimensioni o di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti;

7) il trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati;

8) le cisterne o i tank container (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente;

9) il trasporto di un imballaggio combinato con un imballaggio esterno non chiuso adeguatamente;

10) le etichette, marcature o segnalazioni errate;

11) l’assenza di istruzioni scritte conformi all’ADR o istruzioni scritte non pertinenti per le merci trasportate;

12) il veicolo non è adeguatamente sorvegliato o parcheggiato.

3. Categoria di rischio III

Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni comporta un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all’ambiente, le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada bensì in seguito nella sede dell’impresa.

Le infrazioni sono:

1) le dimensioni delle targhe o delle etichette o quelle delle lettere, delle figure o dei simboli sulle targhe o sulle etichette non sono conformi alle norme;

2) il fatto che nella documentazione a bordo non siano disponibili informazioni diverse da quelle attinenti alla categoria di rischio I (16);

3) il certificato di formazione professionale non è disponibile a bordo, ma è chiaro che il conducente ne è in possesso.

_________________

2004/112/CE art. 1 e allegato III

ALLEGATO III

MODELLO DI FORMULARIO NORMALIZZATO PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DESTINATA ALLA COMMISSIONE E RELATIVA ALLE INFRAZIONI E SANZIONI

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

______________

ALLEGATO IV

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 13)

Direttiva 95/50/CE del Consiglio | (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35) |

Direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio | (GU L 168 del 23.6.2001, pag. 23) |

Direttiva 2004/112/CE della Commissione | (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 23) |

Direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio | (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11) |

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all’articolo 13)

Direttiva | Termine di attuazione |

95/50/CE | 31 dicembre 1996 |

2001/26/CE | 23 dicembre 2001 |

2004/112/CE | 14 dicembre 2005 |

2008/54/CE | __ |

_____________

ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Direttiva 95/50/CE | Presente direttiva |

Articolo 1 | Articolo 1 |

Articolo 2, primo trattino | Articolo 2, lettera a) |

Articolo 2, secondo trattino | Articolo 2, lettera b) |

Articolo 2, terzo trattino | Articolo 2, lettera c) |

Articolo 2, quarto trattino | Articolo 2, lettera d) |

Articolo 2, quinto trattino | Articolo 2, lettera e) |

Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 3, primo comma |

Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 3, secondo comma |

Articolo 4, paragrafo 1, prima frase | Articolo 4, paragrafo 1, primo comma |

Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase | Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |

Articolo 4, paragrafi da 2 a 5 | Articolo 4, paragrafi da 2 a 5 |

Articolo 5 | Articolo 5 |

Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 6, paragrafo 1, primo comma |

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma | Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma |

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 6, paragrafo 2 |

Articolo 7 | Articolo 7 |

Articolo 8, prima frase | Articolo 8, primo comma |

Articolo 8, seconda frase | Articolo 8, secondo comma |

Articolo 9, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 9, paragrafo 1, terzo trattino | Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 9, paragrafo 1, quarto trattino | Articolo 9, paragrafo 1, lettera d) |

Articolo 9, paragrafo 1, quinto trattino | Articolo 9, paragrafo 1, lettera e) |

Articolo 9, paragrafo 2 | Articolo 9, paragrafo 2 |

Articolo 9bis | Articolo 10 |

Articolo 9ter | Articolo 11 |

Articolo 10, paragrafo 1 | __ |

Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 12 |

__ | Articolo 13 |

Articolo 11 | Articolo 14 |

Articolo 12 | Articolo 15 |

Allegati I, II e III | Allegati I, II e III |

__ | Allegato IV |

__ | Allegato V |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato IV, parte A, della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU C […] del […], pag. […].

[8] GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35.

[9] V. allegato IV, parte A.

[10] GU L 304 del 14.11.2008, pag. 63 .

[11] GU L 395 del 31.12.1992, pag. 6.

[12] GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13 .

[13] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

--------------------------------------------------