52009PC0439

Proposta di regolamento del Consiglio recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici /* COM/2009/0439 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 1.9.2009

COM(2009) 439 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

110

- Obiettivi della proposta

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2010, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione agli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Baltico.

120

- Contesto generale

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), la PCP è intesa a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale. Uno strumento importante in tale ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo di pesca.

Al fine di semplificare e chiarire le decisioni relative ai TAC e ai contingenti annuali, a partire dal 2006 le possibilità di pesca nel Mar Baltico sono fissate con un regolamento distinto, il regolamento (CE) n. 52/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

Il parere scientifico sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2010 è stato formulato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nel maggio 2009 e dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel giugno 2009.

La presente proposta si articola in tre sezioni importanti ai fini della gestione della pesca nel Mar Baltico nel 2010, che fissano rispettivamente i TAC e i contingenti, la limitazione dello sforzo di pesca e le relative misure tecniche e di controllo.

- 130 Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le possibilità di pesca e le modalità di ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Il più recente è il regolamento (CE) n. 1322/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che fissa, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

Rilevante per la gestione delle attività di pesca nel Mar Baltico è anche il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund, che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98.

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97, definisce le misure di controllo e di monitoraggio da applicare per la ricostituzione di tali stock. Esso definisce inoltre le norme per la fissazione dei TAC relativi agli stock occidentale e orientale di merluzzo bianco e le corrispondenti limitazioni dello sforzo di pesca.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi della PCP e alla politica della Comunità in materia di sviluppo sostenibile.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Ricorso al parere di esperti

Principali organizzazioni/esperti consultati

Le organizzazioni scientifiche consultate sono il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Ogni anno la Comunità chiede il parere scientifico del CIEM e dello CSTEP sullo stato degli stock ittici importanti. La consulenza ricevuta riguarda tutti gli stock del Baltico per i quali sono proposti dei TAC, ad eccezione della passera di mare e dell'aringa della sottodivisione 31, per le quali quest'anno non è stato fornito alcun parere. I TAC proposti tengono conto di tale parere, pur non applicandolo necessariamente alla lettera. Poiché la Commissione intende garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca, mantenendo nel contempo stabili le possibilità di pesca, le modifiche dei TAC sono limitate al 15% da un anno all'altro, tranne qualora la condizione di uno stock richieda misure più drastiche. Quando uno stock è oggetto di un piano di gestione, i TAC proposti vi si conformano.

I TAC proposti per gli stock di merluzzo bianco riflettono l'approccio graduale adottato nel piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano tali stock. Il piano è incentrato sulla progressiva riduzione dello sforzo di pesca fino al raggiungimento di livelli sostenibili nel lungo periodo, che consentiranno la ricostituzione degli stock e garantiranno rese stabili ed elevate.

Per facilitare, ove occorra, un'efficace ricostituzione degli stock di salmone del Mar Baltico sono invece necessarie misure di gestione supplementari applicabili alle acque marine e alle acque interne. Un piano per la gestione del salmone è attualmente in preparazione.

- Consultazione delle parti interessate

Le sezioni riguardanti la limitazione dello sforzo di pesca e le relative misure tecniche sono conformi alle decisioni adottate dal Consiglio nel dicembre 2006 con il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell'11 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici e con il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock. Entrambi i regolamenti sono stati oggetto di consultazioni con le parti interessate - il settore della pesca, le ONG attive in tale settore e gli Stati membri interessati - nel 2005 e nel 2006.

Il Consiglio consultivo regionale (CCR) per il Mar Baltico è stato consultato in occasione delle riunioni del suo gruppo di lavoro "Stock demersali e pelagici" e della riunione del suo comitato esecutivo nel giugno 2009, sulla base della comunicazione della Commissione relativa alle possibilità di pesca per il 2010. La base scientifica della proposta è stata fornita dal CIEM e dallo CSTEP. La DG MARE ha indicato le regole che intendeva seguire per la fissazione dei TAC e dei contingenti per il 2010 sulla base della dichiarazione sulla politica generale. Nell'elaborazione della proposta sono stati esaminati, e presi in considerazione se ritenuti pertinenti, i pareri preliminari espressi durante tali riunioni e le successive raccomandazioni scritte concernenti gli stock ittici in questione.

