52009PC0435

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto /* COM/2009/0435 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 26.8.2009

COM(2009) 435 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

A norma dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (di seguito “la direttiva IVA”), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della predetta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

Con lettera protocollata il 22 giugno 2009 dal Segretariato generale della Commissione, la Repubblica di Polonia (di seguito “la Polonia”) ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva IVA al fine di poter applicare, a partire dal 1° gennaio 2010, una franchigia d’imposta ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale a 30 000 EUR.

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Polonia agli altri Stati membri con lettera del 22 giugno 2009. Con lettera del 3 luglio 2009 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute utili per valutare la richiesta.

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA gli Stati membri possono applicare regimi speciali alle piccole imprese e, in particolare, un regime facoltativo di franchigia d’imposta ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo sia inferiore ad un determinato massimale.

Il massimale di volume d’affari annuo varia da Stato membro a Stato membro, in particolare in funzione della loro data di adesione.

Gli Stati membri che hanno aderito prima del 1° gennaio 1978 che si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 14 della direttiva 67/288/CEE del Consiglio, dell’11 aprile 1967, che li autorizza a introdurre un regime di questo tipo, possono mantenerlo (cfr. l’articolo 284, paragrafo 1, della direttiva IVA). Gli Stati membri che al 17 maggio 1977 applicavano una franchigia d’imposta ai soggetti passivi con un volume d’affari annuo inferiore al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di conversione di tale data, possono aumentare la franchigia fino a 5 000 EUR (cfr. articolo 284, paragrafo 2, della direttiva IVA) mentre gli Stati membri che applicavano una franchigia d’imposta ai soggetti passivi con un volume d’affari pari o superiore al predetto importo possono aumentarla per mantenerne il valore reale (cfr. articolo 286 della direttiva IVA).

Gli Stati membri che non si sono avvalsi della predetta facoltà possono concedere una franchigia d’imposta ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo pari alla somma di 5 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale (cfr. articolo 285 della direttiva IVA).

Gli Stati membri che hanno aderito dopo il 1° gennaio 1978 possono applicare una franchigia d’imposta ai soggetti passivi con un massimale di volume d’affari annuo il cui importo è stato fissato in occasione dell’adesione. Il massimale, diverso per ogni Stato membro, è uguale al controvalore in moneta nazionale al tasso del giorno della loro adesione degli importi citati, per ciascuno di essi, ai punti da 1) a 16) dell’articolo 287 della direttiva IVA.

Secondo l’articolo 287, punto 14), della direttiva IVA, la Polonia può applicare una franchigia d’imposta ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 10 000 EUR al tasso del giorno della sua adesione.

A sostegno della sua domanda di portare questo massimale a 30 000 EUR, la Polonia segnala, in particolare, che l’aumento le consentirebbe di applicare in misura più ampia le semplificazioni destinate alle piccole imprese e in tal modo di ridurre gli oneri amministrativi a favore di un maggior numero di esse e di contribuire al loro sviluppo. La Polonia segnala, inoltre, i notevoli costi sostenuti dallo Stato per la riscossione dell’IVA presso tali soggetti passivi rispetto alle entrate raccolte.

La Polonia precisa che la misura avrebbe un’incidenza trascurabile sull’importo totale delle entrate dell’IVA riscosse nella fase del consumo finale. Secondo la Polonia, sui 360 000 soggetti passivi ammissibili per la prima volta al regime, circa 90 000 potrebbero optare per esso, il che rappresenterebbe un mancato profitto di circa 500 milioni di zloty, equivalenti allo 0,4% delle entrate fiscali dall’IVA previste per il 2010.

Occorre ricordare che nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004 (COM(2004) 728 definitivo) al fine di semplificare gli obblighi IVA la Commissione ha incluso disposizioni miranti a permettere agli Stati membri di fissare il massimale di volume d’affari annuo per la franchigia d’imposta fino ad un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di attualizzarlo annualmente.

Considerate le disposizioni dell’articolo 395 della direttiva IVA e tenendo conto delle ragioni addotte dalla Polonia, la Commissione ritiene che la deroga richiesta soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo e, in particolare, che permetta di semplificare la riscossione dell’imposta. Di conseguenza, considerando inoltre gli elementi di contesto precedentemente ricordati, la Commissione non ha obiezioni alla domanda e ritiene pertanto di dovere presentare al Consiglio la relativa proposta.