Il CCR per il Mar Baltico appoggia l'applicazione del piano pluriennale per il merluzzo bianco ma non approva l'adeguamento dei TAC per ottenere livelli sostenibili a lungo termine poiché, a suo parere, lo stato dello stock è stabile, o comunque ci si possono attendere effetti positivi su quello o altri stock mantenendo i TAC ai livelli attuali o aumentandoli al di là dei livelli ottenuti mediante l'applicazione delle norme di sfruttamento stabilite nell'ambito della comunicazione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2010.

- Valutazione dell'impatto

L'attuazione delle misure proposte comporterà complessivamente un calo del 10% delle possibilità di pesca in termini di catture per i pescherecci comunitari nel Mar Baltico per tutte le specie in questione. Per numerosi stock di aringa e per lo spratto la riduzione si basa sul fatto che lo stato dello stock non è noto con precisione e sul calo del reclutamento per questi stock. La riduzione che presenta l'impatto economico più rilevante riguarda il TAC fissato per l'aringa del Mar Baltico occidentale; essa è dovuta al sovrasfruttamento di questo stock e al rapido declino previsto a seguito del basso reclutamento osservato negli ultimi anni. I TAC per gli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale sono stati aumentati in conformità del piano pluriennale.

La proposta non è limitata al breve periodo ma si inserisce in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine.

A medio e lungo termine l'approccio proposto consentirà di contenere lo sforzo di pesca, pur mantenendo stabili o aumentando i contingenti nel lungo periodo. Gli effetti prevedibili a lungo termine sono un minore impatto ambientale (in seguito alla riduzione dello sforzo di pesca), una riduzione delle capacità di cattura (diminuzione del numero di pescherecci e/o dello sforzo di pesca medio per peschereccio) e quantitativi sbarcati stabili o addirittura superiori. Nel lungo periodo la sostenibilità delle attività di pesca è destinata ad aumentare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è costituita dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, in particolare l'articolo 20, dal regolamento (CE) n. 847/1996 del Consiglio, in particolare l'articolo 2, e dal regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 8, paragrafo 3.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- Spiegazione dettagliata

La proposta stabilisce per il 2010 le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, degli Stati membri operanti nel Mar Baltico.

I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono specificati nell'allegato I. I valori proposti tengono conto del parere scientifico, della consultazione con il CCR per il Mar Baltico e del quadro per la fissazione dei TAC e dei contingenti definito nella comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2010. I TAC e i contingenti fissati per i due stock di merluzzo bianco sono strettamente correlati alle limitazioni dello sforzo di pesca stabilite nell'allegato II. Le misure tecniche indicate nell'allegato III rappresentano provvedimenti transitori per la gestione della pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato.

È introdotto un divieto di rigetto selettivo per tutte le specie soggette a contingente, il cui obiettivo generale è la riduzione dei rigetti in mare. Esso comporta la proibizione di rigettare in mare specie soggette a contingente che possono essere legalmente catturate e sbarcate in applicazione della normativa comunitaria in materia di pesca.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca[1], in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/1996 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti[2], in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock[3], in particolare l'articolo 5 e l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio provvede ad adottare le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e della consulenza del Consiglio consultivo regionale (CCR) per il Mar Baltico.

(2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti di cattura per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

(3) Ai fini di un'efficace gestione delle possibilità di pesca occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4) È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

(5) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell'assegnazione delle possibilità di pesca.

(6) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7) È necessario che le possibilità di pesca siano utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca[4], del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri[5], del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca[6], del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite[7], del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci[8], del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale[9], del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund[10], del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock[11], nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)[12].

(8) Per garantire che le possibilità di pesca annuali siano stabilite ad un livello che consenta uno sfruttamento sostenibile delle risorse dal punto di vista ambientale, economico e sociale, si è tenuto conto dei principi guida per la fissazione dei TAC, esposti ai punti 4, 5 e da 7 a 9 della comunicazione della Commissione relativa alle possibilità di pesca per il 2010[13].

(9) Al fine di ridurre i rigetti in mare, è opportuno istituire un divieto di rigetto selettivo per tutte le specie soggette a contingente, che comporti la proibizione di rigettare in mare le specie soggette a contingente che possono essere legalmente catturate e sbarcate in applicazione della normativa comunitaria in materia di pesca.

(10) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2010 vengano applicate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

(11) Per garantire i mezzi di sussistenza ai pescatori della Comunità è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2010. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di otto settimane di cui al punto I (4) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2010 e le condizioni specifiche cui è subordinato il loro utilizzo.

Articolo 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie ( "navi comunitarie") operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni che figurano nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:

a) "zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)": le zone definite nel regolamento (CE) n. 2187/2005;

b) "Mar Baltico": sottodivisioni CIEM da 22 a 32;

c) "totale ammissibile di catture (TAC)": il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

d) "contingente": la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo;

e) "giorno di assenza dal porto": qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.

CAPO IIPossibilità di pesca e condizioni ad esse associate

Articolo 4 Limiti di cattura e attribuzioni

I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 5 Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura che figura nell'allegato I non pregiudica:

a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/2008.

2. Ai fini del riporto dei contingenti al 2011, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 può essere applicato, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6 Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie

1. È consentito conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura soltanto se:

a) le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o

b) nel caso di specie diverse dall'aringa e dallo spratto, mescolate ad altre specie, le catture sono state effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm e non sono state sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, ove detta quota non sia stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

3. In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e impegnate nelle attività di pesca in cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

4. In caso di esaurimento del contingente di spratto assegnato ad uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e impegnate nelle attività di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti spratti.

Articolo 7 Divieto di rigetto selettivo

Tutte le specie soggette a contingente catturate nell'ambito di operazioni di pesca sono trasferite a bordo del peschereccio e successivamente sbarcate, a meno che ciò sia contrario agli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria sulla pesca che stabilisce misure tecniche, di controllo e di conservazione, e in particolare dal presente regolamento e dai regolamenti (CE) n. 2187/2005, (CEE) n. 2847/1993 e (CE) n. 2371/2002.

Articolo 8 Limitazioni dello sforzo di pesca

1. Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell'allegato II.

2. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all'articolo 13 di detto regolamento.

3. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, di detto regolamento si applicano a tale sottodivisione.

Articolo 9 Misure tecniche transitorie

Le misure tecniche transitorie figurano nell'allegato III.

CAPO IIIDisposizioni finali

Articolo 10 Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi dell 'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Limitazioni delle catture e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili ai pescherecci comunitari in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

All'interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:

Nome scientifico | Codice alfa a 3 lettere | Nome comune |

Clupea harengus | HER | Aringa |

Gadus morhua | COD | Merluzzo bianco |

Platichthys flesus | FLX | Passera pianuzza |

Pleuronectes platessa | PLE | Passera di mare |

Psetta maxima | TUR | Rombo chiodato |

Salmo salar | SAL | Salmone atlantico |

Sprattus sprattus | SPR | Spratto |

Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisioni 30-31 |

Clupea harengus | HER/3D30.; HER/3D31. |

Finlandia | 84 721 | TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Svezia | 18 615 |

CE | 103 336 |

TAC | 103 336 |

Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisioni 22-24 |

Clupea harengus | HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. |

Danimarca | 3 009 | TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 11 845 |

Finlandia | 2 |

Polonia | 2 793 |

Svezia | 3 820 |

CE | 21 469 |

TAC | 21 469 |

Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 |

Clupea harengus | HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32. |

Danimarca | 2 685 | TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 712 |

Estonia | 13 714 |

Finlandia | 26 769 |

Lettonia | 3 384 |

Lituania | 3 564 |

Polonia | 30 412 |

Svezia | 40 828 |

CE | 122 068 |

TAC | Non pertinente |

Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisione 28.1 |

Clupea harengus | HER/03D.RG |

Estonia | 16 809 | TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Lettonia | 19 591 |