Tuttavia, la Commissione ritiene, da una parte, che occorra che la deroga abbia una durata di applicazione limitata, in modo da poter valutare periodicamente, sulla base di opportune informazioni fornite dalla Polonia, se permangono i motivi che la giustificano oggi. Considera, d’altra parte, che occorra comunque che la deroga cessi di essere applicabile con l’entrata in applicazione delle norme armonizzate proposte dalla Commissione in materia.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell ’IMPATTO

La proposta di decisione mira a estendere l’applicazione di una misura di semplificazione della riscossione dell’IVA ad un numero maggiore di piccole imprese. Essa avrà pertanto un impatto positivo in particolare per queste ultime e per lo Stato membro interessato. Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni, né consultare le parti interessate o valutare l’impatto della decisione. In ogni caso l’impatto sarà limitato in ragione del suo ambito di applicazione ristretto e della sua durata di applicazione limitata.

3. Elementi giuridici della proposta

La decisione proposta mira a permettere alla Polonia di applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva IVA per applicare a partire dal 1° gennaio 2010 una franchigia d’imposta ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale a 30 000 EUR invece di 10 000 EUR.

La base giuridica della decisione è costituita dalle disposizioni dell’articolo 395 della direttiva IVA, adottate a loro volta in applicazione dell’articolo 93 del trattato che istituisce la Comunità europea. Conformemente alle predette disposizioni, lo Stato membro che desidera introdurre misure speciali di deroga alla predetta direttiva deve ottenere l’autorizzazione del Consiglio, che verrà concessa con una decisione del Consiglio. Trattandosi di una misura di applicazione riguardante l’armonizzazione delle legislazioni in materia di imposte sul volume d’affari, il principio di sussidiarietà è rispettato.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità e pertanto non supera ciò che è necessario per raggiungere l’obiettivo di semplificazione perseguito, dato che estende l’ambito di applicazione del regime della franchigia d’imposta applicabile in Polonia in misura molto limitata ad un numero ulteriore ma ridotto di piccole imprese che, inoltre, potranno scegliere se optare per questo regime. Pertanto essa deroga ai principi della direttiva IVA solo in modo limitato e adeguato.

4. Incidenza sul bilancio

Nessuna.

5. Informazioni supplementari

La proposta prevede che il periodo di applicazione della decisione prenderà fine automaticamente il giorno dell’entrata in applicazione di disposizioni che introdurranno norme armonizzate per tutti gli Stati membri per il regime della franchigia d’imposta delle piccole imprese.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) Con lettera protocollata il 22 giugno 2009 dal Segretariato generale della Commissione la Repubblica di Polonia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE per potere applicare, a partire dal 1° gennaio 2010, una franchigia d’imposta ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore nella moneta nazionale di 30 000 EUR al tasso del giorno della sua adesione.

(2) A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Repubblica di Polonia agli altri Stati membri con lettera del 22 giugno 2009. Con lettera del 3 luglio 2009 la Commissione ha comunicato alla Repubblica di Polonia di disporre di tutte le informazioni ritenute utili per valutare la richiesta.

(3) A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE gli Stati membri possono applicare regimi speciali alle piccole imprese e, in particolare, un regime facoltativo di franchigia d’imposta ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo sia inferiore ad un determinato massimale.

(4) Secondo l’articolo 287, punto 14), della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia può applicare una franchigia d’imposta ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 10 000 EUR al tasso del giorno della sua adesione.

(5) L’aumento di questo massimale a 30 000 EUR permetterà alla Repubblica di Polonia di applicare in misura più ampia le semplificazioni destinate alle piccole imprese, pur limitandosi alle più piccole fra esse, contribuendo in tal modo al loro sviluppo.

(6) Nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004 (COM(2004) 728 definitivo)[3] al fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA la Commissione ha incluso disposizioni miranti a permettere agli Stati membri di fissare il massimale di volume d’affari annuo per la franchigia d’imposta fino ad un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di attualizzare annualmente l’importo. La domanda presentata dalla Repubblica di Polonia è conforme alla predetta proposta.

(7) La presente deroga non avrà incidenza sulle risorse proprie della Comunità europea provenienti dall’imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata ad applicare una franchigia d’imposta ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 30 000 EUR al tasso del giorno della sua adesione.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino al giorno dell’entrata in applicazione delle disposizioni di una direttiva di modifica degli importi dei massimali di volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di una franchigia d’imposta e, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2012 al massimo.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

[2] GU C del , pag. .

[3] GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10.