CE | 36 400 |

TAC | 36 400 |

Specie | Merluzzo bianco | Zona: | Sottodivisioni 25-32 (acque CE) |

Gadus morhua | COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32. |

Danimarca | 11 777 | TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 4 685 |

Estonia | 1 148 |

Finlandia | 901 |

Lettonia | 4 379 |

Lituania | 2 885 |

Polonia | 13 561 |

Svezia | 11 932 |

CE | 51 267 |

TAC | Non pertinente |

Specie: | Merluzzo bianco | Zona: | Sottodivisioni 22-24 (acque CE) |

Gadus morhua | COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24. |

Danimarca | 7 726 | TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 3 777 |

Estonia | 171 |

Finlandia | 152 |

Lettonia | 639 |

Lituania | 415 |

Polonia | 2 067 |

Svezia | 2 753 |

CE | 17 700 |

TAC | 17 700 |

Specie: | Passera di mare | Zona: | Sottodivisioni 22-32 (acque CE) |

Pleuronectes platessa | PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32. |

Danimarca | 2 179 | TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 242 |

Polonia | 456 |

Svezia | 164 |

CE | 3 041 |

TAC | 3 041 |

Specie: | Salmone atlantico | Zona: | Sottodivisioni 22-31 (acque CE) |

Salmo salar | SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31. |

Danimarca | 54 556 | (1) | TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 6 070 | (1) |

Estonia | 5 545 | (1) |

Finlandia | 68 028 | (1) |

Lettonia | 34 700 | (1) |

Lituania | 4 079 | (1) |

Polonia | 16 550 | (1) |

Svezia | 73 745 | (1) |

CE | 263 273 | (1) |

TAC | Non pertinente |

__________ |

(1) Numero di individui. |

Specie: | Salmone atlantico | Zona: | Sottodivisione 32 (acque CE) |

Salmo salar | SAL/3D32. |

Estonia | 1 581 | (1) | TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Finlandia | 13 838 | (1) |

CE | 15 419 | (1) |

TAC | Non pertinente |

_________ |

(1) Numero di individui. |

Specie: | Spratto | Zona: | Sottodivisioni 22-32 (acque CE) |

Sprattus sprattus | SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. |

Danimarca | 33 535 | TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 21 245 |

Estonia | 38 941 |

Finlandia | 17 555 |

Lettonia | 47 032 |

Lituania | 17 013 |

Polonia | 99 810 |

Svezia | 64 829 |

CE | 339 960 |

TAC | Non pertinente |

ALLEGATO II

Limitazioni dello sforzo di pesca

1. Per le navi che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della "jigging" sia autorizzata per un numero massimo di:

a) 181 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 22, 23 e 24, ad eccezione del periodo dal 1° al 30 aprile, in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007, e

b) 160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 25, 26, 27 e 28, ad eccezione del periodo dal 1° luglio al 31 agosto, in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.

ALLEGATO III Misure tecniche transitorie

Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato

1. È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

Specie | Zona geografica | Periodo |

Passera pianuzza (Platichthys flesus) | Sottodivisioni 26, 27, 28 e 29, a sud di 59°30'N Sottodivisione 32 | dal 15 febbraio al 15 maggio dal 15 febbraio al 31 maggio |

Rombo chiodato (Psetta maxima) | Sottodivisioni 25, 26 e 28, a sud di 56°50'N | dal 1° giugno al 31 luglio |

2. In deroga al punto 1, nell'ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10% in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al punto 1.

[…]

[1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[2] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

[3] GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

[4] GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

[5] GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

[6] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

[7] GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

[8] GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

[9] GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.

[10] GU L 16 del 20.1.2005, pag. 184.

[11] GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

[12] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

[13] COM(2009) 224.